12.2011.45
Subappalto - inadempimento - procura - procura esterna apparente
11 febbraio 2013Italiano24 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2011.45
Data decisione, Autorità:
11.02.2013, IICCA
Titolo:
Subappalto - inadempimento - procura - procura esterna apparente
INADEMPIMENTO
PROCURA
RAPPRESENTANZA CON AUTORIZZAZIONE
SUBAPPALTO
art. 33 cpv. 3 CO
art. 97 CO
art. 363 CO
art. 460 cpv. 2 CO
Incarto n.
12.2011.45
Lugano
11 febbraio
2013/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2004.399
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 21
giugno 2004 da
AP 1
rappr. da RA 1
contro
AO 1
AO 2
entrambe rappr.
da RA 2
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna delle convenute in solido al pagamento di fr.
1'500'000.- oltre interessi al 5% dal 9 ottobre 2002 (azione parziale);
domanda
avversata dalle convenute che hanno postulato la reiezione della petizione, e
che il Pretore con decisione 31 gennaio 2011 ha respinto;
appellante
l'attrice con atto di appello 4 marzo 2011, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre le
convenute con osservazioni 9 maggio 2011 postulano la reiezione del gravame
pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Il
28 luglio 2000 (doc. 2) è stato pubblicato sul Foglio Ufficiale della
Repubblica e Cantone Ticino il concorso di prequalifica, secondo la procedura
selettiva, per le opere di sottostruttura, conservazione e pavimentazione del
Progetto “__________”, concernente il risanamento di alcuni manufatti dell’autostrada
__________ nel tratto __________ (lotto __________). Intenzionate a partecipare
al concorso, la società italiana AO 2 (impresa pilota) e quella svizzera AO 1
si sono costituite in consorzio con la denominazione Consorzio G__________, riuscendo
poi a superare la prequalifica.
2. L’11
aprile 2001 la società svizzera AP 1, dopo una telefonata tra il suo
amministratore R__________ __________ e il dipendente di AO 1 nonché membro di varie
commissioni del consorzio M__________ __________, ha trasmesso al Consorzio G__________
un’offerta (doc. 9) per fr. 13'653'724 + IVA (D14 / barriere di sicurezza: fr.
1'325'114.-, D10 / soprastrutture ripari fonici: fr. 11'061'360.-, D6 / mensola
e muri di sostegno: fr. 1'020'350.- e D3 / viadotto __________: fr. 246'900.-),
a seguito della quale, dopo una discussione avvenuta l’indomani alla presenza
degli stessi R__________ __________ (che ha allora trasmesso una nuova offerta
con ulteriori acconti e ribassi, cfr. doc. 10) e M__________ __________, quest’ultimo,
con riferimento alle “barriere di sicurezza e ripari fonici”, ha provveduto ad allestire
e firmare, a nome del consorzio, il seguente scritto (doc. B): “con la
presente Vi confermiamo, a seguito della Vostra offerta del 11.04.2001 relativa
alle opere in oggetto, che qualora i lavori dovessero essere deliberati al
nostro Consorzio, le opere stesse saranno a Voi subappaltate alle condizioni
pattuite: ribasso 6%” (le ultime due parole erano scritte a capo, centrate
e in neretto).
Nei due mesi
successivi AP 1, indicata dal Consorzio G__________ quale subappaltatrice nei
documenti poi trasmessi al Cantone, ha partecipato a diverse riunioni presso la
Direzione Lavori (doc. C), in seguito alle quali è stato concordato che i
pannelli acustici da montare sarebbero stati quelli denominati __________ della
ditta T__________ Spa, che già avevano ricevuto la necessaria (doc. 5, 5a e 13)
certificazione dell’EMPA (doc. 14).
3. Con
decisione 3 luglio 2011 il Consiglio di Stato ha per finire deliberato i lavori
in questione al Consorzio G__________ (doc. 15).
Il 5
settembre 2001 (doc. D) AP 1 ha pertanto chiesto di voler formalizzare il
contratto di subappalto per un importo lordo di fr. 15'956'638.45 (corrispondente
all’offerta doc. 9 [dedotta una
sottoposizione D10 di fr. 531'000.-], con i ribassi di cui al doc. 10 esposti solo a parte e comprensiva
dell’offerta per le vetrature CPN 376 di fr. 2'833'914.45), al che il Consorzio
G__________ ha obiettato (doc. E) di non poter discutere né concludere qualsiasi
trattativa in considerazione dell’avvenuta impugnazione della delibera innanzi
al Tribunale Cantonale amministrativo, che l’ha poi annullata con pronuncia 15
novembre 2001 (doc. F), annullata però il 12 aprile 2002 dal Tribunale federale,
con conseguente conferma della stessa. Ciononostante, il Consorzio G__________
neppure in seguito ha ritenuto di poter evadere positivamente la nuova
richiesta di formalizzazione del contratto di subappalto per quello stesso importo,
inoltrata da AP 1 al suo indirizzo il 7 giugno 2002 (doc. G) e ancora ribadita il
5 luglio 2002 (doc. H).
Il 27
settembre 2002 il Consorzio G__________ ha trasmesso a AP 1 un capitolato
d’appalto per le opere D10 invitandola a presentare la sua offerta definitiva per
un importo non superiore a fr. 7'200'000.- entro la fine del mese (doc. EE e 17),
termine che quest’ultima ha tuttavia lasciato scadere infruttuosamente.
Il 4
ottobre 2002 (doc. O) AP 1 ha quindi rimproverato al Consorzio G__________ di
aver deliberato quelle opere alle ditte T__________ Spa e O__________ __________
SA, invitandolo entro il 9 ottobre successivo a ritornare sulla sua decisione ed
a voler confermare la collaborazione risultante dallo scritto di cui al doc. B.
Il 10 ottobre 2002 (doc. P) essa ha rinnovato la sua richiesta, assegnando un
nuovo termine fino al successivo 16 ottobre, e l’11 dicembre 2002 (doc. Q) ha
poi prorogato il termine per l’adempimento fino al 20 dicembre. Il 18 marzo
2004 (doc. S) essa ha assegnato un ulteriore termine fino al 31 marzo 2004 per
adempiere, osservando che alla sua scadenza avrebbe rinunciato alla prestazione
tardiva e preteso il risarcimento del danno, come da lei poi fatto il 2 aprile
2004 (doc. U).
4. Con
petizione 21 giugno 2004 AP 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1, AO 2 e AO 1 al fine di ottenerne la condanna in
solido al pagamento di fr. 1'500'000.- oltre interessi al 5% dal 9 ottobre
2002. Essa ha evidenziato che il 12 aprile 2001 le controparti si erano preventivamente
impegnate, in caso di delibera a loro favore, poi avvenuta, a subappaltarle i
lavori inerenti alla fornitura e alla posa delle opere contemplate dall’offerta
di cui doc. 9 previa concessione di un ulteriore ribasso del 6%, come per altro
confermato anche per scritto (doc. B), e che ciononostante, il 27 settembre 2002, in occasione di una discussione sulle conseguenze di un parziale cambiamento del progetto, esse
avevano poi preteso uno sconto ulteriore, da lei non accettato siccome
contrario agli accordi iniziali, e in seguito, violando nuovamente il
contratto, avevano poi subappaltato i lavori alle ditte T__________ Spa e O__________
__________ SA. A suo dire, ciò le avrebbe causato un’importante perdita di
guadagno, pari ad almeno fr. 4'102'949.58, che per motivi di opportunità è stata
per il momento azionata, con un’azione parziale di valore ridotto.
5. Le
convenute si sono opposte alla petizione. In ordine, hanno eccepito
l’incompetenza territoriale del giudice a decidere le pretese nei confronti di AO
2 e contestato che l’attrice potesse inoltrare un’azione parziale non
individualizzata. Nel merito, dopo aver sollevato l’eccezione di prescrizione
della pretesa attorea nella misura in cui fosse eventualmente fondata sulla culpa
in contrahendo, hanno fornito una diversa versione dei fatti, tale da
escludere un loro obbligo di risarcimento del danno. Al proposito, esse hanno osservato
che in occasione della discussione del 12 aprile 2001 e della successiva
sottoscrizione del doc. B M____________________ __________ non si era impegnato
a stipulare un contratto di subappalto, ciò che per altro non poteva nemmeno
fare non disponendo di un diritto di firma individuale, ma si era limitato a
formalizzare la disponibilità dell’attrice a concedere un ulteriore ribasso del
6% in caso di aggiudicazione a suo favore; hanno poi aggiunto che il tenore di
quello scritto era stato in ogni caso revocato nel corso di una discussione avvenuta
in una data imprecisata tra il 12 aprile e il 22 maggio 2001, a seguito della quale le parti avevano concluso l’“accordo commerciale preliminare” relativo
alle opere D10 (doc. L), secondo cui l’attrice sarebbe stata posta al beneficio
di un diritto di “prelazione” per parte di quei lavori nel senso che essa
sarebbe stata incaricata di eseguirli a condizione di essere poi disposta a
effettuarli ad un prezzo pari o inferiore a quello oggetto delle offerte delle
altre ditte; sempre a loro dire, nel settembre 2002 all’attrice, che nel
frattempo aveva confessato l’impossibilità soggettiva di procurarsi i pannelli __________
e con ciò la sua impossibilità ad adempiere, era stata per l’appunto offerta la
possibilità di inoltrare questa offerta inferiore (doc. EE). Negata così una
loro inadempienza contrattuale, che comunque sarebbe stata ininfluente siccome
l’attrice non aveva immediatamente optato per la rinuncia alla prestazione
tardiva a favore del risarcimento del danno, esse hanno in ogni caso contestato
l’ammontare del pregiudizio fatto valere dall’attrice, in particolare le
percentuali relative alla perdita di guadagno ed il fatto che le stesse fossero
calcolate anche su parti d’opera - D3, D6, D14 e parte delle posizioni D10 -
che erano poi state escluse o mai avevano fatto parte - fornitura di lamiere e
di vetri securizzati - di qualsiasi trattativa. Pure contestata era infine la
pretesa per interessi moratori e l’esistenza della solidarietà fra le convenute.
6. Il
Pretore, con la decisione 31 gennaio 2011 qui impugnata, ha respinto la
petizione, caricando all’attrice la tassa di giustizia di fr. 6'500.-, le spese
e le ripetibili di fr. 45'000.-. Il giudice di prime cure, rilevando che la
versione dei fatti fornita dalle convenute aveva trovato piena conferma in sede
istruttoria, ha escluso che a loro potesse essere rimproverato un inadempimento
contrattuale, tanto più che l’attrice, non avendo immediatamente optato, dopo
la scadenza del termine di grazia scaduto il 20 dicembre 2002 (doc. Q), per la
rinuncia alla prestazione tardiva a favore del risarcimento del danno, in base
al diritto svizzero - a questo stadio della lite pacificamente applicabile alla
fattispecie - si era in ogni caso preclusa la facoltà di azionarlo. Visto
l’esito della lite, non ha ritenuto necessario esaminare il tema della
competenza territoriale, né l’eccezione di prescrizione.
7. Con
l’appello 4 marzo 2011 che qui ci occupa, avversato dalle convenute con
osservazioni 9 maggio 2011, l'attrice chiede di riformare il querelato giudizio
nel senso di accogliere la petizione. Essa, ribadita la competenza territoriale
del giudice adito a decidere le pretese nei confronti di AO 2, conferma che i
fatti si erano in realtà svolti come da lei preteso in prima sede e non invece come
ritenuto dalle controparti e dal Pretore, di modo che le convenute si erano
rese responsabili di un inadempimento contrattuale; e censura di non aver rispettato
le condizioni formali per poter pretendere il risarcimento del danno ex art.
107 cpv. 2 CO.
8. Il
1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale
civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è
stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta
disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio
dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece
la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una
decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove
disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
9. In
relazione al rimprovero di inadempimento contrattuale mosso alle convenute, a
suo giudizio da valutarsi con riferimento all’accordo di cui al doc. L e non a
quello di cui al doc. B, il Pretore ha dapprima rilevato sulla base delle
testimonianze di M__________ __________, P__________ __________ e L__________ __________
che la data esatta della riunione riassunta nel doc. L era da situare nel
maggio 2001, sicché era possibile che fosse sin precedente all’incontro del 22
maggio 2001 oggetto del doc. C, come del resto sostenuto espressamente da M__________
__________, la stessa attrice avendo per altro ammesso in sede conclusionale
(p. 15) che la stessa andava situata al 7 maggio 2001. Quanto al contenuto
dell’accordo commerciale preliminare di cui al doc. L, egli ha ritenuto che lo
stesso, pur non firmato, rappresentava la sintesi degli accordi raggiunti in
quell’incontro, ossia fra gli altri la “prelazione” a favore dell’attrice: ciò
era stato riferito dai testi M__________ __________, P__________ __________ e L__________
__________, era stato confermato dal fatto che lo stesso era stato ricevuto e prodotto
in causa dall’attrice, che non lo aveva mai contestato, nonché dal fatto che
altre circostanze e meglio il doc. EE ne erano conseguenti rispettivamente il
doc. D non ne smentivano il contenuto. Egli ha quindi appurato che le convenute
avevano riconosciuto all’attrice la “prelazione” relativamente alle opere
indicate nel doc. EE, mai restituito da quest’ultima, la quale oltretutto a
quel momento, come riferito ancora dai testi M__________ __________ e P__________
__________, aveva in ogni caso dichiarato di non essere più in grado di fornire
Fatti
i pannelli __________ approvati dalla committenza e muniti della necessaria certificazione
dell’EMPA, poco importando se sul mercato vi fossero altri pannelli, per i
quali essa non aveva in effetti dimostrato di disporre delle necessarie
certificazioni, quando l’istruttoria aveva dimostrato che le convenute erano
confrontate con l’urgenza della committenza, comprovata dal teste M__________ __________,
di cominciare il cantiere prima dell’inverno e di ricevere entro inizio ottobre
2002 il nome dei subappaltatori.
Il
Pretore ha in ogni caso aggiunto, sempre sulla base della testimonianza di M__________
__________, che il senso attribuito soggettivamente dalle parti al doc. B, a
prescindere dal suo tenore letterale, non era quello di concludere già sin da
quel momento un contratto di subappalto tra loro. Egli ha poi rilevato che le
convenute non sarebbero in ogni caso state vincolate dal quel documento,
sottoscritto da una persona priva del potere di rappresentanza individuale,
senza che quel suo agire individuale fosse stato preventivamente tollerato o
successivamente ratificato: l’attrice, che per sua ammissione sino ad allora
aveva allestito un’offerta priva di allegati e specifiche tecniche, doveva per
altro rendersi conto che un accordo come quello da lei preteso sarebbe stato
vincolante solo se sottoscritto dai firmatari del consorzio; contrariamente a
quanto da lei preteso, nulla agli atti permetteva poi di concludere che le
parti si fossero accordate in tal senso già prima della sottoscrizione di quel
documento; e nemmeno il tenore del doc. C, come detto fors’anche successivo al
doc. L, rispettivamente il fatto che l’attrice fosse stata definita
subappaltatrice attestavano che alla stessa fosse stato attribuito il ruolo da
lei preteso nel doc. B.
9.1 In
questa sede - come detto - l’attrice ribadisce che ad essere decisivo per la
questione era solo il doc. B (appello p. 17-25). Essa, premesso che,
contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, dal documento risultava che lo stesso
era stato allestito a conferma di precedenti accordi verbali, rileva che il
fatto che quel documento era stato sottoscritto dal solo M__________ __________,
privo del diritto di firma individuale, non era di per sé tale da inficiarne la
validità, siccome questi aveva sempre trattato con lei in rappresentanza del
consorzio e in quanto a lui, per sua stessa ammissione, era chiaro che la
controparte era disposta a collaborare solo se quella collaborazione fosse
stata definita contrattualmente, ciò che in buona fede avrebbe dovuto indurlo a
non allestire e firmare uno scritto come quello in questione se, come da lui
riferito, ma qui contestato, il senso non era quello risultante dal suo tenore
letterale; osserva che L__________ __________, Re__________ __________, E__________
__________ e M__________ __________ avevano in ogni caso confermato l’esistenza
e il contenuto del contratto di subappalto in quei termini, ratificando così
l’operato di M__________ __________, ciò che risultava dal fatto che essa era
stata definita subappaltatrice nei confronti della committenza, come risultava
dal doc. C e dalla testimonianza di Pa__________ __________. A suo dire, i doc.
B e C e la stessa deposizione di quest’ultimo teste dimostravano altresì che il
significato e la portata del doc. L, per altro non datato e firmato, non erano
quelli attribuitigli dal Pretore e dai testi M__________ __________ e L__________
__________, del tutto inattendibili alla stregua del teste P__________ __________,
che oltretutto si era limitato a riferire quanto riportatogli da L__________ __________,
tanto più che, qualora stésse la sua datazione al 7 maggio 2001, non si
capirebbe perché nel documento nulla si diceva in merito alle opere D3 e D6.
Pure inattendibili erano poi i testi M__________ __________ e P__________ __________
laddove si erano espressi sull’asserita incapacità dell’attrice di adempiere le
prestazioni di sua competenza, in particolare di fornire i pannelli __________
della T__________ Spa, che potevano essere tempestivamente sostituiti da altri
forniti da terzi, come confermato dalla perizia giudiziaria.
9.2 Premessa
fondamentale per poter eventualmente accogliere le tesi d’appello dell’attrice
sulla questione che qui ci occupa è che le testimonianze su cui il Pretore si è
fondato, ed in particolare quelle di M__________ __________, P__________ __________
e L__________ __________, vengano qui dichiarate inattendibili, come in sostanza
chiesto dall’attrice. La sua richiesta deve essere disattesa.
9.2.1 Innanzitutto
si osserva che l’attrice non ha assolutamente spiegato, salvo forse per quanto
si dirà nel prossimo considerando, e tanto meno ha dimostrato con le necessarie
prove per quali motivi sarebbero inattendibili quei 3 testimoni -
l’inattendibilità di L__________ __________ è per altro stata eccepita per la
prima volta, e con ciò irritualmente, solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC)
-, non essendo ovviamente sufficiente il solo fatto che essa possa aver qui
dichiarato di non condividere soggettivamente il contenuto delle loro
deposizioni.
9.2.2 Ma in
ogni caso nemmeno vi è traccia di gravi discordanze tra i fatti deducibili da
quelle testimonianze, ed in particolare da quelle rese da M__________ __________
e P__________ __________, al cospetto degli altri elementi di fatto deducibili
da altre prove, che in base alla giurisprudenza potrebbero indurre il giudice a
non considerare le loro deposizioni (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 34 ad art. 90; Cocchi/Trezzini,
CPC-TI App., m. 75 e 84 ad art. 90).
Da una
parte quanto da loro riferito (cfr. supra consid. 9) è in effetti stato
spesso e volentieri confermato, e comunque mai smentito, da altre risultanze di
causa: con riferimento alla datazione del doc. L, l’attrice non ha contestato in
questa sede di aver ammesso con le conclusioni che lo stesso fosse stato
allestito proprio nel maggio 2001 e meglio il 7 di quel mese (per inciso, a p.
12 della replica già si menzionava un incontro tra le parti in data 7 maggio
2001), circostanza che a detta del Pretore era pure stata riferita dal teste L__________
__________, la cui inattendibilità è stata eccepita per la prima volta e con
ciò irritualmente solo in questa sede; il fatto che nel doc. L le parti
avessero accordato all’attrice un diritto di “prelazione” su alcuni lavori della
posizione D10 è pure stato confermato dal teste L__________ __________, la cui
inattendibilità - come detto - è stata eccepita irritualmente solo ora, e in
ogni caso l’attrice non ha censurato l’assunto pretorile secondo cui ciò era
pure confermato dal fatto che quel documento era stato ricevuto e prodotto in
causa da lei, che non lo aveva mai contestato; l’impossibilità dell’attrice di
fornire i pannelli __________ a seguito di un contenzioso con T__________ Spa
non è poi mai stata da lei contestata negli allegati preliminari, ove essa aveva
anzi ammesso l’esistenza di una situazione problematica a dipendenza anche di
alcuni dissapori con quella società (replica p. 7; cfr. pure conclusioni p. 24)
e aveva perlopiù preteso solo la disponibilità di altri pannelli simili e di
altri fornitori; l’urgenza della committenza di avviare il cantiere prima
dell’inverno e di ricevere comunicazione entro inizio ottobre 2002 del nome dei
subappaltatori è invece dimostrata dal doc. 16.
D’altra
parte è ampiamente a torto che l’attrice sembra affermare che la deposizione di
quei testi sarebbe smentita dal doc. C e dalla testimonianza di Pa__________ __________,
da cui risultava che essa era stata indicata come subappaltatrice all’indirizzo
della committenza e con cui quel teste aveva affermato che l’offerta
dell’attrice era l’unica inoltrata alla committenza, rispettivamente dal fatto
che la mancata menzione delle opere D3 e D6 nel doc. L contraddirebbe la sua
datazione al 7 maggio 2001. Partendo proprio da quest’ultimo aspetto, non si
capisce per quale motivo il fatto, per altro irricevibile siccome evocato per
la prima volta solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC), che nel doc. L le
parti, oltre alle opere D10, non abbiano ritenuto di menzionare quelle
denominate D3 e D6, cui la committenza aveva rinunciato solo nell’agosto 2002, sarebbe
tale da sconfessare la sua datazione al 7 maggio 2001 già dimostrata - come
detto sopra - da altre prove, tanto più che dallo stesso documento nemmeno
risulta che queste ultime opere fossero invece già allora state escluse dai
loro accordi. Ammessa quella datazione, nel fatto che l’attrice fosse stata presentata
e indicata dalle convenute come subappaltatrice all’indirizzo della committenza,
come risultava dal doc. C e dalla deposizione di Pa__________ __________, non
si ravvisa in realtà nulla di anomalo, lo stesso Pretore - il cui assunto
ancora una volta non è stato qui oggetto di censura - avendo a ragione
rammentato che nel doc. L l’attrice si era inoltre impegnata “a produrre ogni
possibile documentazione o chiarimento necessario, nonché a partecipare a
eventuali specifici incontri tecnici richiesti dal Dipartimento”. Il fatto poi che
il teste Pa__________ __________ abbia affermato che l’offerta dell’attrice era
l’unica inoltrata alla committenza non è a sua volta tale da smentire le
deposizioni di M__________ __________ e di P__________ __________, che avevano
invece indicato che la sua era stata da loro allegata assieme a quella di altre
ditte, e ciò già per il solo motivo che sulla particolare questione il teste ha
ammesso di non essere sicuro di quanto riferito, aggiungendo alla sua
deposizione la frase “così mi sembra di ricordare” (verbale 27 febbraio 2007 p.
3). E neppure si capisce infine perché il doc. B, per il suo particolare
tenore, sarebbe tale da smentire il successivo doc. L.
9.3 Dovendosi
con ciò ammettere l’attendibilità dei testimoni M__________ __________, P__________
__________ e L__________ __________, è chiaro che la versione dei fatti dell’attrice
- a favore della quale essa non ha proposto alcun’altra prova (appello p.
17-25) - e le sue conclusioni giuridiche non possono trovare conferma,
dovendosi invece ritenere corretta la ricostruzione fattuale e la sussunzione giuridica
effettuata dal Pretore (cfr. consid. 9).
9.3.1 Innanzitutto
non può essere ragionevolmente contestato che il doc. L, databile
effettivamente al 7 maggio 2001, rappresentava la sintesi degli accordi allora raggiunti
tra le parti, ossia fra gli altri la “prelazione” a favore dell’attrice, e che
le convenute avevano poi riconosciuto a quest’ultima la facoltà di beneficiare
di quella “prelazione”, senza però che costei abbia ritenuto di darvi seguito,
restituendo per tempo il doc. EE.
E in ogni
caso, a prescindere da quanto precede, deve pure essere confermato che
l’attrice sarebbe comunque già stata inadempiente per il fatto di non essere
più in grado di fornire i pannelli __________, approvati dalla committenza e
muniti della necessaria certificazione dell’EMPA, e per non aver dimostrato che
i prodotti analoghi che a suo dire potevano pure entrare in linea di conto
disponessero o potessero ottenere i necessari certificati nel brevissimo
termine ancora a disposizione, nessun passaggio del complemento peritale menzionato
al proposito dall’attrice avendo in realtà indicato l’esistenza di pannelli
simili già omologati o la cui omologazione sarebbe stata possibile nei
ristretti termini imposti dalla committenza.
9.3.2 Ma, abbondanzialmente,
nemmeno si può ritenere che l’attrice possa prevalersi del presunto accordo
risultante dal doc. B.
Va
innanzitutto confermato che nelle intenzioni delle parti, quel documento, a
prescindere dal suo tenore letterale, formalizzava la disponibilità
dell’attrice di concedere un ulteriore ribasso del 6% e non poteva invece costituire
un contratto di subappalto munito di una condizione sospensiva, tanto più per
il fatto - accertato dal Pretore e non censurato in questa sede - che si
fondava su di un’offerta priva di allegati e specifiche tecniche.
Lo stesso,
quand’anche fosse stato per ipotesi costitutivo di un contratto in quei
termini, non sarebbe in ogni caso stato vincolante per le convenute, essendo
stato sottoscritto a loro nome da una persona pacificamente priva del diritto
di firma individuale a registro di commercio (art. 460 cpv. 2 CO; TF 30 maggio
2008 4A_456/2007 consid. 4). A questo proposito si osserva che l’attrice non ha
assolutamente spiegato in questa sede da quali circostanze di fatto risultava invece
che il firmatario di quel documento aveva “sempre trattato con l’attrice in
rappresentanza del Consorzio G__________”, non avendo da una parte indicato se
e come le convenute le avessero comunicato il suo potere di rappresentanza a
titolo individuale (art. 32 cpv. 1 e 33 cpv. 3 CO) né dall’altra avendo addotto
i fatti da cui poteva concludere che esse conoscessero e avessero tollerato
quel suo modo di agire o ancora da cui esse, pur non avendolo conosciuto,
avrebbero contribuito a far nascere nella controparte l’impressione dell’esistenza
del suo potere di rappresentanza (art. 33 cpv. 3 CO; DTF 120 II 197 consid.
2b/bb, 131 III 511 consid. 3.1, 3.2 e 3.2.1; TF 19 maggio 2011 4A_82/2011
consid. 4.4, il tutto con riferimento alla cosiddetta “procura esterna
apparente”), tanto più che non risulta che l’attrice e M__________ __________
si conoscessero prima di allora o che questi avesse mai agito da solo, ma in
modo vincolante, per conto delle convenute; e che nemmeno è stato dimostrato
che il doc. B sia stato da lui mostrato alle convenute prima dell’inizio della
causa. Essa nemmeno ha in seguito spiegato da quali circostanze di fatto aveva
concluso che L__________ __________, Re__________ __________, E__________ __________
e M__________ __________ avevano in ogni caso “successivamente confermato sia l’esistenza
sia il contenuto del contratto di subappalto venuto in essere” in quei termini
e con ciò ratificato giusta l’art. 38 CO l’operato di M__________ __________,
essendo in ogni caso incontestabile che, contrariamente a quanto da lei
preteso, ciò non poteva essere dedotto dal solo fatto - come detto tutt’altro
che decisivo - che essa era stata definita subappaltatrice nei confronti della
committenza, come risultava dal doc. C e dalla testimonianza di Pa__________ __________.
10. Dovendosi
così confermare la conclusione pretorile secondo cui alle convenute, vista
anche l’inadempienza dell’attrice, non poteva essere rimproverato alcun
inadempimento contrattuale dell’accordo concluso con il doc. L né tanto meno di
quello eventualmente risultante dal doc. B, che di per sé, oltre a non essere
per loro vincolante, nemmeno era costitutivo di un contratto di subappalto
condizionato ed era stato superato dagli eventi, la petizione dell’attrice deve
senz’altro essere respinta, senza che occorra esaminare se quest’ultima,
contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore - chiaramente competente a
decidere anche sulle pretese creditorie formulate nei confronti di AO 2 (art. 6
n. 1 CL) -, abbia rispettato le condizioni formali per poter pretendere il
risarcimento del danno ex art. 107 cpv. 2 CO (appello p. 25-28),
rispettivamente ancora se fossero da respingere anche tutte le altre eccezioni
sollevate in prima sede dalle convenute, non esaminate dal giudice di prime
cure.
11. Ne
discende che l’appello, a conferma del giudizio di prime cure, deve essere
respinto nella limitata misura in cui è ricevibile, ritenuto che gli oneri
processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base
di un valore litigioso di fr. 1'500'000.-, seguono la soccombenza (art. 106
CPC). Al riguardo si rileva che la tassa di giustizia di prima sede (fr.
6'500.-) equivale a metà del minimo previsto dalla LTG per una causa di tale
importo. Tenuto conto dell’ampiezza degli allegati e dell’istruttoria una tassa
di almeno fr. 25'000.- sarebbe stata indicata. Gli oneri processuali di appello
tengono quindi conto della tassa che avrebbe dovuto essere prelevata.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 106 CPC e la LTG
decide:
I. L’appello 4 marzo 2011 di AP 1 è respinto nella misura in cui è
ricevibile.
Considerandi
II. Gli oneri processuali di complessivi fr. 12’000.- sono a carico
dell’appellante, che rifonderà alle appellate complessivamente fr. 22'500.- a
titolo di ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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