12.2011.22
Architetto - appalto - mercede - norma SIA 102
22 gennaio 2013Italiano16 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2011.22
Data decisione, Autorità:
22.01.2013, IICCA
Ricorso:
TF,4A_110/2013, 21.6.2013
Titolo:
Architetto - appalto - mercede - norma SIA 102
ARCHITETTO
DETERMINAZIONE DEL DANNO
MERCEDE
art. 42 cpv. 2 CO
art. 374 CO
Incarto n.
12.2011.22
Lugano
22 gennaio
2013/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2004.113
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord - promossa con petizione 22
ottobre 2004 da
AO 1
rappr. dall’ PA
1
contro
AP 2,
rappr. da PA
3
AP 1
rappr. da PA 2
con cui
l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr.
325'991.70 - somma ridotta in sede conclusionale a fr. 190'821.65 - più
interessi e il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________
dell’UEF di Mendrisio;
domanda
avversata dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore con sentenza 5 gennaio 2011 ha accolto per fr. 130'672.55 più interessi ed accessori, caricando la tassa di giustizia di fr. 9'500.- e le spese
per 2/5 ai convenuti in solido e per 3/5 all’attore, tenuto pure a rifonder
loro complessivi fr. 4'000.- di ripetibili;
appellanti
Fatti
i convenuti con due separati atti di appello dell’8 febbraio 2011, con cui
chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione
e di caricare all’attore la tassa di giustizia, le spese e l’indennità
ripetibile di fr. 29’339.- a favore di ciascun convenuto, protestando spese e
ripetibili di secondo grado;
mentre l'attore
con due separati allegati di risposta datati 24 marzo 2011 postula la reiezione
dei gravami pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Nel
corso del 2003 AO 1 si è occupato della progettazione di alcuni stabili
abitativi da edificarsi sui mappali n. __________ e __________ RFD di __________,
appartenenti a AP 2.
Il 4
giugno 2004 (doc. T) egli ha trasmesso al proprietario la sua nota
professionale di complessivi fr. 325'991.68 (fr. 295'680.- per onorari, fr.
22'471.68 per IVA e fr. 7'840.- per l’allestimento di un modellino), che è
tuttavia rimasta insoluta.
2. Con
l’azione giudiziaria in rassegna AO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord AP 2 e AP 1 chiedendo la loro
condanna in solido al pagamento di fr. 325'991.70 più interessi e il rigetto in
via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di
Mendrisio (doc. V). Nella petizione egli ha rilevato di essere stato incaricato
dai convenuti - proprietario delle part. __________ e __________ RFD di __________
il primo e sua convivente la seconda - di allestire in un primo tempo, nel
maggio 2003, delle proposte edificatorie di massima per i due mappali e in
seguito di proseguire nei lavori di progettazione, poi conclusi nell’autunno
2003 con l’allestimento della domanda di costruzione, da cui il suo diritto al
pagamento della mercede, calcolata, non essendo applicabili le norme SIA,
secondo il valore del lavoro e le spese sopportate. Con la replica ha quindi
versato agli atti il documento con cui gli era stato conferito l’incarico di
allestire l’incarto per la domanda di costruzione (doc. BB) e altri scritti che
ne confermavano il conferimento (doc. II, LL e MM).
3. I
convenuti, con allegati separati, si sono opposti alla petizione. Con la
risposta di causa essi hanno negato di aver conferito singolarmente o
congiuntamente un incarico all’attore, rilevando come quest’ultimo, mai
conosciuto prima, si fosse occupato della progettazione nella sua qualità di
dipendente dell’impresa generale G__________ __________, con la quale AP 2 nel
giugno 2003 aveva avviato delle trattative per una collaborazione nella
promozione immobiliare dei due fondi, poi sfumata nel settembre 2003; hanno
contestato l’effettiva esecuzione delle prestazioni fatturate dall’attore, oltretutto
carenti e inutilizzabili, l’entità delle ore e delle remunerazioni orarie da
lui esposte (1147 ore di architetto a fr. 200.-, 605 ore di disegnatore a fr.
85.- e 171 ore per modelli e rilievi a fr. 100.-, cfr. doc. T); e gli hanno
rimproverato di non averli informati dell’evoluzione delle spese e degli
onorari. Con la duplica hanno poi eccepito di falso formale e materiale lo
scritto di cui al doc. BB e hanno osservato di non aver mai ricevuto le lettere
di cui ai doc. II, LL e MM.
4. Nelle
more della causa, con decisione 7 maggio 2010, questa Camera ha parzialmente
accolto l’eccezione di falso formale del doc. BB, rilevando che lo stesso - intestato
ai due convenuti ma riportante in calce il nome del solo AP 2 preceduto da una
“X” manoscritta seguita dalla firma di AP 1 e su cui era stato riportato un biglietto
da visita di AP 2 - andava dichiarato falso solo con riferimento alla “X” apposta
prima della firma da parte di AP 1 e nella misura in cui riproduceva il
biglietto da visita di AP 2.
5. Raccolti
gli allegati conclusivi delle parti, che - tranne l’attore, il quale ha ridotto
le sue pretese a fr. 190'821.65 più interessi ed accessori in base alle
risultanze della perizia giudiziaria dell’__________ - si sono sostanzialmente
riconfermate nelle loro precedenti allegazioni, il Pretore, con la sentenza qui
oggetto di impugnativa, ha accolto la petizione per fr. 130'672.55 più interessi
ed accessori, caricando la tassa di giustizia di fr. 9'500.- e le spese per 2/5
ai convenuti in solido e per 3/5 all’attore, tenuto pure a rifonder loro
complessivi fr. 4'000.- di ripetibili. Il giudice di prime cure, preso atto che
nel doc. BB, a suo giudizio non costitutivo di un falso materiale, i convenuti
avevano incaricato l’attore dell’allestimento dell’incarto per la domanda di
costruzione e che altre prove (cfr. i testi __________, __________, __________
e __________) deponevano per il conferimento da parte loro di un incarico di
progettazione all’attore, ha ritenuto che costoro, informati dalla ditta G__________
__________, datrice di lavoro dell’attore, che i costi di progettazione
successivi alla fase dello studio planivolumetrico (presentato nel luglio 2003)
sarebbero stati a loro carico, avevano nondimeno affidato all’attore a titolo
indipendente, quanto meno per atti concludenti, l’incarico oneroso di
approfondire la progettazione del prospettato intervento edile. Appurato che l’incarico
così conferito all’attore era retto dalle disposizioni sul contratto di appalto
e rammentato che la sua remunerazione, non pattuita a corpo, andava determinata
secondo il valore del lavoro e delle spese (art. 374 CO), il primo giudice, sulla
base della perizia giudiziaria - fondata sulla norma SIA 102 -, ha in
definitiva concluso che all’attore, il quale aveva svolto il 15% delle
prestazioni globali fatturabili ed in particolare il 13% successivamente alla
fase dello studio planivolumetrico, poteva così essere riconosciuto un onorario
di fr. 121'442.90, a cui andava aggiunta l’IVA di fr. 9'229.65, non essendo invece
giustificati il rimborso del costo del modellino e il pagamento delle restanti
fatture annesse al doc. T.
6. Con
i due separati appelli che qui ci occupano, avversati dall’attore, i convenuti
chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione
e di caricare alla controparte la tassa di giustizia, le spese e l’indennità
ripetibile di fr. 29’339.- a favore di ciascun convenuto, e in via subordinata
di aumentare a fr. 5'850.- le ripetibili dovute a ciascuno di loro. In estrema
sintesi, essi ribadiscono di non aver mai conferito alcun incarico di
progettazione all’attore, quest’ultimo avendo in realtà agito quale semplice dipendente
della ditta G__________ __________, senza che nessuno - vista per altro la
falsità materiale del doc. BB, da cui semmai risulterebbe solo l’incarico di
allestire l’incarto per la domanda di costruzione - avesse comunicato loro che ad
un certo punto costui si fosse messo e potesse dunque fatturare in proprio: AP
1 non era in effetti parte del presunto accordo contrattuale; essa non poteva poi
rappresentare e con ciò validamente impegnare AP 2 in quel presunto accordo; e tanto meno risultava che fosse stato conferito un contratto congiunto da
parte dei due convenuti, agenti nell’ambito di una società semplice. Essi
rilevano poi che l’eventuale remunerazione dell’attore non poteva essere
determinata in base alla norma SIA 102, inapplicabile nel caso di specie, e che
non era stata provata l’entità delle ore e delle remunerazioni orarie esposte dall’attore.
Ripropongono la contestazione in merito all’effettiva esecuzione delle
prestazioni fatturate da quest’ultimo, oltretutto carenti e inutilizzabili, circostanze
su cui il giudice di prime cure avrebbe sorvolato. Rimproverano poi al Pretore di
non aver esaminato l’eccezione circa la mancata informazione dell’evoluzione
delle spese e degli onorari. Pure censurato è infine il giudizio sulle
ripetibili, che non teneva conto del fatto che essi avevano presentato allegati
separati e si erano avvalsi di patrocinatori diversi.
7. Il
1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale
civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è
stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta
disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio
dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece
la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una
decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove
disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
8. A
questo stadio della lite è pacifico che le prestazioni d’architetto per le
quali l’attore pretende di essere remunerato, e meglio - come accertato dal
Pretore (sentenza p. 10) e non censurato in questa sede dalle parti - l’allestimento
di piani e progetti, siano rette dalle disposizioni relative al contratto di
appalto (art. 363 segg. CO), di modo che, in assenza di pattuizioni tra le
parti, la mercede deve essere determinata secondo il valore del lavoro e le
spese dell’appaltatore (art. 374 CO).
8.1 In
questa sede i convenuti rimproverano innanzitutto al Pretore di aver calcolato
la mercede a favore dell’attore in base alla norma SIA 102, egli avendo evidenziato
che in base alla giurisprudenza cantonale (Rep.
1987 p. 211) la sua applicazione, pur non concordata dalle parti, poteva
costituire un valido punto di riferimento e di confronto, siccome rappresentava
un quadro contrattuale usuale e conforme alle regole dell’arte. La censura è
fondata. La giurisprudenza del Tribunale federale, dopo essersi confrontata
proprio con quella sentenza cantonale, ha in effetti già avuto modo di
stabilire che le norme SIA non codificano in realtà un uso vincolante, sono
equiparabili a delle condizioni generali che vincolano le parti soltanto se
sono integrate nel contratto, ciò che non è pacificamente avvenuto nel caso
concreto, e tutt’al più, al pari di altre formulazioni contrattuali
standardizzate, possono talvolta esprimere degli usi riconosciuti, ma la
circostanza va dimostrata in ogni singolo caso (DTF 118 II 295 consid. 2a; TF 28 aprile 2011 4A_86/2011 consid. 6.1; II
CCA 4 novembre 2011 inc. n. 12.2009.189, 5 ottobre 2012 inc. n. 12.2011.85),
ciò che nella fattispecie l’attore ha però omesso di allegare (avendo anzi ammesso
espressamente la loro inapplicabilità a p. 6 della petizione), ancor prima di
provare.
8.2 L’inapplicabilità
della norma SIA 102 e la pacifica inesistenza di altri accordi tra le parti in
merito alla remunerazione a favore dell’attore fa sì che la mercede a lui
dovuta debba essere determinata in applicazione dell’art. 374 CO, vale a dire
secondo il valore del lavoro e le spese dell’appaltatore. Come per il mandato,
anche nell’ambito del contratto di appalto i primi fattori da considerare per
determinare se l’onorario preteso sia proporzionato o no sono così il tempo
impiegato, dall’architetto e dei suoi subalterni, e i costi affrontati (TF 28 aprile 2011 4A_86/2011 consid. 6.2; Egli, Das Architektenhonorar, in: Gauch/Tercier, Das Architektenrecht, 3ª ed., n. 934 segg.).
Ora, nel
caso di specie, l’attore, confrontato con la puntuale contestazione dei
convenuti, non ha assolutamente dimostrato di aver effettuato le 1147 ore di
architetto a fr. 200.-, le 605 ore di disegnatore a fr. 85.- e le 171 ore per
modelli e rilievi a fr. 100.- (cfr. doc. T), di cui in sostanza postulava l’attribuzione
con la petizione (cfr. perizia p. 53). Nessun teste si è in effetti espresso
sulla particolare questione. Dal canto suo, il perito giudiziario ha
evidenziato di non essere in grado di verificare l’esattezza delle ore
lavorative esposte dall’attore, precisando che i fogli che costituivano
l’elenco delle ore lavorative annesso al doc. T - l’unico documento agli atti
che riguardava quegli aspetti - non potevano essere oggettivamente considerati
come rapporti di lavoro nella misura in cui la descrizione delle prestazioni era
sommaria e i tempi lavorativi indicati non erano verificabili, e ritenendo in
ogni caso quanto meno inusuale che per la totalità del tempo di lavoro
dell’architetto - di 1147 ore, pari al 65% del tempo complessivamente fatturato
- questi abbia svolto esclusivamente funzioni di architetto-capo / esperto, da
remunerare con la tariffa corrispondente al massimo della categoria e del grado
stabiliti dal regolamento (perizia p. 54).
Ci si
potrebbe invero chiedere se il Pretore, applicando per analogia l’art. 42 cpv.
2 CO, fosse nondimeno legittimato a far proprie le conclusioni del perito
giudiziario, che aveva tentato di sopperire a queste carenze applicando la
norma SIA 102. Il quesito deve essere risolto negativamente. L’alleggerimento
dell’onere della prova previsto dall’art. 42 cpv. 2 CO ha in effetti carattere
eccezionale, va concesso in maniera restrittiva e non può avere come risultato
il rovesciamento dell’onere stesso: la norma presuppone perciò che la natura
della fattispecie renda impossibile o inesigibile la prova stretta (DTF 133 III
462 consid. 4.4.2). Ebbene - a prescindere dalla questione a sapere in quali
campi al di fuori del risarcimento del danno l’art. 42 cpv. 2 CO possa
applicarsi per analogia (cfr. DTF 128 III 271 consid. 2b/aa) - i fattori che
entrano in gioco per calcolare la retribuzione dell’architetto, in particolare
tempo e spese, non sono affatto, per loro natura, impossibili da provare, né
l’attore lo ha del resto preteso (TF 28 aprile 2011 4A_86/2011 consid. 6.3).
9. Non
avendo così l’attore dimostrato la congruità della propria pretesa per onorari
- l’unica posizione parzialmente ammessa dal Pretore - la petizione deve già
essere respinta per questo motivo, senza che occorra pronunciarsi sulle altre
censure sollevate dai convenuti nelle loro impugnative.
10. Resta
ancora da esaminare se per la procedura di primo grado a ciascun convenuto possa
essere attribuita la qui richiesta indennità ripetibile di fr. 29’339.-,
ritenuto che in base al dispositivo pretorile ai due convenuti era invece stata
riconosciuta un’indennità ripetibile complessiva di fr. 4'000.-.
10.1 I
convenuti hanno senz’altro ragione laddove pretendono l’attribuzione di
un’indennità ripetibile a favore di ciascuno di loro anziché la concessione di
un’indennità per ripetibili complessiva a favore di entrambi. Nella sede
pretorile essi si sono in effetti avvalsi di patrocinatori diversi ed hanno
presentato allegati separati, con contenuto diverso. In tali circostanze ognuno
di loro ha pertanto diritto all’attribuzione di ripetibili proprie.
10.2 Quanto
all’entità dell’indennità ripetibile dovuta a ciascuno di loro, i convenuti,
anziché la somma di fr. 20'000.- (corrispondente all’indennità per ripetibili
piene riconosciuta dal Pretore tenuto conto dell’attribuzione di un importo di
fr. 4'000.- in presenza di un grado di soccombenza di 1/5 [3/5 ./. 2/5]), pretendono un importo maggiore,
pari a fr. 29’339.-, rilevando che la complessità della fattispecie
giustificherebbe l’attribuzione del massimo della tariffa applicabile (9%), da
loro individuata nel Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio
d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili. La
censura è infondata. Per giurisprudenza invalsa, nella fissazione delle
ripetibili il Pretore gode in effetti di un ampio potere di apprezzamento,
censurabile in appello solo in caso di eccesso o di abuso, ciò che di regola
non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi ed i massimi
della tariffa applicabile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 19 ad art. 150), costituita nel caso concreto - dato
che il procedimento giudiziario era stato aperto prima del 1° gennaio 2008,
data di entrata in vigore del Regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili - dalla vTOA (cfr. art. 16 cpv. 2 e 17 del Regolamento sulla tariffa
per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili). Tenuto conto del valore litigioso di fr.
325'991.70 e rammentato che in presenza di un valore litigioso superiore a fr.
200'000.- e inferiore a fr. 500'000.- l’art. 9 vTOA prevedeva un’aliquota dal
5% all’8%, il giudice di prime cure, attribuendo un’indennità per ripetibili
piene di fr. 20'000.-, pari a circa il 6%, è in definitiva rimasto entro i
limiti della tariffa applicabile, per cui quel suo giudizio, per altro del
tutto congruo, sfugge a qualsiasi critica.
11. Ne
discende, in parziale accoglimento degli appelli, che la petizione deve essere
respinta, con accollo all’attore della tassa di giustizia di fr. 9'500.- e
delle spese nonché l’obbligo di rifondere a ciascun convenuto fr. 20'000.- per
ripetibili.
Gli oneri
processuali e le ripetibili delle procedure ricorsuali, calcolati sulla base di
un valore litigioso di fr. 130'672.55, seguono la rispettiva soccombenza delle
parti (art. 106 CPC), ritenuto che il fatto che gli appelli fossero di tenore pressoché
identico - salvo alcune aggiunte nei rispettivi gravami (cfr. alcuni passaggi a
p. 3, 7-11, 14 e 30 di quello di AP 2 e altri a p. 3 e 14 di quello di AP 1) - giustifica
però di ridurre le ripetibili a favore dei singoli convenuti (art. 107 cpv. 1
lett. f CPC e art. 13 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la TG
decide
I. Gli appelli 8 febbraio 2011 di AP 2 e AP 1 sono parzialmente
accolti.
Di
conseguenza la sentenza 5 gennaio 2011 della Pretura della giurisdizione di
Mendrisio nord è così riformata:
1. La petizione dell’AO 1 è respinta.
2. È
mantenuta l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Mendrisio.
3. La
tassa di giustizia di fr. 9'500.- e le spese sono poste a carico dell’AO 1, che
rifonderà singolarmente a AP 2 e a AP 1 fr. 20’000.- a titolo di ripetibili.
Considerandi
II. Gli oneri processuali derivanti dall’appello di AP 2 di complessivi
fr. 3’200.- sono a carico dell’appellato, che rifonderà all’appellante fr. 3’500.-
per ripetibili di appello.
III. Gli oneri processuali derivanti dall’appello di AP 1 di complessivi
fr. 3’200.- sono a carico dell’appellato, che rifonderà all’appellante fr. 3’500.-
per ripetibili di appello.
IV. Notificazione a:
-
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1
LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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