12.2011.36
Accordo di "scioglimento consensuale" del contratto di lavoro - protezione del lavoratore per licenziamento in tronco ingiustificato, proroga del periodo di disdetta per malattia del lavoratore
8 febbraio 2012Italiano27 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2011.36
Data decisione, Autorità:
08.02.2012, IICCA
Ricorso:
TF,4A_143/2012, 10.9.2012
Titolo:
Accordo di "scioglimento consensuale" del contratto di lavoro - protezione del lavoratore per licenziamento in tronco ingiustificato, proroga del periodo di disdetta per malattia del lavoratore
IRRINUNCIABILITÀ
LICENZIAMENTO / DISDETTA
MALATTIA
SALARIO
art. 321c cpv. 3 CO
art. 324a CO
art. 336c cpv. 1 CO
art. 336c cpv. 2 CO
art. 337c cpv. 1 CO
art. 341 CO
Incarto n.
12.2011.36
Lugano
8 febbraio 2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera:
Rossi Tonelli
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2007.504
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 10
agosto 2007 da
AO 1
rappr. dall’ RA
2
contro
AP 1
rappr. dall’ RA
1
con cui
l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al versamento di fr. 33’321.30,
pretesa aumentata con replica del 16 novembre 2007 a fr. 54'841.20, e a fr. 76'361.10 con le conclusioni scritte del 12 aprile 2010;
domanda
avversata da controparte, che con azione riconvenzionale ha chiesto la condanna
dell’attore al versamento di fr. 152'000.- oltre interessi e accessori, cui
l’attore si è integralmente opposto;
richieste
sulle quali il Pretore ha statuito con sentenza 24 gennaio 2011, accogliendo la
petizione limitatamente all’importo di fr. 50'228.70 netti e conseguente
condanna della convenuta a versare all’attore fr. 4'000.– di ripetibili, e
respingendo la domanda riconvenzionale, con conseguente condanna di AP 1 a versare a AO 1 fr. 9'200.– di ripetibili;
appellante
la convenuta che con appello 25 febbraio 2011 chiede la riforma del giudizio
impugnato, nel senso di respingere integralmente la petizione e accogliere
integralmente l’azione riconvenzionale, il tutto con protesta di tasse, spese e
ripetibili di primo e secondo grado di giudizio;
mentre
con risposta 14 aprile 2011 l’attore postula la reiezione del gravame, pure con
protesta di spese e ripetibili di secondo grado;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Con contratto di lavoro 26 luglio 1999, dal 1° ottobre 1999 AO 1
è stato assunto in qualità di “direttore della scuola __________ Ticino e di
segretario generale” da AP 1 (di seguito: __________). Le funzioni a carico del
lavoratore sono state dettagliatamente enunciate in una lista separata, annessa
al contratto. Le parti hanno pattuito un salario lordo mensile di fr. 7'500.- (per tredici mensilità), annualmente indicizzato, oltre alle
indennità riconosciute quale insegnante, perito d’esami, membro della
commissione di sorveglianza della scuola, ecc.. Il rapporto di lavoro, di
durata indeterminata, poteva essere disdetto solo per iscritto con un preavviso
di sei mesi, la cui scadenza coincidesse con la fine di un corso di Tipo I
(doc. A). Contestualmente all’assunzione, la datrice di lavoro ha espressamente
autorizzato il dipendente a proseguire i mandati di contabilità e revisione già
acquisiti e a far parte del consiglio di amministrazione della SA __________,
di cui era già direttore (atto III, edizioni documenti convenuta).
B. Il 12 gennaio 2004 le parti hanno concordato un aggiornamento
contrattuale, con il quale AP 1 ha riconosciuto a AO 1 lo svolgimento di 1400
ore supplementari per gli anni 2000-2003 da pagare al dipendente fr. 65.--/ora
con l’ultimo salario o, al più tardi, entro 30 giorni dall’ultimo giorno
lavorativo. È stato inoltre stabilito che, in caso di rescissione del
contratto, fosse riconosciuta al dipendente a titolo liquidazione una somma
pari ad un salario mensile per ogni anno lavorativo effettuato, ritenuto un minimo
di tre salari ed un massimo di 18, calcolati al pari dell’ultimo salario
erogato. Contestualmente il lavoratore ha rinunciato definitivamente a
richiedere un risarcimento per le spese di trasferta per gli anni 1999-2001
(doc. B). Anche il 18 gennaio 2006 AP 1 ha riconosciuto un totale di 1200 ore straordinarie maturate dal dipendente negli anni 2005 e 2006 e ha stabilito di
versare allo stesso un contributo forfettario di fr. 300.- mensili per le
trasferte sostenute con la vettura privata, cui il lavoratore ha rinunciato
retroattivamente al 31 dicembre 2005, oltre al rimborso delle altre spese di
trasferta documentate (doc. C). Il 2 maggio 2006 le parti hanno infine
concordato un aggiornamento salariale con aumento a fr. 11'000.- mensili lordi
dal 1° maggio 2006, fr. 11'750.- dal 1° gennaio 2007, fr. 12'500.- dal 1°
gennaio 2008 e fr. 13'000.- dal 1° gennaio 2009, compresi fr. 500.- di spese di
rappresentanza, oltre la messa a disposizione di un’auto aziendale e il rimborso
delle spese telefoniche (doc. D).
C. Nel
mese di maggio 2006, in sostituzione dell’uscente C__________, è stato nominato
presidente del Consiglio si Amministrazione di AP 1 l’allora cassiere cantonale
e membro di Consiglio, M__________, iscritto nella sua nuova funzione a Registro
di commercio il 7 settembre 2006 (doc. 1). L’11 dicembre 2006, al termine di
una seduta di Consiglio di amministrazione alla quale è stato convocato anche AO
1, il contratto di lavoro fra le parti ha preso fine, avendo il lavoratore
accettato di formulare la disdetta immediata, sottoscritta subito dopo (doc. E),
con la possibilità di riconoscergli sei mensilità, compensando così le ore
straordinarie con le ore di lavoro che non sarebbero più state prestate (doc.
P). Il 22 dicembre 2006 l’ex dipendente ha contestato la fine del rapporto di
lavoro avanzando pretese di varia natura in base ai contratti precedentemente
stipulati (doc. G), alle quali AP 1 si è opposta (doc. H). Ne è seguito un
infruttuoso scambio di corrispondenza (doc. I-M). Per il mese di dicembre all’ex
dipendente è stato versato uno stipendio netto di fr. 10'732.20 (doc. N), fr.
9'199.45 mensili netti per i mesi da gennaio a maggio 2007 e fr. 6'761.05 netti
per il mese di giugno 2007 (doc. O). Dal 16 marzo 2007 al 30 settembre 2007 AO
1 è stato totalmente inabile al lavoro causa malattia (doc. Q, MM).
D. Con petizione
10 agosto 2007 AO 1 ha adito la Pretura del Distretto di Lugano contestando le
modalità con le quali si sarebbe concluso il rapporto di lavoro l’11 dicembre
2006 e rivendicando il versamento del salario come da contratto 26 luglio 1999
e successive modifiche del 12 gennaio 2004, 18 gennaio 2006 e 2 maggio 2006. A mente dell’attore, è stata la datrice di lavoro che, abusivamente, ha voluto disdire il
contratto, il cui termine di disdetta di sei mesi, comunque, per effetto della
malattia accorsa al lavoratore, si doveva ritenere sospeso sino al massimo di
180 girni, come previsto dall’art. 336c cpv. 1 let. b CO. Egli ha quindi
chiesto, già in via supercautelare e cautelare, il versamento di fr. 33’321.30,
di cui fr. 7'802.50 per la differenza di salario per i mesi da gennaio a maggio
2007, fr. 3'998.90 per la differenza di salario per il mese di giugno 2007 e
fr. 21'519.90 per il salario non versato per i mesi di luglio e agosto 2007. All’udienza 7 settembre 2007 le parti hanno discusso della
richiesta cautelare dell’attore, respinta dal Pretore con decisione del
successivo 19 settembre (inc. DI.2007.1006). La
convenuta si è opposta alla petizione con risposta del 15 ottobre 2007
chiedendone l’integrale respingimento e avanzando in via riconvenzionale nei
confronti dell’attore una pretesa di fr. 152'000.- oltre interessi dal 15
ottobre 2007 a titolo di risarcimento danni per la mancata locazione di parte
di un immobile di sua proprietà, di cui ritiene responsabile l’attore. Con
replica e risposta riconvenzionale 16 novembre 2007 l’attore ha riconfermato la
sua posizione, aumentando la sua pretesa complessiva a fr. 54'841.20, e ha chiesto
di respingere la domanda riconvenzionale della convenuta. Quest’ultima, con
duplica e replica riconvenzionale del 7 gennaio 2008 ha ribadito le proprie contestazioni.
E. All’udienza preliminare 24 novembre 2008 (tenutasi anche per le
congiunte cause inc. OA.2008.181, pendente fra le stesse parti, e inc.
DI.2008.467, intentata sullo stesso substrato fattuale da Cassa Disoccupazione __________
di __________ nei confronti di AP 1) le parti hanno
notificato le rispettive prove. Esperita l’istruttoria, le stesse hanno
presentato conclusioni scritte sulle quali hanno ancora discusso al
dibattimento finale del 19 aprile 2010 riconfermandosi nelle rispettive
posizioni. Con allegato del 12 aprile 2010 l’attore ha ulteriormente aumentato
la sua pretesa salariale a fr. 76'361.10, aggiungendo gli importi non versati a
titolo di salario per i mesi di novembre e dicembre 2007. La convenuta ha
mantenuto la sua posizione con memoriale del 13 aprile 2010.
F. Con decisione del 24 gennaio 2011 il
Pretore ha parzialmente accolto la petizione, riconoscendo all’attore all’importo
di fr. 50'228.70 netti. In particolare, il primo giudice ha ritenuto che il
preteso accordo di scioglimento contrattuale dell’11 dicembre 2006 fosse nullo
e che, di conseguenza, al lavoratore dovesse essere versato lo stipendio
pattuito sino al termine della disdetta ordinaria, che, per effetto della
malattia del dipendente, si è protratto sino al 31 dicembre 2007. Il Pretore ha
quindi caricato la tassa di giustizia dell’azione principale di fr. 1’500.- e
le spese in ragione di 1/3 all’attore e dei restanti 2/3 alla convenuta, tenuta
pure a rifondere a AO 1 fr. 4'000.- a titolo di ripetibili. Il primo giudice ha
invece respinto la domanda riconvenzionale, caricandone la tassa di giudizio di
fr. 2’500.- e le spese alla convenuta, tenuta ancora a rifondere all’attore fr.
9'200.- per ripetibili.
G. Contro
la citata decisione è insorta la convenuta con atto d’appello del 25 febbraio
2011, nel quale ne chiede la riforma nel senso di respingere integralmente la
petizione e accogliere integralmente l’azione riconvenzionale, il tutto con
protesta di tasse, spese e ripetibili di primo e secondo grado.
H. Nella
sua risposta del 14 aprile 2011, l’attore propone la reiezione dell'appello,
protestando spese e ripetibili di secondo grado.
Considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il
Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Giusta l’art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in
vigore al momento della comunicazione della decisione. Nel presente caso la
decisione è stata notificata alle parti il 25 gennaio 2011, sicché la procedura di appello è retta dal CPC.
2. Giusta
l'art. 308 cpv. 1 CPC sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e
incidentali di prima istanza (lett. a) e quelle di prima istanza in materia di
provvedimenti cautelari (lett. b). Trattandosi di decisioni pronunciate in
controversie patrimoniali poi, l'appello presuppone che il valore litigioso
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione raggiunga almeno fr.
10'000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). In specie, la sentenza impugnata è senz'altro
una decisione finale, emessa in materia di contratto di lavoro in esito a una
procedura ordinaria, ai sensi della citata norma. Il valore di causa dell’azione
principale è di fr. 76'361.10 e quello dell’azione riconvenzionale di fr.
152'000.-, sicché è pacifica l’appellabilità del giudizio impugnato. Il termine
per promuovere appello e per inoltrare la risposta è di trenta giorni dalla
notificazione della decisione impugnata motivata, rispettivamente dalla
notificazione dell’appello (art. 311 seg. CPC). L’appello 25 febbraio 2011 e la
risposta 14 aprile 2011 sono pertanto tempestivi. Ciò posto, nulla osta alla
trattazione del gravame.
3. Per
quanto attiene all’azione principale, il Pretore ha accertato che l’accordo
transattivo raggiunto tra le parti l’11 dicembre 2006, con il quale il
dipendente ha consentito di dare la disdetta con effetto immediato contro il
pagamento di sei mensilità di stipendio a compensazione delle ore straordinarie,
è manifestamente un contratto di annullamento (“Aufhebungsvertrag”).
Tale accordo comprende, da un lato, la componente della disdetta immediata con
rinuncia alle tutele dell’art. 324a CO e l’esenzione dall’obbligo di lavorare
e, dall’altro, la parziale rinuncia del lavoratore alle ore straordinarie già
effettuate e riconosciutegli precedentemente. Il primo giudice ha quindi in
primo luogo stabilito la nullità della parziale rinuncia alla remunerazione di
ore straordinarie in base al combinato disposto degli artt. 321c cpv. 3 e 341
CO. Non ravvisando poi reali concessioni reciproche, ma anzi una particolare
situazione svantaggiosa per il dipendente, posto dinnanzi all’unica alternativa
di un licenziamento in tronco, il Pretore ha quindi concluso per la nullità
dell’intero accordo raggiunto l’11 dicembre 2006. Il
primo giudice ha così riconosciuto al lavoratore la tutela valida per la
disdetta ordinaria ai sensi dell’art. 337c cpv. 1 CO, che copre il suo periodo
di malattia ai sensi degli artt. 324a e 336c cpv. 2 CO. Sulla base dell’accordo
sull’aggiornamento salariale del 2 maggio 2006 (doc. D), già dedotto quanto
comunque versato dalla datrice di lavoro (doc. N-O), il primo giudice ha quindi
calcolato in fr. 76’361.10 netti quanto spettante a titolo di salario al
lavoratore per tutto l’anno 2007. Da questo importo ha ulteriormente dedotto fr.
26'132.40, ricevuti dall’attore a titolo di indennità di disoccupazione sino al
31 dicembre 2007.
4. L’appellante
critica il Pretore per aver completamente disatteso la lettera di disdetta con
effetto immediato sottoscritta l’11 dicembre 2006 dal lavoratore (doc. E),
ovvero la prova che il rapporto di lavoro sarebbe terminato per esclusiva volontà
di quest’ultimo dovuta a ragioni personali. A suo dire, il primo giudice avrebbe
omesso di considerare gli elementi oggettivi a suffragio della sua tesi,
secondo cui in realtà l’accordo raggiunto l’11 dicembre 2006 fra le parti abbia
unicamente riguardato le modalità di pagamento delle pretese residue del
lavoratore, non invece la fine del rapporto di lavoro, voluta dal dipendente.
4.1. Su questo
primo aspetto è il caso di sgombrare subito il campo da ogni dubbio. Dagli atti
emerge chiaramente che in occasione della riunione dell’11 dicembre 2006 il CdA
della convenuta ha deciso di licenziare con effetto immediato il dipendente se
questi “non dovesse accettare di inoltrare le dimissioni” (doc. P pag. 7).
Il presidente
della convenuta, in sede di interrogatorio formale ha infatti confermato che la
decisione di rescindere immediatamente il rapporto di lavoro è stata assunta,
come da sua proposta, dal CdA (ad. 8 e 8.1, verbale 21 settembre 2009 pa. 8) e
che, in ogni caso, alla fine della riunione dell’11 dicembre 2006 il rapporto
contrattuale avrebbe preso fine (ad. 8.3, verbale 21 settembre 2009 pa. 8-9).
In questo
stesso senso hanno pure riferito i testi M__________ (“Ancora sul doc. P,
confermo quanto scritto a pag. 7 ossia che la decisione del CdA era quella di
di rompere con effetto immediato il rapporto di lavoro con il signor __________”,
verbale 30 marzo 2009 pag. 2), A__________ (“il CdA decise per una soluzione
volta a terminare il rapporto di lavoro con __________ o per il licenziamento o
per dimissioni di quest’ultimo”, verbale 30 marzo 2009 pag. 6) e G__________
(“Confermo che il CdA ha avvallato la proposta di __________ di mettere fine
al rapporto di lavoro di __________ sottoponendogli le due proposte
…(omissis)…Ripeto che quella sera il CdA era pronto a licenziare il signor __________”
verbale 30 marzo 2009 pag. 9), tutti membri del CdA e presenti alla riunione
dell’11 dicembre 2006, nonché da Ma__________, (“alla fine si concluse che o
lo licenziavamo o dava lui la disdetta. In ogni caso l’esito serebbe stato la
rescissione del contratto. (omissis) Il CdA vista la posizione di funzionario
dirigente di __________ riteneva che il rapporto d’impiego doveva essere
terminato immediatamente.”, verbale 30 giugno 2009 pag. 12), presente e
verbalizzatore di seduta.
Quest’ultimo
ha pure riferito che “due giorni prima della seduta 11.12.2006 fui contattato
da __________ per allestire due progetti di lettera: una di licenziamento e una
di dimissioni da parte dello stesso __________” (verbale 30 giugno 2009
pag. 12), come confermato dallo stesso Presidente, in sede di interrogatorio
formale (ad. 8.2, verbale 21 settembre 2009 pag. 8). Così, fatto rientrare
l’attore, lo stesso presidente gli ha brevemente contestato gli addebiti
esposti in sua assenza e gli ha offerto la possibilità “di scegliere se dare
la disdetta di persona, al fine di evitare un formale licenziamento, oppure di
ricevere il licenziamento immediato” dando “lettura delle due versioni”
(doc. P pag. 9). L’attore si è quindi dichiarato “d’accordo a formulare la
disdetta immediata con la possibilità di un riconoscimento di 6 mensilità
salariali, compensando così gli straordinari, in cambio del periodo del mancato
lavoro” (doc. P pag. 9) e “d’accordo a firmare la disdetta immediata”
(doc. P pag. 10).
Appare
pertanto evidente che la volontà e la proposta di porre fine con effetto
immediato al rapporto di lavoro fosse della datrice di lavoro; il lavoratore ha
preso atto della circostanza e ha concordato la modalità con cui formalizzare
tale fine. Alla luce di queste chiare e univoche risultanze istruttorie,
l’accertamento del Pretore circa la natura dell’accordo raggiunto l’11 dicembre
2006 (“Aufhebungsvertrag”) e l’inesistenza di una reale alternativa per
il lavoratore resiste pertanto ad ogni critica.
5. L’appellante
prosegue sostenendo che, pur volendo considerare tale accordo un “Aufhebungsvertrag”,
lo stesso, contrariamente a quanto sostenuto dal Pretore, sarebbe pienamente
valido. Innanzitutto perché l’attore non si trovava in uno stato di debolezza
psichica come invece accertato del Pretore, essendo il suo stato depressivo
subentrato dopo la fine del contratto (da marzo a settembre 2007). In secondo
luogo, la convenuta evidenzia le reciproche concessioni a suo giudizio poste in
atto dalle parti: la datrice di lavoro ha concesso sei mesi di disdetta con “Freistellung”
e rinunciato a rivendicare i danni causatile dall’attore, di molto superiori a
quanto rivendicato in sede riconvenzionale e a quest’ultimo ben noti; il
lavoratore ha rinunciato alla liquidazione prevista dall’accordo 12 gennaio 2004, ha accettato il versamento del salario per i sei mesi di disdetta a compensazione delle ore
straordinarie eseguite e ha acconsentito alla comunicazione alla stampa della
fine della collaborazione, come da lui voluto per salvaguardare il suo futuro
professionale.
5.1. Senonché, il
primo giudice non ha posto a fondamento della sua decisione il preteso stato di
debolezza psichica dell’attore al momento del contratto di annullamento. Il
Pretore ha considerato nullo il contratto dell’11 dicembre 2006 per la mancanza
di reali concessioni reciproche: la “Freistellung” è stata in realtà
voluta dalla convenuta e non dall’attore, che l’ha subita, con conseguente
stress e incapacità di reazione, tanto da renderlo inabile al lavoro per grave
stato depressivo per sette mesi, e non ha saputo iniziare indilatamente
un’altra attività. Il primo giudice ha infatti accertato che nella situazione
concreta l’unico apparente vantaggio per l’attore era il fatto di non essere
licenziato in tronco, ma a questo punto spettava alla convenuta provare la
sussistenza dei gravi motivi di disdetta ai sensi dell’art. 337 CO. Il
licenziamento in tronco in realtà, a mente del primo giudice, avrebbe difettato
di tempestività, le circostanze rimproverate all’attore essendo di vecchia
data. Così come non basta ingenerare il timore di incombenti azioni di
risarcimento danni, cui si rinuncerebbe, per sostanziare il generarsi di
concessioni reciproche, occorrendo dimostrarne il fondamento.
5.2. Giusta
l’art. 335 cpv. 1 CO il rapporto di lavoro di durata indeterminata può essere
disdetto da ciascun contraente nei termini previsti o di legge. Oltre alla
possibilità della disdetta, dottrina e giurisprudenza riconoscono alle parti
anche la facoltà di interrompere di comune accordo il contratto di lavoro
(cosiddetto “Aufhebungsvertrag”), nella misura in cui non cerchino con
tale espediente di aggirare le disposizioni imperative della legge e in
particolare i principi che discendono dall’art. 341 cpv. 1 CO. L’accordo di scioglimento
consensuale del rapporto di lavoro non richiede alcuna forma particolare e può
essere concluso in forma scritta, oralmente, o anche per atti concludenti (Wyler, Droit du travail, 2a ed.,
p. 455; Vischer, Der
Arbeitsvertrag, 3ª ed., p. 265). Esso richiede il libero consenso delle parti (Wyler, op. cit., p. 456) ed è valido
quando presenta un carattere transattivo, ossia contiene delle concessioni
reciproche delle parti (DTF 118 II 58 consid. 2b, 119 II 449 consid. 2a; TF sentenza
30 settembre 2010 4A_376/2010 consid. 3, 17 giugno 2005 4C.37/2005 consid. 2.2; II CCA 6 febbraio 2009 inc. 12.2008.51, 25 agosto 2005 inc. 12.2005.55, 11
aprile 2006 inc. n. 12.2005.68 pubb. in JAR 2007 472, 28 luglio 2006 inc. n.
12.2005.164 pubb. in JAR 2007 481, 9 luglio 2007 inc. n. 12.2007.33). Affinché
allo stesso possa essere riconosciuto un carattere transattivo, è necessario
che la rinuncia fatta dal lavoratore risulti per lui più favorevole (Rehbinder, Berner Kommentar, n. 18 ad
art. 341 CO; II CCA 29 agosto 2001 inc. n. 12. 2001.20) o sia all’incirca di
valore analogo a quella della controparte (SJ 2003 p. 220). Oggetto della
rinuncia possono essere anche pretese non liquide (JAR 2001 p. 327) o quelle la
cui esistenza non è certa al momento della conclusione della transazione,
ritenuto che in tal caso bisognerà esaminare quale sia l’effettiva portata
della stessa per la controparte (ICCTF 2 giugno 2006 4C.390/2005 consid. 3.1). Il momento determinante per stabilire l’ampiezza delle reciproche
concessioni delle parti è quello della conclusione dell’accordo (SJ 2003 p.
220).
5.3. Innanzitutto,
occorre rilevare che l’appellante non si confronta compiutamente con le
motivazioni addotte dal primo giudice, limitandosi a fornire una diversa
visione delle circostanze del caso, ovvero esponendo quelle che a suo modo di
vedere sarebbero state le concessioni reciproche dell’accordo. L’appello si
rileva pertanto sotto questo aspetto finanche irricevibile (art. 311 cpv. 1
CPC). In ogni caso, nella fattispecie si tratta di esaminare
il presumibile valore delle pretese a cui le parti hanno rinunciato in data 11
dicembre 2006, al momento cioè del raggiungimento dell’accordo di scioglimento
del contratto, come risultante dal doc. P.
5.4. Il valore
delle pretese a cui l’istante avrebbe rinunciato in virtù del menzionato
accordo ammonta alla differenza di stipendio, sulla base dell’adeguamento
salariale concordato il 2 maggio 2006 (doc. D),
riconosciutagli dal Pretore, e non contestata in appello, per i mesi di
disdetta (prorogata per malattia), ovvero fr. 76'361.10 netti. Seguendo il
ragionamento della convenuta, l’attore l’11 dicembre 2006 avrebbe inoltre
rinunciato ad almeno fr. 82'250.- (fr. 11'750.- di ultimo salario dovuto x 7
anni di lavoro; doc. B e D) di liquidazione e fr. 169'000.- di ore straordinarie
già maturate e riconosciute (doc. C), oltre al bonus di fr. 8'000.- per la
mancata messa a disposizione dell’auto aziendale come convenuto il 2 maggio
2006 (doc. D; accertamento inc. OA.2008.181). La rinuncia totale dell’attore
ammonta pertanto ad almeno fr. 335'611.10.
5.5. Più
complicato è invece determinare il valore delle pretese a cui avrebbe
rinunciato la convenuta, nelle quali non può essere conteggiata la rinuncia immediata
alle prestazioni del lavoratore, in quanto corrispondente ad una volontà della
datrice di lavoro, e neppure l’accettazione di versare il salario per i sei
mesi di disdetta (cfr. sopra consid. 4.1). L’appellante del resto non spende
neppure una parola per censurare l’accertamento del Pretore circa l’insussistenza
di un licenziamento in tronco, in ragione della tardività degli addebiti mossi al
lavoratore.
Non può inoltre
essere considerata una rinuncia della datrice di lavoro, e di riflesso un
vantaggio per il lavoratore, l’aver predisposto il comunicato di stampa con la
notizia delle dimissioni dell’attore per ragioni sue personali (doc. 13-14),
anziché di un suo licenziamento immediato a causa degli errori e delle anomalie
gestionali rimproveratigli. La reale consistenza e fondatezza dei citati
rimproveri non è stata approfondita in sede di istruttoria, e di conseguenza
non è dimostrata la pretesa concessione transattiva, che a ben guardare si
rileva più come la minaccia di un danno alla personalità con conseguente
svantaggio maggiore per il futuro professionale del lavoratore.
Infine, i
paventati danni, che, a suo dire, la convenuta avrebbe potuto far valere contro
l’attore, e a questo ben noti, non sono stati, né l’11 dicembre 2006 né in
causa, precisamente sostanziati, in merito alla responsabilità diretta del
dipendente, né tanto meno quantificati e/o rivendicati, se non nell’azione riconvenzionale
di fr. 152'000.-, sul cui fondamento peraltro si dirà in seguito. Nella seduta
dell’11 dicembre 2006 sono state esposte genericamente al lavoratore situazioni
ritenute dalla convenuta poco chiare e per le quali rimproverava al dipendente
omissioni, errori e anomalie gestionali, oltre a muovergli velate accuse di
fatti penalmente rilevanti (che hanno poi portato l’attore ad agire penalmente
e civilmente a tutela del suo onore e della sua personalità nei confronti di M__________;
inc. richiamato MP 2007.__________ e inc. OA.2007.__________ Pretura di
Mendrisio-nord, doc. LL). La datrice di lavoro non ha però sostanziato e
dettagliato i conseguenti pretesi danni economici che il contestato agire
dell’attore le avrebbe direttamente provocato. Solo in sede di duplica (pag. 12
e 15), la convenuta ha espresso in fr. 53'000.- la pretesa perdita per il
fallimento del progetto “V__________”, addebitato all’attore per sua pretesa
inazione.
Evidente
appare pertanto la disproporzione fra le concessioni reciproche, a scapito del
lavoratore, che comporta la nullità dell’accordo in questione. L’appello è quindi
destituito di buon fondamento e la decisione del Pretore va confermata.
6. La
convenuta contesta poi il rimprovero mossole dal primo giudice, che avrebbe
accertato la nullità dell’accordo in questione per non aver concesso al
dipendente un termine di riflessione per accettare il contratto di annullamento.
Per l’appellante, infatti, in quanto suo CEO (Chief Executive Officer), con
responsabilità della conduzione del personale, l’attore non può essere
paragonato ad un qualsiasi dipendente, essendo egli ben conscio dei diritti
spettanti al lavoratore e uso nel licenziare in tronco il personale. Inoltre,
come avrebbe chiesto un parere al legale della convenuta sulla possibilità di
destituire il nuovo presidente (doc. 23), l’attore avrebbe potuto chiedere il
parere dello stesso giurista anche l’11 dicembre 2006. A detta della convenuta la richiesta di un termine di riflessione doveva pertanto venire dall’attore.
Invece, egli non solo non l’ha chiesto, ma anzi per atti concludenti successivi
(sottoscrizione della disdetta di cui al doc. E dopo la riunione di CdA e
approvazione del comunicato stampa) ha ulteriormente confermato la sua
intenzione di rispettare l’accordo.
Sta di
fatto però che il Pretore ha correttamente giudicato nullo l’accordo dell’11
dicembre 2006 per l’assenza di “concessioni reciproche”, condizione essenziale per
la sua validità. L’assenza di un congruo termine di riflessione è in realtà una
circostanza giurisprudenzialmente considerata per vagliare la reale volontà
delle parti, in specie del lavoratore, circa la fine del rapporto di lavoro
concordata in un “Aufhebungsvertrag” (TF sentenza 30 settembre 2010 inc.
4A_367/2010). Nella fattispecie, come già rilevato (sopra consid. 4.1), la
volontà di porre fine al contratto di lavoro con effetto immediato è stata
della sola convenuta. Il lavoratore non ha avuto altra alternativa se non
quella di concordare le modalità di formalizzazione di tale conclusione.
Non sono
quindi d’ausilio all’appellante neppure i pretesi atti concludenti posti in
essere dall’attore dopo la riunione dell’11 dicembre 2006, comunque smentiti
dalla subitanea contestazione della resiliazione contrattuale avvenuta il 22
dicembre successivo (doc. G). Come di assoluta irrilevanza è la circostanza che
l’attore potesse aspettarsi o meno il licenziamento. Sulle sue qualità professionali
e sulla soddisfazione della convenuta in merito al suo operato, dagli atti
emergono del resto posizioni contrastanti. A fronte di lodi e riconoscimenti
per l’impegno profuso dall’attore nel periodo di presidenza di C__________,
espressi in ultimo con certificato di lavoro intermedio 5 maggio 2006 (doc. S)
e ancor prima con le convenzioni di adeguamento salariale (doc. B, C e D), con
il cambio di presidenza hanno cominciato a manifestarsi malcontenti e
perplessità, esplicate dal nuovo presidente in carica, M__________, nella
seduta di CdA 11 dicembre 2006 e in parte condivise da alcuni consiglieri (doc.
P). L’attrito eventualmente esistente a livello personale fra M__________ e
l’attore, nella fattispecie non ha però alcuna rilevanza: centrale è
l’accertamento della validità dell’accordo di annullamento 11 dicembre 2006. Ora,
come già si è detto quest’ultimo è nullo per mancanza di concessioni reciproche
ed è dunque vano indagare oltre su aspetti irrilevanti. Al riguardo l’appello
si rivela infondato.
7. Per
quanto attiene all’azione riconvenzionale, il Pretore ha rilevato che ai sensi
dell’art. 321e cpv. 1 CO il dipendente risponde del danno causato al datore di
lavoro intenzionalmente o per negligenza (secondo i parametri del cpv. 2). In
base agli atti e alle risultanze istruttorie, il primo giudice ha poi accertato
che la decisione di disdire il contratto di locazione con la G__________ fu
presa dal consiglio direttivo della convenuta e che il mancato reperimento
immediato di un nuovo conduttore è da qualificare un insuccesso collettivo
dell’attore, dell’allora presidente, del comitato direttivo e del CdA della
convenuta. Tutti questi soggetti erano infatti al corrente del problema, che è
stato oggetto di svariate discussioni in seno al comitato direttivo nel
tentativo di addivenire ad una celere soluzione. Tutte le soluzioni via via
proposte sono però sfumate, per ragioni comunque non riconducibili al solo
agire dell’attore. Il primo giudice conclude col rilevare che, negli anni in
cui l’immobile è rimasto sfitto con la conseguente perdita finanziaria che ora
la convenuta pretende di addebitare all’attore, la stessa convenuta ha regolarmente
approvato i conti e scaricato il consiglio direttivo.
L’appellante
non contesta l’accertamento del Pretore, ma non ne condivide le conclusioni. A detta
della convenuta, rientrando la gestione dell’immobile di Via __________ fra le
incombenze di esclusiva responsabilità dell’attore, come da contratto e da
Statuti (doc. A e 11), la circostanza che gli organi direttivi fossero al
corrente della problematica non dispensava il dipendente dai suoi obblighi e dalla
sua conseguente responsabilità del danno derivatone.
Senonché la
censura dell’appellante non può essere condivisa: la convenuta non ha per nulla
sostanziato la pretesa colpa o intenzionalità addebitata al lavoratore
nell’averle causato un danno. Essa pretende di riscontrare la responsabilità
del dipendente nella semplice circostanza di fatto che i locali siano rimasti sfitti
per 40 mesi. L’appellante non contesta però l’accertamento del Pretore in
merito alle diverse soluzioni del problema via via prospettatesi, discusse nei
consessi sociali ma non concretizzatesi, per ragioni non ascrivibili
all’attore.
Non si
dimentichi poi che l’attore, in quanto segretario e direttore della convenuta,
era sì incaricato della gestione degli immobili (doc. A; art. 17.1 let. f
Statuto doc. 11), ma che la sorveglianza sul suo operato è compito del
Consiglio direttivo (art. 16.1 let. m Statuto doc. 11), sotto l’alta vigilanza
del CdA (Art. 15.1 let. e Statuto doc. 11). Compito dell’assemblea dei delegati
è infine l’approvazione del rapporto annuale e dei conti annuali e lo scarico
dei membri del CdA e del Consiglio direttivo (art. 14.1 let. c e d Statuto doc.
11). Non risulta dagli atti che, prima dell’11 dicembre 2006, né il Consiglio
direttivo né il CdA abbiano contestato l’agire del segretario direttore
muovendogli rimostranze e/o addebiti a proposito della gestione dell’immobile,
sulla quale erano anzi costantemente informati. La convenuta non ha comunque portato
alcuna prova atta a dimostrare l’inattività del suo segretario nel reperimento
di nuovi inquilini. L’accertamento del Pretore e le conclusioni cui è giunto
sfuggono pertanto ad ogni critica.
8. Ne
discende la reiezione del gravame e la conferma del giudizio di prime cure
(art. 318 cpv. 1 lett. a CPC). Le tasse e spese per la procedura d’appello,
calcolate sulla base di un valore litigioso complessivo di fr. 202'228.70 (fr.
50'228.70 per l’azione principale e fr. 152'000.- per la riconvenzionale), determinante
ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale, sono poste interamente a carico dell’appellante, risultata soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), che deve inoltre
rifondere alla controparte un’equa indennità per ripetibili (art. 95 cpv. 1
lett. b). Per la fissazione delle spese giudiziarie si tiene inoltre conto
dell’identità di substrato fattuale e giuridico degli appelli presentati dalla
convenuta stessa nelle due cause connesse (inc. OA.2008.181
e inc. DI.2008.467), con conseguente minor onere per la controparte che si è
opposta ai gravami.
Per i quali motivi,
richiamati per le spese
gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide: 1. L’appello
25 febbraio 2011 di AP 1 è respinto. Di conseguenza la sentenza 24
gennaio 2011 OA.2007.504 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è
confermata.
2. La tassa di giustizia e le spese di appello di fr. 4'000.- sono
poste a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 4’000.- per
ripetibili d’appello.
3. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di
diritto del lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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