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Decisione

12.2011.24

Affitto agricolo. Contestazione disdetta. Richiesta di protrazione

18 luglio 2011Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i contorni dell’eccezionalità in questione. Tuttavia, non vi è motivo di

scostarsi dalla giurisprudenza del Tribunale federale, secondo la quale dal principio

d’irretroattività vanno riservati i casi ove l’istante è stato costretto a procedere

in causa con un’urgenza tale da non permettergli di inoltrare contestualmente

la domanda di gratuito patrocinio (DTF 122 I 203 consid. 2f). Invero, in una sentenza datata 23 febbraio 2010 il Tribunale federale, rinviando

a quanto statuito nella sentenza testé menzionata, ha spiegato che con il nuovo

art. 119 cpv. 4 CPC il legislatore ha aderito ai principi giurisprudenziali

secondo i quali la retroattività può essere concessa unicamente a titolo

eccezionale, seppure questi non abbia indicato che cosa intenda con casi

eccezionali (5A_843/2009, consid. 4.2; cfr. anche Emmel, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, op. cit., n. 4 ad art.

119 CPC; Oberhammer, Schweizerische

Zivilprozessordnung, Basilea 2010, n. 7 ad art. 119 CPC). Nella

fattispecie l’istante afferma di non aver potuto introdurre

tempestivamente l’istanza di gratuito patrocinio “a motivo degli impegni di

lavoro, del fatto che vivo isolata e che ho a carico un figlio portatore di

handicap”. Ella sostiene, altresì, che al momento dell’inoltro dell’appello i

contatti con il legale sono avvenuti principalmente tramite il suo consulente

agricolo. Sennonché non si comprende come nel termine di trenta giorni previsto

per appellare ella non abbia potuto trovare l’occasione di rendere nota al suo

patrocinatore, seppur per il tramite di tale consulente, la sua volontà di

richiedere il gratuito patrocinio e fornire i relativi documenti comprovanti la

sua situazione. La domanda di gratuito patrocinio dev’essere quindi respinta.

Non si prelevano, per il relativo procedimento, spese processuali (art. 119

cpv. 6 CPC), nemmeno si assegnano ripetibili alla controparte, alla quale

l’istanza nemmeno è stata intimata.

Per i quali motivi,

richiamato

l’art. 106 cpv. 1 CPC e l’art. 24 della legge sul diritto fondiario

rurale e sull’affitto agricolo,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, l’appello 10 febbraio 2011 di AP 1 è respinto. Di

conseguenza, la sentenza 12 gennaio 2011 del Pretore del Distretto di Leventina

è confermata.

2. Le

spese processuali di appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 350.-

b) spese fr.

Considerandi

50.

-

totale fr.

400.

-

anticipate

dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere a controparte

fr. 100.- per ripetibili di appello.

3.

L’istanza

di gratuito patrocinio consegnata al Tribunale di appello il 1° giugno 2011 da AP

1.

è respinta.

4.

Non

si prelevano né tassa di giustizia né spese per la procedura di richiesta di

ammissione al gratuito patrocinio. Nemmeno si attribuiscono, per tale procedimento,

ripetibili.

5.

Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Leventina.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso è

ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF).

Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune

conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre,

o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art.

91.

LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate

separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92

cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il

ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio

irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una

decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o

dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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