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Decisione

12.2011.3

Locazione, contestazione della disdetta straordinaria per mora del conduttore nel pagamento del conguaglio delle spese accessorie -

18 gennaio 2011Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i nuovi documenti prodotti a sostegno dell’appello, visto il divieto posto

dall’art. 321 CPC-TI, applicabile ancora nella fattispecie (art. 405 CPC), a

nuove allegazioni e a nuove prove in sede di appello;

che

l’istruttoria ha dimostrato l’esistenza di uno scoperto di fr. 5'273.30 per i

conguagli delle spese accessorie dei conteggi relativi ai periodi 2004/2005,

2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, noti alla convenuta,

rispettivamente alla sua precedente rappresentante, e che non è stato pagato

nel termine indicato nella diffida del 21 aprile 2010;

che

l’istante non aveva l’obbligo di produrre tutte le fatture con i conteggi, ma

solo di mettere a disposizione i documenti giustificativi a richiesta della

convenuta (contratto doc. F, clausola 12.5), né era tenuta ad accettare acconti

e a rinunciare allo sfratto, dopo che essa aveva offerto a più riprese alla

convenuta di saldare gli arretrati, da ultimo con la diffida di pagamento del

21 aprile 2010, senza esito;

che in

siffatte circostanze le conclusioni del Pretore sulla validità della disdetta

straordinaria reggono alle critiche dell’appellante;

che il

ricorso, del tutto infondato, deve così essere respinto già all’esame

preliminare dell’art. 313bis CPC;

che a

prescindere dall’indigenza dell’appellante la sua domanda di assistenza

giudiziaria in questa sede deve essere respinta, l’appello non presentando

alcuna possibilità di esito favorevole;

che la

convenuta deve dunque sopportare la tassa di giustizia e le spese di questa

sede (art. 148 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla

parte istante, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato;

che, ai

fini dell'impugnabilità della presente sentenza, il valore di causa è di fr.

15'300.- (canone di locazione fr. 1'275.- x 12 mesi) ritenuto che il contratto

di locazione, stipulato per tempo indeterminato, poteva essere disdetto al più

presto per il 31 luglio 2011;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

pronuncia:

1. L’appello 30 dicembre 2010 di AP 1 è respinto.

Considerandi

2.

La

domanda di assistenza giudiziaria presentata da AP 1 è respinta.

3.

Le

spese della procedura d'appello, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 100.-

b) spese fr.

50.

-

totale fr.

150.

-

sono

poste a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

4.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di

locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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