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Decisione

12.2011.58

Risarcimento del danno - valuta

18 febbraio 2013Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

I. L’appello 22 marzo 2011 di AP 1 è accolto.

§ Di conseguenza la sentenza 24 febbraio 2011 inc. OA.2006.804 del

Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:

1. La petizione è respinta.

2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi

fr. 26'000.-, già anticipate dall’attrice, restano a suo carico. L’attrice è condannata

a versare alla convenuta l’importo di fr. 106'000.- a titolo di ripetibili.

Considerandi

II. Le spese processuali dell’appello di complessivi fr. 5'500.- sono a

carico di AO 1, che rifonderà a AP 1 fr. 6'000.- a titolo di ripetibili di

appello.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso

superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia

dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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