12.2011.221
Provvedimento cautelare - assunzione di prove a titolo cautelare
20 febbraio 2012Italiano14 min
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Numero d'incarto:
12.2011.221
Data decisione, Autorità:
20.02.2012, IICCA
Titolo:
Provvedimento cautelare - assunzione di prove a titolo cautelare
DISPOSIZIONI GENERALI
PROVVEDIMENTI CAUTELARI
art. 158 CPC
art. 261 CPC
Incarto n.
12.2011.221
Lugano
20 febbraio
2012/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. CA.2011.229
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con istanza
cautelare 19 agosto 2011 da
AO 1
contro
AP 1
rappr. da RA 1
con cui l’istante
ha chiesto di ordinare alla convenuta, con la comminatoria penale dell’art. 292
CP e la comminatoria di una multa disciplinare di fr. 300.- per ogni giorno di
inadempimento, di consegnarle entro 7 giorni, l’intero incarto a lei relativo
ovvero ogni documento (sia in forma cartacea che informatica) detenuto dalla
convenuta e che la riguardava, e segnatamente: (i) tutti i dati e i documenti
(comprese le comunicazioni interne sotto qualsiasi forma) su cui si fondava o
che menzionavano o riguardavano il suo licenziamento; (ii) tutti i dati e i
documenti (comprese le comunicazioni interne sotto qualsiasi forma) su cui si
fondava lo scritto 1° aprile 2011 di M__________ __________; (iii) l’elenco di
tutti gli incarti aperti dal 2006 a oggi da lei trattati, con tutti i dettagli
forniti dal sistema informatico ed in particolare: numero dell’incarto, data di
apertura e di chiusura, nome del cliente e della parte avversaria, ambito
giuridico; (iv) tutti i formulari di valutazione e tutti i dati e i documenti
in possesso della convenuta contenenti una valutazione sul suo lavoro, in
particolare i formulari di valutazione allestiti dai clienti, quelli allestiti
da M__________ __________ e tutte le note allestite da M__________ __________ e
da altri collaboratori in merito alla qualità e quantità del suo operato; (v)
tutta la corrispondenza fra i clienti della convenuta e quest’ultima,
rispettivamente i suoi collaboratori, in merito alla qualità del suo lavoro (e
segnatamente tutti i reclami e tutte le valutazioni positive); (vi) tutta la
corrispondenza tra M__________ __________ e i dirigenti, rispettivamente il
servizio del personale della convenuta riguardanti la qualità e la quantità del
suo lavoro nonché i suoi rapporti con M__________ __________; (vii) gli
estratti di tutti i verbali del consiglio d’amministrazione, della direzione,
del servizio del personale, e di ogni altro servizio della convenuta in merito
alla qualità del suo lavoro nonché ai suoi rapporti con M__________ __________;
(viii) la documentazione e i dati in merito a eventuali inchieste interne o
altri accertamenti compiuti dalla direzione, dal servizio del personale o da
altre entità interne alla convenuta in merito alla qualità del suo lavoro e a i
suoi rapporti con M__________ __________;
domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione dell’istanza, e che il
Pretore con decisione 25 novembre 2011 ha accolto;
appellante
la convenuta con atto di appello 5 dicembre 2011, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'istante
con osservazioni 2 febbraio 2012 postula la reiezione del gravame pure con
protesta di spese e ripetibili;
richiamata
la decisione 13 gennaio 2012 con cui la presidente di questa Camera ha concesso
all’appello l’effetto sospensivo richiesto;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Dal
1° giugno 2006 (doc. B) AO 1 ha lavorato per AP 1 quale avvocato-giurista a
metà tempo presso il servizio giuridico dell’agenzia di __________, con un ultimo
salario mensile di fr. 4'510.- lordi (doc. C).
Il 18
aprile 2011 (doc. K), pochi giorni dopo essere stata diffidata dal responsabile
dell’agenzia M__________ __________ - il 1° aprile - a modificare il proprio comportamento
nei confronti della società, dei suoi quadri e dipendenti (doc. I), essa è
stata licenziata con effetto al successivo 31 agosto per le divergenze
d’opinione e il comportamento inadeguato tenuto nei suoi confronti,
provvedimento da lei immediatamente contestato (doc. L).
2. Con
istanza cautelare 19 agosto 2011, cui __________ si è opposta versando agli
atti vari documenti, AO 1 ha chiesto di ordinare a quest’ultima, con la
comminatoria penale dell’art. 292 CP e la comminatoria di una multa
disciplinare di fr. 300.- per ogni giorno di inadempimento, di consegnarle
entro 7 giorni, l’intero incarto a lei relativo ovvero ogni documento (sia in
forma cartacea che informatica) detenuto dalla convenuta e che la riguardava, concernente
la sua attività lavorativa, le sue valutazioni da parte dei clienti e dei
superiori, la corrispondenza tenuta in merito alla sua attività, la diffida 1°
aprile 2011 e la lettera di licenziamento 18 aprile 2011, il tutto come meglio specificato
in ingresso. Essa, adducendo di aver sempre lavorato in modo quantitativamente
e qualitativamente ineccepibile, di essere stata oggetto di mobbing da parte
del suo superiore M__________ __________, a cui per altro la sua personalità non
era gradita, e di non essere stata in alcun modo protetta o difesa dalla sua
datrice di lavoro, ha auspicato la consegna in tempo utile, cioè entro i 180
giorni dalla cessazione del contratto (art. 336b cpv. 2 CO), della documentazione
atta a dimostrare tutte quelle circostanze e con ciò utile ai fini della
redazione della futura causa di merito, volta segnatamente ad ottenere un’indennità
per licenziamento abusivo (ex art. 336a CO).
3. Con
la decisione 25 novembre 2011 qui impugnata il Pretore ha accolto l’istanza, caricando
la tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese di fr. 100.- alla convenuta,
tenuta altresì a rifondere all’istante fr. 1'000.- per ripetibili. Il giudice
di prime cure ha in sostanza ritenuto che, secondo la dottrina e la
giurisprudenza, l’art. 262 CPC costituiva la base legale per permettere
l’accesso ad atti che si trovavano nelle mani della controparte e che nel caso
di specie all’istante, che aveva reso sufficientemente verosimile il
verificarsi delle condizioni di legge per l’adozione di un provvedimento
cautelare, poteva essere concessa la possibilità di disporre di tutta la
documentazione utile e necessaria per valutare con cognizione di causa la
situazione e per decidere, entro il termine di legge di 180 giorni, se
procedere in causa contro la convenuta per chiedere il versamento di
un’indennità per licenziamento abusivo, tanto più che le obiezioni della
convenuta, che lamentava la violazione del segreto professionale e faceva
valere non meglio precisate esigenze di protezione di persone e dati, dovevano
essere disattese.
4. Con
l’appello 5 dicembre 2011 che qui ci occupa, la convenuta, dopo aver prodotto altra
documentazione, chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di
respingere l’istanza. Essa ribadisce che la richiesta dell’istante sarebbe
priva dei requisiti formali posti dall’art. 261 CPC, in particolare non
essendovi nessun rischio di pregiudizio difficilmente riparabile e nessuna
urgenza, tanto più che i provvedimenti cautelari chiesti nemmeno erano
necessari per l’inoltro della causa di merito.
5. Delle
osservazioni 2 febbraio 2012 con cui l’istante postula la reiezione del gravame
si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
6. Le
parti e il Pretore non hanno indicato il valore della causa cautelare, che
corrisponde a quello della futura causa di merito. Visto e considerato che nella
fattispecie quest’ultima - come detto - è volta all’ottenimento di una non
meglio precisata indennità per licenziamento abusivo, che per legge non può
superare l’equivalente di 6 mesi di salario del lavoratore (art. 336a cpv. 2
CO), ben si può ritenere che in concreto il valore litigioso non sia superiore
a fr. 27'060.- (fr. 4'510.- x 6). D’altro canto, non avendo le parti contestato
l’erroneità dell’indicazione dei rimedi giuridici posta in calce della
decisione impugnata (cfr. Tappy,
CPC commenté, n. 50 ad art. 91 CPC), che menzionava la facoltà di inoltrare
appello, ed avendo la convenuta per l’appunto inoltrato una tale impugnativa,
che presuppone un valore litigioso di almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 2
CPC), senza che la controparte abbia avuto da ridire, ben si può concludere,
vista anche la gravità dei rimproveri mossi alla convenuta, per l’appellabilità
della decisione impugnata.
7. Giusta
l’art. 261 cpv. 1 CPC il giudice ordina i necessari provvedimenti cautelari
quando l’istante rende verosimile che un suo diritto è leso o minacciato di
esserlo (lett. a) e la lesione è tale da arrecargli un pregiudizio
difficilmente riparabile (lett. b).
La
dottrina ne ha dedotto che l’adozione di un provvedimento cautelare è
subordinata all’esistenza dei seguenti presupposti: la parvenza di buon
fondamento della richiesta di tutela giurisdizionale di merito, l’esistenza di
una lesione o di una minaccia di lesione del diritto dell’istante, il rischio
di un pregiudizio difficilmente riparabile, l’urgenza e la proporzionalità (Trezzini, Commentario CPC, p. 1161
segg.).
8. Nel
caso di specie è incontestabile che i presupposti per l’adozione delle misure
cautelari chieste dall’istante non sono adempiuti. Se l’avvenuta lesione del
diritto della personalità dell’istante (tramite il mobbing e la mancata
protezione da parte della datrice di lavoro) e il buon fondamento della futura
azione di merito volta all’ottenimento di un’indennità per licenziamento
abusivo potrebbero forse anche essere considerati verosimili, altrettanto non
si può però dire per gli altri requisiti: non risulta innanzitutto che
dall’avvenuta violazione della sua personalità l’istante, nel frattempo
licenziata e liberata dall’obbligo di lavorare (doc. M), subisca tuttora un
pregiudizio difficilmente riparabile, né che dall’attesa fino all’emanazione
del giudizio sulla prospettata azione di merito il suo buon diritto potrebbe
essere annichilito o reso particolarmente difficoltoso; per queste medesime ragioni
e per quelle che verranno esposte in seguito nemmeno si può ritenere, nonostante
l’obbligo di agire entro 180 giorni dalla fine del rapporto lavorativo, che sia
dato il requisito dell’urgenza, tanto più che le misure cautelari da lei
auspicate sono state richieste solo a distanza da 4 mesi dalla notifica del
licenziamento; ma soprattutto i provvedimenti cautelari richiesti, volti alla
consegna dei documenti di cui si è detto, non sono conformi al principio della
proporzionalità, gli stessi non essendo indispensabili per l’inoltro della
causa di merito: a parte il fatto che il nuovo codice di rito consente già l’inoltro
di un’azione creditoria senza quantificazione del valore litigioso (art. 85
CPC), nel caso concreto l’istante disponeva in effetti già dei documenti sufficienti
per l’avvio della causa di merito (cfr. doc. B, D-M, P-Q), ciò che del resto
essa ha implicitamente ammesso in causa rilevando che la nuova documentazione
le sarebbe stata solo “utile” per la redazione della causa di merito (istanza
p. 6), rispettivamente per valutare il buon fondamento della stessa, il che per
altro non poteva da solo giustificare quel provvedimento.
9. Nelle
sue osservazioni all’appello, l’istante ha evidenziato in via subordinata che
le misure cautelari richieste si sarebbero in ogni caso giustificate anche in
applicazione dell’art. 158 CPC. A torto. L’assunto dell’istante è innanzitutto
irricevibile, visto che il richiamo a quella disposizione configura una (parziale)
mutazione dell’azione, che, non fondata su fatti e nuovi mezzi di prova, è
inammissibile in sede di appello (art. 317 cpv. 2 CPC). E comunque non è
scontato che l’istituto dell’assunzione di prove a titolo cautelare di cui
all’art. 158 CPC, qualora potesse essere preso in considerazione, avrebbe
permesso all’istante di ottenere quanto chiesto con l’istanza: a parte il fatto
che nel caso concreto con quest’ultima nemmeno è stata postulata l’edizione di
documenti dalla controparte (all’indirizzo del tribunale), ma invece la
consegna vera e propria della documentazione stessa, che evidentemente non coincide
con la semplice assunzione di una prova prevista dalla norma, si osserva in
effetti che la dottrina e la giurisprudenza sono dell’avviso che il giudice debba
far prova di riserbo nel concedere una richiesta di edizione di documenti o
dati elettronici quando si tratta (solo) di chiarire le possibilità di successo
della futura causa (Gasser/Rickli, ZPO Kurzkommentar, n. 5 ad art. 158; Zürcher in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, n. 13 ad art. 158; II CCA 28 ottobre 2011
inc. n. 12.2011.115), tanto più che nel caso di specie le stesse sembravano
costituire una “fishing expedition” (Meier/Sogo, Schweizerisches
Zivilprozessrecht, p. 312; Schmid in: Oberhammer, ZPO
Kurzkommentar, n. 4 ad art. 158; Gasser/Rickli, op. cit.,
ibidem). Visto quanto precede, la questione non
necessita tuttavia di essere approfondita.
10. Resta
il fatto che nelle more della causa la convenuta, pur non essendone tenuta, ha
in larga misura già dato seguito - se non de iure (non trattandosi di
una formale consegna) quanto meno de facto - alle richieste
dell’istante, producendo innanzi al Pretore prima (doc. 1-5 e 7, relativi a
parte delle richieste di cui ai punti i, ii, iv, vi e viii, cfr. verbale 7
settembre 2011 p. 2) e innanzi a questa Camera poi (doc. 8-11, relativi a parte
delle richieste di cui ai punti iii e iv) tutta una serie di documentazione
(affermando per altro di non disporre di altri documenti, tranne quelli di cui
al punto v), di cui l’istante ha potuto prendere visione ed estrarre le
relative copie. Nelle particolari circostanze non appare in definitiva
arbitrario ritenere che in quella misura la lite era ormai divenuta priva
d’oggetto (per parziale acquiescenza in prima sede, rispettivamente per
parziale desistenza in seconda sede), ciò di cui si terrà conto nel giudizio su
spese e ripetibili.
11. Ne
discende che l’appello dev’essere accolto nella misura in cui non è divenuto privo
d’oggetto (per desistenza), nel senso che l’istanza cautelare dev’essere respinta
in quanto non sia divenuta priva d’oggetto (per acquiescenza).
Trattandosi
di una causa in materia di contratto di lavoro con un valore inferiore a fr.
30'000.-, la procedura è gratuita (art. 114 lett. c CPC) sia in prima che in
seconda sede. Quanto alle ripetibili, visto l’esito della lite, appare tutto
sommato giustificato procedere alla loro compensazione in entrambe le sedi.
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 106 CPC
decide:
Fatti
I. L’appello 5 dicembre 2011 di AP 1 è accolto nella misura in cui
non è divenuto privo d’oggetto per desistenza.
Di
conseguenza la decisione 25 novembre 2011 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 2, è così riformata:
1. Nella misura in cui non è
divenuta priva d’oggetto per acquiescenza, l’istanza cautelare è respinta.
2. Non
si prelevano né tasse né spese, compensate le ripetibili.
Considerandi
II. Non si prelevano né tasse né spese per la procedura d’appello,
compensate le ripetibili di appello.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori
inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza
cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le
decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure
ammissibile contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate
separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92
cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il
ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio
irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una
decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o
dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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