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Decisione

12.2011.213

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

16 luglio 2013Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i contratti firmati tra le parti, precisando però di non aver partecipato alle

discussioni che ne hanno preceduto la conclusione (cfr. audizione testimoniale

di I__________ del 7 novembre 2007 pag. 3). Diversamente da quanto sembra

credere l’appellante questi elementi non permettono di concludere per un

accordo sul trasferimento dell’azienda. Dall’incarto non emergono indizi che

lascino desumere la conclusione tra le parti di accordi che vadano al di là di

quanto indicato nei contratti allegati quali doc. 5, 8 e 9 e tantomeno risulta dagli

atti che detti contratti erano parte o dipendevano da una convenzione avente

per oggetto l’assunzione dell’azienda. Su questo punto la sentenza pretorile

merita pertanto conferma.

6. L’appellante

sostiene che la conclusione di contratti di affitto necessari alla gestione

dell’azienda con terzi oltre che con il convenuto costituiva un elemento

essenziale degli accordi sottoscritti tra le parti. Essa afferma di essersi

basata per la stipulazione degli stessi sull’estratto, rivelatosi però

inesatto, rilasciato dalla Sezione agricoltura a G__________ (doc. B) e che quest’ultimo

le avrebbe messo a disposizione. Essa sarebbe stata indotta a concludere un

contratto di affitto con la N__________ in relazione al mappale __________, terreno

in realtà già affittato alla Boggia __________. Stando all’attrice il

convenuto, non avendola informata sulla reale situazione della particella __________,

avrebbe violato i propri obblighi contrattuali.

6.1. Queste

allegazioni non trovano riscontro negli accertamenti istruttori. Diversamente

da quanto afferma l’attrice, dall’incarto non risulta che G__________ abbia

garantito a AP 1 la conclusione di contratti di affitto con i proprietari

fondiari di cui egli gestiva i terreni. Nei contratti stipulati tra le parti in

causa non figura infatti alcun accenno a una simile eventualità, tantomeno

sottoforma di allegato o rinvio. Se pur è vero che l’attrice ha sottoscritto

degli accordi con la maggior parte dei proprietari con cui il convenuto aveva

intrattenuto delle relazioni contrattuali, vi sono nondimeno dei proprietari

con cui questa non ha raggiunto un’intesa. Nel contempo essa ha però

sottoscritto un accordo con un proprietario non inserito della lista doc. B e

con cui G__________ non era in rapporti contrattuali (doc. 21), circostanza

questa che avvalora la tesi secondo cui l’attrice doveva attivarsi personalmente

per trovare le superfici necessarie per il pascolo. In questo contesto è

inoltre utile ricordare che la lista doc. B a cui fa riferimento l’attrice non

figura come annesso a nessuno dei tre contratti stipulati tra le parti in

causa.

6.2. Per

quanto attiene alla sottoscrizione dell’accordo tra AP 1 e N__________ non vi è

prova che G__________ abbia destato false apparenze nell’ambito delle

trattative che hanno preceduto la sottoscrizione del contratto; sottoscrizione

a cui peraltro egli non ha partecipato. Inoltre, stando agli atti, non sarebbe

stato G__________ a consegnare la lista all’attrice bensì un rappresentante

della Sezione agricoltura, I__________, il quale l’avrebbe data al fiduciario

della AP 1, B__________, circostanza di cui riferisce l’attrice medesima (cfr.

atto di appello pag. 4 punto 11). L’istruttoria non ha permesso di stabilire che

il convenuto ha effettivamente visto quanto indicato nella lista e tantomeno che

l’ha avvallata in qualche maniera. Ad ogni buon conto, a prescindere dal

contenuto di questo elenco, sarebbe stato legittimo aspettarsi che N__________ sapesse

del contratto di affitto in essere tra sé stessa e la Boggia __________ relativamente

alla particella __________ e per cui questa pagava regolarmente un fitto di fr.

400.- da ben cinque anni (cfr. verbale audizione testimoniale di O__________

del 10 ottobre 2007 pag. 3 e audizione di M__________ del 17 settembre 2008,

pag. 2). L’ignoranza dell’amministratore che ha sottoscritto l’accordo con AP 1

non può certo essere addebitata al convenuto. Al riguardo è necessario

evidenziare che dall’incarto non risulta che G__________ si sia assunto

obblighi particolari nell’ambito delle trattative tra N__________ e l’attrice.

6.3. In

merito alle discussioni che vi sarebbero state tra G__________ e i

rappresentanti della N__________ e a cui fa riferimento l’attrice per provare

il coinvolgimento del convenuto nella conclusione dell’accordo, l’istruttoria

ha permesso di accertare che vi è effettivamente stato un incontro tra G__________

e L__________, responsabile giuridica della società, ma questo ha avuto luogo posteriormente

alla sottoscrizione del contratto relativo alla particella __________ (cfr.

audizione testimoniale di L__________ del 7 novembre 2007 pag. 2 “Ricordo

che era estate (…)”). Questo evento non porta pertanto elementi a sostegno

della tesi attorea. Per quanto attiene invece i colloqui tra G__________ e E__________

e di cui riferisce la teste L__________, nulla si sa sul loro contenuto, la stessa

non avendovi partecipato. Al riguardo la teste riferisce infatti: “Non ricordo

di aver assistito personalmente agli incontri tra mio padre e __________. Tali

incontri hanno avuto luogo a mio conoscenza nel periodo in cui è stato concluso

il contratto con la AP 1 (…)” (cfr. audizione cit. pag. 2).

Le asserzioni

dell’attrice secondo cui il convenuto si sarebbe “attivato nei confronti

della N__________ al fine di impedire che qualcuno scoprisse, prima della

cessione dell’azienda, che la particella n. __________, di ben 33'120 m2 era stata data in affitto alla Boggio __________” (cfr. atto di appello pag. 9, punto

29), sono pertanto prive di ogni fondamento.

Alla luce

di quanto precede, assodato che Giancarlo Degiorgi non ha garantito all’attrice

la sottoscrizione di specifici accordi contrattuali, non vi sono elementi per

imputare allo stesso delle violazioni contrattuali. Le censure dell’appellante

vanno pertanto disattese e la sentenza pretorile confermata.

7. Le ulteriori argomentazioni sviluppate dall’appellante nel proprio

gravame si rivelano ininfluenti ai fini del giudizio e possono restare inevase.

8. Ne discende che

l’appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata. Le spese

processuali seguono la soccombenza dell’appellante, che rifonderà a controparte

un’adeguata indennità per ripetibili. Il valore litigioso

ammonta a fr. 18'280.-.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 96 e 106 CPC e il Regolamento

sulle ripetibili

decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello 28 novembre 2011 di AP

1 è respinto.

Considerandi

2.

Le spese processuali della procedura d’appello di complessivi fr.

1’200.-, già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con obbligo di versare

alla controparte fr. 1’600.- per ripetibili di appello.

3.

Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Blenio

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici (pagina seguente)

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle

cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso

ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di

locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.

74.

cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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