12.2011.49
Contratto di lavoro, licenziamento in periodo inopportuno, pagamento del salario durante un periodo di incapacità lavorativa per malattia, rilevanza del certificato medico
19 settembre 2011Italiano27 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2011.49
Data decisione, Autorità:
19.09.2011, IICCA
Titolo:
Contratto di lavoro, licenziamento in periodo inopportuno, pagamento del salario durante un periodo di incapacità lavorativa per malattia, rilevanza del certificato medico
DISDETTA IN TEMPO INOPPORTUNO
PAGAMENTO O VERSAMENTO DEL SALARIO
art. 324a CO
art. 336c CO
Incarto n.
12.2011.49
Lugano
19 settembre
2011/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera:
Locatelli
sedente per statuire nella causa a procedura speciale
per contratto di lavoro - inc. n. DI.2010.200 della Pretura __________ - promossa
con istanza 5 agosto 2010 da
AO 1
(patrocinata dall'
RA 2 )
contro
AP 1
(patrocinata dall'
RA 1 )
con cui
l'istante ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 10'263.53 [recte:
fr. 10'236.53] netti a titolo di salario e indennità contrattuali, protestate
spese e ripetibili;
domanda
avversata dalla società convenuta che ne ha postulato la reiezione, e su cui il
Pretore aggiunto ha statuito con sentenza 7 febbraio 2011 accogliendo l'istanza,
condannando quindi quest'ultima a pagare all'istante fr. 10'236.53 oltre a
un'indennità per ripetibili di fr. 1'500.–;
appellante
la società convenuta che, con atto di appello 10 marzo 2011, chiede la riforma
del giudizio impugnato nel senso di respingere l'istanza e accertare la
validità dello scritto 15 luglio 2010 [recte: 2009] quale “disdetta
straordinaria”, valida da quel giorno, con protesta di tasse, spese e
ripetibili di primo e di secondo grado;
mentre
l'istante con risposta 7 aprile 2011 propone la reiezione dell'appello, protestate
tasse, spese e ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Con contratto del 10 maggio 2004 AP 1 ha assunto AO 1 in veste di aiuto commessa presso il negozio di abbigliamento “__________” situato
nel __________ a __________. Il contratto di lavoro è stato concluso a tempo
indeterminato e prevedeva - fra l'altro - un salario di fr. 2'500.– lordi
mensili poi aumentati fino al corrispondente importo, nel 2009, di fr. 2'522.50
netti mensili, oltre a 20 giorni di vacanza l'anno da fissare, in accordo con
la gerente del negozio ed esclusi i mesi di luglio e agosto, entro il 31 marzo (doc.
1).
AO 1 ha effettuato vacanze dal
28 giugno al 12 luglio 2009 e, il giorno 13 luglio previsto per il suo rientro,
non si è presentata sul posto di lavoro. Il 15 luglio 2009, e con effetto dal
successivo 31 luglio, AP 1 ha disdetto il citato contratto sostenendo di non
poter accettare la sua assenza ingiustificata, che oltretutto aveva influito
sull'organizzazione delle vacanze già pianificate del personale, e ingiungendo
all'interessata di non più ripresentarsi in negozio e di voler contattare la
gerente per la tempestiva restituzione delle chiavi (doc. C). AO 1 ha contestato il licenziamento con scritto 20 luglio 2009, spiegando di soffrire di problemi di
salute dal giugno 2009 e che, come comprovato dal certificato medico, le era
stata accertata un'incapacità lavorativa completa a partire dal 13 luglio, di
cui la gerente del negozio era stata informata telefonicamente, motivo per cui la
disdetta era nulla giusta l'art. 336c CO (doc. D). La dipendente ha
ribadito il suo punto di vista il successivo 3 agosto 2009, invitando la datrice
di lavoro a versare il salario dovutole (doc. F, pag. 1). Un'ulteriore diffida
è poi seguita il 1° settembre 2009 (doc. F, pag. 3), con richiesta di poter riprendere
la propria attività lavorativa. Vano il tentativo di soluzione bonale della vertenza,
il 19 novembre 2009 AO 1 ha così trasmesso un conteggio delle pretese salariali
da giugno (saldo) a ottobre 2009 ancora insolute per l'importo complessivo di fr.
10'236.53 netti (doc. H), cui AP 1 si è opposta con lettera del 1° dicembre
2009 (doc. L).
B. Con istanza 5 agosto 2010, AO 1 si è rivolta alla Pretura __________
chiedendo la condanna di AP 1 a versarle fr. 10'263.53 [recte: fr.
10'236.53] netti per salario e indennità non riconosciute. L’istante ha addotto
che tra il 23 maggio 2009 e l'8 giugno 2009 le era stata riconosciuta una prima
incapacità al lavoro dal dott. med. V__________, seguita poi da una ricaduta dal
14 giugno al 27 giugno 2009. Trascorse le vacanze - dal 28 giugno al 12 luglio
2009 - il dott. med. M__________ le aveva attestato un'ulteriore incapacità
lavorativa tra il 13 luglio e il 1° agosto 2009, che si era altresì protratta
dal 3 al 31 agosto 2009 come certificato dal dott. med. V__________. Tra il 13 e
il 14 luglio 2009 ella si era inoltre rivolta al Pronto soccorso dell'Ospedale __________
per accertamenti. La lettera 15 luglio 2009, a detta dell’istante, non costituiva una disdetta per motivi gravi ex art. 337 CO in quanto priva di effetto
immediato e non fondata su una causa grave, giustificata e chiara. Ciò posto,
per l'art. 335c cpv. 1 CO, considerati gli anni di servizio dell'istante
e quindi i due mesi di preavviso, il termine di disdetta ordinario cadeva il
più presto a fine settembre 2009, non certo al 31 luglio. Tenuto conto
dell'incapacità lavorativa però il termine era sospeso per l'art. 336c CO,
e andava quindi conseguentemente prorogato.
C. All'udienza
di discussione 6 ottobre 2010, l'istante ha ribadito la sua richiesta, alla
quale si è opposta la convenuta, eccependo dal punto di vista formale carenze
della procura e dell’elenco dei documenti agli atti. Nel merito essa ha poi
contestato le incapacità lavorative dal 23 maggio all'8 giugno 2009 e dal 14 al
27 giugno 2009, poiché prive di certificati medici. Inattendibili poi, a detta
della convenuta, quelli relativi all'incapacità lavorativa dal 3 al 31 agosto 2009
e dal 13 luglio al 1° agosto 2009, poiché entrambi rilasciati da medici
chirurghi cui non competeva certo di accertare una “sindrome ansioso
depressiva”. L'istante medesima affermava di essere guarita il 27 giugno
2009 e di essere partita in vacanza ad __________ dal 28 giugno al 12 luglio
2009, contravvenendo quindi alle pattuizioni contrattuali. L'interessata, senza
informare la datrice di lavoro, non si era inoltre presentata in negozio il 13
luglio 2009 ed erano stati vani i tentativi della gerente di contattare l'istante
tra il 13 e il 15 luglio 2009. Di modo che, data la noncuranza di quest'ultima
che sapeva della partenza per vacanze della gerente il 16 luglio 2009 e che del
negozio si sarebbe dovuta occupare una commessa non ancora formata, si era
giunti alla disdetta 15 luglio 2009. L'istante era passata in negozio il giorno
17 chiedendo della gerente che sapeva però assente fino al 1° settembre 2009, omettendo
perfino a quel momento di lasciare un certificato medico: questo ledeva l'obbligo
di diligenza del lavoratore (art. 321a CO). Solo il 20 luglio 2009, ben sette
giorni dopo la pretesa incapacità, l'interessata aveva tentato di inviare il certificato
medico datato 13 luglio 2009. Ma, mancando la gerente, l'invio non era stato ritirato.
Era poi curioso, a detta della convenuta, che l'istante fosse guarita per le
vacanze, e che la malattia fosse invece riemersa solo alla loro fine. Inoltre,
una “sindrome depressiva” non è sintomatica di un'“impossibilità ad
inviare un certificato medico”, ritenuto che nessuno dei certificati agli
atti imponeva la permanenza a letto. I documenti ospedalieri riferivano di un
problema dermatologico alla bocca, ma non di un'incapacità al lavoro dell'istante
né di un suo ricovero, e accennavano alla terapia antidepressiva solo perché
così segnalata da quest'ultima. Secondo la convenuta l’istante aveva accettato
la disdetta poiché non si era presentata al lavoro neppure il 3 agosto 2009 e
in taluni scritti accennava a un riacquisto della capacità lavorativa dal 2
agosto 2009. Il 1° settembre 2009 la datrice di lavoro ancora non era in
possesso dei certificati medici, e quelli poi trasmessi erano privi di forza
probatoria e inattendibili. Donde la convinzione della convenuta
nell’infondatezza delle pretese dell'istante, per altro compensate a ogni modo
con i disagi causati da quest’ultima.
Prodotta
la nuova procura, l'istante ha obiettato in replica che i certificati medici,
mai ritirati, erano stati trasmessi con invio raccomandato. E, visto che l'incapacità
al lavoro era stata comunicata, la sua assenza dal 13 luglio 2009 non era
ingiustificata. Ha infine contestato tutti gli altri argomenti della società
convenuta. Per quest'ultima, in duplica, tali censure erano insufficienti in
quanto generiche. Nulla indicava poi che il 13 luglio 2009 il dott. med. M__________
avesse in effetti visitato l'istante e che, pertanto, da quel giorno costei fosse
malata. In caso contrario, pure la documentazione ospedaliera avrebbe attestato
tale suo impedimento. Di modo che la convenuta contestava non solo l'invio dei certificati
medici, ma anche la pretesa incapacità a lavorare dell'istante, cui andava
imputata una grave negligenza.
D. Esperita
l'istruttoria, le parti hanno trasmesso le conclusioni in data 20,
rispettivamente 22 dicembre 2010. L'istante ha rilevato che i certificati
relativi alla sua incapacità lavorativa erano ancora in fase di completamento il
13 luglio, che i suoi problemi di salute erano già noti alla datrice di lavoro
e comprovati da precedenti assenze pagate e che la disdetta 15 luglio 2009 non
specificava motivi gravi, confermando per il resto le richieste salariali. La
convenuta, evidenziate lacune nell'esposizione delle allegazioni dell'istante e
l’inattendibilità nei certificati medici, ha confermato i suoi argomenti.
E. Con
sentenza del 7 febbraio 2011, il Pretore aggiunto __________ ha accolto
l'istanza obbligando la società convenuta a versare complessivi fr. 10'236.53. Egli
ha considerato la lettera 15 luglio 2009 con cui la società convenuta aveva
rescisso il contratto di lavoro in corso con l'istante alla stregua di una
disdetta ordinaria. Questo perché nulla indicava in modo inequivocabile che l'interruzione
aveva effetto immediato, consentendo all'istante di considerarsi licenziata in
tronco. A fronte dei cinque anni di servizio, il termine ordinario di preavviso
per la disdetta era di due mesi (art. 335c CO). Per l'art. 336c
cpv. 1 CO nondimeno, la disdetta era nulla se data nei 90 giorni seguenti l'impedimento
dovuto a malattia o infortunio non imputabili al lavoratore. Agli atti vi erano
Fatti
i certificati medici del dott. M__________ e del dott. V__________ attestanti
l'incapacità lavorativa dal 13 luglio al 1° agosto 2009 rispettivamente dal 3
al 31 agosto 2009. La sindrome ansioso depressiva di cui davano atto quei due
certificati trovava riscontro, prosegue il primo giudice, nel materiale
ospedaliero contenente fra l'altro una valutazione esperita dallo psichiatra
dott. S__________, ed erano pertanto plausibili. Inoltre, pur succinto, quello
del 13 luglio indicava la diagnosi e non faceva risalire a un periodo
retroattivo l'inabilità lavorativa dell'interessata. Mentre che, senza altri
riscontri oggettivi, le vacanze precedentemente godute non erano tali da far dubitare
che l'incapacità fosse subentrata il 13. La disdetta 15 luglio 2009 risultava
così notificata in un periodo protetto ed era pertanto nulla. Il Pretore
aggiunto ha pure osservato che la protezione legale sancita dall’art. 336c CO
era assoluta e indipendente dal tempestivo avvertimento della datrice di lavoro:
in ogni caso, una collega dell'istante aveva confermato che la gerente del
negozio era stata informata dall'istante circa la sua assenza al lavoro.
Pertanto, anche sotto questo profilo, era data la nullità della disdetta.
Ciò
posto, non risultava che la datrice di lavoro avesse inviato una nuova disdetta
o che le parti avessero di comune accordo posto termine al loro contratto. Per
l'art. 324a cpv. 1 CO, la dipendente aveva quindi diritto
all'integralità del salario per i mesi da giugno 2009 a ottobre 2009 (fr. 2'522.50x5) dedotto quanto già versato per giugno (fr. 2'375.97), ossia fr.
10'236.53 come rivendicato.
F. Con
appello del 10 marzo 2011 la società convenuta chiede la riforma del giudizio
impugnato nel senso di respingere l'istanza e di accertare la validità della
disdetta straordinaria con effetto al 15 luglio 2010 [recte: 2009]. Essa
osserva che era palese il licenziamento in tronco desumibile da tale scritto, con
cui l'istante era stata invitata ad astenersi da quel giorno dal presentarsi
sul posto di lavoro e a riconsegnare tempestivamente le chiavi. L'istante aveva
spedito il certificato medico 13 luglio 2009 del dott. M__________ solo il 21
luglio 2009 e non era quindi escluso che fosse stato allestito retroattivamente.
Il professionista si era rifiutato di rilasciare qualsiasi ulteriore
dichiarazione riguardo la suddetta incapacità lavorativa, e l'istante non l'aveva
neppure pretesa. Nulla indicava poi, prosegue l’appellante, che la dipendente fosse
impossibilitata a letto e che non sarebbe senz'altro stata in grado di consegnarlo
immediatamente. Analogo discorso valeva per il certificato medico 3 agosto 2009
del dott. V__________. Visitata da due chirurghi, l'istante non soffriva di “sindrome
ansioso depressiva”, patologia che lo psichiatra dott. S__________ aveva
ridimensionato in “reazione ansiosa di tipo ipocondriaco”. Di
conseguenza, i due certificati medici non erano attendibili, in quanto allestiti
da due professionisti compiacenti, senza una specifica specializzazione. Una sindrome
ansioso depressiva non avrebbe costretto l'istante a letto e nemmeno l’avrebbe impedita
dal far recapitare il certificato medico 13 luglio 2009 prima del 21 luglio. Ad
ogni modo, l'invio non era stato ricevuto dalla datrice di lavoro. La disdetta
15 luglio 2009 non era stata inviata in un periodo di protezione riconducibile
a incapacità lavorativa per malattia, ed era quindi legittima e straordinaria ai
sensi dell’art. 337 CO. In effetti, il mancato rientro dell'istante sul posto
di lavoro, le ferie effettuate in spregio alle clausole contrattuali e il
mancato avvertimento alla datrice di lavoro, non consentivano più in buona fede
di continuare il rapporto di lavoro. Eventuali pretese del luglio 2009,
conclude l’appellante, erano bilanciate dai danni patiti dalla datrice di
lavoro per l'ingiustificata assenza dell'istante dal posto di lavoro.
G. Nella
sua risposta 7 aprile 2011, l'istante propone la reiezione dell'appello,
protestate tasse, spese e ripetibili.
e considerando
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto
processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC: RS 272; RU 2010 1739,
1834). Per l'art. 404 cpv. 1 CPC, fino alla loro conclusione davanti alla
giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento della sua entrata
in vigore, si applica il diritto procedurale previgente. Di modo che, datata 5
agosto 2010 l'istanza introdotta davanti al Pretore va esaminata in base al
Codice di procedura civile cantonale (CPC/TI: Codice di procedura civile del 17
febbraio 1971 [RL 3.3.2.1]) valido fino al 31 dicembre 2010. Si pone poi la
questione a sapere quale sia il diritto applicabile al ricorso in esame. Giusta
l'art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al
momento della comunicazione della decisione. In concreto, il giudizio pretorile
del 7 febbraio 2011 e stato comunicato alle parti il giorno successivo. Di modo
che, la procedura ricorsuale è così retta dal nuovo Codice di diritto
processuale civile svizzero, in vigore dal 1° gennaio 2011.
2. Giusta l'art. 308 cpv. 1 CPC sono impugnabili mediante appello le
decisioni finali e incidentali di prima istanza (lett. a) e quelle di prima
istanza in materia di provvedimenti cautelari (lett. b). Trattandosi di
decisioni pronunciate in controversie patrimoniali poi, l'appello presuppone
che il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella
decisione raggiunga almeno fr. 10'000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). In specie la
sentenza impugnata, emessa in materia di contratto di lavoro, rappresenta senz'altro
una decisione finale ai sensi della citata norma. L'istante ha quantificato la sua
richiesta di giudizio in fr. 10'263.53 [recte: fr. 10'236.53] (istanza,
pag. 3; doc. H), pretesa mantenuta in sede di conclusioni (relazione
conclusiva, pag. 3). Pacifica quindi l'appellabilità del giudizio impugnato.
3. L'art.
337 CO dispone che il datore di lavoro e il lavoratore possono disdire con
effetto immediato il rapporto di lavoro per cause gravi, segnatamente quando la
continuazione del contratto, in buona fede, non può più essere pretesa. Ciò è
il caso quando il rapporto di fiducia tra le parti è così compromesso da non
permettere una collaborazione costruttiva, di modo che la disdetta immediata appare
essere l'unica soluzione praticabile. Il licenziamento con effetto immediato è
un provvedimento eccezionale, che deve essere ammesso in modo restrittivo (DTF
130 III 28 consid. 4.1 e rinvii). Manchevolezze minori possono sì giustificare
una disdetta immediata, ma solo se si verificano ripetutamente malgrado
espliciti avvertimenti sull'eventualità della disdetta (DTF 130 III 28 consid.
4.1 e rinvii). Il giudice valuta secondo il suo libero apprezzamento se la
violazione dei doveri contrattuali raggiunge la necessaria gravità,
considerando le circostanze concrete, in applicazione dei principi di diritto e
dell'equità (DTF 130 III 28 consid. 4.1 e rinvii). Il datore di lavoro che
disdice il contratto, ritenendo dati i presupposti per il licenziamento in
tronco, deve in ogni caso recarne la prova (Brunner/Bühler/Wäber/Bruchez, Kommentar zum Arbeitsvertragsrecht, 3a ed., Basilea 2005, n.
13 ad art. 337 CO; II CCA 7 settembre 2007 inc. n. 12.2007.85, 26 giugno 2008
inc. n. 12.2006.164).
4. L'appellante
censura anzitutto il giudizio pretorile laddove non ha considerato la lettera
di licenziamento del 15 luglio 2009 alla stregua di una disdetta straordinaria
(appello, pag. 3 n. 3). Ora, il Pretore aggiunto ha in effetti qualificato di
disdetta ordinaria - e non straordinaria per motivi gravi ai sensi dell'art.
337 CO - lo scritto con cui la società convenuta aveva fissato per il 31 luglio
2009 la fine del contratto in corso fra le parti, ingiungendo alla dipendente di
astenersi dal prestare da subito l'attività lavorativa (sentenza impugnata,
pag. 5 consid. 3). Per il primo giudice, il testo non era chiaro e
inequivocabile in merito all'intento di rescindere con effetto immediatamente il
rapporto di lavoro, e una siffatta ambiguità e confusione non aveva posto l'istante
nella condizione di capire che si trattava di un licenziamento in tronco
(sentenza impugnata, pag. 5 consid. 3). Ciò posto, al riguardo, l'appellante non
spiega perché questa argomentazione non regge (art. 311 cpv. 1 CPC). Certo, la
convenuta obietta che, da un profilo oggettivo, un preavviso di soli 15 giorni abbinato
all’ingiunzione di non più presentarsi sul posto di lavoro porta forzatamente a
ritenere che la disdetta era fondata su cause gravi e aveva effetto immediato
(appello, pag. 4 n. 3). Da questo punto di vista però, l’appellante non si è
mai preoccupata - né lo fa ora - di accennare alle ragioni per cui la fine del
rapporto di lavoro era stata da lei posticipata al 31 luglio 2009, invero e
forse non a caso in prossimità della scadenza dell'incapacità lavorativa che a
quel momento lamentava l'istante. E, a fronte di ciò, l'esigenza di specificare
che il licenziamento era da intendersi con effetto immediato, s'imponeva a
maggior ragione (Favre/Munoz/Tobler,
Le contrat de travail, Code annoté, 2a ed., Losanna 2010, n.
1.59 ad art. 337 CO). Come tale quindi, la censura è irricevibile. Per il
resto, basti evidenziare che l'istante ha contestato lo scritto del 15 luglio
2009 con riferimento all'art. 336c CO (doc. D), ossia invocando la
protezione della disdetta in tempo inopportuno, e non l'art. 337 CO. E ciò va a
sostegno della tesi pretorile. Inoltre, neppure la richiesta di restituzione
delle chiavi (appello, pag. 4 n. 3) appare determinante visto che - per quanto è
dato di sapere - le stesse erano state “già consegnate di persona prima che
partissi [l'istante] per le vacanze” (doc. F). Di modo che, per
quanto ricevibile, la censura va respinta.
5. Il
Pretore aggiunto, dopo avere qualificato di ordinaria la disdetta data dalla
società convenuta, ha poi esaminato se la stessa era da considerare nulla in
quanto inviata allorquando l'istante era assente per malattia e invocava
un'incapacità lavorativa. Egli si è così confrontato con la questione a sapere
se la datrice di lavoro aveva disdetto o no il contratto di lavoro in tempo
inopportuno giusta l'art. 336c cpv. 1 lett. b CO (sentenza impugnata,
pag. 5 n. 5). Tale norma dispone che, dopo il tempo di prova, il datore di
lavoro non può disdire il rapporto di lavoro allorquando il lavoratore è
impedito di lavorare, in tutto o in parte, a causa di malattia o infortunio non
imputabili a sua colpa, per 30 giorni nel primo anno di servizio, per 90 giorni
dal secondo anno di servizio sino al quinto compreso e per 180 giorni dal sesto
anno di servizio. La disdetta data durante uno dei periodi stabiliti al cpv. 1 è
nulla (art. 336c cpv. 2 CO; Favre/Munoz/Tobler,
op. cit., n. 2.1 e 2.2 ad art. 336c CO).
In
proposito, il Pretore aggiunto ha anzitutto appurato che erano stati prodotti i
Considerandi
certificati medici 13 luglio 2009 del dott. med. M__________ - che accertava
un'incapacità lavorativa fino al 1° agosto 2009 (doc. E) - e 3 agosto 2009 del
dott. med. V__________ - che confermava l'incapacità lavorativa dell'istante
fino al 31 agosto 2009 (doc. G)- oltre alla valutazione 13 luglio 2009 dello
psichiatra dott. S__________ contenuta nella documentazione ospedaliera agli
atti (doc. E1). Egli ha quindi ritenuto plausibili i due certificati medici che
attestavano l'esistenza di una “sindrome ansioso depressiva” in quanto,
seppur diagnosticata da due medici specializzati in chirurgia, trovava a
ben vedere riscontro nell'esame esperito dallo psichiatra, il quale aveva
rilevato una “reazione ansiosa con forme di tipo ipocondriaco” (sentenza
impugnata, pag. 6 seg. n. 5). Per il resto, il certificato medico 13 luglio
2009, benché succinto, appariva completo in quanto recava data, diagnosi,
durata dell'inabilità lavorativa e non aveva effetto retroattivo (sentenza
impugnata, pag. 7 n. 5). Il Pretore aggiunto ha altresì aggiunto che
l'univocità di quanto risultava dalla documentazione medica non era inficiata
dal fatto che l'istante aveva beneficiato di vacanze - dal 28 giugno al 12
luglio 2009 - fra due periodi di malattia (sentenza impugnata, pag. 7 n. 5).
6.
In
proposito, l'appellante riconosce al primo giudice di avere correttamente
richiamato la dottrina e la giurisprudenza vigente in materia di valore
probatorio dei certificati medici. Nondimeno, gli rimprovera però un'errata
applicazione di questi principi al caso specifico (appello, pag. 5 n. 4).
6.1
A
detta dell'appellante, il primo giudice non poteva a priori ritenersi convinto
del fatto che il certificato medico del dott. med. M__________ non era stato preparato
dopo che la presunta malattia era già insorta e quindi retrodatato al 13 luglio
2009.
(appello, pag. 5 n. 4a). Così formulata tuttavia la censura è fuorviante e
pretestuosa, giacché con ciò la società convenuta lascia sottintendere che di
fatto quel documento attesta un fatto non vero. Da questo punto di vista, basti
tuttavia ricordare all'appellante che essa non ha mai ipotizzato - né lo fa ora
- che come tale quel certificato medico potrebbe essere un falso ai sensi dell'art.
318.
CP. L'appellante reputa segnatamente strano che l'istante, con l'associazione
sindacale che in sede pretorile la rappresentava, non abbia sollecitato quel professionista
a rilasciare informazioni più specifiche riguardo all'incapacità lavorativa attestata
in quel documento, ma si sia limitata a prendere atto del fatto che - interpellato
in proposito - il medico aveva negato qualsiasi dichiarazione anche scritta (appello,
pag. 6 n. 4a). In proposito però la società convenuta non considera che il
dott. M__________ è stato interpellato dall'istante e ha quindi redatto il
certificato medico del 13 luglio 2009, in veste di sostituto del medico curante dott. V__________. In questo contesto pertanto, non pare sconsiderato che
egli si sia rifiutato di svincolarsi dal segreto professionale a motivo che vi
erano “prerogative di riservatezza medica” (act. III, pag. 1 e 2), a
maggior ragione a fronte della patologia di natura psichica di cui soffriva
l'istante. E, d'altra parte, non risulta che fra le sue richieste di prova
l'appellante abbia altresì notificato l'audizione del dott. med. V__________ (verbale
d'udienza 6 ottobre 2010, pag. 2), che aveva in cura l'istante e che aveva
confermato la medesima diagnosi. Infondato, l'appello va così respinto.
6.2
Invero,
l'appellante sembra ribadire analoghe riflessioni riguardo al certificato
medico 3 agosto 2009 del dott. V__________ (appello, pag. 6 n. 4a). Ma, la
formulazione generica secondo cui “tale esame si conferma del resto al certificato
medico 3 agosto 2009 del dott. __________ (doc. G)”, nulla dice sulle
critiche che la società convenuta pretende di rivolgere al giudizio pretorile
(art. 311 cpv. 1 CPC). Di modo che, in merito, la censura è irricevibile. Per
il resto, come appena detto, non risulta che il nominativo di questo medico figurasse
fra i testi che essa si era preoccupata di notificare (sopra, consid. 6.1 in fine). L'appello sarebbe pertanto e comunque da disattendere.
6.3
Riguardo
alla valutazione medica dello psichiatra dott. S__________, l'appellante rileva
che quest'ultimo ha ridimensionato la diagnosi di “sindrome ansioso
depressiva” posta dai due medici chirurghi - che quindi non avevano
specializzazioni in materia (appello, pag. 5 n. 4) - in “semplice reazione
ansiosa di tipo ipocondriaco”. Queste due patologie avrebbero a suo dire
sintomi ben diversi fra loro e facilmente verificabili consultando siti
internet (appello, pag. 7 n. 4b). Di modo che, di fronte a una siffatta incoerenza,
il Pretore aggiunto doveva procedere con gli approfondimenti del caso e sincerarsi
della validità dei certificati medici 13 luglio e 3 agosto 2009 (appello, pag. 8
n. 4b). Ancora una volta, l'argomento è pretestuoso. Non spetta in effetti al
primo giudice disquisire su questioni mediche, scostandosi dalle risultanze dei
documenti medici sottopostigli e traendo conclusioni che non trovano conforto
oggettivo nel fascicolo processuale. In concreto, il materiale medico a sua
disposizione riconduceva quantomeno a uno “stato d'ansia” l'incapacità
lavorativa che, sulla base dei due certificati medici è cominciata il 13 luglio
e si è conclusa il 31 agosto 2009. E, come visto, gli argomenti dell'appellante
non hanno scalfito la loro attendibilità (sopra, consid. 6.1 e 6.2). Per il
resto, definirli incoerenti con quanto accertato dallo psichiatra il 13 luglio 2009 a motivo di una formulazione diversa della diagnosi e sulla base di asserite consultazioni di
siti internet, è riduttivo. Certo, è possibile che nel suo ruolo di sostituto, il
dott. med. M__________ non conoscesse il passato clinico dell'istante (appello,
pag. 8 n. 4b). Nondimeno, l'incapacità lavorativa di quest'ultima che egli
aveva accertato ha trovato conferma - e per i medesimi motivi - in quella
certificata dal medico curante. Per il resto, l'appellante non spiega perché i
due certificati medici, provvisti di data, causa e periodo dell'incapacità
lavorativa, risulterebbero - a suo dire - “scarsi” e “difficilmente
situabili” (appello, pag. 8 in fine n. 4b). L'appello è così infondato e va
respinto.
7.
L'appellante
rimprovera al Pretore aggiunto di non avere tenuto conto del fatto che
l'istante si era preoccupata di trasmettere il certificato medico 13 luglio
2009.
del dott. med. M__________ solo il 21 luglio 2009 e avere così negato alla
società convenuta la possibilità di rescindere con effetto immediato il
contratto di lavoro in corso fra le parti (appello, pag. 5 in fine n. 4a, pag. 6 in fine n. 4a, pag. 9 segg. n. 5). Ma invano. L'interessata sembra volutamente
omettere che il primo giudice ha escluso l'eventualità di una disdetta
straordinaria poiché dallo scritto 15 luglio 2009 non emergeva una chiara e
inequivocabile volontà della datrice di lavoro di licenziare in tronco
l'istante, quindi a prescindere dal momento in cui l'incapacità lavorativa di
quest'ultima era sorta ed era stata comunicata alla società convenuta: come spiegato
(sopra, consid. 4) le censure dell'interessata non hanno intaccato questa sua conclusione.
Ciò
posto, si è già detto (sopra, consid. 6) che il Pretore aggiunto ha ritenuto
nullo il licenziamento del 15 luglio 2009 - considerato quale disdetta
ordinaria e quindi, se del caso subordinata ai termini legali di cui all'art. 335c
CO (sentenza impugnata, pag. 5 n. 4) - in quanto l'incapacità lavorativa per
malattia dell'istante si fondava su documenti medici attendibili. In questo
contesto - e dopo avere comunque premesso che a ogni modo ai fini della
protezione offerta dall'art. 336c CO non era affatto una questione
rilevante - il primo giudice ha quindi soggiunto che, in sede di audizione
testi, una collega dell'istante aveva riferito di una telefonata intercorsa tra
l'istante e la gerente del negozio avvenuta un paio di giorni prima che
quest'ultima partisse per le vacanze - verosimilmente il lunedì (13 luglio
2009) visto che la sua partenza era prevista di mercoledì o giovedì - in
occasione della quale la lavoratrice l'aveva informata della sua malattia e dell'impossibilità
di presentarsi al lavoro (sentenza impugnata, pag. 7 n. 6). E, con questa motivazione,
la società convenuta nemmeno si confronta. Concludere a fronte di ciò, che
l'assenza dal lavoro dal giorno 13 luglio 2009 dell'istante era ingiustificata e,
conseguentemente, pretendersi legittimata a licenziarla l'indomani, sfiora il
pretesto. Del resto - e questo l'appellante non lo contesta - il certificato
medico è stato trasmesso con invio raccomandato il giorno 21 luglio 2009 (appello,
pag. 11 n. 5). E se è vero che come tale lo stesso non è mai stato ricevuto
dalla datrice di lavoro (appello, pag. 11 n. 5), è altresì vero che - per sua
stessa ammissione - ciò era dovuto all'assenza per vacanza durata un mese e
mezzo della gerente, unica persona abilitata all'infuori dell'istante a
ritirare la posta (verbale d'udienza 6 ottobre 2010: memoria scritta allegata,
pag. 7), carenza questa però di carattere amministrativo e gestionale imputabile
alla convenuta medesima e di cui l’istante non era responsabile. Anche al
riguardo l'appello va in definitiva respinto.
8.
L'appellante
ribadisce che il licenziamento notificato con scritto 15 luglio 2009 era una
disdetta straordinaria ai sensi dell'art. 337 CO (appello, pag. 13 n. 8) e
pertanto - conformemente alla dottrina vigente in materia - poteva essere notificato
all'istante nonostante l'incapacità lavorativa per malattia riconosciutale (appello,
pag. 12 n. 6). Si è però già detto delle ragioni che hanno indotto il Pretore
aggiunto a non qualificare il citato scritto quale disdetta immediata per
motivi gravi. Tale conclusione resiste alle censure dell'appellante (sopra,
consid. 6 ab initio con rinvio al consid. 4). Sotto questo profilo, la questione
non merita quindi ulteriore approfondimento. Sempre per il fatto che dal tenore
della lettera 15 luglio 2009 non può evincersi l'intenzione della datrice di
lavoro di licenziare l'istante con effetto immediato (sopra, consid. 4), diventa
altresì irrilevante la questione relativa alla violazione da parte di
quest'ultima della clausola contrattuale che le vietava di prendere vacanze nei
mesi di luglio e agosto (appello, pag. 12 n. 8).
9.
In
definitiva, l'appello va così respinto nella misura in cui è ricevibile e la
decisione impugnata va confermata (art. 318 cpv. 1 lett. a CPC). Trattandosi di
controversia derivante da un rapporto di lavoro con un valore litigioso
stimabile in fr. 10'236.53 (sopra, consid. 2), quindi inferiore a fr. 30'000.–
(art. 243 cpv. 1 CPC), non si prelevano né tasse di giustizia né altre spese
processuali per la procedura in appello (art. 95 cpv. 1 lett. a e cpv. 2, 114
lett. c CPC). In quanto soccombente davanti a questa Camera, l'appellante
nondimeno verserà alla controparte un'indennità di fr. 800.– per ripetibili
(art. 95 cpv. 1 lett. b e cpv. 3, 105 cpv. 2, 106 cpv. 1 CPC).
Il
valore litigioso determinante giusta l'art. 74 cpv. 1 lett. a LTF per stabilire
i rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), è altresì stabilito in fr. 10'236.53.
Per i quali motivi,
richiamati l'art. 95, 105 cpv. 2, 106 cpv. 1, e
114.
lett. c e art. 308 segg. CPC;
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello 10 marzo 2011 di AP 1,
__________, è respinto.
2.
Non
si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. AP 1, __________,
rifonderà a AO 1, __________, fr. 800.– a titolo di ripetibili di appello.
3.
Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura __________.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere
pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr.
15'000.– nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr.
30'000.– negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se
una legge federale prescrive un'istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster