12.2011.213
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16 luglio 2013Italiano19 min
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Numero d'incarto:
12.2011.213
Data decisione, Autorità:
16.07.2013, IICCA
Titolo:
Ripresa di un'attività di allevamento cavalli, concretizzatasi con più contratti di affitto agricolo e non con assunzione d'azienda agricola ex 181 CO. Nessuna garanzia su possibilità di riprendere contratti di affitto stipulati con terzi. Nuovi mezzi di prova in appello. Tempestività dell'appello
AFFITTO AGRICOLO
MEZZI DI PROVA AMMESSI
art. 181 CO
art. 275 CO
art. 138 CPC
art. 142 CPC
art. 317 CPC
Incarto n.
12.2011.213
Lugano
16 luglio
2013/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera:
Federspiel Peer
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2005.28
della Pretura della Giurisdizione di Blenio - promossa con petizione 6 dicembre
2005 da
AP 1
rappr. dall’ RA
1
contro
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
tutti rappr. dall’ RA 2
con cui l’attrice ha chiesto l’accertamento
dell’inesistenza di un debito di fr. 18'420.- e l’annullamento dell’esecuzione PE
n. __________ dell’UEF di Acquarossa del 4 agosto 2005,
domanda ammessa dai convenuti in sede di risposta
limitatamente all’importo di fr. 140.- e respinta per la rimanenza,
petizione che il Pretore ha parzialmente accolto con
sentenza del 24 ottobre 2011 accertando l’inesistenza del debito dell’attrice
nei confronti dei convenuti limitatamente all’importo di fr. 140.- e rigettando
in via definiva l’opposizione interposta dall’attrice al PE n. __________ fino
a concorrenza dell’importo di fr. 18’280.-,
appellante l’attrice con atto di appello 28 novembre
2011, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere
integralmente la petizione, con protesta di tasse, spese e ripetibili,
mentre i convenuti con risposta 16 gennaio 2012
postulano la reiezione del gravame pure con protesta di tasse, spese e
ripetibili,
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto
in
fatto:
A. AP 1 è una società che ha quale scopo l’allevamento di cavalli e
la gestione di attività equestri (doc. 4). Per promuovere la sua attività nel
2000 la stessa ha preso contatto con G__________ __________ titolare
dell’azienda agricola “__________” di A__________, con l’intenzione di
riprenderne i beni mobili. Con scritto del 23 dicembre 2000 AP 1 ha informato la Sezione dell’agricoltura delle trattative in corso, preannunciando altresì l’invio
dei contratti di affitto per i terreni e per la stalla e del contratto di
vendita del capitale mobile (doc. C).
B. In data
1° gennaio 2001 G__________ ha
sottoscritto un accordo con AP 1 in base al quale egli concedeva in uso
gratuito alla società le particelle n. __________ (doc. 9) per il periodo dal 1° aprile 2001 al 31 dicembre 2006. Lo stesso
giorno AP 1 ha stipulato con altri proprietari fondiari diversi contratti per
lo sfruttamento gratuito di terreni siti nei comuni di A__________ e L__________
(doc. da 11 a 22). Tra questi figura in particolare un accordo con la società N__________
per l’utilizzo dal 1° aprile
2001 al 31 dicembre 2006 delle particelle n. __________ (doc. 22).
Con
contratto di data 1° aprile
2001 G__________ ha affittato a AP 1 la particella n. __________ sulla quale era
ubicato il suo allevamento di cavalli (doc. 8). Il 6 aprile seguente egli ha
venduto a detta società “l’inventario dei beni mobili dell’azienda agricola
“__________” al prezzo di fr. 150'000.- (doc. 5). Conformemente ai termini
contrattuali, un terzo del prezzo è stato pagato al momento della stipulazione
dell’accordo mentre per i restanti fr. 100'000.- è stato iscritto nel bilancio
della AP 1 un credito di G__________ avverso la società di pari importo da
estinguere entro fine 2004. L’inventario è stato ceduto sotto riserva di
proprietà del venditore (doc. 5 punto 6 e doc. 7) e D__________,
amministratrice unica di AP 1, si è impegnata quale fideiussore per un importo
di fr. 50'000.- (doc. 5 punto 7 e doc. 6)
C. AP 1 ha quindi notificato alla Sezione dell’agricoltura i fondi da lei amministrati. Con scritto del 22
agosto 2001 la Sezione dell’agricoltura, al fine di identificare il titolare
dei pagamenti diretti e dei contributi legati alla part. __________, ha chiesto
alla proprietaria N__________ una conferma sul gestore di detto mappale (doc.
E). Per il tramite del proprio legale, il 3 ottobre 2001 AP 1 ha comunicato a G__________ di aver appreso dalle competenti autorità cantonali che egli aveva
ricevuto dei sussidi per “alcune parcelle della N__________, che
quest’ultima era disposta a mettere gratuitamente a disposizione della AP 1.
Essa lo ha altresì informato che “in seguito alla stipulazione dei contratti,
la Boggia __________a rivendicato lo sfruttamento delle parcelle in questione”.
AP 1 ha pertanto accusato G__________ di aver “indotto in errore lo Stato,
la N__________ e la AP 1” ed ha
sostenuto di aver “subito un danno cagionato dalla necessità di acquistare
fieno per i cavalli” (doc. H). Con scritto del 15 ottobre 2001 G__________
ha contestato gli addebiti mossigli (doc. I). Il 15 novembre 2001 N__________
ha comunicato alla Sezione dell’agricoltura che il fondo n. __________ era “in
gestione della Boggia __________” (doc. F).
D. Il 4
agosto 2005 G__________ ha fatto spiccare nei confronti di AP 1 il precetto
esecutivo n. __________ dell’UEF di Acquarossa per l’importo di fr. 20'000.-
oltre interessi e spese, menzionando quale titolo il contratto del 6 aprile
2001 (cfr. inc. EF.2005.31). Con sentenza datata 11 novembre 2005 il Segretario
assessore della Pretura della Giurisdizione di Blenio ha rigettato in via
provvisoria l’opposizione interposta dalla debitrice in ragione di fr. 18'420.-
oltre interessi e spese (doc. 2).
E. Il 6
dicembre 2005 AP 1 ha inoltrato alla Pretura della Giurisdizione di Blenio una
petizione con cui ha chiesto l’accertamento dell’inesistenza del debito e
l’annullamento dell’esecuzione n. __________ del 4 agosto 2005. In sintesi, AP 1 ha sostenuto di essere stata indotta in errore da G__________ al momento
dell’assunzione dell’azienda agricola n. __________ denominata “__________” di
proprietà del convenuto in quanto questi le avrebbe fatto credere di disporre
come affittuario anche della part. __________ di proprietà della N__________,
terreno poi rivelatosi già affittato alla Boggia __________. A detta
dell’attrice l’acquisizione del capitale mobile dell’azienda, in particolare
del bestiame, avrebbe richiesto obbligatoriamente anche la ripresa di tutti i
terreni agricoli gestiti dalla stessa. Ciò non essendo stato possibile AP 1 si
sarebbe pertanto trovata in serie difficoltà non disponendo di superficie di pascolo
sufficiente per tutto il bestiame acquistato. L’attrice oppone pertanto in
compensazione del credito fatto valere dal convenuto il danno da lei subito per
il mancato godimento del terreno in oggetto e quantifica la sua pretesa in fr.
29'106.-.
F. Con
risposta dell’8 febbraio 2006 G__________ si è opposto alla petizione,
riconoscendo unicamente un credito dell’attrice di fr. 140.- (cfr. risposta
pag. 2). In breve, egli ha negato che l’attrice abbia rilevato l’azienda
agricola “__________” ed ha dichiarato che tra le parti sono stati sottoscritti
unicamente dei contratti singoli aventi per oggetto la compravendita dell’inventario
mobile e l’affitto di fondi di proprietà di G__________. Il convenuto ha
inoltre affermato di non essersi mai impegnato nei confronti della AP 1
affinché i contratti di affitto agricolo dei fondi da lui gestiti fossero ceduti
o trasferiti alla ditta attrice.
La
replica dell’attrice del 17 marzo 2006 è stata estromessa dagli atti di causa
con decreto del 28 luglio 2006, in quanto tardiva. Un’istanza di restituzione
in intero contro il lasso dei termini inoltrata da AP 1 in data 25 agosto 2006 per ottenere l’assegnazione di un nuovo termine per presentare la replica è
stata respinta con decreto emanato il 23 ottobre 2006 dal Segretario assessore.
Il 6 novembre 2006 l’attrice ha presentato appello contro quest’ultima
decisione, postulando nel contempo la concessione dell’effetto sospensivo, che
è stato accordato con decreto del 14 novembre 2006. Con sentenza del 21
novembre 2006 questa Camera ha respinto l’appello (cfr. inc. 12.2006.208).
In data
26 febbraio 2007 ha avuto luogo l’udienza preliminare a cui ha fatto seguito
l’avvio della fase istruttoria. In data 18 marzo 2008 G__________ è deceduto.
Il 15 luglio 2008 la vedova AO 1 ed i figli AO 2, AO 3 e AO 4 hanno dichiarato
di subentrargli nella causa.
Esperita
l’istruttoria le parti hanno rinunciato al dibattimento finale producendo dei
memoriali scritti nei quali si sono sostanzialmente riconfermate nelle
rispettive antitetiche posizioni. In quell’occasione l’attrice ha quantificato
il danno subito e da lei fatto valere in compensazione in fr. 46'138.85 (cfr.
conclusioni pag. 4, punto 17). Nelle proprie conclusioni entrambe le parti
hanno (erroneamente) fatto riferimento al “precetto esecutivo n. __________
dell’UEF di Blenio” (cfr. conclusioni dell’attrice del 22 novembre 2010,
pag. 5), rispettivamente “al PE no. __________ del 12 gennaio 2005 dell’UEF
di Blenio” (cfr. conclusioni dei convenuti del 17 novembre 2010, pag. 8) in
luogo del PE n. __________ del 4 agosto 2005.
G. Con
sentenza del 24 ottobre 2011, il Pretore ha accolto la petizione limitatamente
all’importo di fr. 140.- e l’ha respinta per la rimanenza. In sintesi, il
giudice di prime cure ha ritenuto che dagli atti non emergessero elementi a
sostegno della tesi attorea secondo cui AP 1 avrebbe rilevato in toto l’azienda
agricola di G__________. Neppure risulta che la società si sia assunta impegni
o debiti del convenuto verso terzi. Dagli accordi sottoscritti tra le parti non
traspare alcuna garanzia rilasciata da G__________ a che AP 1 concludesse
contratti di affitto con dei terzi e tantomeno che essa potesse utilizzare il
mappale __________.
H. Con
atto di appello del 28 novembre 2011 l’attrice chiede la riforma del giudizio impugnato
nel senso di accogliere integralmente la petizione accertando l’inesistenza del
debito di fr. 18'420.- oltre accessori e mantenendo l’opposizione al PE: n. __________
dell’UEF di Blenio. Con risposta del 16 gennaio 2012 i
convenuti postulano la reiezione del gravame.
e considerato
1. Il
1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto
processuale civile svizzero (CPC, RS 272). Giusta l’art. 405 cpv. 1
CPC alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della
comunicazione della decisione intesa come data di intimazione (DTF 137 III 127,
consid. 2, pag. 129-130). La sentenza pretorile del 24 ottobre 2011 è stata
comunicata alle parti dopo il 1° gennaio 2011. La procedura d’appello è retta dal CPC.
2. Nella
risposta all’appello (pag. 3, punto II) i convenuti chiedono si proceda ad una
verifica della tempestività dell’appello, sollevando dubbi al riguardo. A
torto. Nel proprio allegato l’appellante afferma che la sentenza è stata “intimata
il 27 ottobre 2011. Il termine di 30 giorni per ricorrere in appello (…) scade
il 28 novembre 2011”. Nell’occasione essa ha prodotto una copia della busta
contenente la sentenza (raccomandata n. 98.46.101801.10387826) sulla quale sono
stati apposti, a tergo, due timbri postali, uno con la data 25 ottobre 2011 e
uno con la data 27 ottobre 2011 (doc. B allegato all’appello). Dall’estratto della
ricerca Track & Trace di quell’invio risulta che la prima data corrisponde a
quella dell’avviso in casella mentre la seconda a quella dell’effettiva
consegna (“recapito via casella postale”). L’intimazione invece è
avvenuta il 24 ottobre 2011. La formulazione utilizzata dall’appellante nel
proprio allegato è imprecisa e confonde il momento dell’intimazione con quello
della notifica, nondimeno il ricorso è con ogni evidenza tempestivo.
Infatti,
il termine di 30 giorni per l’inoltro dell’appello decorre dal giorno
successivo all’effettiva consegna della raccomandata (art. 142 cpv. 1 CPC),
avvenuta nel caso concreto il secondo giorno del periodo di giacenza postale (art.
138 CPC), e scade, come rettamente indicato dall’appellante il 28 novembre
2011. L’appello, tempestivo, può pertanto venire vagliato nel merito.
3. Con
l’appello AP 1 produce una sentenza del Pretore della Giurisdizione di Blenio
del 25 maggio 2004, inc. OA.2002.00003 (doc. C di appello) e una fattura datata
11 settembre 2001 (doc. D di appello). Essa parrebbe chiederne l’assunzione
quali mezzi di prova a sostegno della propria posizione. I convenuti vi si oppongono.
Giova al riguardo ricordare che giusta l’art. 317 cpv. 1 CPC nuovi mezzi di
prova sono considerati solo se vengono immediatamente addotti e dinnanzi alla
giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza
ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze.
Con ogni evidenza queste condizioni non si realizzano nella
presente fattispecie. Dagli atti si evince infatti chiaramente che questi
documenti avrebbero potuto essere prodotti dall’attrice già in prima sede. Nel
caso concreto, oltre a non essere conforme ai limiti temporali dall’art. 317
CPC, la produzione dei due documenti non è rispettosa neppure delle esigenze di
motivazioni connesse a questa norma. L’appellante non solo non fa alcun
riferimento all’art. 317 CPC ma neppure spiega le ragioni per cui questi atti dovrebbero
essere assunti. Ne discende pertanto l’inammissibilità dei mezzi di prova
proposti.
4. Nella
propria sentenza il Pretore ha preliminarmente stabilito che gli accordi
conclusi tra AP 1 e G__________ in data 1° gennaio, 1° aprile
e 6 aprile 2001 non avevano come oggetto l’assunzione di un’azienda agricola ai
sensi dell’art. 181 CO, come invece sostenuto dall’attrice. Al riguardo il primo
giudice ha sottolineato che quest’ultima non si è assunta alcun debito o
impegno del convenuto verso terzi. Il magistrato ha quindi analizzato la
questione a sapere se G__________ avesse fornito garanzie a che l’attrice
concludesse con altri proprietari fondiari dei contratti analoghi a quelli
stipulati tra loro ed aventi per oggetti l’affitto di pascoli per il bestiame. Il
Pretore ha ritenuto che questo non fosse il caso. Egli ha quindi verificato se
vi fosse un obbligo di G__________ ad assicurare a AP 1 una superficie agricola
minima al di là di quella concessale per contratto, giungendo alla conclusione
che un simile dovere non sussistesse. Di contro il magistrato ha ritenuto che dagli
atti si potesse desumere che l’attrice doveva attivarsi personalmente per trovare
proprietari fondiari disposti a concederle in uso i terreni necessari. Il Pretore
ha inoltre ritenuto che non si potesse muovere addebiti a G__________ in relazione
alla conclusione di un contratto d’affitto tra AP 1 e N__________ per
l’utilizzo del fondo __________ quando in realtà detto mappale era già stato
affittato alla Boggia __________. Da ultimo il magistrato ha riconosciuto un
credito di fr. 140.- in favore di AP 1 ammesso dai convenuti.
5. Con
l’appello AP 1 contesta l’accertamento pretorile secondo il quale gli accordi
conclusi tra le parti non avevano per oggetto il trasferimento di un’azienda
agricola. A dire della stessa, invece, era evidente per tutte le parti
coinvolte che il negozio giuridico che si stava concludendo verteva sulla
cessione dell’azienda agricola del qui convenuto. A sostegno delle proprie
allegazioni l’appellante rinvia ai documenti da lei prodotti con l’appello (doc.
C e D di appello), all’audizione testimoniale del teste I__________ ed allo
scritto di AP 1 alla Sezione dell’agricoltura del 23 dicembre 2000 (doc. C).
5.1. Per
quanto attiene l’inammissibilità dei documenti prodotti con l’appello (doc. C e
D di appello) e menzionati dall’appellante si rinvia a quanto detto al consid.
3. Con ogni evidenza il contenuto degli stessi non può essere considerato ai
fini della presente decisione. Relativamente allo scritto del 23 dicembre 2000
si osserva che nello stesso l’attrice si limita ad affermare che “la nostra
società rileverà il capitale mobile del __________, relativo all’allevamento di
cavalli” (doc. C) mentre non fa alcun accenno all’eventuale assunzione
dell’azienda come tale. Per quanto attiene alle dichiarazioni del teste I__________
questi ha affermato di essere stato effettivamente contattato dalle parti in
causa nell’ambito di discussioni aventi per oggetto il cambio di gestore
dell’azienda agricola di proprietà di G__________. Il teste non ha però saputo
dire se tra le parti sia stato effettivamente concluso un accordo prevedente
l’assunzione dell’azienda. Egli ha infatti dichiarato unicamente di aver visto
Fatti
i contratti firmati tra le parti, precisando però di non aver partecipato alle
discussioni che ne hanno preceduto la conclusione (cfr. audizione testimoniale
di I__________ del 7 novembre 2007 pag. 3). Diversamente da quanto sembra
credere l’appellante questi elementi non permettono di concludere per un
accordo sul trasferimento dell’azienda. Dall’incarto non emergono indizi che
lascino desumere la conclusione tra le parti di accordi che vadano al di là di
quanto indicato nei contratti allegati quali doc. 5, 8 e 9 e tantomeno risulta dagli
atti che detti contratti erano parte o dipendevano da una convenzione avente
per oggetto l’assunzione dell’azienda. Su questo punto la sentenza pretorile
merita pertanto conferma.
6. L’appellante
sostiene che la conclusione di contratti di affitto necessari alla gestione
dell’azienda con terzi oltre che con il convenuto costituiva un elemento
essenziale degli accordi sottoscritti tra le parti. Essa afferma di essersi
basata per la stipulazione degli stessi sull’estratto, rivelatosi però
inesatto, rilasciato dalla Sezione agricoltura a G__________ (doc. B) e che quest’ultimo
le avrebbe messo a disposizione. Essa sarebbe stata indotta a concludere un
contratto di affitto con la N__________ in relazione al mappale __________, terreno
in realtà già affittato alla Boggia __________. Stando all’attrice il
convenuto, non avendola informata sulla reale situazione della particella __________,
avrebbe violato i propri obblighi contrattuali.
6.1. Queste
allegazioni non trovano riscontro negli accertamenti istruttori. Diversamente
da quanto afferma l’attrice, dall’incarto non risulta che G__________ abbia
garantito a AP 1 la conclusione di contratti di affitto con i proprietari
fondiari di cui egli gestiva i terreni. Nei contratti stipulati tra le parti in
causa non figura infatti alcun accenno a una simile eventualità, tantomeno
sottoforma di allegato o rinvio. Se pur è vero che l’attrice ha sottoscritto
degli accordi con la maggior parte dei proprietari con cui il convenuto aveva
intrattenuto delle relazioni contrattuali, vi sono nondimeno dei proprietari
con cui questa non ha raggiunto un’intesa. Nel contempo essa ha però
sottoscritto un accordo con un proprietario non inserito della lista doc. B e
con cui G__________ non era in rapporti contrattuali (doc. 21), circostanza
questa che avvalora la tesi secondo cui l’attrice doveva attivarsi personalmente
per trovare le superfici necessarie per il pascolo. In questo contesto è
inoltre utile ricordare che la lista doc. B a cui fa riferimento l’attrice non
figura come annesso a nessuno dei tre contratti stipulati tra le parti in
causa.
6.2. Per
quanto attiene alla sottoscrizione dell’accordo tra AP 1 e N__________ non vi è
prova che G__________ abbia destato false apparenze nell’ambito delle
trattative che hanno preceduto la sottoscrizione del contratto; sottoscrizione
a cui peraltro egli non ha partecipato. Inoltre, stando agli atti, non sarebbe
stato G__________ a consegnare la lista all’attrice bensì un rappresentante
della Sezione agricoltura, I__________, il quale l’avrebbe data al fiduciario
della AP 1, B__________, circostanza di cui riferisce l’attrice medesima (cfr.
atto di appello pag. 4 punto 11). L’istruttoria non ha permesso di stabilire che
il convenuto ha effettivamente visto quanto indicato nella lista e tantomeno che
l’ha avvallata in qualche maniera. Ad ogni buon conto, a prescindere dal
contenuto di questo elenco, sarebbe stato legittimo aspettarsi che N__________ sapesse
del contratto di affitto in essere tra sé stessa e la Boggia __________ relativamente
alla particella __________ e per cui questa pagava regolarmente un fitto di fr.
400.- da ben cinque anni (cfr. verbale audizione testimoniale di O__________
del 10 ottobre 2007 pag. 3 e audizione di M__________ del 17 settembre 2008,
pag. 2). L’ignoranza dell’amministratore che ha sottoscritto l’accordo con AP 1
non può certo essere addebitata al convenuto. Al riguardo è necessario
evidenziare che dall’incarto non risulta che G__________ si sia assunto
obblighi particolari nell’ambito delle trattative tra N__________ e l’attrice.
6.3. In
merito alle discussioni che vi sarebbero state tra G__________ e i
rappresentanti della N__________ e a cui fa riferimento l’attrice per provare
il coinvolgimento del convenuto nella conclusione dell’accordo, l’istruttoria
ha permesso di accertare che vi è effettivamente stato un incontro tra G__________
e L__________, responsabile giuridica della società, ma questo ha avuto luogo posteriormente
alla sottoscrizione del contratto relativo alla particella __________ (cfr.
audizione testimoniale di L__________ del 7 novembre 2007 pag. 2 “Ricordo
che era estate (…)”). Questo evento non porta pertanto elementi a sostegno
della tesi attorea. Per quanto attiene invece i colloqui tra G__________ e E__________
e di cui riferisce la teste L__________, nulla si sa sul loro contenuto, la stessa
non avendovi partecipato. Al riguardo la teste riferisce infatti: “Non ricordo
di aver assistito personalmente agli incontri tra mio padre e __________. Tali
incontri hanno avuto luogo a mio conoscenza nel periodo in cui è stato concluso
il contratto con la AP 1 (…)” (cfr. audizione cit. pag. 2).
Le asserzioni
dell’attrice secondo cui il convenuto si sarebbe “attivato nei confronti
della N__________ al fine di impedire che qualcuno scoprisse, prima della
cessione dell’azienda, che la particella n. __________, di ben 33'120 m2 era stata data in affitto alla Boggio __________” (cfr. atto di appello pag. 9, punto
29), sono pertanto prive di ogni fondamento.
Alla luce
di quanto precede, assodato che Giancarlo Degiorgi non ha garantito all’attrice
la sottoscrizione di specifici accordi contrattuali, non vi sono elementi per
imputare allo stesso delle violazioni contrattuali. Le censure dell’appellante
vanno pertanto disattese e la sentenza pretorile confermata.
7. Le ulteriori argomentazioni sviluppate dall’appellante nel proprio
gravame si rivelano ininfluenti ai fini del giudizio e possono restare inevase.
8. Ne discende che
l’appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata. Le spese
processuali seguono la soccombenza dell’appellante, che rifonderà a controparte
un’adeguata indennità per ripetibili. Il valore litigioso
ammonta a fr. 18'280.-.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 96 e 106 CPC e il Regolamento
sulle ripetibili
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello 28 novembre 2011 di AP
1 è respinto.
Considerandi
2.
Le spese processuali della procedura d’appello di complessivi fr.
1’200.-, già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con obbligo di versare
alla controparte fr. 1’600.- per ripetibili di appello.
3.
Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Blenio
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici (pagina seguente)
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle
cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso
ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di
locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.
74.
cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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