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Decisione

12.2011.39

Contratto di lavoro - ore straordinarie

20 marzo 2012Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I. Con decisione del 27 gennaio 2011 il Pretore ha respinto la

petizione. Il primo giudice ha per contro parzialmente accolto la domanda

riconvenzionale, riconoscendo la pretesa per un importo pari a fr. 159'732,90

lordi oltre interessi al 5% dal 31 luglio 2007, rigettando in via definitiva

l'opposizione interposta al Precetto Esecutivo, limitatamente a fr. 106'000.-

oltre interessi, ordinando alla datrice di lavoro di rilasciare al dipendente

il certificato ex art. 330a CO e di ritornargli i certificati di capacità in

suo possesso prodotti al momento dell'assunzione.

Il Pretore ha quindi caricato la tassa di giustizia della domanda principale e

della domanda riconvenzionale interamente a carico di AP 1, la quale è stata

condannata a rifondere ripetibili alla controparte.

J.Contro la citata decisione è insorta

l'attrice, nonché convenuta riconvenzionale, con atto d’appello del 28 febbraio

2011, nel quale ne chiede la riforma nel senso di accogliere integralmente la

petizione e respingere integralmente l’azione riconvenzionale, il tutto con

protesta di tasse, spese e ripetibili di primo e secondo grado.

K. Nella sua risposta 21 aprile 2011 l'appellato postula la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili di secondo grado.

e considerato

in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il

Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Giusta l’art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in

vigore al momento della comunicazione della decisione. Nel presente caso la

decisione è stata notificata alle parti il 25 gennaio 2011, sicché la procedura di appello è retta dal CPC.

2.Giusta l'art. 308 cpv. 1 CPC sono

impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza

(lett. a) e quelle di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari

(lett. b). Trattandosi di decisioni pronunciate in controversie patrimoniali

poi, l'appello presuppone che il valore litigioso secondo l'ultima conclusione

riconosciuta nella decisione raggiunga almeno fr. 10'000.– (art. 308 cpv. 2

CPC). In specie, la sentenza impugnata è senz'altro una decisione finale,

emessa in materia di contratto di lavoro in esito a una procedura ordinaria, ai

sensi della citata norma. Il valore di causa è di fr. 110'000.- per l'azione

principale e 168'000.- per quella riconvenzionale e pacifica è dunque

l’appellabilità del giudizio impugnato. Il termine per promuovere appello e per

inoltrare la risposta è di trenta giorni dalla notificazione della decisione

impugnata motivata, rispettivamente dalla notificazione dell’appello (art. 311

seg. CPC). L’appello 28 febbraio 2011 e la risposta 21 aprile 2011 sono

pertanto tempestivi. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.

3.Il Pretore ha innanzitutto accertato che

l'impegno lavorativo del dipendente ha superato abbondantemente e regolarmente

il tempo lavorativo indicato e riconosciuto dalla datrice di lavoro negli

allegati di causa. Dalle deposizioni dei testi il primo giudice ha dedotto che

alle mansioni contrattualmente previste se ne sono da subito aggiunte di ulteriori

non elencate nel contratto e che hanno richiesto un'attività a tempo pieno.

Procedendo ad una stima per difetto, a fronte di 9 ore di attività giornaliera

svolta e dell'orario contrattualmente stabilito, il giudizio pretorile ha

accertato lo svolgimento di un minimo di 3 ore e 15 minuti di lavoro

straordinario quotidiano. Moltiplicate per 220 giorni lavorativi, ne risulta un

totale di 715 ore annuali, che confermano le ore indicate per difetto dal

dipendente e poste alla base della pretesa salariale oggetto del contenzioso.

Secondo il Pretore, contrariamente a quanto asserito dall'attrice, lo

svolgimento di tali ore straordinarie era a conoscenza dei dirigenti e degli

organi dell'associazione che risulta peraltro vincolata dall'accordo

sottoscritto dal presidente e dal direttore riguardante il periodo fino al 2004

(doc. 6). In merito alle ore straordinarie svolte nel periodo successivo, il

giudice di prime cure ha ritenuto che dalle circostanze emerse dall'istruttoria

possa dedursi una ratifica della datrice di lavoro per atti concludenti.

Per quanto concerne la remunerazione delle ore supplementari svolte, il Pretore

ha dapprima ritenuto vincolante la pattuizione sottoscritta dalle parti che

prevede un salario orario di fr. 40.- doc. 6), ciò che comporta una

retribuzione complessiva per il periodo dal 2000 al 2004 di fr. 106'000.-. Per

il periodo successivo il Pretore ha invece riconosciuto una remunerazione oraria

di fr. 27,73 corrispondente ad un salario del 125% di quello normale dedotto

dal contratto. Al dipendente è quindi stata riconosciuta un'ulteriore pretesa

di fr. 53'732,90.

Sulla base di tali conclusioni il Pretore ha pertanto respinto l'azione principale

e accolto parzialmente la domanda riconvenzionale, così come le domande di

rilascio del certificato di lavoro ex art. 330a cpv. 2 CO e di restituzione dei

certificati originali prodotti dal dipendente al momento dell'assunzione e che

non risultano essere stati restituiti al legittimo titolare. Tasse e spese sono

state poste interamente a carico della AP 1, la cui soccombenza è stata ritenuta

pressoché totale.

4.L'appellante, riepilogati i fatti

salienti che hanno contraddistinto il rapporto lavorativo tra le parti, pretende

che l'istruttoria non avrebbe fatto emergere l'esistenza di alcuna richiesta

del datore di lavoro relativa allo svolgimento di ore supplementari, peraltro

da ritenere non necessarie dal punto di vista aziendale. Neppure il doc. 6

sarebbe idoneo a fornire tale prova viste le circostanze in cui sarebbe stato

firmato.

L'appellante espone dapprima una serie di considerazioni relative all'assenza

del doc. 6 dal fascicolo relativo al dipendente custodito presso gli uffici

della datrice di lavoro e alla non fedefacenza delle deposizioni rese dai testi

F__________ e C__________, senza però indicare quale sarebbero le conseguenze

da trarre da tali asserite circostanze.

Queste censure risultano pertanto irricevibili per carente motivazione (art. 311

cpv. 1 CPC), al pari di quelle che riguardano la pretesa firma del doc. 6 in violazione dei limiti di competenza statutari o all'assenza di un rendiconto mensile o

settimanale che non avrebbe permesso di accertare cosa facesse il dipendente

durante le ore di presenza. Infatti, con tali assunti l'appellante omette di

confrontarsi compiutamente con le motivazioni addotte dal primo giudice,

limitandosi a fornire una diversa visione delle circostanze del caso. Il

Pretore ha per contro indicato per quali motivi ritiene le testimonianze

fedefacenti e come queste permettano di dedurre le mansioni effettivamente

attribuite al dipendente.

Non merita accoglimento la tesi dell'appellante secondo la quale l'accordo

stipulato tra le parti (doc. 6) non avrebbe comunque determinato la

Considerandi

remunerazione dovuta. È infatti il chiaro tenore del documento a fornire la

risposta, come ritenuto dal Pretore che ha calcolato il saldo dovuto sulla base

della tariffa oraria indicata nella convenzione in questione (doc. 6 pag. n. 1).

Le censure dell'appellante non hanno pertanto scalfito la conclusione pretorile

che ha ritenuto fondata la pretesa del dipendente per il periodo dal 2000 al

2004.

oggetto dell'accordo doc. 6.

5.

Per il periodo posteriore, dal 2005 al

2007, l'appellante ripropone sostanzialmente le censure sopra menzionate, a

cui si aggiunge una critica al giudizio che il Pretore avrebbe espresso sulla

base di semplice verosimiglianza.

Può rimanere indecisa la questione relativa alla ricevibilità di tali censure,

anch'esse esposte in modo assai superficiale e senza un confronto preciso con i

ragionamenti esposti nel giudizio pretorile. La critica risulta infatti comunque

infondata poiché il Pretore, pur usando affermazioni che prese a se stanti potrebbero

dare adito a qualche dubbio (giudizio impugnato consid. n. 17.2 pag. 11), non

si è infatti limitato ad un giudizio di verosimiglianza. Il primo giudice ha

chiaramente indicato come il reiterarsi su di un periodo di due anni di

un'attività che ha comportato lo svolgimento di mansioni e compiti aggiuntivi a

quelli contrattualmente previsti è da ritenere nota al responsabile del

personale e ratificata per atti concludenti, non essendo stata oggetto di obiezione

alcuna prima dello scioglimento del rapporto di lavoro. La conclusione merita

quindi conferma.

6.

Non sovverte tale conclusione la

censura dell'appellante secondo la quale l'accordo tacito del direttore non

costituirebbe comunque una valida ratifica, essendo necessaria la forma scritta,

come è stato il caso per l'accordo raggiunto per il periodo precedente (doc.

6).

L’onere della prova relativo alle ore supplementari prestate è a carico del

lavoratore (Staehelin, Zürcher

Kommentar, 4ª ed., Zurigo 2006,

n. 16 ad art. 321c CO). Egli non è tenuto a dimostrare la necessità del lavoro

straordinario se è in grado di provare che il datore di lavoro era al corrente

delle ore supplementari da lui effettuate e non ha mosso alcuna obiezione (DTF

86.

II 155 consid. 2; Bregnard-Lustenberger,

Überstunden und Überzeitarbeit, Berna 2006, pag. 216). Qualora egli abbia

svolto il lavoro straordinario di sua spontanea iniziativa, egli deve provare

di averne tempestivamente dato comunicazione al datore di lavoro onde ottenere

la sua approvazione (esplicita o per atti concludenti), per non esporsi al rischio

di un mancato riconoscimento dell'attività svolta (DTF 116 II 69 consid. 4b).

Il datore di lavoro ha infatti un interesse evidente ad essere informato in

tempi brevi della necessità di eseguire ore di lavoro al di là del tempo

inizialmente pattuito (DTF 129 III 271). Se il lavoratore ha dimostrato di aver

svolto delle ore supplementari – che potrebbero essere riconosciute in ragione

di quanto testé esposto – e non è più possibile provare il numero esatto delle

ore effettuate, il giudice potrà stimarlo in applicazione dell'art. 42 cpv. 2

CO (DTF 128 III 271 consid. 2b/aa). Il dipendente dovrà nondimeno allegare e

provare, nella misura del possibile, tutte le circostanze che permettono di

apprezzare il numero di ore supplementari eseguite, poiché la conclusione per

cui le ore supplementari sono state effettivamente svolte deve imporsi al

giudice con una certa forza.

Nel caso concreto, il Pretore ha accertato che il datore di lavoro ha richiesto

lo svolgimento di ulteriori mansioni e quindi di ore supplementari. In tali

circostanze, mancando un conteggio allestito dal datore di lavoro e sottoposto

per accordo al dipendente, può bastare un consenso per atti concludenti. La

forma scritta non è pertanto necessaria.

L'appellante ha invece rinunciato a criticare in modo puntuale la conclusione del

Pretore che ha ritenuto di poter estrapolare da quanto accertato per il periodo

precedente (di cui al doc. 6) e dalle dichiarazioni rese dai testi gli elementi

necessari per una quantificazione delle ore supplementari dal 2005 in poi, considerando queste sostanzialmente costanti negli anni.

Anche su questo punto il giudizio pretorile resiste pertanto alle critiche.

7.

Con riferimento all'ordine impartito

dal Pretore di restituzione dei certificati originali prodotti dal dipendente

al momento dell'assunzione e che non risultano essere stati restituiti al

legittimo titolare, l'appellante si limita a ribadire le tesi già esposte nei

precedenti allegati, ma non si confronta con la conclusione pretorile. Anche

questa censura risulta pertanto irricevibile per carente motivazione (art. 311

cpv. 1 CPC).

8.

In merito all'accoglimento della

domanda di rilascio del certificato di lavoro ex art. 330a cpv. 2 CO

l'appellante si limita ad esprimere dubbi sul contenuto di un tale certificato,

rinunciando però a contestare l'ordine del pretore. La censura, se tale può

essere considerata, è pertanto irricevibile.

9.

Ne discende la reiezione del gravame,

nella misura in cui è ricevibile, e la conseguente conferma della sentenza

impugnata (art. 318 cpv. 1 lett. a CPC). Le tasse e spese per la procedura

d’appello, calcolate sulla base di un valore litigioso complessivo di fr. 278'000.-,

determinante ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale

federale, sono poste interamente a carico

dell’appellante, risultata soccombente (art. 106 cpv. 1

CPC), che deve inoltre rifondere alla controparte un’equa indennità per

ripetibili (art. 95 cpv. 1 lett. b).

Per i quali motivi,

richiamati per le spese

gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide: 1. L’appello

25.

febbraio 2011 di AP 1 è respinto, nella misura in cui è ricevibile.

Di conseguenza la sentenza 27 gennaio 2011 della Pretura del Distretto di

Lugano è confermata.

2.

Le spese processuali di fr. 3'000.- sono poste a carico

dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2’000.- per ripetibili

d’appello.

3.

Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di

diritto del lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117.

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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