12.2011.51
Responsabilità per difetti da appalto nella successiva compravendita della casa, durata di dichiarazione di rinuncia alla prescrizione
7 febbraio 2013Italiano11 min
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Numero d'incarto:
12.2011.51
Data decisione, Autorità:
07.02.2013, IICCA
Titolo:
Responsabilità per difetti da appalto nella successiva compravendita della casa, durata di dichiarazione di rinuncia alla prescrizione
GARANZIA PER DIFETTI
PRESCRIZIONE
art. 371 cpv. 2 CO
Incarto n.
12.2011.51
Lugano
7 febbraio
2013/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Grisanti (giudice supplente)
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2006.4
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con petizione 12
gennaio 2006 da
AP 1
rappr. dall’ RA
2
contro
AO 1 già __________ Società in nome collettivo
rappr. dall’ RA
1
con cui
l'attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 50'000.-
oltre accessori, di cui fr. 10'000.- per il danno subito a seguito della
riduzione, a causa dei difetti, del prezzo di vendita della sua casa di
abitazione, e fr. 40'000.- per il pregiudizio derivatogli dal ritardo nei
lavori di costruzione di una nuova casa su un altro terreno di sua proprietà;
domanda
avversata dal convenuto, il quale ha postulato la reiezione della petizione
eccependo tra le altre cose la carenza di legittimazione passiva relativamente
alla pretesa di fr. 40'000.-, e che il Pretore, dopo avere accolto l'eccezione
con pronuncia del 23 ottobre 2006, ha integralmente respinto con sentenza
dell'11 febbraio 2011;
appellante
l'attore che con atto di appello 11 marzo 2011 chiede la riforma del giudizio
impugnato nel senso che la petizione venga accolta per l'importo di fr.
10'000.- oltre accessori, con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe
le sedi;
mentre
la controparte con risposta 20 aprile 2011 postula la reiezione del gravame,
pure con protesta di spese e ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti di causa,
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Il 14 maggio 1993 la società in nome collettivo (SNC) __________
ha concluso un contratto di compravendita immobiliare con AP 1 relativo
all'acquisto, per complessivi fr. 430'000.-, del terreno e della casa di
abitazione che la SNC stava ultimando sulla part. n. __________ RFP di __________,
nonché della quota di 2/48 (comproprietà coattiva) della part. n. __________
RFP dello stesso Comune (doc. 3). Esercitando, il 30 gennaio 2004, un diritto
di compera costituito a suo favore il 28 gennaio 2004, O__________ ha in
seguito acquistato da AP 1 detti fondi (che con l'introduzione del RFD erano
stati nel frattempo ridefiniti in part. n. __________ e part. n. __________
RFD) al prezzo di fr. 480'000.- (doc. D e doc. 7).
2. Con
la petizione in rassegna AP 1 ha convenuto
in giudizio dinanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord la SNC __________
chiedendone la condanna al pagamento di fr. 50'000.- oltre interessi al 5% dal
15 marzo 2005. L'attore ha rilevato che a causa di tutta una serie di difetti
presenti sull'immobile in questione (cedimento del soffitto, crepe in diversi
punti a contatto con il soffitto, danni allo scarico delle acque luride,
macchie di umidità, piastrelle spezzate e insufficiente riscaldamento in alcune
parti), tempestivamente notificati ma non rimossi dalla convenuta, egli sarebbe
stato obbligato a ridurre di fr. 10'000.- il prezzo di vendita del fondo a O__________,
inizialmente stabilito in fr. 490'000.-, e ha ritenuto responsabile la
controparte per la differenza. Inoltre ha chiesto il risarcimento di fr. 40'000.-
per il danno conseguente ai maggiori oneri causati dal ritardo di alcuni mesi
nell'inizio dei lavori di costruzione di una nuova casa d'abitazione su un
altro terreno di sua proprietà. La convenuta si è opposta alla petizione,
eccependo anzitutto la carenza di legittimazione passiva in relazione alla
pretesa di fr. 40'000.-. In ordine alla seconda pretesa di fr. 10'000.- ha
contestato l'esistenza di un danno, che a suo giudizio non era comunque
comprovato. Con pronuncia del 23 ottobre 2006 il Pretore ha respinto la
petizione per carenza di legittimazione passiva limitatamente alla richiesta di
fr. 40'000.-. Per la parte rimanente, esperita l'istruttoria, con i rispettivi
memoriali conclusivi le parti si sono riconfermate nelle proprie posizioni.
3. Con
sentenza dell'11 febbraio 2011 il Pretore ha integralmente respinto la
petizione. Per il giudice di prime cure, l'istruttoria non avrebbe confermato
la tesi attorea della riduzione del prezzo di vendita, da fr. 490'000.- a fr.
480'000.-, a causa dei numerosi difetti lamentati - peraltro solo in parte
dimostrati dalla perizia - anziché per l'abilità di contrattazione
dell'acquirente. A titolo abbondanziale ha osservato che la domanda non si
sarebbe comunque giustificata nemmeno qualora la si fosse interpretata -
contrariamente al chiaro tenore della petizione - quale richiesta di pagamento
del minor valore dell'opera. Da un lato perché non era stato possibile
accertare la tempestività della notifica dei difetti lamentati, e in
particolare perché non vi era prova alcuna della data in cui essi sarebbero
divenuti riconoscibili. Dall'altro perché la pretesa risultava comunque
prescritta. Infatti, anche volendo considerare lo scritto 20 aprile 1998 con
cui la convenuta aveva comunicato "che i problemi segnalati verranno da
noi sistemati anche se il termine di garanzia dovesse scadere" (doc.
C) quale atto interruttivo della prescrizione, dopo tale data, il successivo
atto interruttivo era costituito dal PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio
(doc. V), emesso il 15 aprile 2005, a prescrizione già ampiamente intervenuta. Per
il resto, il Pretore ha posto la tassa di giustizia di fr. 600.- e le spese a
carico dell'attore obbligandolo inoltre a rifondere alla parte convenuta fr.
1'500.- a titolo di ripetibili.
4. Con l'appello in
esame l’attore chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere
la petizione per l'importo di fr. 10'000.- oltre accessori, con protesta di
tasse, spese e ripetibili di prima e seconda istanza. Dei motivi si dirà, per
quanto necessario, nei considerandi. La parte convenuta chiede dal canto suo la
reiezione dell’appello.
Fatti
5. La decisione
impugnata è stata emessa l'11 febbraio 2011 e di conseguenza, giusta l’art. 405
CPC, alla procedura ricorsuale si applica il Codice di diritto processuale
civile svizzero, entrato in vigore il 1° gennaio 2011.
6. Qualora
la sentenza impugnata si fondi, come in concreto, su due motivazioni
alternative e indipendenti, il ricorrente deve, sotto pena di inammissibilità,
confrontarsi con entrambe. Infatti se una sola di esse reggesse, le
contestazioni dell'altra si ridurrebbero a semplici inammissibili critiche dei
motivi della decisione dell'istanza inferiore (cfr. sentenza del Tribunale
federale 4A_754/2011 del 20 aprile 2012 consid. 4.3; inoltre Hungerbühler, in:
Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), Zurigo/S.
Gallo 2011, n. 38 seg. ad art. 311). In concreto, l'atto di appello in esame si
rivela ai limiti della ricevibilità. Infatti, l'attore quasi non si confronta
con l'argomentazione principale del giudizio impugnato il quale ha ritenuto non
dimostrato il nesso di causalità tra la riduzione, da fr. 490'000.- a fr.
480'000.-, del prezzo di vendita e i difetti lamentati. Ora, anziché
puntualmente contestare questa valutazione, l'appellante si limita ad affermare
altro, e cioè che già il prezzo iniziale dell'offerta corrispondeva allo stato
difettoso della casa. A tal proposito si richiama alla deposizione del teste M__________,
che era da lui stato incaricato di mediare la vendita dell'immobile al prezzo
di fr. 490'000.-, il quale avrebbe confermato che il prezzo di vendita era poi
stato ridotto di fr. 10'000.-. Sennonché in tal modo l'attore non può sperare
di smontare la tesi pretorile. Infatti, egli non pretende - né tantomeno
dimostra - che la riduzione del prezzo di fr. 10'000.- - e solo questa - alla
base della sua pretesa risarcitoria come pure della sentenza impugnata sarebbe
imputabile ai difetti della cosa.
7. Ma
anche volendo, per ipotesi, ritenerlo ammissibile, l'appello si rivelerebbe
comunque infondato. In nessun caso, infatti, dalla testimonianza di M__________
risulta in alcun modo provato il nesso causale tra i difetti lamentati e la
riduzione di fr. 10'000.- del prezzo di vendita. Il teste ha in particolare
riferito che "Il prezzo di vendita dell'abitazione __________ inferiore
di fr. 10'000.- rispetto a quello inizialmente concordato con il proprietario è
dovuto ad una contrattazione, come generalmente capita in questo genere di
affari", prima di precisare: "La differenza di prezzo di fr.
10'000.- è difficile dire in che misura sia dovuta alla normale contrattazione
o alla presenza di difetti" (verbale di udienza 23 settembre 2008,
pag. 3). Ora, anche volendo - nell'ipotesi per lui maggiormente favorevole -
tenere conto di questa incertezza, l'attore sopporterebbe comunque le
conseguenze dell'assenza di prova (art. 8 CC).
8. Lo
stesso dicasi in relazione all'asserita tempestività della notifica dei
difetti. L'onere della prova su questo punto spetta al committente il quale
deve in particolare dimostrare quando il difetto gli è divenuto riconoscibile,
e come e a chi ne ha comunicato l'esistenza (cfr. II CCA 6 dicembre 2006, inc.
n. 12.2005.209, pubb. in RtiD II-2007 41c pag. 733). Sennonché, l'appello - che
anche su questo tema appare difficilmente ricevibile - non precisa tale
circostanza. L'appellante si limita a riferire di avere dato immediata notizia
dei difetti al committente non appena questi sarebbero divenuti riconoscibili.
Accompagna questa affermazione con una serie di date di cui però non è dato
capire a quali singoli difetti si riferiscano. Apparentemente (appello, pag.
3), sostiene di avere notificato la prima volta i difetti - anche se non si sa
esattamente quali – con uno scritto di data 26 gennaio 1994 che però non figura
agli atti.
9. Ma
vi è di più. L'appellante non può neppure prevalersi della dichiarazione di cui
al doc. C per pretendere che la convenuta avrebbe rinunciato per sempre a
sollevare l'eccezione di prescrizione. Qualora anche si volesse, per ipotesi,
ritenere lo scritto del 20 aprile 1998 alla stregua di una dichiarazione di
rinuncia, l'attore dimentica che un simile atto non esplica effetto ad
infinitum. Esso non può in effetti essere espresso per una durata superiore
a dieci anni a partire dal momento in cui decorre per legge (cfr. sentenze del
Tribunale federale 4A_221/2010 del 12 gennaio 2012 consid. 3,4C.421/2005 del 6 aprile 2006 consid. 4.1; inoltre DTF 132 III 226 consid. 3.3.8). Orbene, questo
momento parte, per i diritti del committente di una costruzione immobiliare
difettosa, dalla data della consegna dell'opera (art. 371 cpv. 2 CO, nella
versione valida prima e dopo la modifica del 16 marzo 2012 [RU 2012 5415]). La
quale può essere fatta risalire in concreto al mese di giugno 1993 (cfr.
scritto del 19 marzo 1998, doc. B: "läuft im Juni 1998 die fünfjährige
Garantie für Ihre Leistungen beim Bau unseres Hauses ab."). Ciò
significa che anche volendo interpretare la dichiarazione di cui al doc. C nel
senso auspicato dall'attore, la sua azione risultava comunque già ampiamente
prescritta nel momento in cui ha fatto spiccare il PE n. __________ dell'UEF di
Mendrisio (doc. V). Alla medesima conclusione si perviene pure se si considera
la dichiarazione del 20 aprile 1998 quale (semplice) atto interruttivo della
prescrizione quinquennale (art. 135 n. 1 CO in relazione con l'art. 371 cpv. 2
CO). Come ha pertinentemente osservato il Pretore, anche in siffatta evenienza
l'azione dell'attore risulterebbe tardiva poiché già ampiamente prescritta al
momento dell'emanazione del successivo atto interruttivo, rappresentato dallo
stesso PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio.
10. Per
quanto precede, non occorre più esaminare oltre se i difetti lamentati
dall'attore fossero interamente dimostrati o, come ha stabilito il primo
giudice sulla scorta della perizia giudiziaria, lo fossero solo in parte. Nella
limitata misura in cui si rivela ammissibile, l’appello, infondato, deve
infatti essere respinto e la sentenza impugnata va confermata.
11. Le
spese processuali e le ripetibili seguono la soccombenza dell’attore (art. 106
cpv. 1 CPC), ritenuto che il valore litigioso della procedura d’appello ammonta
a fr. 10'000.- (art. 91 CPC). Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la
presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF non supera la
soglia di fr. 30'000.– ai fini di un ricorso in materia civile.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 106 CPC, la LTG e il
Regolamento sulle ripetibili,
decide:
1. Nella
misura in cui è ammissibile, l'appello 11 marzo 2011 di AP 1 è respinto.
Considerandi
2.
Gli
oneri processuali di complessivi fr. 500.- sono a carico dell’appellante, il
quale rifonderà alla parte appellata fr. 600.- per ripetibili di appello.
3.
Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a
fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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