12.2011.38
Accordo di "scioglimento consensuale" del contratto di lavoro - subingresso nelle pretese contro il datore di lavoro della Cassa di disoccupazione che ha versato le indennità giornaliere al lavoratore
8 febbraio 2012Italiano22 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2011.38
Data decisione, Autorità:
08.02.2012, IICCA
Titolo:
Accordo di "scioglimento consensuale" del contratto di lavoro - subingresso nelle pretese contro il datore di lavoro della Cassa di disoccupazione che ha versato le indennità giornaliere al lavoratore
IRRINUNCIABILITÀ
LICENZIAMENTO / DISDETTA
MALATTIA
SALARIO
art. 324a CO
art. 335 cpv. 1 CO
art. 336c cpv. 2 CO
art. 337c cpv. 1 CO
art. 341 CO
Incarto n.
12.2011.38
Lugano
8 febbraio 2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera:
Rossi Tonelli
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2008.467
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con istanza 4 aprile
2008 da
AO 1
contro
AP 1
rappr. dall’ RA
1
con cui
l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al versamento di fr. 20'965.50, aumentati a fr. 26'132.40 con
istanza di modifica 25 novembre 2008 accolta dal Pretore con ordinanza 22
dicembre 2008, a titolo pretese salariali di F__________ a lei cedute, giusta l’art. 29 cpv. 2 LADI, nel limite dell’indennità giornaliera
da essa versata a quest’ultimo dal 1° luglio al 31
dicembre 2007;
domanda
avversata da controparte e che il Pretore, statuendo con sentenza 24 gennaio 2011, ha integralmente accolto;
appellante
la convenuta che con appello 25 febbraio 2011 chiede la riforma del giudizio
impugnato, nel senso di respingere integralmente l’istanza, con protesta di
tasse, spese e ripetibili;
mentre l’istante
non ha presentato osservazioni all’appello;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Con contratto di lavoro 26 luglio 1999, dal 1° ottobre 1999 F__________
è stato assunto in qualità di “direttore della scuola __________ Ticino e di
segretario generale” da AP 1 (di seguito: __________). Le funzioni a carico del
lavoratore sono state dettagliatamente enunciate in una lista separata, annessa
al contratto. Le parti hanno pattuito un salario lordo mensile di fr. 7'500.- (per tredici mensilità), annualmente indicizzato, oltre alle
indennità riconosciute quale insegnante, perito d’esami, membro della
commissione di sorveglianza della scuola, ecc.. Il rapporto di lavoro, di
durata indeterminata, poteva essere disdetto solo per iscritto con un preavviso
di sei mesi, la cui scadenza coincidesse con la fine di un corso di Tipo I
(doc. A inc. OA.2007.504 congiunto). Il 12 gennaio 2004, il 18 gennaio 2006 e
il 2 maggio 2006 le parti hanno concordato aggiornamenti salariali e
riconosciuto gli importi dovuti al lavoratore per ore straordinarie da lui effettuate
negli anni 2000-2006 (doc. B-C-D inc. OA.2007.504 congiunto).
B. L’11
dicembre 2006, al termine di una seduta di Consiglio di amministrazione alla
quale è stato convocato anche F__________, il contratto di lavoro fra le parti
ha preso fine, avendo il lavoratore accettato di formulare la disdetta
immediata, sottoscritta subito dopo (doc. C), con la possibilità di
riconoscergli sei mensilità, compensando così le ore straordinarie con le ore
di lavoro che non sarebbero più state prestate (doc. P inc.
OA.2007.504 congiunto). Il 22 dicembre 2006 il
dipendente ha contestato la fine del rapporto di lavoro avanzando pretese di
varia natura in base ai contratti precedentemente stipulati (doc. G inc. OA.2007.504 congiunto), alle quali AP
1 si è opposta (doc. H inc. OA.2007.504 congiunto). Ne è seguito un infruttuoso scambio di corrispondenza (doc. I-M inc. OA.2007.504 congiunto).
C. Dal 16 marzo 2007 al 30 settembre 2007 F__________ è stato
totalmente inabile al lavoro causa malattia (doc. E,F). Il 1° luglio 2007 egli
si è annunciato alla AO 1 di Chiasso (di segiuto: la Cassa). Il 15 novembre
2007 il lavoratore ha ceduto alla Cassa tutti i diritti fondati sulle
disposizioni dell’art. 29 e seg. LADI vantati nei confronti di AP 1 per il
periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2007, fino a concorrenza dell’importo che
la menzionata Cassa ha anticipato quale indennità di disoccupazione (doc. G).
Tali indennità ammontano a fr. 26'132.40 (doc. H, I e documento allegato
all’istanza del 25 novembre 2008).
D. Con istanza
4 aprile 2008 la Cassa – cessionaria legale della pretesa menzionata sopra – ha
convenuto AP 1 dinanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1,
chiedendone la condanna al pagamento di complessivi fr. 20'965.50, a titolo di indennità per perdita di guadagno versata a F__________
dal 1° ottobre al 31 dicembre 2007. Resasi conto dell’errore, con istanza di
modifica 25 novembre 2008 l’istante ha aumentato la sua
pretesa a fr. 26'132.40, aggiungendo l’importo di fr. 5'166.90 versato
all’assicurato per il mese di luglio 2007 (documento allegato all’istanza del
25 novembre 2008), come da cessione di credito del 15 novembre 2007 (doc. G). Nonostante
l’opposizione della convenuta, la richiesta di adeguamento del valore di causa
è stata accolta dal Pretore con ordinanza 22 dicembre 2008, con la quale ha
inoltre ammesso l’assunzione dei mezzi di prova nei paralleli incarti
OA.2007.504 e OA.2008.181 (intentate sullo stesso
substrato fattuale da F__________ nei confronti diAP 1).
E. All’udienza di discussione 24 novembre 2008, la convenuta si è
opposta all’istanza, contestando che al lavoratore fosse dovuto alcunché oltre
i sei mesi di stipendio concordati l’11 dicembre 2006, e le parti hanno notificato le rispettive prove. Esperita
l’istruttoria, le stesse hanno rinunciato al dibattimento finale. Con scritti 9
febbraio e 23 marzo 2010 l’istante ha riconfermato le sue pretese. La convenuta
ha mantenuto la sua posizione con memoriale del 13 aprile 2010.
F. Con decisione del 24 gennaio 2011
il Pretore ha accolto integralmente l’istanza. In particolare, il primo giudice
ha ritenuto che il preteso accordo di scioglimento contrattuale dell’11
dicembre 2006 fosse nullo e che, di conseguenza, al lavoratore dovesse essere
versato dall’ex-datrice di lavoro lo stipendio pattuito sino al termine della
disdetta ordinaria, che, per effetto della malattia del dipendente, si è
protratto sino al 31 dicembre 2007. Pertanto il Pretore ha riconosciuto come
dovuto dalla convenuta l’importo versato dalla Cassa a F__________ per il
periodo oggetto di cessione ai sensi dell’art. 29 LADI. Data la gratuità della
procedura, il primo giudice non ha prelevato oneri di giudizio, caricando alla
convenuta un’indennità di rappresentanza per l’istante di fr. 600.-.
G. Contro
la citata decisione è insorta la convenuta con atto d’appello del 25 febbraio
2011, nel quale ne chiede la riforma nel senso di respingere integralmente l’istanza,
il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili di primo e secondo grado.
considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il
Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Giusta l’art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in
vigore al momento della comunicazione della decisione. Nel presente caso la
decisione è stata notificata alle parti il 25 gennaio 2011, sicché la procedura di appello è retta dal CPC.
2. Giusta
l'art. 308 cpv. 1 CPC sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e
incidentali di prima istanza (lett. a) e quelle di prima istanza in materia di
provvedimenti cautelari (lett. b). Trattandosi di decisioni pronunciate in
controversie patrimoniali poi, l'appello presuppone che il valore litigioso
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione raggiunga almeno fr.
10'000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). In specie, la sentenza impugnata è senz'altro
una decisione finale, emessa in materia di contratto di lavoro, ai sensi della
citata norma. Il valore di causa è inferiore a fr. 30'000.-, con la conseguenza che la causa è retta dalla procedura
semplificata (art. 243 cpv. 1 CPC), ma superiore a fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità
del giudizio impugnato, entro il termine di trenta giorni (art. 311 cpv. 1
CPC). L’appello 25 febbraio 2011 è pertanto tempestivo. Ciò posto, nulla osta
alla trattazione del gravame.
3. In virtù della cessione legale di cui all'art. 29 LADI, il
lavoratore che ha introdotto un’istanza non è più legittimato a far valere nei confronti del datore
di lavoro le somme che nel frattempo gli sono state versate a titolo di
indennità di disoccupazione, delle quali in caso contrario risulterebbe
indebitamente arricchito (sentenza II CCA inc. 12.2008.56 del 27 febbraio 2009
con riferimenti). Con il pagamento delle indennità al lavoratore, la Cassa
disoccupazione diventa quindi creditrice nei confronti del datore di lavoro
limitatamente alle indennità giornaliere da essa
versate all’assicurato (art. 29 cpv. 2 LADI).
4. Il
Pretore ha accertato che l’accordo transattivo raggiunto tra il lavoratore e il
datore di lavoro l’11 dicembre 2006, con il quale il dipendente ha consentito
di dare la disdetta con effetto immediato contro il pagamento di sei mensilità
di stipendio a compensazione delle ore straordinarie, è manifestamente un
contratto di annullamento (“Aufhebungsvertrag”). Non ravvisando poi
reali concessioni reciproche, ma anzi una particolare situazione svantaggiosa
per il dipendente, posto dinnanzi all’unica alternativa di un licenziamento in
tronco, il Pretore ha quindi concluso per la nullità del citato accordo. Il primo giudice ha così riconosciuto al lavoratore la tutela
valida per la disdetta ordinaria ai sensi dell’art. 337c cpv. 1 CO, che copre
il suo periodo di malattia ai sensi degli artt. 324a e 336c cpv. 2 CO, quindi
sino al 31 dicembre 2007.
5. L’appellante
critica il Pretore per aver completamente disatteso la lettera di disdetta con
effetto immediato sottoscritta l’11 dicembre 2006 dal lavoratore (doc. C),
ovvero la prova che il rapporto di lavoro sarebbe terminato per esclusiva
volontà di quest’ultimo dovuta a ragioni personali. A suo dire, il primo
giudice avrebbe omesso di considerare gli elementi oggettivi a suffragio della
sua tesi, secondo cui in realtà l’accordo raggiunto l’11 dicembre 2012 fra le
parti abbia unicamente riguardato le modalità di pagamento delle pretese
residue del lavoratore, non invece la fine del rapporto di lavoro, voluta dal
dipendente. Di qui, la non esigibilità di alcunché, derivante dal rapporto di
lavoro, oltre i sei mesi di stipendio concordati in quell’occasione.
5.1. Sulla prima contestazione
della convenuta è il caso di sgombrare subito il campo da ogni dubbio. Dagli
atti emerge chiaramente che in occasione della riunione dell’11 dicembre 2006
il CdA della convenuta ha deciso per il licenziamento immediato se F__________
“non dovesse accettare di inoltrare le dimissioni” (doc. P pag. 7 inc. OA.2007.504 congiunto).
Il presidente
della convenuta, in sede di interrogatorio formale ha infatti confermato che la
decisione di rescindere immediatamente il rapporto di lavoro è stata assunta,
come da sua proposta, dal CdA (ad. 8 e 8.1, verbale 21 settembre 2009 pa. 8) e
che, in ogni caso, alla fine della riunione dell’11 dicembre 2006 il rapporto
contrattuale avrebbe preso fine (ad. 8.3, verbale 21 settembre 2009 pa. 8-9).
In questo
stesso senso hanno pure riferito i testi M__________ (“Ancora sul doc. P,
confermo quanto scritto a pag. 7 ossia che la decisione del CdA era quella di
di rompere con effetto immediato il rapporto di lavoro con il signor __________”,
verbale 30 marzo 2009 pag. 2), A__________ (“il CdA decise per una soluzione
volta a terminare il rapporto di lavoro con __________ o per il licenziamento o
per dimissioni di quest’ultimo”, verbale 30 marzo 2009 pag. 6) e G__________
(“Confermo che il CdA ha avvallato la proposta di __________ di mettere fine
al rapporto di lavoro di __________ sottoponendogli le due proposte
…(omissis)…Ripeto che quella sera il CdA era pronto a licenziare il signor __________”
verbale 30 marzo 2009 pag. 9), tutti membri del CdA e presenti alla riunione
dell’11 dicembre 2006, nonché da Ma__________, (“alla fine si concluse che o
lo licenziavamo o dava lui la disdetta. In ogni caso l’esito serebbe stato la
rescissione del contratto. (omissis) Il CdA vista la posizione di funzionario
dirigente di __________ riteneva che il rapporto d’impiego doveva essere
terminato immediatamente.”, verbale 30 giugno 2009 pag. 12), presente e
verbalizzatore di seduta.
Quest’ultimo
ha pure riferito che “due giorni prima della seduta 11.12.2006 fui contattato
da __________ per allestire due progetti di lettera: una di licenziamento e una
di dimissioni da parte dello stesso __________” (verbale 30 giugno 2009
pag. 12), come confermato dallo stesso Presidente __________, in sede di
interrogatorio formale (ad. 8.2, verbale 21 settembre 2009 pa. 8).
Così,
fatto rientrare il dipendente, lo stesso presidente gli ha brevemente
contestato gli addebiti esposti in sua assenza e gli ha offerto la possibilità
“di scegliere se dare la disdetta di persona, al fine di evitare un formale
licenziamento, oppure di ricevere il licenziamento immediato” dando “lettura
delle due versioni” (doc. P pag. 9). F__________ si è quindi dichiarato “d’accordo
a formulare la disdetta immediata con la possibilità di un riconoscimento di 6
mensilità salariali, compensando così gli straordinari, in cambio del periodo
del mancato lavoro” (doc. P pag. 9 inc. OA.2007.504
congiunto) e “d’accordo a firmare la disdetta
immediata” (doc. P pag. 10 inc. OA.2007.504
congiunto).
Appare
pertanto evidente che la volontà e la proposta di porre fine con effetto
immediato al rapporto di lavoro fosse della datrice di lavoro; il lavoratore ha
preso atto della circostanza e ha concordato la modalità con cui formalizzare
tale fine. Alla luce di queste chiare e univoche risultanze istruttorie,
l’accertamento del Pretore circa la natura dell’accordo raggiunto l’11 dicembre
2006 (“Aufhebungsvertrag”) e l’inesistenza di una reale alternativa per
il lavoratore resiste pertanto ad ogni critica.
6. L’appellante
prosegue sostenendo che, pur volendo considerare tale accordo un “Aufhebungsvertrag”,
lo stesso, contrariamente a quanto sostenuto dal Pretore, sarebbe pienamente
valido. Innanzitutto perché il lavoratore non si trovava in uno stato di
debolezza psichica come invece accertato del Pretore, essendo il suo stato
depressivo subentrato dopo la fine del contratto (da marzo a settembre 2007).
In secondo luogo, la convenuta evidenzia le reciproche concessioni a suo
giudizio poste in atto dalle parti: la datrice di lavoro ha concesso sei mesi
di disdetta con “Freistellung” e rinunciato a rivendicare i danni
causatile dal lavoratore, di molto superiori a quanto rivendicato in sede
riconvenzionale e a quest’ultimo ben noti; il dipendente ha rinunciato alla
liquidazione prevista dall’accordo 12 gennaio 2004, ha accettato il versamento del salario per i sei mesi di disdetta a compensazione delle ore
straordinarie eseguite e ha acconsentito alla comunicazione alla stampa della
fine della collaborazione, come da lui voluto per salvaguardare il suo futuro
professionale.
6.1. Senonché, il
primo giudice non ha posto a fondamento della sua decisione il preteso stato di
debolezza psichica del dipendente al momento del contratto di annullamento. Il
Pretore ha considerato nullo il contratto dell’11 dicembre 2006 per la mancanza
di reali concessioni reciproche: la “Freistellung” è stata in realtà voluta
dalla convenuta e non dal lavoratore, che l’ha subita, con conseguente stress e
incapacità di reazione, tanto da renderlo inabile al lavoro per grave stato
depressivo per sette mesi, e non ha saputo iniziare indilatamente un’altra
attività. Il primo giudice ha infatti accertato che nella situazione concreta
l’unico apparente vantaggio per il dipendente era il fatto di non essere
licenziato in tronco, ma a questo punto spettava alla convenuta provare la
sussistenza dei gravi motivi di disdetta ai sensi dell’art. 337 CO. Il
licenziamento in tronco in realtà, a mente del primo giudice, avrebbe difettato
di tempestività, le circostanze rimproverate al lavoratore essendo di vecchia
data. Così come non basta ingenerare il timore di incombenti azioni di
risarcimento danni, cui si rinuncerebbe, per sostanziare il generarsi di
concessioni reciproche, occorrendo dimostrarne il fondamento.
6.2. Giusta
l’art. 335 cpv. 1 CO il rapporto di lavoro di durata indeterminata può essere
disdetto da ciascun contraente nei termini previsti o di legge. Oltre alla
possibilità della disdetta, dottrina e giurisprudenza riconoscono alle parti
anche la facoltà di interrompere di comune accordo il contratto di lavoro
(cosiddetto “Aufhebungsvertrag”), nella misura in cui non cerchino con
tale espediente di aggirare le disposizioni imperative della legge e in
particolare i principi che discendono dall’art. 341 cpv. 1 CO. L’accordo di
scioglimento consensuale del rapporto di lavoro non richiede alcuna forma
particolare e può essere concluso in forma scritta, oralmente, o anche per atti
concludenti (Wyler, Droit du
travail, 2a ed., p. 455; Vischer,
Der Arbeitsvertrag, 3ª ed., p. 265). Esso richiede il libero consenso delle
parti (Wyler, op. cit., p. 456) ed
è valido quando presenta un carattere transattivo, ossia contiene delle
concessioni reciproche delle parti (DTF 118 II 58 consid. 2b, 119 II 449
consid. 2a; TF sentenza 30 settembre 2010 4A_376/2010 consid. 3, 17 giugno 2005
4C.37/2005 consid. 2.2; II CCA 6 febbraio 2009 inc. 12.2008.51, 25 agosto 2005
inc. 12.2005.55, 11 aprile 2006 inc. n. 12.2005.68 pubb. in JAR 2007 472, 28
luglio 2006 inc. n. 12.2005.164 pubb. in JAR 2007 481, 9 luglio 2007 inc. n.
12.2007.33). Affinché allo stesso possa essere riconosciuto un carattere
transattivo, è necessario che la rinuncia fatta dal lavoratore risulti per lui
più favorevole (Rehbinder, Berner
Kommentar, n. 18 ad art. 341 CO; II CCA 29 agosto 2001 inc. n. 12. 2001.20) o
sia all’incirca di valore analogo a quella della controparte (SJ 2003 p. 220).
Oggetto
della rinuncia possono essere anche pretese non liquide (JAR 2001 p.
327) o quelle la cui esistenza non è certa al momento della conclusione della
transazione, ritenuto che in tal caso bisognerà esaminare quale sia l’effettiva
portata della stessa per la controparte (ICCTF 2 giugno 2006 4C.390/2005 consid. 3.1). Il momento determinante per stabilire l’ampiezza delle reciproche
concessioni delle parti è quello della conclusione dell’accordo (SJ 2003 p.
220).
6.3. Innanzitutto,
occorre rilevare che l’appellante non si confronta compiutamente con le
motivazioni addotte dal primo giudice, limitandosi a fornire una diversa
visione delle circostanze del caso, ovvero esponendo quelle che a suo modo di
vedere sarebbero state le concessioni reciproche dell’accordo. L’appello si
rileva pertanto sotto questo aspetto finanche irricevibile (art. 311 cpv. 1
CPC). In ogni caso, nella fattispecie si tratta di
esaminare il presumibile valore delle pretese a cui le parti hanno rinunciato
in data 11 dicembre 2006, al momento cioè del raggiungimento dell’accordo di
scioglimento del contratto, come risultante dal doc. P.
6.4. Il valore delle pretese a cui F__________ avrebbe rinunciato
in virtù del menzionato accordo ammonta alla differenza di stipendio, sulla
base dell’adeguamento salariale concordato il 2 maggio 2006 (doc. D inc.
OA.2007.504 congiunto), riconosciutagli dal Pretore
nell’ambito della causa congiunta inc. OA.2007.504 e non contestata nel relativo appello, per i mesi di disdetta
(prorogata per malattia), ovvero fr. 76'361.10 netti. Seguendo il ragionamento
della convenuta, il lavoratore l’11 dicembre 2006 avrebbe inoltre rinunciato ad
almeno fr. 82'250.- (fr. 11'750.- di ultimo salario dovuto x 7 anni di lavoro;
doc. B e D) di liquidazione e fr. 169'000.- di ore straordinarie già maturate e
riconosciute (doc. C inc. OA.2007.504 congiunto), oltre al bonus di fr. 8'000.- per la mancata messa a disposizione
dell’auto aziendale come convenuto il 2 maggio 2006 (doc. D inc. OA.2007.504 congiunto; accertamento
inc. OA.2008.181). La rinuncia totale di F__________ ammonta pertanto ad almeno
fr. 335'611.10.
6.5. Più
complicato è invece determinare il valore delle pretese a cui avrebbe
rinunciato la convenuta, nelle quali non può essere conteggiata la rinuncia
immediata alle prestazioni del lavoratore, in quanto corrispondente ad una
volontà della datrice di lavoro, e neppure l’accettazione di versare il salario
per i sei mesi di disdetta (cfr. sopra consid. 4.1). L’appellante del resto non
spende neppure una parola per censurare l’accertamento del Pretore circa
l’insussistenza di un licenziamento in tronco, in ragione della tardività degli
addebiti mossi al lavoratore.
Non può
inoltre essere considerata una rinuncia della datrice di lavoro, e di riflesso
un vantaggio per il lavoratore, l’aver predisposto il comunicato di stampa con
la notizia delle sue dimissioni per ragioni personali (doc. 13-14 inc. OA.2007.504 congiunto), anziché di un
suo licenziamento immediato a causa degli errori e delle anomalie gestionali
rimproveratigli. La reale consistenza e fondatezza dei citati rimproveri non è
stata approfondita in sede di istruttoria, e di conseguenza non è dimostrata la
pretesa concessione transattiva, che a ben guardare si rileva più come la
minaccia di un danno alla personalità con conseguente svantaggio maggiore per
il futuro professionale del lavoratore.
Infine, i
paventati danni, che, a suo dire, la convenuta avrebbe potuto far valere contro
F__________, e a questo ben noti, non sono stati, né l’11 dicembre 2006 né in
causa, precisamente sostanziati, in merito alla responsabilità diretta del
dipendente, né tanto meno quantificati e/o rivendicati, se non nell’azione
riconvenzionale di fr. 152'000.-, sul cui fondamento peraltro si dirà fra
breve. Nella seduta dell’11 dicembre 2006 sono state esposti genericamente al
lavoratore situazioni a detta della convenuta poco chiare e per le quali
rimproverava al dipendente omissioni, errori e anomalie gestionali, oltre a
Fatti
muovergli velate accuse di fatti penalmente rilevanti (che hanno poi portato F__________
__________ ad agire penalmente e civilmente a tutela del suo onore e della sua
personalità nei confronti di M__________; inc. richiamato MP 2007.1190 e inc.
OA.2007.74 Pretura di Mendrisio-nord, doc. LL). La datrice di lavoro non ha
però sostanziato e dettagliato i conseguenti pretesi danni economici che il
contestato agire del dipendente le avrebbe direttamente provocato. Solo in sede
di duplica (pag. 12 e 15), la convenuta ha espresso in fr. 53'000.- la pretesa
perdita per il fallimento del progetto “__________”, addebitato al lavoratore
per sua pretesa inazione.
Evidente
appare pertanto la disproporzione fra le concessioni reciproche, a scapito del
lavoratore, che comporta la nullità dell’accordo in questione. L’appello è
quindi destituito di buon fondamento e la decisione del Pretore va confermata.
7. La
convenuta contesta poi il rimprovero mossole dal primo giudice, che averebbe
accertato la nullità dell’accordo in questione per non aver concesso al
dipendente un termine di riflessione per accettare il contratto di annullamento.
Per l’appellante, infatti, in quanto suo CEO (Chief Executive Officer), con
responsabilità della conduzione del personale, F__________ non può essere
paragonato ad un qualsiasi dipendente, essendo egli ben conscio dei diritti
spettanti al lavoratore e uso nel licenziare in tronco il personale. Inoltre,
come avrebbe chiesto un parere al legale della convenuta sulla possibilità di
destituire il nuovo presidente (doc. 23 inc. OA.2007.504 congiunto), egli avrebbe
potuto chiedere il parere dello stesso giurista anche l’11 dicembre 2006. A detta della convenuta la richiesta di un termine di riflessione doveva pertante venire dal
lavoratore. Invece, egli non solo non l’ha chiesto, ma anzi per atti
concludenti successivi (sottoscrizione della disdetta di cui al doc. C dopo la
riunione di CdA e approvazione del comunicato stampa) ha ulteriormente
confermato la sua intenzione di rispettare l’accordo.
Sta di
fatto però che il Pretore ha correttamente giudicato nullo l’accordo dell’11
dicembre 2006 per l’assenza di “concessioni reciproche”, condizione essenziale per
la sua validità. L’assenza di un congruo termine di riflessione è in realtà una
circostanza giurisprudenzialmente considerata per vagliare la reale volontà
delle parti, in specie del lavoratore, circa la fine del rapporto di lavoro
concordata in un “Aufhebungsvertrag” (TF sentenza 30 settembre 2010 inc.
4A_367/2010). Nella fattispecie, come già rilevato (sopra consid. 5.1), la
volontà di porre fine al contratto di lavoro con effetto immediato è stata
della sola convenuta. Il lavoratore non ha avuto altra alternativa se non
quella di concordare le modalità di formalizzazione di tale conclusione.
Non sono
quindi d’ausilio all’appellante neppure i pretesi atti concludenti posti in
essere da F__________ dopo la riunione dell’11 dicembre 2006, comunque smentiti
dalla subitanea contestazione della resiliazione contrattuale avvenuta il 22
dicembre successivo (doc. G inc. OA.2007.504 congiunto). Come di assoluta
irrilevanza è la circostanza che il dipendente potesse aspettarsi o meno il
Considerandi
licenziamento. Sulle sue qualità professionali e sulla soddisfazione della
convenuta in merito al suo operato, dagli atti emergono del resto posizioni
contrastanti. A fronte di lodi e riconoscimenti per l’impegno profuso dal
lavoratore nel periodo di presidenza di C__________, espressi in ultimo con
certificato di lavoro intermedio 5 maggio 2006 (doc. S inc.
OA.2007.504 congiunto) e ancor prima con le convenzioni
di adeguamento salariale (doc. B, C e D inc.
OA.2007.504 congiunto), con il cambio di presidenza
hanno cominciato a manifestarsi malcontenti e perplessità, esplicate dal nuovo
presidente in carica, M__________, nella seduta di CdA 11 dicembre 2006 e in
parte condivise da alcuni consiglieri (doc. P inc.
OA.2007.504 congiunto). L’attrito eventualmente
esistente a livello personale fra M__________ e F__________, nella fattispecie
non ha però alcuna rilevanza: centrale è l’accertamento della validità
dell’accordo di “scioglimento consensuale” 11 dicembre 2006. Ora, come già si è
detto, quest’ultimo è nullo per mancanza di concessioni reciproche ed è dunque
vano indagare oltre su aspetti irrilevanti. Al riguardo l’appello si rivela
infondato.
8.
Ne discende la reiezione del gravame e la conferma del giudizio
di prime cure (art. 318 cpv. 1 lett. a CPC). Trattandosi di una controversia
derivante da un rapporto di lavoro con un valore litigioso inferiore a fr.
30'000.-, non si prelevano né tasse né spese per la procedura d’appello (art.
114.
lett. c CPC). Non si pone neppure il problema delle ripetipili, la parte
appellata non avendo presentato osservazioni all’appello.
Per i quali motivi,
decide: 1. L’appello
25.
febbraio 2011 di AP 1 è respinto. Di conseguenza la sentenza 24
gennaio 2011 DI.2008.467 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è
confermata.
2.
Non si prelevano né tasse né spese né si assegnano ripetibili
d’appello.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di
diritto del lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117.
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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