12.2011.225
Tutela dei casi manifesti, espulsione del conduttore in mora, notifica irregolare a società fallita di convocazione a udienza, annullamento degli atti notificati irregolarmente e della decisione
29 febbraio 2012Italiano10 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2011.225
Data decisione, Autorità:
29.02.2012, IICCA
Titolo:
Tutela dei casi manifesti, espulsione del conduttore in mora, notifica irregolare a società fallita di convocazione a udienza, annullamento degli atti notificati irregolarmente e della decisione
FALLIMENTO SOCIETÀ
NOTIFICAZIONI GIUDIZIARIE
art. 257 CPC
art. 204 LEF
Incarto n.
12.2011.225
Lugano
29 febbraio
2012/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera:
Verda Chiocchetti
sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2011.5119 (tutela
dei casi manifesti, espulsione del conduttore in mora) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con istanza 24 novembre 2011 da
AO 1
rappr. da RA 1
contro
AP 1
rappr. dall’ RA
2
chiedente lo sfratto
immediato della convenuta dell’ente locato adibito a lavanderia chimica al
piano terreno dello stabile sito in __________;
domanda alla quale la convenuta
non si è opposta, non essendo comparsa all’udienza 14 dicembre 2011, e che il
Pretore con decisione 15 dicembre 2011 ha accolto;
appellante la parte convenuta,
così autorizzata dall’Ufficio dei fallimenti del Distretto di Lugano, la quale
con appello 23 dicembre 2011 chiede che la decisione 15 dicembre 2011
SO.2011.5119 venga dichiarata nulla, in subordine che essa sia annullata,
previa concessione al rimedio dell’effetto sospensivo giusta l’art. 315 CPC,
con protesta di spese e ripetibili di ambo le sedi;
mentre la parte istante non ha
formulato osservazioni all’appello;
letti ed esaminati gli atti ed
Fatti
i documenti prodotti,
e ritenuto
in
fatto e in diritto:
1. AO 1, __________, quale locatrice e AP 1, __________, quale conduttrice,
hanno sottoscritto il 28 agosto 2000 un contratto di locazione inerente 1
locale di 88.4 m2, al piano terreno dello stabile sito in piazza __________
a __________. Il contratto, stipulante l’uso commerciale del locale quale
lavanderia chimica, prevede una pigione annua di fr. 38'400.-, da pagare in
rate mensili anticipate di fr. 2'200.- cadauna, oltre ad un acconto annuale “a
forfait” per le spese accessorie di fr. 3'000.-, pagabili in rate mensili
anticipate di fr. 250.-. La locazione, di durata indeterminata, ha preso inizio
il 1° luglio 2000 con possibilità di disdetta con preavviso di 6 mesi, la prima
volta il 31 dicembre 2010 (doc. A). Il 18 maggio 2011 AO 1 ha inviato a __________, __________ una diffida di pagamento con comminatoria di disdetta ai sensi
dell’art. 257d CO, invitandola a pagare entro 30 giorni le pigioni scoperte per
i mesi di aprile e maggio 2011 (doc. E). Il 22 settembre 2011, trascorso
infruttuoso il termine assegnato per il pagamento, la locatrice ha notificato
alla sopracitata società - tramite modulo ufficiale - una disdetta del rapporto
di locazione per il 31 ottobre 2011 (doc. B). Il 26 settembre 2011 il Pretore
del Distretto di Lugano ha pronunciato il fallimento di AP 1, __________ (cfr.
FU 82/2011 p. 7807). Il 21 ottobre 2011 la locatrice ha comunicato a AP 1, __________
che la riconsegna avrebbe avuto luogo il 31 ottobre 2011 alle ore 14.00 (doc.
C). La riconsegna dell’ente locato non è avvenuta.
Considerandi
2.
Il
24.
novembre 2011 la locatrice ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 4, l’espulsione di AP 1, __________, dai locali di sua proprietà con la
procedura sommaria a tutela dei casi manifesti. L’istante ha fatto valere la
mancata riconsegna dei locali da parte della conduttrice, nonostante la
disdetta straordinaria per mora nel pagamento dei canoni di locazione per fr.
20'698.-. All’udienza del 14 dicembre 2011, l’istante ha confermato la propria
richiesta mentre la convenuta non è comparsa.
3.
Con
decisione 15 dicembre 2011 il Pretore ha accolto l’istanza e ha fatto ordine a AP
1, __________ di liberare l’ente locato entro 10 giorni dalla notificazione
della decisione, con la comminatoria dell’art. 292 CP, specificando inoltre che
l’inesecuzione darà titolo all’istante per reclamare il risarcimento dei danni
e ordinando agli organi di polizia di prestare man forte per l’esecuzione a
semplice richiesta dell’istante. Nello specifico, il Pretore ha rilevato che la
fattispecie era liquida ai sensi dell’art. 257 CPC e che erano dati i
presupposti per la disdetta straordinaria ai sensi dell’art. 257d CO, fissando
in almeno fr. 115'200.- il valore litigioso e ponendo a carico della
conduttrice la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 100.-, con
l’obbligo per quest’ultima di rifondere alla controparte fr. 100.- a titolo di
indennità per ripetibili.
4.
La
convenuta è insorta contro la decisione pretorile con appello del 23 dicembre
2011, all’uopo autorizzata dall’Ufficio dei fallimenti del Distretto di Lugano.
Essa chiede che la decisione impugnata sia dichiarata nulla, in subordine sia
integralmente annullata, protestando tasse e spese di entrambe le sedi, con
congrua rifusione di ripetibili in suo favore. L’appellante postula altresì la
concessione dell’effetto sospensivo giusta l’art. 315 CPC. A sostegno del
gravame, l’appellante rileva anzitutto che AP 1 è fallita il 26 settembre 2011,
motivo per il quale ogni comunicazione doveva essere fatta all’Ufficio dei
fallimenti di Lugano. A partire da quella data, infatti, e al più tardi il 14
ottobre 2011 (data dell’estratto del FU) l’amministratore unico, __________,
non era più legittimato a rappresentare la società. L’istanza presentata da AO
1.
il 24 novembre 2011, quindi posteriormente al fallimento della convenuta,
determinerebbe la nullità sia dell’intimazione della disdetta, sia di ogni notificazione
della Pretura, ivi compresa la decisione impugnata. Oltretutto, la relazione
contrattuale reggente il rapporto di locazione era stata sì conclusa da AO 1 ma
con __________, (ora __________) con sede a __________ e non con la convenuta (AP
1, __________), con conseguente assenza di legittimazione passiva da parte
della convenuta, di fatto non parte al contratto di locazione in oggetto.
5.
Il
27.
dicembre 2011 la Presidente della Camera, quale giudice delegata ai sensi
dell’art. 124 cpv. 2 CPC, ha constatato che l’istanza di effetto sospensivo
contestuale all’appello era inutile, il rimedio avendo effetto sospensivo anche
in procedura sommaria (art. 315 cpv. 1 CPC). L’istante non ha presentato una
risposta all’appello.
6.
Dal
1° gennaio 2011 l’espulsione di un conduttore dai locali occupati dopo la fine
del contratto per disdetta, ordinaria o straordinaria, avviene o in procedura
semplificata (art. 243 ss. CPC) previa conciliazione o in procedura a tutela
dei casi manifesti (art. 257 CPC) che non richiede la previa conciliazione (Bisang,
MRA 3/2010, pag. 109-111). Ai
sensi dell’art. 257 CPC il giudice accorda tutela giurisdizionale in procedura
sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili (lett. a) e
se la situazione giuridica è chiara (lett. b). Il giudice non entra nel merito
dell’istanza se non sono date le condizioni per ottenere la tutela
giurisdizionale in procedura sommaria (art. 257 cpv. 3 CPC). Il giudice della
tutela dei casi manifesti statuisce con una decisione di merito nella quale
esamina a titolo pregiudiziale la validità della disdetta (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2° ed.,
n. 1442, 1448).
7.
Preliminarmente
occorre ricordare che giusta l’art. 317 cpv. 1 CPC nuovi fatti e mezzi di prova
sono considerati in appello soltanto se vengono immediatamente addotti (lett.
a) e dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con
la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (lett.
b). Tutti i documenti prodotti in questa sede sono antecedenti all’udienza del
14.
dicembre 2011, alla quale la convenuta non è comparsa. Di regola, non è
possibile porre rimedio a questo tipo mancanze con la produzione in appello di
documenti che potevano e dovevano essere portati all’attenzione del Pretore.
Nella fattispecie però, l’istanza stessa è stata inoltrata alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 4, il 24 novembre 2011, quando la convenuta era
già fallita e il suo amministratore unico aveva perso la capacità di
rappresentarla (art. 204 LEF). Oltretutto i doc. E e F prodotti in appello sono
relativi a fatti notori (fallimento di AP 1, estratto internet del Registro di
commercio relativo alla ragione sociale di AP 1). Per il resto, la convenuta ha
prodotto una copia della sentenza impugnata, della procura concernente il proprio
legale nonché dell’autorizzazione ad appellare rilasciata dall’Ufficio dei
fallimenti del Distretto di Lugano. Di conseguenza, tutti i documenti
presentati con l’appello possono essere considerati ai fini del giudizio.
8.
Nella
fattispecie emerge chiaramente dagli atti di causa che la Pretura ha notificato
tutti gli atti procedurali (istanza con convocazione all’udienza di
discussione, verbale d’udienza, decisione), direttamente alla società
convenuta, per il tramite del suo amministratore unico, nonostante la stessa
fosse stata dichiarata in fallimento il 26 settembre 2011 (FU 82/2011 pag.
7807). Ora, il fallimento comporta l’incapacità di disporre del fallito (art.
204.
LEF), e gli atti procedurali della Pretura, in particolare la convocazione
per l’udienza di discussione, non sono stati notificati regolarmente, in quanto
dovevano essere inviati all’Ufficio dei fallimenti di Lugano (Cocchi/Trezzini/ Bernasconi, Commentario
al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, 2B ad art. 136,
pag. 574). Ne deriva che in presenza di notificazione irregolare, la stessa è
da considerare inefficace. Devono così essere annullati tutti gli atti
procedurali successivi alla presentazione dell’istanza per tutela dei casi
manifesti, compresa la decisione qui impugnata. L’incarto viene ritornato al
Pretore affinché proceda alla corretta notificazione degli atti procedurali alla
società fallita ed emani in seguito una nuova decisione.
9.
L’appello
deve quindi essere accolto e la decisione impugnata annullata, così come tutti
gli atti procedurali successivi alla presentazione dell’istanza. Le spese
giudiziarie (spese processuali e spese ripetibili) sono a carico dell’istante, integralmente
soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Oltre alle spese processuali, essa rifonderà
alla convenuta un’adeguata indennità per spese ripetibili (art. 95 CPC). Nella
commisurazione della tassa di giustizia si è tenuto conto del valore litigioso
di fr. 115'200.- accertato dal Pretore e dei valori previsti dalla legge sulla
tariffa giudiziaria per una procedura sommaria di tale entità (art. 7, 9, 13
LTG).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide:
I. L’appello
23 dicembre 2011 di AP 1 è accolto. Di conseguenza la decisione 15
dicembre 2011 del Pretore del distretto di Lugano, sezione 4, nella causa SO.2011.5119, e tutti gli atti procedurali successivi
all’istanza 24 novembre 2011, sono annullati.
II. L’incarto
è ritornato al Pretore affinché proceda ai sensi dei considerandi.
III. Gli oneri processuali
di complessivi fr. 500.- (tassa di giustizia di fr. 400.- e spese di fr.
100.-), già anticipati dall’appellante, sono posti a carico dell’appellata, che
rifonderà alla controparte fr. 500.- per ripetibili di appello.
IV. Notificazione:
-;
-.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1
LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi
termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La
parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con
un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster