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Decisione

12.2011.59

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

28 agosto 2012Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi di cui si è detto (sopra, consid. 7 e 8 ab initio), mancando a questa impugnazione

le necessarie condizioni di ricevibilità, a priori l'atto risultava inammissibile

(Trezzini, op. cit., pag. 227 ad 1/A/b); Bohnet, in: Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy,

CPC commenté, Basilea 2011, n. 96 ad art. 59). La questione non merita quindi

ulteriore disamina.

Sulle

spese giudiziarie

11. In

definitiva -come visto (sopra, consid. 8)- l'appello principale deve essere

stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo di oggetto ex art. 242 CPC. In

relazione alle spese giudiziarie davanti a questa Camera s'impone un giudizio

di equità (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC), tenuto conto che è stata la società

radiata a convenire in giudizio la qui appellante, a disporre di moto proprio sia

il suo scioglimento che la successiva cancellazione della sua ragione sociale

dal registro di commercio e che proprio questa circostanza ha comportato lo stralcio

dai ruoli della causa. Ciò detto, la tassa di giustizia, fermo restando una

certa riduzione dell'importo già anticipato in quanto il procedimento termina

senza un giudizio di merito (art. 21 LTG), rimane a carico dell’appellante.

L’attrice non avendo più personalità giuridica non può, infatti, essere

condannata a sopportare spese giudiziarie (processuali e ripetibili).

Anche le

spese giudiziarie dell'appello incidentale 5 maggio 2011 non possono essere addebitate

all'attrice. Data la preesistente radiazione della sua ragione sociale dal

registro di commercio, al momento del suo inoltro l'interessata non esisteva quale

soggetto giuridico. In queste condizioni, si giustifica di prelevare le

relative spese giudiziarie dall’anticipo per le spese già versato. A carico dell'avvocato

che ha funto da patrocinatore dell’attrice (da ultimo: II CCA 6 marzo 2009 inc.

12.2009.54 con rinvii), va fatto obbligo di versare alla convenuta, che ha presentato

un memoriale di risposta all'appello incidentale, un'indennità per ripetibili adeguata.

Il valore

litigioso determinante giusta l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per stabilire i

rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale, è di

fr. 18'550.– (sopra, consid. 5).

Considerandi

Per i quali motivi,

richiamati

gli art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1, 59 seg., 242, 107 cpv. 1 lett. e CPC, la LTG

oltre che il Regolamento sulla fissazione delle ripetibili,

decide: 1. L'appello 22 marzo 2011 di AP 1, __________, è stralciato dai ruoli

ai sensi dei considerandi.

2.

Le relative

spese processuali, stabilite in complessivi fr. 300.– e già anticipate

dall'appellante principale, restano a suo carico.

3.

L'appello

incidentale 5 maggio 2011 di AO 1, __________, è inammissibile.

4.

Le

spese processuali relative all'esame dell'appello incidentale, stabilite in

complessivi fr. 300.– sono prelevate dall’anticipo già versato. L’RA 2, __________

rifonderà a AP 1, __________, fr. 1'500.– per ripetibili.

5.

Notificazione:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto

del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF);

per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora

non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi

termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La

parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con

un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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