Lexipedia

Decisione

12.2011.51

Responsabilità per difetti da appalto nella successiva compravendita della casa, durata di dichiarazione di rinuncia alla prescrizione

7 febbraio 2013Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

5. La decisione

impugnata è stata emessa l'11 febbraio 2011 e di conseguenza, giusta l’art. 405

CPC, alla procedura ricorsuale si applica il Codice di diritto processuale

civile svizzero, entrato in vigore il 1° gennaio 2011.

6. Qualora

la sentenza impugnata si fondi, come in concreto, su due motivazioni

alternative e indipendenti, il ricorrente deve, sotto pena di inammissibilità,

confrontarsi con entrambe. Infatti se una sola di esse reggesse, le

contestazioni dell'altra si ridurrebbero a semplici inammissibili critiche dei

motivi della decisione dell'istanza inferiore (cfr. sentenza del Tribunale

federale 4A_754/2011 del 20 aprile 2012 consid. 4.3; inoltre Hungerbühler, in:

Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), Zurigo/S.

Gallo 2011, n. 38 seg. ad art. 311). In concreto, l'atto di appello in esame si

rivela ai limiti della ricevibilità. Infatti, l'attore quasi non si confronta

con l'argomentazione principale del giudizio impugnato il quale ha ritenuto non

dimostrato il nesso di causalità tra la riduzione, da fr. 490'000.- a fr.

480'000.-, del prezzo di vendita e i difetti lamentati. Ora, anziché

puntualmente contestare questa valutazione, l'appellante si limita ad affermare

altro, e cioè che già il prezzo iniziale dell'offerta corrispondeva allo stato

difettoso della casa. A tal proposito si richiama alla deposizione del teste M__________,

che era da lui stato incaricato di mediare la vendita dell'immobile al prezzo

di fr. 490'000.-, il quale avrebbe confermato che il prezzo di vendita era poi

stato ridotto di fr. 10'000.-. Sennonché in tal modo l'attore non può sperare

di smontare la tesi pretorile. Infatti, egli non pretende - né tantomeno

dimostra - che la riduzione del prezzo di fr. 10'000.- - e solo questa - alla

base della sua pretesa risarcitoria come pure della sentenza impugnata sarebbe

imputabile ai difetti della cosa.

7. Ma

anche volendo, per ipotesi, ritenerlo ammissibile, l'appello si rivelerebbe

comunque infondato. In nessun caso, infatti, dalla testimonianza di M__________

risulta in alcun modo provato il nesso causale tra i difetti lamentati e la

riduzione di fr. 10'000.- del prezzo di vendita. Il teste ha in particolare

riferito che "Il prezzo di vendita dell'abitazione __________ inferiore

di fr. 10'000.- rispetto a quello inizialmente concordato con il proprietario è

dovuto ad una contrattazione, come generalmente capita in questo genere di

affari", prima di precisare: "La differenza di prezzo di fr.

10'000.- è difficile dire in che misura sia dovuta alla normale contrattazione

o alla presenza di difetti" (verbale di udienza 23 settembre 2008,

pag. 3). Ora, anche volendo - nell'ipotesi per lui maggiormente favorevole -

tenere conto di questa incertezza, l'attore sopporterebbe comunque le

conseguenze dell'assenza di prova (art. 8 CC).

8. Lo

stesso dicasi in relazione all'asserita tempestività della notifica dei

difetti. L'onere della prova su questo punto spetta al committente il quale

deve in particolare dimostrare quando il difetto gli è divenuto riconoscibile,

e come e a chi ne ha comunicato l'esistenza (cfr. II CCA 6 dicembre 2006, inc.

n. 12.2005.209, pubb. in RtiD II-2007 41c pag. 733). Sennonché, l'appello - che

anche su questo tema appare difficilmente ricevibile - non precisa tale

circostanza. L'appellante si limita a riferire di avere dato immediata notizia

dei difetti al committente non appena questi sarebbero divenuti riconoscibili.

Accompagna questa affermazione con una serie di date di cui però non è dato

capire a quali singoli difetti si riferiscano. Apparentemente (appello, pag.

3), sostiene di avere notificato la prima volta i difetti - anche se non si sa

esattamente quali – con uno scritto di data 26 gennaio 1994 che però non figura

agli atti.

9. Ma

vi è di più. L'appellante non può neppure prevalersi della dichiarazione di cui

al doc. C per pretendere che la convenuta avrebbe rinunciato per sempre a

sollevare l'eccezione di prescrizione. Qualora anche si volesse, per ipotesi,

ritenere lo scritto del 20 aprile 1998 alla stregua di una dichiarazione di

rinuncia, l'attore dimentica che un simile atto non esplica effetto ad

infinitum. Esso non può in effetti essere espresso per una durata superiore

a dieci anni a partire dal momento in cui decorre per legge (cfr. sentenze del

Tribunale federale 4A_221/2010 del 12 gennaio 2012 consid. 3,4C.421/2005 del 6 aprile 2006 consid. 4.1; inoltre DTF 132 III 226 consid. 3.3.8). Orbene, questo

momento parte, per i diritti del committente di una costruzione immobiliare

difettosa, dalla data della consegna dell'opera (art. 371 cpv. 2 CO, nella

versione valida prima e dopo la modifica del 16 marzo 2012 [RU 2012 5415]). La

quale può essere fatta risalire in concreto al mese di giugno 1993 (cfr.

scritto del 19 marzo 1998, doc. B: "läuft im Juni 1998 die fünfjährige

Garantie für Ihre Leistungen beim Bau unseres Hauses ab."). Ciò

significa che anche volendo interpretare la dichiarazione di cui al doc. C nel

senso auspicato dall'attore, la sua azione risultava comunque già ampiamente

prescritta nel momento in cui ha fatto spiccare il PE n. __________ dell'UEF di

Mendrisio (doc. V). Alla medesima conclusione si perviene pure se si considera

la dichiarazione del 20 aprile 1998 quale (semplice) atto interruttivo della

prescrizione quinquennale (art. 135 n. 1 CO in relazione con l'art. 371 cpv. 2

CO). Come ha pertinentemente osservato il Pretore, anche in siffatta evenienza

l'azione dell'attore risulterebbe tardiva poiché già ampiamente prescritta al

momento dell'emanazione del successivo atto interruttivo, rappresentato dallo

stesso PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio.

10. Per

quanto precede, non occorre più esaminare oltre se i difetti lamentati

dall'attore fossero interamente dimostrati o, come ha stabilito il primo

giudice sulla scorta della perizia giudiziaria, lo fossero solo in parte. Nella

limitata misura in cui si rivela ammissibile, l’appello, infondato, deve

infatti essere respinto e la sentenza impugnata va confermata.

11. Le

spese processuali e le ripetibili seguono la soccombenza dell’attore (art. 106

cpv. 1 CPC), ritenuto che il valore litigioso della procedura d’appello ammonta

a fr. 10'000.- (art. 91 CPC). Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la

presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF non supera la

soglia di fr. 30'000.– ai fini di un ricorso in materia civile.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 106 CPC, la LTG e il

Regolamento sulle ripetibili,

decide:

1. Nella

misura in cui è ammissibile, l'appello 11 marzo 2011 di AP 1 è respinto.

Considerandi

2.

Gli

oneri processuali di complessivi fr. 500.- sono a carico dell’appellante, il

quale rifonderà alla parte appellata fr. 600.- per ripetibili di appello.

3.

Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a

fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster