12.2011.224
Azione parziale - contratto di assegno - valuta del debito - mutazione dell'azione tardiva
31 gennaio 2014Italiano14 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
12.2011.224
Data decisione, Autorità:
31.01.2014, IICCA
Titolo:
Azione parziale - contratto di assegno - valuta del debito - mutazione dell'azione tardiva
MONETA SVIZZERA
MUTAZIONE DELL'AZIONE
PAGAMENTO PARZIALE
RAPPORTO TRA ASSEGNANTE E ASSEGNATARIO
art. 69 CO
art. 84 CO
art. 466 CO
art. 74 CPC-TI
art. 76 CPC-TI
Incarto n.
12.2011.224
Lugano
31 gennaio
2014/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2006.244
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione (azione
parziale) 11 aprile 2006 da
AP 1
AP 2
entrambi rappr.
dall’ RA 1
contro
AO 1
rappr. dall’ RA
2
con cui
gli attori hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr.
100'000.- oltre interessi al 5% dal 21 dicembre 2000 e in via subordinata - solo
con domanda processuale 3 febbraio 2011 - di € 80'000.- oltre interessi al 5%
dal 21 dicembre 2000;
domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore con sentenza 23 novembre 2011 ha respinto;
appellanti
gli attori con atto di appello 22 dicembre 2011, con cui chiedono la riforma
del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione nella sua domanda
principale o almeno in quella subordinata, protestando spese e ripetibili di entrambe
le sedi;
mentre la
convenuta con risposta 13 febbraio 2012 postula la reiezione del gravame pure
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Il
21 dicembre 2000 C__________ __________, cittadino __________ residente ad Hong
Kong, ha incaricato la sua banca ginevrina U__________ __________ di assegnare la
banca luganese AO 1 con un ordine di versamento di € 4'870'000.- a favore del
conto n. __________, indicando nel contempo, quale beneficiario dell’importo, la
“Law Firm R__________ Client account” (doc. C2). Sulla base di quell’assegno, da
lei accettato, AO 1 ha accreditato la somma sul conto in questione, nonostante
titolare dello stesso risultasse in realtà essere la società bancaria di
Antigua W__________ __________.
2. Con
petizione 11 aprile 2006 gli avv. AP 1 e AP 2, cittadini __________ domiciliati
in Italia, hanno convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1, AO 1 per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 100'000.-
oltre interessi al 5% dal 21 dicembre 2000. Con l’azione parziale in rassegna,
avversata dalla controparte, essi hanno preteso la rifusione del pregiudizio
patito a dipendenza dell’errore di accredito commesso dalla convenuta,
evidenziando come la relazione n. __________ fosse stata successivamente chiusa
e gli averi in conto di W__________ __________ fossero poi stati compensati con
altri crediti della convenuta, il tutto senza che l’importo assegnato fosse mai
pervenuto a loro favore in quanto titolari dello Studio legale R__________, rispettivamente
fosse poi stato restituito all’assegnante C__________ __________, che nel
frattempo aveva in ogni caso ceduto loro ogni sua pretesa in tal senso (doc.
G).
3. Esperita
l’istruttoria di causa, le parti, dopo aver rinunciato ad essere citate
all’udienza di dibattimento finale, hanno inoltrato, il 21 ottobre
rispettivamente il 12 novembre 2010, i rispettivi allegati conclusionali, con i
quali si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni e
domande.
Con
domanda processuale 3 febbraio 2011, a cui la controparte si è opposta con
osservazioni 22 febbraio 2011, gli attori hanno tuttavia chiesto di essere
autorizzati in via subordinata a chiedere la condanna della convenuta al
pagamento di € 80'000.- (il controvalore di fr. 100'000.-) oltre interessi al
5% dal 21 dicembre 2000 e ciò per il caso in cui, in base alla giurisprudenza
del Tribunale federale, la loro pretesa originaria non potesse essere azionata
in franchi svizzeri (art. 84 CO).
4. Con
sentenza 23 novembre 2011 il Pretore ha integralmente respinto la petizione,
ponendo a carico degli attori in solido la tassa di giustizia e le spese di
complessivi fr. 9'300.- e le ripetibili di fr. 15'000.-. Il giudice di prime
cure ha innanzitutto respinto le eccezioni della convenuta aventi per oggetto
l’inammissibilità dell’azione parziale e la carenza di legittimazione attiva
degli attori, rispettivamente ha ammesso (senza per altro aver formalizzato una
tale decisione nel dispositivo) l’istanza volta alla mutazione in via
subordinata della valuta del petitum formulata con la domanda
processuale 3 febbraio 2011. Nel merito, pur avendo ritenuto che la convenuta,
accreditando il conto di W__________ __________, non aveva adempiuto
correttamente l’istruzione ricevuta, ha nondimeno escluso che essa potesse
essere tenuta al corretto adempimento (ossia al riaccredito della somma), in
quanto gli attori non avevano dimostrato che l’importo in questione non fosse effettivamente
stato accreditato sul conto da loro voluto, rispettivamente vi erano seri
indizi che essi avessero poi beneficiato dello stesso.
5. Con
l’appello 22 dicembre 2011, che qui ci occupa, gli attori chiedono di riformare
il querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione nella sua domanda
principale o almeno in quella subordinata con protesta di spese e ripetibili di
entrambe le sedi, contestando di essere tenuti a dimostrare che l’importo in
questione non era effettivamente stato accreditato sul conto da loro voluto,
circostanza a loro dire per altro provata, e negando che essi avessero in ogni
caso beneficiato dello stesso, fatto questo a loro dire ampiamente smentito
dall’istruttoria di causa.
Da parte
sua, con risposta 13 febbraio 2012, la convenuta postula la reiezione del gravame
pure con protesta di spese e ripetibili, ribadendo in particolare
l’inammissibilità dell’azione parziale, la carenza di legittimazione attiva
degli attori e l’infondatezza della domanda processuale 3 febbraio 2011 volta
alla mutazione della valuta del petitum, che, siccome era stato originariamente
formulato in franchi svizzeri anziché in euro, non poteva trovare accoglimento già
in virtù dell’art. 84 CO.
6. Il
1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale
civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è
stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta
disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio
dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece
la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una
decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove
disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
7. Prima
di passare in rassegna le numerose censure d’appello sollevate dagli attori
alla sentenza pretorile, è necessario evadere quelle sollevate dalla convenuta
nella sua risposta, la stesse potendo in effetti rendere inutile l’esame del
gravame.
8. La
censura della convenuta volta ad accertare l’inammissibilità dell’azione
parziale inoltrata dagli attori è ampiamente infondata.
La
dottrina è in effetti unanime nel ritenere che il diritto federale accorda al
creditore il potere di chiedere unicamente un pagamento parziale (von Tuhr/Escher, Allgemeiner Teil des
Schweizerischen Obligationenrechts, vol. II, p. 16; Leu, Basler Kommentar, 5ª ed., n. 4 ad art. 69 CO; Schraner, Zürcher Kommentar, n. 30 ad
art. 69 CO; Weber, Berner
Kommentar, 2ª ed., n. 49 ad
art. 69 CO; Hohl, Commentaire
Romand, 2ª ed., n. 6 seg. ad
art. 69 CO). La possibilità di introdurre un’azione
parziale sgorga quindi - anche - dal diritto federale materiale, atteso che se
il creditore ha diritto di domandare un pagamento parziale, egli deve pure
poter far valere giudizialmente tale diritto. Il diritto processuale cantonale
non può quindi escludere tale facoltà (TF 20 luglio 2012 4A_194/2012 consid.
1.3, 30 aprile 2013 4A_519/2012 consid. 4).
9. La
convenuta ritiene in seguito che la petizione avrebbe dovuto essere respinta già
in applicazione dell’art. 84 CO, ovvero per il fatto che la domanda di causa
era stata formulata in franchi svizzeri anziché in euro, ritenuto che la
domanda processuale 3 febbraio 2011 degli attori volta in via subordinata alla
mutazione della valuta del petitum doveva essere disattesa.
9.1 Nel
caso di specie è incontestato che le parti - gli attori in qualità di
cessionari di C__________ __________ e la convenuta - erano legate da un
rapporto di natura contrattuale (cfr. DTF 127 III 553 consid. 2e/bb, 124 III
253 consid. 3b, 121 III 310 consid. 3a; TF 28 maggio 2013 4A_10/2013 consid.
3.3 e 3.4; cfr. pure Tercier/Favre,
Les contrats spéciaux, 4ª ed.,
n. 6195 e 6268 segg.). Nella circostanza, stante la sede svizzera della
convenuta (e prima di lei anche della banca U__________ __________), che
forniva la prestazione caratteristica (art. 117 cpv. 1, 2 e 3 lett. c LDIP;
cfr. Tercier/Favre, op. cit., n.
6167; DTF 132 III 609 consid. 4, 127 III 553 consid. 2d), è pertanto di
principio applicabile il diritto svizzero ed in particolare l’art. 84 CO (DTF
134 III 151 consid. 2.2; TF 7 settembre 2004 4C.191/2004 consid. 6 pubbl. in SJ 2005 I p. 174), in virtù del quale i debiti pecuniari debbono essere pagati nella
moneta in cui è stato contratto il debito (cpv. 1). La giurisprudenza ne ha
dedotto che se il debito è stato contratto in una valuta estera, il creditore è
tenuto a formulare in causa la sua pretesa in quella valuta (DTF 134 III 151
consid. 2.2; TF 6 ottobre 2010 4A_218/2010 consid. 5.1, 15 dicembre 2010 4A_206/2010
consid. 4.1 non pubbl. in DTF 137 III 158) e a sua volta il tribunale ha unicamente
la facoltà di condannare il debitore al pagamento di quella medesima valuta
(DTF 134 III 151 consid. 2.4; TF 27 marzo 2009 4A_230/2008 consid. 5.3.1 pubbl.
in RtiD 2010 I p. 764 segg., 6 ottobre 2010 4A_218/2010 consid. 5.1), ritenuto
che una condanna in franchi svizzeri violerebbe il diritto federale (DTF 134
III 151 consid. 2.5; TF 27 marzo 2009 4A_230/2008 consid. 5.4 pubbl. in RtiD
2010 I p. 764 segg., 15 dicembre 2010 4A_206/2010 consid. 4.1).
9.1.1 Contrariamente
a quanto ritenuto dagli attori, non è vero che nella presente fattispecie non
si sarebbe però confrontati con una controversia avente per oggetto un debito
espresso in valuta straniera. È in effetti chiaro che a seguito del presunto inadempimento
della convenuta, per aver erroneamente accreditato un terzo in violazione delle
istruzioni ricevute, quest’ultima, oltre a dover lei stessa esigere la
restituzione dal terzo in questione (Tercier/Favre,
op. cit., n. 6255), sarebbe tenuta a riconsegnare agli attori gli averi a lei
assegnati (cfr. DTF 127 III 553 consid. 2f e 2g, 124 III 253 consid. 3c), in concreto ammontanti a € 4'870'000.-. L’esito, a ben vedere, non sarebbe invero diverso
nemmeno qualora - per denegata ipotesi - si volesse invece attribuire alla
pretesa attorea un carattere risarcitorio (con riferimento a DTF 126 III 20
consid. 3a), la giurisprudenza avendo già avuto modo di precisare, in
considerazione del fatto che lo scopo della domanda di risarcimento era quello
di rimediare al danno subito, che in tal caso appariva comunque sensato
provvedervi proprio mediante la valuta nella quale la diminuzione del patrimonio
si era realizzata (cfr. TF 7 settembre 2004 4C.191/2004 consid. 6; cfr. pure per analogia DTF 137 III 158 consid. 3.3, sia pure riferita a una pretesa
extracontrattuale), che in concreto era ancora pari a € 4'870'000.- (cfr. pure Weber, Berner Kommentar, 2ª ed., n. 314 ad art. 84 CO e Weber, Fremdwährungsschulden in der
Praxis, in BJM 1983 p. 109, secondo cui in caso di risarcimento contrattuale si
giustifica di regola un parallelismo con la valuta del contratto; in tal senso ancora
la già menzionata TF 7 settembre 2004 4C.191/2004 consid. 6, pubbl. in SJ 2005 I 174 secondo cui ciò dev’essere segnatamente il caso quando il
risarcimento deve rimpiazzare una prestazione in pagamento).
9.1.2 L’applicazione
al caso concreto della giurisprudenza federale esposta in precedenza (cfr. supra
consid. 9.1) porta pertanto a concludere che la petizione con cui gli attori
chiedevano originariamente il pagamento in franchi svizzeri di una pretesa
contrattuale sorta in euro doveva essere respinta in virtù dell’art. 84 CO (TF
15 dicembre 2010 4A_206/2010 consid. 4.1 e 4.3), senza che fosse necessario
chinarsi ulteriormente sul suo fondamento, a meno che in seguito gli attori
avessero chiesto ed ottenuto di modificare in tal senso la valuta oggetto del petitum.
9.2 Con
domanda processuale 3 febbraio 2011 gli attori hanno effettivamente chiesto di
essere autorizzati in via subordinata a chiedere la condanna della convenuta al
pagamento di € 80'000.- (il controvalore di fr. 100'000.-) oltre interessi al
5% dal 21 dicembre 2000, sennonché, contrariamente a quanto ritenuto dal
Pretore, la loro richiesta è tardiva e doveva essere respinta (ciò che la
convenuta è legittimata a postulare con la risposta all’appello, anche perché -
come detto - l’accoglimento della domanda processuale non era stato
formalizzato né con un decreto ai sensi dell’art. 96 CPC/TI né nel dispositivo
della sentenza). La giurisprudenza cantonale ha in effetti già avuto modo di
stabilire che la domanda di mutazione dell’azione ai sensi dell’art. 74 lett. a
CPC/TI, qual è pacificamente quella con cui la parte attrice modifica la valuta
del petitum (III CCA 2 marzo 2011 inc. n. 10.2005.26), deve fare oggetto
di una domanda processuale (art. 76 CPC/TI, da evadere con un decreto) e non
può essere inserita semplicemente nell’allegato conclusionale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 5, 7, 10 seg., 14-16, 19-22 e n. 248 seg., 251 e 253 ad
art. 74; II CCA 7 aprile 2009 inc. n. 12.2007.255, 3 dicembre 2012 inc. n.
12.2011.7) o anche solo essere fatta valere in occasione delle arringhe
conclusive (art. 281 cpv. 2 CPC/TI, secondo cui in quell’occasione le parti
hanno solo la facoltà di restringere la domanda, ma per il resto non possono
modificarla salvo quanto previsto dagli art. 74 lett. b e 75 lett. c CPC/TI). A
maggior ragione è pertanto evidente che la stessa non possa nemmeno essere formulata,
sia pure con una domanda processuale, in un momento ancora successivo e meglio
dopo l’inoltro dell’allegato conclusionale. A tale proposito, si osserva che,
contrariamente a quanto rilevato dal Pretore, non è vero che nella sentenza
pubblicata in Rep. 1984 p. 126 (riassunta in modo erroneo da Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 12 ad art.
74) questa Camera si sarebbe espressa in senso opposto, nell’occasione essa
avendo al contrario riconosciuto che in sede di appello erano ammissibili solo
completazioni del petitum giusta l’art. 75 CPC/TI e che allora l’azione
non era stata mutata.
La
domanda processuale 3 febbraio 2011 è pertanto tardiva e con ciò inammissibile,
per cui gli attori non hanno validamente modificato la valuta del petitum
e il Pretore non era con ciò autorizzato ad esaminare se la loro pretesa, qualora
fosse stata formulata in euro, potesse eventualmente essere fondata.
10. Ne
discende che il giudizio con cui il Pretore ha respinto la petizione formulata
in franchi svizzeri (ritenuto che la modifica della valuta del petitum
in euro era invece irricevibile) è ineccepibile e può senz’altro essere
confermato, senza che sia necessario esaminare le ulteriori censure della
convenuta o degli attori (tutte semmai relative al buon fondamento della
pretesa trasformata in euro), ciò che impone di respingere l’appello.
Gli oneri
processuali e le ripetibili della procedura d’appello, calcolati sulla base di
un valore litigioso di fr. 100'000.- (e non - come invece preteso dalla
convenuta - di € 4'870'000.- oggetto dell’assegno), seguono la soccombenza
(art. 106 CPC), ritenuto che il fatto che la convenuta abbia dovuto presentare
ampie osservazioni anche sulle altre questioni d’ordine e di merito discusse dagli
attori nella loro impugnativa, giustifica di attribuirle congrue ripetibili. In
ogni caso, contrariamente a quanto preteso dalla convenuta, nulla permette di
ritenere che gli attori, inoltrando nelle particolari circostanze il gravame in
parola, si sarebbero resi responsabili di una temerarietà processuale.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 106 CPC e la LTG
decide:
Fatti
I. L’appello 22 dicembre 2011 degli avv. AP 1 e AP 2 è respinto.
Considerandi
II. Gli oneri processuali di complessivi fr. 3’000.- sono a carico degli
appellanti in solido, tenuti inoltre a rifondere alla parte appellata, sempre
in solido, fr. 7’500.- per ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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