12.2011.64
Arbitrato internazionale - nomina presidente del collegio arbitrale
29 aprile 2011Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
12.2011.64
Data decisione, Autorità:
29.04.2011, IICCA
Titolo:
Arbitrato internazionale - nomina presidente del collegio arbitrale
ARBITRATO INTERNAZIONALE
COMPOSIZIONE DEL TRIBUNALE ARBITRALE
art. 356 cpv. 2 let. a CPC
art. 179 cpv. 2 LDIP
art. 179 cpv. 3 LDIP
Incarto n.
12.2011.64
Lugano
29 aprile
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Presidente della seconda Camera civile
del Tribunale d'appello
per statuire sulla domanda di nomina del presidente
del collegio arbitrale su istanza 4 aprile 2011 di
IS 1,
rappr. dall’RA 1,
contro
CO 1,
CO 2,
CO 3,
CO 4,
CO 5,
tutti rappr. dall’__________,
sentite le parti all'udienza di discussione 28 aprile
2011;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti dell'incarto;
considerato
in fatto ed in
diritto:
che IS 1, CO 1, CO 2, CO 2, CO 4 e CO 5 hanno sottoscritto il 18
gennaio 2010 un accordo intitolato “patti parasociali e accordo di investimento
tra i soci di X__________, S__________, X__________., A__________., P__________.”;
che
il citato accordo prevede all’art. 19 litt. p una clausola arbitrale in forza
della quale ogni controversia sarà devoluta a un collegio di tre arbitri;
che
il 18 marzo 2011 le parti contraenti hanno modificato parzialmente l’art. 19
litt. p, precisando in particolare che la designazione del presidente del collegio
arbitrale sarebbe stata avvenuta a cura della seconda Camera civile del
Tribunale d’appello;
che
la parte istante si è rivolta il 4 aprile 2011 alla seconda Camera civile del
Tribunale d’appello, adducendo che ogni parte aveva designato il proprio
arbitro e che rimaneva da designare il presidente del collegio arbitrale a
norma della clausola compromissoria modificata il 18 marzo 2011;
che,
giusta l'art. 179 cpv. 2 e 3 LDIP, qui pacificamente applicabile, il giudice
del luogo di sede del Tribunale arbitrale cui è stata affidata la nomina di un
arbitro soddisfa tale richiesta eccetto che, da un esame sommario, risulti che
le parti non sono legate da un patto d'arbitrato;
che,
pertanto, la Presidente della seconda Camera civile di appello, statuente ai
sensi degli art. 356 cpv. 2 lett. a CPC quale giudice unico giusta l’art. 48 b
n. 8 LOG provvede alla nomina del presidente del collegio arbitrale, designando
l’avv.dr. __________ C__________, __________, che già si è dichiarato
d'accordo;
che
le spese del procedimento vanno sopportate in parti uguali dalle parti, mentre
le ripetibili sono compensate, così come concordato all’udienza del 28 aprile
2011;
per i quali motivi,
visti l’art. 179 cpv. 2 e 3 LDIP, l’art. 356cpv. 2 lett. b CPC e 48b
n. 7 LOG e per le spese la LTG,
decide:
1. L'istanza
di nomina di presidente del collegio arbitrale 4 aprile 2011 di IS 1 è accolta
e di conseguenza l’avv.dr. __________ C__________, __________, è designato presidente
del collegio arbitrale nella controversia che oppone l'istante a CO 1, CO 2, CO
3, CO 4 e CO 5.
Considerandi
2.
La
tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 300.- (fr. 200.- tassa di
giustizia, fr. 100.- spese), già anticipate dall’istante, sono poste a carico
delle parti in ragione di metà ciascuno. Le ripetibili sono compensate.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
al presidente del collegio arbitrale designato, avv.dr. __________ C__________,
__________.
La presidente
della Seconda Camera civile
del Tribunale d’appello
Emanuela Epiney-Colombo
Rimedi
giuridici
Nelle cause a
carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.-
nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.-
negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se
una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il
ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art.
90.
LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto
talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle
altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti
(art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali
notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione
(art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali,
il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio
irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una
decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o
dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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