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Decisione

12.2011.42

Procedura sommaria, tutela giurisdizione dei casi manifesti, espulsione di conduttore dopo disdetta straordinaria per mora (già istanza di sfratto), nozione di caso chiaro (manifesto)

23 maggio 2011Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i locali alla scadenza del contratto, ciò che giustifica l’accoglimento

dell’istanza 2 febbraio 2011, in presenza di fatti chiari e di una situazione

giuridica altrettanto chiara. L’appello è pertanto fondato e deve essere

accolto, con l’adozione delle misure di esecuzione diretta chieste

dall’appellante (art. 236 cpv. 3 CPC), in particolare della comminatoria penale

e delle misure coercitive per lo sgombero del fondo, con l’aiuto dell’autorità

competente (art. 343 cpv. 1 e 3 CPC).

9. Le

spese giudiziarie (spese processuali e spese ripetibili) sono a carico della

conduttrice, che soccombe (art. 106 cpv. 1 CPC). Oltre alle spese processuali,

essa rifonderà all’appellante un’adeguata indennità per spese ripetibili (art.

95 CPC). Nella commisurazione della tassa di giustizia di appello si è tenuto

conto del valore litigioso di fr. 61'200.- accertato dal Pretore e dei valori

previsti dalla legge sulla tariffa giudiziaria per una procedura sommaria di

tale valore (art. 7, 9, 13).

decide:

I. L’appello 4 marzo 2011 di AP 1, è accolto.

La decisione 22 febbraio 2011 del Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 4, (SE.2011.24) è così riformata:

1. L’istanza 2 febbraio 2011 è accolta e di

conseguenza è ordinata l’espulsione immediata di AO 1, __________, di suoi

responsabili o persone a cui essa ha autorizzato o concesso l’uso, da tutti i

locali (superficie per caffetteria, deposito merci, terrazza e ogni altro) da

essa occupati presso O__________, sede I__________, in via __________ a __________.

2. L’ordine di sgombero dal fondo è impartito

con la comminatoria dell’azione penale per disobbedienza a decisione

dell’autorità ai sensi dell’art. 292 CP che recita “chiunque non ottempera a

una decisione a lui intimata da un’autorità competente o da un funzionario

competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito

con la multa”.

3. È fatto ordine a ogni usciere o a ogni

agente della forza pubblica di aiutare nell’esecuzione dello sgombero a

richiesta del locatore.

4. La tassa di giustizia di fr. 150.- e le

spese di fr. 50.-, anticipati dall’istante, sono poste a carico della convenuta,

con l’obbligo per quest’ultima di rifondere all’istante fr. 300.- per spese

ripetibili.

Considerandi

II. Le

spese processuali di appello in complessivi fr. 500.- (tassa di giustizia fr.

400.

-, spese fr. 100.-), anticipate dall’appellante, sono poste a carico della

conduttrice, che rifonderà all’appellante un’indennità di fr. 800.- a titolo di

ripetibili di appello.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di

locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF). Il ricorso non ha di regola effetto sospensivo

(art. 103 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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