12.2011.54
Reclamo contro decisione su ricusazione di giudice di pace, data della notificazione in caso di posta trattenuta in fermo posta, reclamo tardivo e comunque infondato, non bastando la denuncia penale c
23 marzo 2011Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
12.2011.54
Data decisione, Autorità:
23.03.2011, IICCA
Titolo:
Reclamo contro decisione su ricusazione di giudice di pace, data della notificazione in caso di posta trattenuta in fermo posta, reclamo tardivo e comunque infondato, non bastando la denuncia penale contro il magistrato per fondare una domanda di ricusazione
RICUSAZIONE
art. 322 CPC-TI
Incarto n.
12.2011.54
Lugano
23 marzo 2011/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2010.2045 (ricusazione
del giudice di pace) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa
con istanza 5 novembre 2010 da
RE 1
nei confronti del
CO 1 , nella causa creditoria da lui avviata l’8
luglio 2009 contro
__________, __________, __________
domanda
che il Pretore ha respinto con decisione 20 gennaio 2011, ponendo la tassa di
giustizia e le spese di fr. 200.- a carico dell’istante;
reclamante
l’istante, che con atto giunto direttamente alla Cancelleria civile del
Tribunale d’appello il 14 marzo 2011 chiede la ricusazione del giudice di pace
e l’annullamento delle tasse e spese poste a suo carico;
ritenuto
in
fatto e in diritto:
che con
istanza 8 luglio 2009 RE 1 ha convenuto in giudizio davanti alla Giudicatura di
pace di Lugano Ovest __________, impresa di costruzioni, __________ chiedendone
la condanna al pagamento di fr. 694.64 oltre IVA e interessi e spese, per il
rimborso di spese professionali assunte dal dipendente;
che in
seguito a diverse vicissitudini processuali, sulle quali è inutile dilungarsi, RE
1 ha chiesto la ricusazione del giudice di pace CO 1 con istanza 5 novembre
Considerandi
2010;
che sull’istanza
si è pronunciato il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, il quale con
decisione 20 gennaio 2011 ha respinto la domanda e ha posto la tassa di
giustizia e le spese di fr. 200.- a carico dell’istante;
che con
atto presentato al Tribunale d’appello il 14 marzo 2011 RE 1 propone reclamo
contro la decisione pretorile, chiedendo la ricusazione del giudice di pace e
l’annullamento del dispositivo sulle tasse di giustizia e le spese;
che il
reclamo non è stato notificato alla controparte né al giudice di pace;
che
contro una decisione emanata dopo il 1° gennaio 2011 in materia di ricusazione è possibile presentare reclamo (art. 319 lit. b e 50 cpv. 2 CPC) nel
termine di 30 giorni dalla notificazione della medesima (art. 321 cpv. 1 CPC);
che, in
concreto, la decisione del Pretore è stata notificata con plico raccomandato
impostato il 26 gennaio 2011 ed è pervenuta all’ufficio postale di recapito il
27.
gennaio 2011 (avviso Track&Trace 98.46.100325.00195277), dove è stata
ritirata dal destinatario, per fermo posta, il 12 febbraio 2011;
che il
termine di trenta giorni per interporre reclamo iniziava però a decorrere il
settimo giorno di giacenza presso l’ufficio postale (TF 20 gennaio 2006
5P.425/2005 consid. 3.2, 24 luglio 2000 1P.369/2000 consid. 1b; Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario
CPC, p. 583 con rif.), vale a dire il 3 febbraio 2011, e non è stato quindi
rispettato: infatti l’istante doveva attendersi una comunicazione per plico
raccomandato dalla Pretura, avendo avviato la procedura di ricusazione del giudice
di pace, sicché non può prevalersi del ritiro effettivo allo sportello, dove il
plico era stato trattenuto in fermo posta su sue istruzioni;
che, nel
merito, l’istante ravvisa la mancanza di imparzialità del giudice di pace nel
fatto che contro quest’ultimo egli ha sporto denuncia penale per il reato di
“interruzione di pubblico servizio”, avendo trovato chiuso l’ufficio della
Giudicatura di pace a un orario in cui avrebbe dovuto essere accessibile al
pubblico;
che non
risulta invece che il giudice di pace abbia denunciato penalmente l’istante;
che per
costante giurisprudenza il fatto che una parte abbia sporto denuncia penale
contro il giudice non é di per sé sufficiente a giustificare la ricusazione del
magistrato (DTF 134 I 20; Rep. 1999 pag. 234);
che il
reclamante non indica altre circostanze a fondamento della domanda di
ricusazione, né esse risultano dagli atti, non bastando a una parte tacciare il
magistrato di “incompetente e ignorante” (biglietto rosa nell’incarto della
giudicatura di pace) per ottenerne la ricusazione (I CCA 31 luglio 2001 incarto
n. 11.2001.84; Rep. 1983 pag. 319);
che in
tali circostanze il reclamo si rivela manifestamente irricevibile e
manifestamente infondato e può essere evaso con la procedura prevista dall’art.
322.
cpv. 1 CPC senza che sia necessario notificarlo alla controparte o al
giudice di cui è chiesta la ricusazione;
che gli
oneri processuali di questa decisione vanno a carico del reclamante, mentre non
si giustifica attribuire ripetibili alla controparte, alla quale il reclamo non
è nemmeno stato notificato;
che nella
commisurazione della tassa di giustizia si tiene conto dell’importo oggetto
della contestazione giudiziaria (fr. 694.64 oltre IVA e interessi) e del fatto
che il reclamante non ha formazione giuridica e ha agito personalmente;
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamata la LTG,
decide:
1. Il
reclamo 14 marzo 2011 di RE 1 è respinto e la decisione 20 gennaio 2011 del
Pretore del distretto di Lugano, sezione 2, è confermata.
2. La
tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono poste a carico di RE
1. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione:
-
-
-,
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro
30 giorni dalla
notificazione
del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore
litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze
in materia di
diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori
inferiori il ricorso è ammissibile se la
controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge
federale prescrive un’istanza
cantonale unica
(art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono
fine al procedimento (art. 90 LTF).
Esso è pure
ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se
queste possono essere giudicate
indipendentemente
dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei
litisconsorti (art. 91 LTF), oppure
ancora contro
decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la
competenza o domande di
ricusazione
(art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o
incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le
stesse possono
causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso
comporterebbe immediatamente una
decisione finale
consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art.
93 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in
materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in
materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte
che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un
ricorso in materia costituzionale
deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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