12.2011.5
Contratto di lavoro, disdetta in tempo inopportuno, onere della prova per inabilità al lavoro
28 luglio 2011Italiano20 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
12.2011.5
Data decisione, Autorità:
28.07.2011, IICCA
Titolo:
Contratto di lavoro, disdetta in tempo inopportuno, onere della prova per inabilità al lavoro
DISDETTA IN TEMPO INOPPORTUNO
336c cpv. 1 let. b CO
Incarto n.
12.2011.5
Lugano
28 luglio
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
segretaria:
Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa – inc. n. DI.2009.285
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud – promossa con istanza 11
novembre 2009 da
AO 1
rappr. dall’ RA
1
contro
AP
1
rappr. dall’ RA 2
con cui
l’istante ha chiesto di accertare che la disdetta 23 giugno 2009 del contratto
di lavoro è nulla perché data in tempo inopportuno, rispettivamente la vigenza
del contratto di lavoro 7 giugno 2006;
domanda
alla quale la convenuta si è opposta, chiedendo di dichiarare valida la
disdetta o, in via subordinata, di accertare che la disdetta ha esplicato il
proprio effetto al 31 dicembre 2009;
sulla
quale il Pretore ha statuito con sentenza 30 dicembre 2010, accogliendo l’istanza;
appellante
la convenuta che con atto di appello 13 gennaio 2011 chiede la riforma del
giudizio impugnato nel senso di respingere l’istanza e di accertare la fine del
rapporto di lavoro per il 31 dicembre 2009 o, in via subordinata, per il 28
febbraio 2010, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l’istante
con osservazioni 31 gennaio 2011 chiede la reiezione del gravame, pure con
protesta di spese e ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti di causa
ritenuto
in fatto: A. Il 7 giugno 2006 AO 1 è stata assunta da AP 1, __________, quale
cassiera con il rango di procuratrice con diritto di firma collettiva a due per
la sede di __________. Nel contratto le parti hanno previsto che il rapporto di
lavoro, con decorrenza dal 1° ottobre 2006, può essere disdetto dopo il periodo
di prova con un preavviso di tre mesi. Lo stipendio lordo è stato pattuito in
fr. 84'500.- annui, compresa la
tredicesima mensilità (doc. A). Dal 1° gennaio 2008 la lavoratrice è stata
promossa al rango di vicedirettrice (doc. B).
B. Con
certificato medico 6 marzo 2009 il dottor __________ __________ ha attestato un’inabilità
al lavoro totale della lavoratrice a causa di malattia a partire dal 5 marzo
2009 e per circa tre settimane (doc. 2). Il 27 marzo 2009 il medesimo medico ha
certificato la continuazione dell’inabilità sino a circa la fine di aprile 2009
(loc. cit.). Il 30 aprile 2009 il medico ha nuovamente attestato tale inabilità
fino al 31 maggio 2009, il 29 maggio 2009 fino al 30 giugno 2009 e il 24 giugno
2009 fino al 31 luglio 2009 (loc. cit.).
C. Nel
frattempo, con scritto 23 giugno 2009 la datrice di lavoro ha rescisso il
rapporto di lavoro per il 30 settembre 2009, sollevando la lavoratrice dal
presentarsi, durante il periodo di disdetta, sul posto di impiego (doc. D). Il
4 agosto 2009 quest’ultima, per il tramite del proprio legale, ha affermato che
tale disdetta era nulla perché significata in tempo inopportuno. A suffragio
della propria posizione ella ha affermato di allegare in copia un certificato
medico 8 luglio 2009 comprovante, a suo dire, una nuova patologia di carattere
fisico che provocava una completa inabilità al lavoro dal 5 giugno 2009 (doc.
I). Nel certificato testé menzionato il dr. __________ __________ ha attestato
che a partire da tale data la lavoratrice “è conosciuta ed è in trattamento per
una nuova patologia fisica” (doc. E). Il 3 settembre 2009 la datrice di lavoro
ha risposto confermando la validità della propria disdetta. Essa ha dichiarato,
al riguardo, di non aver ricevuto alcuna attestazione medica datata 8 luglio
2009, prendendo altresì atto che la stessa attestava di una malattia precedente
al suo allestimento ed era stata confezionata dopo la notifica della disdetta. Inoltre,
la datrice di lavoro ha affermato che dai certificati trasmessi e allestiti dal
medesimo medico non emergeva la sussistenza di un’eventuale nuova malattia.
Essa ha concluso affermando che il certificato 8 luglio 2009 era abusivo (doc.
L). È poi seguita una fitta corrispondenza tra le parti, mediante la quale esse
hanno sostanzialmente ribadito il proprio punto di vista (doc. M-P).
D. Con
istanza 11 novembre 2009 la lavoratrice ha adito la Pretura della giurisdizione
di Mendrisio-Sud, chiedendo di accertare la nullità giusta l’art. 336c cpv. 2 CO
della disdetta 23 giugno 2009 perché significata in tempo inopportuno, nonché
la vigenza del rapporto di lavoro. All’udienza di discussione 10 febbraio 2010
la datrice di lavoro si è opposta alla domanda dell’istante, chiedendo di
dichiarare la validità della disdetta o, in via
subordinata, di calcolare il termine di disdetta dal 5 settembre 2009, di modo
che la disdetta avrebbe effetto al 31 dicembre 2009. Esperita l’istruttoria, le
parti hanno rinunciato al dibattimento finale, producendo memoriali scritti con
Fatti
i quali hanno confermato i rispettivi punti di vista. Statuendo con sentenza 30
dicembre 2010 il Pretore ha accolto l’istanza accertando la nullità della
disdetta 23 giugno 2009.
E. Con
appello 13 gennaio 2011 la datrice di lavoro è insorta
contro il giudizio testé menzionato, chiedendone la riforma nel senso di respingere
l’istanza e di accertare la fine del rapporto di lavoro per il 31 dicembre 2009
o, in via subordinata, per il 28 febbraio 2010. Con osservazioni 31 gennaio
2011 l’istante chiede la reiezione del gravame.
considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto
processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC). Per l’art. 405 cpv. 1
CPC alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della
comunicazione della decisione. Il Tribunale federale ha spiegato che con
“comunicazione della decisione” si intende il momento dell’invio dell’atto da
parte del tribunale, non quello di ricezione del medesimo (DTF 137 III 127
consid. 2). La sentenza impugnata è stata intimata alle parti il 30 dicembre
2010. Pertanto, anche in appello alla fattispecie si applica il diritto
procedurale previgente.
2. Le
parti non si sono espresse sul valore di causa e il Pretore, contrariamente a
quanto prevede l’art. 13 CPC-TI, non lo ha stabilito. Gli atti dovrebbero
quindi essere ritornati al primo giudice perché fissi il valore della vertenza.
Sia come sia, è in discussione la validità di una disdetta. Ai fini della
fissazione del valore litigioso è quindi determinante il periodo durante il
quale il contratto continua a sussistere nell’ipotesi che questa non sia
valida. Tale periodo si estende fino al momento in cui possa essere data, o sia
stata data effettivamente, una nuova disdetta. Dagli atti non emerge che la
datrice di lavoro abbia notificato un’ulteriore disdetta alla lavoratrice
(nemmeno possono essere definiti tali gli scritti a cui si riferisce
l’appellante e di cui si dirà al consid. 7). Dinnanzi al Pretore il valore
litigioso è determinato dalla domanda in virtù dell’art. 5 CPC-TI. Di
conseguenza, ponendo, per ipotesi, che la disdetta 23 giugno 2009 sia nulla, la
datrice di lavoro non poteva disdire il contratto prima della scadenza del
periodo di protezione di 90 giorni di cui all’art. 336c cpv. 1 lett. b CO,
ossia prima di inizio settembre 2009 (reputato che la nuova malattia è iniziata
il 5 giugno 2009). Ritenuto un preavviso di tre mesi (doc. A), la disdetta
poteva avere effetto al più presto al 31 dicembre 2009. Dipartendosi da uno
stipendio annuo di fr. 84'500.-
lordi compresa la tredicesima, il valore di causa determinante dinanzi al primo
giudice ammontava quindi a circa fr. 21'125.- (salario per i mesi da ottobre a dicembre 2009). A ragione,
quindi, il Pretore ha applicato la procedura speciale per azioni derivanti dal
contratto di lavoro con valore non eccedente fr. 30'000. (vart. 343 CO; art. 416 segg. CPC-TI). Per determinare
l’appellabilità, invece, il valore è determinato dalle conclusioni prese
dall’appellante nell’ultimo atto di causa davanti al giudice di prima istanza
(art. 15 CPC-TI). Siccome, come detto, non vi è traccia dell’esistenza di
un’ulteriore disdetta nemmeno nel momento in cui sono state presentate le
conclusioni nel giugno 2010, la prima disdetta possibile sarebbe stata, rispettando
il preavviso di tre mesi, per la fine di settembre 2010. Pertanto, il valore di
causa concerne il periodo dal 30 settembre 2009 al 30 settembre 2010, ovvero
fr. 84'500.-. Da ciò si desume peraltro
che il valore litigioso ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al
Tribunale federale supera senz’altro la soglia di fr. 15'000.- prevista dall’art. 74 cpv. 1 lett. a
LTF.
3. Con
l’appello la datrice di lavoro produce due nuovi documenti, ossia due missive
di __________ __________ __________ __________ __________ __________ 28 gennaio
2010 e indirizzate alla lavoratrice con copia, tra gli altri, al suo legale (doc.
B), rispettivamente un e-mail 12 gennaio 2011 di __________ __________ (__________
__________ __________ __________ __________) a __________-__________ __________
(doc. C). Tuttavia, i medesimi sono irricevibili. Invero, il divieto di
proporre nuovi fatti, prove ed eccezioni (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC) vale
anche nelle procedure per azioni derivanti dal contratto di lavoro (da ultimo:
Considerandi
II CCA, sentenza inc. 12.2008.47 del 19 febbraio 2008). Pur vigendo nel
processo di lavoro la massima inquisitoria sociale, le parti non sono
dispensate da una collaborazione attiva e da una diligente conduzione del
processo (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, n. 2 e 4 ad art. 417). L’appellante invoca l’applicazione
dell’art. 322 CPC-TI, affermando che tale produzione è giustificata dalle
circostanze concrete, poiché utili al convincimento del giudice. Sennonché,
essa dimentica anzitutto che il disposto testé menzionato contempla unicamente
le prove previste dall’art. 88 lett. a, b, c CPC-TI, ovvero le perizie, le
ispezioni, i testimoni e l’interrogatorio formale, ad esclusione, quindi, dei
documenti. Nemmeno si giustifica, sulla scorta di tali documenti, di procedere
d’ufficio all’acquisizione di tali prove al fine di supplire al contenuto dei
medesimi. Del resto, tali documenti sono irrilevanti ai fini del presente
giudizio. Con i medesimi l’appellante cerca di dimostrare che la lavoratrice
era da tempo informata del fatto che il rapporto di lavoro era terminato e che
lei stessa lo riteneva tale. Dallo scritto 28 gennaio 2010 (doc. B) emerge che
l’Assicurazione ha invitato la lavoratrice ad annunciarsi alla Cassa
disoccupazione e ad attivarsi nella ricerca di una nuova occupazione. Ciò non
dimostra tuttavia che l’istante fosse informata dell’eventuale fine del
rapporto di lavoro già in precedenza. Inoltre, tale scritto non è stato emesso
dalla datrice di lavoro, di cui l’Assicurazione in questione non può nemmeno
essere considerata rappresentante, sicché non può essere ritenuto come
l’emanazione di una parte volta a porre termine al rapporto contrattuale di
lavoro.
4.
Il
Pretore ha anzitutto spiegato che l’inabilità psichica della lavoratrice dal 5
marzo 2009 a fine febbraio 2010 era incontestata e che il periodo di protezione
dell’art. 336c cpv. 2 lett. b CO era, nella fattispecie, di 90 giorni. Egli ha
poi stabilito che il 5 giugno 2009 era insorta una nuova patologia e, quindi,
un nuovo periodo di protezione. Da qui, il primo giudice ha deciso per la
nullità della disdetta 23 giugno 2009 ritenendo poi che la medesima non poteva
essere convertita in una disdetta valida per il primo termine possibile
successivo. Egli ha quindi concluso affermando che in assenza di una valida
disdetta l’istanza era accolta.
5.
L’appellante
critica il Pretore per aver ritenuto che al momento della notifica della
disdetta 23 giugno 2009 la lavoratrice era inabile al lavoro (memoriale, pag. 6
segg.). Il primo giudice ha fondato il proprio giudizio sulle testimonianze del
medico di base __________ __________ e dello specialista in malattie
reumatiche, fisiatria e riabilitazione __________ __________. La datrice di
lavoro afferma che il medico __________ __________ ha affermato di aver
allestito il certificato 8 luglio 2009 (doc. E) perché richiestogli dalla
lavoratrice e di non essere “entrato nel merito di una possibile inabilità
lavorativa (…) e di non potersi di conseguenza nemmeno esprimere sulla durata
di questa eventuale inabilità”. A dire dell’appellante il teste avrebbe sì
riferito che tale patologia avrebbe potuto causare un’inabilità lavorativa, ma
non sarebbe stato in grado di affermarlo con certezza. Tale medico ha riferito,
al riguardo, che “con il certificato doc. E mi sono limitato su richiesta della
paziente ad attestare l’insorgenza di una nuova patologia, questa volta a
carattere fisico; non sono entrato nel merito della inabilità eventuale di
questa avrebbe potuto procurarle ritenuto che la paziente si trovava già in
stato di inabilità totale dipendente dalla prima patologia”. Egli ha altresì
dichiarato che “la patologia alla spalla destra avrebbe potuto provocare anche
solo una minima limitazione all’attività lavorativa in quanto se la signora
doveva lavorare al computer, già solo l’utilizzo del mouse avrebbe potuto
provocarle delle difficoltà” (verbale 14 aprile 2010). Da quest’ultima frase,
seppur verbalizzata in maniera grammaticalmente scorretta, emerge che a seguito
della patologia in questione la lavoratrice sarebbe potuta essere inabile al
lavoro. L’appellante ritiene che essendo la medesima stata espressa al
condizionale e non essendosi il medico esplicitamente pronunciato sull’inizio
dell’inabilità, la sua affermazione non sarebbe sufficiente ad assurgere al
ruolo di prova. Sia come sia, la testimonianza del medico specialista __________
__________ fuga ogni dubbio al riguardo. Invero, egli ha affermato che “nel
certificato del 7 settembre io indico che la patologia che era presente già a
partire da giugno, poiché questo era sicuramente il caso in funzione delle mie
osservazioni che effettuavo all’inizio di luglio. Una simile patologia infatti
non si manifesta da un giorno all’altro ma ha un’evoluzione di diverse settimane.
La patologia mostrata da AO 1 deve essere ritenuta causa di incapacità
lavorativa per qualsiasi attività sia per il dolore che causa qualsiasi
movimento sia per le oggettive limitazioni funzionali del braccio destro che
nella paziente è il braccio dominante”. E sulla questione dell’inabilità
lavorativa già a partire da inizio giugno 2009, il medico ha dichiarato di non
poter “evidentemente attestare una incapacità o capacità lavorativa in un
momento anteriore alla mia visita medica, tuttavia nel caso posso essere certo
che già nel giugno 2009 la capacità lavorativa di AO 1 fosse compromessa come
risulta dall’esame delle risultanze della risonanza magnetica effettuata il 5
giugno 2009 che ha dato dei risultati assolutamente compatibili con le mie osservazioni
della visita del 7 luglio 2009” (verbale 22 aprile 2010). Lo specialista non ha
quindi avuto alcun dubbio sull’inabilità della lavoratrice al momento in cui le
è stata significata la disdetta. Di conseguenza, non può essere seguita
l’argomentazione dell’appellante secondo la quale tale teste non sarebbe stato
in grado di affermare una tale inabilità. La datrice di lavoro soggiunge che
l’assenza, sia nel certificato medico 8 luglio 2009 di __________ __________
(doc. E) sia in quello 7 settembre 2009 di __________ __________ (doc. F), della
precisazione dell’inabilità della paziente “non era e non poteva essere una
dimenticanza” (memoriale, pag. 6 in mezzo e 7). Sennonché, alla luce delle
risultanze dell’istruttoria menzionate sopra la censura non regge. Ne consegue
che la decisione del Pretore di ritenere data l’inabilità della lavoratrice al
momento della disdetta 23 giugno 2009 dev’essere confermata e, su questo punto,
l’appello è da respingere.
6.
La
datrice di lavoro prosegue criticando il primo giudice per non aver convertito
la disdetta 23 giugno 2009 “per il prossimo termine possibile” (appello, pag. 7
segg.). Essa ritiene anzitutto che non sussista alcun obbligo di significare
una nuova disdetta. Nella sentenza pubblicata in DTF 128 III 212 e che la
stessa appellante menziona a sostegno della propria tesi il Tribunale federale ha spiegato che qualora la disdetta
è significata durante un periodo di protezione ed è quindi nulla, essa non
produce alcun effetto giuridico, di modo che il datore di lavoro è tenuto a
rinnovarla dopo la fine di tale periodo, rispettando la scadenza stipulata nel
contratto (consid. 3a e b). L’appellante menziona un passaggio di tale
sentenza, affermando che “per una persona giuridica (…) non vi è obbligo di
rinviare un nuovo scritto di licenziamento al dipendente. È sufficiente che
appaia manifesta la volontà del datore di lavoro di porre fine al rapporto di
lavoro” (memoriale, pag. 8 in fondo). Sennonché, il Tribunale federale non si è
espresso in tali termini. Esso ha spiegato che qualora il datore di lavoro sia
una persona giuridica non è obbligato a riprendere da zero la procedura interna
di disdetta e provocare una nuova decisione del proprio organo competente. Al
contrario di quanto ritenuto dall’appellante, ciò riguarda la procedura
decisionale interna al datore di lavoro, non la significazione della disdetta
al lavoratore. Tant’è che il Tribunale federale si era confrontato, su questo
punto, con la censura del ricorrente secondo la quale l’Ufficio della datrice
di lavoro avrebbe dovuto prendere una nuova decisione di disdetta prima di
rinnovare la medesima. Non vi è dubbio, inoltre, sul fatto che il Tribunale
federale ha spiegato che la disdetta dev’essere nuovamente significata al
lavoratore trascorso il periodo di protezione, precisando che lo scopo della
legge è quello di proteggerlo dal rischio di ricevere la disdetta in un momento
in cui potrebbe essere difficile trovare un nuovo impiego prima della scadenza
contrattuale. L’unica eccezione a tale principio è quella in cui la patologia
sia talmente insignificante da non ostacolare in alcun modo un’assunzione
presso un altro datore di lavoro (DTF 128 III 212 consid. c). Come spiegato dal
Pretore (sentenza impugnata, consid. 5), non ci si trova in presenza di una
simile eccezione. Cosa che, d’altra parte, nemmeno è allegata dall’appellante.
Al riguardo l’appello è quindi respinto.
7.
L’appellante
sostiene che vi siano molteplici elementi “eloquenti e concreti, ben oltre a
degli atti concludenti” successivi allo scadere del periodo di protezione, ovvero
dopo il 5 settembre 2009, che depongono per una chiara manifestazione di
volontà di licenziare la lavoratrice (memoriale, pag. 8 segg.). La datrice di
lavoro si riferisce, al riguardo, anzitutto alle missive 13 (recte: 16) settembre
2009.
(doc. N) rispettivamente 25 settembre 2009 (doc. P) da lei inviate dopo il
periodo di protezione al patrocinatore della lavoratrice. Dalle stesse emerge
che la datrice di lavoro ha contestato che la lavoratrice fosse inabile al
lavoro al momento della significazione della disdetta 23 giugno 2009 e ha
precisato di attenersi a tale disdetta (doc. N: “deshalb
halten wir an unserem Kündigungsschreiben vom 23. Juni 2009 fest”; doc. P: “Wir halten deshalb an den in
unseren Schreiben vom 3. September 2009 und vom 16. September 2009 gemachten
Aussagen fest. Die neue Krankheit wurde erst nach Erhalt unserer Kündigung vom
23.
Juni 2009 geltend gemacht, deren Beginn ohne plausiblen Grund angegeben und
das entsprechende Arztzeugnis mehr alseinen Monat nach der angeblichen neuen
Krankheit ausgestellt. Aufgrund der eindeutigen, oben dargestellten Sachlage
betrachten wir diesen Fall als abgeschlossen“). La stessa appellante
afferma che in tali missive è ribadita la decisione di licenziamento di cui al
doc. D (memoriale, pag. 9 in alto). Sennonché, una semplice conferma della
disdetta (nulla) trascorso il periodo di protezione è insufficiente (Wyler, Droit du travail, 2ª ediz., pag.
575.
in basso con riferimenti), nel senso che non supplisce alla significazione
di una nuova disdetta. Lo stesso dicasi della missiva 3 settembre 2009 (doc.
L), peraltro precedente allo spirare del periodo di protezione. L’appellante
conclude, al riguardo, affermando che “lo stesso avvio del procedimento
giudiziario da parte dell’appellante ha reso evidentemente del tutto inutile e
irragionevole l’invio di una nuova lettera di licenziamento, che avrebbe avuto
il paradossale effetto di porre il dubbio sulla linea coerente e chiara avuta
dall’appellante sin dall’inizio” (memoriale, pag. 9 in mezzo). Tale ragionamento non può essere condiviso. Invero, determinante ai fini della
valutazione se si è in presenza di una disdetta valida non è la percezione
della medesima da parte delle parti. La circostanza, quindi, che la datrice di
lavoro fosse convinta della validità della disdetta 23 giugno 2009 o in ogni
caso di aver posto validamente fine al rapporto di lavoro e che, in presenza di
disaccordo al riguardo, la lavoratrice abbia deciso di intentare una causa, non
comporta automaticamente la validità della disdetta. Nemmeno si può dire che
alla lavoratrice era chiaro che il rapporto di lavoro era stato concluso,
poiché determinante è, come detto, la significazione di una disdetta valida
dopo il periodo di protezione. Cosa che, come suesposto, difetta nella
fattispecie. Anche su questo punto l’appello dev’essere quindi respinto.
8.
L’appellante
conclude riferendosi ai nuovi documenti prodotti in appello (memoriale, pag. 9
seg.). Per i motivi menzionati (sopra, consid. 3) tali argomentazioni sono
irricevibili. Essa soggiunge che la lavoratrice non si è presentata sul posto
di lavoro e che tale comportamento è “in palese e stridente contrasto” con la sua
tesi sulla vigenza del contratto di lavoro. La controparte ha osservato che ciò
è avvenuto dato che ella “è stata sollevata dalla stessa AP 1, con istruzione
unilaterale, dall’obbligo di fornire la sua attività lavorativa” (osservazioni
13.
gennaio 2001, pag. 12 in mezzo). Indipendentemente dalla questione di sapere
se e in quale momento la lavoratrice sia ritornata a essere abile al lavoro,
che può rimanere indecisa, rispettivamente se l’esenzione dall’impiego prevista
nella disdetta 23 giugno 2009 (doc. D) possa ritenersi valida, dato che la
disdetta è nulla, va detto che non è compito di questa Camera statuire sull’eventuale
applicazione dell’art. 337d CO, come sembra invece sostenere l’appellante
seppur senza alcuna indicazione al riguardo nelle richieste di giudizio
(memoriale, pag. 10 in mezzo). Invero tale pretesa, rispettivamente censura, è
irricevibile dato che è stata formulata per la prima volta
soltanto in questa sede, oltretutto sulla base di fatti mai evocati in
precedenza (art. 321 cpv. 1 lett. a e b CPC). Ciò vale anche qualora
l’appellante abbia menzionato l’art. 337d CO unicamente affinché la pretesa
dell’appellante fosse ritenuta “temeraria e la sentenza impugnata del tutto
insostenibile”.
9.
In definitiva, nella
misura in cui è ricevibile l’appello 13 gennaio 2011 è respinto. Ai fini della
determinazione della riscossione degli oneri processuali, va detto che il
valore determinante ai fini di sapere se trattasi anche in appello di procedura
ex art. 343 vCO e 416 segg. CPC-TI dipende dall’ammontare della domanda (DTF
115.
II 30 consid. 5b e 100 II 358; Favre/Munoz/Tobler,
Le contrat de travail. Code annoté, Losanna 2010, n. 2.2 ad art. 343 vCO).
Tant’è che l’art. 343 vCO indica nella nota marginale “procedura civile” senza
distinzione di quale istanza trattasi e prevede che esso è determinato
dall’ammontare della domanda. Di conseguenza, non si prelevano
tasse né spese. L’appellante, interamente soccombente, verserà all'istante
un'equa indennità per ripetibili d'appello, commisurata al valore litigioso in
appello e in applicazione, in virtù dell’art. 33 LTG, della tariffa giudiziaria
previgente.
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 148 CPC-TI per rinvio dell’art. 417 lett. e
CPC-TI,
pronuncia: 1. L’appello 13 gennaio 2011 di AP
1, __________, è respinto.
2.
Non
si prelevano né tassa di giustizia né spese di appello. AP 1, __________, rifonderà a AO 1 fr. 1'000.– per ripetibili di appello.
3.
Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di
diritto del lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117.
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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