12.2011.27
Responsabilità della banca per trasporto di valuta in seguito a rapina, appello irricevibile in larga misura per ricopiatura delle conclusioni
26 febbraio 2013Italiano18 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2011.27
Data decisione, Autorità:
26.02.2013, IICCA
Titolo:
Responsabilità della banca per trasporto di valuta in seguito a rapina, appello irricevibile in larga misura per ricopiatura delle conclusioni
APPELLO E APPELLO INCIDENTALE
art. 311 CPC
Incarto n.
12.2011.27
Lugano
26 febbraio
2013/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per
statuire nella causa – inc. n. OA.2007.576 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1 – promossa con petizione 12 settembre 2007 da
AO 1
rappr. dall’ RA
3
contro
AP 1
rappr. dall’ RA
1
e
PI 1,
rappr. dall’avv. RA 2,
con cui
l’attore ha chiesto la condanna di entrambi i convenuti, con il vincolo di
solidarietà, al pagamento di EUR 102’500.- oltre interessi al 5% dal 6 ottobre
2003, domanda avversata da entrambi i convenuti, che hanno postulato la
reiezione della petizione;
e sulla
quale il Pretore ha statuito con sentenza 4 gennaio 2011 accogliendo la
petizione nei confronti della AP 1, condannandola a versare all’attore EUR
102'500.- oltre interessi al 5% dal 6 ottobre 2003, oltre alle spese di
giustizia di fr. 1'400.- e a rifondere all’attore fr. 5'000.- a titolo di
ripetibili, respingendola invece nei confronti di PI 1, condannando l’attore al
versamento di fr. 1'400.- per la tassa e le spese di giustizia, nonché a
rifondere al convenuto PI 1 l’importo di fr. 5'000.- a titolo di ripetibili;
appellante
la convenuta AP 1, che con atto d’appello 11 febbraio 2011 chiede la riforma
del querelato giudizio per quanto la concerne, nel senso di respingere
integralmente la petizione, con protesta di spese, tasse e ripetibili di prima
e seconda istanza;
mentre l’attore,
con risposta 18 marzo 2011, postula in ordine l’irricevibilità del gravame e
nel merito la reiezione dell’appello, sempre con protesta di tasse, spese e
ripetibili d’appello;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti
prodotti;
ritenuto
Fatti
A. PI 1,
cittadino italiano già titolare della relazione bancaria “__________” (“__________”,
aperta il 23 aprile 1998) presso la __________ SA, di __________, nell’allora
succursale luganese, nel frattempo divenuta la AP 1, nel corso del settembre
2003 chiese all’allora consulente bancario e direttore dell’istituto bancario,
F__________, la consegna del saldo della sua relazione bancaria direttamente in
Italia. Il dirigente bancario contattò per il trasporto della somma richiesta AO
1, che a sua volta incaricò D__________ del trasporto e della consegna
materiale della somma di denaro, per un totale di EUR 102'500.-, che doveva
avvenire nei pressi di Roma il 6 ottobre 2003. AO 1 ha comunicato a __________ quella sera stessa che il trasportatore era stato rapinato sul luogo
dell’incontro da due uomini che si erano fatti consegnare la busta con il
denaro ed erano poi fuggiti a bordo di una moto BMW. Il trasportatore ha
affermato di riconoscere in uno degli uomini che lo avevano rapinato V__________,
conoscente di PI 1. AO 1 ha ripetutamente chiesto alla banca di rimborsargli
l’importo di EUR 102'500.- da lui anticipato per l’operazione. La banca ha
bloccato il conto di PI 1 presso di lei. PI 1 si è dichiarato estraneo agli
eventi riferiti dal trasportatore e dopo diversi tentativi infruttuosi di recuperare il saldo della relazione “__________”
presso la AP 1 (doc. rich. II e III), ha convenuto la banca presso il Tribunale
di prima istanza di Ginevra, chiedendone la condanna al versamento di fr.
15'000.- oltre interessi al 5% dal 29 novembre 2005 (causa n. C/28794/2006-2,
inc. rich. I).
B. Dopo
una fitta corrispondenza intercorsa tra i legali delle parti (docc. B a O), rivelatasi
infruttuosa, il 12 settembre 2007 AO 1 ha convenuto AP 1 (di seguito convenuta 1), e PI 1 (di seguito convenuto 2), dinnanzi alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1, chiedendo la condanna dei convenuti al pagamento in solido
dell’importo di EUR 102'500.- oltre interessi al 5% dal 6 ottobre 2003. Egli,
in sostanza, ha esposto che la banca gli era debitrice per compensazione del
suddetto importo, ancora depositato presso di lei, poiché il mandato di
anticipare la valuta e di trasportarla in Italia per consegnarla ad PI 1 gli
era stato dato per suo conto dal direttore __________, con l’accordo che il
rischio sarebbe stato della banca. A detta dell’attore il convenuto 2, invece,
gli dovrebbe tale somma poiché arricchitosi con la partecipazione alla rapina. Con
domanda processuale 7 febbraio 2008, la banca convenuta
1 ha chiesto al Pretore di rimettere la causa al giudice del Tribunale di
prima istanza di Ginevra, o in subordine di sospenderla fino a crescita in
giudicato della decisione nella causa C/28794/2006-2 (inc. rich. I). Con ordinanza
25 marzo 2008 il Pretore ha sospeso la procedura fino a crescita in giudicato
della decisione ginevrina. Dopo la decisione emanata il 30 aprile 2008 dal
Tribunale di prima istanza di Ginevra, che ha accolto integralmente la
petizione di PI 1, il Pretore ha riattivato la procedura il 28 novembre 2008.
Nella risposta 3 gennaio 2009, il convenuto 2, dopo aver sollevato
l’incompetenza territoriale della Pretura di Lugano a decidere sulla vertenza,
ha proposto di respingere la petizione, affermando, in sintesi, di non essersi
arricchito della somma richiesta dall’attore, poiché non solo egli non avrebbe
mai commesso la pretesa rapina, ma il reato stesso non sarebbe mai avvenuto. Ha
altresì sollevato l’eccezione di prescrizione, essendosi svolto l’asserito evento
dannoso nel 2003. Nella sua risposta del 5 gennaio 2009, la banca convenuta 1 ha pure postulato la reiezione integrale della petizione. Essa, infatti, ha affermato di aver
svolto soltanto un ruolo da intermediaria tra il cliente e il trasportatore, dove
avrebbe dovuto intervenire solo al termine dell’operazione, per consegnare
all’attore, dietro presentazione di un’autorizzazione sottoscritta dal cliente,
l’importo pattuito tra le parti. La banca sarebbe dunque estranea alla
vertenza, non avendo avuto alcun rapporto contrattuale con l’attore. Per altro,
prosegue la banca convenuta, anche se vi fosse stato un rapporto contrattuale, il
rischio della perdita del bene trasportato sarebbe stato a carico del
trasportatore e non della banca, a maggior ragione se si considera che l’attore
non avrebbe agito con la prudenza richiesta dalle circostanze, avendo fornito
al cliente informazioni che di regola sono tenute segrete. Nei rispettivi
allegati di replica e duplica le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle
loro tesi rispettive. Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato a
comparire al dibattimento finale, rimettendosi al contenuto dei rispettivi
memoriali conclusivi. Nelle loro conclusioni l’attore e il convenuto 2 si sono
sostanzialmente riconfermati nelle rispettive allegazioni e domande di causa.
La convenuta 1, dopo aver affermato che la causa pendente in Ticino è
materialmente connessa con quella decisa a Ginevra, con la conseguenza che il
Pretore deve seguire sia gli accertamenti sia le conclusioni del giudice
ginevrino, ha ribadito in sostanza le proprie tesi di risposta, sollevando
inoltre eccezione di carenza di legittimazione attiva dell’attore, che non
sarebbe il titolare di tutto il credito fatto valere in causa.
C. Statuendo
il 4 gennaio 2011, il Pretore ha accolto la petizione nei confronti della banca
convenuta 1, condannandola al versamento all’attore dell’importo di EUR
102'500.- oltre interessi, nonché al pagamento della tassa di giustizia e delle
spese di fr. 1'400.-, con obbligo di rifondere all’attore fr. 5'000.- a titolo
di ripetibili. Il Pretore ha invece respinto la petizione nei confronti del
convenuto 2, ponendo la tassa e le spese di giustizia di fr. 1'400.- a carico
dell’attore, condannandolo altresì alla rifusione al convenuto 2 dell’importo
di fr. 5'000.- a titolo di ripetibili.
D. Con
appello 11 febbraio 2011 la banca convenuta 1 è insorta contro il giudizio
testé citato, chiedendone la riforma nel senso che la petizione sia
integralmente respinta anche nei suoi confronti, con protesta di tasse, spese e
ripetibili di prima e seconda istanza. Nella risposta del 18 marzo 2011
l’attore propone in ordine di dichiarare irricevibile l’appello e nel merito ne
chiede la reiezione, con protesta di tasse, spese e ripetibili d’appello.
e considerato
Considerandi
1.
Il
1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile
svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC). La procedura innanzi al Pretore è stata
iniziata nel 2007 e fino alla sua conclusione è rimasta disciplinata dal
diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC), vale a dire dal Codice di
procedura civile ticinese (CPC-TI). La procedura di appello, per contro, ha
preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata il 4 gennaio 2011 ed
è pertanto retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC, DTF
137.
III 127, consid. 2).
2.
L’atto
di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed
essere motivato (art. 310 e 311 CPC). La semplice trascrizione nell’appello
delle conclusioni o la riproduzione di ampi stralci delle stesse è
inammissibile (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1 pag. 375; sentenza del Tribunale
federale 5A_438/2012 del 27 agosto 2012 consid. 2.2 con rinvii; sentenza II CCA
del 6 marzo 2012, inc. n. 12.2010.53, consid. 3.4; sentenza II CCA del 2 maggio
2012, Cocchi/Trezzini/ Bernasconi,
Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, CPC, Lugano 2010,
art. 311 CPC, pag. 1367 seg.). L’appellante deve spiegare, infatti, non perché
le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili
le motivazioni del Pretore.
Nel
presente caso, come rileva con pertinenza l’appellato, l’appellante ha
riprodotto nell’atto di appello ampi stralci delle sue conclusioni 9 settembre
2010.
Il punto 3 dell’appello (da pag. 5 a pag. 6 nel mezzo, fino al punto 3.7 prime cinque righe) corrisponde parola per parola al punto 1 delle
conclusioni e sono originali solo le ultime sette righe del punto 3.7; il punto
4.
dell’appello è la riproduzione integrale del punto 2 delle conclusioni, con
l’aggiunta dell’ultima riga di pag. 7 e delle prime 7 righe di pag. 8; il punto
5.
dell’appello corrisponde quasi integralmente al punto 3 delle conclusioni,
con l’aggiunta di 14 righe a pag. 9 e 3 righe in fondo a pag. 11; il punto 6
dell’appello corrisponde al punto 4 delle conclusioni nelle prime 14 righe a
pag. 12 e nelle ultime 5 righe a pag. 14 e infine il punto 7 dell’appello
ricopia il punto 5 delle conclusioni da pag. 14 al primo capoverso di pag. 15,
con l’aggiunta di 18 righe a pag. 15. Ne discende che tali passi dell’appello
sono inammissibili e che possono essere esaminate nel merito solo le critiche
esposte nelle aggiunte originali (7 righe a pag. 6, ultima riga di pag. 7,
prime 7 righe di pag. 8, una riga nel terzo capoverso di pag. 8, 14 righe a
pag. 9, 3 righe in fondo a pag. 11, la seconda metà di pag. 12, pagina 13, le
prime 5 righe di pag. 14 e le ultime 18 righe del punto 5 a pag. 15), nella misura in cui hanno una valenza autonoma rispetto alla parte ricopiata dalle
conclusioni.
3.
In
primo luogo l’appellante ripropone la tesi secondo cui la causa in oggetto e il
procedimento conclusosi davanti al Tribunale di prima istanza di Ginevra
sarebbero “azioni materialmente connesse”, con la conseguenza che il Pretore non
poteva emanare una decisione in contraddizione con quella già emanata
dall’altro tribunale. Ha di conseguenza rimproverato al primo giudice di avere
“(erroneamente!) concluso in senso opposto, creando una situazione di diritto
inaccettabile”, lamentando inoltre che “la sintetica motivazione su questo
punto della sentenza querelata (non vi sarebbe identità delle parti),
misconosce peraltro la circostanza secondo cui le parti della procedura
ginevrina (la banca e il suo cliente PI 1i) sono parti anche nel presente
procedimento!” (appello, punto 3.7, pag. 6). Il Pretore ha al riguardo ritenuto
di non poter condividere la tesi della banca convenuta, poiché nelle due
fattispecie non vi era identità delle parti. Sul tema l’argomentazione
dell’appellante si rivela infondata. Quand’anche le due cause fossero
materialmente connesse, ciò che non è il caso, come si vedrà in seguito,
mancherebbe comunque l’identità delle parti. È ben vero, come sostiene non
senza equivocare l’appellante, che essa medesima e il cliente erano parti sia
nella causa ginevrina sia in questa, ma ciò non toglie che a Ginevra l’attore
non era parte in causa, come rilevato con pertinenza dal Pretore nella sua
succinta ma esauriente spiegazione. Né le due cause avevano il medesimo
fondamento giuridico, visto che nella causa trattata a Ginevra si trattava di
sapere se il cliente poteva ottenere il pagamento del saldo del suo conto,
bloccato dalla banca, mentre in quella qui oggetto di esame l’attore procede
per ottenere il rimborso dell’importo anticipato per il trasporto di valuta.
Diverso è pertanto anche il fondamento giuridico su cui le due cause poggiano (DTF
132.
III 178, consid. 2 e 3, pag. 181-182). Non vi può quindi essere alcuna res
iudicata della causa, poiché anche se vi fosse identità nelle fattispecie,
non vi è né identità delle parti nelle due cause (Zürcher in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar
zur schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Schulthess, 2010, pag. 428, n.
40.
ad art. 59 CPC; Trezzini in
Cocchi/Trezzini/ Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale
civile svizzero, Lugano 2011, pag. 186 e 196 ad art. 59 CPC; Gehri in Spühler/Tenchio/Infanger, Schweizerische
Zivilprozessordnung, Basler Kommentar, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2010, pag.
329, n. 18 ad art. 59 CPC), né medesima pretesa fondata sul medesimo complesso
di fatti (Trezzini in op. cit.,
pag. 185 ad art. 59 CPC e referenze citate). L’appello si rivela quindi
infondato su questo punto, nella limitata misura in cui è ricevibile.
4.
L’appellante
ribadisce poi di non aver concluso alcun contratto di mandato con il
trasportatore di valuta, poiché l’allora suo direttore __________ aveva agito
solo come intermediario tra il cliente e il trasportatore della valuta. Se non
che, per sostenere tali affermazioni la banca convenuta riprende in questa
sede, parola per parola, a pag. 6 e 7, il punto 2 delle conclusioni di causa.
Solo l’ultima riga di pag. 7 e le prime 7 righe di pag. 8 dell’appello sono da
considerare vere censure alla sentenza del Pretore e possono essere esaminate.
L’appellante ha rilevato che “in particolare, e in considerazione della
tipologia dell’affare, la conoscenza reciproca della rispettiva identità tra
cliente e trasportatore era ininfluente e non era quindi un elemento essenziale
dell’accordo, bastando che le generalità fossero ricostruibili tramite
l’intermediario (in questo caso __________)[testo ricopiato dalle conclusioni];
questo aspetto è stato erroneamente valutato o addirittura ignorato dal Giudice
di prime cure, secondo cui il buon senso (sic) suggerirebbe che un
trasportatore di valuta conosca sempre le generalità del suo interlocutore;
anche qui il Pretore ha misconosciuto gravemente un dato di fatto notorio: il
trasportatore non conosce il suo cliente; gli basta sapere che è un cliente
(anche) della banca e che presso l’istituto di credito ha la disponibilità per
rimborsare quanto ha anticipato, informazioni queste che vengono fornite dalla
banca stessa” (appello, pag. 7-8). Con tale argomento l’appellante propone solo
una sua interpretazione dei fatti. Il Pretore ha accertato l’esistenza di un
contratto diretto tra la banca convenuta e l’attore, inteso al trasporto della
valuta, fondandosi sulla deposizione dell’ex direttore (verbale 28 settembre
2009) il quale aveva riferito di aver chiesto al trasportatore di mettere a
disposizione soldi suoi, per conto della banca, con la garanzia di questa di
rimborsarlo contro consegna della fiche sottoscritta dal cliente (sentenza,
pag. 6). A queste circostanziate motivazioni del primo giudice, fondate sulle
risultanze istruttorie, l’appellante propone, come visto, solo proprie
considerazioni soggettive, senza dimostrare l’esistenza dell’asserito contratto
diretto tra il cliente e il trasportatore, che essa medesima ammette nemmeno si
conoscevano.
5.
A
detta dell’appellante non vi sarebbe alcuna verosimiglianza preponderante che
sia avvenuta una rapina ai danni dell’appellato, come ritenuto dal Pretore.
Essa rimprovera al Pretore di essersi “adagiato” solo sulla deposizione dell’ex
direttore di banca, senza tenere in considerazione le numerose contraddizioni
emerse da tutte le deposizioni testimoniali. Il primo giudice, per giungere
alla conclusione che vi fosse “un grado di verosimiglianza preponderante
relativamente al fatto che il trasportatore abbia effettivamente subito una
rapina” (sentenza querelata, pag. 4), non ha considerato solo la deposizione
della persona che ha effettuato materialmente il trasporto (Donato Gabaglio,
verbale 28 settembre 2009) ma anche quella dell’ex direttore di banca e l’insieme
delle circostanze della fattispecie. Tra queste la circostanza che la banca
convenuta, tramite un suo organo, aveva bloccato internamente il conto del
cliente, ritenendo assodata l’esistenza di una rapina. Al riguardo l’appellante
sostiene che il blocco sarebbe avvenuto solo “in considerazione delle
affermazioni e delle rivendicazioni del trasportatore e onde evitare un doppio
pagamento sintanto che la fattispecie sarebbe stata chiarita” (appello, pag.
13), ma il blocco è stato disposto già il giorno dopo la rapina segnalata dal
trasportatore, vale a dire il 7 ottobre 2003, deposizione F__________, pag. 8;
doc. Q; doc. rich. I, sentenza del Tribunale di prima istanza di Ginevra, pag.
2, punto 6), una settimana prima dello scritto datato 14 ottobre 2003 (doc. B),
nel quale l’appellato formulava le richieste alla banca. A fronte delle
circostanziate motivazioni del Pretore sull’esistenza della rapina ai danni del
trasportatore, l’appellante non porta elementi tali da far ritenere errato
l’accertamento dei fatti operato dal primo giudice e si limita a sostenere che quelli
elencati dal Pretore sono “inconsistenti” riproponendo una propria lettura
soggettiva delle circostanze. L’ipotesi di una montatura a opera del
trasportatore, adombrata dall’appellante, appare del resto inverosimile, se
solo si considera che costui operava costantemente con la banca per operazioni
di trasporto di valuta (deposizione testimoniale F__________, verbale 28
settembre 2009 pag. 8). La valutazione del caso operata dal primo giudice e il
suo apprezzamento delle prove reggono alle critiche e al riguardo l’appello va pertanto
respinto.
6.
Infine,
la banca convenuta ribadisce di non avere alcuna responsabilità nei confronti
dell’attore anche nella denegata ipotesi dell’esistenza di un mandato e della
rapina. Come visto in precedenza (consid. 2) il punto 7 dell’appello ricopia il
punto 5 delle conclusioni, salvo per le 15 ultime righe a pag. 15. In questa sede possono quindi essere esaminate solo le critiche contenute in quest’ultima parte, il
resto del punto 7 essendo inammissibile. La banca convenuta vi rimprovera il
primo giudice per aver “equivocato” l’affermazione del suo ex direttore, il
quale aveva riferito che “il servizio era garantito al mille per mille dalla
banca” (deposizione 28 settembre 2009, verbale pag. 10). Essa si affanna a
spiegare che la garanzia valeva semmai solo nei confronti della banca e non del
trasportatore, ciò che costui ben sapeva, tanto che ha convenuto in giudizio
anche il cliente della banca. Lungi dall’equivocare, gli accertamenti del
Pretore corrispondono a quanto riferito dall’ex direttore. Quest’ultimo,
infatti, ha riferito di aver chiesto in nome della banca un favore al
trasportatore, che metteva a disposizione “soldi suoi” da consegnare al cliente
della banca, con l’accordo che sarebbe stato rimborsato contro consegna della
fiche sottoscritta dal cliente (deposizione cit., pag. 7). Nel contesto della
deposizione e della domanda che la precedeva (“si sente responsabile per il
fatto che __________ ha perso i suoi soldi?), l’affermazione che il “servizio
era garantito al mille per mille dalla banca” può solo voler dire che la banca
era responsabile nei confronti del trasportatore per il rimborso dei soldi che
quest’ultimo aveva messo a disposizione della banca per eseguire il trasporto
di valuta nell’interesse del cliente. Ancora una volta, gli accertamenti del
Pretore e il suo apprezzamento delle prove reggono alle critiche. L’appello
deve quindi essere respinto.
7.
Nella
limitata misura in cui è ricevibile, in definitiva, l’appello deve di
conseguenza essere respinto. Le spese giudiziarie (spese processuali e
ripetibili) sono poste integralmente a carico della parte soccombente (art. 106
cpv. 1 CPC), e sono calcolate su un valore di causa di EUR 102'500.- pari a circa
fr. 123'000.-, valore di causa determinante anche per un eventuale ricorso al
Tribunale federale. Il dispositivo del Pretore sulla tassa di giustizia (fr.
2'800.- complessivi) non rispetta i valori minimi previsti dall’art. 7 LTG per
cause di quel valore (da un minimo di fr. 3'000.- a un massimo di fr.
12'000.-). In questa sede le spese processuali vanno quindi fissate all’interno
dei valori di tale tariffa, considerando una media difficoltà della causa.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide:
1.
L’appello 11 febbraio 2011 di AP 1) è respinto nella misura in cui è
ricevibile.
2.
Le spese
processuali della procedura d’appello in complessivi fr. 2'000.-, parzialmente già
anticipate dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere
all’appellato fr. 2'500.- a titolo di ripetibili d’appello.
3.
Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle cause a
carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr.
30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117.
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi in una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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