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Decisione

12.2011.54

Reclamo contro decisione su ricusazione di giudice di pace, data della notificazione in caso di posta trattenuta in fermo posta, reclamo tardivo e comunque infondato, non bastando la denuncia penale c

23 marzo 2011Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

12.2011.54

Data decisione, Autorità:

23.03.2011, IICCA

Titolo:

Reclamo contro decisione su ricusazione di giudice di pace, data della notificazione in caso di posta trattenuta in fermo posta, reclamo tardivo e comunque infondato, non bastando la denuncia penale contro il magistrato per fondare una domanda di ricusazione

RICUSAZIONE

art. 322 CPC-TI

Incarto n.

12.2011.54

Lugano

23 marzo 2011/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Bozzini e Fiscalini

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2010.2045 (ricusazione

del giudice di pace) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa

con istanza 5 novembre 2010 da

RE 1

nei confronti del

CO 1 , nella causa creditoria da lui avviata l’8

luglio 2009 contro

__________, __________, __________

domanda

che il Pretore ha respinto con decisione 20 gennaio 2011, ponendo la tassa di

giustizia e le spese di fr. 200.- a carico dell’istante;

reclamante

l’istante, che con atto giunto direttamente alla Cancelleria civile del

Tribunale d’appello il 14 marzo 2011 chiede la ricusazione del giudice di pace

e l’annullamento delle tasse e spese poste a suo carico;

ritenuto

in

fatto e in diritto:

che con

istanza 8 luglio 2009 RE 1 ha convenuto in giudizio davanti alla Giudicatura di

pace di Lugano Ovest __________, impresa di costruzioni, __________ chiedendone

la condanna al pagamento di fr. 694.64 oltre IVA e interessi e spese, per il

rimborso di spese professionali assunte dal dipendente;

che in

seguito a diverse vicissitudini processuali, sulle quali è inutile dilungarsi, RE

1 ha chiesto la ricusazione del giudice di pace CO 1 con istanza 5 novembre

Considerandi

2010;

che sull’istanza

si è pronunciato il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, il quale con

decisione 20 gennaio 2011 ha respinto la domanda e ha posto la tassa di

giustizia e le spese di fr. 200.- a carico dell’istante;

che con

atto presentato al Tribunale d’appello il 14 marzo 2011 RE 1 propone reclamo

contro la decisione pretorile, chiedendo la ricusazione del giudice di pace e

l’annullamento del dispositivo sulle tasse di giustizia e le spese;

che il

reclamo non è stato notificato alla controparte né al giudice di pace;

che

contro una decisione emanata dopo il 1° gennaio 2011 in materia di ricusazione è possibile presentare reclamo (art. 319 lit. b e 50 cpv. 2 CPC) nel

termine di 30 giorni dalla notificazione della medesima (art. 321 cpv. 1 CPC);

che, in

concreto, la decisione del Pretore è stata notificata con plico raccomandato

impostato il 26 gennaio 2011 ed è pervenuta all’ufficio postale di recapito il

27.

gennaio 2011 (avviso Track&Trace 98.46.100325.00195277), dove è stata

ritirata dal destinatario, per fermo posta, il 12 febbraio 2011;

che il

termine di trenta giorni per interporre reclamo iniziava però a decorrere il

settimo giorno di giacenza presso l’ufficio postale (TF 20 gennaio 2006

5P.425/2005 consid. 3.2, 24 luglio 2000 1P.369/2000 consid. 1b; Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario

CPC, p. 583 con rif.), vale a dire il 3 febbraio 2011, e non è stato quindi

rispettato: infatti l’istante doveva attendersi una comunicazione per plico

raccomandato dalla Pretura, avendo avviato la procedura di ricusazione del giudice

di pace, sicché non può prevalersi del ritiro effettivo allo sportello, dove il

plico era stato trattenuto in fermo posta su sue istruzioni;

che, nel

merito, l’istante ravvisa la mancanza di imparzialità del giudice di pace nel

fatto che contro quest’ultimo egli ha sporto denuncia penale per il reato di

“interruzione di pubblico servizio”, avendo trovato chiuso l’ufficio della

Giudicatura di pace a un orario in cui avrebbe dovuto essere accessibile al

pubblico;

che non

risulta invece che il giudice di pace abbia denunciato penalmente l’istante;

che per

costante giurisprudenza il fatto che una parte abbia sporto denuncia penale

contro il giudice non é di per sé sufficiente a giustificare la ricusazione del

magistrato (DTF 134 I 20; Rep. 1999 pag. 234);

che il

reclamante non indica altre circostanze a fondamento della domanda di

ricusazione, né esse risultano dagli atti, non bastando a una parte tacciare il

magistrato di “incompetente e ignorante” (biglietto rosa nell’incarto della

giudicatura di pace) per ottenerne la ricusazione (I CCA 31 luglio 2001 incarto

n. 11.2001.84; Rep. 1983 pag. 319);

che in

tali circostanze il reclamo si rivela manifestamente irricevibile e

manifestamente infondato e può essere evaso con la procedura prevista dall’art.

322.

cpv. 1 CPC senza che sia necessario notificarlo alla controparte o al

giudice di cui è chiesta la ricusazione;

che gli

oneri processuali di questa decisione vanno a carico del reclamante, mentre non

si giustifica attribuire ripetibili alla controparte, alla quale il reclamo non

è nemmeno stato notificato;

che nella

commisurazione della tassa di giustizia si tiene conto dell’importo oggetto

della contestazione giudiziaria (fr. 694.64 oltre IVA e interessi) e del fatto

che il reclamante non ha formazione giuridica e ha agito personalmente;

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata la LTG,

decide:

1. Il

reclamo 14 marzo 2011 di RE 1 è respinto e la decisione 20 gennaio 2011 del

Pretore del distretto di Lugano, sezione 2, è confermata.

2. La

tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono poste a carico di RE

1. Non si attribuiscono ripetibili.

3. Intimazione:

-

-

-,

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro

30 giorni dalla

notificazione

del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore

litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze

in materia di

diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori

inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge

federale prescrive un’istanza

cantonale unica

(art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono

fine al procedimento (art. 90 LTF).

Esso è pure

ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se

queste possono essere giudicate

indipendentemente

dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei

litisconsorti (art. 91 LTF), oppure

ancora contro

decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la

competenza o domande di

ricusazione

(art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o

incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le

stesse possono

causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso

comporterebbe immediatamente una

decisione finale

consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art.

93 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in

materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in

materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte

che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un

ricorso in materia costituzionale

deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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