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Decisione

12.2011.25

Contratto di collaborazione - interpretazione - nullità - dolo

15 novembre 2012Italiano49 min

Source ti.ch

Fatti

I tre decreti d’accusa cui fa riferimento l’appellante non erano agli atti del

primo giudice e non possono essere considerati in questa sede per i motivi

esposti al considerando 2. Gli stessi non porterebbero comunque a un risultato

favorevole a FT già per i motivi esposti al considerando che precede.

La tesi dell’appellante secondo cui fatti risalenti al 1983 riguardanti __________

C__________ (e il marito __________ L__________) non avrebbero impedito a FT di

diventare socio d’affari della concessionaria va respinta. L’art. 12 cpv. 1 LCG

prevede, tra l’altro, che la concessione può essere rilasciata, e quindi

mantenuta, se il richiedente, i soci in affari più importanti e i loro aventi

diritto economici godono di buona reputazione (v. doc. 4, consid. 6.1). Non può

essere seriamente preteso che gode di buona reputazione una persona, in

concreto __________ C__________, avente diritto economico e direttrice de facto

di FT (v. sentenza TF 9 dicembre 2010 citata, consid. 2; v. anche petizione pt.

22 ove viene definita direttrice e proprietaria), condannata in via definitiva

in Italia nel 1998 a due anni e quattro mesi di reclusione per associazione a

delinquere (v. doc. 4, lett. L; sentenza 20 aprile 2009 CCRP, consid. A2 a pag.

2; sul ruolo di __________ C__________ nell’ambito dell’associazione a

delinquere v. in particolare doc. 22, sentenza della Corte d’Appello di Milano,

udienza del 2 dicembre 1998, depositata il 29 gennaio 1999, pag. 46 e 47). In

realtà l’appellante vuole fare riferimento all’art. 4 dell’Ordinanza sul gioco

d’azzardo e le case da gioco del 20 febbraio 2000 (RU 2000 I, pag. 766 segg.),

in vigore al momento della firma dell’accordo, il quale includeva, tra i

criteri di valutazione della buona reputazione, l’elenco di tutte le indagini

penali e di tutti i procedimenti penali e civili degli ultimi 10 anni (art. 4

lett. i). L’appellante omette però di indicare che la lett. a della medesima

norma esigeva la presentazione, tra l’altro, dell’estratto del casellario

giudiziale centrale (per persone domiciliate all’estero un documento di pari

valore probatorio: art. 4 cpv. 2). Queste esigenze cumulative sono

perfettamente comprensibili: è infatti possibile che nei confronti di una

persona siano in corso procedimenti non ancora sfociati in sentenze di condanna

definitive, e quindi non risultanti dal casellario giudiziale, ma che vanno

comunque considerati ai fini della valutazione della buona reputazione. È

pertanto errato sostenere che la legislazione sulle case da gioco in vigore nel

2003 restringeva l’esame del requisito della buona reputazione a fatti avvenuti

nei 10 anni precedenti la nascita di una relazione d’affari importante con una

casa da gioco. Identica considerazione vale per la legislazione attualmente in

vigore.

L’appellante ha altresì sostenuto che il contratto poteva essere emendato con

particolare riferimento al fatto che la CFCG aveva censurato più le modalità di

esecuzione che non il contratto stesso. L’appellante non può essere seguita. A

parte il fatto che FT non si era certo opposta a modalità di esecuzione oggetto

di pesanti critiche da parte della CFCG (v. doc. 4, consid. 7, 8 e 9), in

questa sede non spiega come quel contratto avrebbe dovuto essere emendato per

renderlo conforme alla legislazione in materia, a parte un breve accenno

all’esclusione della possibilità di vendita diretta dei gettoni e all’obbligo

di pagamenti via banca, senza contare che il requisito della buona reputazione

di cui si è detto poc’anzi non poteva certo essere emendato.

Da ultimo FT rimprovera al Pretore di non aver valutato che l’apertura del

procedimento penale amministrativo è stato provocato da CL che non può ora

trarre beneficio dai propri errori. Ora, gli errori commessi dalla convenuta e

dai suoi vertici puniti penalmente, numerosi e evidenti, sono dettagliatamente

descritti sia nella decisione della CFCG che nelle sentenze penali. Ciò non

significa però che CL non fosse legittimata a porre termine alla relazione

contrattuale per i motivi già illustrati. L’appellante sembra qui confondere la

possibilità di disdire un contratto con le conseguenze della rescissione. Non è

poi esatto affermare che la convenuta ha tratto profitto dalle sue mancanze: a

parte la pesante sanzione amministrativa a suo carico e le condanne penali a

carico dell’ex presidente del CdA e dell’ex direttore, il Pretore l’ha

condannata al risarcimento del danno negativo, aspetto che sarà esaminato qui

di seguito in quanto oggetto dell’appello incidentale.

In virtù di quanto precede le censure dell’appellante devono essere respinte

con conseguente conferma nei suoi confronti della sentenza impugnata.

11. In ragione del fatto che la convenuta ha presentato appello

incidentale contro la sua condanna al versamento di fr. 140'225,12 a FT, appare opportuno pronunciarsi in merito al medesimo prima di esaminare le censure della

parte appellante sulla tassa di giustizia e il suo riparto.

Sull’appello

incidentale di AO 1

12. Il Pretore ha riconosciuto la pretesa di FT per investimenti non

ammortizzati pari a fr. 140'225,12 respingendo le tesi della convenuta

riguardanti la nullità del contratto e il dolo. Anche nell’ipotesi in cui si

volesse considerare nullo il contratto, a mente del primo giudice la convenuta

sarebbe comunque responsabile del danno negativo in applicazione del principio

della responsabilità precontrattuale o, alternativamente, in virtù della

responsabilità contrattuale dovuta a impossibilità iniziale soggettiva. La sanzione

del dolo a favore di una parte non poteva poi trovare spazio a fronte

dell’atteggiamento omissivo di entrambe le parti.

Con l’appello incidentale la convenuta ha contestato la tesi del Pretore in

merito al riconoscimento del danno negativo a favore della controparte

riproponendo le tesi della nullità del contratto e del dolo.

La convenuta deduce la nullità sia dalle critiche al contratto contenute nella

decisione della CFCG che dalla sentenza del TF 9 dicembre 2010, inc.

6B_458/2009: lo stesso Pretore avrebbe riconosciuto implicitamente la nullità

negando qualsiasi possibilità di emendamento del contratto. CL rimprovera

quindi al primo giudice di non aver spiegato da dove nascerebbe una

responsabilità precontrattuale a suo carico mentre la sentenza del Tribunale

federale citata su detto tema nel giudizio impugnato non avrebbe rilevanza per

il caso concreto. Analogamente, l’impossibilità iniziale soggettiva non è stata

oggetto di spiegazioni.

La convenuta sostiene poi l’esistenza del dolo, avendo l’attrice scientemente

evitato di informarla sulle condanne della sua proprietaria e di suo marito per

reati commessi proprio nell’ambito del gioco d’azzardo, a maggior ragione alla

luce del fatto che le informazioni in merito erano difficilmente accessibili e a

questo proposito contesta il rimprovero del Pretore di non aver agito

pro-attivamente, richiamando in particolare i contatti avuti con l’Ufficio

federale di polizia (Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di

denaro, MROS) e il Ministero pubblico della Confederazione.

Sull’appello incidentale l’appellante principale non si è espressa.

13. Il contratto che ha per oggetto una cosa impossibile o contraria

alle leggi o ai buoni costumi è nullo (art. 20 cpv. 1 CO). È illecito un

contratto il cui oggetto, la cui conclusione e il cui scopo sono contrari al

diritto positivo svizzero, federale o cantonale. La nullità è data solo se

questa conseguenza è prevista dalla norma in esame o se un tale risultato

deriva dal senso e dallo scopo della norma violata (DTF 134 III 438, consid.

2.2; 129 III 209 consid. 2.2, 119 II 209 consid. 2; 117 II, consid. 2a; Guillod/Steffen, Commentaire Romand, CO

I, n. 60, 61, 62 ad art 19 e 20; Huguenin,

Basler Kommentar, OR I, 4ª ed., n. 15 ad art. 19/20). Un contratto nullo non

esplica alcun effetto giuridico e non può servire quale base per delle pretese

(DTF 134 III 438, consid. 2.3 e riferimenti). Basandosi sul principio secondo

cui in materia contrattuale è avantutto determinante la volontà delle parti, la

dottrina e la giurisprudenza concordano da tempo nel senso di non ammettere

automaticamente la nullità di un contratto dal contenuto illecito. Si tratterà

pertanto di esaminare se la nullità è la misura più adeguata a raggiungere l’effetto

desiderato, ossia se si impone realmente, rispettivamente da quale momento

esplica i suoi effetti. In particolare, l’effetto retroattivo della nullità al

momento della conclusione del contratto (effetto cosiddetto ex tunc) sarà

adeguato solo nel caso in cui lo esige lo scopo della norma violata (Guillod/Steffen, op. cit. n. 93, 97 -

100 ad art. 19 e 20; Huguenin, op.

cit., n. 55, 57 - 59 ad art. 19/20).

Uno dei principali obblighi precontrattuali è quello di informare l’altra parte

su fatti importanti che non è in grado di conoscere. Il dovere di informazione,

da valutare secondo le circostanze del singolo caso, come gli altri obblighi

precontrattuali, hanno il loro fondamento nel dovere di ognuno di agire secondo

la buona fede (art. 2 cpv. 1 CC, Honsell,

Basler Kommentar, ZGB I, 3ª ed., n. 17 ad art. 2). Qualora, a seguito di una

colpa precontrattuale, il contratto si avveri nullo o venisse annullato, può

sorgere una pretesa di indennizzo del cosiddetto interesse negativo (Thévenoz, Commentaire Romand, CO I, n.

27, 28, 35 ad art. 97). Secondo un’altra tesi, nel caso in cui un contratto è

effettivamente venuto in essere, la responsabilità precontrattuale è assorbita

da quella contrattuale, con conseguente possibilità di riconoscere l’interesse

positivo (Thévenoz. op. cit., n.

38 ad art. 97, con riferimento alla sentenza del TF pubblicata nella SJ 1999 I

114 - citata dal Pretore - la quale precisa che i fautori medesimi della teoria

dell’assorbimento ritengono che dev’essere relativizzata a seconda della

particolarità del singolo caso).

Vi è dolo ai sensi dell’art. 28 CO quando uno dei contraenti, in modo illecito,

fa credere a fatti falsi o dissimula fatti veri, allorquando questi sono

determinanti per la decisione dell’altra parte ai fini della conclusione del

contratto (SJ 2011 I 321, consid. 3.4; II CCA 27 luglio 2010, inc. 12.2009.112,

consid. 3). Il silenzio è doloso solo se esiste un dovere di informazione che

può derivare dalla legge, dal contratto o dalle regole della buona fede. Il

giudice decide in funzione delle particolarità del caso concreto. Una parte non

è tenuta a informare l’altra se può in buona fede ammettere che questa è in

grado di informarsi da sola, senza difficoltà (DTF 116 II 431, consid. 3a; Bucher, Schweizerisches

Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 2ª ed., pag. 219, 220). Da quanto precede

risulta pure che il dolo deve essere la causa della conclusione del contratto,

il cocontraente deve aver influenzato la vittima. Spetta pertanto a

quest’ultima provare il carattere causale dell’inganno (DTF 129 III 320,

consid. 6.3 e rif.). Il dolo dev’essere intenzionale, un comportamento

negligente non adempie pertanto le condizioni dell’art. 28 CO (II CCA 27 luglio

2010, inc. 12.2009.112, consid. 3; Bucher,

op. cit., pag. 220; Schmidlin,

Commentaire Romand, CO I, n. 20 e 21 ad art. 28; Schwenzer, Basler Kommentar, OR I, 4ª ed., n. 11 ad art. 28).

In relazione a quanto più sopra esposto giova precisare che la violazione degli

obblighi precontrattuali e il dolo possono coesistere (Thévenoz, op. cit., n. 26 ad art. 97; Engel, Traité des obligations en droit

suisse, 2ª ed., pag. 752).

14. L’appellante incidentale, richiamandosi alla decisione della CFCG e

alla sentenza 9 dicembre 2010 del TF per sostenere la nullità del contratto,

dimentica che con la prima è stata CL stessa ad essere sanzionata mentre con la

seconda lo sono stati l’ex presidente del suo consiglio di amministrazione e il

suo ex direttore. Alla base del contratto di cui è invocata la nullità vi è

proprio la violazione da parte della AO 1 della norma che impone la comunicazione

alla Commissione per approvazione di una relazione con un socio in affari

importante (sull’evidente necessità di comunicazione del contratto in esame v.

in particolare doc. 4, consid. 6; sentenza TF citata consid. 3 e 4). La

violazione delle norme che impongono di comunicare informazioni alla

Commissione comporta sanzioni penali - per le persone fisiche - e

amministrative - per la concessionaria - (v. doc. 4, consid. 5) che sono volte

a garantirne la protezione mentre la nullità del contratto secondo l’art. 20 CO

non è prevista, né può essere desunta dal senso e dallo scopo delle norme

violate (la sanzione appropriata non essendo appunto la nullità bensì le

sanzioni già contenute nella LCG stessa), come peraltro giustamente evidenziato

dal Pretore. La nullità sul piano del diritto civile condurrebbe a un

pregiudizio anche alla parte al contratto che non è destinataria della norma,

con relativo beneficio invece per la parte che l’ha violata. Un simile

risultato sarebbe contrario alle regole della buona fede (DTF 111 II 52, pag.

54). Detto in altri termini risulterebbe senza dubbio iniquo far subire a una

sola parte gli effetti di una nullità contrattuale originata dal mancato

rispetto di un onere che incombeva all’altra parte (in questo senso DTF 113 II

450, consid. 3c i.f.).

CL è stata altresì sanzionata dalla CFCG per la vendita diretta dei gettoni

barrati a FT (a contanti, v. doc. 4, lett. K) che li vendeva poi direttamente

ai propri clienti (v. doc. 4, consid. 7). Sennonché tale modalità, certo in

contrasto con la legislazione sulle case da gioco e in violazione della

concessione, non era prevista dal contratto (v. doc. 4, consid. 6.3, primo

periodo, consid. 7 i.f.). È quindi evidente che CL, cui è stato duramente

rimproverato di non aver agito in altro modo (v. doc. 4, in particolare consid. 7, secondo periodo a pag. 12, pag. 13 a metà), non può certo invocare la nullità del contratto per gravi mancanze ad essa stessa imputabili. Analoga

considerazione deve valere per la violazione, definita crassa dalla CFCG, degli

obblighi di diligenza per prevenire la criminalità e il riciclaggio di denaro,

che sono la conseguenza delle errate modalità di gestione delle operazioni

sopra descritte e non derivano, nuovamente, dall’applicazione diretta di un

disposto contrattuale (v. doc. 4, consid. 8, in particolare pag. 14 i.f., 15 all’inizio). CL infine equivoca sul termine di illegalità che emerge dalla decisione

della CFCG, e ripreso dal primo giudice, poiché in realtà è riferito alle

misure organizzative da essa stessa adottate per il trasferimento dei gettoni

barrati al socio in affari (v. sopra) ma non al contratto (v. doc. 4, consid. 9

i.f.). Infine, neppure serve a CL richiamare l’art. 17 cpv. 3 LCG per

sorreggere la tesi della nullità: detta norma vieta la cessione della

concessione e considera nulli i negozi giuridici che infrangono o aggirano tale

divieto. Ora non vi è chi non veda che il contratto tra CL e FT non prevede

alcuna cessione della concessione, ciò che la Commissione non avrebbe certo

omesso di sanzionare: quest’ultima ha come già esposto rimproverato a CL di

aver delegato un’attività che non poteva delegare - concedendo a FT di

sostituirsi agli impiegati di CL nella vendita di gettoni barrati ai clienti

del casinò e nella conservazione di un’importante riserva di gettoni barrati al

di fuori di ogni sorveglianza video e contabile: v. doc. 4, consid. 7, primo

periodo nonché pag. 13 i.f. - ciò che è ben diverso. Anche in questo caso

l’appellante incidentale non può certo invocare la nullità del contratto partendo

da un errore da essa stessa commesso.

Infine, la sentenza 9 dicembre 2010 del Tribunale federale non sostiene la tesi

di CL. Per i motivi qui sopra esposti in relazione alla decisione della CFCG,

non si vede come CL possa fondare la nullità del contratto sul giudizio che ha

punito in via definitiva l’ex presidente del CdA e l’ex direttore della casa da

gioco per aver omesso di comunicare all’autorità preposta una relazione in

affari importante.

Di conseguenza la tesi della nullità riproposta in questa sede dev’essere

respinta con conseguente conferma anche su questo punto della sentenza

impugnata. Ciò comporta l’inutilità di esaminare il tema della culpa in contrahendo

- peraltro indubbia da parte di CL già per non aver informato FT di non aver

sottoposto il contratto alla CFCG, in aperto contrasto con il chiaro testo

della comunicazione e-mail 14 luglio 2003 del direttore della casa da gioco a

FT (doc. P), mentre del comportamento precontrattuale di FT si dirà in seguito

contestualmente all’esame del dolo sollevato dall’appellante incidentale - come

pure quello dell’impossibilità iniziale soggettiva, evocato dal Pretore a puro

titolo abbondanziale.

15. In merito alla tesi del dolo si osserva quanto segue. Come

rettamente evidenziato dal Pretore, FT ha effettivamente omesso di fornire

informazioni su __________ C__________ e sul marito di lei __________ L__________.

Tale omissione, giustificata in causa dal convincimento - errato - che __________

C__________ godesse di buona reputazione ai sensi della LCG (v. sopra consid.

10), configura una sicura negligenza da parte dell’attrice, come dimostrano i

successivi avvenimenti, ma ciò non è ancora sufficiente per concludere che detto

comportamento omissivo sia costitutivo di dolo, ossia intenzionalmente adottato

ai fini di indurre la convenuta a concludere il contratto. Se poi si considera

che l’appellante incidentale nutriva dubbi sull’irreprensibilità di __________

L__________ (v. in particolare doc. 16; doc. 4, let. B) e sapeva che

quest’ultimo era il marito di __________ C__________ (v. doc. 4, lett. B;

conclusioni CL, pag. 4, lett. F; verbale dibattimento finale, pag. 3), e che

ciò nondimeno ha assunto informazioni sulla coppia solo dopo la trasmissione

televisiva del 16 ottobre 2003, nonché dopo aver disdetto il contratto (v. doc.

4, pag. 13 i.f.) - mentre l’indagine esperita presso C__________ nell’aprile

2003 concerneva la sola FT (v. doc. 18), ciò che ha condotto sia la CCRP (v.

sentenza 20 aprile 2009, pag. 21 in alto), sia il TF (sentenza 9 dicembre 2010,

consid. 5.2.1 e 5.7) a definire il modo di procedere dei vertici di CL

indicativo di una certa spregiudicatezza o di un’importante superficialità,

inaccettabili in chi ha il compito di gestire una casa da gioco - si deve

concludere che a giusta ragione il Pretore ha rimproverato anche a CL di non

aver agito pro-attivamente, con conseguente reiezione della tesi del dolo.

16. La reiezione delle tesi della nullità del contratto e del dolo

conduce alla reiezione dell’appello incidentale con relativa conferma del

giudizio impugnato in merito alla condanna di CL al risarcimento del danno

negativo a favore di FT, come stabilito dal primo giudice pari a fr. 140'225,12,

importo non contestato dall’appellante incidentale e comunque documentato (v.

plico doc. O).

A titolo abbondanziale giova comunque rilevare che anche nel caso in cui il

contratto fosse stato considerato nullo, ciò non avrebbe automaticamente

comportato un effetto retroattivo per i motivi illustrati al consid. 13 (primo

periodo i.f.).

Sull’eccezione

di compensazione sollevata da AO 1

17. In sede di risposta alla petizione la convenuta, per l’ipotesi in

cui l’azione avversaria non fosse respinta in toto, ha opposto in compensazione

una pretesa di risarcimento, valutata in circa fr. 150'000.-, per contributi di

ospitalità e provvigioni non dovute in quanto calcolate sui gettoni venduti a

giocatori a suo dire non apportati dall’attrice (v. risposta 26 febbraio 2009,

n. 57; conclusioni 17 febbraio 2010, n. 32).

Il Pretore, dopo aver respinto la tesi della nullità del contratto e del dolo e

aver riconosciuto la pretesa di danno negativo a favore dell’attrice, ha

respinto la pretesa compensante della convenuta. Con la risposta all’appello quest’ultima

ha mantenuto l’eccezione di compensazione per un importo di circa fr. 150'000.-

da rifondersi con i relativi interessi moratori ( cfr. 96, 98 seg.). In buona

sostanza CL sostiene che diversi giocatori indicati nel doc. M erano già

clienti del casinò prima dell’avvento dell’attrice, pertanto non potevano

rientrare nel novero dei clienti indirizzati in virtù del contratto di

collaborazione, che il personale di FT e i rispettivi parenti sottostavano a un

divieto generale di gioco come previsto dall’art. 21 LCG e come indicato dalla

CFCG nella sua decisione, infine che il contenuto del doc. M non le era noto

prima dell’inoltro della causa con conseguente impossibilità di determinarsi in

merito.

L’art. 120 cpv. 1 CO prescrive che i crediti, per essere compensabili, devono

essere scaduti. La dottrina interpreta la disposizione nel senso che soltanto

il credito di chi si prevale della compensazione deve essere esigibile, mentre

è sufficiente che il suo debito - ovvero il credito dell’altra parte – possa

essere adempito (Aepli, Zürcher

Kommentar, 1991, n. 81 ad art. 120 CO; Zellweger-Gutknecht,

Berner Kommentar, 2012, n. 8 ad art. 120 CO).

Nel

presente caso, come rilevato dal primo giudice, CL si è limitata a richiamare

il doc. M, facendo valere una pretesa generica (circa fr. 150'000.-), senza

indicare in relazione a quali giocatori avrebbe pagato contributi di ospitalità

e provvigioni non dovute, nonché per quale importo, e senza provare quali

giocatori indicati da FT sarebbero già stati suoi clienti. Non essendo stato

provato il preciso ammontare del credito compensante, quindi la sua

esigibilità, difettano i presupposti per operare la compensazione. Non va

infine omesso di rilevare il comportamento contraddittorio di CL che, dopo aver

registrato come giocatori __________ C__________, l’amministratore di FT e

un’impiegata di questa società, vuol fondare la propria pretesa sul divieto di

gioco per queste persone evidenziato dalla Commissione (v. doc. 4, pag. 12

i.f., 13 all’inizio).

Anche

su questo punto il primo giudizio dev’essere pertanto confermato.

Sulle spese giudiziarie di prima istanza e di appello

18. Il Pretore ha fissato la tassa di giustizia e le spese in

complessivi fr. 40'000.- che ha posto per 99,4% a carico dell’attrice e per la

rimanenza a carico della convenuta. Richiamato l’art. 13 cpv. 1 del Regolamento

sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e

per la fissazione delle ripetibili (in seguito: Regolamento sulle ripetibili),

il primo giudice ha condannato l’attrice a versare alla convenuta fr. 120'000.-

a titolo di ripetibili.

L’appellante, richiamati i principi di legalità, equivalenza e copertura dei

costi, stimato in una decina di ore il dispendio di tempo del Pretore,

considera insostenibile una tassa di giustizia di fr. 40'000.- e chiede che la

medesima sia ridotta di un mezzo. L’appellante ritiene altresì che la

suddivisione schematica del suo grado di soccombenza conduce a un risultato

insostenibile poiché significherebbe attribuire alla condanna di CL un costo

giudiziale di fr. 240.-. In caso di conferma della decisione del Pretore chiede

che a CL sia caricato il 10% delle spese giudiziarie.

19. Nella fissazione degli oneri processuali e nella loro ripartizione

il giudice fruisce di ampia latitudine e la sua decisione può essere impugnata

solo per eccesso o per abuso del potere di apprezzamento (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art. 307 m. 61). La procedura di prima istanza è retta dal CPC/TI (v. sopra consid. 1) e, per quanto attiene

alle spese giudiziarie, dalla Legge sulla tariffa giudiziaria del 14 dicembre

1965 (v. art. 33, norma transitoria della Legge sulla tariffa giudiziaria del

30 novembre 2010). L’art. 17 cpv. 1 vLTG prevede per cause ordinarie di valore

litigioso oltre fr. 5'000'001.- una tassa di giustizia da fr. 40'000.- fino a

1% del valore (che nel presente caso, a fronte del valore indicato nella

petizione, corrisponde a fr. 251'000.-). La tassa di giustizia è fissata in

considerazione del valore, della natura e della complessità dell’atto o della

controversia (art. 3 cpv. 1 vLTG). Se la causa prende fine con sentenza, anche

solo per mancanza di un presupposto processuale, non è possibile applicare una

tassa al di sotto dei minimi, poiché l’ampio spettro previsto dalla tariffa è

stato previsto anche e proprio in considerazione di casi del genere in cui viene

a mancare un’istruttoria completa della causa (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, ad art. 148 m. 52). Questo principio deve valere a maggior ragione

nell’ipotesi in cui l’istruttoria è stata contenuta.

Nel presente caso il Pretore ha fissato la tassa di giustizia e le spese in

complessivi fr. 40'000.-, ossia al minimo tariffale. Richiamati i principi

giurisprudenziali sopra esposti la decisione del primo giudice non è pertanto

censurabile, con la precisazione che un importo superiore sarebbe stato

sicuramente giustificato. L’appellante, che erroneamente fa riferimento al

nuovo ordinamento processuale, ritiene insostenibile l’importo stabilito in

prima sede a fronte di un dispendio probabile di una decina di ore del Pretore,

ma così facendo dimostra di misconoscere sia i compiti e l’impegno del

magistrato giudicante sia il numero e la complessità dei temi posti in giudizio.

Ciò che è insostenibile è invece misurare l’attività del primo giudice sulla

base del numero di pagine della sentenza impugnata (v. appello, pag. 19 i.f.).

Infine, invano l’appellante richiama il principio della copertura dei costi

poiché in Ticino il grado di copertura dei costi della giustizia varia tra il

35% nel 2008 e il 24 % nel 2009 (cfr. messaggio del Consiglio di Stato n. 6361

sulla revisione totale della legge sulla tariffa giudiziaria dell’11 maggio

2010).

Il Pretore ha quindi ripartito le spese processuali in base all’esito della

causa, ossia in proporzione della reciproca soccombenza delle parti.

L’appellante ritiene inammissibile tale riparto riproponendo un ragionamento di

natura temporale riferito all’impegno che avrebbe consacrato il giudice ad

esaminare le differenti pretese. Anche in questo caso la tesi dell’appellante

non può essere accolta. Dal momento che il primo giudice si è attenuto al

principio della soccombenza, o del risultato, la sua decisione merita conferma

(art. 148 cpv. 1 e 2 CPC/TI). Nel presente caso neppure può essere rimproverato

al Pretore di non aver moderato detto principio applicando l’eccezione dei

“giusti motivi” (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, ad art. 148 m. 36; Cocchi/Trezzini,

CPC-TI App., ad art. 148 m. 59 e 63).

20. Per le spese giudiziarie di appello sono applicabili il CPC, in

particolare gli art. 95 e 106, la Legge sulla tariffa giudiziaria del 30

novembre 2010 e il Regolamento sulle ripetibili. L’art. 13 LTG prevede che la

tariffa delle decisioni su appello è la metà di quella delle decisioni del

pretore nella procedura originaria, con la precisazione che in questa sede va applicato

quale riferimento l’art. 7 cpv. 1 LTG, non più l’art. 17 cpv. 1 vLTG. Il numero

e la complessità dei temi posti in giudizio (art. 2 cpv. 1 LTG) non consentono

di fissare la tassa di giustizia, sia per l’appello che per l’appello

incidentale, ai valori minimi stabiliti dalla tariffa citata.

Per le

ripetibili questa Camera applicherà l’art. 11 cpv. 2 lett. a del relativo

Regolamento partendo dall’importo stabilito in prima sede.

Non si assegnano ripetibili a seguito della reiezione dell’appello incidentale

non avendo FT presentato osservazioni in merito.

Per i

quali motivi,

richiamati gli art. 95, 96 e 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili

pronuncia:

I. L’appello 10

febbraio 2011 di AP 1 è respinto.

Considerandi

II. Le spese

processuali dell’appello, di complessivi fr. 50'000.-, in parte già anticipate, sono poste a carico di AP 1, la quale rifonderà a AO 1 fr.

45’000.- a titolo di ripetibili di appello.

III. L’appello

incidentale 11 aprile 2011 di AO 1 è respinto.

IV. Le spese processuali

dell’appello incidentale, di complessivi fr. 5'000.-, in parte

già anticipate, sono poste a carico di AO 1. Non si assegnano ripetibili.

V. Notificazione:

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Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia

dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La

parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con

un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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