12.2011.6
Tariffa per deposito di inerti in una discarica gestita da un concessionario, giurisdizione civile per vertenze sorte tra concessionario e utente, nullità di accordi tariffali in deroga al tariffario
17 settembre 2012Italiano25 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2011.6
Data decisione, Autorità:
17.09.2012, IICCA
Titolo:
Tariffa per deposito di inerti in una discarica gestita da un concessionario, giurisdizione civile per vertenze sorte tra concessionario e utente, nullità di accordi tariffali in deroga al tariffario ai sensi dell'art. 10 ROTR
DISCARICA
art. 19 CO
Incarto n.
12.2011.6
Lugano
17 settembre
2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Grisanti (giudice supplente)
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2009.70
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord promossa con petizione 18
agosto 2009 da
AO 1
rappr. dall’ RA
1
contro
AP 1
rappr. dall’ RA
2
con cui l'attrice ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento di complessivi fr. 60'817.15
oltre interessi al 5% dal 14 agosto 2009 a titolo di restituzione di indebito arricchimento (fr. 19'125.90) e di risarcimento danno (fr. 41'691.25);
domanda avversata dalla
convenuta e che il Pretore con sentenza 2 dicembre 2010 ha parzialmente accolto per fr. 33'445.30 oltre interessi al 5% (dal 14 agosto 2009 su fr.
19'125.90 e dal 18 agosto 2009 su fr. 14'319.40) caricando la tassa di giustizia
di fr. 2'500.- e le spese alle parti in ragione di metà ciascuna e compensando
per il resto le ripetibili;
appellante la convenuta
che con atto di appello del 7 gennaio 2011 chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando spese
e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attrice con
osservazioni 23 febbraio 2011 postula la reiezione del gravame con protesta di
spese e ripetibili di appello;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa,
ritenuto
Fatti
A. Con decisione del 3
aprile 2009 il Dipartimento del territorio ha rilasciato ad AP 1
l'autorizzazione per la gestione di una discarica pubblica per materiali inerti
(esclusivamente rifiuti edili) nel comune di __________ (doc. rich. I). Secondo
i termini della concessione (punto 2) il gestore si impegnava ad applicare una
tariffa non superiore a fr. 15.- il mc (+ IVA) per il materiale di scavo e a
fr. 20.- il mc (+ IVA) per il materiale di demolizione. A tali importi il gestore
era autorizzato ad aggiungere la tassa di pianificazione prevista dall'art. 11
del regolamento cantonale di applicazione dell'ordinanza tecnica sui rifiuti
(ROTR; RL 9.2.1.1.2) di 1.- fr/mc, nonché la tassa federale stabilita
dall'ordinanza federale sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati
(OTaRSI; RS 814.681).
B. Nel maggio 2009 AO 1
- impresa generale, scavi e demolizioni, trasporti e forniture di __________ -
si occupava delle opere di scavo presso un cantiere a P__________ ed era alla ricerca
di una discarica dove potere trasportare e smaltire il materiale (ca. 10-12'000
mc). Il 15 maggio e il 10 giugno 2009 AO 1 ha acquistato da AP 1 dei buoni, per
un totale di fr. 158'172.-, che le consentivano di depositare nella discarica
complessivi 8'400 mc di materiale (tipo M1) di scavo al prezzo di 17.50 fr/mc
(comprensivi di tassa ROTR [1.- fr/mc]; doc. V e doc. 5, 6). Sia i bollettini
di ordinazione sia i buoni facevano riferimento al Regolamento di esercizio
della discarica (edizione 03.09; doc. 4) elaborato dal gestore e che AO 1 con
la sottoscrizione dei tagliandi, dichiarava di conoscere e di accettare
incondizionatamente (doc. 5 e 6). Detto Regolamento d'esercizio prevedeva al
suo art. 7 delle tasse di deposito variabili a seconda del tipo di materiale
scaricato. Per il materiale indicato quale tipo M1 (proveniente da scavi di
materiale sciolto e roccia fino a ¼ di mc) fissava un prezzo di 16.50 fr/mc
(IVA esclusa) oltre alla tassa ROTR di 1.- fr/mc. Per il materiale denominato
tipo M2 (proveniente da scavi di materiale sciolto e roccia superiore a ¼ di mc
di demolizione di stabili o rifacimenti stradali) stabiliva un prezzo di 25.-
fr/mc (IVA esclusa), oltre alla tassa federale OTaRSI di 4.50 fr/mc e alla
tassa ROTR di 1 fr/mc. Infine per il materiale del tipo M3 (proveniente da
scavi di materiale sciolto con un contenuto di limo e argilla tale da
rendere più difficoltosa la sua messa in deposito) il Regolamento definiva il
prezzo in 25.- fr/mc (IVA esclusa), oltre alla tassa OTaRSI di 4.50 fr/mc e
alla tassa ROTR di 1.- fr/mc.
C. Tra le parti sono
sorte delle divergenze segnatamente intorno alla qualità del materiale
depositato. Per AP 1 esso era argilloso e comportava maggiori difficoltà di
sistemazione. Per tali difficoltà pretendeva il versamento di un supplemento
che si era detta (inizialmente) disposta a limitare a soli 3.- fr/mc – benché
il materiale consegnato fosse del tipo M3 - in considerazione delle
rassicurazioni fornite da controparte circa l'esiguità del quantitativo
argilloso che sarebbe (ancora) stato depositato in discarica. Perdurando le
divergenze, il gestore della discarica ha comunicato il 19 giugno 2009 a AO 1 di non potere più ricevere materiale argilloso a causa della mancanza di spazio
necessario per poterlo depositare convenientemente (doc. F allegato 5). Da
parte sua, AO 1, dopo avere contestato le pretese difficoltà di stoccaggio del
materiale depositato come pure il supplemento rivendicato da controparte (doc.
B), ha restituito i buoni non utilizzati, relativi a 2'218 mc, e ne ha chiesto
il rimborso (doc. C). Il 24 giugno 2009 il gestore ha ristornato fr. 32'616.80,
trattenendo dall'importo anticipato da controparte il supplemento di 3.- fr/mc
per il deposito di materiale del tipo M3 che AO 1 aveva asseritamente effettuato
con buoni del tipo M1 (doc. 8). Opponendosi a tale supplemento, il
trasportatore si è rivolto agli inizi di luglio 2009 all'Ufficio della gestione
dei rifiuti cui ha chiesto di prendere posizione in merito al contenzioso sorto
con AP 1 (doc. E e F). Dopo avere appreso da detto Ufficio che il gestore aveva
(indebitamente) applicato delle tariffe maggiorate rispetto a quelle
autorizzate, AO 1 ha chiesto il 9 luglio 2009 il versamento di fr. 17'775.- +
IVA (doc. G), di cui fr. 9'273.- ([fr. 17.50 – fr. 16.50] x [8'400 mc {totale
buoni acquistati} - 2'218 mc {buoni non utilizzati e restituiti}]) per la
differenza tariffaria non autorizzata e fr. 8'502.- per il supplemento
indebitamente applicato (fr. 3.- x 2'834 mc [quantitativo per il quale è stato
applicato il supplemento]; doc. F).
D. Con petizione 18
agosto 2009 AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 60'817.15,
oltre interessi al 5% dal 14 agosto 2009, di cui fr. 19'125.90 quale
restituzione di quanto indebitamente incassato da controparte (fr. 17'775.- +
IVA) e fr. 41'691.25 (IVA inclusa) quale indennizzo per le spese supplementari
di trasporto che la ditta ha dovuto affrontare per il rifiuto oppostole dalla
convenuta e alla conseguente necessità di scaricare il materiale presso altre
discariche autorizzate (fr. 17'898.- presso la discarica __________ di __________
e fr. 20'848.50 presso le __________ di __________). La convenuta si è opposta
alla petizione rilevando che le parti avrebbero concordato sia la tariffa di
17.50 fr/mc sia il supplemento di 3.- fr/mc per il materiale non catalogabile
quale materiale di scavo. Per il resto ha contestato il principio e l'entità
del danno rivendicato. Con decreto del 16 dicembre 2009 il Pretore ha accolto
una istanza di restituzione in intero con cui l'attrice chiedeva l'assunzione
agli atti della presa di posizione 9 novembre 2009 dell'Ufficio della gestione
dei rifiuti (doc. Z). In essa, il funzionario incaricato C__________
evidenziava che la tariffa applicata dalla convenuta nei confronti dell'attrice
non era mai stata sottoposta alla Divisione dell'Ambiente e che anche il
supplemento di 3.- fr/mc avrebbe dovuto essere preventivamente discusso e
accordato sulla base di comprovate difficoltà di messa in deposito del
materiale. Per il resto, ricordando che si trattava di una discarica pubblica,
egli ha concluso che il gestore non era autorizzato né a sospendere o impedire
l'apporto di materiale né a trattenere il presunto maggior onere per la
sistemazione del materiale argilloso sull'importo già versato. Esperita
l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, rimettendosi
al contenuto dei rispettivi memoriali conclusivi del 26 e del 27 agosto 2010.
E. Con sentenza 2
dicembre 2010 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e condannato la
convenuta a versare all'attrice l'importo di fr. 33'445.30, oltre interessi al
5% dal 14 agosto 2009 su fr. 19'125.90 e dal 18 agosto 2009 su fr. 14'319.40.
Qualificando le tariffe in discussione quali tasse vincolanti sia per le parti sia
per il giudice, quest'ultimo non ha ritenuto possibile applicare importi
diversi da quelli stabiliti con la decisione di autorizzazione del 3 aprile
2009. Per lo stesso motivo ha escluso la possibilità di riconoscere un
supplemento per il deposito di materiale argilloso che non solo non ha potuto
essere provato ma che oltretutto il gestore neppure sarebbe stato abilitato a
prendere in consegna. Di conseguenza il giudice di prime cure ha accertato
l'obbligo della convenuta, indebitamente arricchita, di restituire l'importo
fatturato in eccesso (fr. 19'125.90). In relazione al rifiuto di accettare
ulteriore materiale di scavo, il Pretore lo ha ritenuto contrario agli impegni
contrattuali assunti, ma ha comunque ammesso solo in parte la domanda di
risarcimento danni, limitatamente al maggior costo (6.- fr/mc) per il trasporto
presso la discarica __________ di 2'218 mc di materiale, corrispondente al
quantitativo indicato nei buoni restituiti, per complessivi fr. 14'319.40 (fr.
6.- x 2'218 mc + IVA). Per il resto, non ha ritenuto dimostrata l'entità
dell'ulteriore danno. Infine, il primo giudice ha posto la tassa di giustizia
di fr. 2'500.- e le spese a carico delle parti in ragione di metà ciascuna e ha
compensato le ripetibili.
F. Con l'appello 7
gennaio 2011 AP 1 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di
respingere integralmente la petizione e di caricare le spese e la tassa di
giustizia - di primo e secondo grado - all'attrice obbligandola nel contempo a
rifonderle ripetibili, rivendicate in fr. 6'000.- per l'istanza pretorile. In
sintesi, l'appellante rileva che, con la sottoscrizione dei buoni per il
deposito di materiale e del primo bollettino di consegna del 28 maggio 2009
(doc. 7.2), AO 1 avrebbe liberamente e validamente accettato sia la tariffa del
Regolamento d'esercizio sia l'applicazione del supplemento di 3.- fr/mc. Oltre
a evidenziare l'assenza di una norma che sancisca la nullità o l'illiceità di
accordi tariffari tra le parti, la convenuta ricorda quanto riferito in sede
testimoniale dal funzionario C__________, secondo il quale se le parti si
mettono d'accordo, l'Ufficio della gestione dei rifiuti ammette un aumento
eccezionale della tariffa decisa dal Dipartimento del territorio. Tariffa che
per giunta non si applicherebbe nella fattispecie perché i buoni in
contestazione sarebbero stati riacquistati dall'appellante presso terzi (ai
quali erano stati precedentemente emessi), a un prezzo differente. Per tutti
questi motivi rimprovera all'attrice - e alla sua pretesa di applicare la tariffa
autorizzata dal Dipartimento - un comportamento manifestamente abusivo.
Delle osservazioni 23
febbraio 2011 con cui l'attrice postula la reiezione del gravame si dirà, per
quanto necessario, nei prossimi considerandi.
e considerando
Considerandi
1.
Il 1° gennaio 2011 è
entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19
dicembre 2008 (CPC). Per l’art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il
diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione, ritenuto che
per “comunicazione della decisione” s’intende il momento dell’invio dell’atto
da parte del tribunale (DTF 137 III 127 consid. 2; II CCA 28 luglio 2011 inc.
n. 12.2011.5). La sentenza qui impugnata è stata intimata alle parti il 2
dicembre 2010. Pertanto, anche in appello alla fattispecie si applica il
diritto procedurale previgente.
2.
Il giudice esamina
d'ufficio, in ogni stadio di causa (e quindi anche in appello), l'esistenza dei
presupposti processuali e tra questi la giurisdizione (art. 97 cifra 1 CPC-TI),
ossia la competenza a decidere, quale tutela dei diritti delle parti in lite,
in relazione ad un caso concreto. I giudici ordinari – giudici di pace, pretori
e tribunale d'appello – devono pertanto esaminare se la vertenza che viene loro
sottoposta sia o meno di natura civile, essendo loro sottratti i giudizi che
riguardano rapporti di diritto pubblico (II CCA 23 agosto 2010 inc. n.
12.2008
, 9 dicembre 2003 inc. n. 12.2003.50, 17 marzo 1999 inc. n.
12.98
; Olgiati, Le norme
generali per il procedimento civile nel Canton Ticino, Zurigo, 2000, pag. 301).
Nella fattispecie, nonostante abbia rilevato come la raccolta e lo smaltimento
dei rifiuti siano regolati dal diritto pubblico e come la tariffa in
discussione sia qualificabile giuridicamente quale tassa, il giudice di prime
cure non ha affrontato il tema, bensì ha ammesso, senza tuttavia spiegarne i
motivi, la propria competenza. In realtà, se un servizio pubblico – quale è lo
smaltimento dei rifiuti – è gestito in concessione da un organismo di diritto
privato, quale è l'appellante, la qualificazione dei rapporti giuridici tra
l'ente concessionario e l'utenza non è agevole. La questione è d'altronde
controversa pure in dottrina, ove gli autori presentano soluzioni differenziate
ed ammettono tanto la natura privatistica quanto il carattere di diritto
pubblico dei rapporti, seppure con una tendenza a privilegiare piuttosto la
prima ipotesi (cfr. Moor, Droit
administratif, vol. III, Berna 1992, pag. 133 segg.; Poledna, Staatliche Bewilligungen und Konzessionen, Berna
1994, pag. 315; apparentemente più critico su tale possibilità invece Crespi, Il trasferimento di compiti
amministrativi cantonali a privati in Ticino [aspetti giuridici], Basilea 1995,
pagg. 187, 190, 209, 211). Per i fautori di questa (prima) tesi appare in
effetti difficile derogare al principio secondo cui il diritto pubblico si
applica ai rapporti giuridici tra soggetti di diritto privato soltanto se lo
prevede una norma specifica (Moor,
op. cit., pag. 134 con riferimento a DTF 93 I 228). In merito, anche il
Tribunale federale ha stabilito che i rapporti tra una società privata,
concessionaria per la distribuzione dell'acqua potabile, e l'utenza sottostanno
generalmente al diritto privato in quanto soggetti di diritto privato;
tuttavia, allorché all'ente concessionario è attribuito potere pubblico sulla
base di una normativa cantonale o comunale, i rapporti sono sottoposti al
diritto pubblico (v. RDAT II-1996 n. 5 pag. 18 consid. 3b con riferimenti). In
Ticino, ad esempio, è la legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici a
stabilire espressamente che le contestazioni tra utenti e azienda
municipalizzata o concessionaria sono decise dall'autorità amministrativa (cfr.
art. 40 LMSP). Tali rapporti sono dunque retti dal diritto pubblico. Una
disposizione analoga manca per contro nella legislazione federale e cantonale
qui in esame concernente lo smaltimento dei rifiuti non urbani (art. 31c
LPAmb), quali sono quelli edili, per il cui deposito l'appellante ha ottenuto
l'autorizzazione di gestione della discarica e per i quali il diritto federale
non ha instaurato un monopolio statale, come invece per lo smaltimento dei
rifiuti urbani (cfr. art. 31b cpv. 1 LPAmb; cfr. pure II CCA 24 luglio 2001
inc. n. 10.2000.24), ma ha lasciato questo compito all'economia privata (RtiD
II-2005 pag. 156 consid. 2.2). In considerazione degli elementi summenzionati,
dell'atteggiamento processuale delle parti, le quali anche in appello non
contestano minimamente sotto questo aspetto il giudizio di primo grado, ma anzi
riaffermano - così, in particolare l'appellante - la natura privata del
rapporto giuridico venuto a crearsi tra il gestore della discarica e il
trasportatore, come pure del contenuto delle domande di causa (restituzione
dell'indebito arrichimento e risarcimento danni), il collegio giudicante non ha
serio motivo per scostarsi dal giudizio di primo grado e negare la
giurisdizione civile. L'appello può pertanto essere esaminato nel merito.
3.
3.1
Il riconoscimento
della natura privatistica del rapporto giuridico in esame non significa però
che le parti disponessero di una libertà contrattuale illimitata. L'utente non
deve infatti essere posto in una posizione sostanzialmente diversa rispetto a
quella in cui si troverebbe se l'attività trasferita fosse svolta direttamente
dallo Stato. Le regole di diritto pubblico di carattere specifico che reggono
l'attività delegata devono infatti essere rispettate pure dal delegato, il
quale oltre a ciò deve ugualmente osservare i diritti fondamentali costituzionalmente
garantiti e più in particolare il principio della parità di accesso e di
trattamento (cfr. Crespi, op.
cit., pag. 187 segg.; Moor, op.
cit., pag. 133 seg.). Può capitare che l'accesso e la parità di trattamento
siano garantiti dalla legislazione stessa, segnatamente mediante la
prescrizione di tariffe massime (Minh Son
Nguyen, Le contrat de collaboration en droit administratif, Berna 1998,
pag. 187). In siffatta ipotesi l'applicazione imperativa di queste disposizioni
determina il contenuto dei rapporti contrattuali tra concessionario e utente.
Nella misura in cui delle norme o degli atti di diritto pubblico definiscono i
compiti del concessionario, la loro attuazione è sottratta all'autonomia della
volontà. Anche se questa attuazione si realizza per mezzo di rapporti giuridici
di diritto privato con l'utenza, ciò rappresenta unicamente un modo di gestione
e non è la manifestazione di una qualsivoglia autonomia (Moor, op. cit., pag. 134).
3.2
Nella fattispecie,
come giustamente rilevato dal Pretore, l'art. 10 cpv. 1 ROTR stabilisce che le
tariffe di deposito dei rifiuti edili sono fissate dal Dipartimento, sentito il
gestore, nell'autorizzazione di gestione conformemente all'art. 15 cpv. 2 lett.
h della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione
dell'ambiente del 24 marzo 2004, (LALPAmb; RL 9.2.1.1.). Secondo questo secondo
disposto, il Consiglio di Stato verifica periodicamente e può adeguare
d'ufficio le tariffe applicate nelle discariche per materiali inerti tenendo
conto segnatamente dei seguenti criteri: i principi di causalità,
dell'equivalenza, della copertura dei costi e della trasparenza; le prestazioni
specifiche dell'esercente; l'evoluzione dei costi; la possibilità di realizzare
equi benefici. La fissazione delle tariffe - qualificabili quali tasse (DTF 138
II 70 consid. 5.3; cfr. pure Crespi,
op. cit., pag. 203 e 209) - nella decisione di autorizzazione risponde
all'interesse pubblico di evitare che prezzi troppo alti possano di fatto
spingere i detentori a sbarazzarsi dei loro rifiuti senza utilizzare le
discariche previste dalla legge (RtiD II-2005 pag. 156 consid. 4.1). In
attuazione di quanto prescritto dall'art. 10 ROTR, il Dipartimento del
territorio ha rilasciato all'appellante l'autorizzazione per la gestione della
discarica pubblica per materiali inerti fissando una tariffa non superiore a
fr. 15.- il mc (+ IVA) per il materiale di scavo e fr. 20.- il mc (+ IVA) per
il materiale di demolizione.
Giusta l'art. 19 CO,
l’oggetto del contratto può essere liberamente stabilito entro i limiti della
legge (cpv. 1). Le stipulazioni che derogano alle disposizioni legali sono
permesse solo quando la legge non stabilisca una norma coattiva, o quando la
deroga non sia contraria all’ordine pubblico o ai buoni costumi od ai diritti
inerenti alla personalità (cpv. 2). Non vi è dubbio alcuno che l'art. 10 cpv. 1
ROTR costituisca una norma coattiva (di diritto pubblico) ai sensi dell'art. 19
cpv. 2 CO, concretizzata dall'atto di concessione del 3 aprile 2009. L'appellante non può pertanto mettere in discussione l'esistenza di una norma siffatta,
suscettibile di limitare la libertà contrattuale, e più in particolare il suo
contenuto. Già solo per questo motivo l'appellante non può validamente
prevalersi dell'esistenza di un accordo tra le parti derogante a quanto
previsto dall'art. 10 cpv. 1 ROTR e concretizzato nell'atto di autorizzazione
del 3 aprile 2009 perché, per la natura stessa (imperativa) della norma di
diritto pubblico in esame e per le restrizioni poste dall'art. 19 cpv. 2 CO,
non vi era più spazio per una "libera" - per modo di dire, perché con
il rinvio al Regolamento d'esercizio il gestore della discarica ha
sostanzialmente fatto credere a controparte che quella da lei accettata
costituiva già la tariffa ufficiale - contrattazione delle tariffe ad opera
delle parti. Oltretutto, contrariamente a quanto obietta l'appellante,
l'interesse pubblico perseguito dall'ordinamento in materia - che si propone,
come detto, di esercitare un controllo dei prezzi (v. RtiD II-2005 pag. 156
consid. 4.1) - sarebbe seriamente messo a repentaglio dalla conclusione di
siffatti (pseudo)accordi. Infatti, il rischio che con l'imposizione - nei Regolamenti
di esercizio dei gestori - di tariffe maggiorate i detentori possano essere
indotti a sbarazzarsi dei loro rifiuti senza utilizzare le discariche previste
dalla legge appare evidente.
3.3
Nulla muta a tale
conclusione la deposizione del teste C__________ invocata dall'appellante a
sostegno dalla propria posizione. L'affermazione secondo cui, in presenza di un
accordo tra le parti, l'Ufficio della gestione dei rifiuti tollererebbe
(eccezionalmente) un aumento della tariffa autorizzata dal Dipartimento, si
riferiva infatti tutt'al più alla possibilità – peraltro messa in dubbio dal
teste G__________ che si era occupato della procedura di autorizzazione della
discarica e per il quale il gestore avrebbe sempre e solo potuto fare valere la
tariffa prevista nella decisione di concessione – di applicare un supplemento
per fattori eccezionali, quali potevano realizzarsi con la consegna di
materiale argilloso, ma in nessun caso giustificava un aumento generalizzato
come invece ha fatto AP 1 con l'applicazione, non autorizzata dal Dipartimento,
del proprio Regolamento d'esercizio. Del resto, confermando in pieno il
contenuto del suo scritto di cui al doc. Z, il teste C__________ nel corso
della sua deposizione ha ribadito la chiara opposizione dell'autorità cantonale
all'applicazione, da parte dell'appellante, di tariffe maggiorate in considerazione
(anche) della vicinanza temporale tra la decisione di autorizzazione del 3
aprile 2009 e la fatturazione ad opera di quest'ultima. Opposizione che emerge
nettamente pure dalla deposizione del(l'ex) funzionario G__________.
3.4
Nemmeno l'addotta
circostanza che i buoni sarebbero stati riaquistati dall'appellante presso
terzi, ai quali erano stati precedentemente emessi, modifica alcunché. A parte
il fatto, evidenziato dai testi G__________ e C__________, che i tagliandi in
questione non avrebbero comunque potuto essere emessi prima del rilascio,
nell'aprile 2009, dell'autorizzazione di riapertura della discarica né -
qualora emessi successivamente - essere rivenduti a un prezzo superiore a
quello stabilito dall'autorità cantonale, l'argomento del riacquisto appare
alquanto pretestuoso. In effetti, come ha ben messo in evidenza l'istruttoria,
l'appellante ha sistematicamente applicato le tariffe maggiorate, noncurante di
quelle che le erano state imposte dall'autorità cantonale al termine di una procedura
nella quale i costi allegati dal gestore erano stati rivisti al ribasso (v.
verbale di udienza 30 giugno 2010, teste G__________, pag. 3), anche dopo
l'autorizzazione del 3 aprile 2009. Tale atteggiamento risulta ad esempio dalla
lettura dei bollettini di ordinazione sottoscritti dall'attrice nel periodo
maggio/giugno 2009. Questi rinviano ancora alla versione 03.09 del Regolamento
d'esercizio benché già la domanda di gestione del 20 marzo 2009 dichiarasse
applicabile la versione 04.09, con tariffe – contrariamente a prima – conformi,
per tipologia e prezzi, a quelle poi riprese nella decisione di autorizzazione
dell'aprile 2009. Che le tariffe autorizzate non fossero applicate, lo dimostra
però soprattutto la deposizione del teste A__________, responsabile della
sistemazione del materiale e del controllo dei buoni presso la discarica di R__________,
il quale ha espressamente ammesso che il tariffario ufficiale non veniva
considerato mai, al suo posto essendo applicato il Regolamento d'esercizio di AP
1.
con tariffe diverse da quelle di cui alla decisione di autorizzazione del 3
aprile 2009.
3.5
Il giudizio impugnato
non è censurabile neppure in relazione al (denegato) supplemento di 3.- fr/mc
che la convenuta ha trattenuto a titolo di deposito di materiale argilloso. La
facoltà di applicare un simile supplemento non era infatti contemplato dalla
decisione di autorizzazione del 3 aprile 2009 che fissava solo due tariffe e
che distingueva solo tra materiale di scavo e materiale di demolizione. Ciò significa
che anche qualora avesse accettato di accogliere materiale argilloso, il
gestore avrebbe dovuto fatturarlo al prezzo del materiale di scavo indicato
nell'autorizzazione (v. verbale di udienza 30 giugno 2010, teste G__________).
Ma vi è di più. Per quanto precisato dall'autorità cantonale nella propria
presa di posizione del 9 novembre 2009 (doc. Z), il supplemento di 3.- fr/mc
per il deposito di materiale argilloso avrebbe potuto essere preventivamente
discusso e concordato unicamente sulla base di comprovate difficoltà per
la sua messa in deposito. Ora, come ha correttamente evidenziato il Pretore,
l'istruttoria non ha permesso di dimostrare l'esistenza di materiale argilloso
– dalla quale lo stesso regolamento d'esercizio di AP 1 (edizione 03.09), per
quanto esso potesse valere, faceva peraltro dipendere l'applicazione della
sovrattassa -, ma tutt'al più di limo, naturalmente contenuto nel materiale di
scavo presente nel Sottoceneri (v. verbali di udienza 10 marzo e 30 giugno
2010, testi Al__________, C__________, e M__________). A ciò si aggiunge che, a
prescindere da queste obiezioni sulla sua reale qualità, il materiale
contestato non aveva comunque creato particolari difficoltà di sistemazione che
potessero giustificare un sovrapprezzo. Anche qui la conferma proviene dalle
tavole processuali. Non solo infatti i testi M__________ e Al__________, che si
sono occupati, rispettivamente, del trasporto del materiale per conto di AO 1
presso la discarica di R__________ e delle opere di ingegneria nonché della
direzione lavori per il cantiere di P__________, hanno riferito che il
materiale era omogeneo e asciutto e sarebbe stato "buttato tutto insieme
nello stesso settore di discarica senza difficoltà in più". Anche il
funzionario C__________, che ha partecipato a un sopralluogo il 17 giugno 2009, ha potuto verificare di persona che il materiale scaricato quel giorno, che non poteva essere
argilloso perché altrimenti sarebbe scivolato in fondo alla scarpata, era
asciutto e non imponeva alcun lavoro supplementare (verbale di udienza 10 marzo
2010, pag. 6: "Il deposito di materiale limoso non crea
in genere alcun problema, ritenuto che di solito [...] è mischiato a materiale
terroso di scavo. Preciso che nel Sottoceneri il materiale di scavo contiene
limo già naturalmente e quindi non ci vuole un lavoro supplementare per la
messa in opera di questo materiale"). Ciò non ha tuttavia impedito
alla convenuta di rivendicare, contro ogni evidenza processuale, la sovrattassa
anche per il materiale scaricato quel giorno (v. doc. 7.3). Le divergenti
affermazioni del teste A__________ - non sempre precise né scevre di
contraddizioni, per le quali egli si è giustificato rilevando che "Sono di
formazione muratore e non ingegnere. [...] a me pareva che il materiale fosse
argilloso" - non sono per contro atte a sovvertire l'accertamento
pretorile e a sorreggere la tesi ricorsuale. Alla luce di tutti questi
elementi, la firma, da parte dell'organo di AO 1 Gi__________ sul (primo)
bollettino di consegna del 28 maggio 2009 (v. doc. 7.2), che l'attrice ha
peraltro giustificato con il fatto di volere evitare discussioni alla presenza
degli operai delle ditte, è dunque irrilevante ai fini del giudizio.
3.6
Le
parti erano pertanto vincolate al sistema tariffario stabilito - a concretizzazione
dell'art. 10 cpv. 1 ROTR - dalla decisione di autorizzazione del 3 aprile 2009
al quale non poteva essere validamente derogato a vantaggio del gestore. Ogni
prestazione effettuata e/o trattenuta in deroga a tale tariffario andava
pertanto ritenuta (parzialmente) nulla (art. 20 cpv. 1 e 2 CO) e andava
restituita (art. 62 segg. CO) nella misura in cui eccedeva il limite consentito
(cfr. Schwenzer, Schweizerisches
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Berna 2009, pag. 256 segg.; Poledna, op. cit., pag. 319 seg.).
L'importo riconosciuto dal Pretore di fr. 19'125.90 (fr. 17'75.- + IVA) non è
contestato nei suoi elementi di calcolo e va pertanto confermato.
3.7
L'appellante
non può rimproverare all'attrice un comportamento manifestamente abusivo (art.
2.
cpv. 2 CC) per avere contestato delle tariffe liberamente accettate. Come
giustamente rilevato nelle sue osservazioni, AO 1 è stata indotta a rivolgersi
all'Ufficio della gestione dei rifiuti, dal quale ha appreso la reale
situazione tariffaria, solo dopo avere acquistato i buoni e soprattutto dopo
avere subito il rifiuto di depositare l'ulteriore materiale nonché
l'ingiustificata richiesta di supplemento per materiale argilloso (v. anche
doc. E). Questi elementi di fatto escludono che l'attrice abbia adempiuto il
contratto nella consapevolezza dell'illegalità della situazione. Del tutto
infondata è infine la contestazione secondo cui il giudizio impugnato sarebbe
sprovvisto di motivazione. In realtà, dalla motivazione della sentenza
pretorile si può ben dedurre per quale ragione decisiva (essenzialmente: per
l'inammissibilità di derogare al sistema tariffario autorizzato dal Cantone) il
primo giudice si sia risolto a dare (su questo punto) torto alla convenuta
(Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 2 ad art. 285). Prova ne è del resto che l'appellante è stata in grado di contestare
l'argomentazione pretorile con piena cognizione di causa.
4.
Per quanto precede,
l'appellante non aveva valide ragioni per rifiutare all'attrice l'accesso -
oltretutto impedito pochi giorni dopo averle venduto nuovi buoni per il
deposito di materiale - alla discarica pubblica (doc. Z; cfr. pure Moor, op. cit., pag. 133 seg.). Come
pertinentemente evidenziato dal Pretore, tale rifiuto era avvenuto in
violazione degli impegni contrattuali assunti. Di conseguenza la convenuta è
tenuta a risarcire all'attrice il danno derivatone (art. 97 segg. CO). Danno
riconducibile ai maggiori costi (6.- fr/mc) di trasporto di 2'218 mc di
materiale di scavo verso la discarica __________ e che l'appellante nemmeno più
contesta in questa sede.
5.
L’appello,
infondato, deve dunque essere respinto, e la sentenza impugnata va confermata.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza giusta l’art. 148
CPC-TI e sono quindi a carico dell’appellante. Il valore litigioso ammonta a
fr. 33'445.30.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC-TI, la LTG e il Regolamento sulle
ripetibili
dichiara e pronuncia
1.
L'appello 7 gennaio
2011.
di AP 1 è respinto.
2.
Gli oneri processuali
dell’appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
1’300.–
b) spese fr.
100.
–
fr.
1’400.–
già anticipati
dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di versare alla
controparte fr. 1’500.– per ripetibili di appello.
3.
Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a
fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia
civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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