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Decisione

12.2011.40

Lavoro, divieto di concorrenza, ricevibilità di appello presentato nel 2011, obbligo di motivazione

26 agosto 2011Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

i nomi dei clienti abbonati - cui l'istante aveva altresì garantito la

possibilità di seguire le attività presso il C__________ - in vista della

riapertura per proprio conto del Centro fitness __________, preannunciando loro

l'avvio della sua nuova attività, ed era in contatto con il proprietario dei

locali e il responsabile degli apparecchi fitness. Tutto ciò aveva causato all'istante

danni economici. Il convenuto aveva così leso i doveri di diligenza e fedeltà

del lavoratore (art. 321a cpv. 1 CO) e giustificava un risarcimento pari

almeno al salario degli ultimi sei mesi lavorativi, pretesa compensabile ex

art. 323b cpv. 2 CO con i crediti rivendicati dalla controparte. Al

Pretore spettava invece stabilire giusta l'art. 42 cpv. 2 CO il danno da risarcire

per violazione del divieto di concorrenza (art. 340b cpv. 1 CO),

contrattualmente pattuito (art. 340 cpv. 1 CO), a seguito della riapertura del

centro fitness. Per il resto, nulla più era dovuto al convenuto a titolo di

pretese lavorative.

C. All'udienza

di discussione 11 agosto 2008 l'istante ha ribadito le sue richieste. Il

convenuto vi si è opposto. Anzitutto mancava la precisa indicazione del valore

di causa. Inoltre con B__________ Sagl e con AP 1 erano stati sottoscritto due distinti

contratti di lavoro. Ha contestato di essere direttore, ruolo questo assunto da

P__________. Non vi era alcun divieto di concorrenza, essendo stato invalidato per

effetto della disdetta per mancato versamento di stipendio, quindi per cause

gravi. L'istante aveva gestito il Centro fitness __________ per intervenuto accordo

con B__________ Sagl, ma senza il consenso del proprietario dei locali. E la

chiusura dell'attività dell'istante era dovuta alla procedura di sfratto per

mancato pagamento dell'affitto contro B__________ Sagl. L'istante aveva

promosso una campagna volta a reclutare nuovi clienti, sottacendo l'imminente

chiusura e le trattative in atto con il C__________ volto al trasferimento degli

abbonati. Le attività accessorie curate dal convenuto erano note all'istante e

avevano aumentato utili e prestigio del relativo centro, come già era successo

con B__________ Sagl di cui P__________ era altresì socio gerente. Per conto

dell'istante, il convenuto aveva svolto ore in eccesso e mansioni oltre le sue

incombenze. Non aveva sottratto alcun documento né dati riguardanti clienti,

annunciatisi in modo spontaneo alla riapertura del Centro fitness __________ gestita

dalla società N__________ SA iscritta dal 22 maggio 2008. I locali erano stati

occupati solo dopo che l'istante era partita a dipendenza dello sfratto della

legittima inquilina (ossia B__________ Sagl). Nessun obbligo contrattuale lo

legava più all'istante, che l'aveva costretto a disdire il contratto di lavoro.

Con domanda riconvenzionale, il convenuto ha quindi rivendicato il pagamento di

fr. 19'865.– ossia gli stipendi mensili da novembre 2007 (saldo) a febbraio

2008, gli assegni familiari per i due figli e la gratifica pattuita

contrattualmente per il 2007 e il 2008.

Ribadito

il suo punto di vista, l'istante ha precisato che il valore di causa era da

determinare dal giudice, che il convenuto era direttore del centro fitness e

non della società come tale, che il divieto di concorrenza era chiaro, che il

contratto di lavoro era stato da lei precedentemente disdetto, che mai aveva

saputo delle attività accessorie del convenuto e che quest'ultimo aveva

contattato il proprietario dei locali a febbraio 2008. Per il resto ha contestato

la domanda riconvenzionale. In duplica, il convenuto ha confermato la sua

opposizione, evidenziando come l'istante non avesse contestato il conteggio

delle sue pretese chieste in via riconvenzionale. L'istante ha obiettato di

essersi opposta anche a tale richiesta. Le parti hanno quindi notificato le

proprie prove.

D. Esperita

l'istruttoria, con atti del 30 aprile 2009, ciascuna parte ha prodotto le

rispettive conclusioni scritte. Il convenuto ha così confermato la sua

richiesta. L'istante ha postulato il versamento di un'indennità di risarcimento

da stabilire dal Pretore - almeno pari al salario di sei mesi lavorativi - e

postulato la reiezione della domanda riconvenzionale. Le parti hanno rinunciato

a essere riconvocate dopo il 1° gennaio 2011 dal Pretore aggiunto per procedere

a un nuovo dibattimento finale.

E. Con

sentenza del 24 gennaio 2011, il Pretore aggiunto __________ ha respinto

l'istanza 16 maggio 2008 e accolto parzialmente la domanda riconvenzionale 11

agosto 2008 condannando così l'istante a versare al convenuto un salario

complessivo di fr. 17'532.– (lordi) oltre interessi.

Il

Pretore aggiunto ha anzitutto stabilito che la clausola relativa al divieto di

concorrenza non poteva essere considerata nulla. Ciò posto, l'istante aveva

ricondotto a problemi finanziari la disdetta ordinaria da lei inviata, motivo non

imputabile al convenuto. Il divieto di concorrenza pattuito era così da

considerarsi cessato. A sua volta il convenuto aveva disdetto il contratto per

mancato versamento dello stipendio già esigibile, pretese con cui l'istante nulla

poteva compensare: non era in particolare provato che il convenuto aveva svolto

meno ore del dovuto, né che aveva incitato altri dipendenti a sabotare

l'istante o sottratto documenti, e men che meno poteva pretendere di opporre al

convenuto crediti concernenti il centro estetico e quindi di fatto vantati da B__________

Sagl. La disdetta con effetto immediato del convenuto, giustificata e fondata, aveva

altresì comportato la cessazione del divieto di concorrenza.

Nulla

indicava una lesione all'obbligo di diligenza e di fedeltà del convenuto verso

l'istante. Non era segnatamente tale l'attività di distribuzione e di commercio

dell'attrezzo medico “__________”, di cui non era stata stabilita l'entità

e che ad ogni modo non era in concorrenza con l'istante, non potendosi

oltretutto escludere che fosse nota a quest'ultima ritenuto che gli stessi apparecchi

erano esposti presso il centro fitness. Non risultava nemmeno che il convenuto

aveva lavorato per conto del centro estetico gestito dalla società P__________

Sagl (di cui era socio) e in che misura. La collaborazione con questa struttura

peraltro era iniziata con B__________ Sagl di cui P__________, gerente

dell'istante, già era socio. Pure i corsi di aggiornamento __________ organizzati

presso il centro e delle attività del veloclub erano note all'istante cui, semmai,

avevano procurato vantaggi.

Data la

cessazione ex nunc del rapporto di lavoro in forza della disdetta con

effetto immediato del convenuto, quest'ultimo aveva diritto al salario per i

mesi di novembre e dicembre 2007 (fr. 4'000.– x 2) e gennaio e febbraio 2008

(fr. 4'000.– x 2) e dei relativi assegni familiari per i due figli (fr. 183.– x

4 e fr. 200.– x 4). Nulla giustificava invece la corresponsione della

gratifica, il convenuto non avendo prodotto e non avendo preteso dalla

controparte, documenti atti a comprovare l'utile conseguito nel 2007 e nel

2008. Di qui, il parziale accoglimento della domanda riconvenzionale e la

condanna dell'istante al pagamento di fr. 17'532.– e interessi.

Considerandi

F. Con

appello del 28 febbraio 2011 l'istante chiede di annullare la sentenza

pretorile. Varie imprecisioni caratterizzavano il giudizio impugnato, la causa

essendo stata trattata da ben tre diverse persone (due Segretari assessori e un

Pretore aggiunto). In particolare, non era stato recepito il ruolo effettivo del

convenuto in seno al Centro fitness __________, dove godeva della fiducia

dell'istante. E di questa egli aveva abusato, ledendo così quelli che erano gli

obblighi lavorativi e il divieto di concorrenza. Il contratto con il convenuto

era stato rescisso non per difficoltà economiche, ma per il comportamento da

lui assunto, tanto che sarebbe stato disdetto per fine febbraio 2008 anche senza

la chiusura del centro fitness. Il divieto di concorrenza non era quindi nullo,

ritenuto che il convenuto aveva riaperto e gestiva il medesimo Centro fitness __________.

Infondata d'altra parte la disdetta con effetto immediato di quest'ultimo che

mai aveva rivendicato stipendi arretrati e a cui l'istante aveva già inviato la

disdetta ordinaria. A queste condizioni ben si poteva pretendere che lavorasse per

le restanti due settimane. Le pretese salariali erano compensate dal danno causato

dalla lesione dell'obbligo di fedeltà e di diligenza a suo carico. Risultava in

effetti che egli era spesso assente dal luogo di lavoro, ciò di cui l'istante si

era più volte lamentata, e aveva persino discusso con una cliente di problemi lavorativi.

La riapertura del Centro fitness __________ poi, aveva compromesso la collaborazione

e l'eventuale fusione dell'istante con il C__________. Inoltre la rivendita di apparecchi

“__________” esulava da quello che era l'attività dei centri fitness ed

era svolta senza autorizzazione nelle ore di lavoro: ad un collaboratore di quella

ditta, il convenuto aveva persino offerto abbonamenti gratis. I canoni di

locazione relativi al centro estetico gestito da P__________ Sagl veniva trattenuto

sul salario del convenuto: e, visto che il servizio era stata trasferito

altrove dal 1° settembre 2007 senza proporre alcun subentrante, il convenuto

doveva pagare fino a febbraio 2008. Non era infine tanto la costituzione in sé del

veloclub ad essere criticata, ma l'apertura del relativo conto postale, segnale

quindi di benefici economici non noti all'istante. Di modo che, l'istanza

andava accolta.

Sulla domanda

riconvenzionale, fermo restando che il convenuto nulla poteva pretendere al

riguardo, secondo l’appellante restava semmai da versare un saldo per novembre

2007.

di fr. 700.– (l'assegno familiare essendo già stato pagato), fr. 4'000.– per

dicembre 2007 oltre all'assegno familiare di fr. 366.– (due figli), fr. 4'000.–

per gennaio 2008 e l'assegno familiare di fr. 400.– (due figli) e fr. 1'733.– per

febbraio 2008 (salario dovuto fino al 13 febbraio 2008) e assegni familiari per

fr. 400.– (due figli). In definitiva, restava così da pagare solo la somma di fr.

11'599.–.

G. Nelle

sue osservazioni 25 marzo 2011, il convenuto propone la reiezione dell'appello,

protestate spese e ripetibili

e considerando

in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto

processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC: RS 272; RU 2010 1739,

1834). Per l'art. 404 cpv. 1 CPC, fino alla loro conclusione davanti alla

giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento della sua entrata

in vigore, si applica il diritto procedurale previgente. Datata 16 maggio 2008, l'istanza introdotta davanti al Pretore deve così essere esaminata in base al Codice di

procedura civile cantonale (CPC/TI: Codice di procedura civile del 17 febbraio

1971.

[RL 3.3.2.1]), in vigore fino al 31 dicembre 2010.

Si

pone ora la questione a sapere quale sia il diritto applicabile al ricorso in

esame. Giusta l'art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in

vigore al momento della comunicazione della decisione. Ciò posto, poiché la

decisione pretorile è stata pronunciata il 24 gennaio 2011 e comunicata alle

parti il giorno successivo, la procedura ricorsuale è retta dal nuovo Codice di

diritto processuale civile svizzero, in vigore dal 1° gennaio 2011.

2.

Giusta l'art. 311 cpv. 1 CPC sono impugnabili mediante appello le

decisioni finali e incidentali di prima istanza (lett. a) e quelle di prima

istanza in materia di provvedimenti cautelari (lett. b). Trattandosi di

decisioni pronunciate in controversie patrimoniali poi, l'appello presuppone

che il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella

decisione raggiunga almeno fr. 10'000.– (art. 311 cpv. 2 CPC). In specie, la

sentenza impugnata è senz'altro una decisione finale, emessa in materia di

contratto di lavoro, ai sensi della citata norma. La società istante ha

limitato in un importo “inferiore a fr. 30'000.–” il valore di causa

(istanza, pag. 1). In particolare, l'interessata ha chiesto un risarcimento

pari almeno “ai salari degli ultimi sei mesi lavorativi effettuati dal

convenuto” (istanza, pag. 10 n. 2; conclusioni , pag. 10 n. 7): il che,

data una mensilità lorda di fr. 4'000.– (sopra, consid. A), corrisponde a fr.

24'000.– (istanza, pag. 3 n. 1; conclusioni, pag. 2 n. 1). Pacifica quindi,

l'appellabilità del giudizio impugnato.

A

fronte di un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.– poi, appare altresì

ammissibile in appello la rappresentanza processuale professionale del convenuto

- che qui interviene quale parte appellata - da parte di un'associazione di

categoria (art. 68 cpv. 2 lett. b e 243 cpv. 1 CPC combinato con l'art. 12 cpv.

1.

lett. b LACPC (Legge di applicazione del codice di diritto processuale civile

svizzero [RL 3.3.2.1]).

3.

Il

nuovo Codice non dedica alcun articolo volto a dettagliare il contenuto

dell'appello, funzionale dunque ai precetti generali del diritto processuale e

alla natura dell'appello, rispettivamente della decisione d'appello: l'appello,

oltre a rispettare il principio di allegazione e di specificazione, deve contenere

la designazione delle parti e dei loro rappresentanti, la dichiarazione di appello,

le conclusioni d'appello, l'indicazione del valore litigioso e della sentenza

impugnata specificando quali dispositivi vengono dedotti in appello, i motivi

di fatto e (facoltativamente) di diritto sui quali si fonda l'appello,

l'indicazione delle prove che s'intende fare assumere d'ufficio,

rispettivamente quelle rifiutate e di cui si chiede invece l'amministrazione,

eventuali nuovi fatti, nuovi mezzi di prova e nuove conclusioni (art. 317 CPC),

la data e la firma (Trezzini in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Codice di

diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 311, pag. 1365 seg.). A

differenza della giurisprudenza ticinese che si mostrava rigorosa e dichiarava

inammissibili gli appelli che si limitavano a chiedere che la sentenza

pretorile fosse annullata con rinvio dell'incarto al Pretore per nuovo

giudizio, nel nuovo Codice l'appello ha in sé perso la sua natura

esclusivamente riformatoria per acquisirne invece una seconda di natura

cassatoria, che convive con la prima (Trezzini,

op. cit., art. 311, pag. 1370).

Nondimeno

e anche in questo contesto, il ricorrente non si può limitare a chiedere

semplicemente l'annullamento della sentenza impugnata, ma deve formulare una

conclusione sul merito della vertenza esplicita e distinta che non sia solo

desumibile dalla motivazione contenuta nell'atto d'appello (DTF 133 III 489

consid. 3.1; Hungerbühler in: Brunner/Gasser/ Schwander, Schweizerische

Zivilprozessordnung (ZPO), Zurigo/San Gallo 2011, n. 14 e 17 ad art. 311; Reetz/Theiler in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar

zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Zurigo/Basilea/ Ginevra 2010, n.

34.

ad art. 311). È quindi necessario indicare all'autorità chiamata a statuire

sull'appello l'esito della decisione auspicata, ovvero spiegare quali sono i

punti contestati del giudizio di primo grado e in che termini lo stesso deve

essere modificato (DTF 133 III 489 consid. 3.1; Hungerbühler, op. cit., n. 14 e 17 ad

art. 311; Reetz/Theiler, op.

cit., n. 34 ad art. 311). Vale naturalmente il

principio secondo cui le richieste di giudizio vanno interpretate in

applicazione delle regole generali e della buona fede, fermo restando che non

dovessero adempiere ai presupposti di cui si è detto, l'appello non potrebbe

essere esaminato e andrebbe quindi dichiarato irricevibile (Reetz/ Theiler, op. cit., n. 35 ad art.

311).

Invero

in concreto, la richiesta di giudizio formulata davanti a questa Camera

dall'istante postula che il suo atto di appello sia accolto e,

conseguentemente, che la sentenza impugnata sia annullata, con protesta di

tasse, spese e ripetibili (appello, pag. 13). Nondimeno, nella sua

dichiarazione di appello, l'interessata indica anche di “appellare contro i

Dispositivo

dispositivi n. 1, 2, 3 e 4 della Sentenza 24 gennaio 2001 [recte: 2011] della Pretura

__________, incarto DI.2008.114 e di conseguenza si chiede di accogliere l'istanza

16 maggio 2008 formulata dall'appellante” (appello, pag. 2 lett. B). A

fronte di ciò, risulta senz'altro chiaro che in accoglimento delle sue censure,

l'appellante non chiede il mero annullamento della decisione impugnata ma la riforma

dei dispositivi n. 1 e 2 nel senso di accogliere le richieste avanzate con

l'istanza da lei introdotta il 16 maggio 2008. Sotto questo profilo pertanto

l'appello è ricevibile. In assenza di una specifica richiesta di riforma, il

presente ricorso non è invece tale per quel che concerne i dispositivi n. 3 e 4:

l'argomentazione sviluppata nel contesto della relativa motivazione (appello,

pag. 12 n. 11) non è in effetti sufficiente al riguardo poiché non lascia

desumere come e se l'appellante tendeva a una reale modifica dei termini entro

cui la domanda riconvenzionale era stata parzialmente accolta. Pertanto, sulla questione

non occorre dilungarsi oltre.

4. L'appellante

si duole dapprima del fatto che la procedura in esame è durata nel complesso

oltre due anni e che la vertenza è passata nelle mani di tre diverse persone.

La censura non ha portata pratica. A parte il fatto che all'istanza 16 maggio

2008 è seguita l'udienza di discussione di agosto 2008, l'istruttoria conclusasi con l'audizione dell'ultimo teste (complessivamente ben 12) in data 24

marzo 2009, le conclusioni dell'aprile 2009 e infine la sentenza emessa il 24

gennaio 2011. Per il resto, pretendere che sulla questione si siano chinate tre

persone diverse e che, per questa ragione, il giudizio finale sia colmo di

imprecisioni, è una tesi troppo generica e fine a sé stessa: proprio l'appello

consente in effetti di segnalare - dandosi il caso - con precisione all'autorità

di ricorso le eventuali incongruenze riscontrate nella sentenza impugnata e

quindi, di formulare le opportune critiche alle conclusioni pretorili.

5. Il

Pretore aggiunto ha anzitutto accertato la pattuizione della clausola di

divieto di concorrenza (decisione impugnata, pag. 6 consid. 2), questione che

in sé non è controversa in appello (appello, pag. 3 n. 3). Giusta l'art. 340c

cpv. 2 CO il divieto di concorrenza cessa quando il datore di lavoro

disdice il rapporto di lavoro, senza che il lavoratore gli abbia dato un motivo

giustificato, o quando il lavoratore disdice il rapporto per un motivo

giustificato imputabile al datore di lavoro. Secondo la giurisprudenza del

Tribunale federale, devono essere considerati motivi giustificati quelli che,

sulla base di una valutazione fondata sul buon senso commerciale, possono

notevolmente dar adito a una disdetta: a fronte di due disdette, sarà fra

l'altro necessario esaminare quale delle due abbia determinato l'inefficacia

del divieto di concorrenza (DTF 130 III 353 con numerosi riferimenti, in 360

consid. 2.2.2). In concreto la datrice di lavoro ha disdetto in via ordinaria

il contratto di lavoro per il 29 febbraio 2008 (doc. E). D'altro canto, con

disdetta 20 febbraio 2008 il convenuto ha a sua volta rescisso con effetto

immediato il contratto (doc. H). Ciò posto, il rapporto di lavoro fra i due si

è definitivamente interrotto il 20 febbraio 2008. Pertanto, ritenuto che la

validità in sé di entrambe non è (e non lo è mai stata) oggetto di

contestazione alcuna, particolare importanza ai fini della vertenza in esame assumono

i motivi all'origine di quest'ultima disdetta che, se imputabili alla datrice

di lavoro, comportavano la cessazione e inefficacia del divieto di concorrenza.

6. Invero

e anzitutto, il Pretore aggiunto, dopo avere accertato che le parti avevano

pattuito una clausola di divieto di concorrenza in sé valida, ha preso atto del

fatto che l'istante aveva disdetto il contratto di lavoro in essere con il

convenuto - e con esso quello di tutti i dipendenti del Centro fitness __________

- per difficoltà finanziarie che le imponevano la chiusura della relativa

struttura. Il licenziamento del convenuto era così intervenuto senza che egli avesse

fornito un motivo atto a giustificarlo, come sancito dall'art. 340c cpv.

2 CO. Il primo giudice ha quindi desunto l'inefficacia del divieto di

concorrenza contrattualmente stabilito (decisione impugnata, pag. 6 consid.

3.1). Sotto questo profilo l'appellante gli rimprovera di non avere considerato

che il licenziamento del convenuto non era affatto riconducibile alla chiusura

del centro fitness bensì al comportamento del convenuto: a torto aveva pertanto

concluso per l'inefficacia della relativa clausola (appello, pag. 3 n. 3). Ma

invano.

6.1 A

sostegno della sua tesi l'appellante argomenta che, a prescindere dalla

chiusura del centro fitness, l'atteggiamento medesimo del convenuto avrebbe

comunque portato al suo licenziamento per la fine di febbraio 2008 (appello,

pag. 4 n. 3). Ma, a prescindere dal fatto che ai fini della vertenza in esame i

motivi all'origine della disdetta ordinaria dell'istante nemmeno sarebbero

determinanti visto che il rapporto lavorativo è finito il 20 febbraio 2008 in ragione della disdetta con effetto immediato del convenuto (sopra, consid. 5), l'interessata non

si preoccupa neanche di spiegare in forza di quali rimproveri era imminente una

rescissione del contratto di lavoro da parte sua. D'altro canto, emerge dagli

atti che con la disdetta ordinaria 31 gennaio 2008, resasi necessaria - come

stabilito dal Pretore aggiunto - vista la chiusura del centro fitness (istanza,

pag. 3 n. 1) l'istante ringraziava il convenuto “della gentile

collaborazione” e gli augurava “un proficuo avvenire per il suo lavoro”.

La prima volta il 16 febbraio 2008, e solo a fronte della richiesta del lavoratore

di versare crediti di lavoro già maturati, l'istante si è lamentata di lacune

del convenuto nello svolgere l'attività lavorativa da lui pretesa. Di ciò però -

come si avrà modo di vedere oltre (sotto, consid. 8.1) - non si trova riscontro.

Che poi essa abbia rinunciato a menzionare alcunché riguardo a presunte

inadempienze per non danneggiare il convenuto, optando quindi per un

licenziamento insieme agli altri (appello, pag. 4 n. 3), appare una mera censura

di opportunità non supportata da elementi oggettivi.

6.2 Per

il resto - e diversamente da quanto lascia sottintendere l'appellante - giova aggiungere

che la controversia non verte certo sulla questione a sapere se la riapertura

del medesimo centro fitness precedentemente gestito dall'istante lede, come

tale, il divieto di concorrenza pattuito dalle parti. In concreto, è bensì necessario

appurare se, terminato il rapporto lavorativo tra loro, il convenuto era ancora

legato da quello stesso divieto. Di modo che, perlomeno a questo stadio, ogni

argomento volto a dimostrare la concorrenzialità della nuova attività del

convenuto con quella dell'istante (appello, pag. 4 seg. n. 3) era prematuro, e

quindi privo di pertinenza. In definitiva, anche per questo motivo, la censura è

da respingere in quanto infondata.

7. Il

Pretore aggiunto ha quindi affrontato la questione relativa alla disdetta 20

febbraio 2008 con cui il convenuto aveva a sua volta ma con effetto immediato posto

termine al contratto con l'istante, invocando il mancato versamento di pretese

salariali già esigibili (decisione impugnata, pag. 7 consid. 3.2). Egli ha in

primo luogo stabilito che il mancato pagamento del salario poteva costituire un

giusto motivo per la risoluzione immediata del contratto di lavoro da parte del

lavoratore e preso atto del fatto, che a tali crediti, l'istante aveva posto in

compensazione pretesi danni patiti per delle violazioni contrattuali che imputava

al convenuto. Non risultava però - come da essa addotto - né che quest'ultimo avesse

lavorato meno ore del previsto (decisione impugnata, pag. 8 consid. 3.2.1), né

che avesse incitato colleghi a sabotare l'attività dell'istante e tanto meno sottratto

documenti che appartenevano a quest'ultima (decisione impugnata, pag. 8 consid.

3.2.1). Crediti che l'istante sosteneva di avere verso il centro estetico poi erano

da rivendicare presso la società che lo gestiva - ossia la P__________ Sagl - e

non certo presso il convenuto (decisione impugnata, pag. 8 seg. consid. 3.2.1).

La datrice di lavoro non beneficiava così di pretese compensabili con crediti

salariali arretrati a favore del convenuto: di modo che, la disdetta con

effetto immediato di quest'ultimo era fondata e giustificata. Anche da questo

punto di vista, il divieto di concorrenza a carico del convenuto era da ritenersi

cessato (decisione impugnata, pag. 8 consid. 3.2.1).

In

proposito, l'appellante non contesta l'esistenza a favore del convenuto di

crediti salariali arretrati e ancora insoluti (appello, pag. 5 n. 4). A detta

dell'appellante però, visto che fino ad allora il convenuto aveva sempre tollerato

il mancato versamento del salario, egli avrebbe senz'altro potuto continuare a

lavorare per le restanti due settimane rinunciando a disdire il rapporto di

lavoro con effetto immediato (appello, pag. 5 n .4). L'argomento tuttavia è pretestuoso,

posto come la tacita indulgenza dimostrata dal lavoratore nulla toglieva all'obbligo

della datrice di lavoro di adempiere alle sue incombenze nei termini

contrattuali, quale quelle di versare lo stipendio mensilmente e la

partecipazione dopo la chiusura del bilancio annuale (doc. B, pag. 3 a e b).

8. L'appellante

afferma di non avere versato gli stipendi per i mesi da dicembre 2007 a febbraio 2008 poiché li riteneva compensati dal danno che le aveva procurato il convenuto, il

quale aveva ripetutamente violato l'obbligo di fedeltà e di diligenza (appello,

pag. 6 n. 5).

8.1 Ora,

per quanto attiene i rimproveri rivolti al convenuto e evocati dall'istante con

scritto 16 febbraio 2008, il Pretore aggiunto ha puntualmente spiegato perché gli

stessi non erano da ritenere fondati (decisione impugnata, pag. 8 seg. n.

3.2.1). In merito ai motivi così addotti (sopra, consid. 7), l'appellante si pronuncia

invero solo sulla questione dell'orario di lavoro e quella relativa ai canoni

di locazione del centro estetico. Sul primo punto il Pretore aggiunto ha

segnatamente rilevato che le tabelle “coperture settimanali corsi-sala”

prodotte agli atti (doc. T) non erano a suo parere determinanti in quanto non

era dato di sapere il periodo cui si riferivano e riguardavano due sole

settimane aventi un saldo di complessive 40 ore ciascuna, che visto il ruolo di

direttore per cui era stato assunto il convenuto non era escluso che avesse svolto

mansioni che esulavano dall'attività legata ai corsi e alla sala e, infine, che

a priori non era escluso che egli avesse svolto giorni di vacanza (decisione

impugnata, pag. 8 consid. 3.2.1). E, a fronte di ciò, che in sede di

istruttoria due testi abbiano dichiarato che a volte il convenuto non era presente

all'interno del centro fitness, non guardava l'agenda e che, per tali motivi il

responsabile dell'istante era nervoso (appello, pag. 6 n. 5), non basta certo

per inficiare l'argomentazione pretorile. Con riferimento ai canoni di

locazione dovuti per il centro estetico, il Pretore aggiunto non ha ritenuto possibile

compensare pretese eventualmente dovute alla società che gestiva quell'attività

con il salario dovuto al convenuto, quest'ultimo - pur in veste di socio - non

essendone l'effettivo debitore. L'appellante gli obietta che per accordo del

convenuto medesimo quei canoni di locazione venivano regolarmente trattenuti

dal salario a lui versato e il cui obbligo di pagamento, nonostante l'attività

estetica fosse stata trasferita altrove, continuava a sussistere fino a

febbraio 2008 in quanto non era stato proposto alcun subentrante (appello, pag.

9 n. 8). Agli atti però non figura che un contratto di sublocazione per locali destinati

all'esercizio di un centro estetica che vede B__________ Sagl quale

sub-locatrice e A__________ in rappresentanza di P__________ Sagl - di cui il

convenuto è in effetti socio (doc. N) - quale sub-conduttrice (doc. 7). Di modo

che, le conclusioni del Pretore aggiunto resistono pertanto alla critica.

8.2 Il

primo giudice ha stabilito che il convenuto si era occupato della distribuzione

in Svizzera di un apparecchio medico denominato “__________”, attività

ceduta apparentemente a terzi dal 1° giugno 2007 ma di fatto proseguita.

L'istruttoria non aveva tuttavia consentito di stabilire l'entità di questa sua

occupazione né di accertare se avesse compromesso la capacità lavorativa del

convenuto nei confronti dell'istante. Ciò posto, si trattava poi di un'attività

che non era in concorrenza con quella della datrice di lavoro. E, neppure si

poteva escludere che la stessa - e per essa il gerente P__________ - nulla

sapesse al riguardo, ritenuto che quegli apparecchi erano esposti presso il

centro fitness dove si organizzavano anche riunioni volte a promuovere il

prodotto. Il Pretore aggiunto non ha così ravvisato alcuna violazione della

fiducia del datore di lavoro (decisione impugnata, pag. 10 n. 4.1). Dal canto

suo, l'appellante obietta che l'attività di rivendita di questi apparecchi non

è stata affatto esaminata dal primo giudice e che il tutto era avvenuto senza

la sua autorizzazione (appello, pag. 8 n. 7), censure che però non sono sostanziate

da riscontri oggettivi. Peraltro, laddove è l'appellante medesima ad ammettere

che la rivendita degli apparecchi “__________” non era collegata con

l'attività del centro fitness (appello, pag. 9 n. 7), trova conferma anche la

conclusione pretorile che, in proposito, escludeva l'eventualità di una possibile

concorrenza fra le due. Infine poi, se è vero che tale ing. __________ -

persona nota anche a P__________ - usufruiva della palestra a titolo gratuito

(appello, pag. 8 n. 7), è altresì vero che riguardo a tali apparecchi egli

prestava supporto tecnico e consulenza varia (verbale 7 ottobre 2008, teste __________,

pag. 7) e che - come ammette la stessa appellante - gli stessi venivano di

fatto utilizzati presso il Centro fitness __________ (appello, pag. 8 n. 7) e quindi

posti a libera disposizione di tutti gli abbonati. Per il resto, pretendere che

P__________ - nel ruolo di gerente - non sapesse che quella persona aveva beneficiato

per ben tre anni gratuitamente della struttura, appare ai limiti del pretesto. Ancora

una volta, in definitiva, la censura è priva di consistenza e va così respinta.

8.3 Con

riferimento all'attività del veloclub, il Pretore aggiunto ha accertato che si

trattava di un'attività nota all'istante e al suo gerente P__________, che la

stessa non aveva potuto recare alcun danno visto che non aveva indole

commerciale e fini economici, essendo costituita da un gruppo di clienti del Centro

fitness __________ che oltretutto pubblicizzavano la struttura in ambito

ciclistico (decisione impugnata, pag. 11 consid. 4.3). L'appellante non

contesta come tale la facoltà per il convenuto di costituire il veloclub quale

mezzo per promuovere il centro fitness. Obietta però che in relazione a ciò il

convenuto aveva aperto una relazione postale di cui essa non era a conoscenza e

su cui non aveva diritto di firma (appello, pag. 10 n. 9). Ancora una volta la

censura è ai limiti del pretesto. L'esistenza di un conto postale, oltretutto

specifico per associazioni e con un saldo di fr. 500.65 (doc. S), non appare

affatto contraria all'attività di un veloclub non foss'altro per garantirne la

gestione corrente (doc. 11 e 12) fra cui anche le eventuali tasse sociali percepite.

Ma da ciò soltanto non si può seriamente dedurre che la stessa sia fonte di particolari

utili e benefici economici. Peraltro, nella misura in cui nemmeno si è pretesa membro

di tale entità associativa, non è dato a vedere perché all'istante avrebbe

dovuto essere conferito un diritto di firma su quel conto. Per il resto - e

l'appellante non lo nega - a vantaggio di quest'ultima vi era la pubblicità che

veniva fatta a suo favore (doc. 10). Ancora una volta, l'appello va per finire

disatteso.

8.4 L’appellante

riconosce ancora la violazione da parte del convenuto dell'obbligo di diligenza

e di fedeltà verso di lei per il fatto che a febbraio 2008 egli aveva rivelato

a una cliente questioni che riguardavano il rapporto di lavoro, e segnatamente

il fatto che l'istante non gli aveva versato il salario, ledendo così il suo

onore (appello, pag. 6 n. 5). L'argomento non ha tuttavia pertinenza, giacché

al convenuto non si può rimproverare di avere accennato a terzi di un mancato

pagamento - peraltro veritiero - di una pretesa che gli spettava per legge e

che quindi lo riguardava direttamente. L'interessata, per il resto, non prova che

egli abbia altresì divulgato ulteriori informazioni attinenti il lavoro. Anche

sotto questo profilo l'appello è quindi infondato.

8.5 L'istante

accenna ancora, per finire, al fatto che la riapertura del Centro fitness __________

da parte del convenuto aveva compromesso la collaborazione e la conseguente

fusione che lei era intenzionata a mettere in atto con la società che gestiva

il C__________, causandole pertanto un danno enorme (appello, pag. 7 n. 6).

Nondimeno, nella misura in cui l'appellante non è riuscita a dimostrare

l'efficacia, dopo il 20 febbraio 2008 (sopra, consid. 5), della clausola sul divieto

di concorrenza che era stata pattuita fra le parti (sopra, consid. 5, 6, 7),

l'interessata non può seriamente riconoscere in tale circostanza l'esistenza di

un danno imputabile al convenuto. La censura va così respinta.

9. In

definitiva, l'appello va così respinto nella misura in cui è ricevibile e la decisione

impugnata confermata (art. 318 cpv. 1 lett. a CPC). Trattandosi di una

controversia derivante da un rapporto di lavoro con un valore litigioso stimabile

in fr. 24'000.– e quindi inferiore a fr. 30'000.– (sopra, consid. 2), non si

prelevano né tasse di giustizia né altre spese processuali attinenti la

procedura d'appello (art. 114 lett. c CPC). L'appellante nondimeno, in quanto parte

soccombente, deve pagare alla controparte vittoriosa e qui rappresentata da

un'associazione di categoria (sopra, consid. 2) un'equa indennità per

l'incomodo cagionato come già sancito dalla giurisprudenza vigente il codice di

procedura civile cantonale (RtiD II-2005 pag. 680 consid. 9) e che, alla luce

della comparsa scritta prodotta a questa Camera (6 pagine di osservazioni) e in

assenza di più precise indicazioni relative a particolari esborsi sostenuti, può

essere fissata in fr. 150.–.

Il

valore litigioso determinante giusta l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per stabilire

i rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), è stabilito in fr. 24'000.– (sopra, consid. 2).

Per i quali motivi,

richiamati l'art. 95 cpv. 1 lett. b, 106 cpv. 1, e

114 lett. c e art. 311 cpv. 2 CPC;

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello 28 febbraio 2011 di AP

1, __________, è respinto.

2. Non

si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. AP 1, __________,

rifonderà a AO 1, __________, fr. 150.– a titolo di indennità.

3. Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere

pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr.

15'000.– nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr.

30'000.– negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se

una legge federale prescrive un'istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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