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Decisione

12.2011.27

Responsabilità della banca per trasporto di valuta in seguito a rapina, appello irricevibile in larga misura per ricopiatura delle conclusioni

26 febbraio 2013Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

A. PI 1,

cittadino italiano già titolare della relazione bancaria “__________” (“__________”,

aperta il 23 aprile 1998) presso la __________ SA, di __________, nell’allora

succursale luganese, nel frattempo divenuta la AP 1, nel corso del settembre

2003 chiese all’allora consulente bancario e direttore dell’istituto bancario,

F__________, la consegna del saldo della sua relazione bancaria direttamente in

Italia. Il dirigente bancario contattò per il trasporto della somma richiesta AO

1, che a sua volta incaricò D__________ del trasporto e della consegna

materiale della somma di denaro, per un totale di EUR 102'500.-, che doveva

avvenire nei pressi di Roma il 6 ottobre 2003. AO 1 ha comunicato a __________ quella sera stessa che il trasportatore era stato rapinato sul luogo

dell’incontro da due uomini che si erano fatti consegnare la busta con il

denaro ed erano poi fuggiti a bordo di una moto BMW. Il trasportatore ha

affermato di riconoscere in uno degli uomini che lo avevano rapinato V__________,

conoscente di PI 1. AO 1 ha ripetutamente chiesto alla banca di rimborsargli

l’importo di EUR 102'500.- da lui anticipato per l’operazione. La banca ha

bloccato il conto di PI 1 presso di lei. PI 1 si è dichiarato estraneo agli

eventi riferiti dal trasportatore e dopo diversi tentativi infruttuosi di recuperare il saldo della relazione “__________”

presso la AP 1 (doc. rich. II e III), ha convenuto la banca presso il Tribunale

di prima istanza di Ginevra, chiedendone la condanna al versamento di fr.

15'000.- oltre interessi al 5% dal 29 novembre 2005 (causa n. C/28794/2006-2,

inc. rich. I).

B. Dopo

una fitta corrispondenza intercorsa tra i legali delle parti (docc. B a O), rivelatasi

infruttuosa, il 12 settembre 2007 AO 1 ha convenuto AP 1 (di seguito convenuta 1), e PI 1 (di seguito convenuto 2), dinnanzi alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 1, chiedendo la condanna dei convenuti al pagamento in solido

dell’importo di EUR 102'500.- oltre interessi al 5% dal 6 ottobre 2003. Egli,

in sostanza, ha esposto che la banca gli era debitrice per compensazione del

suddetto importo, ancora depositato presso di lei, poiché il mandato di

anticipare la valuta e di trasportarla in Italia per consegnarla ad PI 1 gli

era stato dato per suo conto dal direttore __________, con l’accordo che il

rischio sarebbe stato della banca. A detta dell’attore il convenuto 2, invece,

gli dovrebbe tale somma poiché arricchitosi con la partecipazione alla rapina. Con

domanda processuale 7 febbraio 2008, la banca convenuta

1 ha chiesto al Pretore di rimettere la causa al giudice del Tribunale di

prima istanza di Ginevra, o in subordine di sospenderla fino a crescita in

giudicato della decisione nella causa C/28794/2006-2 (inc. rich. I). Con ordinanza

25 marzo 2008 il Pretore ha sospeso la procedura fino a crescita in giudicato

della decisione ginevrina. Dopo la decisione emanata il 30 aprile 2008 dal

Tribunale di prima istanza di Ginevra, che ha accolto integralmente la

petizione di PI 1, il Pretore ha riattivato la procedura il 28 novembre 2008.

Nella risposta 3 gennaio 2009, il convenuto 2, dopo aver sollevato

l’incompetenza territoriale della Pretura di Lugano a decidere sulla vertenza,

ha proposto di respingere la petizione, affermando, in sintesi, di non essersi

arricchito della somma richiesta dall’attore, poiché non solo egli non avrebbe

mai commesso la pretesa rapina, ma il reato stesso non sarebbe mai avvenuto. Ha

altresì sollevato l’eccezione di prescrizione, essendosi svolto l’asserito evento

dannoso nel 2003. Nella sua risposta del 5 gennaio 2009, la banca convenuta 1 ha pure postulato la reiezione integrale della petizione. Essa, infatti, ha affermato di aver

svolto soltanto un ruolo da intermediaria tra il cliente e il trasportatore, dove

avrebbe dovuto intervenire solo al termine dell’operazione, per consegnare

all’attore, dietro presentazione di un’autorizzazione sottoscritta dal cliente,

l’importo pattuito tra le parti. La banca sarebbe dunque estranea alla

vertenza, non avendo avuto alcun rapporto contrattuale con l’attore. Per altro,

prosegue la banca convenuta, anche se vi fosse stato un rapporto contrattuale, il

rischio della perdita del bene trasportato sarebbe stato a carico del

trasportatore e non della banca, a maggior ragione se si considera che l’attore

non avrebbe agito con la prudenza richiesta dalle circostanze, avendo fornito

al cliente informazioni che di regola sono tenute segrete. Nei rispettivi

allegati di replica e duplica le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle

loro tesi rispettive. Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato a

comparire al dibattimento finale, rimettendosi al contenuto dei rispettivi

memoriali conclusivi. Nelle loro conclusioni l’attore e il convenuto 2 si sono

sostanzialmente riconfermati nelle rispettive allegazioni e domande di causa.

La convenuta 1, dopo aver affermato che la causa pendente in Ticino è

materialmente connessa con quella decisa a Ginevra, con la conseguenza che il

Pretore deve seguire sia gli accertamenti sia le conclusioni del giudice

ginevrino, ha ribadito in sostanza le proprie tesi di risposta, sollevando

inoltre eccezione di carenza di legittimazione attiva dell’attore, che non

sarebbe il titolare di tutto il credito fatto valere in causa.

C. Statuendo

il 4 gennaio 2011, il Pretore ha accolto la petizione nei confronti della banca

convenuta 1, condannandola al versamento all’attore dell’importo di EUR

102'500.- oltre interessi, nonché al pagamento della tassa di giustizia e delle

spese di fr. 1'400.-, con obbligo di rifondere all’attore fr. 5'000.- a titolo

di ripetibili. Il Pretore ha invece respinto la petizione nei confronti del

convenuto 2, ponendo la tassa e le spese di giustizia di fr. 1'400.- a carico

dell’attore, condannandolo altresì alla rifusione al convenuto 2 dell’importo

di fr. 5'000.- a titolo di ripetibili.

D. Con

appello 11 febbraio 2011 la banca convenuta 1 è insorta contro il giudizio

testé citato, chiedendone la riforma nel senso che la petizione sia

integralmente respinta anche nei suoi confronti, con protesta di tasse, spese e

ripetibili di prima e seconda istanza. Nella risposta del 18 marzo 2011

l’attore propone in ordine di dichiarare irricevibile l’appello e nel merito ne

chiede la reiezione, con protesta di tasse, spese e ripetibili d’appello.

e considerato

Considerandi

1.

Il

1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile

svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC). La procedura innanzi al Pretore è stata

iniziata nel 2007 e fino alla sua conclusione è rimasta disciplinata dal

diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC), vale a dire dal Codice di

procedura civile ticinese (CPC-TI). La procedura di appello, per contro, ha

preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata il 4 gennaio 2011 ed

è pertanto retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC, DTF

137.

III 127, consid. 2).

2.

L’atto

di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed

essere motivato (art. 310 e 311 CPC). La semplice trascrizione nell’appello

delle conclusioni o la riproduzione di ampi stralci delle stesse è

inammissibile (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1 pag. 375; sentenza del Tribunale

federale 5A_438/2012 del 27 agosto 2012 consid. 2.2 con rinvii; sentenza II CCA

del 6 marzo 2012, inc. n. 12.2010.53, consid. 3.4; sentenza II CCA del 2 maggio

2012, Cocchi/Trezzini/ Bernasconi,

Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, CPC, Lugano 2010,

art. 311 CPC, pag. 1367 seg.). L’appellante deve spiegare, infatti, non perché

le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili

le motivazioni del Pretore.

Nel

presente caso, come rileva con pertinenza l’appellato, l’appellante ha

riprodotto nell’atto di appello ampi stralci delle sue conclusioni 9 settembre

2010.

Il punto 3 dell’appello (da pag. 5 a pag. 6 nel mezzo, fino al punto 3.7 prime cinque righe) corrisponde parola per parola al punto 1 delle

conclusioni e sono originali solo le ultime sette righe del punto 3.7; il punto

4.

dell’appello è la riproduzione integrale del punto 2 delle conclusioni, con

l’aggiunta dell’ultima riga di pag. 7 e delle prime 7 righe di pag. 8; il punto

5.

dell’appello corrisponde quasi integralmente al punto 3 delle conclusioni,

con l’aggiunta di 14 righe a pag. 9 e 3 righe in fondo a pag. 11; il punto 6

dell’appello corrisponde al punto 4 delle conclusioni nelle prime 14 righe a

pag. 12 e nelle ultime 5 righe a pag. 14 e infine il punto 7 dell’appello

ricopia il punto 5 delle conclusioni da pag. 14 al primo capoverso di pag. 15,

con l’aggiunta di 18 righe a pag. 15. Ne discende che tali passi dell’appello

sono inammissibili e che possono essere esaminate nel merito solo le critiche

esposte nelle aggiunte originali (7 righe a pag. 6, ultima riga di pag. 7,

prime 7 righe di pag. 8, una riga nel terzo capoverso di pag. 8, 14 righe a

pag. 9, 3 righe in fondo a pag. 11, la seconda metà di pag. 12, pagina 13, le

prime 5 righe di pag. 14 e le ultime 18 righe del punto 5 a pag. 15), nella misura in cui hanno una valenza autonoma rispetto alla parte ricopiata dalle

conclusioni.

3.

In

primo luogo l’appellante ripropone la tesi secondo cui la causa in oggetto e il

procedimento conclusosi davanti al Tribunale di prima istanza di Ginevra

sarebbero “azioni materialmente connesse”, con la conseguenza che il Pretore non

poteva emanare una decisione in contraddizione con quella già emanata

dall’altro tribunale. Ha di conseguenza rimproverato al primo giudice di avere

“(erroneamente!) concluso in senso opposto, creando una situazione di diritto

inaccettabile”, lamentando inoltre che “la sintetica motivazione su questo

punto della sentenza querelata (non vi sarebbe identità delle parti),

misconosce peraltro la circostanza secondo cui le parti della procedura

ginevrina (la banca e il suo cliente PI 1i) sono parti anche nel presente

procedimento!” (appello, punto 3.7, pag. 6). Il Pretore ha al riguardo ritenuto

di non poter condividere la tesi della banca convenuta, poiché nelle due

fattispecie non vi era identità delle parti. Sul tema l’argomentazione

dell’appellante si rivela infondata. Quand’anche le due cause fossero

materialmente connesse, ciò che non è il caso, come si vedrà in seguito,

mancherebbe comunque l’identità delle parti. È ben vero, come sostiene non

senza equivocare l’appellante, che essa medesima e il cliente erano parti sia

nella causa ginevrina sia in questa, ma ciò non toglie che a Ginevra l’attore

non era parte in causa, come rilevato con pertinenza dal Pretore nella sua

succinta ma esauriente spiegazione. Né le due cause avevano il medesimo

fondamento giuridico, visto che nella causa trattata a Ginevra si trattava di

sapere se il cliente poteva ottenere il pagamento del saldo del suo conto,

bloccato dalla banca, mentre in quella qui oggetto di esame l’attore procede

per ottenere il rimborso dell’importo anticipato per il trasporto di valuta.

Diverso è pertanto anche il fondamento giuridico su cui le due cause poggiano (DTF

132.

III 178, consid. 2 e 3, pag. 181-182). Non vi può quindi essere alcuna res

iudicata della causa, poiché anche se vi fosse identità nelle fattispecie,

non vi è né identità delle parti nelle due cause (Zürcher in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar

zur schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Schulthess, 2010, pag. 428, n.

40.

ad art. 59 CPC; Trezzini in

Cocchi/Trezzini/ Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale

civile svizzero, Lugano 2011, pag. 186 e 196 ad art. 59 CPC; Gehri in Spühler/Tenchio/Infanger, Schweizerische

Zivilprozessordnung, Basler Kommentar, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2010, pag.

329, n. 18 ad art. 59 CPC), né medesima pretesa fondata sul medesimo complesso

di fatti (Trezzini in op. cit.,

pag. 185 ad art. 59 CPC e referenze citate). L’appello si rivela quindi

infondato su questo punto, nella limitata misura in cui è ricevibile.

4.

L’appellante

ribadisce poi di non aver concluso alcun contratto di mandato con il

trasportatore di valuta, poiché l’allora suo direttore __________ aveva agito

solo come intermediario tra il cliente e il trasportatore della valuta. Se non

che, per sostenere tali affermazioni la banca convenuta riprende in questa

sede, parola per parola, a pag. 6 e 7, il punto 2 delle conclusioni di causa.

Solo l’ultima riga di pag. 7 e le prime 7 righe di pag. 8 dell’appello sono da

considerare vere censure alla sentenza del Pretore e possono essere esaminate.

L’appellante ha rilevato che “in particolare, e in considerazione della

tipologia dell’affare, la conoscenza reciproca della rispettiva identità tra

cliente e trasportatore era ininfluente e non era quindi un elemento essenziale

dell’accordo, bastando che le generalità fossero ricostruibili tramite

l’intermediario (in questo caso __________)[testo ricopiato dalle conclusioni];

questo aspetto è stato erroneamente valutato o addirittura ignorato dal Giudice

di prime cure, secondo cui il buon senso (sic) suggerirebbe che un

trasportatore di valuta conosca sempre le generalità del suo interlocutore;

anche qui il Pretore ha misconosciuto gravemente un dato di fatto notorio: il

trasportatore non conosce il suo cliente; gli basta sapere che è un cliente

(anche) della banca e che presso l’istituto di credito ha la disponibilità per

rimborsare quanto ha anticipato, informazioni queste che vengono fornite dalla

banca stessa” (appello, pag. 7-8). Con tale argomento l’appellante propone solo

una sua interpretazione dei fatti. Il Pretore ha accertato l’esistenza di un

contratto diretto tra la banca convenuta e l’attore, inteso al trasporto della

valuta, fondandosi sulla deposizione dell’ex direttore (verbale 28 settembre

2009) il quale aveva riferito di aver chiesto al trasportatore di mettere a

disposizione soldi suoi, per conto della banca, con la garanzia di questa di

rimborsarlo contro consegna della fiche sottoscritta dal cliente (sentenza,

pag. 6). A queste circostanziate motivazioni del primo giudice, fondate sulle

risultanze istruttorie, l’appellante propone, come visto, solo proprie

considerazioni soggettive, senza dimostrare l’esistenza dell’asserito contratto

diretto tra il cliente e il trasportatore, che essa medesima ammette nemmeno si

conoscevano.

5.

A

detta dell’appellante non vi sarebbe alcuna verosimiglianza preponderante che

sia avvenuta una rapina ai danni dell’appellato, come ritenuto dal Pretore.

Essa rimprovera al Pretore di essersi “adagiato” solo sulla deposizione dell’ex

direttore di banca, senza tenere in considerazione le numerose contraddizioni

emerse da tutte le deposizioni testimoniali. Il primo giudice, per giungere

alla conclusione che vi fosse “un grado di verosimiglianza preponderante

relativamente al fatto che il trasportatore abbia effettivamente subito una

rapina” (sentenza querelata, pag. 4), non ha considerato solo la deposizione

della persona che ha effettuato materialmente il trasporto (Donato Gabaglio,

verbale 28 settembre 2009) ma anche quella dell’ex direttore di banca e l’insieme

delle circostanze della fattispecie. Tra queste la circostanza che la banca

convenuta, tramite un suo organo, aveva bloccato internamente il conto del

cliente, ritenendo assodata l’esistenza di una rapina. Al riguardo l’appellante

sostiene che il blocco sarebbe avvenuto solo “in considerazione delle

affermazioni e delle rivendicazioni del trasportatore e onde evitare un doppio

pagamento sintanto che la fattispecie sarebbe stata chiarita” (appello, pag.

13), ma il blocco è stato disposto già il giorno dopo la rapina segnalata dal

trasportatore, vale a dire il 7 ottobre 2003, deposizione F__________, pag. 8;

doc. Q; doc. rich. I, sentenza del Tribunale di prima istanza di Ginevra, pag.

2, punto 6), una settimana prima dello scritto datato 14 ottobre 2003 (doc. B),

nel quale l’appellato formulava le richieste alla banca. A fronte delle

circostanziate motivazioni del Pretore sull’esistenza della rapina ai danni del

trasportatore, l’appellante non porta elementi tali da far ritenere errato

l’accertamento dei fatti operato dal primo giudice e si limita a sostenere che quelli

elencati dal Pretore sono “inconsistenti” riproponendo una propria lettura

soggettiva delle circostanze. L’ipotesi di una montatura a opera del

trasportatore, adombrata dall’appellante, appare del resto inverosimile, se

solo si considera che costui operava costantemente con la banca per operazioni

di trasporto di valuta (deposizione testimoniale F__________, verbale 28

settembre 2009 pag. 8). La valutazione del caso operata dal primo giudice e il

suo apprezzamento delle prove reggono alle critiche e al riguardo l’appello va pertanto

respinto.

6.

Infine,

la banca convenuta ribadisce di non avere alcuna responsabilità nei confronti

dell’attore anche nella denegata ipotesi dell’esistenza di un mandato e della

rapina. Come visto in precedenza (consid. 2) il punto 7 dell’appello ricopia il

punto 5 delle conclusioni, salvo per le 15 ultime righe a pag. 15. In questa sede possono quindi essere esaminate solo le critiche contenute in quest’ultima parte, il

resto del punto 7 essendo inammissibile. La banca convenuta vi rimprovera il

primo giudice per aver “equivocato” l’affermazione del suo ex direttore, il

quale aveva riferito che “il servizio era garantito al mille per mille dalla

banca” (deposizione 28 settembre 2009, verbale pag. 10). Essa si affanna a

spiegare che la garanzia valeva semmai solo nei confronti della banca e non del

trasportatore, ciò che costui ben sapeva, tanto che ha convenuto in giudizio

anche il cliente della banca. Lungi dall’equivocare, gli accertamenti del

Pretore corrispondono a quanto riferito dall’ex direttore. Quest’ultimo,

infatti, ha riferito di aver chiesto in nome della banca un favore al

trasportatore, che metteva a disposizione “soldi suoi” da consegnare al cliente

della banca, con l’accordo che sarebbe stato rimborsato contro consegna della

fiche sottoscritta dal cliente (deposizione cit., pag. 7). Nel contesto della

deposizione e della domanda che la precedeva (“si sente responsabile per il

fatto che __________ ha perso i suoi soldi?), l’affermazione che il “servizio

era garantito al mille per mille dalla banca” può solo voler dire che la banca

era responsabile nei confronti del trasportatore per il rimborso dei soldi che

quest’ultimo aveva messo a disposizione della banca per eseguire il trasporto

di valuta nell’interesse del cliente. Ancora una volta, gli accertamenti del

Pretore e il suo apprezzamento delle prove reggono alle critiche. L’appello

deve quindi essere respinto.

7.

Nella

limitata misura in cui è ricevibile, in definitiva, l’appello deve di

conseguenza essere respinto. Le spese giudiziarie (spese processuali e

ripetibili) sono poste integralmente a carico della parte soccombente (art. 106

cpv. 1 CPC), e sono calcolate su un valore di causa di EUR 102'500.- pari a circa

fr. 123'000.-, valore di causa determinante anche per un eventuale ricorso al

Tribunale federale. Il dispositivo del Pretore sulla tassa di giustizia (fr.

2'800.- complessivi) non rispetta i valori minimi previsti dall’art. 7 LTG per

cause di quel valore (da un minimo di fr. 3'000.- a un massimo di fr.

12'000.-). In questa sede le spese processuali vanno quindi fissate all’interno

dei valori di tale tariffa, considerando una media difficoltà della causa.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide:

1.

L’appello 11 febbraio 2011 di AP 1) è respinto nella misura in cui è

ricevibile.

2.

Le spese

processuali della procedura d’appello in complessivi fr. 2'000.-, parzialmente già

anticipate dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere

all’appellato fr. 2'500.- a titolo di ripetibili d’appello.

3.

Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle cause a

carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr.

30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117.

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi in una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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