12.2011.60
Diritto del lavoro. Stipendio
2 novembre 2011Italiano19 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2011.60
Data decisione, Autorità:
02.11.2011, IICCA
Titolo:
Diritto del lavoro. Stipendio
SALARIO
STIPENDIO
art. 322 CO
Incarto n.
12.2011.60
Lugano
2 novembre 2011/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera:
Verda Chiocchetti
sedente per statuire nella causa – inc. n. DI.2009.1575
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 – promossa con istanza 30
ottobre 2009 da
AO 1
patr. dall’ RA
2
contro
AP 1
patr. dall’ RA
1
con cui
l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al versamento di complessivi fr.
23'550.90 oltre interessi, alla consegna entro dieci
giorni dalla crescita in giudicato della sentenza dei certificati di salario
per gli anni dal 2007 al 2009 compresi e “il conteggio finale”, nonché l’attestato
lavorativo limitatamente alla natura e alla durata del rapporto di lavoro, così
come al pagamento all’Istituto di previdenza professionale dell’”ammontare
relativo alla quota a carico del datore di lavoro e del lavoratore dal 1°
dicembre 2007 al 30 aprile 2009” e i contributi sociali per il medesimo
periodo;
domanda
parzialmente avversata dalla convenuta, che postula il suo accoglimento
limitatamente a un importo da determinare a seguito dell’istruttoria, da
compensare parzialmente con un credito da lei vantato, anch’esso da accertare
in corso di causa;
ritenuto
che con le conclusioni 1° ottobre 2010 l’istante ha altresì domandato di
obbligare la convenuta a trasmettere immediatamente i
salari a lui relativi alla Fondazione istituto collettore LPP al fine del
calcolo della prestazione;
mentre
con le conclusioni 1° ottobre 2010 la convenuta ha chiesto la reiezione
integrale dell’istanza, in via subordinata la compensazione del credito vantato
dall’istante con quello a suo dire di pari importo da essa vantato nei suoi
confronti;
che il
Pretore con sentenza 16 febbraio 2011 ha accolto integralmente l’istanza;
appellante
la convenuta che con appello 22 marzo 2011 chiede la riforma del giudizio testé
menzionato nel senso di respingere integralmente l’istanza e assegnarle un
“congruo importo” a titolo di ripetibili, in via subordinata di compensare il
credito vantato dal lavoratore con quello a suo dire di pari importo da lei
vantato nei confronti di questi, con protesta di tassa, spese e ripetibili di
appello;
mentre
l’istante con risposta 9 maggio 2011 postula la reiezione del gravame
avversario, pure con protesta di tassa, spese e ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Con contratto 30 novembre 2007 AP 1 ha assunto AO 1 in veste di chef di cucina __________ a __________. Il contratto di lavoro è stato
concluso a tempo indeterminato e prevedeva - fra l'altro - un salario di fr.
5'400.– lordi mensili (doc. B). Il 16 maggio 2008 le parti hanno pattuito
un’ulteriore convenzione, con la quale il lavoratore è stato investito,
parallelamente alla funzione di chef summenzionata, di quella di direttore a
partire, retroattivamente, dal 1° aprile 2008. Lo stipendio è rimasto il
medesimo, ma “a compenso delle ore straordinarie e del maggior impegno dettato
dalle nuove mansioni” le parti hanno stabilito un “congedo” retribuito di dieci
settimane all’anno (doc. D). Il 31 gennaio 2009 la datrice di lavoro ha
disdetto il rapporto di lavoro con effetto al 30 aprile 2009 , sostenendo che
l’andamento della stagione invernale 2008/2009 non aveva permesso di recuperare
le “importanti perdite subite in passato” e che la “preoccupante situazione
congiunturale che si prospetta(va) per i prossimi mesi” comportava l’adozione
di misure di risanamento e ristrutturazione (doc. E). Con scritto 21 aprile
2009 il lavoratore, per il tramite della propria legale, si è opposto alla
disdetta, sostenendo che la medesima era abusiva (doc. G).
B. Con
istanza 30 ottobre 2009 il lavoratore ha adito la Pretura del Distretto di
Lugano, chiedendo di condannare la datrice di lavoro al versamento di
complessivi fr. 23'550.90 oltre interessi per pretese
salariali, alla consegna entro dieci giorni dalla crescita in giudicato della
sentenza dei certificati di salario per gli anni dal 2007 al 2009 compresi e
del “conteggio finale”, nonché dell’attestato lavorativo limitatamente alla
natura e alla durata del rapporto di lavoro, così come al pagamento all’Istituto
di previdenza professionale dell’”ammontare relativo alla quota a carico del
datore di lavoro e del lavoratore dal 1° dicembre 2007 al 30 aprile 2009” e i contributi sociali per il medesimo periodo. All’udienza di discussione 9 dicembre 2009 la
convenuta si è opposta parzialmente all’istanza, postulando il suo accoglimento
limitatamente a un importo da determinare a seguito
dell’istruttoria, da compensare parzialmente con un credito da lei vantato nei
confronti del lavoratore, anch’esso da accertare in corso di causa. Esperita
l’istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale e hanno
introdotto delle conclusioni scritte. L’istante ha altresì chiesto di ordinare
alla convenuta di trasmettere immediatamente i salari a
lui relativi alla Fondazione istituto collettore LPP al fine del calcolo della
prestazione. La convenuta ha postulato, invece, la reiezione integrale
dell’istanza, in via subordinata la compensazione del
credito vantato dall’istante con quello a suo dire di pari importo da essa
vantato nei confronti di questi. Con sentenza 16 febbraio 2011 il Pretore ha
accolto integralmente l’istanza.
C. Con
appello 22 marzo 2011 la convenuta è insorta contro il giudizio testé citato,
chiedendone la riforma nel senso di respingere integralmente l’istanza e di assegnarle
un “congruo importo” a titolo di ripetibili di prima sede. In via subordinata
essa ha formulato la richiesta di compensazione del credito vantato dal
lavoratore con quello a suo dire di pari importo da lei vantato nei confronti
di questi. Con risposta 9 maggio 2011 l’istante postula la reiezione del
gravame avversario.
considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto
processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC: RS 272; RU 2010 1739,
1834). Giusta l'art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in
vigore al momento della comunicazione della decisione. In concreto, il giudizio
pretorile del 16 febbraio 2011 è stato senz’altro comunicato alle parti dopo il
1° gennaio 2011. La procedura ricorsuale è così retta dal CPC.
2. L’appellante chiede l’assunzione agli atti delle “ricevute (doc.
3-8)”, a suo dire rinvenute in occasione della pulizia generale dell’albergo
effettuata nei “scorsi giorni” da __________ __________ e __________ __________
per la conduttrice __________ __________. Essa postula, altresì, l’assunzione
di questi ultimi come testi, i quali potranno, a dire della datrice di lavoro,
“confermare le modalità e le circostanze in cui sono stati ritrovati i documenti
qui prodotti” (memoriale, pag. 3). La convenuta sostiene che da tali documenti
emerge che l’istante prelevava regolarmente acconti sul salario. Essi
confermerebbero, inoltre, che egli non consegnava tutta la documentazione e men
che meno quella che lo riguardava personalmente (loc. cit., pag. 4 in alto). Sennonché, la richiesta non può essere seguita già per il motivo che l’assunzione
dei documenti in questione è ininfluente ai fini del giudizio. Invero, essi
concernono il mese di gennaio 2000 (?), quello di febbraio 2009, di gennaio
2008, ancora di febbraio 2009, di gennaio 2009 e di dicembre 2008, mentre il
Pretore ha riconosciuto all’appellante il pagamento degli stipendi per i mesi
di marzo e aprile 2009.
3. Il
Pretore ha riconosciuto il pagamento al lavoratore degli stipendi per i mesi di
marzo e aprile 2009 (sentenza impugnata, pag. 2 in mezzo). L’appellante sostiene che tali pretese debbano invece essere respinte (memoriale, pag. 5 in fondo). Tuttavia, dall’atto di appello non emerge alcuna motivazione concernente il motivo per
cui la decisione del primo giudice sarebbe, al riguardo, errata, se non quella,
allegata a pag. 4 in alto, secondo la quale dai documenti di cui l’appellante
chiede l’assunzione in appello emergerebbe che il lavoratore effettuava
regolarmente il prelievo di acconti sul salario. Sennonché, come suesposto (sopra,
consiod. 2), essi sono irrilevanti ai fini del giudizio.
4. Il
primo giudice ha riconosciuto al lavoratore anche degli importi a titolo di
assegni familiari (sentenza impugnata, pag. 2 in fondo). L’appellante si limita a chiedere la riforma del giudizio impugnato nel senso di
respingere integralmente l’istanza (memoriale, pag. 2 in mezzo), ma non spende una parola sul motivo per cui, su questo punto, la decisione pretorile non
sarebbe condivisibile. Al riguardo il gravame è quindi irricevibile per assenza
di motivazione (art. 310 CPC).
5. Secondo
l’appellante il lavoratore svolgeva un’attività dirigenziale e, pertanto, alla
fattispecie non è applicabile il Contratto collettivo
nazionale di lavoro dell’industria alberghiera e della ristorazione (in
seguito: CCNL). Egli critica, quindi, l’applicazione del CCNL in
relazione al saldo vacanze, ai giorni festivi retribuiti, ai giorni di riposo e
alla tredicesima (memoriale, pag. 5). La datrice di lavoro aveva già sollevato
tale questione dinanzi al primo giudice (risposta, pag. 1). Da parte sua, il
lavoratore aveva negato tale assunto, affermando che il contratto di lavoro
attestava l’applicazione del CCNL (udienza di discussione 9 dicembre 2009, pag.
2). Il Pretore ha applicato il CCNL senza tuttavia spiegarne il motivo, se non
quello di affermare, per quanto concerne la tredicesima, che il contratto di lavoro
indica l’applicazione della CCNL (sentenza impugnata, pag. 3 in alto). Sennonché, il contratto di lavoro 16 maggio 2008 prevede che “la disdetta della nuova
funzione non pregiudica i diritti derivanti dal contratto precedentemente
firmato come capo cucina e pertanto soggetto alla normativa del CCLN” (recte:
CCNL; doc. D). Non vi è quindi alcun accenno esplicito all’applicazione dle
CCNL al contratto di lavoro avente per oggetto la funzione di direttore,
diversamente a quello inerente all’attività di capocuina.
5.1 Va detto anzitutto che a differenza delle versioni precedentemente in
vigore, all’art. 2 CCNL 10 tra le persone che non sottostanno alla CCNL è
indicata la qualità di “gestore”, non di “gerente”. Con ciò si è voluto
correggere la traduzione erronea dal tedesco (“Geschäftsführer”), che nulla
aveva a che vedere con la qualità di gerente di cui alla patente di esercizio
cantonale. In ogni caso, sia nella versione attualmente in vigore sia in quella
in vigore al momento in cui l’istante lavorava per la convenuta, il commentario
CCNL rinvia a tal proposito all'art. 9 OLL 1 (RS 822.111), secondo il quale
esercita un ufficio direttivo elevato chiunque, sulla base della sua posizione
nell'azienda e tenuto conto delle dimensioni della stessa, dispone di un ampio
potere decisionale in affari importanti o può influenzare decisioni di grande
rilevanza e quindi esercitare un'influenza durevole sulla struttura,
l'andamento degli affari e lo sviluppo dell'azienda o di una parte di essa. La
questione di sapere se un dipendente possa essere considerato come esercitante
un ufficio direttivo elevato non può essere risolta secondo regole generali, ma
va esaminata di caso in caso in base alle peculiarità della singola
fattispecie, ritenuto che la norma deve in ogni caso essere interpretata
restrittivamente (II CCA, sentenza
inc. 12.2008.165 del 26 giugno 2009).
5.2 Incontestato
che l’albergo __________ è un'azienda del settore alberghiero e della
ristorazione ai sensi dell'art. 1 CCNL, è qui da esaminare se l'istante sia da
qualificare quale dirigente. Poiché è la convenuta a sostenere tale circostanza
che, se verificata, escluderebbe l'applicabilità del CCNL, era compito della
medesima portare gli elementi a sostegno delle proprie affermazioni (art. 8
CC). In appello essa afferma che “oltre che dalle audizioni testimoniali” la
funzione dirigenziale del lavoratore “è stata confermata dai documenti (doc.
D) e nella decisione impugnata”. A prescindere dalla dubbia ricevibilità della
censura, che non precisa puntualmente né quali testimonianze, né quali passaggi
delle medesime, del contratto di lavoro e della sentenza pretorile la
suffragherebbero (art. 310 CPC), va detto che dal contratto di lavoro (doc. D)
emerge unicamente che la nuova funzione del lavoratore è quella di “direttore”,
mentre determinante per definire se egli esercitasse un ufficio direttivo
elevato sono le modalità di esercizio della funzione e non semplicemente la
terminologia ivi riportata. Nella sentenza impugnata, poi, non vi è alcun
accenno alla questione. La teste __________ si è limitata ad affermare che l’istante
rivestiva la funzione di “direttore” (verbale 28 maggio 2010 per rogatoria,
pag. 1). Il teste __________ __________ – allora membro del consiglio di
amministrazione di AP 1 e che aiutava __________ __________ nella gestione
dell’Albergo – ha affermato che “il sig. AO 1 non aveva diritto di firma sui
conti dell’albergo, da quanto io ne so” (verbale 16 aprile 2010, pag. 1 in fondo e 3 in alto). __________ __________, segretaria dell’albergo, ha riferito che “le due
firme sul doc. P [scheda del personale anno 2009 relativa all’istante] sono: la
prima del sig. AO 1 la seconda la mia. La mia firma sta a significare che ho
riportato su questa scheda le risultanze dei piani di lavoro. La firma del sig.
AO 1 sta a valere quale accettazione di questo conteggio” (verbale 12 marzo
2010, pag. 2 in mezzo). Da tali testimonianze non emerge che il lavoratore
rivestisse una funzione dirigenziale elevata ai sensi dell’art. 9 OLL 1. Certo,
il teste __________ __________ ha dichiarato che il pagamento dei salari avveniva
o in contanti tramite il direttore e la cassa dell’albergo oppure, se non
c’erano contanti tramite e-banking” (verbale 16 aprile 2010, pag. 2 in alto). Tuttavia, anche al riguardo egli ha affermato che “la firma sul conto l’aveva __________ __________
che vidimava gli stipendi”. L’attività di pagamento di salari in contanti non è
sufficiente a suffragare una funzione dirigenziale elevata dell’istante. La
testimonianza di __________ __________ __________, poi, è ininfluente su questo
aspetto ai fini del giudizio, avendo ella lavorato per la convenuta fino al 30
marzo 2008 (verbale 12 marzo 2010, pag. 3 in alto). I testi __________ __________ e __________ __________ (verbale 1° febbraio 2010), infine, nulla affermano
al proposito.
5.3 L’appellante
sostiene che a suffragio dell’inapplicabilità alla fattispecie del CCNL vi
sarebbe l’aumento dei giorni di vacanza rispetto al precedente contratto di
lavoro, che comportava, per il lavoratore, un numero considerevole di settimane
di vacanza rispetto al CCNL. A suo dire, poi, anche lo stipendio sarebbe
nettamente superiore a quello previsto dal CCNL (appello, pag. 4 in mezzo e in fondo). Come suesposto, determinante per definire l’esistenza di un ufficio direttivo
elevato è il potere decisionale del lavoratore. Le circostanze addotte
dall’appellante non sono quindi di ausilio ai fini della sua tesi. Nella misura
in cui è ricevibile su questo punto l’appello è quindi respinto.
6. L’appellante
prosegue ribadendo l’inapplicabilità del CCNL e affermando che le “ore
straordinarie effettuate” sono già considerate nella fissazione del salario e
nel maggior numero di settimane di vacanza (memoriale, pag. 4 in basso), che non sarebbe adempiuto uno dei presupposti di cui all’art. 321c CO per ottenere la
remunerazione di eventuali ore straordinarie e che la domanda di remunerazione
di ore straordinarie sarebbe tardiva (pag. 5 in alto). Le censure non possono essere condivise già per il motivo che, come rettamente osservato dall’istante
(risposta , pag. 9 in fondo), egli non ha formulato una simile richiesta.
7. La
convenuta sostiene che gli interessi sono dovuti a partire dalla data di
inoltro dell’istanza, ossia dal 30 ottobre 2009 (memoriale, pag. 5 in mezzo). Il Pretore ha fatto decorrere gli interessi dal momento in cui i diversi crediti erano
divenuti esigibili (sentenza impugnata, dispositivo 1.1). Secondo l’art. 323 cpv. 1 CO in quanto un più breve
termine o un altro periodo di paga non sia stato convenuto o non sia d’uso né
stabilito diversamente mediante contratto normale o contratto collettivo, il
salario è pagato al lavoratore alla fine di ogni mese. Nel contratto di lavoro
30 novembre 2007 (doc. B) le parti hanno pattuito che il salario doveva essere
pagato al più tardi l’ultimo giorno del mese (clausola n. 8 lett. c). Il
contratto di lavoro 16 maggio 2008 (doc. D) è invece silente su questo punto.
L’art. 14 CCNL prevede che il salario deve essere pagato al più tardi l’ultimo
giorno del mese. Per quanto concerne la tredicesima mensilità l’art. 12 CCNL
stabilisce che essa dev’essere corrisposta al più tardi con il salario del mese
di dicembre o alla fine del rapporto di lavoro. Dal carteggio processuale non
emergono elementi tali da credere che le parti abbiano derogato a tale
regolamentazione. Alla scadenza delle date sopraindicate il debitore era
pertanto in mora senza che fosse necessaria un’interpellazione (art. 102 cpv. 2
e 104 cpv. 1 CO). Di conseguenza, anche su questo punto l’appello è respinto e la
decisione del Pretore confermata.
8. L’appellante
prosegue affermando che “l’istruttoria di causa ha dimostrato che eventuali
mancanze e lacune sono da ricondurre al disordine avuto nella tenuta della
documentazione”, da imputare all’istante (memoriale, pag. 5 in fondo). Essa non trae, tuttavia, conclusioni dal proprio asserto, sicché al riguardo l’appello è
irricevibile (art. 310 CPC).
9. Secondo
l’appellante, poi, le pretese di controparte devono essere compensate con il
danno che pretende aver subìto (memoriale, pag. 5 in fondo). Il Pretore ha reputato che le “contro-pretese” della convenuta non erano convincenti.
Egli ha spiegato che sebbene sia vero che l’albergo abbia ricevuto una multa
dall’ufficio di igiene, dal carteggio processuale emerge che ciò era da
ricondurre principalmente a carenze delle strutture tecniche. Su questo punto
la convenuta si limita a ribadire l’esistenza di tale multa e a rinviare alla
testimonianza di __________ __________. Essa non si confronta, quindi,
compiutamente con la motivazione pretorile, sicché al riguardo l’appello è irricevibile
(art. 310 CPC). Sia come sia, su questo punto la decisione pretorile merita
conferma. Invero, il teste in questione ha affermato che la multa “era dovuta
alle infrastrutture piuttosto vecchie e anche a della sporcizia che era stata
rinvenuta” (verbale 1° febbraio 2010, pag. 2 in alto), mentre il teste __________ __________ ha dichiarato che essa era “dovuta principalmente a delle carenze
delle strutture tecniche” (verbale 16 aprile 2010, pag. 23 in alto). La convenuta prosegue affermando il prelievo da parte dell’istante di acconti sullo
stipendio dalla cassa (appello, pag. 6 in alto). Il Pretore ha spiegato che a questo proposito la deposizione del teste appare generica e, quindi,
sprovvista di valore probatorio. Quanto al doc. 1, esso è datato 11 ottobre
2008 e dunque non è riferito ai mesi di marzo e aprile 2009 o, perlomeno, la
convenuta non lo ha dimostrato (sentenza impugnata, pag. 3 in mezzo). L’appellante si limita a rinviare alla testimonianza di __________ __________, al doc. 1
e ai doc. da 3-8 prodotti in appello. In questa maniera, essa non si confronta
con la motivazione pretorile, sicché al riguardo l’appello è irricevibile (art.
310 CPC). I doc. 3-8, poi, sono ininfluenti ai fini del giudizio (sopra,
consid. 2). Sulla questione dei ciclisti tedeschi, infine, il Pretore ha
spiegato che la convenuta ne voleva erroneamente trarre delle pretese, quando
invece essi hanno soggiornato nel suo albergo e, dunque, non avrebbe subìto
alcun pregiudizio (sentenza impugnata,a pag. 3 in mezzo). L’appellante sostiene che l’accesso al server dell’albergo da parte dell’istante dopo la
fine del rapporto di lavoro e il dirottamento di clientela ha comportato
notevoli danni di immagine e finanziari. Di conseguenza, essa postula il
risarcimento del danno che pretende di aver subìto in virtù dell’art. 321e CO,
pari almeno all’ammontare della pretesa vantata dal lavoratore (appello, pag. 6 in mezzo). La datrice di lavoro dimentica, tuttavia, che quand’anche si volesse applicare il
disposto testé menzionato, cosa ancora da verificare, essa non avrebbe in alcun
modo dimostrato né l’esistenza, né l’ammontare dell’asserito danno. Anche al
riguardo nella misura in cui è ricevibile l’appello è respinto.
10. Sugli
oneri sociali e i contributi previdenziali riconosciuti dal Pretore al
lavoratore, così come sul rilascio dei certificati di salario dal 2007 al 2009
e l’attestazione del datore di lavoro, l’appellante afferma che vi “sono state
notevoli difficoltà da ascrivere e ricondurre all’atteggiamento della direzione
e all’appellato, il quale non ha volto le proprie mansioni amministrative in
modo corretto, cagionando seri inconvenienti alla società, che non le
permettono di fare fronte a eventuali obblighi” (memoriale, pag. 6 in basso). La censura si esaurisce in una mera affermazione di parte, sprovvista di substrato
probatorio. Su questo punto, quindi, l’appello è respinto. L’appellante
conclude asserendo che “fino a quando non sarà compiutamente chiara la presente
fattispecie e i rapporti esatti di dare e di avere tra le parti (salario,
tredicesima mensilità, vacanze non godute, ecc.) all’appellante risulta
impossibile effettuare eventuali versamenti dei contributi di legge, emettere i
certificati di salario e le attestazioni di lavoro” (loc. cit.). La censura è
sprovvista di rilevanza giuridica, dato che dinnanzi al giudice sono state
dibattute proprio tali questioni.
11. In
definitiva, nella misura in cui è ricevibile l’appello dev’essere respinto. Non
si prelevano spese processuali (art. 114 lett. c CPC). La parte soccombente
dovrà rifondere alla controparte un’adeguata indennità per spese ripetibili di
appello (art. 106 cpv. 1 CPC). Il valore litigioso determinante per un
eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è senz’altro
superiore a fr. 15'000.-.
Per i quali motivi,
in
applicazione del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e
di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile,
l’appello 22 marzo 2011 di AP 1, __________, è respinto. Di conseguenza,
la sentenza 16 febbraio 2011 della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 1, è confermata.
2. Non
si prelevano spese processuali per la procedura di appello. AP 1, __________, è
condannata a versare a AO 1 fr. 1'200.- per ripetibili di appello.
3. Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di
diritto del lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è
ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se
l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale
consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art.
93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
Considerandi
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster