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Decisione

12.2011.223

Società anonima sprovvista di ufficio di revisione

6 marzo 2012Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

il 24 marzo 2011 con plico raccomandato sia all’amministratore unico F__________,

sia alla società convenuta presso la propria sede statutaria (doc. B), e

tramite pubblicazione ufficiale (Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 107

2011, doc. C);

che è vano

addurre l’impossibilità dell’amministratore unico di agire nella sua qualità di

organo, poiché egli è stato posto in detenzione preventiva, come addotto dagli

stessi istanti, il 22 giugno 2011, vale a dire dopo la notifica della diffida;

che in

prima sede la Pretura ha notificato l’istanza e le sue ordinanze con plico

raccomandato, inviato alla società convenuta presso la propria sede statutaria,

e ha notificato la sentenza con pubblicazione sul Foglio ufficiale del canton

Ticino (FU 84/2011) del 21 ottobre 2011, visto il ritorno al mittente del plico

raccomandato inviato all’indiritto della convenuta;

che a

detta degli istanti l’amministratore unico si sarebbe colpevolmente

disinteressato delle sorti della società non informandoli a tempo debito della

situazione;

che

l’argomentazione non giova, poiché la colpa di un rappresentante legale o di un

ausiliario va ascritta alla parte stessa (I CCA, sentenza 11.2011.102 del 24

agosto 2011, confermata dal Tribunale federale con sentenza 4A_613/2011 del 30

novembre 2011), a maggior ragione trattandosi dell’amministratore unico di una

SA, organo abilitato a rappresentarla, e le cui eventuali mancanze sono

riconducibili, in sostanza, alla società medesima;

che in

definitiva il comportamento dell’amministratore unico, organo della società

convenuta, che si è disinteressato della procedura avviata ai sensi dell’art.

154 ORC, esclude che la persona giuridica possa essere considerata senza colpa

o con colpa lieve ai sensi dell’art. 148 CPC, ciò che comporta la reiezione

dell’istanza di restituzione del termine per appellare, senza che sia

necessario esaminare la richiesta volta al conferimento dell'effetto

sospensivo, né di quella di concedere l’autorizzazione alla tenuta di una

assemblea generale degli azionisti;

che le

spese processuali seguono la soccombenza della parte istante (art. 106 cpv. 1

CPC), mentre non si assegnano ripetibili all’Ufficio del registro di commercio,

che ha agisto nell’ambito della sua attività istituzionale;

che il

valore litigioso ammonta a fr. 100'000.-, pari al capitale sociale della

società qui istante;

che le spese

processuali possono nondimeno essere contenute, visto che la procedura termina

con una decisione di parziale irricevibilità;

Per

questi motivi,

richiamata

per le spese la LTG

decide:

1. Nella misura in cui

è presentata da IS 2, IS 3 e IS 4, l’istanza 9 dicembre 2011 di restituzione

del termine per appellare è irricevibile.

Considerandi

2.

Nella misura in cui

è presentata da IS 1 l’istanza 9 dicembre 2011 è respinta.

3.

Gli oneri

processuali di complessivi fr. 600.- (tassa di giustizia di fr. 500.- e spese

di fr. 100.-), già anticipati dagli istanti, sono posti a loro carico in solido.

Non si assegnano ripetibili.

4.

Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, e all’Ufficio dei fallimenti

di Lugano.

Per la seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

La presidente

La vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto

del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1

LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).

La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia

con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con

una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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