12.2011.52
Contratto di lavoro di lunga durata. Rescissione
26 ottobre 2012Italiano12 min
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Numero d'incarto:
12.2011.52
Data decisione, Autorità:
26.10.2012, IICCA
Titolo:
Contratto di lavoro di lunga durata. Rescissione
CONTRATTO DI DURATA DETERMINATA
LICENZIAMENTO / DISDETTA
art. 334 cpv. 3 CO
Incarto n.
12.2011.52
Lugano
26 ottobre
2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Fiscalini e Pellegrini
vicecancelliera:
Ceschi Corecco
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2009.10
della Pretura __________ promossa con petizione 21 luglio 2009 da
AP 1
rappr. dall’ RA
1
contro
AO 1
rappr. dall’ RA
2
in
materia di contratto di lavoro, con cui l’attore ha chiesto di condannare la
convenuta al pagamento di fr. 154'908.-, oltre interessi al 5% dal 24 maggio 2009, a titolo di salari non pagati e indennità di partenza nonché di rigettare in via provvisoria
l’opposizione interposta al PE no. __________ del 5 giugno 2009 dell’UE di __________,
con protesta di spese e ripetibili;
domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione integrale della
petizione e che il Pretore, con sentenza 14 febbraio 2011, ha integralmente respinto;
appellante
l’attore con atto di appello 11 marzo 2011, con il quale chiede la parziale
riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione
limitatamente alla richiesta concernente il versamento di fr. 77'454.- per
salari non pagati, oltre interessi al 5% dal 24 maggio 2009, di rigettare in
via definitiva l’opposizione interposta al PE no. __________ del 5 giugno 2009
dell’UE di __________ e di mettere la tassa e le spese giudiziarie a carico
della convenuta, con protesta di tasse, spese e ripetibili di seconda istanza;
mentre
la convenuta, con la risposta del 2 maggio 2011, postula la reiezione del
gravame e la conferma della sentenza pretorile, pure con protesta di tasse,
spese e ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti di causa;
ritenuto
in
fatto:
A. In data 30 marzo 1998 AP 1 e la società AO 1 hanno concluso un
contratto di lavoro a tempo determinato. L’inizio del rapporto di lavoro è
stato fissato per il 1° gennaio 1998 con scadenza al 30 giugno 2009 (doc. A).
La data del 30 giugno 2009 corrispondeva al raggiungimento dell’età
pensionistica di. Il punto 4.1 della pattuizione prevedeva che “il rapporto
di lavoro cesserà alla scadenza, senza disdetta, salvo continuazione tacita”
e il punto 4.2 che il contratto poteva essere disdetto “dopo dieci anni…in
ogni tempo da ciascuna delle parti per la fine di un mese, con preavviso di sei
mesi”. Con scritto raccomandato 30 giugno 2008 la AO 1 ha rescisso il rapporto di lavoro con effetto al 30 settembre 2008 (doc. F). Le trattative volte
alla ricerca di una soluzione bonale della vertenza, in particolare in merito
alle conseguenze della cessazione del rapporto di impiego, sono fallite (doc.
G-R).
Il
datore di lavoro ha versato al lavoratore il salario pattuito fino al 31 dicembre
2008 (cfr. petizione 21 luglio 2009, pag. 7).
Con
scritto 4 maggio 2009 AP 1 ha notificato alla AO 1 una pretesa complessiva di fr.
154'908.-, pari a fr. 77'454.- a titolo di stipendi da gennaio a giugno 2009 e fr.
77'454.- quale indennità di partenza ex art. 339b CO (doc. R). In data 8 giugno
2009 AP 1 ha fatto notificare alla AO 1 un precetto esecutivo per l’importo
complessivo di fr. 154'908.-, oltre interessi al 5% dal 24 maggio 2009, al
quale è stata interposta opposizione (doc. T).
B. Con petizione 21 luglio 2009 promossa presso la Pretura del Distretto di __________, AP 1 ha chiesto di condannare la AO 1 al pagamento
dell’importo complessivo di fr. 154'908.-, di cui fr. 77'454.- a titolo di
salari non pagati da gennaio a giugno 2009 e fr. 77'454.- a titolo di indennità
di partenza ex art. 339b CO, oltre interessi al 5% dal 24 maggio 2009, di
rigettare in via provvisoria l’opposizione interposta al PE n. __________ del 5
giugno 2009 dell’UE di __________, con protesta di tasse, spese e ripetibili. Secondo
l’attore, il rapporto di lavoro, di durata determinata, non poteva essere
disdetto prima della scadenza del 30 giugno 2009, se non consensualmente, ciò
che però non era il caso nella fattispecie. Egli avrebbe inoltre diritto ad
un’indennità di partenza ex art. 339b CO, poiché alle dipendenze della
convenuta da oltre venti anni.
Con
risposta 26 ottobre 2009 la convenuta si è opposta integralmente alla petizione
sollevando preliminarmente l’eccezione di carenza di legittimazione passiva e
ritenendo che il rapporto di lavoro sarebbe validamente giunto a termine il 31
dicembre 2008. A suo dire, in applicazione dell’art. 334 cpv. 3 CO, il
contratto di lavoro poteva validamente essere disdetto prima della scadenza del
30 giugno 2009. La convenuta si è inoltre opposta alla pretesa concernente
l’indennità di uscita, siccome il rapporto di lavoro sarebbe durato meno di venti
anni e le prestazioni previdenziali versate a favore del dipendente
annullerebbero tale pretesa. In replica l’attore ha ribadito le proprie
richieste contestando l’applicabilità dell’art. 334 cpv. 3 CO. A suo dire, tale
capoverso mira a proteggere la personalità del lavoratore e non del datore di
lavoro, il quale non può pertanto prevalersene. Esperita l’istruttoria, le
parti hanno trasmesso le conclusioni in data 14 giugno 2010, ribadendo le
rispettive posizioni.
C. Con sentenza 14 febbraio 2011 il Pretore ha integralmente respinto
la petizione, caricando all’attore la tassa di giustizia di fr. 2'000.-, le
spese e fr. 9'000.- a titolo di ripetibili in favore della convenuta. Il
giudice di prime cure ha ritenuto il contratto di lavoro di cui al doc. A un
contratto di lunga durata. In applicazione dell’art. 334 cpv. 3 CO esso poteva
dunque validamente essere disdetto per la fine di un mese, rispettando un
preavviso di sei mesi. Il Pretore ha pertanto considerato concluso il rapporto
di lavoro per il 31 dicembre 2008 e ha respinto la petizione per quanto attiene
alla pretesa salariale per i mesi da gennaio a giugno 2009. Egli ha pure
respinto la richiesta concernente l’indennità di partenza ex art. 339b CO,
siccome non superiore al capitale previdenziale accumulato con i contributi
versati dal lavoratore.
D. Con atto d’appello 11 marzo 2011 l’attore chiede di riformare il
querelato giudizio, limitatamente alla pretesa salariale per i mesi da gennaio
a giugno 2009, nel senso di condannare la convenuta al versamento di fr.
77'454.-, oltre interessi al 5% dal 24 maggio 2009, di rigettare in via
definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________ del 5 giugno 2009 e di
caricare alla parte convenuta le spese, le tasse e le ripetibili di prima e
seconda istanza. L’appellante rimprovera al Pretore di avere qualificato i
motivi alla base del licenziamento di natura aziendale e di avere così
giustificato il provvedimento in applicazione dell’art. 334 cpv. 3 CO. A suo
dire, i motivi che hanno portato l’appellata a rescindere il contratto di
lavoro erano di natura privata. Egli contesta l’applicazione dell’art. 334 cpv.
3 CO, poiché la norma avrebbe per scopo la tutela degli interessi del
lavoratore ma non quelli del datore di lavoro.
La
convenuta si è opposta al gravame con risposta 2 maggio 2011, con osservazioni
che, se necessario, verranno riprese in seguito, e protesta spese e ripetibili
di appello.
e
in
diritto:
1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di
diritto processuale civile svizzero (CPC). Giusta l’art. 405 cpv. 1 CPC alle
impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione
della decisione intesa come data di intimazione (DTF 137 III 127). La sentenza
pretorile è stata intimata il 14 febbraio 2011, sicché la procedura d’appello è
retta dal nuovo CPC.
2. Trattandosi di una decisione pronunciata in controversie
patrimoniali, l'appello presuppone che il valore litigioso secondo l'ultima
conclusione riconosciuta nella decisione raggiunga almeno fr. 10'000.- (art.
308 cpv. 2 CPC). Tale condizione è riunita nella fattispecie, ove tale valore è
di fr. 154’908.-. Il termine per promuovere appello e per inoltrare la risposta
è di trenta giorni dalla notificazione della decisione impugnata motivata,
rispettivamente dalla notificazione dell’appello (art. 311 seg. CPC, artt. 145
e 146 CPC). L’appello 11 marzo 2011 e la risposta 2 maggio 2011 sono tempestivi.
Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.
3. L’appellante rimprovera al Pretore di avere qualificato i motivi
alla base del licenziamento di natura aziendale e di avere così giustificato il
provvedimento in applicazione dell’art. 334 cpv. 3 CO. A suo dire, in base
all’istruttoria risulta che le ragioni che hanno portato al licenziamento sono
di natura privata. Tale censura è irrilevante ai fini del presente giudizio. Ai
sensi dell’art. 334 cpv. 3 CO, i motivi che hanno portato alla rescissione del
rapporto di lavoro non hanno influenza sulla validità della disdetta (cfr. sotto,
consid. 4). Su questo punto l’appello va dunque respinto.
4.
L’appellante contesta l’applicazione
dell’art. 334 cpv. 3 CO. A suo dire la volontà delle parti di concludere un
contratto di durata determinata fino al 30 giugno 2009, corrispondente al raggiungimento
dell’età pensionistica del lavoratore, era chiara. L’applicazione dell’art. 334
cpv. 3 CO violerebbe il principio della buona fede, poiché avrebbe per effetto
di proteggere il lavoratore da un vincolo di durata sproporzionata da lui
stesso voluto.
4.1 Giusta
l’art. 334 cpv. 3 CO un rapporto di lavoro di durata determinata stipulato per
più di dieci anni può, dopo dieci anni, essere disdetto in ogni tempo da ciascuna
della parti per la fine di un mese, con preavviso di sei mesi. L’art. 334 cpv.
3 CO è una norma assolutamente imperativa ai sensi dell’art. 361 CO, alla quale
non può essere derogato né a svantaggio del lavoratore né a svantaggio del
datore di lavoro. Questa norma concretizza il principio della protezione della
personalità ai sensi dell’art. 27 cpv. 2 CC e mira a proteggere entrambe le
parti da impegni eccessivi, che possono mettere in pericolo la loro personalità
(DTF 130 III 495, consid. 5). Il legislatore, contestualmente alla modifica del
1988 concernente la revisione delle disposizioni in materia di risoluzione del
rapporto di lavoro (FF 1984 II 494 segg.) ha espressamente ampliato tale
protezione anche al datore di lavoro (Staehelin,
Zürcher Kommentar, N. 27 ad art. 334 CO con riferimento ai dibattiti
parlamentari). Ne discende che il contratto di lavoro concluso per più di dieci
anni può, dopo dieci anni, essere disdetto sia dal lavoratore sia dal datore di
lavoro per la fine di ogni mese, rispettando un termine di preavviso di sei
mesi. Di conseguenza il contratto di lavoro di durata determinata, concluso per
più di dieci anni, diventa per legge, dopo dieci anni, un contratto di durata
indeterminata rescindibile per la fine di un mese con un preavviso di sei mesi.
Se nessuna delle parti disdice il rapporto di lavoro, esso dura fino alla
scadenza pattuita (Staehelin, op.
cit., N. 29 ad art. 334 CO; dtf 4C.321/2005 del 27 febbraio 2006, consid. 8).
4.2 Nel
caso concreto le parti hanno concluso un contratto di lavoro di durata
determinata, con inizio al 1° gennaio 1998 e scadenza al 30 giugno 2009 (cfr.
doc. A, punto 2). A giusta ragione il Pretore ha qualificato il contratto di
lavoro di cui al doc. A come contratto di lunga durata ai sensi dell’art. 334
cpv. 3 CO. In applicazione di tale norma, il rapporto di lavoro poteva quindi,
a partire dal 1° gennaio 2008, essere disdetto da ciascuna delle parti per la
fine di un mese con un preavviso di sei mesi. La disdetta è stata notificata
dal datore di lavoro al lavoratore il 30 giugno 2008 (doc. F), quindi 10 anni e
sei mesi dopo la conclusione del contratto doc. A ed è pertanto valida.
Ritenuto il preavviso di sei mesi la stessa esplica i suoi effetti a partire
dal 31 dicembre 2008. Nel caso concreto l’attore ha sempre ammesso di avere
ricevuto il salario fino al 31 dicembre 2008. Ne discende che per quanto
concerne la pretesa salariale per i mesi da gennaio 2009 a giugno 2009 l’appello è infondato.
5. L’appello deve pertanto essere
respinto e la sentenza impugnata confermata. Trattandosi di una controversia
derivante da un rapporto di lavoro con valore litigioso superiore a fr. 30'000.-
(art. 114 lett. c e contrario CPC), le spese giudiziarie della procedura di
secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 77'454.-, seguono
la soccombenza (art. 106 CPC).
Per questi motivi,
richiamati gli artt. 95 e segg. CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide:
1.
L’ appello 11 marzo
2011 di __________ è respinto. Di conseguenza la sentenza 14 febbraio
2011 OA.2009.10 della Pretura __________ è confermata.
2.
Le spese
processuali della procedura d’appello di complessivi fr. 1'200.-, già
anticipate dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere
alla controparte fr. 2'500.- per ripetibili di appello.
3. Notificazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura __________.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di
diritto del lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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