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Decisione

12.2011.63

Azione di disconoscimento del debito, onere della prova in presenza di riconoscimento scritto di debito

9 giugno 2011Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 17 dicembre 2004 AP 1 ha sottoscritto una dichiarazione

attestante la ricevuta dalla ex moglie AO 1, a titolo di prestito, di fr. 80'000.– e di ulteriori fr. 20'000.– e, di conseguenza, si riconosceva debitore

nei suoi confronti dell’importo di fr. 100'000.–, che si impegnava a restituire nei modi e alle scadenze ivi indicati

(doc. B). Con precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di Mendrisio AO 1 ha escusso AP 1 per l’importo di fr. 50'000.– oltre

interessi al 5% dal 29 ottobre 2008 indicando quale titolo di credito il

riconoscimento di debito del 17 dicembre 2004 (doc. D). L’opposizione

interposta dal debitore al precetto esecutivo è stata respinta dal Pretore

della giurisdizione di Mendrisio-sud con decisione 4 febbraio 2009 (doc. A).

B. Con petizione del 23 febbraio 2009 AP 1 ha chiesto l’accertamento dell’inesistenza del debito di cui alla procedura esecutiva testé citata

e, di conseguenza, la conferma dell’opposizione, sostenendo, in estrema sintesi,

di non avere mai ricevuto dalla ex moglie qualsivoglia somma a titolo di

prestito e di avere firmato il riconoscimento di debito perché messo sotto

pressione per anni.

Nella risposta 24 marzo 2009 AO 1 ha chiesto la reiezione integrale della petizione evidenziando che il credito poggiava sul riconoscimento di debito firmato

dall’attore il 17 dicembre 2004.

C. Esperita

l’istruttoria, le parti hanno confermato le proprie allegazione e domande con

conclusioni del 1° e dell’11 febbraio 2010.

Con sentenza

del 28 febbraio 2011 il Pretore ha respinto la petizione.

D. Contro

il predetto giudizio è insorto AP 1 con appello del 4 aprile 2011 in cui chiede che esso venga annullato e riformato nel senso che la petizione 23 febbraio 2009 è

accolta e, di conseguenza, è accertata l’inesistenza del debito di fr. 50'000.– di cui la riconoscimento del debito 17

dicembre 2004 oggetto della procedura esecutiva n. __________ dell’UEF di

Mendrisio ed è confermata la relativa opposizione. La controparte ha chiesto la

reiezione dell’appello con risposta del 29 aprile 2011.

Considerando,

in diritto: 1. La decisione impugnata è stata emessa il 28 febbraio 2011, sicché al

procedimento di impugnazione si applica la legge nuova e non più la procedura civile

cantonale (art. 405 CPC).

2. Nell’azione di disconoscimento del debito il creditore che vi è

convenuto è di principio obbligato a dimostrare il fondamento del proprio

credito (art. 8 CC). L’inversione dei ruoli processuali non comporta, in altri

termini, anche il capovolgimento dell’onere della prova a danno del debitore e

attore (Stoffel, Voies

d'exécution, n. 144 p. 117; Staehelin,

Basler Kommentar, n. 55 ad art. 83 LEF; Rep. 1986 p. 89; II CCA

17 settembre 2009 inc. n. 12.2008.133, 17 marzo 2010 inc. n. 12.2009.50, 29

settembre 2010 inc. n. 12.2008.248). Incombe quindi al creditore procedente di

documentare l’origine della pretesa litigiosa, producendo ad esempio un

riconoscimento di debito. Spetta invece all’attore (escusso) di provare

l’inesistenza o l’inesigibilità del debito contestato (DTF 131 III 268 consid.

3.1 con riferimenti; TF 14 aprile 2009 4A_17/2009). Qualora il creditore derivi

la sua pretesa da un riconoscimento di debito sottoscritto dal debitore (art.

17 CO), spetta a quest’ultimo l’onere di sostanziare la causa

dell’obbligazione, se essa non viene citata nell’atto, e, in ogni caso, di

provare che il riconoscimento poggia su di una causa inesistente, nulla (art.

19 e 20 CO), invalidata (art. 31 CO), simulata (art. 18 cpv. 1 CO) o perenta (cfr.

sulla questione: DTF 105 II 183 consid. 4a, 131 III 268 consid. 3.2; TF 22

febbraio 2000 4C.244/1999, 18 maggio 2006 4C.30/2006, 14 aprile 2009 4A_17/2009; II CCA 3 aprile 2007 inc. n. 12.2005.178). Il creditore al beneficio di un

riconoscimento di debito può dunque farvi affidamento e la sola produzione di

tale documento basta, di regola, a fondare la sua pretesa e ciò

indipendentemente dalla natura astratta o causale dello scritto (TF 30 giugno

1998 4C.34/1999; II CCA 3 dicembre 1999 inc. n. 12.1999.164, 10 maggio 2001

inc. n. 12.2000.210, 1° giugno 2001 inc. n. 12 2000.195, 29 settembre 2010 inc.

n. 12.2008.248).

3. Nel proprio giudizio il Pretore, stabilito che lo scritto firmato il

17 dicembre 2004 da AP 1 costituiva riconoscimento del debito per fr. 100'000.– ai sensi dell’art. 17 CO, ha rilevato che

l’istruttoria non aveva sostanziato elemento alcuno atto a sovvertirne la

validità e la fedefacenza. In particolare non risultava che gli importi ivi

riconosciuti non fossero stati effettivamente corrisposti all’attore, come peraltro

risultava dall’interrogatorio formale di AO 1, unico mezzo di prova assunto,

pur relativizzandone la valenza probatoria, date le circostanze. A proposito

del carteggio fiscale, il Pretore ha escluso che fosse atto a provare l’inesistenza

del debito perché la creditrice aveva affermato che gli importi non erano stati

dichiarati e, comunque, al massimo ciò poteva assurgere a verosimiglianza del

mancato versamento.

Considerandi

4.

L’appellante rimprovera dapprima al Pretore di avere applicato in

modo stereotipato l’eccezione al principio dell’onere della prova nel caso in

cui entra in considerazione l’art. 17 CO. A suo dire, con il riconoscimento di

debito in oggetto la creditrice era solo al beneficio di una presunzione di

fatto sull’esistenza del suo asserito credito, quella giuridica valendo

unicamente nel caso di riconoscimento con atto pubblico o autentico. Di

conseguenza occorreva solo rendere verosimile la sussistenza di seri dubbi

sulla sua esistenza e non necessitava la prova piena. L’appellante si dilunga

poi sull’interrogatorio formale della controparte, evidenziando come ne risulta

che i due versamenti indicati nel riconoscimento di debito improvvisamente

erano divenuti quattro. Sostiene poi che l’importo di fr. 20'000.– risaliva persino a gennaio 1996 e non è

neppure menzionato nella convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio

del 2002; che l’importo di fr. 30'000.– ricevuto dai genitori della convenuta per investimenti in borsa mai

gli era stato versato; che non sussiste prova alcuna del versamento di fr.

15'000.– a diverse riprese non

avendo mai avuto un conto bancario in passivo; che l’importo di fr. 35'000.– mai gli era stato versato perché

l’appartamento affittato al momento dell’uscita di casa era ammobiliato e

perché dalla convenzione già risulta l’attribuzione di una vettura, per cui non

necessitava di una nuova. Con riferimento alla documentazione fiscale (plico I),

l’appellante assevera infine che, come ammesso in sede di interrogatorio dalla

controparte, non risulta alcun documento giustificativo.

5.

Gli argomenti proposti dall’appellante in questa sede non possono

essere condivisi. Intanto non entra in discussione che l’impegno assunto il 17

dicembre 2004 (doc. B) dall’appellante costituisce riconoscimento di debito ai

sensi dell’art. 17 CO. Esso indica la causa dell’obbligazione (“prestito”)

e la volontà del beneficiario di restituire l’importo ricevuto con un

versamento di fr. 20'000.–

entro il 31 dicembre 2004 e di rate mensili di fr. 5'000.–, la prima volta entro il 31 gennaio 2005. Che,

in quanto scrittura privata, configuri un titolo che pone la concedente al

beneficio della sola presunzione (di fatto) dell’esistenza del suo credito

nulla modifica all’onere dell’escusso e attore di addurre le prove atte a determinare

l’inesistenza o l’inesigibilità del debito risultante dal titolo (DTF 131 III

268.

consid. 3.1). Orbene, riguardo ai versamenti che l’appellante sostiene di

non avere ricevuto, il fatto che dal riconoscimento di debito del 17 dicembre

2004.

risulterebbe che sono stati effettuati in due sole occasioni (fr. 20'000. – e fr. 80'000.–) e non in quattro scaglioni non è argomento di peso perché in

effetti, a ben vedere, come confermato nell’interrogatorio formale dalla

convenuta, c’era stato un primo versamento di fr. 20'000.– nel 1996, mentre i successivi di fr.

30'000.–, fr. 15'000.– e fr. 35'000.–, corrispondenti a fr. 80'000.–, erano di data successiva. E ancora, dall’interrogatorio formale

della convenuta risulta sì lo scopo dei versamenti indicati, peraltro neppure

singolarmente menzionati dal Pretore, però con la precisazione che in

definitiva ella non era in grado di dire come questi soldi fossero

effettivamente stati utilizzati (risposta 2.b). Precisazione di rilevanza non

trascurabile dal momento che l’appellante si diffonde sui singoli importi

contestando lo scopo cui essi avrebbero dovuto essere destinati secondo le

indicazioni da lei date. D’altro canto, anche il riferimento alla convenzione

15.

marzo 2002 (doc. C), in cui non è parola del prestito di fr. 20'000.– del 1996, non è atto a inficiare l’espresso

riconoscimento del 17 dicembre 2004 perché la convenzione era stata, allora,

concordata “in uno spirito di reciproca comprensione”. E ancora: fosse

vero che l’appartamento affittato dall’appellante era già ammobiliato, non si

vede perché non abbia prodotto una fotocopia del contratto a suffragio di

questa affermazione; che non necessitasse di una vettura nuova dal momento che

la convenzione già gli attribuiva la Daewoo non significa che potesse averla

acquistata quando aveva lasciato la casa d’abitazione, ossia antecedentemente

alla firma della stessa (cfr. clausola 11 seconda frase della convenzione doc.

C). Ma anche la mancanza di riscontri giustificativi nel plico della

documentazione fiscale, di cui era stata chiesta l’edizione, ha trovato esaurienti

spiegazioni nell’interrogatorio formale di AO 1, la quale ha ammesso che essi “non

sono mai esistiti. La documentazione prodotta si limita ad attestare il

dettaglio delle entrate e del patrimonio dal 2002 al 2004 e delle notifiche e

dichiarazione di imposta per il medesimo periodo” (risposta 2.f), soggiungendo che “non risulta nei documenti fiscali il credito vantato nei confronti del mio

ex marito in quanto i risparmi dai quali ho prelevato gli importi non erano

dichiarati al fisco” (risposta 2.g).

6.

Fermo resta, quindi, che l’appellante aveva sottoscritto il 17

dicembre 2004 un riconoscimento di debito per l’importo di fr. 100'000.– a favore della ex moglie, dei quali ha

rimborsato solamente fr. 50'000.–. La circostanza che egli avesse firmato per disperazione in un

periodo in cui era afflitto da problemi fisici e psichici che lo avevano

portato ad un prolungato ricoverato in clinica (petizione pag. 4 e appello pag.

3.

n. 2) è rimasta mera affermazione non sostanziata e, peraltro, di credibilità

per lo meno dubbia, visto che in quello stesso periodo aveva sottoscritto anche

la convenzione relativa alla modifica dei contributi alimentari (doc. 1), non

contestata. Gli ulteriori argomenti proposti in questa sede non sono atti neppure

a rendere verosimile né, tanto meno, a insinuare il dubbio che l’importo mai

gli sarebbe stato versato, come da lui preteso. Del resto, così fosse, mal si

capirebbe – né l’appellante

spende una parola al proposito – a che titolo avrebbe restituito all’ex moglie i fr. 50'000.– che lei riconosce avere ricevuto, tant’è che ha proceduto nei suoi

confronti per la rimanenza di fr. 50'000.–. Non avendo l’appellante, gravato

dal relativo onere, provato che il prestito menzionato nel riconoscimento di

debito del 17 dicembre 2004 non fosse valido per questo o quel motivo, o non

era stato elargito dalla – pretesa – concedente (TF 14

aprile 2009 4A_17/2009 consid. 3.2 in fine), l’appello, privo di fondamento,

deve essere respinto.

7.

Gli oneri processuali seguono la soccombenza

dell’appellante, che rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per

ripetibili, commisurata al valore di causa di fr. 50'000.–.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

per le spese gli art. 104 seg. e 96 CPC, la LTG e il Regolamento sulle

ripetibili,

decide:

1. L’appello 4 aprile 2011 di AP 1 è respinto.

2. Gli

oneri processuali dell’appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr.

1’400.–

b)

spese fr.

100.–

fr. 1’500.–

già

anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di versare alla

controparte fr. 2’000.– per ripetibili.

3. Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-sud.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente

Il cancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere

pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso è ammissibile

se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di

diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori

inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive

un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso sussidiario

in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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