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Decisione

12.2011.61

Reclamo contro tassazione di nota di onorario in assistenza giudiziaria

24 febbraio 2012Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con decisione 2 agosto 2010 il Pretore della Giurisdizione di

Locarno-Città ha parzialmente accolto le istanze 28 giugno e 8 novembre 2006 di

G__________ e gli ha riconosciuto una riduzione della pigione pari a fr. 320.– mensili per il periodo da luglio a metà

dicembre 2005, per totali fr. 1'760.–. Nel contempo ha

dichiarato disconosciuto il debito di cui all’esecuzione n. __________ dell’UEF

di __________ promossa dalla società CO 1. Nello stesso giudizio il Pretore ha

accolto la domanda di assistenza giudiziaria presentata l’11 marzo 2009 da G__________.

B. L’avv. RE 1 ha inoltrato il 23 novembre 2010 alla Pretura di Locarno-Città

la nota professionale per totali fr. 4'168.95, di cui fr. 3'798.50 per

onorario, fr. 76.– per spese e fr. 294.45 di IVA. Con decisione 4 marzo 2011 il

Pretore ha tassato la nota professionale in fr. 1'407.70 di onorario, fr. 76.–

di spese e fr. 112.75 di IVA, per un totale di fr. 1'596.45.

C. Contro la predetta tassazione è insorto l’avv. RE 1 con ricorso (recte:

reclamo) del 23 marzo 2011 con il quale chiede che gli venga per lo meno

riconosciuto un onorario di fr. 1'724.45, oltre alle spese di fr. 76.–. Il

Pretore ha comunicato il 7 aprile 2011 di non avere osservazioni da formulare e

la Divisione della giustizia si è rimessa al giudizio della Camera con scritto

18 aprile 2011.

e considerato

Considerandi

1.

La decisione impugnata è stata emessa il 4

marzo 2011, sicché al procedimento di impugnazione si applica il Codice di

diritto processuale civile svizzero in vigore dal 1° gennaio 2011 (CPC). Ciò

premesso, va rilevato che l’onorario dell’avvocato di un cliente al beneficio

del gratuito patrocinio è parte delle spese giudiziarie (art. 110 CPC; cfr. Fischer, in: Baker & McKenzie,

Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 3 ad at. 110), sulle quali il

giudice statuisce con decisione finale. La decisione sulle spese è impugnabile

unitamente alla sentenza finale, con appello se il merito è appellabile, o, in

caso contrario, con reclamo. L’art. 110 CPC prevede tuttavia che, laddove il

Dispositivo

dispositivo sulle spese sia impugnato in modo indipendente, è dato unicamente

il rimedio del reclamo, a prescindere se la controversia in sé è soggetta ad

appello oppure a reclamo. Nel caso concreto il ricorso va pertanto considerato

alla stregua di un reclamo ai sensi dell’art. 110 CPC.

2. Nella decisione impugnata il Pretore, premesso che entrambe le procedure

erano iniziate nel 2006, ha applicato la previgente Tariffa dell’Ordine degli

avvocati (TOA) in base all’art. 16 cpv. 2 del Regolamento sulla tariffa, per il

quale “per i procedimenti aperti prima dell’entrata in vigore del

Regolamento (1° gennaio 2008), le ripetibili sono fissate secondo il

diritto previgente”. Egli ha riconosciuto giustificate le 18.93 ore alla

tariffa oraria di fr. 200.–, donde un onorario a tempo

di fr. 3’798.50. Per quanto concerne l’onorario ad valorem, il primo

giudice ha applicato la percentuale media del 13% (art. 9 vTOA) sul valore

complessivo di fr. 17'531.85, pari a fr. 2'279.15, riducendo l’importo al 60%

in base all’art. 15 vTOA, ossia a fr. 1367.49. L’onorario al 100% è poi stato

determinato sulla base della nota formula

2 x 1'367.49 x 3'798.50 = fr. 2'011.–

1'367.49 + 3'798.50

Nel

dispositivo il Pretore ha ulteriormente ridotto l’onorario di fr. 2011.– al 70% (art. 6 cpv. 2 della Lag in vigore fino al 31 dicembre

2007), pari a fr. 1'407.70.

2.1 Contestata

in questa sede è unicamente la riduzione al 60% dell’onorario ad valorem di

fr. 2'279.15 effettuata dal Pretore in applicazione dell’art. 15 vTOA, che il

reclamante censura siccome non motivata e chiede venga limitata all’80%

sostenendo la complessità delle pratiche e i precedenti giudiziari fra le

parti, con riferimento ai due contenziosi pendenti contemporaneamente avanti la

medesima Pretura.

2.2 L’art.

15 vTOA prevedeva che per i procedimenti civili speciali di natura contenziosa

ma esclusi gli incassi e i procedimenti esecutivi l’onorario andava dal 30%

all’80% di quello normale. L’art. 8 vTOA elencava i principi per la fissazione

degli onorari: la complessità e l’importanza, il valore e l’estensione della

pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell’avvocato, il

tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle

parti, l’esito conseguito e la sua prevedibilità.

2.3 Si può effettivamente convenire con il reclamante che il giudizio

impugnato non indica il motivo della riduzione dell’onorario ad valorem al

60% in base all’art. 15 vTOA. Se non che, egli non pretende né risulta che l’omissione

gli sia stata di pregiudizio nella stesura del gravame, per cui non è il caso

di dilungarsi oltre, tanto più che questa Camera è senz’altro in grado di

verificare se la decisione sia conforme al diritto (DTF 129 I 236 consid. 3.2,

126 I 102 consid. 2b). Vero è anche che i due procedimenti in materia di locazione

aperti nel 2006 risultano essere stati parecchio litigiosi e avere richiesto un

impegno non indifferente. Il reclamante dimentica però che l’assistenza

giudiziaria è stata concessa al suo patrocinato con effetto dall’11 marzo 2009,

data in cui era stata chiesta. E dalla nota professionale del 23 novembre 2010 risultano

quali prestazioni di maggior rilievo la stesura delle conclusioni 26 maggio

2010 (oltre 6 ore e mezza) e un colloquio telefonico di 4 ore con il cliente

per “appello” datato 16 agosto 2010, mentre per il resto si tratta per

lo più di redazione di lettere e di scritti, di esame di ordinanze e della sentenza

del Pretore. Riguardo alle conclusioni 26 maggio 2010 va però detto che i testi

dei due allegati corrispondono integralmente e non sono altro che un riassunto

delle risultanze dell’istruttoria (esito del sopralluogo e verbali dei testi). Ci

si può effettivamente chiedere se le prestazioni elencate nella nota

professionale giustificavano un impegno di quasi 19 ore, di cui oltre 10 ore e

mezza per la stesura delle conclusioni e per una telefonata, ma sulla questione

non è dato di ritornare poiché il Pretore le ha ammesse. Fermo resta in ogni

caso che, alla luce di quanto precedentemente esposto, la riduzione al 60%

sancita dal Pretore, pur sempre nei limiti superiori dell’art. 15 vTOA, tiene

senz’altro conto dei principi enunciati dal citato art. 8 vTOA e va pertanto

confermata.

3. La reiezione del reclamo comporta il carico degli oneri processuali

determinati in base all’art. 14 LTG in vigore dal 1° gennaio 2011 secondo la

soccombenza. Non si assegnano ripetibili.

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo 23 marzo 2011 dell’avv. RE 1 è respinto.

2. Le spese giudiziarie di fr. 300.– sono poste a carico dell’avv. RE 1.

Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

_________

Comunicazione

al Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona, e alla

Pretura di Locarno-Città.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere

pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr.

15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr.

30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se

una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi

termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La

parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con

un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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