12.2011.55
Lavoro - salario - rinuncia a pretese salariali - gratuito patrocinio
16 dicembre 2011Italiano5 min
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Numero d'incarto:
12.2011.55
Data decisione, Autorità:
16.12.2011, IICCA
Titolo:
Lavoro - salario - rinuncia a pretese salariali - gratuito patrocinio
GRATUITO PATROCINIO
IRRINUNCIABILITÀ
SALARIO
art. 322 CO
art. 341 CO
art. 117 CPC
Incarto n.
12.2011.55
Lugano
16 dicembre 2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2008.291
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con istanza 16
dicembre 2008 da
AO 1
rappr. dall' RA
2
contro
AP 1
rappr. dall' RA
1
richiamata
la sentenza 28 ottobre 2011 di questa Camera, inc. 12.2011.55, che ha respinto
l’appello 16 marzo 2011 di AP 1 e ammesso AO 1 al beneficio dell’assistenza
giudiziaria;
giudicando
ora sull’indennità da riconoscere al patrocinatore di AO 1 dinanzi a questa
Camera;
considerato
in
fatto e in diritto:
che in
data 28 ottobre 2011 questa Camera ha respinto l’appello 16 marzo 2011 di AP 1
contro la sentenza 10 febbraio 2011 del Pretore aggiunto della giurisdizione di
Mendrisio-Sud;
che
l’appellato è stato posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria per le
osservazioni all’appello;
che il
13 dicembre 2011 l'RA 2 ha trasmesso a questa Camera la sua nota professionale
di complessivi fr. 2'774,52 (IVA inclusa);
che
dal 1° gennaio 2011, con l'entrata in vigore della nuova LAG, non sussiste più
il Consiglio di moderazione, davanti al quale la “decisione di retribuzione”
(art. 7 cpv. 2 vLag) poteva essere impugnata entro 15 giorni dalla notifica (art. 36 cpv. 2 vLag). Secondo l'art. 104
cpv. 1 CPC il giudice (di merito) statuisce ora sulle spese giudiziarie – e
quindi sull'indennità dovuta al patrocinatore d'ufficio – direttamente nella
decisione finale. In circostanze del genere, non potendo più emanare alcuna
“decisione di retribuzione”, in concreto questa Camera deve statuire sull'indennità
spettante al patrocinatore d'ufficio integrando la sentenza finale già emanata
(ICCA 7 novembre 2011, inc. n. 11.2011.5);
che nel
caso specifico l'onorario del patrocinatore d'ufficio è disciplinato dal Regolamento
sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e
per la fissazione delle ripetibili (art. 16: RL 3.1.1.7.1). Giusta l'art. 4
cpv. 1 del citato regolamento l'onorario di un avvocato che opera in regime di
assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della
tariffa di fr. 180.– l'ora, importo correttamente indicato nella nota
professionale 13 dicembre 2011;
che il
legale espone, tra l'altro, due ore per l'esame dell'appello e il relativo
colloquio con il cliente, a cui si aggiungono altre sei ore per la redazione
dell'allegato di risposta, oltre ad altre prestazioni per complessive dodici
ore e cinquanta minuti;
che un simile dispendio di tempo esula dal criterio richiesto della ragionevole
conduzione del mandato (art. 4 LAG) tenuto conto della complessità e della
natura del caso poiché, come preannunciato nel giudizio 28 ottobre 2011, nella
tassazione della nota si deve considerare come il lavoro necessario sia risultato
assai ridotto vista l'irricevibilità di buona parte delle censure d'appello;
che non possono neppure essere riconosciute le due ore esposte per il ritiro e
la riconsegna della documentazione al Tribunale, mansione peraltro facilmente
delegabile; lo stesso dicasi per il tempo eccessivo esposto per l'esame di una
sentenza che, in quanto favorevole all'appellato, non impone al patrocinatore
un esame critico approfondito nell'ottica di un'eventuale impugazione;
che, in conclusione, per le prestazioni svolte dal patrocinatore dell'appellato
viene riconosciuto un dispendio orario di otto ore, ciò che corrisponde a un
onorario di fr. 1'440.-. Il rimborso delle spese deve di conseguenza essere
ricondotto entro i limiti stabiliti dall’art. 6 cpv. 1 del regolamento
applicabile e viene pertanto fissato in fr. 150.- anche in ragione del fatto
che la nota non fornisce indicazioni relative al calcolo delle spese che
permetterebbero di giungere eventualmente a diverso risultato;
che
pertanto all’RA 2 va
riconosciuto l’importo complessivo di fr. 1'709,20 (fr. 1'440.- per onorario,
fr. 150.- per spese e fr. 119,20 per l’IVA);
che, salvo dimostrazione di insolvenza della debitrice, dal saldo della nota
d'onorario così riconosciuta andrà dedotta la cifra che l'appellato potrà
incassare in virtù del dispositivo n. 2 della sentenza, che ha condannato
l'appellante a versargli fr. 1'000.- a titolo di ripetibili;
che
vista la particolarità della procedura si rinuncia al prelievo di spese
giudiziarie (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC).
Per questi motivi,
decide: 1. Il dispositivo n. 3 della sentenza
emessa il 28 ottobre 2011 da questa Camera è così integrato:
Lo __________ verserà per l’appellato all’RA
2 un’indennità di fr. 1'709,20 , IVA inclusa, in base al conteggio esposto nei
considerandi.
Salvo dimostrazione di insolvenza della debitrice, dal saldo della nota
d'onorario andrà dedotta la cifra di fr. 1'000.- che l'appellato potrà
incassare in virtù del dispositivo n. 2 della sentenza.
Per il resto il dispositivo rimane invariato.
Fatti
2.
Non si riscuotono spese giudiziarie.
3. Intimazione:
-
- __________
- __________
Comunicazione
a:
- Pretura
della giurisdizione di Mendrisio sud;
- __________.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
Considerandi
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere
pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso è
ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine,
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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