12.2011.4
Locazione, contestazione della disdetta straordinaria per mora del conduttore nel mancato pagamento del conguaglio delle spese accessorie, ricorso contro negata assistenza giudiziaria per assenza di p
18 gennaio 2011Italiano7 min
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Numero d'incarto:
Fatti
12.2011.4
Data decisione, Autorità:
18.01.2011, IICCA
Titolo:
Locazione, contestazione della disdetta straordinaria per mora del conduttore nel mancato pagamento del conguaglio delle spese accessorie, ricorso contro negata assistenza giudiziaria per assenza di possibilità di esito favorevole della domanda
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
art. 3 LAG
art. 14 LAG
Incarto n.
12.2011.4
Lugano
18 gennaio
2011/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2010.295
della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 9 settembre 2010
da
AO 1
rappr. da RA 2
contro
AP 1
rappr. dall’ RA
1
con cui
l'istante ha chiesto lo sfratto della convenuta dall’appartamento di 3 ½ locali
al secondo piano, interno 122, dello stabile denominato Residenza __________ in
via __________ a __________;
domanda
che la convenuta ha contestato e che il Pretore ha accolto con sentenza 17
dicembre 2010;
e ora
sulla domanda di assistenza giudiziaria introdotta dalla convenuta, che il
Pretore con decreto 17 dicembre 2010 ha respinto;
ricorrente
la convenuta con atto 30 dicembre 2010 con cui chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria,
protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con
contratto 27 luglio 1998 __________, in rappresentanza della proprietaria CO 1 ha dato in locazione a AP 1 un appartamento di 3 ½ locali al secondo piano, interno __________,
dello stabile denominato Residenza __________ in via __________
che con
lettera 21 aprile 2010 l’amministrazione dell’immobile, constatato che la
conduttrice non aveva pagato il saldo dei conguagli delle spese accessorie
relativi ai periodi 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, per
un importo complessivo di fr. 5'273.30, le ha assegnato in base all’art. 257d
CO un termine di 30 giorni per versare lo scoperto, con l’avvertenza che in
caso di mancato pagamento avrebbe avviato “la procedura di disdetta” (doc. B);
che, non
essendo intervenuto alcun versamento nel termine impartito, l’8 giugno 2010
l’amministrazione ha disdetto il contratto per il 31 luglio 2010, mediante il
modulo ufficiale (doc. C);
che con
istanza 1° luglio 2010 (doc. D) la conduttrice, rappresentata dall’Associazione
svizzera inquilini, ha contestato la disdetta davanti all'Ufficio di conciliazione
in materia di locazione di __________, il quale ha poi trasmesso l'incarto alla
Pretura, alla quale, con istanza del 9 settembre 2010, la locatrice ha chiesto
lo sfratto della stessa conduttrice dall’ente locato, da essa non riconsegnato
alla scadenza del 31 luglio 2010;
che con
giudizio 17 dicembre 2010, confermato da questa Camera con decisione odierna
(incarto n. 12.2011.3), il Pretore ha accertato la validità della disdetta
straordinaria del contratto di locazione e ha decretato lo sfratto immediato
della convenuta dai locali da essa occupati, senza prelevare tasse né assegnare
ripetibili;
che con
decreto 17 dicembre 2010 il Pretore ha respinto l’istanza di ammissione
all’assistenza giudiziaria presentata il 16 novembre 2010 dalla convenuta per
mancanza del requisito della probabilità di esito favorevole, stante la
posizione processuale contraddittoria assunta dall’interessata nel corso della
procedura, senza esaminare gli altri presupposti legali;
che con
il ricorso che qui ci occupa la convenuta ribadisce di essere indigente e
ritiene errata la conclusione del Pretore, da lei non ritenuta sorretta da
precisa argomentazione, sostenendo di essere stata costretta a opporsi allo
sfratto perché ingiusto e fonte per lei di gravi pregiudizi;
che il
ricorso non è stato intimato alla controparte;
che giusta gli art. 3 e 14 Lag l’assistenza giudiziaria è concessa
se la procedura non è priva di possibilità di esito favorevole e se la persona
richiedente ha comprovato di essere indigente;
che una domanda giudiziale è priva di possibilità di esito
favorevole quando, a un esame sommario e di mera apparenza (DTF 128 I 225
consid. 2.5.3 pag. 236; TF 19 febbraio 1998 4P.354/1997 e 4C.510/1997), le probabilità di successo sono significativamente minori rispetto al pericolo
d’insuccesso e di conseguenza la stessa a malapena può essere considerata
seria, mentre non lo è allorquando le possibilità di successo e i rischi
d’insuccesso pressappoco si equivalgono oppure le prospettive di successo sono solo
leggermente inferiori (Cocchi
/ Trezzini, CPC-TI App., m. 1 ad art. 14 Lag); il
requisito dell’indigenza è
invece dato quando il richiedente non sia in grado di provvedere con mezzi
propri - reddito e sostanza - alle spese giudiziarie e legali senza intaccare
il fabbisogno suo e quello della famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1);
che nella
fattispecie si tratta quindi di accertare se la posizione processuale della
convenuta in prima sede era priva di possibilità di esito favorevole;
che da un
esame sommario degli atti, in particolare dell’incarto richiamato dall’Ufficio
di conciliazione, l’opposizione della convenuta allo sfratto non presentava
alcuna probabilità di esito favorevole sin dall’inizio della procedura;
che infatti
la convenuta aveva riconosciuto il 4 novembre 2010 (doc. G), tramite la propria
rappresentante di allora, l’esistenza di uno scoperto di fr. 5'273.30, pari ai
conguagli dei conteggi delle spese accessorie relativi ai periodi 2004/2005,
2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009 non coperti dagli acconti versati;
che per
altro già nel 2007 la convenuta riconosceva di avere arretrati scoperti per i
conguagli delle spese accessorie (lettera 29 dicembre 2007, fascicolo UC
richiamato), e che a parte un versamento di fr. 1'000.- nel febbraio 2010, essa
ha pagato solo il canone di locazione e gli acconti di spese mensili, e non ha
dato seguito alle proposte di regolare il pagamento degli arretrati, come
propostole dall’istante ancora il 21 aprile 2010;
che era
pertanto pacifico il mancato versamento di ulteriori acconti nel periodo
compreso tra la diffida del 21 aprile 2010 e la notifica della disdetta
straordinaria del contratto di locazione, avvenuta l’8 giugno 2010;
che
all’udienza del 29 novembre 2010 la convenuta aveva invero addotto di aver
revocato il mandato alla sua precedente rappresentante, rilevando l’assenza di
prove sull’entità del credito per i conguagli delle spese accessorie vantato
dall’istante e contestando di aver potuto visionare i conteggi e i documenti
giustificativi;
che le
sue affermazioni erano in contrasto con le risultanze contenute nell’incarto
richiamato dall’Ufficio di conciliazione, né risultava che essa avesse revocato
il mandato all’Associazione svizzera inquilini prima del 4 novembre 2010, come
del resto si evinceva anche dal fatto che la procura all’attuale patrocinatore
datava del 16 novembre 2010 (doc. 1, procura);
che di
conseguenza la sua opposizione all’istanza di sfratto appariva d’acchito
sprovvista di qualsiasi esito favorevole, la disdetta straordinaria per mora
del conduttore ai sensi dell’art. 257d CO essendo ammissibile anche in caso di
mancato pagamento del conguaglio delle spese accessorie (Bohnet/Montini, Droit du bail à loyer,
Commentaire pratique, Basilea 2010, n. 11 ad art. 257d CO, n. 16 ad art. 257c
CO);
che il
ricorso si avvera infondato e deve dunque essere respinto, senza che sia
necessario verificare se l’interessata adempiva il requisito dell’indigenza;
che non
si prelevano né tassa di giustizia, né spese per questa decisione (art. 4 cpv.
Considerandi
2.
Lag);
che, ai
fini dell'impugnabilità della presente decisione, il valore di causa è di fr.
15'300.- (canone di locazione fr. 1'275.- x 12 mesi) ritenuto che il contratto
di locazione, stipulato per tempo indeterminato, poteva essere disdetto al più
presto per il 31 luglio 2011;
Per i quali motivi,
richiamata la Lag,
pronuncia:
1.
Il
ricorso 30 dicembre 2010 di AP 1 è respinto.
2.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di
locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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