12.2011.59
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28 agosto 2012Italiano16 min
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Numero d'incarto:
12.2011.59
Data decisione, Autorità:
28.08.2012, IICCA
Titolo:
Società anonima radiata dal registro di commercio in pendenza di appello - carenza di personalità giuridica e quindi di capacità di essere parte e processuale - stralcio - termini per una reiscrizione della società - appello incidentale della società radiata dichiarato inammissibile
CAPACITÀ DI ESSERE PARTE E CAPACITÀ PROCESSUALE
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
FINE DEL PROCEDIMENTO SENZA DECISIONE DEL GIUDICE
ISCRIZIONE AL REGISTRO DI COMMERCIO
RADIAZIONE
STRALCIO
art. 59 cpv. 1 CPC
art. 59 cpv. 2 let. c CPC
art. 107 cpv. 1 let. e CPC
art. 242 CPC
art. 404 cpv. 1 CPC
art. 405 cpv. 1 CPC
art. 21 LTG
art. 164 cpv. 1 let. a ORC
art. 164 cpv. 1 let. b ORC
Incarto n.
12.2011.59
Lugano
28 agosto 2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera:
Locatelli
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2008.30
della Pretura __________ promossa con petizione 14 aprile 2008 da
AO 1
(patrocinata dall'
RA 2 )
contro
AP 1
(patrocinata dall'
RA 1 )
con cui
l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 18'550.–
oltre interessi del 5% dal 24 marzo 2007, spese esecutive di fr. 100.– e tassa
d'incasso di fr. 92.50 e, contestualmente, anche il rigetto definitivo
dell'opposizione sollevata al PE n° __________ del 5/6 febbraio 2008 dell'UEF __________;
domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione
chiedendo in via riconvenzionale la condanna dell'attrice a versarle fr.
11'027.55 oltre interessi del 5% dal 28 febbraio 2008;
e su
cui, con sentenza 15 febbraio 2011, il Pretore ha concluso nel senso di
accogliere integralmente la richiesta principale e, con riferimento alla
domanda riconvenzionale, accoglierla limitatamente a fr. 4'547.55 oltre gli
interessi;
appellante
la convenuta con atto d'appello 22 marzo 2011, dove chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestate tasse,
spese e ripetibili;
mentre
l'attrice con risposta all'appello 5 maggio 2011 ne propone la reiezione e, con
contestuale appello incidentale, postula la modifica della decisione impugnata
nel senso che nell'ambito del giudizio sulla petizione le sia riconosciuta
un'indennità per ripetibili di fr. 3'000.– e che la domanda riconvenzionale sia
integralmente respinta;
richiesta
quest'ultima di cui, con risposta all'appello incidentale del 17 giugno 2011,
la convenuta propone reiezione integrale;
letti ed esaminati gli atti e i documenti
prodotti,
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con petizione del 14 aprile 2008 AO 1 ha chiesto di condannare AP 1 a versarle fr. 18'550.– e interessi, in forza di un preteso contratto
di compravendita ex art. 184 segg. CO di una vettura Skoda modello “__________”,
e di rigettarne in via definitiva l'opposizione sollevata al precetto esecutivo
n° __________ del 5/6 febbraio 2008 dell'UEF __________. Con risposta 19 giugno
2008 la convenuta vi si è opposta poiché la vettura le era stata consegnata
affinché la vendesse per conto dell'attrice -nel quale caso avrebbe percepito una
commissione di vendita- eventualità che però non si era realizzata, ed era poi
stata da lei trattenuta a garanzia di sue pretese verso l'attrice quantificabili
in complessivi fr. 11'027.55 di cui rivendicava il pagamento con contestuale
domanda riconvenzionale.
2. Con
sentenza del 15 febbraio 2011 il Pretore __________ ha accolto la petizione condannando
la convenuta a pagare all'attrice fr. 18'550.– oltre interessi del 5% dal 15
novembre 2007 e fr. 100.– di spese esecutive e rigettando in via definitiva
l'opposizione al precetto esecutivo di fr. 18'500.– e interessi del 5% dal 15
novembre 2007. La tassa di giustizia di fr. 1'000.– e le spese di fr. 120.–
sono state poste a carico della convenuta. D'altra parte, il Pretore ha parzialmente
accolto la domanda riconvenzionale nel senso di obbligare l'attrice a versare
alla convenuta fr. 4'547.55 oltre interessi al 5% dal 28 febbraio 2008. Tassa
di giustizia di fr. 280.– e spese di fr. 120.– sono stati posti per i 3/5 a
carico dell'attrice riconvenzionale e per il resto a carico della convenuta
riconvenzionale, con obbligo per la prima di versare a quest'ultima fr. 350.– di
ripetibili parziali.
3. Con
atto d'appello del 22 marzo 2011 la convenuta propone la riforma della sentenza
impugnata nel senso di respingere la petizione e mantenere l'opposizione al
precetto esecutivo, la richiesta di pagamento di fr. 18'550.– essendo infondata.
Con risposta 5 maggio 2011 l'attrice ne ha proposto la reiezione per motivi di
cui, se necessario, si dirà nel seguito.
4. Dal
canto suo, l'attrice formula il 5 maggio 2011 appello incidentale postulando la
modifica del querelato giudizio nel senso che nell'ambito della domanda
principale le sia anzitutto riconosciuta un'indennità per ripetibili di prima
sede di fr. 3'000.– e la richiesta riconvenzionale sia d'altra parte respinta.
Il 17 giugno 2011 la convenuta ne ha proposto integrale reiezione.
5. Il
1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile
svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC: RS 272; RU 2010 1739,1834). Per l'art. 404
cpv. 1 CPC, fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai
procedimenti già pendenti al momento della sua entrata in vigore, si applica il
diritto procedurale previgente (CPC/TI: Codice di procedura civile del 17
febbraio 1971 RL 3.3.2.1) valido fino al 31 dicembre 2010. Per contro, giusta
l'art. 405 cpv. 1 CPC, alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al
momento della comunicazione della decisione notificata il 15 febbraio 2011 e
ritirata il giorno 21 febbraio (risultati ricerca Track&Trace del 25 marzo
2011), e quindi il CPC. A fronte di un valore litigioso di almeno fr. 10'000.–
(in concreto fr. 18'550.–), giacché quello della domanda riconvenzionale che vi
si oppone è inferiore (art. 94 cpv. 1 CPC), la vertenza in esame è senz'altro
appellabile (art. 308 cpv. 2 CPC).
6. Visto che da un'ispezione a Registro di commercio era emerso che
la ragione sociale AO 1 era stata cancellata il 26 aprile 2011, con ordinanza
26 luglio 2012 la Presidente di questa Camera ha assegnato alle parti un
termine scadente il 20 agosto 2012 per esprimersi al riguardo, anticipando alle
parti l'eventualità di uno stralcio della procedura d'appello giusta l'art. 242
CPC. Con scritto del 30 luglio 2012, a fronte dell'assenza del citato
presupposto processuale, l'attrice e appellante incidentale ha proposto lo
stralcio dai ruoli dell'intera procedura (act. XVII-a). La convenuta e
appellante principale, in data 13 agosto 2012 ha ritenuto nullo l'appello incidentale introdotto dalla controparte, ma si è opposta ad uno
stralcio del suo appello principale (act. XVII-b).
Sull'appello
principale 22 marzo 2011 di AP 1
7. Ora,
in sé, l'art. 59 cpv. 1 e cpv. 2 lett. c CPC consente al giudice di entrare nel
merito dell'azione o dell'istanza se sono dati i presupposti processuali, fra
cui la capacità di essere parte e quella processuale (Schwander, Prozessvoraussetzungen in der neuen
schweizerischen Zivilprozessordnung, in: ZZZ 2008/09 pag. 195 seg. e 200; Gehri, in: Spühler/Tenchio/Infanger,
Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Basilea 2010, n. 12 ad
art. 59; Zürcher, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/
Leuenberger, Kommentar zur ZPO, Basilea 2010, n. 22 ad art. 59). Il giudice
esamina d'ufficio l'esistenza dei presupposti processuali (Gehri, op. cit., n. 1 ad art. 59 e n. 1
segg. ad art. 60). L'esame d'ufficio non esonera le parti dall'allegare fatti e
addurre prove a sostegno del suo preteso difetto, fermo restando che
indipendentemente da ciò, il giudice è nondimeno obbligato a considerare
circostanze a lui note e che sono d'impedimento a quell'azione o a
quell'istanza (Gehri, op. cit., n.
1 ad art. 59 e n. 3 ad art. 60). In assenza della capacità di essere parte e
della capacità processuale, il giudice emanerà una decisione di non entrata in
materia (Schwander, op. cit., pag.
195; Gehri, op. cit., n. 2 e 11 ad
art. 60; Staehelin /Schweizer, in:
Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, Basilea 2010, n. 31 ad
art. 66 e n. 25 ad art. 67). Ciò detto, se capacità di essere parte e capacità
processuale vengono meno in corso di procedimento, il giudice adito procederà
con una decisione di stralcio dai ruoli ex art. 242 CPC (Gehri, op. cit., n. 51 ad art. 66; Kriech, in: Brunner/Gasser/Schwander,
Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), Zurigo/San Gallo 2011, n. 3 e 5 ad
art. 242; Domej, in: Oberhammer,
Kurzkommentar ZPO, Basilea 2010, n. 12 ad art. 66; Oberhammer, in: Spühler/Tenchio/ Infanger, Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozess-ordnung, Basilea 2010, n. 16 ad art. 242; Leumann Liebster, in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger,
Kommentar zur ZPO, Basilea 2010, n. 2 ad art. 242). Infine, trattandosi di
presupposti processuali, capacità di essere parte e capacità processuale devono
essere date al momento in cui è emanata la decisione (Gehri, op. cit., n. 9 ad art. 60), e quindi anche a fronte
di un rimedio di diritto (Tenchio-Kuzmic,
in: Spühler/Tenchio/Infanger, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, Basilea 2010, n. 52 ad art. 66; Trezzini, in: Cocchi/Trezzini/ Bernasconi, Commentario al
Codice di diritto processuale civile svizzero, CPC, Lugano 2011, pag. 227 ad
1/A/b)).
8. Per
quanto attiene la fattispecie in esame, giova rilevare che dottrina e
giurisprudenza hanno già stabilito che la capacità di essere parte di una
società anonima, rispettivamente la sua capacità processuale, decade con la sua
cancellazione dal registro di commercio (II CCA 6 marzo 2009 inc. n. 12.2009.54
e 7 maggio 2010 inc. n. 12.2008.124 con numerosi rinvii; Stäubli, in:
Honsell/Vogt/Watter, Basler Kommentar, OR II, 3a ed.,
Basilea 2008, n. 6 ad art. 746 CO; Rayroux,
in: Tercier/Amstutz, Commentaire Romand, CO II, Basilea 2008, n. 6 ad
art. 746; Trezzini, op. cit., pag.
225 ad 1/A/a). Pertanto, che nelle more della procedura d'appello la ragione
sociale dell’attrice e qui appellata sia stata radiata dal Registro di
commercio (il 26 aprile 2011) e, di conseguenza, che la stessa sia oramai
sprovvista di personalità giuridica, fa sì che l'appello debba essere stralciato
dai ruoli giusta l'art. 242 CPC per intervenuta carenza di presupposto
processuale.
9. Invero,
interpellata in proposito, l'appellante si oppone a uno stralcio della vertenza
poiché afferma di avere un interesse “concreto e legittimo ad ottenere una
decisione di secondo grado che riformi la sentenza pretorile” (act. XVII-b,
pag. 1), che in caso di stralcio la sentenza impugnata “crescerebbe in
giudicato e l'obbligo di pagamento dell'importo di fr. 18'550.– diventerebbe
immediatamente esecutivo” (act. XVII-b, pag. 1) e che quindi si potrebbe “chiedere
al Giudice la re-iscrizione a Registro di commercio della società” giusta
gli art. 164 cpv. 1 lett. a e b e cpv. 2 ORC [Ordinanza sul registro di
commercio, RS 221.411] (act. XVII-b, pag. 2). In tal senso, ci si potrebbe
quindi chiedere se nella fattispecie in esame non vi sia ancora una
“controversia fra le parti” da risolvere e quindi, se in concreto una decisione
di stralcio sia opportuna (cfr. Oberhammer,
op. cit., n. 12 e 14 in fine ad art. 242; Leumann Liebster, op. cit., n. 3 ad 242). Nondimeno, l'ordinanza
presidenziale 26 luglio 2012 faceva chiaramente presente alle parti che entrava
in considerazione uno stralcio della procedura d'appello per intervenuta carenza
della personalità giuridica dell'attrice e appellante incidentale (act. XVII).
E, di per sé, l'appellante non mette in dubbio l'assenza di questo presupposto
processuale. Anzi, in queste circostanze, mal si comprende perché nonostante il
preteso interesse a che il suo appello sia evaso con un giudizio di merito,
l'appellante non abbia allora ritenuto di dover confortare la sua richiesta postulando
lei medesima l'assegnazione di un termine (cfr. Domej, op. cit., n. 12 ad art. 66; Walder, Prozesserledigung ohne
Anspruchsprüfung, Zurigo 1966, pag. 104 in alto) per promuovere una richiesta di reiscrizione dell'attrice a registro di commercio -o quantomeno una
sospensione della procedura di appello per avervi nel frattempo già proceduto- adducendo
che, terminata la liquidazione dell'attrice, vi erano “attivi non ancora
realizzati o distribuiti” (art. 164 cpv. 1 lett. a ORC) e che, sotto questo
profilo l'attrice partecipava “a un procedimento giudiziario come parte” (art.
164 cpv. 1 lett. b ORC) da lei stessa promosso contro la convenuta. L'interessata
pare in effetti sottacere che se da un canto il giudizio impugnato sanciva il
suo obbligo di pagare all'attrice fr. 18'550.–, dispositivo questo che chiedeva
appunto di riformare nel senso di annullarlo, nel contempo le riconosceva il
ruolo di creditrice per l'importo di fr. 4'547.55 in virtù del parziale accoglimento della domanda riconvenzionale che aveva opposto alla
petizione dell'attrice. E, in sé, soprattutto nell'ottica di una futura
procedura d'incasso di tale importo, si sarebbe a maggior ragione giustificato il
suo interesse a ottenere la reiscrizione della società ormai radiata. Da questo
punto di vista pertanto, la tesi dell'appellante non può essere seguita.
Con
riferimento alla possibilità di una reiscrizione della società attrice a registro
di commercio giova ad ogni modo ricordare che si tratta di un rimedio di natura
meramente sussidiaria ritenuto che se da un canto l'iscrizione crea l'apparenza
dell'esistenza della società, la sua cancellazione induce a presumere che la
sua liquidazione è ormai terminata e che, come tale, la società ha cessato di
esistere. Per questo motivo, e segnatamente alfine di limitare il rischio di confusione
nelle relazioni commerciali, il ripristino dell'iscrizione a registro di
commercio di una società radiata si giustifica nei soli casi menzionati al cpv.
1 dell'art. 164 ORC e laddove diventa appunto indispensabile per portare a termine
la liquidazione della società (Sentenza del Tribunale federale del 6 aprile
2010 4A_16/2010 consid. 5.1.2). Ciò detto, a ben vedere, questa eventualità sembra
invero poco verosimile laddove una richiesta in tal senso debba ricondursi a
membri o rappresentanti della società attrice ora radiata: in proposito basti
in effetti ricordare che la messa in liquidazione per scioglimento (avviata il
29 maggio 2009) prima e la cancellazione (risalente al 26 aprile 2011) che ne è
poi seguita pendente la vertenza in appello, è intervenuta per sua (o di chi
per essa) libera scelta e iniziativa (diversamente da quello che potrebbe
essere una liquidazione in via di fallimento) rispettivamente del liquidatore a
cui quell'incombenza era stata affidata. E, sotto questo profilo, in un
eventuale loro richiesta volta a riottenerne la sua reiscrizione, si potrebbe
finanche intravvedere una sorta di rimedio ad una negligenza avuta in quel
contesto e persino ipotizzare gli estremi per ammettere un abuso di diritto (II
CCA 12 marzo 2007 inc. n. 12.2007.42; 20 novembre 2009 inc. n. 12.2009.103, confermata
con sentenza del Tribunale federale 6 aprile 2010 4A_16/2010 senza esprimersi
sulla questione dell'abuso di diritto).
Aggiungasi
per finire che, a fronte del presente decreto di stralcio, questa Camera non
può intervenire sul dispositivo del Pretore. Con riferimento alla sua esecuzione,
rispettivamente alla continuazione dell'esecuzione già in corso -posto che la
sentenza di primo grado ha annullato l'opposizione che la convenuta aveva
sollevato al precetto esecutivo fatto a suo tempo spiccare dall'attrice
(sentenza impugnata, pag. 5 n. 1.2)- giova nondimeno rammentare che ciò
presuppone il preventivo ripristino della capacità di essere parte e
processuale della società cancellata (Tenchio-Kuzmic,
op. cit., n. 56 ad art. 66 con rinvii) e quindi, di nuovo, l'ammissibilità
di una sua reiscrizione a registro di commercio, eventualità che però -come
appena visto- quantomeno nella misura in cui la richiesta provenga da membri o
rappresentanti della stessa società radiata, non può dirsi a priori scontata.
Sull'appello
incidentale 5 maggio 2011 di AO 1
10. La
società attrice è stata cancellata dal registro di commercio il 26 aprile 2011,
ossia ben prima che l'interessata formulasse appello incidentale. Ciò detto, il
presupposto della sua capacità di essere parte e processuale ai sensi dell'art.
59 cpv. 2 lett. c CPC, difettava sin dall'inizio. Di modo che, come tale e per
Fatti
i motivi di cui si è detto (sopra, consid. 7 e 8 ab initio), mancando a questa impugnazione
le necessarie condizioni di ricevibilità, a priori l'atto risultava inammissibile
(Trezzini, op. cit., pag. 227 ad 1/A/b); Bohnet, in: Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy,
CPC commenté, Basilea 2011, n. 96 ad art. 59). La questione non merita quindi
ulteriore disamina.
Sulle
spese giudiziarie
11. In
definitiva -come visto (sopra, consid. 8)- l'appello principale deve essere
stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo di oggetto ex art. 242 CPC. In
relazione alle spese giudiziarie davanti a questa Camera s'impone un giudizio
di equità (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC), tenuto conto che è stata la società
radiata a convenire in giudizio la qui appellante, a disporre di moto proprio sia
il suo scioglimento che la successiva cancellazione della sua ragione sociale
dal registro di commercio e che proprio questa circostanza ha comportato lo stralcio
dai ruoli della causa. Ciò detto, la tassa di giustizia, fermo restando una
certa riduzione dell'importo già anticipato in quanto il procedimento termina
senza un giudizio di merito (art. 21 LTG), rimane a carico dell’appellante.
L’attrice non avendo più personalità giuridica non può, infatti, essere
condannata a sopportare spese giudiziarie (processuali e ripetibili).
Anche le
spese giudiziarie dell'appello incidentale 5 maggio 2011 non possono essere addebitate
all'attrice. Data la preesistente radiazione della sua ragione sociale dal
registro di commercio, al momento del suo inoltro l'interessata non esisteva quale
soggetto giuridico. In queste condizioni, si giustifica di prelevare le
relative spese giudiziarie dall’anticipo per le spese già versato. A carico dell'avvocato
che ha funto da patrocinatore dell’attrice (da ultimo: II CCA 6 marzo 2009 inc.
12.2009.54 con rinvii), va fatto obbligo di versare alla convenuta, che ha presentato
un memoriale di risposta all'appello incidentale, un'indennità per ripetibili adeguata.
Il valore
litigioso determinante giusta l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per stabilire i
rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale, è di
fr. 18'550.– (sopra, consid. 5).
Considerandi
Per i quali motivi,
richiamati
gli art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1, 59 seg., 242, 107 cpv. 1 lett. e CPC, la LTG
oltre che il Regolamento sulla fissazione delle ripetibili,
decide: 1. L'appello 22 marzo 2011 di AP 1, __________, è stralciato dai ruoli
ai sensi dei considerandi.
2.
Le relative
spese processuali, stabilite in complessivi fr. 300.– e già anticipate
dall'appellante principale, restano a suo carico.
3.
L'appello
incidentale 5 maggio 2011 di AO 1, __________, è inammissibile.
4.
Le
spese processuali relative all'esame dell'appello incidentale, stabilite in
complessivi fr. 300.– sono prelevate dall’anticipo già versato. L’RA 2, __________
rifonderà a AP 1, __________, fr. 1'500.– per ripetibili.
5.
Notificazione:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura __________.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF);
per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora
non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi
termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La
parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con
un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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