12.2011.37
Accordo di "scioglimento consensuale" del rapporto di lavoro
8 febbraio 2012Italiano25 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.2011.37
Data decisione, Autorità:
08.02.2012, IICCA
Titolo:
Accordo di "scioglimento consensuale" del rapporto di lavoro
IRRINUNCIABILITÀ
LICENZIAMENTO / DISDETTA
art. 321c cpv. 3 CO
art. 341 CO
Incarto n.
12.2011.37
Lugano
8 febbraio 2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera:
Rossi Tonelli
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2008.181
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 18
marzo 2008 da
AO 1
rappr. dall’ RA
2
contro
AP 1
rappr. dall’ RA
1
con cui
l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al versamento di fr. 236’852.75
oltre interessi al 5% dal 18 marzo 2008;
domanda
avversata da controparte con risposta 16 giugno 2008 e accolta dal Pretore con
sentenza 24 gennaio 2011, limitatamente all’importo di fr. 183'200.- lordi
oltre interessi al 5% dal 18 marzo 2008 e conseguente condanna della convenuta
a versare all’attore fr. 13'500.– di ripetibili;
appellante
la convenuta che con appello 25 febbraio 2011 chiede la riforma del giudizio
impugnato, nel senso di respingere integralmente la petizione con protesta di
tasse, spese e ripetibili di primo e secondo grado di giudizio;
mentre
con risposta 14 aprile 2011 l’attore postula la reiezione del gravame, pure con
protesta di spese e ripetibili di secondo grado;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Con contratto di lavoro 26 luglio 1999, dal 1° ottobre 1999 AO 1
è stato assunto in qualità di “direttore della scuola __________ Ticino e di
segretario generale” da AP 1 (di seguito: __________). Le funzioni a carico del
lavoratore sono state dettagliatamente enunciate in una lista separata, annessa
al contratto. Le parti hanno pattuito un salario lordo mensile di fr. 7'500.- (per tredici mensilità), annualmente indicizzato, oltre alle
indennità riconosciute quale insegnante, perito d’esami, membro della
commissione di sorveglianza della scuola, ecc.. Il rapporto di lavoro, di
durata indeterminata, poteva essere disdetto solo per iscritto con un preavviso
di sei mesi, la cui scadenza coincidesse con la fine di un corso di Tipo I
(doc. A). Contestualmente all’assunzione, la datrice di lavoro ha espressamente
autorizzato il dipendente a proseguire i mandati di contabilità e revisione già
acquisiti e a far parte del consiglio di amministrazione della SA __________,
di cui era già direttore (atto III, edizioni documenti convenuta).
B. Il 12 gennaio 2004 le parti hanno concordato un aggiornamento
contrattuale, con il quale AP 1 ha riconosciuto a AO 1 lo svolgimento di 1400
ore supplementari per gli anni 2000-2003 da pagare al dipendente fr. 65.--/ora
con l’ultimo salario o, al più tardi, entro 30 giorni dall’ultimo giorno
lavorativo. È stato inoltre stabilito che, in caso di rescissione del
contratto, fosse riconosciuta al dipendente a titolo di liquidazione una somma
pari ad un salario mensile per ogni anno lavorativo effettuato, ritenuto un minimo
di tre salari ed un massimo di 18, calcolati al pari dell’ultimo salario
erogato. Contestualmente il lavoratore ha rinunciato definitivamente a
richiedere un risarcimento per le spese di trasferta per gli anni 1999-2001
(doc. B). Anche il 18 gennaio 2006 AP 1 ha riconosciuto un totale di 1200 ore straordinarie maturate dal dipendente negli anni 2005 e 2006 e ha stabilito di
versare allo stesso un contributo forfettario di fr. 300.- mensili per le
trasferte sostenute con la vettura privata, cui il lavoratore ha rinunciato
retroattivamente al 31 dicembre 2005, oltre al rimborso delle altre spese di
trasferta documentate (doc. C). Il 2 maggio 2006 le parti hanno infine
concordato un aggiornamento salariale con aumento a fr. 11'000.- mensili lordi
dal 1° maggio 2006, fr. 11'750.- dal 1° gennaio 2007, fr. 12'500.- dal 1°
gennaio 2008 e fr. 13'000.- dal 1° gennaio 2009, compresi fr. 500.- di spese di
rappresentanza, oltre la messa a disposizione di un’auto aziendale e il rimborso
delle spese telefoniche (doc. D).
C. Nel
mese di maggio 2006, in sostituzione dell’uscente C__________, è stato nominato
presidente del Consiglio si Amministrazione di AP 1 l’allora cassiere cantonale
e membro di Consiglio, M__________, iscritto nella sua nuova funzione a Registro
di commercio il 7 settembre 2006 (doc. 1). L’11 dicembre 2006, al termine di
una seduta di Consiglio di amministrazione alla quale è stato convocato ancheAO
1, il contratto di lavoro fra le parti ha preso fine, avendo il lavoratore
accettato di formulare la disdetta immediata, sottoscritta subito dopo (doc.
E), con la possibilità di riconoscergli sei mensilità, compensando così le ore
straordinarie con le ore di lavoro che non sarebbero più state prestate (doc.
P). Il 22 dicembre 2006 il dipendente ha contestato la fine del rapporto di
lavoro avanzando pretese di varia natura in base ai contratti precedentemente
stipulati (doc. G), alle quali AP 1 si è opposta (doc. H). Ne è seguito un
infruttuoso scambio di corrispondenza (doc. I-M). Per il mese di dicembre al
dipendente è stato versato uno stipendio netto di fr. 10'732.20 (doc. N), fr.
9'199.45 mensili netti per i mesi da gennaio a maggio 2007 e fr. 6'761.05 netti
per il mese di giugno 2007 (doc. O). Dal 16 marzo 2007 al 30 settembre 2007 AO
1 è stato totalmente inabile al lavoro causa malattia (doc. Q).
D. Con
petizione 18 marzo 2008 il lavoratore ha adito la Pretura del Distretto di
Lugano contestando le modalità con le quali si sarebbe concluso il rapporto di
lavoro l’11 dicembre 2006 e rivendicando il versamento di fr. 236'582.75 oltre
interessi al 5% dal 18 marzo 2008, importo così composto: fr. 82'250.- a titolo
di liquidazione, fr. 8'000.- di bonus, fr. 8'545.45 di vacanze non godute, fr.
92'950.- di ore straordinarie, fr. 597.50 di spese di rappresentanza, fr. 1'200.-
di trasferta e fr. 43’039.80 per stipendi da settembre a dicembre 2007 (in
realtà oggetto di richiesta nel congiunto inc. OA.2007.504). A mente dell’attore, è stata la datrice di lavoro che,
abusivamente, ha voluto disdire il contratto, il cui termine di disdetta di sei
mesi, comunque, per effetto della malattia accorsa al lavoratore, si doveva
ritenere sospeso sino al massimo di 180 giorni, come previsto dall’art. 336c
cpv. 1 let. b CO. Egli ha quindi fatto valere in petizione, congiuntamente alle
richieste avanzate nella procedura paralella di cui all’inc. OA.2007.504, tutte
le pretese salariali derivanti dal contratto di lavoro e successivi adeguamenti
(doc. A-D) sino al 31 dicembre 2007. Dal canto suo, la
convenuta ha denunciato la lite a C__________, ritenendolo responsabile
dell’eventuale danno ad essa derivante dall’accoglimento dell’azione, che però
non è intervenuto. La stessa si è poi opposta alla petizione con risposta del 16
giugno 2008 chiedendone l’integrale respingimento. Con replica 18 agosto 2008
l’attore ha riconfermato la sua posizione, così come la convenuta con duplica 18
settembre 2008.
E. All’udienza preliminare 24 novembre 2008 (tenutasi anche per le
congiunte cause inc. OA.2007.504, pendente fra le stesse parti, e inc.
DI.2008.467, intentata sullo stesso substrato fattuale da Cassa Disoccupazione __________
di__________ nei confronti di AP 1) le parti hanno
notificato le rispettive prove. Esperita l’istruttoria, le stesse hanno
presentato conclusioni scritte sulle quali hanno ancora discusso al
dibattimento finale del 19 aprile 2010 riconfermandosi nelle rispettive
posizioni, l’attore con allegato del 12 aprile 2010, la convenuta con memoriale
del 13 aprile 2010.
F. Con decisione del 24 gennaio 2011
il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, riconoscendo all’attore l’importo
di fr. 183'200.- lordi oltre interessi al 5% dal 18 marzo 2008. In particolare, il primo giudice ha ritenuto che il preteso accordo di scioglimento
contrattuale dell’11 dicembre 2006 fosse nullo, in primis per quanto
attiene alla pretesa rinuncia del lavoratore alla remunerazione delle ore
straordinarie già effettuate e riconosciute dal datore di lavoro (doc. B-C). Di
conseguenza, Il Pretore ha riconosciuto al lavoratore a quest’ultimo titolo fr.
92'950.-, il bonus di fr. 8'000.- derivante dalla mancata messa a disposizione
di un veicolo aziendale (doc. D) e la liquidazione di fr. 82'250.- (doc. B),
per un totale di 183'200.- lordi. Il Pretore ha quindi caricato la tassa di
giustizia di fr. 3’000.- e le spese in ragione del 5% all’attore e il restante
95% della convenuta, tenuta pure a rifondere a AO 1 fr. 13’500.- a titolo di
ripetibili.
G. Contro
la citata decisione è insorta la convenuta con atto d’appello del 25 febbraio
2011, nel quale ne chiede la riforma nel senso di respingere integralmente la
petizione, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili di primo e
secondo grado.
H. Nella
sua risposta del 14 aprile 2011 l’attore propone la reiezione dell'appello,
protestando spese e ripetibili di secondo grado.
considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il
Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Giusta l’art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in
vigore al momento della comunicazione della decisione. Nel presente caso la
decisione è stata notificata alle parti il 25 gennaio 2011, sicché la procedura di appello è retta dal CPC.
2. Giusta
l'art. 308 cpv. 1 CPC sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e
incidentali di prima istanza (lett. a) e quelle di prima istanza in materia di
provvedimenti cautelari (lett. b). Trattandosi di decisioni pronunciate in
controversie patrimoniali poi, l'appello presuppone che il valore litigioso
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione raggiunga almeno fr.
10'000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). In specie, la sentenza impugnata è senz'altro
una decisione finale, emessa in materia di contratto di lavoro in esito a una
procedura ordinaria, ai sensi della citata norma. Il valore di causa è di fr.
236'852.75 e pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato. Il
termine per promuovere appello e per inoltrare la risposta è di trenta giorni
dalla notificazione della decisione impugnata motivata, rispettivamente dalla
notificazione dell’appello (art. 311 seg. CPC). L’appello 25 febbraio 2011 e la
risposta 14 aprile 2011 sono pertanto tempestivi. Ciò posto, nulla osta alla
trattazione del gravame.
3.Il Pretore ha innanzitutto accertato
che l’accordo transattivo raggiunto tra le parti l’11 dicembre 2006, con il
quale il dipendente ha consentito di dare la disdetta con effetto immediato
contro il pagamento di sei mensilità di stipendio a compensazione delle ore
straordinarie, è manifestamente un contratto di annullamento (“Aufhebungsvertrag”).
Tale accordo comprende, da un lato, la componente della disdetta immediata con
rinuncia alle tutele dell’art. 324a CO e l’esenzione dall’obbligo di lavorare
e, dall’altro, la parziale rinuncia del lavoratore alle ore straordinarie già
effettuate e riconosciutegli precedentemente. Non ravvisando poi reali
concessioni reciproche, il Pretore ha quindi concluso per la nullità
dell’intero accordo raggiunto l’11 dicembre 2006.
Per
quanto più di interesse in questa sede, il primo giudice ha quindi stabilito in
particolare la nullità della parziale rinuncia alla remunerazione di ore
straordinarie. L’art. 321c cpv. 3 CO permette infatti una tale rinuncia nei
limiti angusti dell’art 341 CO e quindi, in concreto, non prima dell’11 gennaio
2007 e riserva fatta unicamente della costellazione di una vera e propria
transazione comportante delle rinunce reciproche. Il Pretore ha quindi
riconosciuto all’attore l’importo di fr. 92'950 a titolo di ore supplementari (2600 ore già eseguite e riconosciute ./. 1170 compensate con la
“Freistellung” x fr. 65.-/ora concordati; doc. B-C) e, con lo stesso
argomento, fr. 82'250.- di buona uscita (fr. 11'750.- x 7 anni di lavoro; doc.
B e D) e fr. 8'000.- di bonus per la mancata messa a disposizione dell’auto
aziendale (doc. D).
4. L’appellante
non si confronta con le precise motivazioni addotte dal Pretore in merito alla
nullità della rinuncia da parte del lavoratore alle ore straordinarie già
effettuate, alla liquidazione e al bonus, e neppure contesta gli importi di
conseguenza riconosciuti all’attore. Tali accertamenti sono pertanto da
ritenere accettati e, carente di motivazione, l’appello si rileva finanche
irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC). L’appellante si limita a contestare
l’accertamento del Pretore in merito alla validità dell’accordo raggiunto fra
le parti l’11 dicembre 2006, presupposto per l’integrale respingimento della
petizione.
5. La
convenuta, in particolare, critica il primo giudice per aver completamente
disatteso la lettera di disdetta con effetto immediato sottoscritta l’11
dicembre 2006 dal lavoratore (doc. E), ovvero la prova che il rapporto di
lavoro sarebbe terminato per esclusiva volontà di quest’ultimo dovuta a ragioni
personali. A suo dire, il primo giudice avrebbe omesso di considerare gli
elementi oggettivi a suffragio della sua tesi, secondo cui in realtà l’accordo
raggiunto l’11 dicembre 2012 fra le parti abbia unicamente riguardato le
modalità di pagamento delle pretese residue del lavoratore, non invece la fine
del rapporto di lavoro, voluta dal dipendente.
5.1. Su questo
primo aspetto è il caso di sgombrare subito il campo da ogni dubbio. Dagli atti
emerge chiaramente che in occasione della riunione dell’11 dicembre 2006 il CdA
della convenuta ha deciso per il licenziamento immediato se AO 1 “non
dovesse accettare di inoltrare le dimissioni” (doc. P pag. 7).
Il presidente
__________, in sede di interrogatorio formale ha infatti confermato che la
decisione di rescindere immediatamente il rapporto di lavoro è stata assunta,
come da sua proposta, dal CdA (ad. 8 e 8.1, verbale 21 settembre 2009 pa. 8) e
che, in ogni caso, alla fine della riunione dell’11 dicembre 2006 il rapporto
contrattuale avrebbe preso fine (ad. 8.3, verbale 21 settembre 2009 pa. 8-9).
In questo
stesso senso hanno pure riferito i testi M__________ (“Ancora sul doc. P,
confermo quanto scritto a pag. 7 ossia che la decisione del CdA era quella di
di rompere con effetto immediato il rapporto di lavoro con il signor __________”,
verbale 30 marzo 2009 pag. 2), A__________ (“il CdA decise per una soluzione
volta a terminare il rapporto di lavoro con __________ o per il licenziamento o
per dimissioni di quest’ultimo”, verbale 30 marzo 2009 pag. 6) e G__________
(“Confermo che il CdA ha avvallato la proposta di __________ di mettere fine
al rapporto di lavoro di __________ sottoponendogli le due proposte
…(omissis)…Ripeto che quella sera il CdA era pronto a licenziare il signor __________”
verbale 30 marzo 2009 pag. 9), tutti membri del CdA e presenti alla riunione
dell’11 dicembre 2006, nonché da Ma__________, (“alla fine si concluse che o
lo licenziavamo o dava lui la disdetta. In ogni caso l’esito serebbe stato la
rescissione del contratto. (omissis) Il CdA vista la posizione di funzionario
dirigente di__________ riteneva che il rapporto d’impiego doveva essere
terminato immediatamente.”, verbale 30 giugno 2009 pag. 12), presente e
verbalizzatore di seduta.
Quest’ultimo
ha pure riferito che “due giorni prima della seduta 11.12.2006 fui contattato
da __________ per allestire due progetti di lettera: una di licenziamento e una
di dimissioni da parte dello stesso __________” (verbale 30 giugno 2009
pag. 12), come confermato dallo stesso presidente __________, in sede di
interrogatorio formale (ad. 8.2, verbale 21 settembre 2009 pa. 8).
Così,
fatto rientrare l’attore, lo stesso presidente gli ha brevemente contestato gli
addebiti esposti in sua assenza e gli ha offerto la possibilità “di
scegliere se dare la disdetta di persona, al fine di evitare un formale
licenziamento, oppure di ricevere il licenziamento immediato” dando “lettura
delle due versioni” (doc. P pag. 9). L’attore si è quindi dichiarato “d’accordo
a formulare la disdetta immediata con la possibilità di un riconoscimento di 6
mensilità salariali, compensando così gli straordinari, in cambio del periodo
del mancato lavoro” (doc. P pag. 9) e “d’accordo a firmare la disdetta
immediata” (doc. P pag. 10).
Appare
pertanto evidente che la volontà e la proposta di porre fine con effetto
immediato al rapporto di lavoro fosse della datrice di lavoro; il lavoratore ha
preso atto della circostanza e ha concordato la modalità con cui formalizzare
tale fine. Alla luce di queste chiare e univoche risultanze istruttorie,
l’accertamento del Pretore circa la natura dell’accordo raggiunto l’11 dicembre
2006 (“Aufhebungsvertrag”) e l’inesistenza di una reale alternativa per
il lavoratore resiste pertanto ad ogni critica.
6. L’appellante
prosegue sostenendo che, pur volendo considerare tale accordo un “Aufhebungsvertrag”,
lo stesso, contrariamente a quanto sostenuto dal Pretore, sarebbe pienamente
valido. Innanzitutto perché l’attore non si trovava in uno stato di debolezza
psichica come invece accertato del Pretore, essendo il suo stato depressivo
subentrato dopo la fine del contratto (da marzo a settembre 2007). In secondo
luogo, la convenuta evidenzia le reciproche concessioni a suo giudizio poste in
atto dalle parti: la datrice di lavoro ha concesso sei mesi di disdetta con “Freistellung”
e rinunciato a rivendicare i danni causatile dall’attore, di molto superiori a
quanto rivendicato in sede riconvenzionale e a quest’ultimo ben noti; il
lavoratore ha rinunciato alla liquidazione prevista dall’accordo 12 gennaio 2004, ha accettato il versamento del salario per i sei mesi di disdetta a compensazione delle ore
straordinarie eseguite e ha acconsentito alla comunicazione alla stampa della
fine della collaborazione, come da lui voluto per salvaguardare il suo futuro
professionale. Di qui l’infondatezza dell’azione, con la quale l’attore
pretende appunto la corresponsione di emolumenti ai quali avrebbe validamente
rinunciato.
6.1. Senonché, il
primo giudice non ha posto a fondamento della sua decisione il preteso stato di
debolezza psichica dell’attore al momento del contratto di annullamento. Il
Pretore ha considerato nullo il contratto dell’11 dicembre 2006 per la mancanza
di reali concessioni reciproche: la “Freistellung” è stata in realtà
voluta dalla convenuta e non dall’attore, che l’ha subita, con conseguente
stress e incapacità di reazione, tanto da renderlo inabile al lavoro per grave
stato depressivo per sette mesi, e non ha saputo iniziare indilatamente
un’altra attività. Il primo giudice ha infatti accertato che nella situazione
concreta l’unico apparente vantaggio per l’attore era il fatto di non essere
licenziato in tronco, ma a questo punto spettava alla convenuta provare la
sussistenza dei gravi motivi di disdetta ai sensi dell’art. 337 CO. Il
licenziamento in tronco in realtà, a mente del primo giudice, avrebbe difettato
di tempestività, le circostanze rimproverate all’attore essendo di vecchia
data. Così come non basta ingenerare il timore di incombenti azioni di
risarcimento danni, cui si rinuncerebbe, per sostanziare il generarsi di
concessioni reciproche, occorrendo dimostrarne il fondamento.
6.2. Giusta
l’art. 335 cpv. 1 CO il rapporto di lavoro di durata indeterminata può essere
disdetto da ciascun contraente nei termini previsti o di legge. Oltre alla
possibilità della disdetta, dottrina e giurisprudenza riconoscono alle parti
anche la facoltà di interrompere di comune accordo il contratto di lavoro
(cosiddetto “Aufhebungsvertrag”), nella misura in cui non cerchino con
tale espediente di aggirare le disposizioni imperative della legge e in
particolare i principi che discendono dall’art. 341 cpv. 1 CO. L’accordo di
scioglimento consensuale del rapporto di lavoro non richiede alcuna forma
particolare e può essere concluso in forma scritta, oralmente, o anche per atti
concludenti (Wyler, Droit du
travail, 2a ed., p. 455; Vischer,
Der Arbeitsvertrag, 3ª ed., p. 265). Esso richiede il libero consenso delle
parti ed è valido quando presenta un carattere transattivo, ossia contiene
delle concessioni reciproche delle parti (DTF 118 II 58 consid. 2b, 119 II 449
consid. 2a; TF sentenza 30 settembre 2010 4A_376/2010 consid. 3, 17 giugno 2005
4C.37/2005 consid. 2.2; II CCA 6 febbraio 2009 inc. 12.2008.51, 25 agosto 2005
inc. 12.2005.55, 11 aprile 2006 inc. n. 12.2005.68 pubb. in JAR 2007 472, 28
luglio 2006 inc. n. 12.2005.164 pubb. in JAR 2007 481, 9 luglio 2007 inc. n.
12.2007.33). Affinché allo stesso possa essere riconosciuto un carattere transattivo,
è necessario che la rinuncia fatta dal lavoratore risulti per lui più
favorevole (Rehbinder, Berner
Kommentar, n. 18 ad art. 341 CO; II CCA 29 agosto 2001 inc. n. 12. 2001.20) o
sia all’incirca di valore analogo a quella della controparte (SJ 2003 p. 220).
Oggetto
della rinuncia possono essere anche pretese non liquide (JAR 2001 p.
327) o quelle la cui esistenza non è certa al momento della conclusione della
transazione, ritenuto che in tal caso bisognerà esaminare quale sia l’effettiva
portata della stessa per la controparte (ICCTF 2 giugno 2006 4C.390/2005 consid. 3.1). Il momento determinante per stabilire l’ampiezza delle reciproche
concessioni delle parti è quello della conclusione dell’accordo (SJ 2003 p.
220).
6.3. Innanzitutto,
occorre rilevare che l’appellante non si confronta compiutamente con le
motivazioni addotte dal primo giudice, limitandosi a fornire una diversa
visione delle circostanze del caso, ovvero esponendo quelle che a suo modo di
vedere sarebbero state le concessioni reciproche dell’accordo. L’appello si
rileva pertanto anche sotto questo aspetto finanche irricevibile (art. 311 cpv.
1 CPC). In ogni caso, nella fattispecie si tratta di
esaminare il presumibile valore delle pretese a cui le parti hanno rinunciato
in data 11 dicembre 2006, al momento cioè del raggiungimento dell’accordo di
scioglimento del contratto, come risultante dal doc. P.
6.4. Il valore
delle pretese a cui l’istante avrebbe rinunciato in virtù del menzionato
accordo ammonta alla differenza di stipendio, sulla base dell’adeguamento
salariale concordato il 2 maggio 2006 (doc. D),
riconosciutagli dal Pretore nell’ambito della causa congiunta inc. OA.2007.504 e non contestata nel
relativo appello, per i mesi di disdetta (prorogata per malattia), ovvero fr. 76'361.10
netti. Seguendo il ragionamento della convenuta, l’attore l’11 dicembre 2006
avrebbe inoltre rinunciato ad almeno fr. 82'250.- (fr. 11'750.- di ultimo
salario dovuto x 7 anni di lavoro; doc. B e D) di liquidazione e fr. 169'000.-
di ore straordinarie già maturate e riconosciute (doc. C), oltre al bonus di
fr. 8'000.- per la mancata messa a disposizione dell’auto aziendale come
convenuto il 2 maggio 2006 (doc. D). La rinuncia totale dell’attore ammonta
pertanto ad almeno fr. 335'611.10.
6.5. Più
complicato è invece determinare il valore delle pretese a cui avrebbe
rinunciato la convenuta, nelle quali non può essere conteggiata la rinuncia
immediata alle prestazioni del lavoratore, in quanto corrispondente ad una
volontà della datrice di lavoro, e neppure l’accettazione di versare il salario
per i sei mesi di disdetta (cfr. sopra consid. 5.1). L’appellante del resto non
spende neppure una parola per censurare l’accertamento del Pretore circa
l’insussistenza di un licenziamento in tronco, in ragione della tardività degli
addebiti mossi al lavoratore.
Non può
inoltre essere considerata una rinuncia della datrice di lavoro, e di riflesso
un vantaggio per il lavoratore, l’aver predisposto il comunicato di stampa con
la notizia delle dimissioni dell’attore per ragioni sue personali (doc. 13-14 in OA.2007.504 congiunto), anziché di un suo licenziamento immediato a causa degli errori e delle
anomalie gestionali rimproveratigli. La reale consistenza e fondatezza dei
citati rimproveri non è stata approfondita in sede di istruttoria, e di
conseguenza non è dimostrata la pretesa concessione transattiva, che a ben
guardare si rileva più come la minaccia di un danno alla personalità con
conseguente svantaggio maggiore per il futuro professionale del lavoratore.
Infine, i
paventati danni, che, a suo dire, la convenuta avrebbe potuto far valere contro
l’attore, e a questo ben noti, non sono stati, né l’11 dicembre 2006 né in
causa, precisamente sostanziati, in merito alla responsabilità diretta del
dipendente, né tanto meno quantificati e/o rivendicati, se non nell’azione
riconvenzionale di fr. 152'000.- presentata nel congiunto in. OA.2007.504, ma
respinta anche in sede di appello (inc. 12.2011.36). Nella seduta dell’11
dicembre 2006 sono stati esposti genericamente al lavoratore situazioni a detta
della convenuta poco chiare e per le quali rimproverava al dipendente
omissioni, errori e anomalie gestionali, oltre a muovergli velate accuse di
Fatti
fatti penalmente rilevanti (che hanno poi portato l’attore ad agire penalmente
e civilmente a tutela del suo onore e della sua personalità nei confronti di M__________;
inc. richiamato MP 2007.1190 e inc. OA.2007.74 Pretura di Mendrisio-nord, doc. EE).
La datrice di lavoro non ha però sostanziato e dettagliato i conseguenti
pretesi danni economici che il contestato agire dell’attore le avrebbe
direttamente provocato. In causa ha prodotto i documenti di una procedura
esecutiva per fr. 170'000.- contro di essa intentata nel 2008 da un
ex-dipendente, di cui ritiene direttamente responsabile l’attore per aver
firmato congiuntamente all’ex presidente __________ una convenzione di
aggiornamento salariale (doc. 2, 3, 4 e 6; oggetto dell’incarto 12.2011.39 di
questa Camera).
Evidente
appare pertanto la disproporzione fra le concessioni reciproche, a scapito del
lavoratore, che comporta la nullità dell’accordo in questione. L’appello è
quindi destituito di buon fondamento e la decisione del Pretore va confermata.
7. La
convenuta contesta poi il rimprovero mossole dal primo giudice, che avrebbe
accertato la nullità dell’accordo in questione per non aver concesso al
dipendente un termine di riflessione per accettare il contratto di annullamento.
Per l’appellante, infatti, in quanto suo CEO (Chief Executive Officer), con
responsabilità della conduzione del personale, l’attore non può essere
paragonato ad un qualsiasi dipendente, essendo egli ben conscio dei diritti
spettanti al lavoratore e uso nel licenziare in tronco il personale. Inoltre,
come avrebbe chiesto un parere al legale della convenuta sulla possibilità di
destituire il nuovo presidente (doc. 23 inc.
OA.2007.504 congiunto), l’attore avrebbe potuto
chiedere il parere dello stesso giurista anche l’11 dicembre 2006. A detta della convenuta la richiesta di un termine di riflessione doveva pertanto venire dall’attore.
Invece, egli non solo non l’ha chiesto, ma anzi per atti concludenti successivi
(sottoscrizione della disdetta di cui al doc. E dopo la riunione di CdA e
approvazione del comunicato stampa) ha ulteriormente confermato la sua
intenzione di rispettare l’accordo.
Sta di
fatto però che il Pretore ha correttamente giudicato nullo l’accordo dell’11
dicembre 2006 per l’assenza di “concessioni reciproche”, condizione essenziale per
la sua validità. L’assenza di un congruo termine di riflessione è in realtà una
circostanza giurisprudenzialmente considerata per vagliare la reale volontà
delle parti, in specie del lavoratore, circa la fine del rapporto di lavoro
concordata in un “Aufhebungsvertrag” (TF sentenza 30 settembre 2010 inc.
4A_367/2010). Nella fattispecie, come già rilevato (sopra consid. 4.1), la
volontà di porre fine al contratto di lavoro con effetto immediato è stata
della sola convenuta. Il lavoratore non ha avuto altra alternativa se non
quella di concordare le modalità di formalizzazione di tale conclusione.
Non sono
quindi d’ausilio all’appellante neppure i pretesi atti concludenti posti in
essere dall’attore dopo la riunione dell’11 dicembre 2006, comunque smentiti
dalla subitanea contestazione della resiliazione contrattuale avvenuta il 22
dicembre successivo (doc. G). Come di assoluta irrilevanza è la circostanza che
l’attore potesse aspettarsi o meno il licenziamento. Sulle sue qualità
Considerandi
professionali e sulla soddisfazione della convenuta in merito al suo operato,
dagli atti emergono del resto posizioni contrastanti. A fronte di lodi e
riconoscimenti per l’impegno profuso dall’attore nel periodo di presidenza di C__________,
espressi in ultimo con certificato di lavoro intermedio 5 maggio 2006 (doc. S)
e ancor prima con le convenzioni di adeguamento salariale (doc. B, C e D), con
il cambio di presidenza hanno cominciato a manifestarsi malcontenti e
perplessità, esplicate dal nuovo presidente in carica, M__________, nella
seduta di CdA 11 dicembre 2006 e in parte condivise da alcuni consiglieri (doc.
P). L’attrito eventualmente esistente a livello personale fra M__________ e
l’attore, nella fattispecie non ha però alcuna rilevanza: centrale è
l’accertamento della validità dell’accordo di annullamento 11 dicembre 2006. Ora,
come già si è detto quest’ultimo è nullo per mancanza di concessioni reciproche
ed è dunque vano indagare oltre su aspetti irrilevanti. Al riguarda l’appello
si rivela infondato.
8.
Ne
discende la reiezione del gravame e la conferma del giudizio di prime cure
(art. 318 cpv. 1 lett. a CPC). Le tasse e spese per la procedura d’appello,
calcolate sulla base di un valore litigioso complessivo di fr. 183'200.-, determinante
ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale, sono poste interamente a carico dell’appellante, risultata soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), che deve inoltre
rifondere alla controparte un’equa indennità per ripetibili (art. 95 cpv. 1
lett. b). Per la fissazione delle spese giudiziarie si tiene inoltre conto
dell’identità di substrato fattuale e giuridico degli appelli presentati dalla
convenuta stessa nelle due cause connesse (inc. OA.2007.504
e inc. DI.2008.467), con conseguente minor onere per la controparte che si è
opposta ai gravami.
Per i quali motivi,
richiamati per le spese
gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide: 1. L’appello
25.
febbraio 2011 di AP 1 è respinto. Di conseguenza la sentenza 24
gennaio 2011 OA.2008.181 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è
confermata.
2.
La tassa di giustizia e le spese di appello di fr. 3'000.- sono
poste a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 3’000.- per
ripetibili d’appello.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
vicencalliera
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di
diritto del lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117.
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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