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Decisione

12.2011.28

Appalto - difetti dell'opera

25 giugno 2013Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Il 13 gennaio 2000 la AP 1 (in seguito: AP 1)

ha stipulato con la società tedesca AO 1 (in seguito: AO 1) un contratto,

sottoposto al diritto svizzero, avente quale oggetto la costruzione e la

fornitura di una motonave della capienza di 330 passeggeri e dal costo

preventivato di fr. 4'200'000.-, IVA esclusa (doc. A), destinata al servizio

sul lago C__________.

Tenutosi il 13 marzo 2001 il collaudo della motonave denominata San Gottardo (doc.

B), la stessa ha potuto essere consegnata il 23 aprile successivo alla

committenza, provocandone l'immediata reazione concretizzatasi con lo scritto

25 aprile 2001 con cui essa segnalava una serie di difetti riscontrati (doc. B)

e con il successivo allestimento di un referto specialistico del 2 maggio 2001

da parte di una società viennese specializzata, così richiesta da AP 1 (doc.

C).

Con la contestazione dei rimproveri rivolti all'appaltatrice (lettera del

patrocinatore del 27 aprile 2001, doc. E) ha preso il via una vertenza tra le

parti al contratto, con preliminare richiesta di una prova a futura memoria

(decreti 10, 15 e 26 ottobre 2001 della Pretura di Lugano, Sezione 1, doc. G, H

e I, referto peritale 31 gennaio 2002, doc. L, poi completato il 31 luglio 2002,

doc. N).

Con incarico 14 novembre 2002 ad una società estera, di cui meglio si dirà in

seguito, la AP 1 ha quindi provveduto a far apportare alla motonave le

modifiche ritenute necessarie per correggerne i difetti. Tali interventi,

eseguiti presso il cantiere nautico della committenza, da parte del suo

personale coadiuvato da operai esterni e da ditte terze, hanno inteso

concretizzare le proposte contenute nel rapporto tecnico della consulente

summenzionata (doc. U3).

Tra le parti non è stato possibile raggiungere un accordo che permettesse di

superare le contrapposte valutazioni in merito alla conformità dei lavori di

modifica e riparazione eseguiti sulla motonave rispetto a quanto emerso dalla

prova a futura memoria e quindi alla loro effettiva necessità al fine di

eliminare i difetti riscontrati (doc. Z e AA).

B. Con petizione 23 febbraio 2004 AP 1 ha quindi convenuto in giudizio AO 1 chiedendo il pagamento di fr. 898'588,48 pari ai costi

sostenuti per la riparazione e l'eliminazione dei pretesi difetti (secondo un

calcolo riassuntivo esposto a pag. 18 della petizione), dedotta la cifra già

trattenuta dalla committente su quanto ancora dovuto alla convenuta e aggiunte

le spese preprocessuali per il patrocinio.

C. Con risposta e azione riconvenzionale 16 giugno 2004AO 1 ha chiesto di respingere l'azione principale e di condannare in via riconvenzionale AP 1 al pagamento

di fr. 280'643,65 pari al saldo della mercede ancora scoperto, già dedotta la

cifra corrispondente ai difetti riconosciuti e alla relativa spesa per porvi

rimedio.

Con le successive comparse scritte e, rinunciato a comparire al dibattimento

finale, con le conclusioni scritte 10 e 18 febbraio 2010 le parti hanno

riproposto le rispettive allegazioni e domande.

D. Con sentenza 10 gennaio 2011 il Pretore ha parzialmente accolto l'azione

principale, condannando AO 1 al pagamento di fr. 144'465.- oltre interessi,

accogliendo nel contempo parzialmente l'azione riconvenzionale da questa

promossa e riconoscendo un credito pari a fr. 274'792,35. Tasse, spese e

ripetibili sono state poste a carico delle parti a seconda della rispettiva

soccombenza.

In estrema sintesi il Pretore ha dapprima rilevato come l'intervento riparatore

eseguito sulla motonave sia stato deciso e fatto eseguire da AP 1 sulla base di

valutazioni e considerazioni in parte estranee alle risultanze del referto

allestito quale prova a futura memoria (doc. L e N) indicante i difetti

riscontrati e i relativi interventi appropriati per la loro eliminazione. Fatta

eccezione per due puntuali situazioni, il primo giudice ha quindi ritenuto che

non entrasse in linea di conto la rifusione di spese sostenute per interventi

non prescritti dal referto in questione.

Respinte altresì le critiche formulate dall'attrice alla prova a futura memoria

e ulteriori tesi ritenute inammissibili poiché proposte tardivamente e in

contraddizione con le allegazioni introduttive, il Pretore ha quindi passato in

rassegna i singoli interventi riparatori effettivamente eseguiti alla motonave,

esaminando in quale misura questi risultassero funzionali all'esistenza dei

difetti e fossero rispettosi del principio di proporzionalità tra costi e

benefici. Confermato il rifiuto di far allestire un'ulteriore perizia, come

richiesto dall'attrice, il Giudice di prime cure ha quindi nel concreto respinto

buona parte delle pretese attoree, accogliendo per contro la quasi totalità di

quelle proposte con l'azione riconvenzionale, con argomentazioni di cui si

dirà, per quanto necessario, nei seguenti considerandi.

E.

Con atto di appello 11 febbraio 2011 l'attrice principale chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere integralmente

la petizione e respingere l’azione riconvenzionale con protesta di tasse, spese

e ripetibili di primo e secondo grado di giudizio.

Con risposta 24 marzo 2011 la convenuta postula la reiezione dell'appello e

formula altresì appello incidentale chiedendo a sua volta la riforma del

querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione, pure con

protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado di giudizio.

Rettificata la designazione della convenuta a seguito del suo fallimento e della

conseguente intervenuta cessione del credito vantato alla massa fallimentare

subentrata in causa (ordinanze 27 settembre 2011, atto XXI e 1° marzo 2012,

atto XXII), con risposta 29 marzo 2012 l'attrice principale si oppone alle domande dell'appello incidentale ribadendo le proprie tesi e domande.

Considerato

in diritto: 1. Il

1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale

civile svizzero (CPC). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata

avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta

disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio

dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI). Non così invece la procedura

ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione

pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni

federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

2.Non vi è contestazione sul fatto che

le parti sono legate da un contratto di appalto ai sensi degli art. 363 e seg.

CO e neppure in merito al tipo di mercede concordata, preventivamente determinata

a corpo.

Le divergenze tra le parti sussistono per contro in merito alla fondatezza e

all'entità della pretesa di parte attrice per i lavori fatti eseguire sulla

motonave dopo la sua consegna e l'accertata difettosità, rispettivamente in

merito all'ammontare della mercede dovuta dalla committente per il lavoro svolto

dalla ditta appaltatrice, con particolare riferimento a lavori supplementari

non previsti nel contratto iniziale.

Non ha rilievo pratico ai fini del presente giudizio la puntualizzazione

dell'appellante che, peraltro in modo irrito non traendone conclusione alcuna,

rimprovera al Pretore di aver indicato quale oggetto del contratto "la

costruzione di una motonave" (giudizio impugnato pag. 2), mentre tra

gli obblighi contrattuali dell'appaltatrice vi sarebbe stata anche la

progettazione, rivelatasi poi viziata da evidenti errori. Come si vedrà in

seguito, il primo giudice non ha affatto ignorato tale aspetto e la dicitura

criticata va semplicemente intesa come indicazione di ordine generale,

irrilevante ai fini dell'esito del giudizio.

Dell'appello principale

3.L'appellante si lamenta

preliminarmente della tecnica redazionale utilizzata dal Pretore, al quale

rimprovera di aver esposto le varie considerazioni senza una suddivisione in

punti delle argomentazioni, rendendo così difficile e laboriosa la

contestazione. L'osservazione, non potendo essere qualificata quale vera e

propria censura, non sarebbe neppure ricevibile. Pur riconoscendo che la scelta

redazionale del primo giudice è opinabile e non facilita la lettura e la

comprensione degli articolati ragionamenti (esposti per esaminare questioni

tutt'altro che semplici nella sostanza e dalle varie sfaccettature),

l'appellante neppure pretende di essere stata in qualche modo impedita

nell'esercizio dei suoi diritti, come peraltro lo sviluppo delle tesi di

appello dimostra.

4.Parimenti irricevibile quale censura

di appello, poiché non accompagnata da alcuna richiesta concreta in merito alle

conseguenze pratiche, è la lamentela dell'appellante per una serie di fatti che

non sarebbero neppure stati menzionati nel giudizio pretorile. L'atto di

appello espone ampiamente tali circostanze (da pag. 4 a pag. 14), qualificate come essenziali per il giudizio, riproponendo in particolare una serie di

considerazioni formulate dal perito giudiziario nella prova a futura memoria (doc.

L) e nel relativo complemento (doc. N) e ripercorrendo i passi intrapresi

dall'attrice per rimediare a gravi difetti e manchevolezze che la convenuta si sarebbe

rifiutata di riconoscere e assumere come conseguenza di una sua inadempienza

contrattuale. Tali esposti, come detto irricevibili, assumono al più la valenza

di considerazioni di ordine generale preliminari alle vere e proprie censure.

5.Riepilogati i costi di riparazione e i

costi collaterali sostenuti (per complessivi fr. 1'275'576.13) e ricordate le contestazioni

sollevate dalla controparte, l'appellante rimprovera dapprima al Pretore di

aver ritenuto rilevante la circostanza secondo la quale detti lavori non

sarebbero stati eseguiti dall'attrice "in base alla prova a futura

memoria" (appello pag. 18 n. 21). Contrariamente a quanto concluso dal

primo Giudice non sarebbe infatti rilevante sapere se gli specialisti

incaricati dall'attrice sarebbero stati o meno a conoscenza delle indicazioni

fornite dalla prova a futura memoria allestita nell'ambito della procedura avviata

dinanzi alla competente Pretura, poiché tale referto si sarebbe limitato a

fornire indicazioni teoriche senza entrare nel merito di indicazioni "puntuali

e progettuali, anche perché non era il suo compito" (appello pag. 18

n. 21). Da qui la necessità per l'appellante di incaricare dei tecnici, ovvero

"due esperti ingegneri navali" (appello pag. 19 n. 22) per

l'allestimento di un progetto di scafo modificato, ovvero di un "piano

concreto e (finalmente) corretto per eliminare il difetto principale dell'onda

laterale e frontale causata dalla prua progettualmente sbagliata"

(appello pag. 19 n. 21), lavoro di progettazione alla base degli interventi poi

concretamente eseguiti per eliminare i difetti riscontrati e accertati dalla

prova a futura memoria.

La tesi non può essere seguita. L'appellante non contesta, limitandosi a

definirle irrilevanti, le circostanze indicate dal Pretore per concludere che

gli specialisti incaricati della riparazione siano rimasti estranei e

inconsapevoli rispetto al referto peritale di prova a futura memoria (sentenza

impugnata pag. 3 secondo paragrafo). Il primo giudice ne ha dedotto una

scollatura tra le misure di riparazione eseguite e i difetti enucleati dal

perito giudiziario, con una conseguente dicotomia tra quanto concretamente intrapreso

da AP 1 e quanto avrebbe invece dovuto intraprendere secondo le precise

indicazioni del perito al fine di ovviare ai difetti da questi evidenziati

nella prova a futura memoria (doc. L). Ne è conseguito il rifiuto del Pretore a

riconoscere all'attrice pretese per interventi non prescritti dal citato referto

peritale.

Contrariamente a quanto ora pretende l'appellante, la portata del referto

peritale non può essere ridotta alla semplice messa a disposizione di

indicazioni teoriche. Il perito giudiziario è infatti entrato nel merito degli

interventi riparatori. A torto l'appellante ritiene che ciò non fosse compito

del perito, siccome questi, con l'accordo delle parti nella procedura, era

stato richiesto di procedere proprio in tal senso. Già con l'istanza 6 agosto

2001 chiedente al giudice di esperire la prova a futura memoria sulla motonave,

l'appellante indicava infatti come l'obiettivo fosse "poter accertare

in modo vincolante ed in contraddittorio fra le parti i difetti e la loro causa

nonché le modalità di eliminazione degli stessi, in modo da poter provvedere al

ripristino nel corso dei mesi di ottobre e novembre nel cantiere della AP 1 ad

opera di ditte da incaricare direttamente dalla AP 1" (doc. F pag. 4

n. 7). Il decreto pretorile del 10 ottobre 2001 sottoponeva quindi al perito

incaricato specifici quesiti nel senso di indicare, tra l'altro, con quali

interventi potesse essere eliminato ognuno dei difetti accertati. Il giudizio

pretorile impugnato rileva espressamente (pag. 5) il cambiamento di

atteggiamento processuale operato dall'attrice, con un'iniziale piena adesione

al referto peritale, così impostato ed eseguito e alle sue risultanze, seguita

da una ben diversa allegazione in fase di comparsa conclusiva, con

contestazioni riferite ai referti peritali ritenute infondate nel merito e pure

inammissibili in quanto tardive.

In termini generali non si può comunque escludere che prima dell'esecuzione

delle riparazioni fosse utile o necessario qualche ulteriore approfondimento di

studio per ottenere, se del caso da esperti, indicazioni teoriche puntuali e

progettuali, da tradursi poi in concreti piani di lavoro. Il Pretore non lo

nega, ma rimprovera all'attrice, seppure con espressione assai ermetica, di

aver scelto un'impostazione di tutt'altro tipo, incaricando professionisti che

neppure sono stati messi in condizione di sviluppare e affinare il lavoro fatto

dal perito giudiziario, ma che al contrario, ignari addirittura del contenuto

di tale referto, hanno seguito tutt'altra impostazione. Il loro lavoro di

progettazione è quindi assurto a unico elemento alla base degli interventi

eseguiti per eliminare i pretesi difetti.

A giusta ragione il Pretore ha ritenuto che l'approccio così adottato nel

definire unilateralmente la modalità di riparazione di quanto ritenuto

difettoso ha creato una discrepanza che non permette di ricondurre le pretese

dell'attrice all'interno della situazione di fatto accertata nella procedura

giudiziaria tramite la prova a futura memoria. Procedendo in tal modo l'attrice

ha eseguito la riparazione secondo sue personali valutazioni assumendosi il

rischio di effettuare interventi che sono andati ben oltre quanto necessario o

utile e dei quali in ogni caso non è stata in grado, alla luce degli

accertamenti istruttori, di dimostrare la congruità.

Detto altrimenti, l'attrice non è stata in grado di dimostrare la necessità di

operare scelte come quelle da lei unilateralmente adottate e il suo diritto a

chiedere la riparazione, o a procedervi in sostituzione, non può essere inteso

come facoltà di scegliere liberamente modalità e entità dell'intervento,

escludendo la controparte dalla facoltà di contestarne la fondatezza. Il

Pretore ha in definitiva sanzionato questa libertà che l'attrice ha, a torto,

ritenuto di potersi prendere.

6.L'appellante rimprovera inoltre al

Pretore di aver ritenuto che i lavori eseguiti abbiano apportato migliorie,

circostanza questa mai nemmeno pretesa dalla controparte e che il primo giudice

non spiegherebbe, omettendo di indicare "in che cosa consisterebbero le

asserite migliorie di cui non v'è traccia agli atti" (appello pag, 19

n. 22).

A sostegno della sua censura l'appellante invoca genericamente le risultanze di

causa, senza farvi però specifico riferimento, per concludere con la soggettiva

convinzione secondo la quale "sono solo state fatte modifiche

necessarie per rendere lo scafo corretto come avrebbe già dovuto essere

progettato ed eseguito dalla convenuta ma che non lo fu, tanto che ravvisava

gravi errori di progettazione" e menzionare il doc. L con semplice

rimando alla numerazione di quattro pagine (appello pag, 19 e 20 n. 22).

Così come esposta la critica è irricevibile per carente motivazione (art. 311

CPC), non confrontandosi compiutamente con la tesi pretorile che, tra l'altro, ha

espresso ampie considerazioni in merito alla questione "a sapere se

tutte le modifiche apportate dall'attrice erano funzionali all'esistenza di

difetti" (decisione impugnata pag. 6 in fine), rispondendovi in modo negativo con preciso riferimento al referto peritale, segnatamente

a proposito del dubbio sul fatto "che anche l'onda laterale costituisse

un difetto" (decisione impugnata pag. 7).

7.Da pagina 20 a pag. 24 (da n. 23 a n. 26) l'appellante esprime una serie di considerazioni a riguardo dei

motivi che l'avrebbero costretta a far capo ad ingegneri navali per supplire

alla mancanza di conoscenze specialistiche, ribadendo e puntualizzando le

critiche da lei precedentemente formulate in merito all'operato del perito

giudiziario incaricato di allestire la prova a futura memoria.

A prescindere dal giudizio in merito alla loro ricevibilità con riferimento

alle esigenze di motivazione (art. 311 CPC), queste lamentele non necessitano

di essere esaminate poiché non hanno comunque una portata autonoma. Esse si

reggono infatti su di un'interpretazione della fattispecie data dall'attrice, ma

non accettata dal Pretore che, giustamente come rilevato nei precedenti

considerandi, ha censurato l'approccio adottato dalla committente che si è

ritenuta libera di definire unilateralmente le modalità di riparazione della

motonave.

Anche in questa sede non può pertanto essere accolta la tesi dell'appellante

che pretende di veder riconoscere come fondata tale opinione, ovvero l'esigenza

di un'importante modifica della forma dello scafo come unica possibilità per eliminare

il difetto, riconducibile a suo dire ad un errore di progettazione, causa di

un'anomala onda laterale. Il Pretore ha indicato di aderire alle conclusioni

del referto peritale di prova a futura memoria, che sconsigliava espressamente un

tale intervento poiché avrebbe comportato grandi modifiche strutturali, rimandando

all'elenco di interventi di minore portata suggeriti dal perito come bastanti a

ridurre i difetti constatati, in un rapporto equilibrato tra "costi e

utilità" (giudizio impugnato pag. 5 iii)). Il fatto che il giudice di

prime cure si sia limitato a illustrare in maniera succinta le ragioni che

l'hanno indotto a seguire la tesi del perito giudiziario e quindi a escludere

quelle diverse di parte non può essere censurato. Infatti, in caso di adesione

alle conclusioni del perito giudiziario il giudice non è tenuto a darne una

motivazione particolareggiata (cfr. fra le tante II CCA 28 agosto 2012, inc.

12.2010.221).

La conclusione pretorile merita conferma e basta da sola, avendo una portata

propria, rendendo così superfluo l'esame dell'ulteriore censura relativa alla

tempestività delle tesi sollevate dall'attrice a questo proposito. Il primo

giudice ha infatti evocato solamente a titolo abbondanziale tale circostanza

come motivo di inammissibilità.

8.L'appellante rimprovera inoltre al

Pretore di non aver ritenuto sufficientemente dimostrata la circostanza che

unicamente con gli interventi effettivamente eseguiti la motonave è risultata

in grado di imbarcare 300 passeggeri in sicurezza come previsto dal contratto. A

sostegno della sua tesi essa pretende che il perito avrebbe espressamente

confermato tale fatto nella prova a futura memoria accertando, sulla base di

dati specificamente elaborati, una capienza massima di 138 passeggeri senza

l'eliminazione del difetto.

La tesi non merita conferma. Infatti, il referto peritale non si esprime in tal

senso a proposito della questione della capienza, nessuna domanda specifica

essendo peraltro stata posta e non risultando neppure nella lista dei difetti notificati

(doc. B) la pretesa limitazione del numero di passeggeri. A ragione il Pretore

ha quindi imputato all'attrice le conseguenze di una mancata prova di tali

circostanze, rimaste sostanzialmente allo stadio di semplice allegazione.

9.L'appellante ricorda quindi come il

Pretore abbia correttamente riconosciuto la difettosità della motonave,

rimproverandogli però di aver espresso dubbi sulla possibilità di attribuire

una qualifica di difetto all'onda laterale causata dal natante. A sostegno di

tale censura l'appellante non è però in grado di fornire elementi concreti. Non

sono infatti tali le varie circostanze ricapitolate, segnatamente le

perplessità sull'anomala forma della prua segnalate già durante la fase di

costruzione e il fatto che la convenuta si sia rifiutata di eseguire gli

interventi di eliminazione dei pretesi difetti pur sapendo, già dal maggio 2001,

degli ingenti costi di eliminazione ammontanti a fr. 800'000.- (doc. Y). Da tale

rifiuto, contrariamente a quanto pretende l'appellante, non può infatti

derivare una preclusione della convenuta a contestare la congruità delle somme poi

rivendicate come danno.

Non sovvertono le conclusioni del Pretore neppure le circostanze addotte

(appello pag. 25-29) con lo scopo di dimostrare che l'intervento eseguito

sarebbe "l'unico possibile per eliminare con provata certezza tutti i

gravi difetti accertati" (appello pag. 29 n. 29.4 con riferimento al

teste Gerhard Kazenberger). Infatti, come espressamente ribadito dall'appellante

(appello pag. 30-35 n. 29.5 - 29.6) il suo agire si è basato sull'erronea

convinzione di poter procedere autonomamente eseguendo gli importanti lavori di

riparazione sulla base di indicazioni specificamente ottenute dai propri consulenti,

interpellati in virtù di conoscenze specialistiche, senza specifico riferimento

a quanto emerso dagli accertamenti peritali della prova a futura memoria.

Per i motivi indicati ai considerandi precedenti (consid. 5), tale approccio si

è dimostrato errato e non può quindi l'appellante trarre giovamento alcuno dal

fatto che, secondo sue deduzioni, il perito avrebbe in sostanza ammesso la

correttezza degli interventi "radicali di modifica dello scafo a prua"

escludendoli dalla proposta di riparazione solo per motivo di costi (appello

pag. 34).

10. L'appellante rimprovera quindi al primo giudice di aver ammesso il

diritto dell'appaltatore di rifiutare la riparazione della cosa difettosa

poiché i costi derivanti sarebbero risultati sproporzionati (sentenza impugnata

pag. 7). Alla conclusione pretorile l'attrice contrappone però considerazioni

inconcludenti, quali il rapporto tra costi di risanamento e costi dell'opera

(stimati come inferiori al 20%), la mancata reazione della convenuta a fronte

della tempestiva informazione sull'entità della somma preventivata per

l'intervento (fr. 800'000.- doc. U), l'utilità dell'eliminazione dei difetti

non potendo altrimenti la motonave imbarcare 300 passeggeri ma solo 138, o,

infine, altre circostanze che dimostrerebbero come i costi di riparazione

secondo altre modalità fossero necessariamente dell'ordine di quelli poi

effettivamente sostenuti.

Non sono di aiuto neppure i riferimenti agli specifici obblighi contrattuali e

agli interessi economici del committente a vedersi fornire un'opera priva di

difetti, con citazioni di dottrina e giurisprudenza. Con riferimento ai diritti

del committente e segnatamente al tenore dell'art. 368 cpv. 2 CO, l'appellante

afferma categoricamente che, risulterebbe "palese che i costi non

possono in alcun caso essere considerati eccessivi per rapporto all'utilità per

l'attrice in quanto una pretesa per minor valore non entrava in considerazione

essendo la motonave inutilizzabile come fornita, ed essendo gli errori di

progetto macroscopici e giudicati gravi dallo stesso perito di prova a futura

memoria" (appello pag. 40). Sennonché il Pretore ha invece fatto sue

le valutazioni del perito citato, in particolare con riferimento agli elementi

che, sempre a mente dello specialista, rendono sproporzionato l'intervento di

modifica radicale dello scafo, non da ultimo a fronte dei seri dubbi

sull'effettiva utilità della costosa modifica. Tale conclusione non appare

affatto in contrasto con le emergenze istruttorie e non può essere scalfita

dalla diversa opinione maturata al proposito dall'appellante o dai tecnici di

sua fiducia.

11. Non può essere accolta la tesi dell'appellante neppure laddove

pretende di dimostrare la malafede della convenuta rimproverando al Pretore di

non averla ravvisata e di non aver quindi precluso all'appaltatrice la facoltà

di invocare la sproporzione tra costi e difetti, limitandone l'obbligo alla

sola rifusione del minor valore (sentenza pag. 7 in fine).

La malafede dell'appellata non può però essere dedotta dalle circostanze

invocate dall'attrice, quale il fatto che i gravi difetti sarebbero stati da

subito noti all'appaltatrice che ne avrebbe minimizzato l'importanza, omettendo

una reazione e rendendosi indisponibile, a fronte di evidenti responsabilità

per gli errori di progettazione da essa commessi. Ribadendo la correttezza del

proprio agire, quale conseguenza di questo rifiuto, l'appellante pretende a

torto di poter dedurre un atteggiamento della controparte contrario alla buona

fede.

A parte una certa contraddizione insita nei contemporanei rimproveri di omessa

reazione e indebito rifiuto ad assumersi la responsabilità di riconoscere i

difetti e la loro entità, non si vede come l'atteggiamento della convenuta

possa essere qualificato come agire in malafede. A fronte di evidenti

divergenze tra le parti nel contratto in merito all'entità dei pretesi difetti,

alla necessità di riparazione e alla difficoltà nel definire la modalità

concreta con cui intraprendere tali costosi interventi, non può assurgere a

comportamento in malafede l'esercizio del diritto di una parte a contestare le

opinioni e le pretese dell'altra.

Nelle circostanze concrete è quindi a ragione che il Pretore ha ritenuto che

l'attrice non sia riuscita a capovolgere la presunzione di buona fede in capo

alla convenuta.

12. L'appellante rimprovera al Pretore l'errata interpretazione della

clausola contrattuale 2.3 (doc. A), che a suo dire consisterebbe in una garanzia

di esecuzione senza errori. La censura è irricevibile per mancanza di

motivazione (art. 311 CPC), siccome non fa altro che proporre una personale

interpretazione alla contraria conclusione pretorile.

13. L'appellante ritiene che il Pretore abbia indebitamente ignorato le

conclusioni della perizia di parte da essa prodotta. In assenza di

contestazioni della convenuta il referto non sarebbe infatti qualificabile

quale mera allegazione di parte, ma assurgerebbe a elemento probante. Conseguentemente

il Pretore avrebbe dovuto considerare quello proposto dal perito di parte come

l'unico intervento possibile per eliminare correttamente i difetti.

La tesi non può essere accolta poiché presuppone di considerare i referti

ordinati dal giudice e su cui si fonda il giudizio impugnato (prova a futura

memoria del 31 gennaio 2001, suo complemento del 31 luglio 2002 e perizia di causa

del 19 febbraio 2008) come contraddittori o altrimenti erronei o incompleti. Non

vi sono elementi che permettano di giungere a tale conclusione e non si ravvede

neppure un'incongruenza nei referti peritali a cui il Pretore si è riferito per

il solo fatto che altri esperti incaricati da una parte abbiano potuto

esprimere pareri diversi. Il perito giudiziario è del resto un esperto del __________

e le sue qualifiche ed esperienze sono indiscutibili.

14. Le parti finali dell'appello (da pag. 45 n. 36) non hanno le

caratteristiche di una precisa censura alla sentenza impugnata, consistendo

perlopiù in una sorta di ragionamento conclusivo: accertati i difetti e

constatata la mancata eliminazione entro il termine impartito, alla luce della

violazione contrattuale l'attrice si sarebbe ritenuta legittimata ad agire come

concretamente fatto, affidando a terzi la riparazione in tempi brevi per

contenere il pregiudizio e pretendendo quindi la rifusione di tutti i costi

sostenuti, compresi i costi indiretti, cosiddetti

"Mangelfolgeschaden" (appello, pag. 47). Tra questi vi sarebbero i

costi della perizia privata e dell'assistenza da parte di specialisti durante i

lavori di riparazione eseguiti presso i cantieri dall'attrice. Le

considerazioni in merito agli importi che controparte avrebbe riconosciuto si

esauriscono in esposizione di precise circostanze (pag. 49 n. 37), senza alcun

riferimento o censura diretta al giudizio pretorile.

Lo stesso dicasi per le considerazioni relative alla pretesa di controparte,

oggetto dell'azione riconvenzionale, per lavori supplementari eseguiti.

L'appellante si limita a contestare in modo generico la conclusione del

Pretore, invocando la pattuizione di un prezzo globale e l'assenza di accordi

supplementari in forma scritta (pag. 49 n. 38).

Mancando una precisa censura motivata, le considerazioni così esposte risultano

irricevibili.

15. Parimenti irricevibile per lo stesso vizio di motivazione risultano

le stringate considerazioni critiche sulle scelte operate dal Pretore in merito

all'istruttoria, con riferimento all'allestimento di una perizia sui costi dei

lavori effettuati e la loro conformità per rapporto alle risultanze della prova

a futura memoria (richiesta prove di parte attrice risultante dal verbale

dell'udienza preliminare del 10 gennaio 2005).

L'appellante descrive l'operato del Giudice, a cui rimprovera di aver ristretto

il campo della perizia e di non aver dato seguito alle sue richieste, ribadite

ancora in occasione dell'udienza finale, e formula di conseguenza a questa

Corte la richiesta "di assumere lei detta perizia ex art. 316 cpv. 3

CPC qualora non ritenesse di avere elementi sufficienti alla quantificazione

del danno che a mente dell'attrice non è comunque necessario a seguito del

riconoscimento della convenuta della giustificazione e dell'entità dei costi"

(appello pag. 51 n. 40c).

Sennonché è la stessa appellante a dichiarare di non ritenere di per sé

determinante questa perizia, considerato quanto esposto con gli argomenti di

appello.

Oltre ad essere irricevibile per carente motivazione della censura, va rilevato

come questa richiesta ignori, come peraltro fanno gran parte delle considerazioni

di appello, l'impostazione data dal Pretore alla sua conclusione, ovvero il

fatto che non possono assurgere a criterio determinante per il calcolo del

risarcimento i lavori effettivamente eseguiti, poiché questi vanno ben oltre (e

soprattutto seguono tutt'altra logica) gli interventi di eliminazione dei

difetti ritenuti adeguati e necessari sulla scorta delle indicazioni del perito

giudiziario, a suo tempo ritenute vincolanti dalla stessa attrice (cfr. doc. F).

Non avendo l'appellante saputo scalfire questo ragionamento pretorile, non vi è

spazio per tali ipotesi e di conseguenza la perizia così come richiesta sarebbe

comunque superflua e non merita pertanto di essere assunta in questa sede.

Visto quanto sopra, l'appello è da respingere, nella misura in cui

è

ricevibile.

Dell'appello incidentale

16. Con l'appello incidentale la convenuta contesta dapprima la

decisione pretorile che ha messo interamente a suo carico le spese peritali per

l'allestimento della prova a futura memoria, il suo complemento e la perizia,

per un totale di fr. 152'545.- (di cui 31'950.- da lei già anticipati).

L'ampiezza e il costo delle perizie sarebbe infatti stato determinato

dall'atteggiamento assunto dall'attrice che avrebbe in particolare utilizzato

la prova a futura memoria per effettuare il dettaglio della verifica dell'opera

ai sensi dell'art. 367 CO, liberandosi così di un onere che le incombeva in

quanto committente. Al Pretore viene pertanto rimproverato di non aver

suddiviso in parti uguali la somma in questione.

La tesi non scalfisce il giudizio impugnato. Il Pretore ha infatti ritenuto che

fosse evidente la difettosità dell'opera consegnata, poiché la convenuta ha

negligentemente violato le regole dell'arte costruttiva della motonave così

come emerge dalla lista dei difetti enucleati dal perito (doc. L). Nessuna

colpa è stata attribuita alla committente che, a giudizio del Pretore, si è trovata

nella necessità di far capo alla prova a futura memoria, richiesta quindi legittimamente

poiché costretta dalle circostanze a far riparare al più presto l'opera

difettosa. Siccome i difetti significativi sono emersi proprio da tale perizia,

il Pretore ha ritenuto di porre il relativo costo integralmente a carico della

convenuta, intravvedendo un rapporto di causalità tra il suo agire e i costi

derivanti da tale accertamento giudiziario. Le richieste di suddivisione dei

costi, già formulate dalla convenuta con le conclusioni di causa, sono state

espressamente respinte dal primo giudice che non ha considerato rilevante la

quantità di difetti riscontrati rispetto a quelli invocati, quanto piuttosto il

fatto che nella concreta circostanza la richiesta di accertamenti peritali

fosse del tutto giustificata.

Il Pretore ha quindi a ragione ritenuto legittimo che la committente, vista la situazione

concreta, abbia voluto indagare "ad ampio spettro sulla difettosità

dell'opera" (giudizio impugnato pag. 9), trovando peraltro parziale

conferma delle manchevolezze. Il giudizio impugnato merita pertanto conferma su

questo punto.

17. Con motivazione stringata l'appellante incidentale contesta al

Pretore le modalità di calcolo di quanto dovuto all'attrice. Se ne deduce che,

a mente della convenuta, il calcolo corretto avrebbe dovuto vedere altrimenti posta

in deduzione la somma di fr. 124'540,30 riconosciuta dalla convenuta con le

conclusioni di causa, ciò che a mente dell'appellante avrebbe comportato una

compensazione di reciproche pretese e il conseguente rigetto totale della

domanda dell'attrice. La censura è inammissibile poiché non si confronta, con

una motivazione adeguatamente sostanziata, con il calcolo e il ragionamento

seguito dal Pretore che ha valutato in altro modo la portata del risarcimento

che la convenuta si è dichiarata spontaneamente disposta a riconoscere

all'attrice come rifusione dei costi di riparazione.

18. Parimenti irricevibili, poiché esposte con modalità non conformi

alle esigenze di motivazione in appello (art. 311 CPC), sono le lamentele

relative ad una serie di poste di calcolo che l'appellante incidentale

qualifica come "contentino che il Pretore ha voluto concedere a AP 1"

(appello incidentale pag. 25 n. 6) e considera giuridicamente ingiustificate.

Non può infatti bastare come censura una generica dichiarazione di non aver

compreso il calcolo esposto dal Pretore, abbinata all'elencazione di cifre di

dettaglio e relativi documenti d'appoggio (estrapolati dal plico doc. UU) accompagnata

da commenti che non permettono di ricondurre questi singoli elementi di computo

al calcolo operato dal Pretore nel giudizio impugnato.

Anche l'appello incidentale è pertanto da respingere, nella misura in cui è

ricevibile.

Sugli oneri processuali

19. In definitiva entrambi gli appelli sono respinti, nella misura in

cui sono ricevibili, e la sentenza impugnata confermata. Gli oneri processuali

seguono la rispettiva soccombenza, ritenuto che per la procedura di appello si

è tenuto conto di un valore litigioso di fr. 1'028'926,75 (fr. 898'599,40 ./. fr.

144'465.- + fr. 274'792,35) per l'appello principale e fr. 144'465.- per

l'appello incidentale.

Peri i quali motivi,

richiamati gli art. 95, 96 e 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

pronuncia:

I.

L’appello principale 11 febbraio 2011 di AP 1, nella misura in cui è

ricevibile, è respinto.

Considerandi

II.

Le spese processuali dell’appello, di complessivi fr. 8'000.-,

già anticipate dall'appellante, restano a suo carico,con l'obbligo di rifondere

alla controparte fr. 15'000.- a titolo di ripetibili di

appello.

III.

L’appello incidentale 24 marzo 2011 di AO 1,

nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

IV.

Le spese processuali dell’appello incidentale, di complessivi

fr. 2'500.-, già anticipate dall'appellante incidentale, restano a suo carico,

con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 3'000.- a

titolo di ripetibili per l'appello incidentale.

V.

Notificazione:

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a

carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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