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Decisione

12.2011.49

Contratto di lavoro, licenziamento in periodo inopportuno, pagamento del salario durante un periodo di incapacità lavorativa per malattia, rilevanza del certificato medico

19 settembre 2011Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

i certificati medici del dott. M__________ e del dott. V__________ attestanti

l'incapacità lavorativa dal 13 luglio al 1° agosto 2009 rispettivamente dal 3

al 31 agosto 2009. La sindrome ansioso depressiva di cui davano atto quei due

certificati trovava riscontro, prosegue il primo giudice, nel materiale

ospedaliero contenente fra l'altro una valutazione esperita dallo psichiatra

dott. S__________, ed erano pertanto plausibili. Inoltre, pur succinto, quello

del 13 luglio indicava la diagnosi e non faceva risalire a un periodo

retroattivo l'inabilità lavorativa dell'interessata. Mentre che, senza altri

riscontri oggettivi, le vacanze precedentemente godute non erano tali da far dubitare

che l'incapacità fosse subentrata il 13. La disdetta 15 luglio 2009 risultava

così notificata in un periodo protetto ed era pertanto nulla. Il Pretore

aggiunto ha pure osservato che la protezione legale sancita dall’art. 336c CO

era assoluta e indipendente dal tempestivo avvertimento della datrice di lavoro:

in ogni caso, una collega dell'istante aveva confermato che la gerente del

negozio era stata informata dall'istante circa la sua assenza al lavoro.

Pertanto, anche sotto questo profilo, era data la nullità della disdetta.

Ciò

posto, non risultava che la datrice di lavoro avesse inviato una nuova disdetta

o che le parti avessero di comune accordo posto termine al loro contratto. Per

l'art. 324a cpv. 1 CO, la dipendente aveva quindi diritto

all'integralità del salario per i mesi da giugno 2009 a ottobre 2009 (fr. 2'522.50x5) dedotto quanto già versato per giugno (fr. 2'375.97), ossia fr.

10'236.53 come rivendicato.

F. Con

appello del 10 marzo 2011 la società convenuta chiede la riforma del giudizio

impugnato nel senso di respingere l'istanza e di accertare la validità della

disdetta straordinaria con effetto al 15 luglio 2010 [recte: 2009]. Essa

osserva che era palese il licenziamento in tronco desumibile da tale scritto, con

cui l'istante era stata invitata ad astenersi da quel giorno dal presentarsi

sul posto di lavoro e a riconsegnare tempestivamente le chiavi. L'istante aveva

spedito il certificato medico 13 luglio 2009 del dott. M__________ solo il 21

luglio 2009 e non era quindi escluso che fosse stato allestito retroattivamente.

Il professionista si era rifiutato di rilasciare qualsiasi ulteriore

dichiarazione riguardo la suddetta incapacità lavorativa, e l'istante non l'aveva

neppure pretesa. Nulla indicava poi, prosegue l’appellante, che la dipendente fosse

impossibilitata a letto e che non sarebbe senz'altro stata in grado di consegnarlo

immediatamente. Analogo discorso valeva per il certificato medico 3 agosto 2009

del dott. V__________. Visitata da due chirurghi, l'istante non soffriva di “sindrome

ansioso depressiva”, patologia che lo psichiatra dott. S__________ aveva

ridimensionato in “reazione ansiosa di tipo ipocondriaco”. Di

conseguenza, i due certificati medici non erano attendibili, in quanto allestiti

da due professionisti compiacenti, senza una specifica specializzazione. Una sindrome

ansioso depressiva non avrebbe costretto l'istante a letto e nemmeno l’avrebbe impedita

dal far recapitare il certificato medico 13 luglio 2009 prima del 21 luglio. Ad

ogni modo, l'invio non era stato ricevuto dalla datrice di lavoro. La disdetta

15 luglio 2009 non era stata inviata in un periodo di protezione riconducibile

a incapacità lavorativa per malattia, ed era quindi legittima e straordinaria ai

sensi dell’art. 337 CO. In effetti, il mancato rientro dell'istante sul posto

di lavoro, le ferie effettuate in spregio alle clausole contrattuali e il

mancato avvertimento alla datrice di lavoro, non consentivano più in buona fede

di continuare il rapporto di lavoro. Eventuali pretese del luglio 2009,

conclude l’appellante, erano bilanciate dai danni patiti dalla datrice di

lavoro per l'ingiustificata assenza dell'istante dal posto di lavoro.

G. Nella

sua risposta 7 aprile 2011, l'istante propone la reiezione dell'appello,

protestate tasse, spese e ripetibili.

e considerando

in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto

processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC: RS 272; RU 2010 1739,

1834). Per l'art. 404 cpv. 1 CPC, fino alla loro conclusione davanti alla

giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento della sua entrata

in vigore, si applica il diritto procedurale previgente. Di modo che, datata 5

agosto 2010 l'istanza introdotta davanti al Pretore va esaminata in base al

Codice di procedura civile cantonale (CPC/TI: Codice di procedura civile del 17

febbraio 1971 [RL 3.3.2.1]) valido fino al 31 dicembre 2010. Si pone poi la

questione a sapere quale sia il diritto applicabile al ricorso in esame. Giusta

l'art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al

momento della comunicazione della decisione. In concreto, il giudizio pretorile

del 7 febbraio 2011 e stato comunicato alle parti il giorno successivo. Di modo

che, la procedura ricorsuale è così retta dal nuovo Codice di diritto

processuale civile svizzero, in vigore dal 1° gennaio 2011.

2. Giusta l'art. 308 cpv. 1 CPC sono impugnabili mediante appello le

decisioni finali e incidentali di prima istanza (lett. a) e quelle di prima

istanza in materia di provvedimenti cautelari (lett. b). Trattandosi di

decisioni pronunciate in controversie patrimoniali poi, l'appello presuppone

che il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella

decisione raggiunga almeno fr. 10'000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). In specie la

sentenza impugnata, emessa in materia di contratto di lavoro, rappresenta senz'altro

una decisione finale ai sensi della citata norma. L'istante ha quantificato la sua

richiesta di giudizio in fr. 10'263.53 [recte: fr. 10'236.53] (istanza,

pag. 3; doc. H), pretesa mantenuta in sede di conclusioni (relazione

conclusiva, pag. 3). Pacifica quindi l'appellabilità del giudizio impugnato.

3. L'art.

337 CO dispone che il datore di lavoro e il lavoratore possono disdire con

effetto immediato il rapporto di lavoro per cause gravi, segnatamente quando la

continuazione del contratto, in buona fede, non può più essere pretesa. Ciò è

il caso quando il rapporto di fiducia tra le parti è così compromesso da non

permettere una collaborazione costruttiva, di modo che la disdetta immediata appare

essere l'unica soluzione praticabile. Il licenziamento con effetto immediato è

un provvedimento eccezionale, che deve essere ammesso in modo restrittivo (DTF

130 III 28 consid. 4.1 e rinvii). Manchevolezze minori possono sì giustificare

una disdetta immediata, ma solo se si verificano ripetutamente malgrado

espliciti avvertimenti sull'eventualità della disdetta (DTF 130 III 28 consid.

4.1 e rinvii). Il giudice valuta secondo il suo libero apprezzamento se la

violazione dei doveri contrattuali raggiunge la necessaria gravità,

considerando le circostanze concrete, in applicazione dei principi di diritto e

dell'equità (DTF 130 III 28 consid. 4.1 e rinvii). Il datore di lavoro che

disdice il contratto, ritenendo dati i presupposti per il licenziamento in

tronco, deve in ogni caso recarne la prova (Brunner/Bühler/Wäber/Bruchez, Kommentar zum Arbeitsvertragsrecht, 3a ed., Basilea 2005, n.

13 ad art. 337 CO; II CCA 7 settembre 2007 inc. n. 12.2007.85, 26 giugno 2008

inc. n. 12.2006.164).

4. L'appellante

censura anzitutto il giudizio pretorile laddove non ha considerato la lettera

di licenziamento del 15 luglio 2009 alla stregua di una disdetta straordinaria

(appello, pag. 3 n. 3). Ora, il Pretore aggiunto ha in effetti qualificato di

disdetta ordinaria - e non straordinaria per motivi gravi ai sensi dell'art.

337 CO - lo scritto con cui la società convenuta aveva fissato per il 31 luglio

2009 la fine del contratto in corso fra le parti, ingiungendo alla dipendente di

astenersi dal prestare da subito l'attività lavorativa (sentenza impugnata,

pag. 5 consid. 3). Per il primo giudice, il testo non era chiaro e

inequivocabile in merito all'intento di rescindere con effetto immediatamente il

rapporto di lavoro, e una siffatta ambiguità e confusione non aveva posto l'istante

nella condizione di capire che si trattava di un licenziamento in tronco

(sentenza impugnata, pag. 5 consid. 3). Ciò posto, al riguardo, l'appellante non

spiega perché questa argomentazione non regge (art. 311 cpv. 1 CPC). Certo, la

convenuta obietta che, da un profilo oggettivo, un preavviso di soli 15 giorni abbinato

all’ingiunzione di non più presentarsi sul posto di lavoro porta forzatamente a

ritenere che la disdetta era fondata su cause gravi e aveva effetto immediato

(appello, pag. 4 n. 3). Da questo punto di vista però, l’appellante non si è

mai preoccupata - né lo fa ora - di accennare alle ragioni per cui la fine del

rapporto di lavoro era stata da lei posticipata al 31 luglio 2009, invero e

forse non a caso in prossimità della scadenza dell'incapacità lavorativa che a

quel momento lamentava l'istante. E, a fronte di ciò, l'esigenza di specificare

che il licenziamento era da intendersi con effetto immediato, s'imponeva a

maggior ragione (Favre/Munoz/Tobler,

Le contrat de travail, Code annoté, 2a ed., Losanna 2010, n.

1.59 ad art. 337 CO). Come tale quindi, la censura è irricevibile. Per il

resto, basti evidenziare che l'istante ha contestato lo scritto del 15 luglio

2009 con riferimento all'art. 336c CO (doc. D), ossia invocando la

protezione della disdetta in tempo inopportuno, e non l'art. 337 CO. E ciò va a

sostegno della tesi pretorile. Inoltre, neppure la richiesta di restituzione

delle chiavi (appello, pag. 4 n. 3) appare determinante visto che - per quanto è

dato di sapere - le stesse erano state “già consegnate di persona prima che

partissi [l'istante] per le vacanze” (doc. F). Di modo che, per

quanto ricevibile, la censura va respinta.

5. Il

Pretore aggiunto, dopo avere qualificato di ordinaria la disdetta data dalla

società convenuta, ha poi esaminato se la stessa era da considerare nulla in

quanto inviata allorquando l'istante era assente per malattia e invocava

un'incapacità lavorativa. Egli si è così confrontato con la questione a sapere

se la datrice di lavoro aveva disdetto o no il contratto di lavoro in tempo

inopportuno giusta l'art. 336c cpv. 1 lett. b CO (sentenza impugnata,

pag. 5 n. 5). Tale norma dispone che, dopo il tempo di prova, il datore di

lavoro non può disdire il rapporto di lavoro allorquando il lavoratore è

impedito di lavorare, in tutto o in parte, a causa di malattia o infortunio non

imputabili a sua colpa, per 30 giorni nel primo anno di servizio, per 90 giorni

dal secondo anno di servizio sino al quinto compreso e per 180 giorni dal sesto

anno di servizio. La disdetta data durante uno dei periodi stabiliti al cpv. 1 è

nulla (art. 336c cpv. 2 CO; Favre/Munoz/Tobler,

op. cit., n. 2.1 e 2.2 ad art. 336c CO).

In

proposito, il Pretore aggiunto ha anzitutto appurato che erano stati prodotti i

Considerandi

certificati medici 13 luglio 2009 del dott. med. M__________ - che accertava

un'incapacità lavorativa fino al 1° agosto 2009 (doc. E) - e 3 agosto 2009 del

dott. med. V__________ - che confermava l'incapacità lavorativa dell'istante

fino al 31 agosto 2009 (doc. G)- oltre alla valutazione 13 luglio 2009 dello

psichiatra dott. S__________ contenuta nella documentazione ospedaliera agli

atti (doc. E1). Egli ha quindi ritenuto plausibili i due certificati medici che

attestavano l'esistenza di una “sindrome ansioso depressiva” in quanto,

seppur diagnosticata da due medici specializzati in chirurgia, trovava a

ben vedere riscontro nell'esame esperito dallo psichiatra, il quale aveva

rilevato una “reazione ansiosa con forme di tipo ipocondriaco” (sentenza

impugnata, pag. 6 seg. n. 5). Per il resto, il certificato medico 13 luglio

2009, benché succinto, appariva completo in quanto recava data, diagnosi,

durata dell'inabilità lavorativa e non aveva effetto retroattivo (sentenza

impugnata, pag. 7 n. 5). Il Pretore aggiunto ha altresì aggiunto che

l'univocità di quanto risultava dalla documentazione medica non era inficiata

dal fatto che l'istante aveva beneficiato di vacanze - dal 28 giugno al 12

luglio 2009 - fra due periodi di malattia (sentenza impugnata, pag. 7 n. 5).

6.

In

proposito, l'appellante riconosce al primo giudice di avere correttamente

richiamato la dottrina e la giurisprudenza vigente in materia di valore

probatorio dei certificati medici. Nondimeno, gli rimprovera però un'errata

applicazione di questi principi al caso specifico (appello, pag. 5 n. 4).

6.1

A

detta dell'appellante, il primo giudice non poteva a priori ritenersi convinto

del fatto che il certificato medico del dott. med. M__________ non era stato preparato

dopo che la presunta malattia era già insorta e quindi retrodatato al 13 luglio

2009.

(appello, pag. 5 n. 4a). Così formulata tuttavia la censura è fuorviante e

pretestuosa, giacché con ciò la società convenuta lascia sottintendere che di

fatto quel documento attesta un fatto non vero. Da questo punto di vista, basti

tuttavia ricordare all'appellante che essa non ha mai ipotizzato - né lo fa ora

- che come tale quel certificato medico potrebbe essere un falso ai sensi dell'art.

318.

CP. L'appellante reputa segnatamente strano che l'istante, con l'associazione

sindacale che in sede pretorile la rappresentava, non abbia sollecitato quel professionista

a rilasciare informazioni più specifiche riguardo all'incapacità lavorativa attestata

in quel documento, ma si sia limitata a prendere atto del fatto che - interpellato

in proposito - il medico aveva negato qualsiasi dichiarazione anche scritta (appello,

pag. 6 n. 4a). In proposito però la società convenuta non considera che il

dott. M__________ è stato interpellato dall'istante e ha quindi redatto il

certificato medico del 13 luglio 2009, in veste di sostituto del medico curante dott. V__________. In questo contesto pertanto, non pare sconsiderato che

egli si sia rifiutato di svincolarsi dal segreto professionale a motivo che vi

erano “prerogative di riservatezza medica” (act. III, pag. 1 e 2), a

maggior ragione a fronte della patologia di natura psichica di cui soffriva

l'istante. E, d'altra parte, non risulta che fra le sue richieste di prova

l'appellante abbia altresì notificato l'audizione del dott. med. V__________ (verbale

d'udienza 6 ottobre 2010, pag. 2), che aveva in cura l'istante e che aveva

confermato la medesima diagnosi. Infondato, l'appello va così respinto.

6.2

Invero,

l'appellante sembra ribadire analoghe riflessioni riguardo al certificato

medico 3 agosto 2009 del dott. V__________ (appello, pag. 6 n. 4a). Ma, la

formulazione generica secondo cui “tale esame si conferma del resto al certificato

medico 3 agosto 2009 del dott. __________ (doc. G)”, nulla dice sulle

critiche che la società convenuta pretende di rivolgere al giudizio pretorile

(art. 311 cpv. 1 CPC). Di modo che, in merito, la censura è irricevibile. Per

il resto, come appena detto, non risulta che il nominativo di questo medico figurasse

fra i testi che essa si era preoccupata di notificare (sopra, consid. 6.1 in fine). L'appello sarebbe pertanto e comunque da disattendere.

6.3

Riguardo

alla valutazione medica dello psichiatra dott. S__________, l'appellante rileva

che quest'ultimo ha ridimensionato la diagnosi di “sindrome ansioso

depressiva” posta dai due medici chirurghi - che quindi non avevano

specializzazioni in materia (appello, pag. 5 n. 4) - in “semplice reazione

ansiosa di tipo ipocondriaco”. Queste due patologie avrebbero a suo dire

sintomi ben diversi fra loro e facilmente verificabili consultando siti

internet (appello, pag. 7 n. 4b). Di modo che, di fronte a una siffatta incoerenza,

il Pretore aggiunto doveva procedere con gli approfondimenti del caso e sincerarsi

della validità dei certificati medici 13 luglio e 3 agosto 2009 (appello, pag. 8

n. 4b). Ancora una volta, l'argomento è pretestuoso. Non spetta in effetti al

primo giudice disquisire su questioni mediche, scostandosi dalle risultanze dei

documenti medici sottopostigli e traendo conclusioni che non trovano conforto

oggettivo nel fascicolo processuale. In concreto, il materiale medico a sua

disposizione riconduceva quantomeno a uno “stato d'ansia” l'incapacità

lavorativa che, sulla base dei due certificati medici è cominciata il 13 luglio

e si è conclusa il 31 agosto 2009. E, come visto, gli argomenti dell'appellante

non hanno scalfito la loro attendibilità (sopra, consid. 6.1 e 6.2). Per il

resto, definirli incoerenti con quanto accertato dallo psichiatra il 13 luglio 2009 a motivo di una formulazione diversa della diagnosi e sulla base di asserite consultazioni di

siti internet, è riduttivo. Certo, è possibile che nel suo ruolo di sostituto, il

dott. med. M__________ non conoscesse il passato clinico dell'istante (appello,

pag. 8 n. 4b). Nondimeno, l'incapacità lavorativa di quest'ultima che egli

aveva accertato ha trovato conferma - e per i medesimi motivi - in quella

certificata dal medico curante. Per il resto, l'appellante non spiega perché i

due certificati medici, provvisti di data, causa e periodo dell'incapacità

lavorativa, risulterebbero - a suo dire - “scarsi” e “difficilmente

situabili” (appello, pag. 8 in fine n. 4b). L'appello è così infondato e va

respinto.

7.

L'appellante

rimprovera al Pretore aggiunto di non avere tenuto conto del fatto che

l'istante si era preoccupata di trasmettere il certificato medico 13 luglio

2009.

del dott. med. M__________ solo il 21 luglio 2009 e avere così negato alla

società convenuta la possibilità di rescindere con effetto immediato il

contratto di lavoro in corso fra le parti (appello, pag. 5 in fine n. 4a, pag. 6 in fine n. 4a, pag. 9 segg. n. 5). Ma invano. L'interessata sembra volutamente

omettere che il primo giudice ha escluso l'eventualità di una disdetta

straordinaria poiché dallo scritto 15 luglio 2009 non emergeva una chiara e

inequivocabile volontà della datrice di lavoro di licenziare in tronco

l'istante, quindi a prescindere dal momento in cui l'incapacità lavorativa di

quest'ultima era sorta ed era stata comunicata alla società convenuta: come spiegato

(sopra, consid. 4) le censure dell'interessata non hanno intaccato questa sua conclusione.

Ciò

posto, si è già detto (sopra, consid. 6) che il Pretore aggiunto ha ritenuto

nullo il licenziamento del 15 luglio 2009 - considerato quale disdetta

ordinaria e quindi, se del caso subordinata ai termini legali di cui all'art. 335c

CO (sentenza impugnata, pag. 5 n. 4) - in quanto l'incapacità lavorativa per

malattia dell'istante si fondava su documenti medici attendibili. In questo

contesto - e dopo avere comunque premesso che a ogni modo ai fini della

protezione offerta dall'art. 336c CO non era affatto una questione

rilevante - il primo giudice ha quindi soggiunto che, in sede di audizione

testi, una collega dell'istante aveva riferito di una telefonata intercorsa tra

l'istante e la gerente del negozio avvenuta un paio di giorni prima che

quest'ultima partisse per le vacanze - verosimilmente il lunedì (13 luglio

2009) visto che la sua partenza era prevista di mercoledì o giovedì - in

occasione della quale la lavoratrice l'aveva informata della sua malattia e dell'impossibilità

di presentarsi al lavoro (sentenza impugnata, pag. 7 n. 6). E, con questa motivazione,

la società convenuta nemmeno si confronta. Concludere a fronte di ciò, che

l'assenza dal lavoro dal giorno 13 luglio 2009 dell'istante era ingiustificata e,

conseguentemente, pretendersi legittimata a licenziarla l'indomani, sfiora il

pretesto. Del resto - e questo l'appellante non lo contesta - il certificato

medico è stato trasmesso con invio raccomandato il giorno 21 luglio 2009 (appello,

pag. 11 n. 5). E se è vero che come tale lo stesso non è mai stato ricevuto

dalla datrice di lavoro (appello, pag. 11 n. 5), è altresì vero che - per sua

stessa ammissione - ciò era dovuto all'assenza per vacanza durata un mese e

mezzo della gerente, unica persona abilitata all'infuori dell'istante a

ritirare la posta (verbale d'udienza 6 ottobre 2010: memoria scritta allegata,

pag. 7), carenza questa però di carattere amministrativo e gestionale imputabile

alla convenuta medesima e di cui l’istante non era responsabile. Anche al

riguardo l'appello va in definitiva respinto.

8.

L'appellante

ribadisce che il licenziamento notificato con scritto 15 luglio 2009 era una

disdetta straordinaria ai sensi dell'art. 337 CO (appello, pag. 13 n. 8) e

pertanto - conformemente alla dottrina vigente in materia - poteva essere notificato

all'istante nonostante l'incapacità lavorativa per malattia riconosciutale (appello,

pag. 12 n. 6). Si è però già detto delle ragioni che hanno indotto il Pretore

aggiunto a non qualificare il citato scritto quale disdetta immediata per

motivi gravi. Tale conclusione resiste alle censure dell'appellante (sopra,

consid. 6 ab initio con rinvio al consid. 4). Sotto questo profilo, la questione

non merita quindi ulteriore approfondimento. Sempre per il fatto che dal tenore

della lettera 15 luglio 2009 non può evincersi l'intenzione della datrice di

lavoro di licenziare l'istante con effetto immediato (sopra, consid. 4), diventa

altresì irrilevante la questione relativa alla violazione da parte di

quest'ultima della clausola contrattuale che le vietava di prendere vacanze nei

mesi di luglio e agosto (appello, pag. 12 n. 8).

9.

In

definitiva, l'appello va così respinto nella misura in cui è ricevibile e la

decisione impugnata va confermata (art. 318 cpv. 1 lett. a CPC). Trattandosi di

controversia derivante da un rapporto di lavoro con un valore litigioso

stimabile in fr. 10'236.53 (sopra, consid. 2), quindi inferiore a fr. 30'000.–

(art. 243 cpv. 1 CPC), non si prelevano né tasse di giustizia né altre spese

processuali per la procedura in appello (art. 95 cpv. 1 lett. a e cpv. 2, 114

lett. c CPC). In quanto soccombente davanti a questa Camera, l'appellante

nondimeno verserà alla controparte un'indennità di fr. 800.– per ripetibili

(art. 95 cpv. 1 lett. b e cpv. 3, 105 cpv. 2, 106 cpv. 1 CPC).

Il

valore litigioso determinante giusta l'art. 74 cpv. 1 lett. a LTF per stabilire

i rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), è altresì stabilito in fr. 10'236.53.

Per i quali motivi,

richiamati l'art. 95, 105 cpv. 2, 106 cpv. 1, e

114.

lett. c e art. 308 segg. CPC;

decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello 10 marzo 2011 di AP 1,

__________, è respinto.

2.

Non

si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. AP 1, __________,

rifonderà a AO 1, __________, fr. 800.– a titolo di ripetibili di appello.

3.

Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere

pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr.

15'000.– nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr.

30'000.– negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se

una legge federale prescrive un'istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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