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Decisione

12.2011.37

Accordo di "scioglimento consensuale" del rapporto di lavoro

8 febbraio 2012Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

fatti penalmente rilevanti (che hanno poi portato l’attore ad agire penalmente

e civilmente a tutela del suo onore e della sua personalità nei confronti di M__________;

inc. richiamato MP 2007.1190 e inc. OA.2007.74 Pretura di Mendrisio-nord, doc. EE).

La datrice di lavoro non ha però sostanziato e dettagliato i conseguenti

pretesi danni economici che il contestato agire dell’attore le avrebbe

direttamente provocato. In causa ha prodotto i documenti di una procedura

esecutiva per fr. 170'000.- contro di essa intentata nel 2008 da un

ex-dipendente, di cui ritiene direttamente responsabile l’attore per aver

firmato congiuntamente all’ex presidente __________ una convenzione di

aggiornamento salariale (doc. 2, 3, 4 e 6; oggetto dell’incarto 12.2011.39 di

questa Camera).

Evidente

appare pertanto la disproporzione fra le concessioni reciproche, a scapito del

lavoratore, che comporta la nullità dell’accordo in questione. L’appello è

quindi destituito di buon fondamento e la decisione del Pretore va confermata.

7. La

convenuta contesta poi il rimprovero mossole dal primo giudice, che avrebbe

accertato la nullità dell’accordo in questione per non aver concesso al

dipendente un termine di riflessione per accettare il contratto di annullamento.

Per l’appellante, infatti, in quanto suo CEO (Chief Executive Officer), con

responsabilità della conduzione del personale, l’attore non può essere

paragonato ad un qualsiasi dipendente, essendo egli ben conscio dei diritti

spettanti al lavoratore e uso nel licenziare in tronco il personale. Inoltre,

come avrebbe chiesto un parere al legale della convenuta sulla possibilità di

destituire il nuovo presidente (doc. 23 inc.

OA.2007.504 congiunto), l’attore avrebbe potuto

chiedere il parere dello stesso giurista anche l’11 dicembre 2006. A detta della convenuta la richiesta di un termine di riflessione doveva pertanto venire dall’attore.

Invece, egli non solo non l’ha chiesto, ma anzi per atti concludenti successivi

(sottoscrizione della disdetta di cui al doc. E dopo la riunione di CdA e

approvazione del comunicato stampa) ha ulteriormente confermato la sua

intenzione di rispettare l’accordo.

Sta di

fatto però che il Pretore ha correttamente giudicato nullo l’accordo dell’11

dicembre 2006 per l’assenza di “concessioni reciproche”, condizione essenziale per

la sua validità. L’assenza di un congruo termine di riflessione è in realtà una

circostanza giurisprudenzialmente considerata per vagliare la reale volontà

delle parti, in specie del lavoratore, circa la fine del rapporto di lavoro

concordata in un “Aufhebungsvertrag” (TF sentenza 30 settembre 2010 inc.

4A_367/2010). Nella fattispecie, come già rilevato (sopra consid. 4.1), la

volontà di porre fine al contratto di lavoro con effetto immediato è stata

della sola convenuta. Il lavoratore non ha avuto altra alternativa se non

quella di concordare le modalità di formalizzazione di tale conclusione.

Non sono

quindi d’ausilio all’appellante neppure i pretesi atti concludenti posti in

essere dall’attore dopo la riunione dell’11 dicembre 2006, comunque smentiti

dalla subitanea contestazione della resiliazione contrattuale avvenuta il 22

dicembre successivo (doc. G). Come di assoluta irrilevanza è la circostanza che

l’attore potesse aspettarsi o meno il licenziamento. Sulle sue qualità

Considerandi

professionali e sulla soddisfazione della convenuta in merito al suo operato,

dagli atti emergono del resto posizioni contrastanti. A fronte di lodi e

riconoscimenti per l’impegno profuso dall’attore nel periodo di presidenza di C__________,

espressi in ultimo con certificato di lavoro intermedio 5 maggio 2006 (doc. S)

e ancor prima con le convenzioni di adeguamento salariale (doc. B, C e D), con

il cambio di presidenza hanno cominciato a manifestarsi malcontenti e

perplessità, esplicate dal nuovo presidente in carica, M__________, nella

seduta di CdA 11 dicembre 2006 e in parte condivise da alcuni consiglieri (doc.

P). L’attrito eventualmente esistente a livello personale fra M__________ e

l’attore, nella fattispecie non ha però alcuna rilevanza: centrale è

l’accertamento della validità dell’accordo di annullamento 11 dicembre 2006. Ora,

come già si è detto quest’ultimo è nullo per mancanza di concessioni reciproche

ed è dunque vano indagare oltre su aspetti irrilevanti. Al riguarda l’appello

si rivela infondato.

8.

Ne

discende la reiezione del gravame e la conferma del giudizio di prime cure

(art. 318 cpv. 1 lett. a CPC). Le tasse e spese per la procedura d’appello,

calcolate sulla base di un valore litigioso complessivo di fr. 183'200.-, determinante

ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale, sono poste interamente a carico dell’appellante, risultata soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), che deve inoltre

rifondere alla controparte un’equa indennità per ripetibili (art. 95 cpv. 1

lett. b). Per la fissazione delle spese giudiziarie si tiene inoltre conto

dell’identità di substrato fattuale e giuridico degli appelli presentati dalla

convenuta stessa nelle due cause connesse (inc. OA.2007.504

e inc. DI.2008.467), con conseguente minor onere per la controparte che si è

opposta ai gravami.

Per i quali motivi,

richiamati per le spese

gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide: 1. L’appello

25.

febbraio 2011 di AP 1 è respinto. Di conseguenza la sentenza 24

gennaio 2011 OA.2008.181 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è

confermata.

2.

La tassa di giustizia e le spese di appello di fr. 3'000.- sono

poste a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 3’000.- per

ripetibili d’appello.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

vicencalliera

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di

diritto del lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117.

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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