12.2011.30
Ricorso in materia di registro di commercio, tassa di iscrizione a registro di commercio, responsabilità solidale del notaio, onere della prova
24 maggio 2011Italiano7 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2011.30
Data decisione, Autorità:
24.05.2011, IICCA
Titolo:
Ricorso in materia di registro di commercio, tassa di iscrizione a registro di commercio, responsabilità solidale del notaio, onere della prova
ISCRIZIONE DELLE DITTE
ONERE DELLA PROVA
art. 8 CC
Incarto n.
12.2011.30
Lugano
24 maggio
2011/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente quale autorità competente a decidere i ricorsi
contro le decisioni CO 1 ai sensi dell’art. 6 della legge cantonale sul
registro di commercio;
chiamata a statuire sul ricorso presentato il 14
febbraio 2011 dall’
RI 1
contro la bolletta di fr. 430.– (n. __________) emessa il 12 gennaio 2011 CO 1, di cui il
ricorrente ha chiesto l’annullamento;
mentre CO 1, con osservazioni 18 marzo 2011, ha postulato la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata;
esaminati
gli atti ed i documenti prodotti;
in fatto e in diritto:
che
con atto pubblico del 4 giugno 2009, numero di rubrica __________, il notaio RI
1 ha rogato il verbale dell’assemblea generale straordinaria della società
anonima __________) SA, con sede a __________, con le seguenti tre trattande: 1.
Modifica dello scopo sociale, 2. Rinuncia ad una revisione limitata e relativa
modifica statutaria e 3. Eventuali (doc. B);
che
l’atto prevedeva che “Di tutte le iscrizioni a registro di commercio rimane
incaricato il Consiglio di Amministrazione” (doc. B Foglio 3 in fine);
che
l’istanza di iscrizione delle modifiche statutarie è stata presentata il giorno
stesso CO 1 (doc. C);
che
non avendo la società in questione saldato la bolletta di fr. 280.– a lei notificata, CO 1 ha notificato il 26 luglio 2010 RI 1 una prima diffida di pagamento per fr. 430.– (plico doc. 2), alla ricezione della quale l’interessato ha
reagito dapprima con lettera 30 luglio 2010 in cui negava una propria responsabilità personale poiché non autorizzato né incaricato di richiedere l’iscrizione
in oggetto (doc. D) e successivamente con un mail del 4 agosto 2010 in cui ribadiva il contenuto del precedente scritto (doc. E);
che
con mail dello stesso giorno CO 1 di confermava la responsabilità solidale del
notaio rilevando che egli aveva redatto l’atto e consegnato la richiesta di
iscrizione “A mano” il 4 giugno 2009 (doc. F);
che
la seconda diffida, ultimo avviso prima della procedura esecutiva, intimata al
notaio RI 1 il 10 settembre 2010 è rimasta insoluta, per cui CO 1 ha proceduto in via esecutiva, soccombendo però avanti il Giudice di Pace del Circolo di Lugano
ovest per il fatto che non era provata la notifica al destinatario della
bolletta, spedita per posta normale e non raccomandata (plico doc. 2);
che
il 12 gennaio 2011 CO 1 ha notificato RI 1 la bolletta di fr. 430.– (fr. 280.– per modifica e fr. 150.– per diffida, doc. A) contro la
quale egli è insorto con ricorso 14 febbraio 2011 in cui, oltre a ribadire le argomentazioni già esposte nelle missive suindicate, rileva che “l’istanza
di iscrizione non era inoltre stata presentata da lui medesimo, bensì
dall’amministratore unico della società interessata”;
che
CO 1, con osservazioni 18 marzo 2011, ha postulato la reiezione del ricorso rilevando, tra l’altro, che “Come d’abitudine un collaboratore del notaio
ricorrente ha infatti depositato l’istanza di iscrizione in oggetto agli
sportelli dello scrivente Ufficio, che da prassi non allestisce una ricevuta di
deposito”;
che il Tribunale federale ha da tempo stabilito - principio poi
ripreso nell'art. 21 cpv. 1 OTRC - che chiunque è autorizzato od obbligato a
notificare un’iscrizione, presenta una notificazione per l’iscrizione o fa capo
ai servigi del registro di commercio risponde personalmente, accanto alla ditta
cui l’iscrizione si riferisce, del pagamento delle tasse e delle spese (cfr. DTF
58 I 326 consid. 2 e 5; II CCA 3 giugno 2009 inc. n. 12.2009.43; cfr. pure De Steiger,
in: FJS fiche de remplacement N. 45 p. 2);
che
il Tribunale federale ha inoltre sancito che in virtù del citato disposto
dell’OCTR anche i notai rispondono del pagamento delle tasse e delle spese
dell’ufficio del registro di commercio ove abbiano ricorso ai suoi servizi,
ritenuto che al proposito è irrilevante se essi si rivolgano all’ufficio su
mandato di terzi o di loro propria iniziativa (DTF 115 II 93 segg.);
che
giusta l’art. 8 CC ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il
suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la
prova;
che
una prova è da ritenersi sostanziata quando, in base a elementi oggettivi, il
giudice è convinto di una circostanza di fatto asserita e non permangono dubbi
insopprimibili (Basler Kommentar,
Zivilgesetzbuch I, 3a edizione, 2006, n. 17 ad art. 8 CC, pag. 111);
che
in concreto, come si è visto, in base all’atto pubblico del 4 giugno 2009 la
notifica delle modifiche statutarie CO 1 spettava al Consiglio di Amministrazione
della __________ SA (art. 17 cpv. 1 lett. c ORC);
che
dell’asserito, ma contestato, deposito dell’istanza di iscrizione ad opera di
un collaboratore del notaio RI 1 non sussiste prova concludente perché, come CO
1 ammette, “per prassi” non è stata allestita la – pur semplice e che non richiede un impegno
o un dispendio particolari – ricevuta di deposito né è
dato di sapere se il “Come d’abitudine” si riferisca al notaio interessato
o sia piuttosto semplicemente da interpretare nel senso di uso in genere;
che
non sopperiscono al difetto di una prova concludente riguardo alla consegna
dell’istanza nel modo sostenuto CO 1 sia il fatto che essa rechi, analogamente
al doc. D e alla prima pagina del ricorso, la sigla di riferimento del notaio “__________/lf/rog.
__________”, rispettivamente “__________/lf”, e che fosse finanche
stata da lui redatta, sia che all’udienza avanti il Giudice di Pace egli si era
limitato a sostenere di non avere ricevuto la bolletta, essendo le modalità di
deposito dell’istanza del tutto irrilevanti ai fini del giudizio nella
procedura di rigetto dell’opposizione;
che,
fatte queste premesse, il ricorso merita tutela, ritenuto che la tassa di
giustizia e le spese, calcolate su un valore litigioso di fr. 430.–, sono poste
a carico dello Stato (art. 14 OTCR);
che
per le ripetibili fa stato l’art. 13 cpv. 1 del relativo Regolamento, che permette
di derogare all’art. 11 nel caso di manifesta sproporzione tra il valore
litigioso o le prestazioni eseguite e l’onorario in base alla tariffa e nel
caso in cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa lo
giustifichino;
per
questi motivi,
richiamati
Fatti
i disposti di legge citati,
decide:
1. Il
ricorso 14 febbraio 2011 RI 1 è accolto.
Di conseguenza la bolletta n. __________ di fr. 430.– del 12 gennaio
2011 concernente __________ SA in quanto emessa a carico RI 1, __________, è
annullata.
Considerandi
2.
Gli
oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b)
spese fr. 50.– fr.
200.
–
sono
posti a carico dello Stato, che rifonderà inoltre al ricorrente fr. 300.– di ripetibili.
3.
Intimazione:
- ;
- Lugano.
Comunicazione
all’Ufficio federale del registro di commercio, Berna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117.
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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