12.2011.214
Mandato - restituzione - cose determinate solo nella loro specie - diritto di ritenzione - pena convenzionale
7 ottobre 2014Italiano20 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2011.214
Lugano
7 ottobre 2014/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Bozzini
e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OA.2010.125
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud - promossa con petizione 28
dicembre 2010 da
AO
1 ora AO 1, alla quale è
subentrato, in qualità di cessionario ex art. 260 LEF
rappr. dall’ RA 2
contro
AP
1
rappr. dall’ RA 1
con cui l’attrice ha
chiesto di far ordine alla convenuta di restituire la merce di cui all’elenco
doc. L entro 5 giorni dall’esecutività della sentenza fatto salvo il diritto di
chiedere in separata sede il risarcimento dei danni derivanti dal deperimento
della merce e - in replica - pure il diritto di chiedere in separata sede il
risarcimento del valore della merce indebitamente alienata / incamerata dalla
controparte, domanda di cui la convenuta ha postulato il parziale accoglimento
nel senso che l’attrice fosse autorizzata a ritirare la merce di cui all’elenco
doc. 6 previo pagamento dei relativi costi di trasporto (e di deposito a far
tempo dal mese di aprile 2010) oltre che delle ripetibili fissate nelle precedenti
sedi giudiziarie in complessivi fr. 6'000.-, e che il Pretore con sentenza 27
ottobre 2011 ha accolto nel senso che ha fatto ordine alla convenuta di
restituire la merce di cui all’elenco doc. L entro 5 giorni dall’esecutività
della sentenza;
appellante la convenuta con
atto di appello 28 novembre 2011, con cui chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di accogliere la petizione solo parzialmente e meglio di dichiarare
irricevibile la domanda volta a farle ordine di restituire la merce di cui
all’elenco doc. L entro 5 giorni dall’esecutività della sentenza e con ciò di
autorizzare l’attrice a ritirare la merce di cui all’elenco doc. 6 previo
pagamento dei relativi costi di trasporto e di deposito a far tempo dal mese di
aprile 2010 oltre che delle ripetibili fissate nelle precedenti sedi
giudiziarie in complessivi fr. 6'000.-, protestando spese e ripetibili di entrambe
le sedi;
mentre l’attrice con risposta
31 gennaio 2012 postula la reiezione del gravame, in via subordinata con la
condanna della controparte al pagamento di US$ 305'160.- (e in via ancor più subordinata
di fr. 279'670.-) a titolo d’indennità per l’avvenuta vendita di parte della
merce di cui al doc. L, pure con protesta di spese e ripetibili;
preso atto che le parti
hanno in seguito inoltrato un allegato di replica spontanea (la convenuta in
data 23 febbraio 2012) e di duplica spontanea (l’attrice il 2 marzo 2012);
richiamata la decisione 18
gennaio 2012 con cui l’appellante è stata astretta alla prestazione di una
cauzione processuale di fr. 4'000.-, poi tempestivamente fornita;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. Nell’estate del 2009 AO 1,
società attiva nel settore del commercio online di tabacchi lavorati e
sigarette, ha sottoscritto con la società di servizi AP 1, tre diversi
contratti: un “mandato di prestazione logistica” (doc. A), avente per oggetto
la fruizione di servizi logistici a livello internazionale ed in particolare lo
svolgimento dei processi di spedizione e logistica di tabacchi lavorati e
sigarette (presa d’ordine, imballaggio, etichettatura, documenti necessari e
spedizione); un contratto di locazione (doc. E inc. EF.2010.360 rich.),
portante su un locale adibito a deposito di tabacchi lavorati e sigarette nel
Punto Franco di __________; e un ulteriore “mandato” (doc. B) concernente
prestazioni di servizi amministrativi atti ad agevolare e supportare l’attività
di e-commerce (comprendenti in particolare la facoltà di poter far
beneficiare il cliente di un servizio incassi con carte di credito).
Al termine dei rapporti
commerciali tra le parti sono sorte delle divergenze d’interpretazione sui
contratti, che hanno indotto la mandataria a trattenere presso i suoi depositi
a __________, sulla base di un diritto di ritenzione, lo stock di merce della
mandante (composto da stecche di sigarette e di sigari di varie marche).
2. Con petizione 28 dicembre
2010 AO 1 - che nelle more della procedura d’appello è stata dichiarata fallita
ed alla quale è poi subentrato in qualità di cessionario ex art. 260 LEF __________
(cfr. ordinanza 5 maggio 2014) - ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio sud AP 1, chiedendo che a quest’ultima fosse
fatto ordine di restituirle entro 5 giorni dall’esecutività della sentenza la
merce ancora stoccata a __________, da lei individuata in quella di cui
all’elenco doc. L, riservandosi espressamente il diritto di chiedere in
separata sede il risarcimento dei danni derivanti dal deperimento della merce. Preso
atto della risposta con cui la convenuta aveva postulato il parziale
accoglimento della petizione nel senso che la controparte fosse autorizzata a
ritirare, previo pagamento dei relativi costi di trasporto (e di deposito a far
tempo dal mese di aprile 2010) oltre che delle ripetibili fissate nelle
precedenti sedi giudiziarie in complessivi fr. 6'000.-, la sola merce di cui
all’elenco doc. 6, quella cioè a suo dire ancora presente a __________ dopo le
vendite da lei messe in atto esercitando il suo diritto di ritenzione, l’attrice,
in replica, ha provveduto ad estendere le sue domande nel senso che si è pure riservata
il diritto di chiedere in separata sede il risarcimento del valore della merce a
suo parere così indebitamente alienata / incamerata dalla controparte.
3. Con la sentenza 27 ottobre
2011 qui oggetto di impugnativa il Pretore ha accolto la petizione nel senso che
ha fatto ordine alla convenuta di restituire la merce di cui all’elenco doc. L
entro 5 giorni dall’esecutività della sentenza. Il giudice di prime cure ha in
sostanza rilevato che le condizioni per poter ritenere dato il diritto di
ritenzione vantato dalla convenuta non erano riunite, per cui essa era di
principio tenuta alla restituzione ex art. 400 cpv. 1 CO di quanto detenuto in
forza dei rapporti di mandato a suo tempo vigenti con l’attrice. Quanto
all’effettiva mercanzia da restituire, egli ha dapprima osservato che la
convenuta non aveva contestato di aver ricevuto la merce riportata nella lista
di cui al doc. L ma aveva tuttavia rilevato che frattanto parte della stessa
sarebbe stata venduta per cui sarebbe rimasto soltanto quanto riprodotto nella
lista di cui al doc. 6; ed ha poi aggiunto che il fatto che nel frattempo la
convenuta avesse venduto, nonostante non ne avesse avuto il diritto, parte
della merce conferitagli dall’attrice era del tutto irrilevante per l’esito
della lite, la circostanza che la convenuta non fosse attualmente più in grado
di dar seguito all’obbligo di restituzione di quanto ricevuto a suo tempo
essendo una questione che esulava dalla presente causa, che, se del caso,
avrebbe dato titolo all’attrice per agire a seguito di tale inadempienza
contrattuale in separata sede.
4. Con l’appello 28 novembre
2011, che qui ci occupa, la convenuta chiede di riformare il querelato giudizio
nel senso di accogliere la petizione solo parzialmente e meglio di dichiarare
irricevibile la domanda volta a farle ordine di restituire la merce di cui
all’elenco doc. L e di invece autorizzare l’attrice a ritirare la merce di cui
all’elenco doc. 6 previo pagamento dei relativi costi di trasporto e di
deposito a far tempo dal mese di aprile 2010 oltre che delle ripetibili fissate
nelle precedenti sedi giudiziarie in complessivi fr. 6'000.-. Essa ritiene che
la domanda dell’attrice volta alla restituzione della merce di cui al doc. L
fosse inammissibile, sia per la malafede processuale dell’attrice stessa, la
quale già prima dell’avvio della causa era a conoscenza della perdita
dell’oggetto litigioso, sia per l’assenza di un interesse degno di protezione
da parte di costei, atteso che l’oggetto della lite non era esistente sin
dall’inizio rispettivamente più non lo era al momento dell’emanazione della
sentenza, dal che pure l’inattuabilità e con ciò l’impraticabilità di quella
richiesta; e conclude che in tali circostanze il giudice avrebbe invece dovuto
avallare la domanda di giudizio da lei formulata con la risposta. In via
abbondanziale osserva che un’eventuale pretesa risarcitoria dell’attrice, alla
quale quest’ultima avrebbe giustamente dovuto essere rinviata se il Pretore non
fosse incorso nella surriferita errata applicazione del diritto, non
meriterebbe in ogni caso alcuna tutela nel merito, siccome il diritto di
ritenzione da lei fatto valere era perfettamente valido.
5. Con risposta all’appello 31
gennaio 2012 l’attrice chiede in via principale di respingere il gravame e in
via subordinata auspica che la controparte venga altresì condannata al
pagamento di US$ 305'160.- (e in via ancor più subordinata del suo controvalore
pari a fr. 279'670.-) a titolo d’indennità per l’avvenuta vendita di parte
della merce di cui al doc. L.
6. Degli allegati spontanei
delle parti (replica 23 febbraio 2012 della convenuta e duplica 2 marzo 2012
dell’attrice; sull’ammissibilità dell’allestimento di allegati spontanei, cfr.
DTF 133 I 98 consid. 2.1, 137 I 195 consid. 2.3.1; decreto TF 4 giugno 2009
4A_123/2009; TF 4 aprile 2012 4A_334/2011 consid. 3.3; II CCA 10 dicembre 2010
inc. n. 12.2010.79, 2 dicembre 2011 inc. n. 12.2010.121, 30 gennaio 2012 inc.
n. 12.2011.86, 24 settembre 2012 inc. n. 12.2012.113, 16 ottobre 2012 inc. n.
12.2010.199, 15 marzo 2013 in. n. 12.2012.219, 28 giugno 2013 inc. n.
12.2012.209, 13 agosto 2013 inc. n. 12.2011.187) si dirà, se e per quanto
necessario, nei prossimi considerandi.
7. Il 1° gennaio 2011 è
entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC;
RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di
quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal
diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di
procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura
ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione
pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni
federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
8. A questo stadio della lite
è innanzitutto litigiosa la questione a sapere se parte della mercanzia
contenuta nella lista di cui al doc. L sia stata effettivamente venduta o
incamerata dalla convenuta, così che quest’ultima sia attualmente in possesso
solo della merce riportata nell’elenco di cui al doc. 6. Mentre il Pretore non ha
in definitiva ritenuto di dover chiarire la circostanza, che per l’attrice non sarebbe
stata dimostrata, in questa sede la convenuta la considera senz’altro assodata,
sia per il fatto che non sarebbe stata contestata dalla controparte, sia per il
fatto che sarebbe stata provata (doc. 8 e 9). A ragione. Nonostante i documenti
da lei menzionati non siano idonei a dimostrare quel fatto (nel primo caso trattandosi
di una semplice diffida di pagamento con comminatoria dell’esercizio del
diritto di ritenzione poi oltretutto superata da una successiva missiva in cui
si confermava che la merce sarebbe rimasta in deposito fino a che la situazione
non si sarebbe sbloccata [doc. R], e nel secondo caso trattandosi unicamente di
uno scritto volto a farsi indicare le coordinate per la restituzione di parte della
merce “in difetto di che la stessa verrà lasciata al suo destino”), la circostanza
deve in effetti essere considerata assodata, in assenza della sua puntuale contestazione
da parte della controparte negli allegati preliminari. Appreso dalla convenuta che
parte della merce era stata da lei venduta (risposta p. 6), l’attrice non ha in
effetti contestato in replica la circostanza ma si è limitata a prenderne atto
aggiungendo che la vendita rispettivamente l’incameramento della merce da parte
della convenuta non sarebbe stata legittima (p. 6). Ritenuto che la prova è di
principio limitata ai fatti contestati (art. 184 cpv. 2 CPC/TI), nel caso
concreto la convenuta non era pertanto tenuta a dover provare l’avvenuta
vendita di parte della merce.
9. Appurato con ciò che la
convenuta è tutt’ora in possesso solo della merce di cui al doc. 6 (che come
detto costituisce unicamente una parte di quella ben più consistente di cui al
doc. L), non si capisce come essa possa pretendere in questa sede, oltretutto per
la prima volta, che la domanda dall’attrice volta alla restituzione della merce
di cui al doc. L fosse inammissibile per il fatto che l’oggetto litigioso sarebbe
interamente venuto meno. È in effetti evidente che ad essere inammissibile per
quel motivo - e ciò beninteso non tanto per la malafede processuale
dell’attrice, che non può essere riconosciuta, siccome nulla (tanto meno i doc.
8 e 9 di cui si è detto) permette di ritenere che essa fosse a conoscenza della
vendita o dell’incameramento di parte di quella merce già prima dell’avvio
della causa, quanto semmai per l’assenza di un interesse degno di protezione da
parte sua, qualora la merce così alienata o incamerata non fosse più esistente al
momento dell’emanazione della sentenza - potrebbe al più essere solo una parte
di quella domanda, e meglio quella relativa alla merce contenuta nel doc. L non
più risultante nel doc. 6, ritenuto che la domanda è in ogni caso perfettamente
ammissibile per quanto riguarda la merce, ancora presente, di cui al doc. 6. Ma,
contrariamente a quanto preteso dalla convenuta, la petizione è in realtà
ricevibile anche per la rimanente merce di cui all’elenco doc. L non più
presente nella lista di cui al doc. 6. Ritenuto che nel caso di specie la merce
in stock era costituita da stecche di sigarette e di sigari di varie marche,
ossia da cose determinate solo nella loro specie (art. 71 CO; Gauch/Schluep, Schweizerisches
Obligationenrecht - Allgemeiner Teil, 9ª ed., Vol. I, n. 98), l’obbligo di
restituzione ex art. 400 cpv. 1 CO si estende in effetti non alla stessa merce
consegnata, concretamente non più esistente, ma a merce dello stesso genere (Fellmann, Berner Kommentar, n. 143 ad
art. 400 CO; Weber, Basler
Kommentar, 4ª ed., n. 11 ad art. 400 CO), che è invece sempre disponibile e
reperibile sul mercato. La stessa convenuta ha del resto ammesso che la merce ora
non più esistente era comunque perfettamente vendibile e non era ancora giunta
a deperimento, tanto da essere stata per l’appunto da lei venduta per
salvaguardarne il valore (cfr. risposta p. 6).
10. Ritenuto che per il resto la
convenuta non censura in alcun modo il giudizio pretorile che la condannava
alla restituzione della merce, lo stesso è da considerarsi assodato. Già per
questa sola ragione è di per sé escluso che si possa dar seguito alla sua
domanda volta invece ad autorizzare l’attrice a ritirare la merce previo
pagamento dei relativi costi di trasporto e di deposito nonché delle ripetibili
a suo favore risultanti da altri procedimenti per complessivi fr. 6'000.-. Oltretutto,
a parte il fatto che la richiesta in questione non avrebbe comunque potuto
essere ammessa siccome costitutiva di una domanda riconvenzionale inoltrata
irritualmente senza essere stata formalizzata come tale (essendo incontestabile
che la domanda di autorizzare l’attrice a fare qualcosa non costituisce un minus
rispetto alla domanda di quest’ultima di condannare la convenuta a fare
qualcos’altro), si osserva in ogni caso che neppure sarebbe stato possibile
subordinare la consegna della merce al pagamento dei crediti qui indicati dalla
convenuta, quest’ultima, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311
cpv. 1 CPC), non avendo spiegato in questa sede per quali motivi di fatto e di
diritto non si potesse condividere il diverso assunto del Pretore, secondo cui,
stante l’assenza di alcun valido diritto di ritenzione, quei crediti,
oltretutto in parte né quantificati né comprovati e conseguenti alla sua
inadempienza (segnatamente quelli relativi ai costi di trasporto e di deposito),
potessero giustificare il trattenimento della merce da riconsegnare.
11. Nel prosieguo del suo
esposto la convenuta espone infine le ragioni per cui un’eventuale pretesa risarcitoria
dell’attrice, volta al risarcimento del valore della merce a suo dire indebitamente
alienata / incamerata dalla controparte, non meriterebbe in ogni caso alcuna
tutela nel merito, e meglio siccome le condizioni per poter ritenere dato il
diritto di ritenzione erano senz’altro riunite.
Il tema è in realtà irrilevante
per l’esito della lite, in quanto l’attrice negli allegati preliminari non
aveva chiesto alcun risarcimento a questo titolo, per altro non riconosciuto
nemmeno dal Pretore, ed anzi si era riservata espressamente il diritto di
chiedere in separata sede il risarcimento del danno che avrebbe in tal modo
subito. Il fatto che con la risposta all’appello essa chieda ora in via subordinata
che la controparte venga altresì condannata al pagamento di US$ 305'160.- (e in
via ancor più subordinata del suo controvalore di fr. 279'670.-) a titolo
d’indennità per l’avvenuta vendita di parte della merce non modifica la
situazione, quella sua richiesta, irricevibile già per considerazioni di buona
fede processuale e meglio per il fatto di essere in contraddizione con quanto
da lei stessa richiesto nella sede pretorile, dovendo pure essere dichiarata irricevibile
siccome costitutiva di una mutazione dell’azione (cfr. Frei/Willisegger, Basler Kommentar, n. 15 ad art. 227 CPC),
concretamente inammissibile in appello, siccome non fondata su fatti e nuovi
mezzi di prova (art. 317 cpv. 2 lett. b CPC), ma invece su fatti e prove già
conosciuti nella sede pretorile.
12. Ad ogni buon conto,
l’assunto pretorile secondo cui nella fattispecie le condizioni per l’esistenza
di un valido diritto di ritenzione non erano riunite resiste alle censure
d’appello.
12.1 In questa sede la convenuta
ritiene che il diritto di ritenzione sarebbe stato valido siccome essa poteva
innanzitutto vantare nei confronti dell’attrice due crediti di complessivi fr.
240'000.-, corrispondenti alle pene convenzionali di fr. 120'000.- cadauna
concordate per il caso di disdetta anticipata dei due contratti di mandato
(cfr. doc. B pt. 2). La tesi è infondata. Il Pretore, a prescindere da altre
sue argomentazioni puntualmente censurate nel gravame e su cui non è necessario
pronunciarsi, ha in effetti ritenuto che le pene convenzionali di cui si
prevaleva la convenuta erano nulle in virtù dell’art. 404 CO, essendo state
previste per qualsiasi disdetta - salvo il caso di disdetta per motivo grave
giustificata - e non invece solo per il caso di una disdetta in tempo
inopportuno, e che comunque, se non fosse stato così, la convenuta non aveva
spiegato le ragioni per cui la disdetta sarebbe avvenuta in tempo inopportuno
rispettivamente non aveva provato l’intempestività della stessa ed in
particolare di aver subito un danno che andava oltre la mera perdita di
guadagno; sennonché tale assunto, per altro conforme alla giurisprudenza (DTF
110 II 380 consid. 3a, 109 II 462 consid. 4b e d; TF 13 febbraio 2014
4A_284/2013 consid. 3.6.1), è stato censurato nel gravame solo in modo
parziale, ritenuto che la convenuta si è limitata a sostenere, in modo confuso
e generico, che la disdetta era avvenuta senza una sua colpa e con ciò in tempo
inopportuno, che la sua inopportunità era già stata da lei debitamente motivata
(senza però indicare dove e quando l’avrebbe fatto, non bastando l’eventuale
rinvio a quanto addotto in altre, imprecisate, sedi), che la pena convenzionale
sanciva “un’equa rifusione per l’abilitazione operativa elargita” alla
controparte e ancora che il Pretore non aveva considerato che la stessa teneva
pure conto dei costi d’investimento a suo carico (invero non meglio precisati e
comunque qui addotti - irritualmente - per la prima volta). La mancata censura
di parte della motivazione addotta dal Pretore e la mancata dimostrazione
dell’erroneità della rimanente parte di motivazione che pure era stata
censurata implica, su questo punto, l’irricevibilità del gravame (art. 311 cpv.
1 CPC).
12.2 Per la convenuta, il diritto
di ritenzione sarebbe infine stato valido anche per il fatto che essa poteva
far valere nei confronti dell’attrice alcuni crediti per fatture pendenti (cfr.
doc. 23 inc. EF.2010.369 rich.) rispettivamente dei crediti derivanti dal
contratto di locazione. La censura dev’essere disattesa.
Nel querelato giudizio il Pretore
ha in effetti ritenuto, con tutta una serie di argomentazioni d’ordine e di
merito, che la convenuta non poteva prevalersi di eventuali crediti nei
confronti della controparte in relazione alla mercede asseritamente dovutale
per il mese di aprile 2010, non avendo tra l’altro spiegato negli allegati
preliminari a quali prestazioni gli onorari reclamati farebbero riferimento,
come sarebbero stati calcolati e con quali fatture sarebbero stati richiesti,
non avendo nemmeno versato agli atti le fatture di cui pretendeva il pagamento ed
essendosi anzi limitata a fare riferimento ad importi scoperti per fr. 7’905.20
e US$ 10'633.89 senza produrre alcun riscontro oggettivo, fermo restando poi
che, a fronte dell’onere allegatorio e probatorio che le incombeva, non
spettava certo al giudice cercare tra gli atti di causa se le fatture in esame
potessero eventualmente essere comprese tra quelle versate nel doc. BB dell’inc.
EF.2010.369 rich., tanto più che in ogni caso, nonostante le contestazioni
della controparte, la convenuta non aveva dimostrato la debenza di tali
importi. Limitandosi in questa sede (appello p. 14) ad affermare che “il
giudice di prime cure ha pure misconosciuto che” l’attrice “é debitrice nei
confronti dell’appellante anche in punto alle fatture pendenti di cui al doc.
23 inc. EF.2010.360” (recte: doc. BB inc. EF.2010.360) “derivanti da sue
incontestabili prestazioni contrattuali”, la convenuta non si è confrontata con
tutte le complesse e variegate motivazioni del giudizio pretorile, dal che
l’irricevibilità della censura, sul tema, per carenza di motivazione (art. 311
cpv. 1 CPC).
L’altra tesi secondo cui “il
Pretore ha inoltre dimenticato che all’atto dell’interruzione dei mandati,
risultava ancora in vigore il contratto di locazione, per cui” l’attrice “era
certamente debitrice nei confronti dell’appellante” (appello p. 15) è invece
irricevibile per il fatto di essere stata sollevata per la prima volta solo in
questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC) ed è comunque infondata anche nel merito, la
convenuta non avendo da una parte censurato in duplica (p. 4) l’assunto di
replica dell’attrice secondo cui il canone era stato regolarmente pagato (p. 3)
ed anzi avendo pacificamente ammesso quella circostanza, oltre che nella
risposta di causa (p. 3), anche nella procedura giudiziaria inc. EF.2010.360
(opposizione al sequestro p. 3, 6 e 10), le cui risultanze sono state qui
richiamate, tanto più che il contratto, disdetto già dopo il primo anno (doc. D
inc. EF.2010.336 rich.), prevedeva il pagamento del canone in rate anticipate, poi
tempestivamente corrisposto (cfr. doc. E inc. EF.2010.360 rich. con allegati).
13. Ne discende che l’appello della
convenuta deve essere respinto nella misura in cui è ricevibile. Le spese
processuali e le ripetibili della procedura d’appello, calcolate sulla base di
un valore litigioso superiore a fr. 200'000.- (ritenuto che l’attrice aveva a
suo tempo preteso che la merce di cui al doc. L aveva un valore di oltre fr.
400'000.- [cfr. petizione p. 1 e 3; cfr. doc. L e plico doc. N2], di per sé neppure
contestato dalla convenuta, la quale invece si è ora limitata ad obiettare che
la merce di cui al doc. 6 avesse un valore di poche migliaia di franchi [cfr.
appello p. 15]), seguono la soccombenza (art. 106 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 106 CPC e la LTG
decide:
Fatti
I. L’appello 28 novembre 2011
di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
Considerandi
II. Gli oneri processuali di
fr. 4’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr.
4’000.- per ripetibili.
§ Ad
avvenuta crescita in giudicato della presente decisione, la cauzione
processuale di fr. 4'000.- prestata dall’appellante a seguito della decisione
18.
gennaio 2012 di questa Camera sarà liberata a favore della controparte.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura della
giurisdizione di Mendrisio sud
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).