Lexipedia

Decisione

12.2011.45

Subappalto - inadempimento - procura - procura esterna apparente

11 febbraio 2013Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i pannelli __________ approvati dalla committenza e muniti della necessaria certificazione

dell’EMPA, poco importando se sul mercato vi fossero altri pannelli, per i

quali essa non aveva in effetti dimostrato di disporre delle necessarie

certificazioni, quando l’istruttoria aveva dimostrato che le convenute erano

confrontate con l’urgenza della committenza, comprovata dal teste M__________ __________,

di cominciare il cantiere prima dell’inverno e di ricevere entro inizio ottobre

2002 il nome dei subappaltatori.

Il

Pretore ha in ogni caso aggiunto, sempre sulla base della testimonianza di M__________

__________, che il senso attribuito soggettivamente dalle parti al doc. B, a

prescindere dal suo tenore letterale, non era quello di concludere già sin da

quel momento un contratto di subappalto tra loro. Egli ha poi rilevato che le

convenute non sarebbero in ogni caso state vincolate dal quel documento,

sottoscritto da una persona priva del potere di rappresentanza individuale,

senza che quel suo agire individuale fosse stato preventivamente tollerato o

successivamente ratificato: l’attrice, che per sua ammissione sino ad allora

aveva allestito un’offerta priva di allegati e specifiche tecniche, doveva per

altro rendersi conto che un accordo come quello da lei preteso sarebbe stato

vincolante solo se sottoscritto dai firmatari del consorzio; contrariamente a

quanto da lei preteso, nulla agli atti permetteva poi di concludere che le

parti si fossero accordate in tal senso già prima della sottoscrizione di quel

documento; e nemmeno il tenore del doc. C, come detto fors’anche successivo al

doc. L, rispettivamente il fatto che l’attrice fosse stata definita

subappaltatrice attestavano che alla stessa fosse stato attribuito il ruolo da

lei preteso nel doc. B.

9.1 In

questa sede - come detto - l’attrice ribadisce che ad essere decisivo per la

questione era solo il doc. B (appello p. 17-25). Essa, premesso che,

contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, dal documento risultava che lo stesso

era stato allestito a conferma di precedenti accordi verbali, rileva che il

fatto che quel documento era stato sottoscritto dal solo M__________ __________,

privo del diritto di firma individuale, non era di per sé tale da inficiarne la

validità, siccome questi aveva sempre trattato con lei in rappresentanza del

consorzio e in quanto a lui, per sua stessa ammissione, era chiaro che la

controparte era disposta a collaborare solo se quella collaborazione fosse

stata definita contrattualmente, ciò che in buona fede avrebbe dovuto indurlo a

non allestire e firmare uno scritto come quello in questione se, come da lui

riferito, ma qui contestato, il senso non era quello risultante dal suo tenore

letterale; osserva che L__________ __________, Re__________ __________, E__________

__________ e M__________ __________ avevano in ogni caso confermato l’esistenza

e il contenuto del contratto di subappalto in quei termini, ratificando così

l’operato di M__________ __________, ciò che risultava dal fatto che essa era

stata definita subappaltatrice nei confronti della committenza, come risultava

dal doc. C e dalla testimonianza di Pa__________ __________. A suo dire, i doc.

B e C e la stessa deposizione di quest’ultimo teste dimostravano altresì che il

significato e la portata del doc. L, per altro non datato e firmato, non erano

quelli attribuitigli dal Pretore e dai testi M__________ __________ e L__________

__________, del tutto inattendibili alla stregua del teste P__________ __________,

che oltretutto si era limitato a riferire quanto riportatogli da L__________ __________,

tanto più che, qualora stésse la sua datazione al 7 maggio 2001, non si

capirebbe perché nel documento nulla si diceva in merito alle opere D3 e D6.

Pure inattendibili erano poi i testi M__________ __________ e P__________ __________

laddove si erano espressi sull’asserita incapacità dell’attrice di adempiere le

prestazioni di sua competenza, in particolare di fornire i pannelli __________

della T__________ Spa, che potevano essere tempestivamente sostituiti da altri

forniti da terzi, come confermato dalla perizia giudiziaria.

9.2 Premessa

fondamentale per poter eventualmente accogliere le tesi d’appello dell’attrice

sulla questione che qui ci occupa è che le testimonianze su cui il Pretore si è

fondato, ed in particolare quelle di M__________ __________, P__________ __________

e L__________ __________, vengano qui dichiarate inattendibili, come in sostanza

chiesto dall’attrice. La sua richiesta deve essere disattesa.

9.2.1 Innanzitutto

si osserva che l’attrice non ha assolutamente spiegato, salvo forse per quanto

si dirà nel prossimo considerando, e tanto meno ha dimostrato con le necessarie

prove per quali motivi sarebbero inattendibili quei 3 testimoni -

l’inattendibilità di L__________ __________ è per altro stata eccepita per la

prima volta, e con ciò irritualmente, solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC)

-, non essendo ovviamente sufficiente il solo fatto che essa possa aver qui

dichiarato di non condividere soggettivamente il contenuto delle loro

deposizioni.

9.2.2 Ma in

ogni caso nemmeno vi è traccia di gravi discordanze tra i fatti deducibili da

quelle testimonianze, ed in particolare da quelle rese da M__________ __________

e P__________ __________, al cospetto degli altri elementi di fatto deducibili

da altre prove, che in base alla giurisprudenza potrebbero indurre il giudice a

non considerare le loro deposizioni (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, m. 34 ad art. 90; Cocchi/Trezzini,

CPC-TI App., m. 75 e 84 ad art. 90).

Da una

parte quanto da loro riferito (cfr. supra consid. 9) è in effetti stato

spesso e volentieri confermato, e comunque mai smentito, da altre risultanze di

causa: con riferimento alla datazione del doc. L, l’attrice non ha contestato in

questa sede di aver ammesso con le conclusioni che lo stesso fosse stato

allestito proprio nel maggio 2001 e meglio il 7 di quel mese (per inciso, a p.

12 della replica già si menzionava un incontro tra le parti in data 7 maggio

2001), circostanza che a detta del Pretore era pure stata riferita dal teste L__________

__________, la cui inattendibilità è stata eccepita per la prima volta e con

ciò irritualmente solo in questa sede; il fatto che nel doc. L le parti

avessero accordato all’attrice un diritto di “prelazione” su alcuni lavori della

posizione D10 è pure stato confermato dal teste L__________ __________, la cui

inattendibilità - come detto - è stata eccepita irritualmente solo ora, e in

ogni caso l’attrice non ha censurato l’assunto pretorile secondo cui ciò era

pure confermato dal fatto che quel documento era stato ricevuto e prodotto in

causa da lei, che non lo aveva mai contestato; l’impossibilità dell’attrice di

fornire i pannelli __________ a seguito di un contenzioso con T__________ Spa

non è poi mai stata da lei contestata negli allegati preliminari, ove essa aveva

anzi ammesso l’esistenza di una situazione problematica a dipendenza anche di

alcuni dissapori con quella società (replica p. 7; cfr. pure conclusioni p. 24)

e aveva perlopiù preteso solo la disponibilità di altri pannelli simili e di

altri fornitori; l’urgenza della committenza di avviare il cantiere prima

dell’inverno e di ricevere comunicazione entro inizio ottobre 2002 del nome dei

subappaltatori è invece dimostrata dal doc. 16.

D’altra

parte è ampiamente a torto che l’attrice sembra affermare che la deposizione di

quei testi sarebbe smentita dal doc. C e dalla testimonianza di Pa__________ __________,

da cui risultava che essa era stata indicata come subappaltatrice all’indirizzo

della committenza e con cui quel teste aveva affermato che l’offerta

dell’attrice era l’unica inoltrata alla committenza, rispettivamente dal fatto

che la mancata menzione delle opere D3 e D6 nel doc. L contraddirebbe la sua

datazione al 7 maggio 2001. Partendo proprio da quest’ultimo aspetto, non si

capisce per quale motivo il fatto, per altro irricevibile siccome evocato per

la prima volta solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC), che nel doc. L le

parti, oltre alle opere D10, non abbiano ritenuto di menzionare quelle

denominate D3 e D6, cui la committenza aveva rinunciato solo nell’agosto 2002, sarebbe

tale da sconfessare la sua datazione al 7 maggio 2001 già dimostrata - come

detto sopra - da altre prove, tanto più che dallo stesso documento nemmeno

risulta che queste ultime opere fossero invece già allora state escluse dai

loro accordi. Ammessa quella datazione, nel fatto che l’attrice fosse stata presentata

e indicata dalle convenute come subappaltatrice all’indirizzo della committenza,

come risultava dal doc. C e dalla deposizione di Pa__________ __________, non

si ravvisa in realtà nulla di anomalo, lo stesso Pretore - il cui assunto

ancora una volta non è stato qui oggetto di censura - avendo a ragione

rammentato che nel doc. L l’attrice si era inoltre impegnata “a produrre ogni

possibile documentazione o chiarimento necessario, nonché a partecipare a

eventuali specifici incontri tecnici richiesti dal Dipartimento”. Il fatto poi che

il teste Pa__________ __________ abbia affermato che l’offerta dell’attrice era

l’unica inoltrata alla committenza non è a sua volta tale da smentire le

deposizioni di M__________ __________ e di P__________ __________, che avevano

invece indicato che la sua era stata da loro allegata assieme a quella di altre

ditte, e ciò già per il solo motivo che sulla particolare questione il teste ha

ammesso di non essere sicuro di quanto riferito, aggiungendo alla sua

deposizione la frase “così mi sembra di ricordare” (verbale 27 febbraio 2007 p.

3). E neppure si capisce infine perché il doc. B, per il suo particolare

tenore, sarebbe tale da smentire il successivo doc. L.

9.3 Dovendosi

con ciò ammettere l’attendibilità dei testimoni M__________ __________, P__________

__________ e L__________ __________, è chiaro che la versione dei fatti dell’attrice

- a favore della quale essa non ha proposto alcun’altra prova (appello p.

17-25) - e le sue conclusioni giuridiche non possono trovare conferma,

dovendosi invece ritenere corretta la ricostruzione fattuale e la sussunzione giuridica

effettuata dal Pretore (cfr. consid. 9).

9.3.1 Innanzitutto

non può essere ragionevolmente contestato che il doc. L, databile

effettivamente al 7 maggio 2001, rappresentava la sintesi degli accordi allora raggiunti

tra le parti, ossia fra gli altri la “prelazione” a favore dell’attrice, e che

le convenute avevano poi riconosciuto a quest’ultima la facoltà di beneficiare

di quella “prelazione”, senza però che costei abbia ritenuto di darvi seguito,

restituendo per tempo il doc. EE.

E in ogni

caso, a prescindere da quanto precede, deve pure essere confermato che

l’attrice sarebbe comunque già stata inadempiente per il fatto di non essere

più in grado di fornire i pannelli __________, approvati dalla committenza e

muniti della necessaria certificazione dell’EMPA, e per non aver dimostrato che

i prodotti analoghi che a suo dire potevano pure entrare in linea di conto

disponessero o potessero ottenere i necessari certificati nel brevissimo

termine ancora a disposizione, nessun passaggio del complemento peritale menzionato

al proposito dall’attrice avendo in realtà indicato l’esistenza di pannelli

simili già omologati o la cui omologazione sarebbe stata possibile nei

ristretti termini imposti dalla committenza.

9.3.2 Ma, abbondanzialmente,

nemmeno si può ritenere che l’attrice possa prevalersi del presunto accordo

risultante dal doc. B.

Va

innanzitutto confermato che nelle intenzioni delle parti, quel documento, a

prescindere dal suo tenore letterale, formalizzava la disponibilità

dell’attrice di concedere un ulteriore ribasso del 6% e non poteva invece costituire

un contratto di subappalto munito di una condizione sospensiva, tanto più per

il fatto - accertato dal Pretore e non censurato in questa sede - che si

fondava su di un’offerta priva di allegati e specifiche tecniche.

Lo stesso,

quand’anche fosse stato per ipotesi costitutivo di un contratto in quei

termini, non sarebbe in ogni caso stato vincolante per le convenute, essendo

stato sottoscritto a loro nome da una persona pacificamente priva del diritto

di firma individuale a registro di commercio (art. 460 cpv. 2 CO; TF 30 maggio

2008 4A_456/2007 consid. 4). A questo proposito si osserva che l’attrice non ha

assolutamente spiegato in questa sede da quali circostanze di fatto risultava invece

che il firmatario di quel documento aveva “sempre trattato con l’attrice in

rappresentanza del Consorzio G__________”, non avendo da una parte indicato se

e come le convenute le avessero comunicato il suo potere di rappresentanza a

titolo individuale (art. 32 cpv. 1 e 33 cpv. 3 CO) né dall’altra avendo addotto

i fatti da cui poteva concludere che esse conoscessero e avessero tollerato

quel suo modo di agire o ancora da cui esse, pur non avendolo conosciuto,

avrebbero contribuito a far nascere nella controparte l’impressione dell’esistenza

del suo potere di rappresentanza (art. 33 cpv. 3 CO; DTF 120 II 197 consid.

2b/bb, 131 III 511 consid. 3.1, 3.2 e 3.2.1; TF 19 maggio 2011 4A_82/2011

consid. 4.4, il tutto con riferimento alla cosiddetta “procura esterna

apparente”), tanto più che non risulta che l’attrice e M__________ __________

si conoscessero prima di allora o che questi avesse mai agito da solo, ma in

modo vincolante, per conto delle convenute; e che nemmeno è stato dimostrato

che il doc. B sia stato da lui mostrato alle convenute prima dell’inizio della

causa. Essa nemmeno ha in seguito spiegato da quali circostanze di fatto aveva

concluso che L__________ __________, Re__________ __________, E__________ __________

e M__________ __________ avevano in ogni caso “successivamente confermato sia l’esistenza

sia il contenuto del contratto di subappalto venuto in essere” in quei termini

e con ciò ratificato giusta l’art. 38 CO l’operato di M__________ __________,

essendo in ogni caso incontestabile che, contrariamente a quanto da lei

preteso, ciò non poteva essere dedotto dal solo fatto - come detto tutt’altro

che decisivo - che essa era stata definita subappaltatrice nei confronti della

committenza, come risultava dal doc. C e dalla testimonianza di Pa__________ __________.

10. Dovendosi

così confermare la conclusione pretorile secondo cui alle convenute, vista

anche l’inadempienza dell’attrice, non poteva essere rimproverato alcun

inadempimento contrattuale dell’accordo concluso con il doc. L né tanto meno di

quello eventualmente risultante dal doc. B, che di per sé, oltre a non essere

per loro vincolante, nemmeno era costitutivo di un contratto di subappalto

condizionato ed era stato superato dagli eventi, la petizione dell’attrice deve

senz’altro essere respinta, senza che occorra esaminare se quest’ultima,

contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore - chiaramente competente a

decidere anche sulle pretese creditorie formulate nei confronti di AO 2 (art. 6

n. 1 CL) -, abbia rispettato le condizioni formali per poter pretendere il

risarcimento del danno ex art. 107 cpv. 2 CO (appello p. 25-28),

rispettivamente ancora se fossero da respingere anche tutte le altre eccezioni

sollevate in prima sede dalle convenute, non esaminate dal giudice di prime

cure.

11. Ne

discende che l’appello, a conferma del giudizio di prime cure, deve essere

respinto nella limitata misura in cui è ricevibile, ritenuto che gli oneri

processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base

di un valore litigioso di fr. 1'500'000.-, seguono la soccombenza (art. 106

CPC). Al riguardo si rileva che la tassa di giustizia di prima sede (fr.

6'500.-) equivale a metà del minimo previsto dalla LTG per una causa di tale

importo. Tenuto conto dell’ampiezza degli allegati e dell’istruttoria una tassa

di almeno fr. 25'000.- sarebbe stata indicata. Gli oneri processuali di appello

tengono quindi conto della tassa che avrebbe dovuto essere prelevata.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 106 CPC e la LTG

decide:

I. L’appello 4 marzo 2011 di AP 1 è respinto nella misura in cui è

ricevibile.

Considerandi

II. Gli oneri processuali di complessivi fr. 12’000.- sono a carico

dell’appellante, che rifonderà alle appellate complessivamente fr. 22'500.- a

titolo di ripetibili.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici (pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster