12.2011.57
Tutela dei casi manifesti per espulsione di conduttore in mora, appello improponibile per carenza di motivazione
23 marzo 2011Italiano6 min
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Numero d'incarto:
12.2011.57
Data decisione, Autorità:
23.03.2011, IICCA
Titolo:
Tutela dei casi manifesti per espulsione di conduttore in mora, appello improponibile per carenza di motivazione
APPELLO
ISTANZA DI SFRATTO
art. 257d CO
art. 311 CPC-TI
art. 312 CPC-TI
Incarto n.
12.2011.57
Lugano
23 marzo 2011/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. SE.2011.42 (tutela
dei casi manifesti, sfratto del conduttore per mora) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con istanza 10 febbraio 2011 da
AO 1
contro
AP 1
chiedente
lo sfratto immediato della convenuta dall’appartamento di 4 ½ locali al secondo
piano, piazzale __________ a __________, con protesta di spese e ripetibili,
domanda alla quale la convenuta non si è opposta e che il Pretore ha accolto
con decisione 10 marzo 2011;
appellante
la convenuta, che con atto del 20 marzo 2011 chiede di poter avere 2 settimane
in più di tempo per uscire dall’appartamento;
ritenuto
in
fatto e in diritto:
che AO 1 ha concesso in locazione a AP 1 un appartamento di 4 ½ locali al secondo piano, piazzale __________
al canone di locazione mensile di fr. 1'500.- oltre fr. 150.- mensili a titolo
di acconto per le spese e fr. 100.- mensili per il posteggio (doc. A);
che il 12
novembre 2010 AO 1 ha diffidato la conduttrice a versare entro 30 giorni gli
arretrati del canone di locazione dell’appartamento e del posteggio per i mesi
da luglio a dicembre 2010, per un totale di fr. 10'800.-, oltre al conguaglio
delle spese accessorie già posto in esecuzione, con la comminatoria della
disdetta del contratto in caso di mancato pagamento nel termine (doc. D);
che il 21
dicembre 2010 AO 1 ha inviato alla conduttrice la disdetta del contratto di
locazione mediante il modulo ufficiale, per la scadenza del 31 gennaio 2011
(doc. E);
che AP 1 non
ha riconsegnato i locali alla scadenza del contratto, né ha contestato la
disdetta, chiedendo tuttavia tempo per traslocare, motivo per cui AO 1 l’ha convenuta
il 9 febbraio 2011 davanti alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, per
ottenerne l’immediata espulsione dai locali;
che
all’udienza del 10 marzo 2011 AO 1 ha confermato la domanda di sfratto con
esecuzione effettiva, mentre la convenuta ha rinnovato la richiesta di disporre
di un “certo lasso di tempo per liberare i locali”, accettando poi come data di
riconsegna da menzionare nella decisione di sfratto il 31 marzo 2011;
che con
decisione 10 marzo 2011, emanata in procedura sommaria a tutela dei casi
manifesti, la Pretora ha accertato l’esistenza di una disdetta straordinaria
per mora del conduttore ai sensi dell’art. 257d CO, e ha accolto la domanda di
sfratto per il 31 marzo 2011, disponendone l’esecuzione effettiva e ponendo a
carico di AP 1 la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 100.-, con
l’obbligo di rifondere alla parte istante fr. 100.- a titolo di indennità;
che con appello
del 20 marzo 2011 AP 1 chiede di poter avere 2 settimane in più di tempo per
uscire dall’appartamento, avendo avuto un imprevisto e dovendo prestare cure e
assistenza al padre malato;
che
l’atto non è stato notificato alla controparte;
che
contro una decisione emanata in procedura sommaria a tutela dei casi manifesti
e il cui valore è di fr. 54’000.- come accertato dal Pretore, è dato il rimedio
dell’appello, da presentare entro 10 giorni (art. 314 CPC);
che
l’appello deve essere motivato (art. 311 CPC), vale a dire che deve esporre,
anche in modo semplice, per quali motivi sarebbe errata la decisione del
Pretore (Bohnet, Le droit du bail
en procédure civile suisse, 16e Séminaire sur le droit du bail,
2010, Neuchâtel, n. 207 pag. 56);
che nella
fattispecie l’appellante all’udienza di discussione ha accettato di
riconsegnare l’appartamento il 31 marzo 2011 e nel suo appello chiede ora una
proroga di due settimane per la riconsegna, causa un evento imprevisto per il
quale deve prestare cure e assistenza al padre malato, che si trasferisce da
lei;
che ci si
potrebbe chiedere se l’appellante sia ancora legittimata a contestare la
decisione 10 marzo 2011, avendo accettato in udienza di riconsegnare i locali
il 31 marzo 2011;
che a
ogni modo l’appello non menziona la benché minima critica alla decisione
pretorile, né per quel che concerne l’accertamento dei fatti esposti né per
quel che concerne l’applicazione del diritto;
che in
tali circostanze l’appello deve essere dichiarato improponibile per carenza di
motivazione e può essere evaso senza che sia necessario notificarlo alla
controparte, con la procedura prevista dall’art. 312 cpv. 1 CPC;
che quand’anche
si potesse entrare nel merito dell’appello, lo stesso si rivelerebbe infondato,
poiché l’appellante non contesta la mora nel pagamento dei canoni di locazione
e ha accettato di riconsegnare i locali il 31 marzo 2011;
che gli
oneri processuali dell’appello vanno a carico dell’appellante, soccombente,
mentre non si giustifica attribuire ripetibili alla parte istante, alla quale
l’appello non è nemmeno stato notificato;
che nella
determinazione della tassa di giustizia si è tenuto conto delle circostanze
economiche precarie in cui afferma di trovarsi l’appellante.
Per questi motivi,
richiamata la LTG,
decide:
Fatti
1. L’appello
20 marzo 2011 di AP 1 è improponibile e la decisione 10 marzo 2011 (incarto
SE.2011.42) è confermata.
Considerandi
2.
La
tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono poste a carico di AP
1.
Non si attribuiscono ripetibili.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro
30.
giorni dalla
notificazione
del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore
litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze
in materia di
diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Il ricorso
è ammissibile contro le decisioni che
pongono fine al
procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che
concerne soltanto talune
conclusioni, se
queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine
al procedimento soltanto per
una parte dei
litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e
incidentali notificate separatamente e
concernenti la
competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di
altre decisioni pregiudiziali o
incidentali, il
ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio
irreparabile o se l’accoglimento del ricorso
comporterebbe
immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura
probatoria defatigante o
dispendiosa
(art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in
materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso
ordinario sia
con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con
una sola e medesima istanza (art.
119.
LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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