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Decisione

12.2011.4

Locazione, contestazione della disdetta straordinaria per mora del conduttore nel mancato pagamento del conguaglio delle spese accessorie, ricorso contro negata assistenza giudiziaria per assenza di p

18 gennaio 2011Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

12.2011.4

Data decisione, Autorità:

18.01.2011, IICCA

Titolo:

Locazione, contestazione della disdetta straordinaria per mora del conduttore nel mancato pagamento del conguaglio delle spese accessorie, ricorso contro negata assistenza giudiziaria per assenza di possibilità di esito favorevole della domanda

ASSISTENZA GIUDIZIARIA

art. 3 LAG

art. 14 LAG

Incarto n.

12.2011.4

Lugano

18 gennaio

2011/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Bozzini e Fiscalini

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2010.295

della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 9 settembre 2010

da

AO 1

rappr. da RA 2

contro

AP 1

rappr. dall’ RA

1

con cui

l'istante ha chiesto lo sfratto della convenuta dall’appartamento di 3 ½ locali

al secondo piano, interno 122, dello stabile denominato Residenza __________ in

via __________ a __________;

domanda

che la convenuta ha contestato e che il Pretore ha accolto con sentenza 17

dicembre 2010;

e ora

sulla domanda di assistenza giudiziaria introdotta dalla convenuta, che il

Pretore con decreto 17 dicembre 2010 ha respinto;

ricorrente

la convenuta con atto 30 dicembre 2010 con cui chiede la riforma del querelato

giudizio nel senso di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria,

protestando spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

che con

contratto 27 luglio 1998 __________, in rappresentanza della proprietaria CO 1 ha dato in locazione a AP 1 un appartamento di 3 ½ locali al secondo piano, interno __________,

dello stabile denominato Residenza __________ in via __________

che con

lettera 21 aprile 2010 l’amministrazione dell’immobile, constatato che la

conduttrice non aveva pagato il saldo dei conguagli delle spese accessorie

relativi ai periodi 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, per

un importo complessivo di fr. 5'273.30, le ha assegnato in base all’art. 257d

CO un termine di 30 giorni per versare lo scoperto, con l’avvertenza che in

caso di mancato pagamento avrebbe avviato “la procedura di disdetta” (doc. B);

che, non

essendo intervenuto alcun versamento nel termine impartito, l’8 giugno 2010

l’amministrazione ha disdetto il contratto per il 31 luglio 2010, mediante il

modulo ufficiale (doc. C);

che con

istanza 1° luglio 2010 (doc. D) la conduttrice, rappresentata dall’Associazione

svizzera inquilini, ha contestato la disdetta davanti all'Ufficio di conciliazione

in materia di locazione di __________, il quale ha poi trasmesso l'incarto alla

Pretura, alla quale, con istanza del 9 settembre 2010, la locatrice ha chiesto

lo sfratto della stessa conduttrice dall’ente locato, da essa non riconsegnato

alla scadenza del 31 luglio 2010;

che con

giudizio 17 dicembre 2010, confermato da questa Camera con decisione odierna

(incarto n. 12.2011.3), il Pretore ha accertato la validità della disdetta

straordinaria del contratto di locazione e ha decretato lo sfratto immediato

della convenuta dai locali da essa occupati, senza prelevare tasse né assegnare

ripetibili;

che con

decreto 17 dicembre 2010 il Pretore ha respinto l’istanza di ammissione

all’assistenza giudiziaria presentata il 16 novembre 2010 dalla convenuta per

mancanza del requisito della probabilità di esito favorevole, stante la

posizione processuale contraddittoria assunta dall’interessata nel corso della

procedura, senza esaminare gli altri presupposti legali;

che con

il ricorso che qui ci occupa la convenuta ribadisce di essere indigente e

ritiene errata la conclusione del Pretore, da lei non ritenuta sorretta da

precisa argomentazione, sostenendo di essere stata costretta a opporsi allo

sfratto perché ingiusto e fonte per lei di gravi pregiudizi;

che il

ricorso non è stato intimato alla controparte;

che giusta gli art. 3 e 14 Lag l’assistenza giudiziaria è concessa

se la procedura non è priva di possibilità di esito favorevole e se la persona

richiedente ha comprovato di essere indigente;

che una domanda giudiziale è priva di possibilità di esito

favorevole quando, a un esame sommario e di mera apparenza (DTF 128 I 225

consid. 2.5.3 pag. 236; TF 19 febbraio 1998 4P.354/1997 e 4C.510/1997), le probabilità di successo sono significativamente minori rispetto al pericolo

d’insuccesso e di conseguenza la stessa a malapena può essere considerata

seria, mentre non lo è allorquando le possibilità di successo e i rischi

d’insuccesso pressappoco si equivalgono oppure le prospettive di successo sono solo

leggermente inferiori (Cocchi

/ Trezzini, CPC-TI App., m. 1 ad art. 14 Lag); il

requisito dell’indigenza è

invece dato quando il richiedente non sia in grado di provvedere con mezzi

propri - reddito e sostanza - alle spese giudiziarie e legali senza intaccare

il fabbisogno suo e quello della famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1);

che nella

fattispecie si tratta quindi di accertare se la posizione processuale della

convenuta in prima sede era priva di possibilità di esito favorevole;

che da un

esame sommario degli atti, in particolare dell’incarto richiamato dall’Ufficio

di conciliazione, l’opposizione della convenuta allo sfratto non presentava

alcuna probabilità di esito favorevole sin dall’inizio della procedura;

che infatti

la convenuta aveva riconosciuto il 4 novembre 2010 (doc. G), tramite la propria

rappresentante di allora, l’esistenza di uno scoperto di fr. 5'273.30, pari ai

conguagli dei conteggi delle spese accessorie relativi ai periodi 2004/2005,

2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009 non coperti dagli acconti versati;

che per

altro già nel 2007 la convenuta riconosceva di avere arretrati scoperti per i

conguagli delle spese accessorie (lettera 29 dicembre 2007, fascicolo UC

richiamato), e che a parte un versamento di fr. 1'000.- nel febbraio 2010, essa

ha pagato solo il canone di locazione e gli acconti di spese mensili, e non ha

dato seguito alle proposte di regolare il pagamento degli arretrati, come

propostole dall’istante ancora il 21 aprile 2010;

che era

pertanto pacifico il mancato versamento di ulteriori acconti nel periodo

compreso tra la diffida del 21 aprile 2010 e la notifica della disdetta

straordinaria del contratto di locazione, avvenuta l’8 giugno 2010;

che

all’udienza del 29 novembre 2010 la convenuta aveva invero addotto di aver

revocato il mandato alla sua precedente rappresentante, rilevando l’assenza di

prove sull’entità del credito per i conguagli delle spese accessorie vantato

dall’istante e contestando di aver potuto visionare i conteggi e i documenti

giustificativi;

che le

sue affermazioni erano in contrasto con le risultanze contenute nell’incarto

richiamato dall’Ufficio di conciliazione, né risultava che essa avesse revocato

il mandato all’Associazione svizzera inquilini prima del 4 novembre 2010, come

del resto si evinceva anche dal fatto che la procura all’attuale patrocinatore

datava del 16 novembre 2010 (doc. 1, procura);

che di

conseguenza la sua opposizione all’istanza di sfratto appariva d’acchito

sprovvista di qualsiasi esito favorevole, la disdetta straordinaria per mora

del conduttore ai sensi dell’art. 257d CO essendo ammissibile anche in caso di

mancato pagamento del conguaglio delle spese accessorie (Bohnet/Montini, Droit du bail à loyer,

Commentaire pratique, Basilea 2010, n. 11 ad art. 257d CO, n. 16 ad art. 257c

CO);

che il

ricorso si avvera infondato e deve dunque essere respinto, senza che sia

necessario verificare se l’interessata adempiva il requisito dell’indigenza;

che non

si prelevano né tassa di giustizia, né spese per questa decisione (art. 4 cpv.

Considerandi

2.

Lag);

che, ai

fini dell'impugnabilità della presente decisione, il valore di causa è di fr.

15'300.- (canone di locazione fr. 1'275.- x 12 mesi) ritenuto che il contratto

di locazione, stipulato per tempo indeterminato, poteva essere disdetto al più

presto per il 31 luglio 2011;

Per i quali motivi,

richiamata la Lag,

pronuncia:

1.

Il

ricorso 30 dicembre 2010 di AP 1 è respinto.

2.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di

locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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