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Decisione

12.2011.26

Prova a futura memoria, violazione del diritto di essere sentito per ritiro citazione dopo udienza

4 maggio 2011Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

I 187 consid. 2.2 e 279 consid 2.6, entrambe con rinvii);

che,

in concreto, il Pretore ha inviato al convenuto l’anticipazione dell’udienza di

discussione dal 17 al 9 novembre 2010 il 2 novembre 2010;

che

l’atto in questione è stato ritirato dal destinatario il 10 novembre 2010 (‹www.posta.ch/trackandtrace›, informazioni inerenti al recapito

98.00.660000.00118020 – R Svizzera);

che,

pertanto, non avendo potuto partecipare all'udienza fissata per il giorno

precedente, il convenuto è stato privato del suo diritto di essere sentito (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato

e commentato, Lugano 2000, n. 5 ad art. 124);

che

giusta l'art. 142 cpv. 1 lett. b CPC gli atti di procedura sono nulli se la

parte contro la quale l'atto è diretto non è stata messa in condizione di

rispondere;

che

gli atti devono essere rinviati al primo giudice affinché proceda alla

Considerandi

riconvocazione delle parti per la discussione dell'istanza ed emani un nuovo

giudizio;

che,

a futura memoria, in caso di invio raccomandato contenente la citazione per

un'udienza, occorre tenere conto che esso si reputa notificato al destinatario

nel momento della consegna effettiva oppure, se l'invio non è recapitato al

domicilio né ritirato alla posta, il settimo e ultimo giorno di giacenza nell'ufficio

postale (Cocchi/Trezzini, op.

cit., n. 1 ad art. 124; cfr. nel diritto nuovo l’art. 134 CPC e l’art. 138 cpv.

2.

lit. a CPC);

che

pertanto l’appello merita tutela;

che

gli oneri del presente giudizio sono posti a carico dell’appellata, la quale,

oppostasi all’accoglimento dell’appello, verserà all’appellante congrue

ripetibili di questa sede;

che

per quel che concerne il valore litigioso, sul quale sono rimasti silenti le

parti e il Pretore, lo stesso può essere determinato prudenzialmente in fr.

15'000.-, tenuto conto di alcuni dei lavori di manutenzione necessari secondo

l’istante (plico doc. I) e per i quali è stata chiesta la prova a futura

memoria;

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati per le spese

la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

pronuncia:

I. L’appello

8 febbraio 2011 di AP 1 è accolto.

Di

conseguenza il decreto 21 gennaio 2011 del Pretore della giurisdizione di

Locarno-Città è annullato e gli atti gli sono rinviati affinché proceda ai

sensi dei considerandi.

II. Gli

oneri processuali dell’appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 200.–

b)

spese fr. 100.–

fr. 300.–

già

anticipati dall’appellante, sono posti a carico dell’appellata, con l’obbligo

di versare alla controparte fr. 300.– per ripetibili di appello.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere

pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso è

ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine,

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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