12.2011.24
Affitto agricolo. Contestazione disdetta. Richiesta di protrazione
18 luglio 2011Italiano21 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2011.24
Data decisione, Autorità:
18.07.2011, IICCA
Titolo:
Affitto agricolo. Contestazione disdetta. Richiesta di protrazione
AFFITTO AGRICOLO
CONTESTAZIONE DELLA DISDETTA
PROTRAZIONE DELLA LOCAZIONE
art. 17 cpv. 1 LAAGR
Incarto n.
12.2011.24
Lugano
18 luglio
2011/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera:
Verda Chiocchetti
sedente per statuire nella causa - inc. n. DI.2009.65
della Pretura del Distretto di Leventina - promossa con istanza 23 dicembre
2009 da
AP 1
rappr. dall’ RA
1
contro
AO 1
rappr. da RA 2
con la
quale ha chiesto la protrazione del contratto di
affitto agricolo avente per oggetto il fondo n. __________
RFD di __________ fino ad almeno l’11 novembre 2015, domanda alla quale si è opposta la convenuta;
sulla
quale il Pretore ha statuito con sentenza 12 gennaio 2011, attestando la
regolarità della disdetta per motivi gravi con effetto dal 26 marzo 2010 e
respingendo la domanda di protrazione;
appellante
l’istante, che con atto di appello 10 febbraio 2011
postula l’annullamento (recte: “riforma”) della sentenza impugnata nel
senso di concederle una protrazione fino all’11 novembre 2015, con protesta di
spese e ripetibili di seconda sede;
mentre la
convenuta con risposta 18 aprile 2011 propone la reiezione dell'appello, pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati
gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Il 12 ottobre 1994 __________ e __________ AO 1 hanno stipulato con __________
AP 1 un "contratto d’affitto",
con il quale hanno concesso in affitto a quest’ultima “__________ come da piani ed inventari allegati e con tutti i
terreni e recinti annessi”. Il contratto, con decorrenza dal 1° novembre 1994,
prevedeva una durata annuale, ritenuto che in caso di mancata disdetta con tre
mesi di preavviso il contratto si sarebbe rinnovato di un altro anno. Le parti
hanno inoltre pattuito tutta una serie di clausole inerenti all’esercizio
dell’affitto per rapporto alla stabulazione e al pascolo di cavalli e hanno
fissato la pigione annuale in fr. 8'400.-. Esse hanno altresì concordato che la disdetta sarebbe stata
possibile unicamente alla fine di un anno contrattuale e con un preavviso di
tre mesi e hanno pattuito tutta una serie di regole a tutela dei pascoli e del
manto erboso (doc. 1).
B. L’8
maggio 1995 __________ AP 1 ha ottenuto dalla Sezione dell’agricoltura del
Canton Ticino il riconoscimento della propria azienda quale unità produttiva ai
sensi dell’art. 2 OTA. In tale decisione è indicato che la __________ in
questione, ove vi era posto per circa otto cavalli, era diventato il centro
delle attività agricole dell’affittuaria e dinnanzi alla medesima vi era un
parco per l’equitazione e il pascolo degli animali con relativa foraggiera
coperta. Nella medesima decisione è stata indicata la volontà dell’affittuaria
di ivi coltivarvi in futuro patate ed erbe medicinali (doc. 2).
C. __________
AO 1, locatrice nonché proprietaria del fondo testé menzionato, ha notificato
il 26 settembre 2009 all’affittuaria la disdetta del contratto per il 31
dicembre 2009, adducendo il “pericoloso degrado dei terreni da lei gestiti in
modo assolutamente trascurato e contrario ai nostri accordi”, constatato a suo
dire dai rappresentanti dell’Ufficio forestale nonché dalle autorità comunali e
patriziali (doc. 3). Con scritto 22 ottobre 2009 l’affittuaria, per il tramite __________,
ha comunicato alla locatrice di ritenere nulla la disdetta, poiché data con un
preavviso inferiore a quello previsto dalla Legge federale sull’affitto
agricolo e specificando che la prossima scadenza contrattuale sarebbe stata per
il 1° novembre 2012 (doc. 4).
D. Con
istanza 23 dicembre 2009 l’affittuaria ha chiesto alla Pretura del Distretto di
Leventina la concessione di una protrazione del
contratto di affitto fino ad almeno l’11 novembre 2015.
Ella ha addotto che “non potendo più usufruire della stalla situata sul mappale
oggetto della disdetta (…) non potrebbe più continuare la propria attività
agricola, con conseguente mancanza della sua unica fonte di reddito”. All’udienza
di discussione 26 gennaio 2010 la locatrice si è opposta a tale domanda,
ribadendo che il degrado dell’oggetto concesso in affitto giustificava una
disdetta per gravi motivi con effetto all’11 novembre 2010, in via subordinata all’11 novembre 2012. Esperita l’istruttoria, le parti hanno confermato il
proprio punto di vista alla discussione finale 13 dicembre 2010. L’affittuaria
ha in particolare contestato la presenza di motivi gravi giustificanti una
disdetta straordinaria e ha ribadito la sua richiesta di protrazione di tre
anni oltre la scadenza ordinaria del rapporto contrattuale prevista per l’11
novembre 2012, ossia almeno fino all’11 novembre 2015. Statuendo con sentenza
12 gennaio 2011 il Pretore ha respinto l’istanza.
E. Con
appello 10 febbraio 2011 l’istante postula
l’annullamento (recte: “riforma”) della sentenza impugnata nel senso di ritenere
nulla la disdetta straordinaria per motivi gravi 26 settembre 2009 (memoriale,
pag. 6 in fondo) e di concederle una protrazione fino all’11 novembre 2015 (memoriale,
pag. 7). Con risposta 18 aprile 2011 la convenuta propone la reiezione del
gravame. Con scritto 9 maggio 2011 l’avv. RA 1, patrocinatore dell’appellante,
ha inoltrato della documentazione a suo dire a suffragio dell’ammissione della
sua mandante al beneficio dell’assistenza giudiziaria. Reso attento della
circostanza che agli atti non vi era traccia di una simile domanda,
l’appellante ha consegnato a questa Camera il 1° giugno 2011 la relativa
istanza.
considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto
processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC). Per l’art. 405 cpv. 1 CPC
alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione
della decisione. La sentenza pretorile è stato emessa il 12 gennaio 2011 e
quindi senz’altro comunicata alle parti dopo l’entrata in vigore del CPC,
sicché al procedimento di impugnazione si applica la legge nuova e non più la
procedura civile cantonale.
2. Secondo
l’art. 243 cpv. 2 lett. c CPC nelle controversie in materia di affitto agricolo
e vertenti, tra le altre cose, sulla protezione dalla disdetta o sulla
protrazione del rapporto di affitto si applica la procedura semplificata senza
riguardo al valore litigioso. Il termine per appellare e per rispondere è
quindi di trenta giorni. Da qui, la tempestività del gravame e della risposta.
3. Il
Pretore ha spiegato che l’istruttoria ha confermato la sussistenza dei motivi
gravi indicati nella disdetta 26 settembre 2009 (doc. 3). Da qui, la validità
della disdetta straordinaria, seppur con effetto, in conformità con quanto
previsto dall’art. 17 cpv. 1 LAAgr, unicamente a partire dal 26 marzo 2010. Il
primo giudice si è poi chinato sulla domanda di protrazione, respingendola
perché in presenza di una valida disdetta per motivi gravi.
4. L’appellante
critica il Pretore per aver considerato in maniera del tutto soggettiva la
sussistenza di gravi motivi perché il fondo era ridotto a un porcile. Ella
sostiene che “un maneggio, almeno lo si spera, si presenta di primo acchito
certamente meglio di un porcile” e, quindi, la tenuta medesima di maiali
comporta una configurazione diversa della struttura e del suolo. A suffragio
della propria allegazione l’affittuaria rinvia alla testimonianza di __________
__________, ingegnere agronomo attivo presso la __________, laddove egli ha
affermato che “ho notato che attualmente c’è del disordine. Debbo precisare che
il disordine non contravviene a disposizioni legali, per cui il tipo di
gestione è, a mio avviso, conforme” (verbale 14 settembre 2010, pag. 2). Ella
dimentica, tuttavia, che il medesimo teste ha affermato di non essere “in grado
di dire se i liquami dei maiali sono atti ad inquinare la falda freatica o gli
acquedotti” (loc. cit., pag. 1). Sia come sia, va detto che determinante ai
fini della presente causa non è se la tenuta degli animali è conforme alle
normative legali, bensì se l’uso dell’oggetto affittato è conforme a quanto
pattuito contrattualmente rispettivamente se vi è uno sfruttamento eccessivo o
inadeguato del fondo tale da giustificare una disdetta straordinaria per motivi
gravi e la negazione di una protrazione. Nel proprio scritto 1° marzo 2010
(doc. 14), il cui contenuto è stato confermato su questo punto dal teste in
occasione della propria audizione (verbale 14 settembre 2010, pag. 1), egli ha
dichiarato che “il disordine, la discutibile manutenzione dello stabile come
pure la mancanza di humus del suolo accanto al centro a seguito della tenuta
dei maiali all’aperto sono segni di una mancata e adeguata cura del suolo e
degli stabili ancorché temporanea” (pag. 1). Come sottolineato
dall’affittuaria, il medesimo teste ha soggiunto che “se verifico ora, 2010, la
gestione dal profilo della tenuta degli animali, noto che i controlli sulla
tenuta dei suini menzionano delle mancanze, mancanze di carattere gestionale e
come tali reversibili con un pronto intervento (…). Le aree esterne, in
precedenza prato, eccetto il paddock dei cavalli, se adeguatamente pulite e
riseminate tornano nuovamente a essere dei prati” (doc. 14, pag. 1 seg.). Tuttavia,
il fatto che la situazione non sia irreversibile non inficia il giudizio
pretorile. Invero, il primo giudice ha spiegato che i motivi gravi risiedono
anche nel fatto che la gestione dell’affittuaria ha causato problemi alla
locatrice con le autorità comunali a causa dell’instabilità del terreno e con
la Sezione della protezione dell’acqua a causa dei liquami dei maiali. Inoltre,
si precisa che al contrario di quanto crede l’appellante, non si può dedurre
l’assenza di motivi gravi e il diritto alla protrazione semplicemente dal fatto
che una situazione di degrado sia reversibile. Invero, ciò significherebbe che
il locatore potrebbe disdire in maniera straordinaria il rapporto di affitto
unicamente qualora l’oggetto locato fosse distrutto. Tale censura è chiaramente
indifendibile. Invero, l’interesse del locatore a una cosa non danneggiata è
largamente superiore al fatto di poter domandare all’affittuario un
risarcimento alla fine del contratto d’affitto, nella misura in cui, a quel
momento, i danni potrebbero rivelarsi irreparabili e l’affittuario
nell’impossibilità di pagare l’indennizzo (II CCA, sentenza inc. 12.2007.139
del 7 luglio 2008, consid. 9.2.1, pubb. in: RtiD I-2009 49c pag. 702).
5. L’affittuaria
soggiunge di essersi “trovata costretta” a cambiare attività (da tenuta di
cavalli ad allevamento di maiali) “per poter sopravvivere con la sua azienda
agricola”. A suffragio della propria asserzione menziona nuovamente la
testimonianza di __________ __________, laddove egli ha affermato che “da
quanto ho potuto constatare i box dei cavalli, ad occhio, non sono conformi
alle prescrizioni in materia” (verbale 14 settembre 2010, pag. 2). Sennonché,
anche volendo per ipotesi sposare la tesi dell’appellante sulla non conformità
di tali box, tale circostanza non le permetteva, a sé stante, di modificare
unilateralmente l’uso pattuito con il locatore, rispettivamente di degradare la
cosa in affitto.
6. L’appellante
afferma di aver iniziato ad allevare maiali “praticamente dall’inizio della
propria attività presso l’azienda __________” e che tale circostanza era nota
alla locatrice, così come ricordato, a suo dire, dal teste __________ __________.
Nello scritto 1° marzo 2010 (doc. 14) quest’ultimo ha dichiarato: “Mi permetto
di segnalarti che la sig.ra __________ AP 1, a sua detta, ha comunicato gli interventi di modifica allo stabile al proprietario, lo stesso li ha accettati.
L’affittuaria ha realizzato a sue spese un locale contadino, una doccia con
gabinetto, diverse pavimentazioni di beton e sistemazioni esterne dei terrazzi.
Il cambio di destinazione da stalla per cavalli in stalla deposito e aree per
l’allevamento libero dei maiali erano noti al proprietario. Se egli non fosse
stato d’accordo, avrebbe dovuto subito interporre un fermo e non accettare che
la gestione avesse a continuare. Il proprietario, sempre a detta della sig.ra __________
AP 1, non ha provveduto a quelle spese che gli competevano per il corretto
mantenimento dello stabile, spese la cui mancanza oggi è pure visibile (es.
tetto)” (pag. 2). Ella afferma che la locatrice non avrebbe contestato questa
affermazione e nemmeno si sarebbe opposta alla produzione del doc. 14, sicché
reputa di aver dimostrato che la locatrice “conoscesse da tempo questo dato di
fatto”. Va detto, anzitutto, che dallo scritto non è tuttavia dato di capire se
l’affermazione del teste si fonda unicamente su quanto asserito
dall’affittuaria o se abbia altre basi, che il teste peraltro nemmeno indica,
sicché ci si domanda se la locatrice dovesse esprimersi al riguardo. Sia come
sia, l’appellante non si confronta con l’argomentazione pretorile. Invero, il
primo giudice ha spiegato che il cambiamento di destinazione da stalla per
cavalli in allevamento per maiali non poteva non essere noto alla locatrice,
poiché quest’ultima abita nel medesimo villaggio ove è situato il fondo in
affitto. Egli ha però sottolineato che l’istruttoria non ha permesso di
determinare il momento di tale modifica rispettivamente se e in che modo la
locatrice ne sia venuta a conoscenza e, soprattutto, l’istante non ha eccepito
l’eventuale mancanza di buona fede della locatrice nell’intimare la disdetta e nell’opporsi
alla protrazione, mentre i problemi di stabilità del terreno sono stati
segnalati a fine marzo 2009 (sentenza impugnata, pag. 4). L’appellante non si
confronta con tali argomentazioni, sicché al riguardo l’appello è irricevibile
(art. 311 CPC; cfr. Retz/theiler in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar
zur Schweischen Zivilprozessordnung (ZPO), Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 36
segg. ad art. 311 CPC).
7. L’appellante
soggiunge che la locatrice, confrontata con “i problemi” notificati
dall’autorità comunale di __________, avrebbe “tranquillamente potuto
salvaguardare i propri legittimi interessi chiedendo (…) di evitare di lasciar
correre acqua sul proprio sedime, di sistemare un determinato muretto e di
meglio sorvegliare le recinzioni dei maiali”. Come spiegato dal Pretore, l’art.
17 cpv. 1 LAAgr non prescrive, al contrario dell’art. 257f cpv. 3 CO per il contratto di locazione, che il locatore debba preventivamente diffidare per
iscritto l’affittuario. L’istante sostiene che siccome la LAAgr si rifà per
parecchi aspetti alla normativa del CO e prevede in caso di disdetta ordinaria
quattro particolarità “che si possono definire a favore dell’affittuario”,
allora si può dire che anche l’obbligo di diffida previsto dall’art. 257 lett.
f CO è applicabile all’affitto agricolo. Perché si debba contravvenire al
chiaro testo di legge dell’art. 17 cpv. 1 LAAgr non è tuttavia dato di capire.
L’appellante rinvia, al riguardo, a un contributo dottrinale del Professor
Pierre Tercier, che però a ben vedere si esaurisce nell’elencare le condizioni
poste dall’art. 16 LAAgr a una disdetta ordinaria (Les contrats spéciaux, 3ª ed., n. 2649). Per il resto,
dall’istruttoria è emerso un degrado necessitante interventi superiori a quelli
suindicati dall’affittuaria. Invero, il teste __________ __________, Sindaco di
__________, ha riferito di “sassi e muri, che cadono o arrischiano di cadere
sulla strada cantonale” (audizione 14 settembre 2010, pag. 3). Dal verbale di
sopralluogo 28 aprile 2009 – ove erano presenti il Vicesindaco di __________,
rispettivamente rappresentanti dell’Ufficio cantonale forestale e del
Patriziato di __________ – emerge che “il muro a secco situato a valle (…) è in
parte ceduto. La causa è sicuramente da addebitare al terreno soprastante che,
a causa del continuo pascolo di animali, è stato distrutto il manto erboso con
conseguenze comparsa di massi pericolanti. Da parte del Patriziato si sollevano
preoccupazioni per i sassi che, attraversando il proprio mappale __________, scendono
verso la strada cantonale e vicino alle case sottostanti” (doc. 10). Il geologo
__________ __________, incaricato di eseguire una perizia dal Municipio di __________
volta a valutare la stabilità del terreno in questione, ha rilevato con lettera
25 agosto 2009 che “il crollo dei sassi e dei blocchi (diametro < 1m) avviene da muri a secco diroccati,
e dalle zone di pascolo dei maiali, i quali promuovono l’erosione del terreno
portando alla luce i sassi e i blocchi che cadendo possono raggiungere la
strada cantonale sottostante e la strada secondaria che porta al riale __________
(…). Inoltre a monte dei muri a secco il materiale di ripiena è instabile”. Il
perito ha concluso affermando che “i muri a secco devono essere sistemati, in
modo da contenere il materiale a monte. Le zone di pascolo dei maiali devono
essere limitate a zone recintate, e controllate a scadenze regolari, eventuali
blocchi o sassi pericolanti dovranno essere rimossi” (doc. 11). Al contrario di
quanto allegato dall’affittuaria non trattasi, quindi, di semplice sistemazione
di un determinato muretto e di migliore vigilanza delle recinzioni dei maiali.
Nemmeno sarebbe bastato chiedere, come sembra invece credere l’appellante, di
evitare di lasciar correre acqua sul proprio sedime. Invero, come evidenziato
dalla Sezione cantonale per la protezione dell’acqua e del suolo con lettera 19
gennaio 2010 al Municipio di __________, i liquami prodotti dai suini devono
essere convogliati correttamente in una fossa stagna, sufficientemente
dimensionata allo scopo, e non lasciati infiltrare nelle acque dove possono
inquinare (doc. 13). Il Sindaco di __________ ha affermato che “in occasione
dei sopralluoghi con il geologo __________ e con il geologo __________ abbiamo
potuto constatare che la situazione era effettivamente quella descritta dalla
Sezione” (verbale 14 settembre 2010, pag. 3). L’appellante sostiene che il
teste __________ __________ ha sconfessato quanto riportato dalle autorità e
dal geologo __________ __________. La censura non può essere seguita. Invero,
egli ha affermato: “non sono in grado di dire se i liquami dei maiali sono atti
ad inquinare la falda freatica o gli acquedotti” (testimonianza 14 settembre
2010, pag. 1). Per il resto, egli si è espresso per la conformità
dell’allevamento dei maiali con le normative sulla tenuta degli animali, non
sull’instabilità del terreno. Invero, nel suo scritto 1° marzo 2010, confermato
su questo aspetto in sede di audizione (loc. cit., pag. 1), egli ha affermato
che “i controlli si limitano alla sola tenuta del bestiame in relazione agli
spazi da loro occupati e al loro stato di salute. I controlli non dicono nulla
sulla questione delle superfici che di fatto sono aree di stabulazione e
pertanto momentaneamente prive di humus” (doc. 14, pag 2). Su questo punto
l’appello dev’essere quindi respinto.
8. L’affittuaria
sostiene che la locatrice è “intervenuta con una misura che in pratica la mette
in strada con un figlio portatore di handicap privandola della possibilità di
continuare un’attività agricola che esercita ormai da quasi vent’anni”. Ciò, a
suo dire, “a pochi anni dal raggiungimento della pensione. Oltre a questo si
vedrebbe pure costretta a traslocare con tutte le conseguenze del caso”. Come
pertinentemente precisato dal Pretore, in presenza di una disdetta
straordinaria per motivi gravi giusta l’art. 17 LAAgr non è proponibile
un’istanza di protrazione (sentenza impugnata, pag. 5 in fondo). Invero, l’art. 27 cpv. 2 lett. a LAAgr stabilisce che la protrazione
dell’affitto non può, in particolare, essere
ragionevolmente pretesa o è ingiustificata allorquando l’affittuario ha
gravemente violato i suoi obblighi legali o contrattuali (cfr. Studer/Hofer, Das landwirtschaftliche
Pacthrecht, Brugg 1987, pag. 169). Come suesposto, la decisione del primo
giudice di ritenere valida la disdetta per motivi gravi è scevra da critiche.
Di conseguenza, il contratto di affitto agricolo non può essere protratto e, al
riguardo, l’appello è da respingere.
9. In definitiva, nella
misura in cui è ricevibile l’appello è respinto. Le spese processuali seguono
la soccombenza dell’appellante, che rifonderà a controparte un’adeguata
indennità per ripetibili. Per quel che concerne la loro commisurazione, è
applicabile l’art. 24 della legge sul diritto fondiario rurale e sull’affitto
agricolo (RL 8.1.3.1), secondo il quale le tasse e le spese per le decisioni
prese in applicazione della LAAgr non possono essere inferiori a fr. 50.- né
superiori a fr. 2 000.-. Il valore litigioso ai fini di un eventuale
ricorso in materia civile al Tribunale federale è senz’altro superiore ai fr.
30 000.- previsti dall’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Basti pensare che il
fitto annuale ammonta a fr. 8 400.- e il periodo controverso è compreso
tra il 26 marzo 2010 e l’11 novembre 2015. Si precisa, al riguardo, che la
lett. a del disposto testé menzionato, ove figura un valore litigioso di fr.
15 000.-, non è applicabile all’affitto agricolo (corboz, in: Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/Girardin,
Commentaire de la LTF, Berna 2009, n. 25 ad art. 74 LTF).
10. Resta
da statuire sull’istanza di gratuito patrocinio. Con scritto 9 maggio 2011
l’avv. RA 1, patrocinatore dell’appellante, ha inoltrato della documentazione a
suo dire a suffragio dell’ammissione della sua mandante al beneficio
dell’assistenza giudiziaria. Reso attento della circostanza che agli atti non
vi era traccia di una simile domanda, l’appellante ha consegnato a questa
Camera il 1° giugno 2011 la relativa istanza. Come summenzionato, il 1° gennaio
2011 è entrato in vigore il CPC. L’istanza in questione va dunque decisa in
base alle nuove norme procedurali. Secondo l’art. 119 cpv. 1 CPC l’istanza di
gratuito patrocinio – che comprende anche l’esenzione dalle spese processuali
(art. 118 cpv. 1 lett. b CPC) – può essere proposta prima o durante la pendenza
della causa. Solo in casi eccezionali il gratuito patrocinio può essere
concesso con effetto retroattivo (art. 119 cpv. 4 CPC). La legge non definisce
Fatti
i contorni dell’eccezionalità in questione. Tuttavia, non vi è motivo di
scostarsi dalla giurisprudenza del Tribunale federale, secondo la quale dal principio
d’irretroattività vanno riservati i casi ove l’istante è stato costretto a procedere
in causa con un’urgenza tale da non permettergli di inoltrare contestualmente
la domanda di gratuito patrocinio (DTF 122 I 203 consid. 2f). Invero, in una sentenza datata 23 febbraio 2010 il Tribunale federale, rinviando
a quanto statuito nella sentenza testé menzionata, ha spiegato che con il nuovo
art. 119 cpv. 4 CPC il legislatore ha aderito ai principi giurisprudenziali
secondo i quali la retroattività può essere concessa unicamente a titolo
eccezionale, seppure questi non abbia indicato che cosa intenda con casi
eccezionali (5A_843/2009, consid. 4.2; cfr. anche Emmel, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, op. cit., n. 4 ad art.
119 CPC; Oberhammer, Schweizerische
Zivilprozessordnung, Basilea 2010, n. 7 ad art. 119 CPC). Nella
fattispecie l’istante afferma di non aver potuto introdurre
tempestivamente l’istanza di gratuito patrocinio “a motivo degli impegni di
lavoro, del fatto che vivo isolata e che ho a carico un figlio portatore di
handicap”. Ella sostiene, altresì, che al momento dell’inoltro dell’appello i
contatti con il legale sono avvenuti principalmente tramite il suo consulente
agricolo. Sennonché non si comprende come nel termine di trenta giorni previsto
per appellare ella non abbia potuto trovare l’occasione di rendere nota al suo
patrocinatore, seppur per il tramite di tale consulente, la sua volontà di
richiedere il gratuito patrocinio e fornire i relativi documenti comprovanti la
sua situazione. La domanda di gratuito patrocinio dev’essere quindi respinta.
Non si prelevano, per il relativo procedimento, spese processuali (art. 119
cpv. 6 CPC), nemmeno si assegnano ripetibili alla controparte, alla quale
l’istanza nemmeno è stata intimata.
Per i quali motivi,
richiamato
l’art. 106 cpv. 1 CPC e l’art. 24 della legge sul diritto fondiario
rurale e sull’affitto agricolo,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l’appello 10 febbraio 2011 di AP 1 è respinto. Di
conseguenza, la sentenza 12 gennaio 2011 del Pretore del Distretto di Leventina
è confermata.
2. Le
spese processuali di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.-
b) spese fr.
Considerandi
50.
-
totale fr.
400.
-
anticipate
dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere a controparte
fr. 100.- per ripetibili di appello.
3.
L’istanza
di gratuito patrocinio consegnata al Tribunale di appello il 1° giugno 2011 da AP
1.
è respinta.
4.
Non
si prelevano né tassa di giustizia né spese per la procedura di richiesta di
ammissione al gratuito patrocinio. Nemmeno si attribuiscono, per tale procedimento,
ripetibili.
5.
Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Leventina.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso è
ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF).
Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune
conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre,
o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art.
91.
LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate
separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92
cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il
ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio
irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una
decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o
dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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