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Decisione

12.2011.6

Tariffa per deposito di inerti in una discarica gestita da un concessionario, giurisdizione civile per vertenze sorte tra concessionario e utente, nullità di accordi tariffali in deroga al tariffario

17 settembre 2012Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con decisione del 3

aprile 2009 il Dipartimento del territorio ha rilasciato ad AP 1

l'autorizzazione per la gestione di una discarica pubblica per materiali inerti

(esclusivamente rifiuti edili) nel comune di __________ (doc. rich. I). Secondo

i termini della concessione (punto 2) il gestore si impegnava ad applicare una

tariffa non superiore a fr. 15.- il mc (+ IVA) per il materiale di scavo e a

fr. 20.- il mc (+ IVA) per il materiale di demolizione. A tali importi il gestore

era autorizzato ad aggiungere la tassa di pianificazione prevista dall'art. 11

del regolamento cantonale di applicazione dell'ordinanza tecnica sui rifiuti

(ROTR; RL 9.2.1.1.2) di 1.- fr/mc, nonché la tassa federale stabilita

dall'ordinanza federale sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati

(OTaRSI; RS 814.681).

B. Nel maggio 2009 AO 1

- impresa generale, scavi e demolizioni, trasporti e forniture di __________ -

si occupava delle opere di scavo presso un cantiere a P__________ ed era alla ricerca

di una discarica dove potere trasportare e smaltire il materiale (ca. 10-12'000

mc). Il 15 maggio e il 10 giugno 2009 AO 1 ha acquistato da AP 1 dei buoni, per

un totale di fr. 158'172.-, che le consentivano di depositare nella discarica

complessivi 8'400 mc di materiale (tipo M1) di scavo al prezzo di 17.50 fr/mc

(comprensivi di tassa ROTR [1.- fr/mc]; doc. V e doc. 5, 6). Sia i bollettini

di ordinazione sia i buoni facevano riferimento al Regolamento di esercizio

della discarica (edizione 03.09; doc. 4) elaborato dal gestore e che AO 1 con

la sottoscrizione dei tagliandi, dichiarava di conoscere e di accettare

incondizionatamente (doc. 5 e 6). Detto Regolamento d'esercizio prevedeva al

suo art. 7 delle tasse di deposito variabili a seconda del tipo di materiale

scaricato. Per il materiale indicato quale tipo M1 (proveniente da scavi di

materiale sciolto e roccia fino a ¼ di mc) fissava un prezzo di 16.50 fr/mc

(IVA esclusa) oltre alla tassa ROTR di 1.- fr/mc. Per il materiale denominato

tipo M2 (proveniente da scavi di materiale sciolto e roccia superiore a ¼ di mc

di demolizione di stabili o rifacimenti stradali) stabiliva un prezzo di 25.-

fr/mc (IVA esclusa), oltre alla tassa federale OTaRSI di 4.50 fr/mc e alla

tassa ROTR di 1 fr/mc. Infine per il materiale del tipo M3 (proveniente da

scavi di materiale sciolto con un contenuto di limo e argilla tale da

rendere più difficoltosa la sua messa in deposito) il Regolamento definiva il

prezzo in 25.- fr/mc (IVA esclusa), oltre alla tassa OTaRSI di 4.50 fr/mc e

alla tassa ROTR di 1.- fr/mc.

C. Tra le parti sono

sorte delle divergenze segnatamente intorno alla qualità del materiale

depositato. Per AP 1 esso era argilloso e comportava maggiori difficoltà di

sistemazione. Per tali difficoltà pretendeva il versamento di un supplemento

che si era detta (inizialmente) disposta a limitare a soli 3.- fr/mc – benché

il materiale consegnato fosse del tipo M3 - in considerazione delle

rassicurazioni fornite da controparte circa l'esiguità del quantitativo

argilloso che sarebbe (ancora) stato depositato in discarica. Perdurando le

divergenze, il gestore della discarica ha comunicato il 19 giugno 2009 a AO 1 di non potere più ricevere materiale argilloso a causa della mancanza di spazio

necessario per poterlo depositare convenientemente (doc. F allegato 5). Da

parte sua, AO 1, dopo avere contestato le pretese difficoltà di stoccaggio del

materiale depositato come pure il supplemento rivendicato da controparte (doc.

B), ha restituito i buoni non utilizzati, relativi a 2'218 mc, e ne ha chiesto

il rimborso (doc. C). Il 24 giugno 2009 il gestore ha ristornato fr. 32'616.80,

trattenendo dall'importo anticipato da controparte il supplemento di 3.- fr/mc

per il deposito di materiale del tipo M3 che AO 1 aveva asseritamente effettuato

con buoni del tipo M1 (doc. 8). Opponendosi a tale supplemento, il

trasportatore si è rivolto agli inizi di luglio 2009 all'Ufficio della gestione

dei rifiuti cui ha chiesto di prendere posizione in merito al contenzioso sorto

con AP 1 (doc. E e F). Dopo avere appreso da detto Ufficio che il gestore aveva

(indebitamente) applicato delle tariffe maggiorate rispetto a quelle

autorizzate, AO 1 ha chiesto il 9 luglio 2009 il versamento di fr. 17'775.- +

IVA (doc. G), di cui fr. 9'273.- ([fr. 17.50 – fr. 16.50] x [8'400 mc {totale

buoni acquistati} - 2'218 mc {buoni non utilizzati e restituiti}]) per la

differenza tariffaria non autorizzata e fr. 8'502.- per il supplemento

indebitamente applicato (fr. 3.- x 2'834 mc [quantitativo per il quale è stato

applicato il supplemento]; doc. F).

D. Con petizione 18

agosto 2009 AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 60'817.15,

oltre interessi al 5% dal 14 agosto 2009, di cui fr. 19'125.90 quale

restituzione di quanto indebitamente incassato da controparte (fr. 17'775.- +

IVA) e fr. 41'691.25 (IVA inclusa) quale indennizzo per le spese supplementari

di trasporto che la ditta ha dovuto affrontare per il rifiuto oppostole dalla

convenuta e alla conseguente necessità di scaricare il materiale presso altre

discariche autorizzate (fr. 17'898.- presso la discarica __________ di __________

e fr. 20'848.50 presso le __________ di __________). La convenuta si è opposta

alla petizione rilevando che le parti avrebbero concordato sia la tariffa di

17.50 fr/mc sia il supplemento di 3.- fr/mc per il materiale non catalogabile

quale materiale di scavo. Per il resto ha contestato il principio e l'entità

del danno rivendicato. Con decreto del 16 dicembre 2009 il Pretore ha accolto

una istanza di restituzione in intero con cui l'attrice chiedeva l'assunzione

agli atti della presa di posizione 9 novembre 2009 dell'Ufficio della gestione

dei rifiuti (doc. Z). In essa, il funzionario incaricato C__________

evidenziava che la tariffa applicata dalla convenuta nei confronti dell'attrice

non era mai stata sottoposta alla Divisione dell'Ambiente e che anche il

supplemento di 3.- fr/mc avrebbe dovuto essere preventivamente discusso e

accordato sulla base di comprovate difficoltà di messa in deposito del

materiale. Per il resto, ricordando che si trattava di una discarica pubblica,

egli ha concluso che il gestore non era autorizzato né a sospendere o impedire

l'apporto di materiale né a trattenere il presunto maggior onere per la

sistemazione del materiale argilloso sull'importo già versato. Esperita

l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, rimettendosi

al contenuto dei rispettivi memoriali conclusivi del 26 e del 27 agosto 2010.

E. Con sentenza 2

dicembre 2010 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e condannato la

convenuta a versare all'attrice l'importo di fr. 33'445.30, oltre interessi al

5% dal 14 agosto 2009 su fr. 19'125.90 e dal 18 agosto 2009 su fr. 14'319.40.

Qualificando le tariffe in discussione quali tasse vincolanti sia per le parti sia

per il giudice, quest'ultimo non ha ritenuto possibile applicare importi

diversi da quelli stabiliti con la decisione di autorizzazione del 3 aprile

2009. Per lo stesso motivo ha escluso la possibilità di riconoscere un

supplemento per il deposito di materiale argilloso che non solo non ha potuto

essere provato ma che oltretutto il gestore neppure sarebbe stato abilitato a

prendere in consegna. Di conseguenza il giudice di prime cure ha accertato

l'obbligo della convenuta, indebitamente arricchita, di restituire l'importo

fatturato in eccesso (fr. 19'125.90). In relazione al rifiuto di accettare

ulteriore materiale di scavo, il Pretore lo ha ritenuto contrario agli impegni

contrattuali assunti, ma ha comunque ammesso solo in parte la domanda di

risarcimento danni, limitatamente al maggior costo (6.- fr/mc) per il trasporto

presso la discarica __________ di 2'218 mc di materiale, corrispondente al

quantitativo indicato nei buoni restituiti, per complessivi fr. 14'319.40 (fr.

6.- x 2'218 mc + IVA). Per il resto, non ha ritenuto dimostrata l'entità

dell'ulteriore danno. Infine, il primo giudice ha posto la tassa di giustizia

di fr. 2'500.- e le spese a carico delle parti in ragione di metà ciascuna e ha

compensato le ripetibili.

F. Con l'appello 7

gennaio 2011 AP 1 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di

respingere integralmente la petizione e di caricare le spese e la tassa di

giustizia - di primo e secondo grado - all'attrice obbligandola nel contempo a

rifonderle ripetibili, rivendicate in fr. 6'000.- per l'istanza pretorile. In

sintesi, l'appellante rileva che, con la sottoscrizione dei buoni per il

deposito di materiale e del primo bollettino di consegna del 28 maggio 2009

(doc. 7.2), AO 1 avrebbe liberamente e validamente accettato sia la tariffa del

Regolamento d'esercizio sia l'applicazione del supplemento di 3.- fr/mc. Oltre

a evidenziare l'assenza di una norma che sancisca la nullità o l'illiceità di

accordi tariffari tra le parti, la convenuta ricorda quanto riferito in sede

testimoniale dal funzionario C__________, secondo il quale se le parti si

mettono d'accordo, l'Ufficio della gestione dei rifiuti ammette un aumento

eccezionale della tariffa decisa dal Dipartimento del territorio. Tariffa che

per giunta non si applicherebbe nella fattispecie perché i buoni in

contestazione sarebbero stati riacquistati dall'appellante presso terzi (ai

quali erano stati precedentemente emessi), a un prezzo differente. Per tutti

questi motivi rimprovera all'attrice - e alla sua pretesa di applicare la tariffa

autorizzata dal Dipartimento - un comportamento manifestamente abusivo.

Delle osservazioni 23

febbraio 2011 con cui l'attrice postula la reiezione del gravame si dirà, per

quanto necessario, nei prossimi considerandi.

e considerando

Considerandi

1.

Il 1° gennaio 2011 è

entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19

dicembre 2008 (CPC). Per l’art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il

diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione, ritenuto che

per “comunicazione della decisione” s’intende il momento dell’invio dell’atto

da parte del tribunale (DTF 137 III 127 consid. 2; II CCA 28 luglio 2011 inc.

n. 12.2011.5). La sentenza qui impugnata è stata intimata alle parti il 2

dicembre 2010. Pertanto, anche in appello alla fattispecie si applica il

diritto procedurale previgente.

2.

Il giudice esamina

d'ufficio, in ogni stadio di causa (e quindi anche in appello), l'esistenza dei

presupposti processuali e tra questi la giurisdizione (art. 97 cifra 1 CPC-TI),

ossia la competenza a decidere, quale tutela dei diritti delle parti in lite,

in relazione ad un caso concreto. I giudici ordinari – giudici di pace, pretori

e tribunale d'appello – devono pertanto esaminare se la vertenza che viene loro

sottoposta sia o meno di natura civile, essendo loro sottratti i giudizi che

riguardano rapporti di diritto pubblico (II CCA 23 agosto 2010 inc. n.

12.2008

, 9 dicembre 2003 inc. n. 12.2003.50, 17 marzo 1999 inc. n.

12.98

; Olgiati, Le norme

generali per il procedimento civile nel Canton Ticino, Zurigo, 2000, pag. 301).

Nella fattispecie, nonostante abbia rilevato come la raccolta e lo smaltimento

dei rifiuti siano regolati dal diritto pubblico e come la tariffa in

discussione sia qualificabile giuridicamente quale tassa, il giudice di prime

cure non ha affrontato il tema, bensì ha ammesso, senza tuttavia spiegarne i

motivi, la propria competenza. In realtà, se un servizio pubblico – quale è lo

smaltimento dei rifiuti – è gestito in concessione da un organismo di diritto

privato, quale è l'appellante, la qualificazione dei rapporti giuridici tra

l'ente concessionario e l'utenza non è agevole. La questione è d'altronde

controversa pure in dottrina, ove gli autori presentano soluzioni differenziate

ed ammettono tanto la natura privatistica quanto il carattere di diritto

pubblico dei rapporti, seppure con una tendenza a privilegiare piuttosto la

prima ipotesi (cfr. Moor, Droit

administratif, vol. III, Berna 1992, pag. 133 segg.; Poledna, Staatliche Bewilligungen und Konzessionen, Berna

1994, pag. 315; apparentemente più critico su tale possibilità invece Crespi, Il trasferimento di compiti

amministrativi cantonali a privati in Ticino [aspetti giuridici], Basilea 1995,

pagg. 187, 190, 209, 211). Per i fautori di questa (prima) tesi appare in

effetti difficile derogare al principio secondo cui il diritto pubblico si

applica ai rapporti giuridici tra soggetti di diritto privato soltanto se lo

prevede una norma specifica (Moor,

op. cit., pag. 134 con riferimento a DTF 93 I 228). In merito, anche il

Tribunale federale ha stabilito che i rapporti tra una società privata,

concessionaria per la distribuzione dell'acqua potabile, e l'utenza sottostanno

generalmente al diritto privato in quanto soggetti di diritto privato;

tuttavia, allorché all'ente concessionario è attribuito potere pubblico sulla

base di una normativa cantonale o comunale, i rapporti sono sottoposti al

diritto pubblico (v. RDAT II-1996 n. 5 pag. 18 consid. 3b con riferimenti). In

Ticino, ad esempio, è la legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici a

stabilire espressamente che le contestazioni tra utenti e azienda

municipalizzata o concessionaria sono decise dall'autorità amministrativa (cfr.

art. 40 LMSP). Tali rapporti sono dunque retti dal diritto pubblico. Una

disposizione analoga manca per contro nella legislazione federale e cantonale

qui in esame concernente lo smaltimento dei rifiuti non urbani (art. 31c

LPAmb), quali sono quelli edili, per il cui deposito l'appellante ha ottenuto

l'autorizzazione di gestione della discarica e per i quali il diritto federale

non ha instaurato un monopolio statale, come invece per lo smaltimento dei

rifiuti urbani (cfr. art. 31b cpv. 1 LPAmb; cfr. pure II CCA 24 luglio 2001

inc. n. 10.2000.24), ma ha lasciato questo compito all'economia privata (RtiD

II-2005 pag. 156 consid. 2.2). In considerazione degli elementi summenzionati,

dell'atteggiamento processuale delle parti, le quali anche in appello non

contestano minimamente sotto questo aspetto il giudizio di primo grado, ma anzi

riaffermano - così, in particolare l'appellante - la natura privata del

rapporto giuridico venuto a crearsi tra il gestore della discarica e il

trasportatore, come pure del contenuto delle domande di causa (restituzione

dell'indebito arrichimento e risarcimento danni), il collegio giudicante non ha

serio motivo per scostarsi dal giudizio di primo grado e negare la

giurisdizione civile. L'appello può pertanto essere esaminato nel merito.

3.

3.1

Il riconoscimento

della natura privatistica del rapporto giuridico in esame non significa però

che le parti disponessero di una libertà contrattuale illimitata. L'utente non

deve infatti essere posto in una posizione sostanzialmente diversa rispetto a

quella in cui si troverebbe se l'attività trasferita fosse svolta direttamente

dallo Stato. Le regole di diritto pubblico di carattere specifico che reggono

l'attività delegata devono infatti essere rispettate pure dal delegato, il

quale oltre a ciò deve ugualmente osservare i diritti fondamentali costituzionalmente

garantiti e più in particolare il principio della parità di accesso e di

trattamento (cfr. Crespi, op.

cit., pag. 187 segg.; Moor, op.

cit., pag. 133 seg.). Può capitare che l'accesso e la parità di trattamento

siano garantiti dalla legislazione stessa, segnatamente mediante la

prescrizione di tariffe massime (Minh Son

Nguyen, Le contrat de collaboration en droit administratif, Berna 1998,

pag. 187). In siffatta ipotesi l'applicazione imperativa di queste disposizioni

determina il contenuto dei rapporti contrattuali tra concessionario e utente.

Nella misura in cui delle norme o degli atti di diritto pubblico definiscono i

compiti del concessionario, la loro attuazione è sottratta all'autonomia della

volontà. Anche se questa attuazione si realizza per mezzo di rapporti giuridici

di diritto privato con l'utenza, ciò rappresenta unicamente un modo di gestione

e non è la manifestazione di una qualsivoglia autonomia (Moor, op. cit., pag. 134).

3.2

Nella fattispecie,

come giustamente rilevato dal Pretore, l'art. 10 cpv. 1 ROTR stabilisce che le

tariffe di deposito dei rifiuti edili sono fissate dal Dipartimento, sentito il

gestore, nell'autorizzazione di gestione conformemente all'art. 15 cpv. 2 lett.

h della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione

dell'ambiente del 24 marzo 2004, (LALPAmb; RL 9.2.1.1.). Secondo questo secondo

disposto, il Consiglio di Stato verifica periodicamente e può adeguare

d'ufficio le tariffe applicate nelle discariche per materiali inerti tenendo

conto segnatamente dei seguenti criteri: i principi di causalità,

dell'equivalenza, della copertura dei costi e della trasparenza; le prestazioni

specifiche dell'esercente; l'evoluzione dei costi; la possibilità di realizzare

equi benefici. La fissazione delle tariffe - qualificabili quali tasse (DTF 138

II 70 consid. 5.3; cfr. pure Crespi,

op. cit., pag. 203 e 209) - nella decisione di autorizzazione risponde

all'interesse pubblico di evitare che prezzi troppo alti possano di fatto

spingere i detentori a sbarazzarsi dei loro rifiuti senza utilizzare le

discariche previste dalla legge (RtiD II-2005 pag. 156 consid. 4.1). In

attuazione di quanto prescritto dall'art. 10 ROTR, il Dipartimento del

territorio ha rilasciato all'appellante l'autorizzazione per la gestione della

discarica pubblica per materiali inerti fissando una tariffa non superiore a

fr. 15.- il mc (+ IVA) per il materiale di scavo e fr. 20.- il mc (+ IVA) per

il materiale di demolizione.

Giusta l'art. 19 CO,

l’oggetto del contratto può essere liberamente stabilito entro i limiti della

legge (cpv. 1). Le stipulazioni che derogano alle disposizioni legali sono

permesse solo quando la legge non stabilisca una norma coattiva, o quando la

deroga non sia contraria all’ordine pubblico o ai buoni costumi od ai diritti

inerenti alla personalità (cpv. 2). Non vi è dubbio alcuno che l'art. 10 cpv. 1

ROTR costituisca una norma coattiva (di diritto pubblico) ai sensi dell'art. 19

cpv. 2 CO, concretizzata dall'atto di concessione del 3 aprile 2009. L'appellante non può pertanto mettere in discussione l'esistenza di una norma siffatta,

suscettibile di limitare la libertà contrattuale, e più in particolare il suo

contenuto. Già solo per questo motivo l'appellante non può validamente

prevalersi dell'esistenza di un accordo tra le parti derogante a quanto

previsto dall'art. 10 cpv. 1 ROTR e concretizzato nell'atto di autorizzazione

del 3 aprile 2009 perché, per la natura stessa (imperativa) della norma di

diritto pubblico in esame e per le restrizioni poste dall'art. 19 cpv. 2 CO,

non vi era più spazio per una "libera" - per modo di dire, perché con

il rinvio al Regolamento d'esercizio il gestore della discarica ha

sostanzialmente fatto credere a controparte che quella da lei accettata

costituiva già la tariffa ufficiale - contrattazione delle tariffe ad opera

delle parti. Oltretutto, contrariamente a quanto obietta l'appellante,

l'interesse pubblico perseguito dall'ordinamento in materia - che si propone,

come detto, di esercitare un controllo dei prezzi (v. RtiD II-2005 pag. 156

consid. 4.1) - sarebbe seriamente messo a repentaglio dalla conclusione di

siffatti (pseudo)accordi. Infatti, il rischio che con l'imposizione - nei Regolamenti

di esercizio dei gestori - di tariffe maggiorate i detentori possano essere

indotti a sbarazzarsi dei loro rifiuti senza utilizzare le discariche previste

dalla legge appare evidente.

3.3

Nulla muta a tale

conclusione la deposizione del teste C__________ invocata dall'appellante a

sostegno dalla propria posizione. L'affermazione secondo cui, in presenza di un

accordo tra le parti, l'Ufficio della gestione dei rifiuti tollererebbe

(eccezionalmente) un aumento della tariffa autorizzata dal Dipartimento, si

riferiva infatti tutt'al più alla possibilità – peraltro messa in dubbio dal

teste G__________ che si era occupato della procedura di autorizzazione della

discarica e per il quale il gestore avrebbe sempre e solo potuto fare valere la

tariffa prevista nella decisione di concessione – di applicare un supplemento

per fattori eccezionali, quali potevano realizzarsi con la consegna di

materiale argilloso, ma in nessun caso giustificava un aumento generalizzato

come invece ha fatto AP 1 con l'applicazione, non autorizzata dal Dipartimento,

del proprio Regolamento d'esercizio. Del resto, confermando in pieno il

contenuto del suo scritto di cui al doc. Z, il teste C__________ nel corso

della sua deposizione ha ribadito la chiara opposizione dell'autorità cantonale

all'applicazione, da parte dell'appellante, di tariffe maggiorate in considerazione

(anche) della vicinanza temporale tra la decisione di autorizzazione del 3

aprile 2009 e la fatturazione ad opera di quest'ultima. Opposizione che emerge

nettamente pure dalla deposizione del(l'ex) funzionario G__________.

3.4

Nemmeno l'addotta

circostanza che i buoni sarebbero stati riaquistati dall'appellante presso

terzi, ai quali erano stati precedentemente emessi, modifica alcunché. A parte

il fatto, evidenziato dai testi G__________ e C__________, che i tagliandi in

questione non avrebbero comunque potuto essere emessi prima del rilascio,

nell'aprile 2009, dell'autorizzazione di riapertura della discarica né -

qualora emessi successivamente - essere rivenduti a un prezzo superiore a

quello stabilito dall'autorità cantonale, l'argomento del riacquisto appare

alquanto pretestuoso. In effetti, come ha ben messo in evidenza l'istruttoria,

l'appellante ha sistematicamente applicato le tariffe maggiorate, noncurante di

quelle che le erano state imposte dall'autorità cantonale al termine di una procedura

nella quale i costi allegati dal gestore erano stati rivisti al ribasso (v.

verbale di udienza 30 giugno 2010, teste G__________, pag. 3), anche dopo

l'autorizzazione del 3 aprile 2009. Tale atteggiamento risulta ad esempio dalla

lettura dei bollettini di ordinazione sottoscritti dall'attrice nel periodo

maggio/giugno 2009. Questi rinviano ancora alla versione 03.09 del Regolamento

d'esercizio benché già la domanda di gestione del 20 marzo 2009 dichiarasse

applicabile la versione 04.09, con tariffe – contrariamente a prima – conformi,

per tipologia e prezzi, a quelle poi riprese nella decisione di autorizzazione

dell'aprile 2009. Che le tariffe autorizzate non fossero applicate, lo dimostra

però soprattutto la deposizione del teste A__________, responsabile della

sistemazione del materiale e del controllo dei buoni presso la discarica di R__________,

il quale ha espressamente ammesso che il tariffario ufficiale non veniva

considerato mai, al suo posto essendo applicato il Regolamento d'esercizio di AP

1.

con tariffe diverse da quelle di cui alla decisione di autorizzazione del 3

aprile 2009.

3.5

Il giudizio impugnato

non è censurabile neppure in relazione al (denegato) supplemento di 3.- fr/mc

che la convenuta ha trattenuto a titolo di deposito di materiale argilloso. La

facoltà di applicare un simile supplemento non era infatti contemplato dalla

decisione di autorizzazione del 3 aprile 2009 che fissava solo due tariffe e

che distingueva solo tra materiale di scavo e materiale di demolizione. Ciò significa

che anche qualora avesse accettato di accogliere materiale argilloso, il

gestore avrebbe dovuto fatturarlo al prezzo del materiale di scavo indicato

nell'autorizzazione (v. verbale di udienza 30 giugno 2010, teste G__________).

Ma vi è di più. Per quanto precisato dall'autorità cantonale nella propria

presa di posizione del 9 novembre 2009 (doc. Z), il supplemento di 3.- fr/mc

per il deposito di materiale argilloso avrebbe potuto essere preventivamente

discusso e concordato unicamente sulla base di comprovate difficoltà per

la sua messa in deposito. Ora, come ha correttamente evidenziato il Pretore,

l'istruttoria non ha permesso di dimostrare l'esistenza di materiale argilloso

– dalla quale lo stesso regolamento d'esercizio di AP 1 (edizione 03.09), per

quanto esso potesse valere, faceva peraltro dipendere l'applicazione della

sovrattassa -, ma tutt'al più di limo, naturalmente contenuto nel materiale di

scavo presente nel Sottoceneri (v. verbali di udienza 10 marzo e 30 giugno

2010, testi Al__________, C__________, e M__________). A ciò si aggiunge che, a

prescindere da queste obiezioni sulla sua reale qualità, il materiale

contestato non aveva comunque creato particolari difficoltà di sistemazione che

potessero giustificare un sovrapprezzo. Anche qui la conferma proviene dalle

tavole processuali. Non solo infatti i testi M__________ e Al__________, che si

sono occupati, rispettivamente, del trasporto del materiale per conto di AO 1

presso la discarica di R__________ e delle opere di ingegneria nonché della

direzione lavori per il cantiere di P__________, hanno riferito che il

materiale era omogeneo e asciutto e sarebbe stato "buttato tutto insieme

nello stesso settore di discarica senza difficoltà in più". Anche il

funzionario C__________, che ha partecipato a un sopralluogo il 17 giugno 2009, ha potuto verificare di persona che il materiale scaricato quel giorno, che non poteva essere

argilloso perché altrimenti sarebbe scivolato in fondo alla scarpata, era

asciutto e non imponeva alcun lavoro supplementare (verbale di udienza 10 marzo

2010, pag. 6: "Il deposito di materiale limoso non crea

in genere alcun problema, ritenuto che di solito [...] è mischiato a materiale

terroso di scavo. Preciso che nel Sottoceneri il materiale di scavo contiene

limo già naturalmente e quindi non ci vuole un lavoro supplementare per la

messa in opera di questo materiale"). Ciò non ha tuttavia impedito

alla convenuta di rivendicare, contro ogni evidenza processuale, la sovrattassa

anche per il materiale scaricato quel giorno (v. doc. 7.3). Le divergenti

affermazioni del teste A__________ - non sempre precise né scevre di

contraddizioni, per le quali egli si è giustificato rilevando che "Sono di

formazione muratore e non ingegnere. [...] a me pareva che il materiale fosse

argilloso" - non sono per contro atte a sovvertire l'accertamento

pretorile e a sorreggere la tesi ricorsuale. Alla luce di tutti questi

elementi, la firma, da parte dell'organo di AO 1 Gi__________ sul (primo)

bollettino di consegna del 28 maggio 2009 (v. doc. 7.2), che l'attrice ha

peraltro giustificato con il fatto di volere evitare discussioni alla presenza

degli operai delle ditte, è dunque irrilevante ai fini del giudizio.

3.6

Le

parti erano pertanto vincolate al sistema tariffario stabilito - a concretizzazione

dell'art. 10 cpv. 1 ROTR - dalla decisione di autorizzazione del 3 aprile 2009

al quale non poteva essere validamente derogato a vantaggio del gestore. Ogni

prestazione effettuata e/o trattenuta in deroga a tale tariffario andava

pertanto ritenuta (parzialmente) nulla (art. 20 cpv. 1 e 2 CO) e andava

restituita (art. 62 segg. CO) nella misura in cui eccedeva il limite consentito

(cfr. Schwenzer, Schweizerisches

Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Berna 2009, pag. 256 segg.; Poledna, op. cit., pag. 319 seg.).

L'importo riconosciuto dal Pretore di fr. 19'125.90 (fr. 17'75.- + IVA) non è

contestato nei suoi elementi di calcolo e va pertanto confermato.

3.7

L'appellante

non può rimproverare all'attrice un comportamento manifestamente abusivo (art.

2.

cpv. 2 CC) per avere contestato delle tariffe liberamente accettate. Come

giustamente rilevato nelle sue osservazioni, AO 1 è stata indotta a rivolgersi

all'Ufficio della gestione dei rifiuti, dal quale ha appreso la reale

situazione tariffaria, solo dopo avere acquistato i buoni e soprattutto dopo

avere subito il rifiuto di depositare l'ulteriore materiale nonché

l'ingiustificata richiesta di supplemento per materiale argilloso (v. anche

doc. E). Questi elementi di fatto escludono che l'attrice abbia adempiuto il

contratto nella consapevolezza dell'illegalità della situazione. Del tutto

infondata è infine la contestazione secondo cui il giudizio impugnato sarebbe

sprovvisto di motivazione. In realtà, dalla motivazione della sentenza

pretorile si può ben dedurre per quale ragione decisiva (essenzialmente: per

l'inammissibilità di derogare al sistema tariffario autorizzato dal Cantone) il

primo giudice si sia risolto a dare (su questo punto) torto alla convenuta

(Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 2 ad art. 285). Prova ne è del resto che l'appellante è stata in grado di contestare

l'argomentazione pretorile con piena cognizione di causa.

4.

Per quanto precede,

l'appellante non aveva valide ragioni per rifiutare all'attrice l'accesso -

oltretutto impedito pochi giorni dopo averle venduto nuovi buoni per il

deposito di materiale - alla discarica pubblica (doc. Z; cfr. pure Moor, op. cit., pag. 133 seg.). Come

pertinentemente evidenziato dal Pretore, tale rifiuto era avvenuto in

violazione degli impegni contrattuali assunti. Di conseguenza la convenuta è

tenuta a risarcire all'attrice il danno derivatone (art. 97 segg. CO). Danno

riconducibile ai maggiori costi (6.- fr/mc) di trasporto di 2'218 mc di

materiale di scavo verso la discarica __________ e che l'appellante nemmeno più

contesta in questa sede.

5.

L’appello,

infondato, deve dunque essere respinto, e la sentenza impugnata va confermata.

Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza giusta l’art. 148

CPC-TI e sono quindi a carico dell’appellante. Il valore litigioso ammonta a

fr. 33'445.30.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC-TI, la LTG e il Regolamento sulle

ripetibili

dichiara e pronuncia

1.

L'appello 7 gennaio

2011.

di AP 1 è respinto.

2.

Gli oneri processuali

dell’appello, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr.

1’300.–

b) spese fr.

100.

fr.

1’400.–

già anticipati

dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di versare alla

controparte fr. 1’500.– per ripetibili di appello.

3.

Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a

fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia

civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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