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Decisione

12.2011.38

Accordo di "scioglimento consensuale" del contratto di lavoro - subingresso nelle pretese contro il datore di lavoro della Cassa di disoccupazione che ha versato le indennità giornaliere al lavoratore

8 febbraio 2012Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

muovergli velate accuse di fatti penalmente rilevanti (che hanno poi portato F__________

__________ ad agire penalmente e civilmente a tutela del suo onore e della sua

personalità nei confronti di M__________; inc. richiamato MP 2007.1190 e inc.

OA.2007.74 Pretura di Mendrisio-nord, doc. LL). La datrice di lavoro non ha

però sostanziato e dettagliato i conseguenti pretesi danni economici che il

contestato agire del dipendente le avrebbe direttamente provocato. Solo in sede

di duplica (pag. 12 e 15), la convenuta ha espresso in fr. 53'000.- la pretesa

perdita per il fallimento del progetto “__________”, addebitato al lavoratore

per sua pretesa inazione.

Evidente

appare pertanto la disproporzione fra le concessioni reciproche, a scapito del

lavoratore, che comporta la nullità dell’accordo in questione. L’appello è

quindi destituito di buon fondamento e la decisione del Pretore va confermata.

7. La

convenuta contesta poi il rimprovero mossole dal primo giudice, che averebbe

accertato la nullità dell’accordo in questione per non aver concesso al

dipendente un termine di riflessione per accettare il contratto di annullamento.

Per l’appellante, infatti, in quanto suo CEO (Chief Executive Officer), con

responsabilità della conduzione del personale, F__________ non può essere

paragonato ad un qualsiasi dipendente, essendo egli ben conscio dei diritti

spettanti al lavoratore e uso nel licenziare in tronco il personale. Inoltre,

come avrebbe chiesto un parere al legale della convenuta sulla possibilità di

destituire il nuovo presidente (doc. 23 inc. OA.2007.504 congiunto), egli avrebbe

potuto chiedere il parere dello stesso giurista anche l’11 dicembre 2006. A detta della convenuta la richiesta di un termine di riflessione doveva pertante venire dal

lavoratore. Invece, egli non solo non l’ha chiesto, ma anzi per atti

concludenti successivi (sottoscrizione della disdetta di cui al doc. C dopo la

riunione di CdA e approvazione del comunicato stampa) ha ulteriormente

confermato la sua intenzione di rispettare l’accordo.

Sta di

fatto però che il Pretore ha correttamente giudicato nullo l’accordo dell’11

dicembre 2006 per l’assenza di “concessioni reciproche”, condizione essenziale per

la sua validità. L’assenza di un congruo termine di riflessione è in realtà una

circostanza giurisprudenzialmente considerata per vagliare la reale volontà

delle parti, in specie del lavoratore, circa la fine del rapporto di lavoro

concordata in un “Aufhebungsvertrag” (TF sentenza 30 settembre 2010 inc.

4A_367/2010). Nella fattispecie, come già rilevato (sopra consid. 5.1), la

volontà di porre fine al contratto di lavoro con effetto immediato è stata

della sola convenuta. Il lavoratore non ha avuto altra alternativa se non

quella di concordare le modalità di formalizzazione di tale conclusione.

Non sono

quindi d’ausilio all’appellante neppure i pretesi atti concludenti posti in

essere da F__________ dopo la riunione dell’11 dicembre 2006, comunque smentiti

dalla subitanea contestazione della resiliazione contrattuale avvenuta il 22

dicembre successivo (doc. G inc. OA.2007.504 congiunto). Come di assoluta

irrilevanza è la circostanza che il dipendente potesse aspettarsi o meno il

Considerandi

licenziamento. Sulle sue qualità professionali e sulla soddisfazione della

convenuta in merito al suo operato, dagli atti emergono del resto posizioni

contrastanti. A fronte di lodi e riconoscimenti per l’impegno profuso dal

lavoratore nel periodo di presidenza di C__________, espressi in ultimo con

certificato di lavoro intermedio 5 maggio 2006 (doc. S inc.

OA.2007.504 congiunto) e ancor prima con le convenzioni

di adeguamento salariale (doc. B, C e D inc.

OA.2007.504 congiunto), con il cambio di presidenza

hanno cominciato a manifestarsi malcontenti e perplessità, esplicate dal nuovo

presidente in carica, M__________, nella seduta di CdA 11 dicembre 2006 e in

parte condivise da alcuni consiglieri (doc. P inc.

OA.2007.504 congiunto). L’attrito eventualmente

esistente a livello personale fra M__________ e F__________, nella fattispecie

non ha però alcuna rilevanza: centrale è l’accertamento della validità

dell’accordo di “scioglimento consensuale” 11 dicembre 2006. Ora, come già si è

detto, quest’ultimo è nullo per mancanza di concessioni reciproche ed è dunque

vano indagare oltre su aspetti irrilevanti. Al riguardo l’appello si rivela

infondato.

8.

Ne discende la reiezione del gravame e la conferma del giudizio

di prime cure (art. 318 cpv. 1 lett. a CPC). Trattandosi di una controversia

derivante da un rapporto di lavoro con un valore litigioso inferiore a fr.

30'000.-, non si prelevano né tasse né spese per la procedura d’appello (art.

114.

lett. c CPC). Non si pone neppure il problema delle ripetipili, la parte

appellata non avendo presentato osservazioni all’appello.

Per i quali motivi,

decide: 1. L’appello

25.

febbraio 2011 di AP 1 è respinto. Di conseguenza la sentenza 24

gennaio 2011 DI.2008.467 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è

confermata.

2.

Non si prelevano né tasse né spese né si assegnano ripetibili

d’appello.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di

diritto del lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117.

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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