12.2011.47
Azione di disconoscimento di debito, mutuo, ammontare di tasse di giustizia e ripetibili
10 febbraio 2012Italiano13 min
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Numero d'incarto:
12.2011.47
Data decisione, Autorità:
10.02.2012, IICCA
Titolo:
Azione di disconoscimento di debito, mutuo, ammontare di tasse di giustizia e ripetibili
DISCONOSCIMENTO DI DEBITO
MUTUO
art. 148 CPC-TI
art. 83 LEF
Incarto n.
12.2011.47
Lugano
10 febbraio
2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
cancelliere:
Isotta
sedente per statuire nella causa inc. n. 0A.2009.709
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 12
novembre 2009 da
AP 1 ,
rappr. PA 2
contro
AO 1 ,
rappr. PA 1
in cui
l’attore ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 36'445.80 oltre
interessi al 5% dal 30 giugno 2008 di cui al PE n. __________ dell’UEF di __________,
domanda avversata dal convenuto e che il Pretore ha respinto con sentenza
dell’8 febbraio 2011;
appellante
l’attore con gravame dell’8 marzo 2011 con il quale chiede di riformare il
giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili
di entrambe le sedi, mentre il convenuto, con risposta del 9 maggio 2011 postula
la reiezione integrale dell’appello con protesta di spese e ripetibili;
esaminati gli atti;
ritenuto,
Fatti
A. Con istanza 23 giugno 2009 AO 1 ha chiesto alla Pretura di Lugano il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da AP 1 al PE
n. __________ dell’UEF di __________ per fr. 36'445.80 oltre interessi al 5%
dal 30 giugno 2008 (doc. B dell’incarto EF.2009.1651). Fondamento della pretesa
creditoria era un contratto di mutuo concluso tra le parti, in base al quale AO
1 aveva prestato a AP 1 l’importo di complessivi € 23'000.- e il cui pagamento era avvenuto tramite la consegna di
quattro assegni di € 7'000.-, 6'000.-, 5'000.- e 5'000.-
(doc. C dell’incarto menzionato). L’istanza è stata accolta dal Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 5, il 22 ottobre 2009 e, di conseguenza,
l’opposizione al PE è stata respinta in via provvisoria.
B. Nella petizione 12 novembre 2009 AP 1 ha chiesto l’accertamento dell’inesistenza del debito sostenendo di avere firmato in segno di
ricevuta dell’importo di € 23'000.- una fotocopia dei
quattro assegni su un foglio A4 e che non è noto chi abbia eseguito la
completazione “no. 4 assegni ricevuti da AO 1 in data 28.1.2008 per il controvalore di Euro 23'000.-- complessivi da restituire in quanto
prestati entro il 30.6.2008”. Con risposta 5 febbraio 2010 AO 1 ha postulato la reiezione della petizione asserendo che tra di loro era stato concluso un contratto
di mutuo tramite la consegna dei quattro assegni, regolarmente incassati da AP
1, e ha contestato l’asserita completazione invocata dall’attore. Nei
successivi allegati di replica 1° marzo 2010 e di duplica 19 aprile 2010 le
parti hanno ribadito le rispettive allegazioni. Esperita l’istruttoria, esse
hanno confermato le rispettive domande di giudizio con memoriali 28 e 29
ottobre 2010.
C. Statuendo l’8 febbraio 2011 il Pretore ha respinto la petizione e ha
posto gli oneri processuali di fr. 2'300.– e le spese a carico dell’attore, con l’obbligo di rifondere alla
controparte fr. 5'500.– a titolo di ripetibili.
D. Contro il predetto giudizio è insorto l’attore con appello dell’8
marzo 2011 con il quale chiede che, in riforma del giudizio impugnato, la
petizione sia accolta e di conseguenza il debito di cui al PE n. __________ dell’UEF di __________ disconosciuto, con protesta di tasse, spese
e ripetibili di prima e di seconda istanza. Nelle osservazioni del 9 maggio
2011 il convenuto ha chiesto la reiezione dell’appello, protestando tasse,
spese e ripetibili.
Considerando,
Considerandi
1.
La decisione impugnata è stata emessa l’8 febbraio 2011, sicché al
procedimento di impugnazione si applica il Codice di diritto processuale civile
svizzero in vigore dal 1° gennaio 2011 (CPC).
2.
Per l’art. 84 CO, i debiti pecuniari devono essere pagati con mezzi
legali di pagamento della moneta in cui è stato contratto il debito. Questo
disposto di legge si applica anche ai debiti derivanti da atti illeciti (Weber, Berner Kommentar, n. 318 seg. ad
art. 84 CO; Schraner, Zürcher
Kommentar n. 182 seg. ad art. 84 CO; Leu,
Basler Kommentar, 4a ed., n. 7 ad art. 84 CO). In applicazione
dell’art. 84 CO, se il debito è stato contratto in valuta estera, il tribunale
ha unicamente la facoltà di condannare al pagamento di quella valuta (DTF 134
III 151). La domanda condannatoria deve così essere formulata in valuta estera,
perché una condanna in franchi svizzeri violerebbe il diritto federale
(sentenza del Tribunale federale del 27 marzo 2009,4A_230/2008, in: RtiD 2010
I pag. 764 segg., in particolare pag. 771). La possibilità di scegliere se
saldare il debito nella moneta in cui è stato contratto il debito oppure nella
moneta del paese del luogo di pagamento, prevista dall’art. 84 cpv. 2 CO,
spetta unicamente al debitore (Alternativermächtigung; DTF 134 III 151 consid.
2.
, 137 III 158, sentenza 4A_206/2010 del 15 dicembre 2010, consid. 4.1 non
pubblicato).
Nel caso
concreto, l’eventuale applicazione dell’art. 84 CO prospettata alle parti dalla
presidente di questa Camera il 12 dicembre 2011 non entra in considerazione sia
perché scopo dell’azione di disconoscimento del debito è di permettere al
debitore di provare l’inesistenza del debito alla base della procedura di
incasso nel momento in cui è stato notificato il precetto esecutivo (André schmidt, Commentaire Romand, LP,
n. 10 ad art. 83 LEF), sia perché, come detto, il debitore ha la scelta della
valuta con cui saldare il debito.
3.
Nell’azione di disconoscimento del debito il creditore che vi è
convenuto è di principio obbligato a dimostrare il fondamento del proprio
credito (art. 8 CC). L’inversione dei ruoli processuali non comporta, in altri
termini, anche il capovolgimento dell’onere della prova a danno del debitore e
attore (Stoffel, Voies
d'exécution, n. 144 p. 117; Staehelin,
Basler Kommentar, n. 55 ad art. 83 LEF; Rep. 1986 p. 89; II CCA
17.
settembre 2009 inc. n. 12.2008.133, 17 marzo 2010 inc. n. 12.2009.50, 29
settembre 2010 inc. n. 12.2008.248). Incombe quindi al creditore procedente di
documentare l’origine della pretesa litigiosa, producendo ad esempio un
riconoscimento di debito. Spetta invece all’attore (escusso) di provare
l’inesistenza o l’inesigibilità del debito contestato (DTF 131 III 268 consid.
3.1
con riferimenti; TF 14 aprile 2009 4A_17/2009). Qualora il creditore derivi
la sua pretesa da un riconoscimento di debito sottoscritto dal debitore (art.
17.
CO), spetta a quest’ultimo l’onere di sostanziare la causa
dell’obbligazione, se essa non viene citata nell’atto, e, in ogni caso, di
provare che il riconoscimento poggia su di una causa inesistente, nulla (art.
19.
e 20 CO), invalidata (art. 31 CO), simulata (art. 18 cpv. 1 CO) o perenta (cfr.
sulla questione: DTF 105 II 183 consid. 4a, 131 III 268 consid. 3.2; TF 22
febbraio 2000 4C.244/1999, 18 maggio 2006 4C.30/2006, 14 aprile 2009 4A_17/2009; II CCA 3 aprile 2007 inc. n. 12.2005.178). Il creditore al beneficio di un
riconoscimento di debito può dunque farvi affidamento e la sola produzione di
tale documento basta, di regola, a fondare la sua pretesa e ciò
indipendentemente dalla natura astratta o causale dello scritto (TF 30 giugno
1998.
4C.34/1999; II CCA 3 dicembre 1999 inc. n. 12.1999.164, 10 maggio 2001
inc. n. 12.2000.210, 1° giugno 2001 inc. n. 12 2000.195, 29 settembre 2010 inc.
n. 12.2008.248, 9 giugno 2011 inc. 12.2011.63).
4.
Stando al primo Giudice, sulla base delle deposizioni testimoniali
di M__________ e P__________, i quali avevano confermato che il doc. C era
stato sottoscritto dall’attore quando aveva ricevuto i quattro assegni del
valore complessivo di € 23'000.- a titolo di mutuo da
rimborsare entro il 30 giugno 2008, si imponeva la conclusione che questi non
aveva fornito elemento alcuno atto a sostanziare che gli assegni in questione,
come da lui asserito, costituissero in realtà una retribuzione a forfait per
un’attività da lui svolta a favore del convenuto.
5.
L’appellante ripropone in questa sede la propria versione dei fatti
già esposta negli allegati e nelle conclusioni avanti il Pretore, segnatamente
che il doc. C costituiva la remunerazione dell’attività da lui svolta a favore
di AO 1. A suo dire, il documento in questione era stato modificato a sua
totale insaputa, trasformandolo in un contratto di prestito. Al proposito egli
censura la mancata ammissione quale prova del telefax doc. BB, estromesso
all’udienza preliminare e ne chiede l’assunzione diretta in questa sede. Sempre
a mente dell’appellante, il Pretore avrebbe travisato le deposizioni dei testi M__________
e P__________, dando loro una valenza probatoria che in realtà non avevano.
Sostiene poi che ammettendo la domanda di restituzione in intero, con la quale
era stato chiesto il richiamo dell’incarto penale di AO 1 dal Ministero
pubblico, molto probabilmente si sarebbero potute scoprire altre ricevute di
pagamento debitamente trasformate in prestito.
6.
Gli argomenti proposti dall’appellante in questa sede non possono
essere condivisi. Intanto, per quanto concerne il telefax doc. BB, in base
all’art. 166 CPC-TI, applicabile alla data in cui si è svolta l’udienza
preliminare 10 giugno 2010, esso andava annesso alla petizione, per cui
giustamente il Pretore non ne ha ammesso la produzione in quella sede. Né entra
in considerazione l’assunzione diretta in questa sede, possibile solo laddove
l’appellante l’avesse ritualmente offerto in prima sede (Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario
al Codice di diritto processuale civile svizzero CPC, 2010, n. 4 ad art. 316,
pag. 1389, e n. 2B.a) ad art. 317 cpv. 1, pag. 1393). Quanto alla reiezione
della domanda di restituzione non è il caso di andare oltre la semplice
constatazione che il decreto 22 dicembre 2010 del Pretore non è stato impugnato
(art. 140 e 96 cpv. 2 CPC-TI). Riguardo alla deposizione del teste M__________,
vero è che egli ha ammesso che la parte manoscritta in colore nero sul doc. C è
stata da lui apposta personalmente, mentre la data e la firma in colore blu è
stata apposta dall’appellante stesso. Il teste ha soggiunto di essersi limitato
a fare quanto gli era stato chiesto da AO 1, ovvero la fotocopia dei 4 assegni
e l’indicazione che si trattava di un prestito (verbale 21 settembre 2010, pag.
2). Non ha invece mai dichiarato – né peraltro risulta che gli sia stato chiesto – che l’indicazione che si trattasse di un
prestito l’avesse apposta in assenza dell’appellante. Neppure dalla deposizione
del teste P__________ si evince un inserimento a posteriori che si fosse
trattato di un prestito. Del resto, proprio riguardo alla questione specifica,
il teste in oggetto ha esplicitamente dichiarato che “dopo qualche tempo,
poteva trattarsi di un mese o due, AP 1 è tornato nei nostri uffici e ho
sentito AP 1 mentre si congedava da AO 1, dirgli che a breve sarebbe rientrato
con il prestito. L’ho sentito dire perché il mio ufficio si trova vicino alla
porta d’entrata” (verbale 21 settembre 2010, pag. 4). Orbene, l’appellante
non confuta siccome inveritiera questa precisa e puntuale descrizione della
parte finale di un colloquio, ma si limita a sostenerne l’insufficiente
validità probatoria, argomentando che si trattava di “un frammento di
conversazione che parrebbe esserci stata tra le parti mentre si congedavano …”
(appello pag. 8 n. 10.2). Se non che, egli dimentica che l’assicurazione del
rientro del prestito udita dal teste P__________ suffraga e conferma quanto
dichiarato dal teste M__________, laddove aveva riferito che AO 1 gli aveva
dato disposizione, oltre a fotocopiare i quattro assegni, di inserire “l’indicazione
che si trattava di un prestito” (verbale cit.). Fatte queste premesse, l’appello,
destituito di fondamento, deve essere respinto.
7.
L’appellante contesta infine l’ammontare della tassa di giustizia e
delle ripetibili applicate dal Pretore, ritenendole eccessive rispetto al
valore di causa e all’impegno richiesto al patrocinatore di controparte.
Per
costante giurisprudenza, nella fissazione della tassa di giustizia e delle
ripetibili il giudice gode di ampio potere di apprezzamento, censurabile solo
in caso di eccesso o di abuso, ciò che non è il caso se gli importi attribuiti rientrano
tra i minimi e i massimi della tariffa applicabile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 51 ad
art. 148 e m. 19 ad art. 150).
Riguardo
alla tassa di giustizia, nel caso concreto l’attore procedeva in causa per l’importo
di fr. 36’445.80. L’art. 7 cpv. 1 LTG in vigore fino al 31 dicembre 2010 prevedeva
che per valori litigiosi da fr. 30'000.– a fr. 50'000.– può essere applicata una
tassa di giustizia da fr. 1'000.– a fr. 5'000.–. La tassa di giustizia fissata
dal Pretore in fr. 2'300.– corrisponde a meno della metà del massimo concesso
dal citato disposto. Essa si mantiene ancora entro limiti ragionevoli e non può
essere considerata palesemente sproporzionata rispetto al valore oggettivo
della prestazione chiesta (STF 4P.325/2006 del 22 maggio 2007 consid. 2.2.1;
DTF 132 II 47 consid. 4.1; IICCA 20 gennaio 2011, inc. n. 12.2010.215).
Per
quanto concerne le ripetibili, il relativo Regolamento prevede un’indennità tra
il 10% e il 20% per valori di causa oltre i fr. 20'000.– sino a fr. 50'000.–
(art. 11 cpv. 1). Nella fattispecie il patrocinatore del convenuto ha
presentato gli allegati di risposta 6 febbraio 2010 e di duplica 19 aprile 2010, ha partecipato all’udienza preliminare 10 giugno 2010 e all’udienza di audizione di quattro
testi tenutasi il 21 settembre 2010, ha inoltrato le conclusioni il 28 ottobre
2010.
e le osservazioni 7 dicembre 2010 all’istanza di restituzione in intero
proposta il 18 novembre 2010 dall’attore. Alla luce dell’ampiezza delle
prestazioni e in considerazione dell’esito conseguito, l’indennità di fr.
5'500.– riconosciutagli, corrispondente all’incirca al 15% del valore di causa,
appare equa e può, a sua volta, essere confermata.
8.
La reiezione integrale dell’appello
giustifica di caricare all’appellante la tassa, le spese e le ripetibili di
seconda istanza (art. 97 e 106 cpv. 1 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati la LTG e il Regolamento sulle
ripetibili,
decide:
1. L’appello 8 marzo 2011 di AP 1 è respinto.
2. Le spese processuali del presente giudizio, consistenti in
complessivi fr. 1'500.-, già anticipati dall’appellante, restano a suo carico,
con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 2’000.– di ripetibili di questa
sede.
3. Intimazione:
-;
-
__________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
cancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.– nelle vertenze in materia di
diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.– negli altri casi;
per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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