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Decisione

12.2011.62

Lavoro - salario - mora del lavoratore

14 novembre 2012Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi effetti", non potendosi infatti escludere che lo stesso avesse

comunque preso termine in un momento successivo al periodo oggetto del

giudizio. Nel contempo è stato respinto l'appello adesivo della convenuta che

chiedeva di confermare la validità della disdetta del 30 marzo 2006, ovvero di

considerare il rapporto di lavoro validamente rescisso in tale data, valendo

quale disdetta la dichiarazione scritta sottoposta al lavoratore e da questi

firmata in segno di ricevuta, il termine di cessazione del lavoro per il 31

maggio 2006 essendovi chiaramente indicato e corrispondendo a quello ordinario

di disdetta. La sentenza 1° dicembre 2008 di questa Camera ha pertanto concluso non esservi stata alcuna disdetta da

parte del datore di lavoro il 30 marzo 2006.

C. Nel frattempo, con decisione 4 ottobre 2007 del preposto Ufficio AI

(doc. L), è stata accertata un'incapacità lavorativa di AP 1 totale per i mesi

da aprile 2006 a maggio 2007 e parziale del 60% a partire da quel momento. Ne è

conseguita una rendita AI intera dal mese di aprile 2007, ridotta a ¾ di

rendita da settembre 2007 (doc. L).

Per il periodo contrattualmente previsto di 730 giorni, a partire

dall'inabilità lavorativa dell’11 aprile 2006 e fino all’8 aprile 2008, la

datrice di lavoro ha pure percepito le relative indennità giornaliere (ridotte

ai sensi di legge per evitare il sovraindennizzo assicurativo), poi riversate

al dipendente, con modalità e tempi di cui meglio si dirà in seguito (doc. N, O

e S; doc. 7, 8, 11, 12).

Il 27 gennaio 2009 la datrice di lavoro ha inviato una comunicazione scritta al

dipendente secondo la quale "facendo seguito a quanto disposto dalla

sentenza della Seconda Camera Civile del tribunale d'Appello intimataci in data

10 dicembre 2008, ci vediamo costretti a formalizzare nuovamente la volontà di

codesta Società di procedere al suo licenziamento" (doc. P). Ricordata

la vertenza tra le parti in corso dal 2006 e asserito che una disdetta del

rapporto di lavoro sarebbe già intervenuta per atti concludenti, la datrice di

lavoro ha quindi nuovamente disdetto il contratto, "con preavviso di

due mesi, per il 31 marzo 2009" (doc. P).

Con scritto 2 febbraio 2009 (doc. Q) il dipendente ha comunicato di accettare

la disdetta per il 31 marzo 2009, non essendovene stata alcuna valida in

precedenza, e quindi di attendere un conteggio fino a tale data relativo allo

stipendio, commissioni, bonus e rimborso spese.

D. Con petizione 26 novembre 2009 AP 1 si è nuovamente rivolto alla Pretura

chiedendo di condannare AO 1 al pagamento di complessivi fr. 51'586,80 lordi, oltre interessi, quale saldo delle pretese salariali per il periodo

dal 9 aprile 2008 al 31 marzo 2009, ovvero dal termine del periodo coperto

dalle prestazioni assicurative per malattia fino alla conclusione del contratto

di lavoro. A mente dell'attore, ritenuta la sua capacità lavorativa residua del

40%, accertata dalla decisione relativa alla rendita AI, il relativo reddito

potenziale ancora conseguibile ammonterebbe a fr. 4'395,75 lordi mensili.

La convenuta si è opposta alla domanda contestando ogni pretesa salariale

siccome, a suo parere, il contratto di lavoro aveva già preso termine prima del

periodo in questione, ovvero al più tardi al 31 gennaio 2007.

Esperita l'istruttoria, le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle

rispettive domande e allegazioni producendo allegati conclusivi.

Statuendo con sentenza 15 marzo 2011 il Pretore ha respinto la petizione, con

spese e ripetibili poste a carico dell'attore.

E.

Con appello 28 marzo 2011 l'attore chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di condannare la datrice di lavoro convenuta

al versamento della somma richiesta con la petizione. Con risposta 4 maggio

2011 la convenuta postula la reiezione del gravame

avversario con protesta di spese e ripetibili.

e considerato

Considerandi

1.

Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il

nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto che la

procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa,

fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente

(art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese

(CPC/TI). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso

avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta

dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

2.

Nel giudizio impugnato il Pretore ha

anzitutto ribadito i criteri definiti da dottrina e giurisprudenza a proposito

dell'interpretazione, secondo il principio dell'affidamento, della

manifestazione di volontà alla base di una disdetta del contratto di lavoro.

Nel caso concreto, riepilogati i fatti salienti del contenzioso sorto tra le

parti, il primo giudice ha quindi ritenuto che, nello scambio di corrispondenza

intercorso, la convenuta avrebbe chiaramente manifestato all'attore la volontà

di porre fine al contratto. Con lo scritto 11 aprile 2006 (doc. H) tale

intenzione è stata manifestata in modo chiaro e univoco e in tal senso doveva

pure essere interpretato dal destinatario lo scritto 24 novembre 2006 (doc. 9).

Il Pretore non ha inoltre ravvisato una contestazione di tale circostanza negli

allegati scritti dell'attore e ha ritenuto che, a prescindere dalla non validità

delle due disdette summenzionate (doc. H e 9), il licenziamento come tale era

comunque valido esplicando i suoi effetti per il prossimo termine utile, ovvero,

nelle circostanze concrete, per il 31 gennaio 2007. Ogni pretesa salariale

successiva a tale data è quindi stata ritenuta ingiustificata e la relativa

domanda di causa respinta.

Abbondanzialmente il giudice di prime cure ha poi ritenuto che le pretese

dell'attore sarebbero comunque da respingere anche nell'ipotesi in cui il

contratto abbia preso termine solo per il 31 marzo 2009 (a seguito della

disdetta 27 gennaio 2009, Doc. P), essendo il lavoratore in mora (art. 102

segg. CO). A mente del Pretore, infatti, il lavoratore, benché inizialmente

liberato dall'obbligo di fornire la prestazione lavorativa fino al termine del

periodo di disdetta scadente il 30 giugno 2006 (doc. H), avrebbe dovuto offrire

alla datrice di lavoro la sua prestazione lavorativa non appena il preposto

ufficio AI (decisione 4 ottobre 2007, Doc. L) ne ha attestato la residua capacità,

ovvero concluso il periodo di impedimento totale per malattia iniziato il

giorno stesso in cui il dipendente ha ricevuto la disdetta.

3.

L'appellante rimprovera anzitutto al Pretore

di aver considerato il contratto validamente rescisso con effetto al 31 gennaio

2007.

sulla base degli scritti 11 aprile 2006 (doc. H) e 24 novembre 2006 (doc.

9), ovvero due comunicazioni che neppure costituiscono una disdetta, e di aver

inoltre dedotto l'intenzione chiara e univoca di disdire il contratto da una

disdetta la cui nullità è già stata accertata giudizialmente (nell'ambito della

vertenza inc. DI.2007.39 della stessa Pretura di cui al giudizio 1° dicembre

2008.

di questa Corte, inc. n. 12.2008.80).

Egli rimprovera altresì al primo giudice di non aver considerato una

circostanza di fatto atta a confermare la continuazione del rapporto

contrattuale ben oltre la data del 31 gennaio 2007, ovvero l'erogazione

dell'indennità giornaliera per malattia fino all'8 aprile 2008 (doc. O), ovvero

sino al termine del periodo assicurato di 730 giorni.

La disdetta del 27 gennaio 2009 (doc. P) dimostrerebbe inoltre come la datrice

di lavoro fosse ben cosciente del persistere di un rapporto di lavoro, a quel

momento validamente disdetto per il 31 marzo successivo.

Parimenti contestato è infine il giudizio del Pretore laddove ha ritenuto che

l'esonero del lavoratore dal fornire le sue prestazioni non si sarebbe esteso a

tutto il periodo di validità del rapporto di lavoro, limitandosi al periodo di

disdetta. A mente dell'appellante tale circostanza sarebbe stata allegata e

suffragata con la petizione e mai la convenuta ha ritenuto di contestarla nelle

varie comparse scritte, trattandosi di fatto pacifico e sul quale non sussiste

dubbio alcuno da risolvere sulla base di presunzioni come fatto dal Pretore con

riferimento alla citata dottrina.

4.

La volontà della datrice di lavoro di

disdire entro il primo termine utile il rapporto di impiego con l'attore è

stata ritenuta dal Pretore come chiaramente espressa e ribadita, a prescindere

dalla nullità a seguito dell'intervenuta malattia delle disdette formali

inviate.

L’appellante non pretende di non aver colto, sin dal primo momento, la chiara

intenzione della controparte di liberarsi dal contratto. Resta però da

esaminare se tale espressione di volontà di disdetta abbia avuto un effetto

giuridico risolutivo sul rapporto di lavoro o se, come pretende l'appellante,

la nullità delle disdette notificate e l'erogazione di prestazioni assicurative

per perdita di guadagno a seguito di malattia le abbiano rese inefficaci.

Preliminarmente va chiarito come l'erogazione di prestazioni assicurative di

perdita di guadagno a seguito di malattia non sia circostanza rilevante ai fini

di stabilire la durata del rapporto di lavoro. Infatti, per loro natura, si tratta

di indennità che la compagnia assicurativa è tenuta a versare al lavoratore,

seppur per il tramite del datore di lavoro, ai sensi di un rapporto

contrattuale di tipo assicurativo, a prescindere dalla continuazione o

dall'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro. Nessuna circostanza

favorevole alle tesi dell'appellante può pertanto essere dedotta

dall'intervenuto bonifico di quanto gli era dovuto a questo titolo. Non può

pertanto essere rimproverato il Pretore per aver ritenuto irrilevante ai fini della

determinazione della data di conclusione del rapporto di impiego la circostanza

secondo la quale la datrice di lavoro ha percepito anche per i mesi successivi,

ovvero fino al termine del periodo assicurato, le indennità giornaliere

riversandole poi di conseguenza al dipendente ad integrazione della rendita

parziale AI.

Rimane quindi da valutare se l'accertata nullità delle disdette intimate al

dipendente (doc. H e 9) impedisce a tali dichiarazioni di volontà di essere

efficaci e come tali atte a produrre effetti giuridici sul rapporto di lavoro

in essere tra le parti. L'appellante rimprovera infatti al Pretore di aver

invocato tali disdette, nulle, quali elementi da cui dedurre l'esistenza di una

valida rescissione del contratto. La domanda dell'appellante dovendo essere

respinta per i motivi di cui al considerando successivo, la questione può

comunque rimanere indecisa, così come non occorre esaminare oltre gli atti per

determinare se sussistano ulteriori circostanze, segnatamente altri elementi

emergenti dallo scambio di corrispondenza intercorso a cui il Pretore fa

riferimento, da cui si possa altrimenti dedurre una chiara manifestazione di

volontà della datrice di lavoro di porre fine al contratto per il prossimo

termine utile.

5.

Non può infatti trovare tutela la pretesa

dell'appellante di veder riconosciuta nella disdetta dell’11 aprile 2006 (doc.

H) la volontà della datrice di lavoro di liberarla dagli obblighi di fornire la

prestazione lavorativa a tempo indeterminato e quindi per tutta la durata del

rapporto contrattuale.

Dapprima va rilevato come la nullità di tale scritto, giudizialmente stabilita

(sentenza 1° dicembre 2008 di questa Corte, inc. n. 12.2008.80) e a ragione

invocata dal dipendente (si veda il considerando precedente), si estenda al suo

intero contenuto. È pertanto malvenuto l'attore nel pretendere di considerare

tale manifestazione di volontà comunque valida limitatamente agli effetti

(parziali) a lui graditi, come se questi potessero essere considerati a sè

stanti.

In ogni caso, viste le circostanze concrete, il lavoratore in buona fede doveva

facilmente immaginare che la datrice di lavoro, a fronte del protrarsi dei

propri obblighi ben oltre a quanto inizialmente previsto, avesse il desiderio o

la necessità di far capo nuovamente alle prestazioni del lavoratore, che non

poteva pertanto omettere di farsi parte diligente e manifestare chiaramente la

propria buona disponibilità al lavoro non appena riacquistata la parziale

abilità.

Nel caso concreto il lavoratore è rimasto del tutto inattivo al riguardo. Non

solo non ha offerto alla datrice di lavoro le sue prestazioni a valere

perlomeno dal giorno in cui ha preso atto della relativa decisione AI che ne

attestava l'abilità parziale (lettera del 4 ottobre 2007, doc. L), ma neppure

ha ritenuto di rendere nota questa sua disponibilità in seguito, nel periodo

durante il quale pretende essere rimasto in vigore il rapporto di impiego. Il

giudizio pretorile va pertanto confermato.

6.

Non sovverte tale conclusione la tesi

dell'appellante secondo il quale dalla mancata contestazione negli allegati di

causa può essere dedotta una rinuncia della datrice di lavoro ad avvalersi

delle residue capacità lavorative del dipendente al termine del periodo di

inabilità totale. Egli sostiene infatti di aver allegato e suffragato con la

petizione la specifica circostanza e che mai la convenuta ha ritenuto di

contestarla nelle varie comparse scritte, trattandosi di un fatto pacifico e

sul quale non sussiste dubbio alcuno da risolvere sulla base di presunzioni

come fatto dal Pretore con riferimento alla citata dottrina.

La censura non merita accoglimento. Infatti, oltre a non aver intravvisto nelle

dichiarazioni di causa della convenuta il significato preteso dall’appellante,

il Pretore, ricordate in termini essenziali le relative normative e menzionate

dottrina e giurisprudenza, ha esaminato i fatti verificatesi durante il periodo

precedente l’avvio della vertenza, rilevando elementi tali da riconoscere la

mora del lavoratore. Tali fatti e circostanze, relativi al comportamento delle

parti durante la relazione contrattuale, sussistono ed emergono dagli atti e

non possono certo essere ignorati in virtù di pretesi silenzi nelle allegazioni

di una parte nella successiva fase processuale.

Anche a questo proposito il giudizio pretorile merita pertanto conferma.

7.

In definitiva la sentenza del Pretore regge

alle critiche mosse dall'attore, per cui l'appello è infondato e deve essere respinto.

Gli oneri processuali e le ripetibili, calcolate in base a un valore litigioso

di fr. 51'586,80, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).

Per i quali motivi,

richiamato il Regolamento sulle ripetibili

decide

1.

L’appello 28 marzo 2011 di AP 1 è respinto.

2.

Gli oneri processuali di fr. 1'600.-, già anticipati, sono posti a

carico dell’appellante che rifonderà alla parte appellata fr. 1'400.- per

ripetibili di appello.

3.

Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di

diritto del lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni

dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario

sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi

con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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