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Decisione

12.2011.48

Appalto - mercede contrattuale

14 gennaio 2013Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Tra il AP 1 e il AO 1, composto delle

società __________, __________ e __________ (in seguito consorzio) e stato stipulato

il 4 luglio 2002 un contratto d'appalto per opere da impresario costruttore

nell'ambito dell'edificazione di un autosilo, la cui mercede, pattuita a corpo,

ammontava a fr. 1'249'236.- (doc. B). Conclusi i lavori, a fronte di fatture

per complessivi fr. 1'694'301,25, il Comune committente ha sollevato una serie

di contestazioni e non ha riconosciuto integralmente la pretesa, operando sul

saldo finale una deduzione di fr. 145'475,55.

Per pari somma, oltre interessi del 5% dal 5 maggio 2004, il AO 1 ha fatto spiccare un precetto esecutivo (PE n. __________ dell'UE di Lugano) al quale è stata

interposta tempestiva opposizione (doc. T).

B. Con petizione 25 aprile 2007 il summenzionato consorzio si è rivolto

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, per chiedere la condanna del AP

1 al pagamento di fr. 145'475,55, oltre interessi al 5% dal 5 maggio 2004,

rivendicati quale mercede nell'ambito del contratto di appalto concluso tra le

parti, nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE.

C. Il convenuto si è opposto alla petizione con risposta 21 agosto 2007

esponendo i motivi delle contestazioni sollevate al proposito di una serie di

pretese dall'attore ritenute infondate. Con replica 24 settembre e duplica 25

ottobre 2007, così come con le conclusioni 10 e 13 dicembre 2007, le parti si

sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande, con la sola eccezione

dell'attore che ha ridotto la pretesa, alla luce delle risultanze del referto

peritale, a fr. 137'867,85 oltre interessi.

D. Il Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha parzialmente accolto

la petizione. Rilevato preliminarmente come non sussista alcuna contestazione

tra le parti in merito alla qualifica del contratto di appalto e

all'applicazione degli art. 363 segg. CO, integrati, come contrattualmente

convenuto (doc. B), dalle disposizioni della norma SIA 118, il primo giudice ha

elencato gli elementi oggetto di divergenza, riconducibili a cinque voci,

ognuna trattata in uno specifico considerando, ricordando in termini generali

le disposizioni legali e i criteri definiti da dottrina e giurisprudenza per la

fissazione della mercede dell'appaltatore.

Per prima cosa il Pretore, con riferimento all'esito degli accertamenti

peritali, ha integralmente riconosciuto la pretesa esposta dall'attore per

l'esecuzione di lavori di sgrossatura delle pietre fornitegli (fr. 28'279.-) e

per il loro trasporto dal luogo di lavorazione a quello di messa in opera (fr.

56'612,85).

Altresì integralmente riconosciuta è stata la remunerazione (fr. 17'982,15) per

la richiesta formulata dal committente in corso d'opera relativa alla quantità

di malta utilizzata per l'esecuzione del muro in sassi.

Secondo il Giudice di prime cure, la richiesta in corso d'opera di un

particolare dettaglio di posa dei casseri ha pure comportato un maggior onere,

valutato con un giudizio equitativo in fr. 11'141.-, cifra corrispondente alla

metà di quanto fatturato dall'attore.

In merito alle opere eseguite e pacificamente non contemplate nel contratto, ma

per le quali è sorto un contenzioso limitatamente alla congruità degli importi

fatturati (per complessivi fr. 17'536,85), il Pretore ha riconosciuto la

pretesa complessiva di fr. 9'929,20, ovvero quanto richiesto dall'attore in

sede di conclusioni.

Infine, il Pretore non ha ritenuto fondata la pretesa attorea di fr. 2'282,80

per la pulizia di una tubatura intasata.

Complessivamente ha pertanto accolto la pretesa dell'attore limitatamente a fr.

123'944,30, oltre a interessi di mora del 5% dal 5 maggio 2004, con tasse di

giustizia, spese e ripetibili attribuiti secondo il rispettivo grado di

soccombenza.

E.

Con atto di appello 9 marzo 2011 il

convenuto chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere

integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.

Della risposta 29 aprile 2011 con cui l'attore postula la reiezione del gravame

si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

Considerandi

in diritto:

1.

Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore

il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto che la

procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa,

fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente

(art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese

(CPC/TI). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo

preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è

retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

2.

Preliminarmente l'appellante espone

considerazioni di ordine generale in merito all'applicabilità della norma SIA

118.

al caso concreto, per concluderne che "il riconoscimento del

maggior quantitativo di materiale impiegato, rispettivamente di lavoro profuso

presupponeva il preventivo consenso della Direzione lavori" (appello

pag. 6 n. 3), consenso che non sarebbe stato dato come risulterebbe, a suo

dire, dai "verbali delle numerose riunioni" e dalla non meglio

precisata "copiosa documentazione agli atti" (appello pag. 6

n. 3).

L'appellante espone tuttavia la propria interpretazione della norma e delle circostanze

concrete senza indicare compiutamente per quale motivo l'argomentazione del

Pretore sarebbe errata. Se anche si volesse ritenere ricevibile la censura,

sprovvista di sufficiente motivazione (art. 311 CPC), le tesi dell'appellante

non sono comunque atte a scalfire la conclusione pretorile che, con riferimento

alla menzionata giurisprudenza, ha ritenuto i lavori supplementari comunque

accettati.

3.

Lavorazione e trasporto pietre

L'appellante concentra le censure sulla questione, ritenuta "fondamentale",

della "vertenza relativa alla preparazione, al trasporto e alla

lavorazione dei sassi da utilizzare per l'edificazione del muro di rivestimento

e provenienti dallo scavo" (appello pag. 4 n. 2).

3.1

A mente

dell'appellante le motivazioni pretorili non sarebbero né convincenti né

condivisibili, poiché il contratto d'appalto (doc. B, integrato dal capitolato

d'appalto e modulo d'offerta doc. F) "specifica bene come deve essere

costruito il muro di rivestimento, ovverossia in 'muratura in pietre da cava sgrossate'

con 'pietra proveniente dallo scavo' " (appello pag. 7 n. 4). Quindi,

applicando il principio dell’affidamento, il Pretore avrebbe dovuto considerare

la situazione concreta e non il significato letterale della parola

"sgrossata". Sennonché il primo giudice, contrariamente alla tesi

dell'appellante, non si è affatto limitato ad un esame del significato letterale

della terminologia usata nel contratto, ma ne ha interpretato il testo

principalmente con l'ausilio della perizia giudiziaria, traendone la conferma

che, anche per consuetudine nel settore e in base alle norme vigenti e alle

regole dell'arte, l'appaltatore doveva comprendere di avere a disposizione

delle pietre già sgrossate e che quindi il lavoro di sgrossatura resosi

necessario per rendere le pietre estratte dallo scavo idonee all'utilizzo

previsto fosse da remunerare quale opera supplementare. Con questa motivazione,

in particolare con le indicazioni del perito giudiziario fatte proprie dal

Pretore, l'appellante non si confronta compiutamente, preferendo contrapporvi

sue considerazioni che non sono atte a sovvertire la conclusione pretorile.

Tali sono infatti i riferimenti a quanto sarebbe stato specificato in occasione

del sopralluogo precedente l'inoltro delle offerte e al ruolo che un dipendente

dell'attore avrebbe assunto durante le fasi di scavo per concordare qualità e

quantità del materiale estratto da depositare separatamente per essere

utilizzato nella costruzione del muro. Gli ampi stralci di testimonianze citate

a questo proposito si riferiscono in effetti alla questione del necessario coordinamento

tra la ditta incaricata dell'esecuzione dello scavo e l'attore, affinché una

parte del materiale roccioso estratto rimanesse in prossimità del cantiere per

un riutilizzo, in luogo di essere altrimenti smaltito. Contrariamente a quanto

l'appellante sottintende, da queste circostanze nulla si può dedurre in merito

alla questione dell'idoneità all'uso delle pietre così ricavate e messe a

disposizione. Infatti, considerato come nessuna delle parti abbia mai sostenuto

di ritenere che da una simile opera di scavo potessero risultare pietre di

dimensioni e forma idonee all'uso previsto, il contenzioso è sorto in merito

all'assunzione dell'onere per la necessaria lavorazione delle stesse, ovvero per

la loro "sgrossatura" al fine di ottenere quelle "pietre da cava

sgrossate" oggetto del contratto (doc. F, posizione 612.001 e 612.003). Cade

pertanto nel vuoto il rimprovero fatto al Pretore per non aver considerato

nella motivazione della sentenza le "importanti affermazioni"

emergenti dalle testimonianze citate (appello pag. 10).

3.2

Non

permettono di sovvertire la conclusione pretorile neppure le considerazioni

esposte in merito al fatto che il contratto specificasse come la pietra dovesse

provenire dallo scavo del cantiere in questione, indicando le rispettive

posizioni sotto il titolo "Muro in pietre da cava grezze" (appello

pag. 10).

Anche in questo caso l'appellante si limita a fornire la sua personale

deduzione, ovvero che l'attore doveva sapere che avrebbe dovuto lavorare le

pietre, senza confrontarsi con la motivazione pretorile che, a questo

proposito, ha sostenuto una conclusione diversa supportata dal referto

peritale.

3.3

Non

porta a diversa conclusione il tentativo dell'appellante di attribuire

all'attore la responsabilità per non aver saputo valutare la quantità del

materiale necessario per la costruzione del muro, siccome sassi idonei sarebbero

stati a disposizione, ma in quantità non sufficiente a causa della mancata premura

dell'appellato che avrebbe omesso di seguire le fasi di estrazione come suo

dovere.

L'appellante sostiene questa ardita tesi ("Il problema è dunque sorto

perché ad un certo punto le pietre sono finite" appello pag. 12) in chiaro

contrasto con le considerazioni del perito giudiziario fatte proprie dal

Pretore, in merito alla necessità di sgrossare le pietre, lavorazione descritta

come operazione consistente "nello spacco e nel taglio delle pietre lungo

le tre direzioni ortogonali, al fine di ottenere da una pietra informe,

elementi idonei in termini di dimensione, forma e peso all'uso finale cui i

medesimi sono destinati" (perizia pag. 17 ad 1, sentenza impugnata pag.

6). A nulla serve il tentativo dell'appellante di equivocare sul significato

dell'espressione utilizzata dal Pretore secondo cui "le pietre estratte

dallo scavo si sono rivelate insufficienti per portare a termine i lavori senza

procedere ad ulteriori interventi per dar loro la forma che serviva per

effettuare la chiesta copertura del muro" (sentenza pag. 6). Come si

deduce dall'esplicito rimando alle dichiarazioni del teste __________ B (atto

VIII pag. 1), l'insufficienza indicata dal Pretore non riguarda un aspetto

quantitativo (problema peraltro mai neppure asserito in causa) ma è

riconducibile ad una questione qualitativa, ovvero all'inadeguatezza e alla

mancanza di qualità richiesta delle pietre grezze emergenti dallo scavo. Ciò è

confermato dal chiaro tenore della testimonianza summenzionata che riferisce

come il tentativo di reperire altrove "sassi come quelli che ci

necessitavano e di un colore analogo a quelli fino a quel momento

utilizzati" (teste __________ B atto VIII pag. 2) aveva il solo scopo di

accelerare i tempi di esecuzione dei lavori, ovvero di non essere costretti,

come poi avvenuto, a lavorare i sassi grezzi disponibili in quantità

sufficiente. Il teste ha altresì riferito come "Purtroppo non abbiamo

trovato quanto ci serviva, siamo quindi stati costretti a continuare ad

adattare i sassi della deponia e a lavorarli di conseguenza" (teste __________

B__________, atto VIII pag. 2).

3.4

L'appellante

rimprovera al Pretore di aver sorvolato sulla conclusione della perizia secondo

la quale "i prezzi fatturati per la lavorazione del sasso equivalgono a

circa il doppio di quelli applicati solitamente" (appello pag. 12). Il

primo giudice si è per contro espressamente confrontato con tale responso della

perizia, riportandone addirittura alcuni stralci, di ben altro tenore rispetto

a quello preteso dall'appellante. Infatti, il perito ha da un canto confrontato

il prezzo con quello, pari a circa la metà, applicato "da cave

specializzate" ma ha altresì indicato i motivi che, nel caso specifico,

hanno comportato un onere maggiore per la lavorazione eseguita direttamente sul

cantiere, ovvero "mancanza di manodopera qualificata (scalpellino da

cava), mancanza di apparecchiatura meccanica idonea, qualità scadente del sasso

per eccessiva irregolarità" (perizia pag. 14 e 15). Il Pretore ha fatto

proprie tali considerazioni e ha concluso che questi maggiori oneri non possono

essere imputati all'attore, siccome per contratto poteva ritenere di avere a

disposizione pietre già pronte all'uso. Anche la censura relativa alla mercede

riconosciuta a questo proposito non può quindi essere accolta.

3.5

In relazione

con la contestata fase di deposito e lavorazione della pietra ricavata dallo

scavo, l'appellante rimprovera infine al Pretore di aver riconosciuto la

pretesa attorea per il trasporto dei sassi lavorati dal terreno adibito a

deponia di cantiere fino al luogo della loro messa in opera. I maggiori costi

sarebbero infatti da imputare all'attore, per aver scelto di depositare il

materiale in questione su un fondo distante circa 100 metri dal muro in costruzione, rinunciando alla più comoda soluzione messa a disposizione dal

committente, ovvero all'uso di un terreno posto nelle immediate vicinanze. Tale

scelta organizzativa, operata in autonomia e per sue specifiche esigenze, non

potrebbe quindi comportare diritto alcuno ad un compenso supplementare.

La tesi non può essere accolta. Infatti, l'appellante neppure si confronta con

la conclusione pretorile che ha ritenuto, ancora una volta attingendo alle

risposte fornite dal referto peritale, che l'ubicazione alternativa della

deponia di cantiere non fosse dovuta ad una scelta unilaterale dell'attore, ma

bensì all'inaspettata esigenza di rimediare all'inadeguatezza del fondo messo a

disposizione dal committente, non potendo quel sedime fungere da deponia per un

simile quantitativo (300 m3 secondo il capitolato) di roccia dura e compatta

con blocchi di grandi dimensioni. Il Pretore ne ha quindi correttamente dedotto

l'obbligo del committente di remunerare il trasporto quale supplemento d'opera

resosi necessario.

3.6

L'appellante

contesta pure la tariffa riconosciuta dal Pretore per tale trasporto, siccome

il perito avrebbe indicato come congruo un prezzo minore. Anche questa censura è

irricevibile poiché l'appellante non si confronta con la motivazione pretorile

che, in merito alla congruità del prezzo, non ha affatto ignorato l'indicazione

del perito. Il Pretore ha riconosciuto l'intera pretesa dell'attore, benché

superiore, siccome non ha ravvisato alcuna contestazione sul prezzo nelle

argomentazioni esposte dal convenuto in prima sede, esaurendosi queste in una

critica alla scelta dell'appaltatore di optare per un altro sedime di deposito.

3.7

In

conclusione, il giudizio pretorile relativo alla remunerazione dell'attore per

la lavorazione e il trasporto pietre merita pertanto conferma.

4.

Utilizzo supplementare di malta

Il Pretore ha risolto il contenzioso sorto tra le parti riconoscendo la pretesa

dell'attore che ha chiesto il compenso per l'utilizzo supplementare di malta (che

funge da legante tra le pietre) come richiesto in corso d'opera dal

committente, considerando questa esecuzione quale opera supplementare.

Identificata un'ambiguità nella descrizione delle relative posizioni del capitolato

d'appalto (doc. F, posizioni 612.001 e 612.003), il primo giudice ha ritenuto

di aderire alla tesi del perito giudiziario sulla necessità di utilizzo della

malta pur trattandosi dell'edificazione di un muro descritto come "a

secco", trovandovi conferma anche nel muro eseguito dall'attore a titolo

di campione e facendo ricadere sul committente le conseguenze di una carente

descrizione nel capitolato per l'assenza di un'indicazione quantitativa (quale

la mole di malta al metro cubo di muro). In assenza di una specifica

contestazione del committente a proposito del prezzo, il Pretore ha pertanto

riconosciuto la pretesa così come quantificata dall'attore.

L'appellante censura tale conclusione siccome a suo modo di vedere, come

attesterebbe pure la perizia, l'attore non poteva ignorare che, a prescindere

dalla terminologia utilizzata nel contratto, quel muro non poteva essere

edificato altrimenti che con l'uso di malta "per il fissaggio di pietre

e scaglie" (appello pag. 15 e 16). Ne consegue che tale uso non può

pertanto essere qualificato come opera supplementare. Neppure entrerebbe in

considerazione una fatturazione a tale titolo di malta per il riempimento delle

cosiddette fughe (ovvero gli interstizi tra una pietra e l'altra in

corrispondenza alla parte visibile del muro), siccome tale esecuzione non era

prevista né è peraltro stata eseguita, come attesta la documentazione fotografica

agli atti (doc. 7).

La censura non merita conferma. È corretto il ragionamento dell'appellante che,

sulla base di quanto attestato dal perito e delle regole dell'arte, pretende

che l'attore non potesse ignorare l'esigenza di utilizzare malta per l'esecuzione

del muro in questione, a prescindere dalla denominazione imprecisa di muro a

secco. Pure il Pretore è giunto alla medesima conclusione, ma ha altresì ritenuto

che la richiesta di uso supplementare di malta, intervenuta durante la riunione

di cantiere del 27 gennaio 2003 (doc. 3 e teste __________ H e __________ D), possa

essere considerata una modifica d'opera da remunerare conseguentemente. A

questa deduzione l'appellante contrappone unicamente la sua soggettiva

opinione, secondo la quale le indicazioni fornite in corso d'opera fossero

unicamente richiami a voler eseguire il manufatto come pattuito senza alcuna

modifica, omettendo però di fornire elementi concreti che la suffraghino. Il

suo ragionamento è addirittura contraddittorio laddove pretende che il

committente non avrebbe eseguito il muro come previsto nel capitolato e quindi

contesta di dover pagare un materiale che neppure sarebbe stato utilizzato.

Queste ampie considerazioni sull'esigenza o meno di riempire le cosiddette

"fughe" con malta di cemento confermano peraltro l'ambiguità del

capitolato rilevata dal perito (perizia pag. 24 risposta a quesito n. 6). È

proprio tale mancanza di chiarezza delle indicazioni fornite dalla committenza

l'elemento sul quale il Pretore ha fondato la sua conclusione, che merita

pertanto conferma.

A giusta ragione il primo Giudice ha inoltre rilevato la mancanza di

contestazione della congruità della tariffa esposta, circostanza neppure

censurata in questa sede.

5.

Casseri

Secondo l'appellante il Pretore avrebbe a torto, con un "salomonico

giudizio" (appello pag. 17 n. 7), accolto una parte della pretesa

dell'attore di un supplemento per la posa dei casseri sottovista, misconoscendo

le conclusioni a cui sarebbe giunto il referto peritale. A torto. Contrariamente

a quanto pretende il convenuto, la valutazione fatta dal perito (citata sia

nell'atto di appello che nella sentenza pretorile), non esclude il

riconoscimento di un indennizzo stabilito in via equitativa alla luce degli

altri elementi emersi dall'istruttoria. È infatti sulla base delle

dichiarazioni fornite dai testi (__________H pag. 3, __________ B pag. 10) che

il Pretore ha comunque ritenuto comprovato un maggior onere nell'esecuzione e

nella posa dei casseri in questione, siccome il committente ha richiesto una

certa linearità, non prevista nel capitolato, che ha concretamente comportato

un maggior tempo di esecuzione. Questa valutazione non è affatto contraddetta

dalle risultanze peritali ritenuto come, al contrario, lo stesso referto definisca

la richiesta formulata dal committente in fase d'opera come opera supplementare

non essendo prevista tra le caratteristiche tecniche del cassero indicate nel

capitolato (perizia pag. 26 risposta a quesito n. 9). Di conseguenza, la

conclusione a cui è giunto il Pretore non può dar adito a critiche.

6.

Deduzioni operate dal committente

L'appellante sviluppa infine una serie di considerazioni in merito ad alcune opere

eseguite in aggiunta a quanto previsto nel capitolato e per le quali il contenzioso

si limita alla congruità degli importi fatturati, pretesa che il Pretore ha accolto

limitatamente a fr. 9'929,20, ovvero alla cifra ridotta richiesta dall'attore con

l'allegato conclusivo.

La censura dell'appellante è irricevibile, siccome non si confronta con le

conclusioni del Pretore relative ad ognuna delle quattro specifiche posizioni

contestate. La critica si esaurisce infatti in una citazione di dichiarazioni

del direttore dei lavori, sentito come teste, e in commenti generici

sull'applicazione dell'art. 87 della norma SIA 118 che risultano addirittura

tardivi poiché non esposti nelle precedenti comparse.

Unica eccezione è la posizione R457.901 relativa all'esecuzione dei casseri dei

pozzi luce, per la quale l'appellante formula perlomeno una precisa richiesta

di riduzione della mercede (da fr. 6'102.05 riconosciuti dal Pretore a fr.

5'395.-) asserendo che una tariffa inferiore è più equa, ma senza confrontarsi compiutamente

con il giudizio pretorile che, con riferimento al referto peritale, è giunto ad

una diversa conclusione.

Anche su questo punto il giudizio impugnato merita quindi conferma.

7.

In definitiva la sentenza del Pretore

regge alle critiche mosse dal convenuto, per cui l'appello, nella misura in cui

è ricevibile, è infondato e deve essere respinto.

Le spese processuali seguono la soccombenza dell’appellante, che

rifonderà a controparte un’adeguata indennità per ripetibili. Nella

commisurazione delle spese giudiziarie si tiene conto di un valore di fr. 123'944,30 (art. 91 cpv. 1 CPC).

Per i

quali motivi,

richiamati

la LTG e il Regolamento sulle ripetibili

decide: 1. L’appello 9 marzo 2011 del AP 1 è

respinto nella misura in cui è ricevibile.

2.

Le

spese della procedura di appello di complessivi fr. 3'100.- sono poste a carico

dell’appellante, con l’obbligo di versare alla controparte fr. 5'000.- per

ripetibili di appello.

3.

Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto

del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1

LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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