12.2011.41
Mandato di avvocato in procedura penale, contestazione di onorario, congruità della pretesa e corretto adempimento del mandato
8 aprile 2013Italiano29 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2011.41
Data decisione, Autorità:
08.04.2013, IICCA
Titolo:
Mandato di avvocato in procedura penale, contestazione di onorario, congruità della pretesa e corretto adempimento del mandato
REMUNERAZIONE
TARIFFA
art. 394 CO
Incarto n.
12.2011.41
Lugano
8 aprile 2013/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Jaques
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2009.317
(mandato, retribuzione di avvocato) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 3, promossa con petizione 19 maggio 2009 da
AO 1
rappr. dall’ RA
1
contro
AP 1
AP 2
con cui
l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 117'271.-
oltre interessi al 5% dal 27 marzo 2007, come saldo degli onorari a lui dovuti per
il patrocinio legale prestato;
domanda
avversata dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione
riconoscendo soltanto in parte il saldo dell’onorario dovuto all’attore, e che
il Pretore con sentenza 26 gennaio 2011 ha parzialmente accolto, condannando i convenuti a versare in solido all’attore fr. 83'441,30 oltre interessi al 5%
dal 27 marzo 2007;
appellanti
i convenuti, che con atto d’appello 25 febbraio 2011 chiedono l’annullamento
del querelato giudizio, nel senso di rinviare la sentenza alla Pretura di
Lugano, sezione 3, per un complemento di istruttoria e una nuova decisione,
protestando tasse, spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti
prodotti;
ritenuto
Fatti
A. Il 4
febbraio 2004 l’avv. AO 1 ha formalmente assunto il patrocinio di AP 1 nella
procedura penale già aperta a carico di quest’ultimo nell’agosto 2000 per i
reati di tentata truffa, tentata estorsione, diffamazione, calunnia, minaccia,
denuncia mendace, corruzione attiva, corruzione passiva e violazione del
segreto d’ufficio, con la firma della procura da parte di quest’ultimo
(originale della procura, 1° doc. nel raccoglitore 3/4). In seguito il legale
ha assunto il patrocinio di AP 2, moglie di AP 1, nei cui confronti era stato
aperto un procedimento penale per complicità in ripetuta violazione del segreto
d’ufficio. Il 20 luglio 2004 il legale ha richiesto ai clienti di versare il
primo acconto documentato di fr. 8'960.- (richiesta di acconto presente nel
raccoglitore 3/4). A partire da febbraio 2005, il legale ha invitato a più
riprese i clienti a versare degli acconti o dei fondi spese per coprire le
spese giudiziarie e per pagare i suoi onorari per la continuazione della
procedura e dei vari ricorsi inoltrati alla Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d’Appello, alla Pretura penale e alla Corte di cassazione e di revisione
penale. Con scritto 20 luglio 2006, l’avv. AO 1 ha presentato ai coniugi la distinta delle sue prestazioni per il periodo da dicembre 2003 all’8
novembre 2005, per fr. 217'113,45, a detta del legale “segnatamente in
previsione della domanda di risarcimento allo Stato” (doc. B). Con lettera
25 agosto 2006, AP 1 ha risposto che non avrebbe firmato la nota d’onorario, ma
che avrebbe pagato il legale per il lavoro svolto secondo la procura da lui
sottoscritta (doc. 84). In seguito, il 31 agosto 2006, AP 2 ha scritto al legale nei seguenti termini: “Conosci la nostra situazione finanziaria sin
dall’inizio e se ben ricordi, ancora pochi giorni prima del processo ti abbiamo
chiesto, visto che per noi era impossibile versarti l’acconto desiderato, di
voler far capo all’assistenza giudiziaria. Tu hai rifiutato. Non intendiamo
assolutamente sottrarci ai nostri obblighi nei tuoi confronti e ti assicuriamo
nuovamente che verrai pagato in conformità alle relative norme TOA così come
riportato nella procura sottoscritta da __________” (doc. 86). Nel dicembre
2006 l’immobile dei coniugi AP 1 e AP 2, sito a __________, è stato venduto ai
pubblici incanti su richiesta della creditrice ipotecaria. Il 6 marzo 2007
l’avv. AO 1 ha rinunciato al mandato di patrocinio, notificando ai clienti la
distinta spese finale di fr. 217'976.- con la proposta di ridurre la sua nota
d’onorario del 50% (doc. 110), proposta mantenuta con lettera del 27 marzo
2007, dove ha ridotto le sue prestazioni, comprensive delle spese, in fr.
117'271,10 (doc. 112/113).
B. Il
18 maggio 2007 il legale si è rivolto alla Commissione di verifica dell’Ordine
degli Avvocati (di seguito Commissione), per la tassazione della sua nota. Con
decisione 10 dicembre 2007 la Commissione, ritenendo nel caso concreto applicabile
l’art. 41 TOA, trattandosi di un procedimento penale impegnativo, ha tassato la
nota professionale in fr. 90'000.- per l’onorario, fissando a 300 ore il
dispendio lavorativo presumibile del legale nella fattispecie a un saggio
orario di fr. 300.-, tenendo conto della situazione finanziaria dei coniugi, e
in fr. 4'285,60 per le spese sostenute oltre all’IVA. La tassa di giustizia di
fr. 3'600.- e le spese di fr. 400.- sono state poste per un quarto a carico
dell’istante e per tre quarti a carico di AP 1 e AP 2, tenuti inoltre a
rifondere all’istante fr. 2'000.- per ripetibili (doc. L). Con decisione 4
marzo 2009, il Consiglio di moderazione del Tribunale d’Appello ha ritenuto
irricevibile il ricorso interposto alla decisione della Commissione da parte
dei coniugi AP 1 e AP 2, poiché non più competente in materia di controversie
tra avvocati e clienti in materia di applicazione della TOA dopo il 1° gennaio
2008 (doc. M).
C. Con
petizione 19 maggio 2009 l’avv. AO 1 ha convenuto davanti al Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 3, AP 1 e AP 2, chiedendone la condanna al pagamento delle
sue note professionali per l’importo di fr. 117'271.- (IVA compresa) oltre
interessi al 5% dal 27 marzo 2007. Egli ha evidenziato come la fattispecie, particolarmente
complessa, l’avesse impegnato per circa 662 ore calcolate a un tasso orario di
fr. 350.-, e che egli aveva ridotto l’importo totale del 50% per tener conto della
situazione finanziaria dei convenuti. Nella risposta 10 luglio 2009, questi
ultimi si sono opposti alle pretese dell’attore, da loro ritenute
esageratamente esose a fronte della loro precaria situazione finanziaria,
riconoscendogli soltanto 269 ore e 45 minuti di ore lavorative compiute, con
una tariffa oraria – ispirata agli art. 10, 33, 37 e 38 TOA – di fr. 170.-,
deducendo gli acconti già versati di fr. 18'010.-, per una somma totale di fr. 27'847.50 a cui aggiungere le spese e l’IVA. I convenuti hanno pure richiesto all’autorità
giudiziaria di valutare l’atteggiamento a loro dire “ricattatorio” del
legale nei loro confronti, risultante secondo loro dai vari scritti
dell’avvocato con cui richiedeva il riconoscimento delle sue note d’onorario e
il versamento di quanto preteso, nonché dal comportamento del legale e del
Procuratore Generale durante la fase istruttoria.
D. Statuendo
il 26 gennaio 2011, il Pretore ha accolto parzialmente la petizione
dell’attore, condannando i convenuti al versamento in solido di fr. 83'441,30
oltre interessi al 5% dal 27 marzo 2007, ed inoltre al pagamento di 7/10 della
tassa di giustizia di fr. 4'500.- e delle spese, e di fr. 5'500.- a titolo di
ripetibili da rifondere all’attore, mettendo a carico di quest’ultimo 3/10
della tassa di giustizia di fr. 4'500.- e le spese.
E. Con
appello 25 febbraio 2011 i convenuti chiedono di annullare il giudizio pretorile
e di rinviarlo al Pretore per completamento d’istruttoria e nuova decisione. In
sintesi gli appellanti riconoscono 269 ore e 45 minuti di tempo di lavoro a una
tariffa oraria di fr. 170.-, il tutto con protesta di spese e ripetibili. Contestualmente
all’appello i convenuti hanno richiesto il gratuito patrocinio con l’esenzione
dagli anticipi e dalle cauzioni per il presente giudizio, postulando il
conferimento dell’effetto sospensivo al rimedio di diritto.
F. Con
decisione 3 maggio 2011, questa Camera ha accolto la domanda di gratuito
patrocinio degli appellanti, esentandoli dal versamento dell’anticipo delle
spese giudiziarie.
G. Nelle
proprie osservazioni del 17 settembre 2012 l’attore chiede di respingere l’appello,
con motivazioni di cui si dirà, per quanto necessario, nei considerandi
successivi.
e considerando
Considerandi
1.
Il
1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile
svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC). La procedura innanzi al Pretore è stata
iniziata nel 2009 e fino alla sua conclusione è rimasta disciplinata dal
diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC), vale a dire dal Codice di
procedura civile ticinese (CPC-TI). La procedura di appello, per contro, ha preso
avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata il 26 gennaio 2011 ed è
pertanto retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC; DTF 137
III 127, consid. 2 pag. 129-130). In tale ambito l’appello ha per legge effetto
sospensivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Gli appellanti chiedono in modo generico “di
essere sentiti”, senza tuttavia postulare formalmente la convocazione a
un’udienza orale. Né vi sono motivi particolari che inducano a tenere udienza,
motivo per cui la Camera può decidere in base agli atti di causa (art. 316 cpv.
1.
CPC).
2.
Il
primo giudice ha dapprima accertato che le prestazioni dell’avvocato erano
dovute secondo il contratto di mandato stabilito tra le parti, ha poi stabilito
che il mandato era stato concluso solo a fine gennaio 2004, come sostenuto dai
convenuti, e che pertanto le ore fatturate dal legale per dicembre 2003 e
gennaio 2004, pari a 125 ore a fr. 350.-/ora, non potevano essergli
riconosciute. In seguito ha constatato che la differenza tra le pretese dell’attore
e quanto riconosciuto dai convenuti era di fr. 89'423,60 (sottraendo da fr.
117'271,10 l’importo di fr. 27'847,50 ammesso dai clienti), e ha applicato gli
art. 8 e 41 TOA alla fatturazione, poiché essa “esorbita manifestamente i
limiti di cui agli artt. 33, 37 e 38 TOA” (sentenza pag. 8), e “l’espletamento
del mandato ha richiesto una preparazione particolare così come un accresciuto
impegno da parte dell’attore nella tutela degli interessi dei convenuti, alla
luce del clamore mediatico suscitato dalla vicenda” (sentenza pag. 13), per
giungere a un onorario complessivo di fr. 90'000.-, oltre all’IVA. Tale importo
è stato calcolato in base a 300 ore di lavoro svolto dal legale. Il Pretore ha
poi ritenuto che la mancata presentazione di una domanda di assistenza
giudiziaria non costituiva una violazione del mandato, in particolare visto che
AP 1, in quanto giurista “non poteva certo ignorare la facoltà di postulare
lui stesso insieme alla moglie il beneficio dell’assistenza giudiziaria”, e
che “nonostante la loro pretesa situazione finanziaria precaria, hanno
continuato a farsi patrocinare dall’attore senza remore, pur coscienti che
avrebbero potuto incontrare delle difficoltà nel far fronte al pagamento della
nota sua d’onorario” (sentenza pag. 13) e ha poi fissato la tariffa oraria
in fr. 300.-, adeguata alla situazione finanziaria dei convenuti e alla
conoscenza che di questa aveva l’avvocato. In conclusione il Pretore ha
riconosciuto all’attore un onorario di fr. 83'441,30 (fr. 90'000.- d’onorario
sulla base di fr. 300.-× 300
ore + fr. 4'285,60 di spese + fr. 7'165,70 di IVA ./. fr. 18'010.- di acconti
già versati) oltre agli interessi di mora del 5% dal 27 marzo 2007.
3.
I
convenuti nel loro appello censurano dapprima l’operato del Pretore, che non avrebbe
a loro dire evaso nella sentenza alcune censure da loro sollevate, omettendo di
calcolare “al dettaglio” le ore effettivamente svolte dal legale, di applicare la
tariffa oraria a loro più favorevole di fr. 170.–/ora (tenendo conto della loro
disastrata situazione finanziaria che il giudice avrebbe dovuto accertare), di
verificare le ragioni per cui il legale ha ridotto le sue pretese iniziali del
50%, di esprimersi sul comportamento ricattatorio tenuto dall’avvocato AO 1 e
di accertare, rispettivamente segnalare, la “probabile” falsa testimonianza di
cui si sarebbe reso colpevole il legale oppure la contemporanea violazione del
segreto d’ufficio rimproverata all’allora Procuratore Generale. Poi,
riprendendo il medesimo calcolo indicato nella risposta 10 luglio 2009, hanno riproposto
la ricostruzione dettagliata del tempo secondo loro impiegato realmente dal
loro patrocinatore nei diversi ricorsi e documenti scritti. In particolare
hanno ritenuto che per gli scritti potevano essere computate al massimo 16 ore
e 15 minuti, per i documenti stilati per il Giudice dell’istruzione e
dell’arresto e al Ministero pubblico di al massimo 8,5 ore, nonché per gli
allegati alla Corte dei Reclami penali e alla Camera di Cassazione e dei
ricorsi penali rispettivamente di al massimo 36,5 ore e di 13,5 ore. Poi,
postulano l’applicazione dell’art. 37 TOA per il processo, e la computazione di
22.
ore per la preparazione del medesimo. Inoltre contestano le 6 ore [correttamente:
5.
ore] esposte dall’avv. AO 1 per la lettura dei ricorsi al Tribunale federale
preparati da AP 1, riconducendole a 2 ore. Infine rimproverano al Pretore di
non aver indicato nella sentenza i rimedi di diritto né l’entrata in vigore del
nuovo CPC, ciò che costituirebbe a loro dire una grave mancanza da parte del
magistrato.
4.
In
ordine si può subito sgomberare il campo dalla critica relativa alla mancata
indicazione dei rimedi giuridici. In effetti, l’art. 285 CPC-TI, che si applica
al caso in esame (sopra consid. 1), a differenza del nuovo Codice di diritto
processuale civile svizzero (art. 238 lett. f CPC), non richiedeva tra i
requisiti formali di validità della sentenza l’indicazione dei rimedi
giuridici. La censura è quindi infondata.
5.
Dopo
aver espresso considerazioni polemiche sul lavoro svolto dal Pretore e dal
Procuratore Generale che aveva condotto il procedimento penale a loro carico, gli
appellanti chiedono a questa Camera accertamenti e indagini disciplinari nei
confronti dell’appellato, dell’allora Procuratore Generale e del Pretore. Come
già indicato nella decisione incidentale 3 maggio 2011 sul gratuito patrocinio,
tale richiesta esula palesemente dalle competenza della Camera (art. 48 lett. b
LOG). Le censure degli appellanti sugli aspetti disciplinari e penali che
presenterebbe a loro dire la fattispecie sono quindi del tutto fuori luogo
nell’ambito di un appello in materia civile e non possono essere esaminate in
questa sede, per manifesta incompetenza funzionale della Camera adita. Su
questo punto le censure sono dunque inammissibili.
6.
L’atto
di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed
essere motivato (art. 310 e 311 CPC). La semplice trascrizione nell’appello
delle conclusioni o di allegati di prima sede o la riproduzione di ampi stralci
delle stesse è inammissibile (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1 pag. 375; sentenza
del Tribunale federale 5A_438/2012 del 27 agosto 2012 consid. 2.2 con rinvii;
sentenza II CCA del 6 marzo 2012, inc. n. 12.2010.53, consid. 3.4; sentenza II
CCA del 2 maggio 2012, Cocchi/Trezzini/ Bernasconi,
Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, CPC, Lugano 2010,
art. 311 CPC, pag. 1367 seg.). L’appellante deve spiegare, infatti, non perché
le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili
le motivazioni del Pretore. Nel presente caso gli appellanti hanno riprodotto,
rispettivamente hanno ricopiato nell’atto di appello pagine intere della loro
risposta 10 luglio 2009. I punti 5 a 42 della risposta sono stati ricopiati
(con infime variazioni di stile) pressoché integralmente nell’atto di appello
(da pag. 5 a pag. 14, fatti). Tali passi dell’appello sono pertanto inammissibili.
Possono venir esaminati nel merito, di conseguenza, solo i punti dell’appello
nei quali gli appellanti si confrontano con le argomentazioni del Pretore.
7.
Sempre
in ordine, occorre precisare che questa Camera non può accettare la produzione
in appello di nuovi mezzi di prova (come il richiamo dell’incarto 60.2008.162,
appello pag. 17, 23, 24) o di nuove allegazioni in mancanza dei requisiti
richiesti dall’art. 317 CPC, che gli appellanti nemmeno menzionano. Il giudizio
di appello può quindi fondarsi solo sui documenti e sulle allegazioni delle
parti presentate nei tempi e nei modi conformi alla procedura, vale a dire sul
fascicolo processuale esaminato dal Pretore (doc. A-M, classificatore blu A1
[doc. 1-82], classificatore blu A2 [doc. 83/1-115], mappetta bianca B [doc.
116-130], mappetta arancione C [doc. 131-132], scatola gialla Dispobox
contenente 4 scatole archivio [doc. 133/1, 133/2, 133/3, 133/4, 133/5, a
esclusione di un memoriale ritirato dagli appellanti]).
8.
Non
vi è contestazione sul fatto che l’attività svolta dall’attore è stata
effettuata nell’ambito di un contratto di mandato (art. 394 cpv. 1 CO; DTF 135
III 259 consid. 2.1).
8.1
Giusta
l’art. 8 CC, l’avvocato che procede in causa per ottenere la remunerazione
delle sue prestazioni è gravato dell’onere di dimostrare l’esistenza
dell’asserito mandato – in concreto pacifica - nonché la congruità della sua
pretesa (II CCA 5 aprile 2011 inc. n. 12.2008.171 e 30 gennaio 2007 inc. n.
12.2005.217
in: RtiD II-2007 42c pag. 736). Egli deve inoltre pure dimostrare
il corretto adempimento del mandato, segnatamente che la prestazione fornita
corrisponde a quanto effettivamente pattuito. Ne va diversamente allorquando il
mandante, anche solo con il suo prolungato silenzio, mette in atto un
comportamento che giustifica di ritenere che egli abbia essenzialmente
accettato la prestazione siccome conforme. In tal caso l'onere della prova è
rovesciato e spetta al mandante dimostrare che il contratto non è stato
adempiuto correttamente. Non modifica per contro questo assunto il fatto che il
mandante, quale profano, non sia in grado di valutare la qualità della
prestazione. Di conseguenza, se non manifesta opposizione alla conduzione
processuale del suo avvocato – a condizione però che ne sia tenuto al corrente
e sia debitamente informato – o addirittura dichiara il proprio consenso alle
bozze di allegato sottopostegli, il mandante non può rovesciare sul mandatario
l'onere della prova, bensì deve dimostrare lui stesso il carente adempimento
del contratto se non intende pagare (integralmente) l'onorario (Fellmann, Berner Kommentar, ni. 488-492
e 494 ad art. 394 CO).
8.2
Per
quanto è invece della – contestata – congruità della pretesa, l'avvocato è in
particolare tenuto a provare che l’onorario rivendicato corrisponde alle
modalità di computo concordate, è conforme alla regolamentazione cantonale
applicabile, è giustificato in base all’uso, oppure ancora è oggettivamente
proporzionato in base alle circostanze. Pacifico il carattere oneroso delle
prestazioni in esame, eseguite a titolo professionale (art. 394 cpv. 3 CO; DTF
135.
III 259 consid. 2.1), si tratta di stabilire quali siano i criteri
determinanti per la loro remunerazione. Gli onorari dovuti al
mandatario sono in primo luogo quelli concordati per convenzione dalle parti.
In considerazione della missione particolare conferita agli avvocati in quanto
ausiliari della giustizia, la giurisprudenza ha riconosciuto al diritto
cantonale la facoltà di regolamentarne la remunerazione. In assenza di un
accordo o di una regola cantonale, l’ammontare degli onorari deve essere
stabilito in base all’uso. Se non vi è alcun uso comune, il giudice fissa la
remunerazione dovuta tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti, fermo
restando che essa deve essere oggettivamente proporzionata ai servizi resi (DTF
135.
III 259, consid. 2.2., pag. 262).
8.3
Nella
fattispecie la procura agli atti riproduce sul retro la regolamentazione
cantonale allora vigente in materia, la Tariffa dell’Ordine degli avvocati TOA,
che è stata formalmente abrogata dal 1° gennaio 2008 (cfr. Legge sulla
soppressione della Tariffa dell’Ordine degli avvocati del 24 ottobre 2007, in vigore dal 1° gennaio 2008, BU 66/2007, pag. 756; cfr. pure sentenza II CCA del 5 aprile
2011, inc. 12.2008.171, consid. 5 con riferimenti). Le parti non contestano
l’applicabilità della TOA alla retribuzione delle prestazioni eseguite
dall’attore. I valori indicati dalla TOA (del 7 dicembre 1984) sono
stati rivalutati nel tempo dall'allora competente Consiglio di moderazione il
quale già nel 2001 in relazione a procedure civilistiche di carattere non
pecuniario - cui tornava applicabile l'art. 10 TOA - riteneva consona alla
relativa semplicità del mandato una tariffa oraria di fr. 250.- (v. BOA n. 22
pag. 38 seg.; cfr. pure II CCA 31 luglio 2002 inc. n. 12.2001.174).
9.
Il
Pretore ha accertato che l’attore aveva assunto il mandato solo dalla fine di
gennaio 2004 e che quindi solo da tale data era dovuta al patrocinatore una
retribuzione, motivo per cui ha stralciato dalle ore esposte dall’attore le 125
ore computate a dicembre 2003 e gennaio 2004 (cfr. distinta al doc. B e doc.
83/2). Gli appellanti non contestano tali accertamenti e ammettono le spese
vive indicate dall’attore (doc. B, C). Essi rimproverano invece al Pretore di aver
ammesso 300 ore di patrocinio senza aver verificato nel dettaglio le ore
effettivamente svolte dal legale, che secondo i loro calcoli ammontano a 269
ore e 45 minuti (cfr. appello, pag. 31, punto 42.3.3). Essi si lamentano inoltre
del fatto che il primo giudice non ha indagato sui motivi che hanno indotto
l’attore a ridurre alla metà le 662 ore indicate in precedenza e non ha dedotto
le ore da essi prestate nel procurare all’avvocato i documenti da questi
richiesti. In secondo luogo i convenuti criticano il Pretore per non essersi
fondato sulla tariffa oraria usuale all’epoca – secondo loro di fr. 250.-/ora
(appello, pag. 32, punto 42.6), basandosi sugli art. 31-40 TOA – o su una
tariffa oraria ridotta – viste le loro difficoltà finanziarie – che spazierebbe
da un minimo di fr. 170.-/ora (riprendendo quanto esposto in sede di risposta)
a un massimo di fr. 200.-/ora (proposta solo in sede di appello).
9.1
Per stabilire
la durata delle prestazioni effettuate dal legale e la tariffa oraria
applicabile, il Pretore ha ritenuto di esaminare il caso alla luce dell’art. 41
TOA, poiché il mandato “ha richiesto una preparazione particolare così come
un accresciuto impegno da parte dell’attore nella tutela degli interessi dei
convenuti, alla luce del clamore mediatico suscitato dalla vicenda” (cfr.
sentenza impugnata, pag. 13). Ha quindi desunto che “la fatturazione al 50%
operata dall’attore riduce le ore computate a 331, a fronte di ore riconosciute dai convenuti di 269 ore e 45 minuti” (cfr. sentenza impugnata,
pag. 9) e che “visto quanto precede e in considerazione del fatto che nelle
restanti 331 ore esposte dall’attore sono contenute anche parte di quelle da
lui fatturate, a torto, per prestazioni eseguite prima che gli venisse
conferito il mandato, appare equo ed adeguato alle circostanze riconoscergli
complessivamente un impegno orario di 300 ore” (cfr. sentenza impugnata,
pag. 10). Giusta l’art. 41 TOA, per procedimenti ed altri atti penali
particolarmente impegnativi l’avvocato poteva prescindere dai massimi di cui
agli articoli precedenti. La procedura penale che ha occupato l’appellato non
ha presentato particolari difficoltà processuali, ma il contesto mediatico e
politico in cui si sono sviluppati i procedimenti penali a carico dei coniugi appellanti
presentava, con i vari procedimenti penali connessi a carico di altre persone,
e il procedimento disciplinare e amministrativo a carico di AP 1, una
fattispecie oggettivamente complessa che richiedeva uno studio ed una
preparazione accurata del legale, a prescindere dai soli procedimenti penali in
cui è intervenuto (cfr. fascicolo doc. I). L’applicazione dell’eccezione
prevista all’art. 41 TOA è quindi oggettivamente giustificata, vista anche la
mole della documentazione prodotta agli atti (4 scatole d’archivio, 3
classificatori federali, oltre a fascicoli richiamati) dalla quale risulta
evidente la necessità per l’avvocato di dedicare molto tempo già solo per
l’esame degli atti.
9.2
Il
Pretore ha riconosciuto al legale attore 300 ore di patrocinio, spiegando per
quali motivi riteneva adeguato tale dispendio di tempo. Gli appellanti
riconoscono 269 ore e 45 minuti, di modo che sono in contestazione, in estrema
sintesi, 30 ore e 15 minuti di prestazioni. In questa sede i convenuti non si
confrontano con le spiegazioni contenute nella sentenza impugnata, ma
riprendono integralmente la loro risposta di causa per quel che concerne la
ricostruzione del tempo dedicato dall’attore al loro patrocinio, fondata sulla
loro visione soggettiva dei fatti (cfr. anche doc. 128, risposta alla
Commissione di verifica dell’Ordine degli avvocati). Essi non negano che l’attore
abbia scritto le lettere indicate nelle distinte, né gli atti processuali
fatturati, ma sostengono che in un “rapporto ragionevole ed equo tra tempo e
lavoro (esposto per ¼ d’ora) vi si dedicherebbe in condizioni normali secondo
le direttive e secondo il tariffario normalmente vigente” (risposta, pag. 21,
ricopiata nell’appello da pag. 24), le ore esposte devono essere defalcate di
23.
ore e 45 minuti per le lettere, 55,5 ore per gli allegati al GIAR e al
Ministero pubblico, 64,5 ore per gli allegati alla CRP, 64 ore per gli allegati
alla CCRP. In altre parole, gli appellanti sostengono che il lavoro prestato
dal loro patrocinatore poteva essere svolto con un minor numero di ore rispetto
a quello fatturato. Se non che, a parte la palese inammissibilità di una
motivazione di appello integralmente ricopiata dagli allegati di prima sede, in
questa ricostruzione dei fatti gli appellanti partono da una loro visione
soggettiva e molto generica, che non tiene conto dell’impegno richiesto nel
caso concreto, abbondantemente enfatizzato dai mass media, e in cui la mole di
carta e documenti ha raggiunto livelli inusuali. Anche se si potesse entrare
nel merito delle loro censure, quindi, non vi sarebbe motivo di ridurre
ulteriormente le ore ammesse dal Pretore.
In ogni
caso, il primo giudice ha già tenuto conto della richiesta di riduzione
formulata dai convenuti limitando le ore riconosciute a 300. La differenza che
ancora sussiste in questa sede (30 ore e 15 minuti) corrisponde quasi
interamente alle 29,5 ore asseritamente dedicate dagli appellanti stessi per la
raccolta di materiale della stampa ticinese e la stesura di osservazioni al
ricorso in Cassazione (cfr. appello, pag. 28). Orbene, non vi è spazio per la
deduzione (supplementare) richiesta, perché gli appellanti non allegano che le
10.
ore impiegate a loro dire per la verifica della stampa ticinese dal 3 al 4
novembre 2005 siano state fatturate dall’attore (non figurano nelle tabelle di
cui alla loro “ricostruzione”) e le 19,5 ore per le osservazioni al ricorso in
Cassazione sono già state incluse nella deduzione globale di 64 ore esposta in
merito a tale ricorso (cfr. appello, tabella a pag. 27 e pag. 31 ad 42.3).
D’altronde, come già esposto con pertinenza dal Pretore, una mercede è dovuta
quando sia stipulata o voluta dall’uso e non risulta che le parti in causa
abbiano previsto sconti sull’onorario dell’avvocato per tener conto del lavoro
di preparazione svolto dai clienti né una remunerazione in altro modo.
9.3
L’attore
ha fatturato le proprie prestazioni a una tariffa oraria di fr. 350.-, che il
Pretore ha ridotto a fr. 300.- (sentenza pag. 13-14). Gli appellanti, dal canto
loro, ritengono che il Pretore avrebbe dovuto tenere in considerazione la
tariffa oraria di fr. 250.- riconosciuta dalla CRP e in ogni caso affermano che
è possibile scendere sotto la tariffa abituale per tenere conto delle loro
difficoltà economiche, applicando una tariffa oraria da fr. 170.- a fr. 200.-.
A prescindere dalla sconvenienza dei toni con cui essi formulano tali critiche (appello,
pag. 33 nel mezzo), le stesse non possono essere condivise. L’art. 8 TOA
prevedeva che nella fissazione dell’onorario si doveva tener conto della
complessità e dell’importanza del caso, del valore e dell’estensione della
pratica, della competenza professionale ed della responsabilità dell’avvocato, del
tempo ed della diligenza impiegati, della situazione sociale e patrimoniale
delle parti, dell’esito conseguito e della sua prevedibilità. I medesimi
principi sono stati ripresi dall’art. 15a cpv. 2 della Legge cantonale
sull’avvocatura del 16 settembre 2002 (in vigore dal 1° gennaio 2008). Dal 2001
la Commissione di verifica allora competente aveva stabilito una tariffa oraria
di fr. 250.- per i casi più semplici (BOA n. 29, pag. 34, RtiD I-2004 n. 29 pag.
98), senza però definire un limite massimo. Il patrocinio degli appellanti,
come già indicato in precedenza, si è iscritto in un contesto fortemente
mediatizzato e nell’ambito di una procedura penale rivelatasi oggettivamente
complessa e che ha richiesto una mole di lavoro e di studio non indifferenti da
parte dell’attore. L’appellato è notoriamente un avvocato di pluridecennale esperienza
in materia penale, con all’attivo il patrocinio in numerosi casi complessi e
mediaticamente esposti. In questo contesto, una tariffa oraria di fr. 300.- per
un avvocato penalista di quel calibro non presta il fianco alla benché minima
critica ed è anzi da considerare finanche favorevole ai clienti. A titolo di confronto,
una tariffa oraria di fr. 330.- è stata considerata usuale nel Canton Vaud nel
2003.
e una tariffa oraria di fr. 366.- era usuale nel canton Ginevra nel 2002 (Bohnet/Marteret, Droit de la profession
d’avocat, Berna 2009, n. 2972 pag. 1174).
9.4
Secondo
gli appellanti il Pretore avrebbe dovuto tenere in considerazione, nella
determinazione dell’onorario dell’attore, la loro precaria situazione
finanziaria e avrebbe d’ufficio dovuto procedere agli accertamenti necessari a
dimostrarla. In questa sede gli appellanti chiedono esplicitamente di voler
chiarire i motivi per i quali l’attore non ha chiesto il beneficio
dell’assistenza giudiziaria nella procedura penale e perché il Pretore “non
abbia sentito il bisogno di chiedere e ottenere informazioni complementari”,
offrendo quali prove il richiamo del loro incarto presso l’Ufficio esecuzioni. Ora
è vero che l’avvocato deve informare il proprio cliente sulle spese della
procedura e sul loro calcolo e deve informarsi della possibilità di chiedere
l’assistenza giudiziaria (Bohnet/Martenet,
op. cit., n. 2786 pag. 1111). Nella fattispecie i clienti hanno più volte
segnalato al loro legale i problemi di liquidità e finanziari in cui si
trovavano e la loro impossibilità a versare ulteriori acconti (a titolo di
esempio doc. 86, lettera del 31 agosto 2006). Il legale ha tuttavia rifiutato
di presentare una domanda di assistenza giudiziaria, per motivi sui quali è
inutile indagare ai fini del giudizio civile. I clienti hanno infatti accettato
per atti concludenti le condizioni poste dal legale (patrocinio senza richiesta
di assistenza giudiziaria) e sono stati da lui patrocinati fino a quando
l’attore ha rinunciato al mandato il 6 marzo 2007 (doc. 110). Gli appellanti
sono contitolari di uno studio di consulenza legale (come risulta
dall’intestazione dell’atto di appello) e uno di loro è giurista, di modo che non
potevano ignorare le conseguenze di tale scelta strategica del loro
patrocinatore. Ne deriva che non possono ora rimproverare a quest’ultimo la
mancata domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria, frutto
di una precisa scelta strategica da loro condivisa per atti concludenti. Non vi
era quindi motivo per ridurre ulteriormente l’onorario del patrocinatore.
9.5
Le
critiche mosse al Pretore per aver omesso di accertare la situazione
finanziaria dei convenuti sono del tutto infondate. In una causa civile retta
dal CPC-TI era compito delle parti allegare i fatti rilevanti per il giudizio e
indicare i relativi mezzi di prova (art. 78 e 86 CPC-TI). Nella fattispecie la
causa riguarda una pretesa creditoria fondata su un contratto di mandato ed è
applicabile il principio dispositivo e non quello inquisitorio. Il Pretore non
aveva quindi alcun obbligo di indagare di sua iniziativa e di assumere prove
non offerte dalle parti. Il primo giudice doveva fondarsi per il giudizio sui
fatti allegati dalle parti nelle forme e nei tempi previsti dall’allora vigente
Codice di procedura civile ticinese, senza procedere d’ufficio alla raccolta di
altre prove atte a dimostrare se gli appellanti avessero potuto o meno essere
messi al beneficio dell’assistenza giudiziaria nella procedura penale, men che
meno dopo aver formalmente chiuso l’istruttoria il 27 ottobre 2009. D’altronde,
mezzi di prova prodotti dopo tale data, come la sentenza 4 dicembre 2009 inc.
60.2008.162
della Camera dei ricorsi penali, inoltrata in Pretura dall’attore
in modo informale, non sarebbero potuti essere presi in considerazione dal
Pretore ai fini del giudizio. La domanda di rinviare l’incarto al Pretore per
un completamento di istruttoria e una nuova delibera è dunque del tutto
infondata.
10.
In
conclusione, nella limitata misura in cui possono essere esaminate nel merito,
le critiche mosse dagli appellanti al Pretore si rivelano infondate. L’onorario
dovuto all’attore ammonta così a fr. 90'000.- (300 ore a fr. 300.- orari),
oltre fr. 4'285.60 per spese vive ammesse e fr. 7'165.70 di IVA, per un totale
di fr. 101'451.30, da cui dedurre gli acconti di fr. 18'010.- versati dai
convenuti. A giusta ragione pertanto il Pretore ha accolto la petizione
limitatamente a fr. 83'441.30 e ha ripartito in proporzione gli oneri
processuali e le ripetibili. La sentenza impugnata resiste quindi alle censure
e l’appello va respinto. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 106
CPC). Gli appellanti sono stati posti al beneficio del gratuito patrocinio in
questa sede per quel che concerne l’esenzione dagli anticipi e dalle spese
processuali, e verseranno all’attore un’adeguata indennità per ripetibili di
appello, commisurata al valore ancora litigioso in appello di fr. 36'000.-
(differenza tra l’onorario di fr. 90'000.- accertato dal Pretore e quello di fr.
54'000.- proposto dagli appellanti) e calcolata secondo i criteri stabiliti dal
Regolamento sulle ripetibili (RTAr).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli
art. 96 e 106 CPC
decide:
1. L’appello
25 febbraio 2011 di AP 1 e AP 2 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
2. Le
spese processuali di appello, consistenti in complessivi fr. 3'000.-, sono
poste a carico degli appellanti, e per essi, ammessi al beneficio del gratuito
patrocinio, a carico dello Stato. AP 1 e AP 2 verseranno a AO 1, con vincolo di
solidarietà, fr. 2'000.- per ripetibili di appello.
3. Notificazione:
-
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
(rimedi giuridici sulla pagina successiva)
Rimedi
giuridici
Nelle cause a
carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.-
nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.-
negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia
civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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