12.2011.46
Locazione, appello improponibile per carenza di motivazione
11 marzo 2011Italiano6 min
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Numero d'incarto:
12.2011.46
Data decisione, Autorità:
11.03.2011, IICCA
Titolo:
Locazione, appello improponibile per carenza di motivazione
APPELLO
art. 311 CPC-TI
art. 312 CPC-TI
Incarto n.
12.2011.46
Lugano
11 marzo 2011/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2011.400
(procedura sommaria, tutela dei casi manifesti) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 4 promossa con istanza 2 febbraio 2011 da
AO 1
rappr. da RA 1
contro
AP 1
chiedente
lo sfratto immediato della convenuta dall’appartamento di 4 ½ locali al terzo
piano, via al __________, con protesta di spese e ripetibili, domanda alla
quale la convenuta si è opposta e che il Pretore ha accolto con decisione 25
febbraio 2011;
appellante
la convenuta, che con “opposizione allo sfratto” 7 marzo 2011 chiede di tenere
in considerazione la possibilità di ottenere i soldi nei prossimi dieci giorni;
ritenuto
in
fatto e in diritto:
che AO 1 ha concesso in locazione a AP 1 un appartamento di 4 ½ locali al terzo piano, via al __________ __________
per un canone di locazione mensile di fr. 1'450.- oltre fr. 150.- mensili a
titolo di acconto per le spese (doc. A);
che il 24
settembre 2010 l’amministrazione dell’immobile ha diffidato AP 1 a versare entro 30 giorni gli arretrati del canone di locazione e delle spese di luglio (garage),
agosto (fr. 1'600.-) e settembre 2010 (fr. 1'600.-) per un totale scoperto di
fr. 3'320.-, con la comminatoria della disdetta del contratto in caso di
mancato pagamento nel termine (doc. B);
che il 12
novembre 2010 l’amministrazione ha inviato a AP 1 la disdetta del contratto di
locazione mediante il modulo ufficiale, per la scadenza del 31 dicembre 2010
(doc. C);
che AP 1
non ha riconsegnato i locali alla scadenza del contratto, né ha contestato la
disdetta, motivo per cui l’amministrazione, agendo in nome del proprietario,
l’ha convenuta il 2 febbraio 2011 davanti alla Pretura del Distretto di Lugano
per ottenerne l’immediata espulsione dai locali ancora occupati;
che
all’udienza del 24 febbraio 2011 il rappresentante del proprietario ha
confermato la domanda di sfratto con esecuzione effettiva, mentre la convenuta
si è opposta alla domanda, rilevando di “essere in grado di provvedere al
pagamento delle pigioni scoperte in tempi brevi”;
che con
decisione 25 febbraio 2011, emanata in procedura sommaria a tutela dei casi
manifesti, il Pretore ha accertato l’esistenza di una disdetta straordinaria
per mora del conduttore ai sensi dell’art. 257d CO, e ha accolto la domanda di
sfratto, disponendone l’esecuzione effettiva e ponendo a carico di AP 1 la
tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 100.-, con l’obbligo di
rifondere alla parte istante fr. 100.- a titolo di indennità;
che con
“opposizione allo sfratto” del 7 marzo 2011 AP 1 ha dichiarato di opporsi allo sfratto, osservando di poter pagare in breve tempo la pigione
arretrata;
che
l’atto non è stato notificato alla controparte;
che
contro una decisione emanata in procedura sommaria a tutela dei casi manifesti
e il cui valore è di fr. 52'200.- come accertato dal Pretore, è dato il rimedio
dell’appello, da presentare entro 10 giorni (art. 314 CPC);
che
l’appello deve essere motivato (art. 311 CPC), vale a dire che deve esporre,
anche in modo semplice, per quali motivi sarebbe errata la decisione del
Pretore (Bohnet, Le droit du bail
en procédure civile suisse, 16e Séminaire sur le droit du bail,
2010, Neuchâtel, n. 207 pag. 56);
che nella
fattispecie AP 1 nella sua opposizione allo sfratto lamenta disagi nell’uso
dell’appartamento e afferma di poter ottenere entro breve termine il denaro con
cui pagare gli arretrati del canone di locazione, senza menzionare la benché
minima critica alla decisione pretorile, né per quel che concerne
l’accertamento dei fatti esposti né per quel che concerne l’applicazione del
diritto;
che in
tali circostanze l’appello deve essere dichiarato improponibile per carenza di
motivazione e può essere evaso senza che sia necessario notificarlo alla
controparte, con la procedura prevista dall’art. 312 cpv. 1 CPC;
che a
ogni modo, quand’anche si potesse entrare nel merito dell’appello,
l’opposizione allo sfratto si rivelerebbe infondata, poiché l’appellante non
contesta la disdetta straordinaria ricevuta per mora nel pagamento dei canoni
Fatti
di locazione e anzi conferma di non aver ancora pagato gli arretrati, visto che
sostiene di aver “potuto accertare il saldo nei prossimi giorni” e chiede di
tenere in considerazione “che mi verranno versati i soldi da parte del mio
Considerandi
mandante da Lussenburgo proprio in questi prossimi giorni”;
che gli
oneri processuali dell’appello vanno a carico dell’appellante, soccombente,
mentre non si giustifica attribuire ripetibili alla parte istante, alla quale
l’appello non è nemmeno stato notificato;
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamata la LTG,
decide:
1. L’appello
7 marzo 2011 di AP 1 è improponibile e la decisione 25 febbraio 2011 è
confermata.
2. La
tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono poste a carico di AP
1. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a
carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta
a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e
a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2
LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al
procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che
concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate
indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una
parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni
pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la
competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di
altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se
le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del
ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di
evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario
sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi
con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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