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Decisione

12.2011.64

Arbitrato internazionale - nomina presidente del collegio arbitrale

29 aprile 2011Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

12.2011.64

Data decisione, Autorità:

29.04.2011, IICCA

Titolo:

Arbitrato internazionale - nomina presidente del collegio arbitrale

ARBITRATO INTERNAZIONALE

COMPOSIZIONE DEL TRIBUNALE ARBITRALE

art. 356 cpv. 2 let. a CPC

art. 179 cpv. 2 LDIP

art. 179 cpv. 3 LDIP

Incarto n.

12.2011.64

Lugano

29 aprile

2011

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Presidente della seconda Camera civile

del Tribunale d'appello

per statuire sulla domanda di nomina del presidente

del collegio arbitrale su istanza 4 aprile 2011 di

IS 1,

rappr. dall’RA 1,

contro

CO 1,

CO 2,

CO 3,

CO 4,

CO 5,

tutti rappr. dall’__________,

sentite le parti all'udienza di discussione 28 aprile

2011;

letti ed esaminati gli

atti e i documenti dell'incarto;

considerato

in fatto ed in

diritto:

che IS 1, CO 1, CO 2, CO 2, CO 4 e CO 5 hanno sottoscritto il 18

gennaio 2010 un accordo intitolato “patti parasociali e accordo di investimento

tra i soci di X__________, S__________, X__________., A__________., P__________.”;

che

il citato accordo prevede all’art. 19 litt. p una clausola arbitrale in forza

della quale ogni controversia sarà devoluta a un collegio di tre arbitri;

che

il 18 marzo 2011 le parti contraenti hanno modificato parzialmente l’art. 19

litt. p, precisando in particolare che la designazione del presidente del collegio

arbitrale sarebbe stata avvenuta a cura della seconda Camera civile del

Tribunale d’appello;

che

la parte istante si è rivolta il 4 aprile 2011 alla seconda Camera civile del

Tribunale d’appello, adducendo che ogni parte aveva designato il proprio

arbitro e che rimaneva da designare il presidente del collegio arbitrale a

norma della clausola compromissoria modificata il 18 marzo 2011;

che,

giusta l'art. 179 cpv. 2 e 3 LDIP, qui pacificamente applicabile, il giudice

del luogo di sede del Tribunale arbitrale cui è stata affidata la nomina di un

arbitro soddisfa tale richiesta eccetto che, da un esame sommario, risulti che

le parti non sono legate da un patto d'arbitrato;

che,

pertanto, la Presidente della seconda Camera civile di appello, statuente ai

sensi degli art. 356 cpv. 2 lett. a CPC quale giudice unico giusta l’art. 48 b

n. 8 LOG provvede alla nomina del presidente del collegio arbitrale, designando

l’avv.dr. __________ C__________, __________, che già si è dichiarato

d'accordo;

che

le spese del procedimento vanno sopportate in parti uguali dalle parti, mentre

le ripetibili sono compensate, così come concordato all’udienza del 28 aprile

2011;

per i quali motivi,

visti l’art. 179 cpv. 2 e 3 LDIP, l’art. 356cpv. 2 lett. b CPC e 48b

n. 7 LOG e per le spese la LTG,

decide:

1. L'istanza

di nomina di presidente del collegio arbitrale 4 aprile 2011 di IS 1 è accolta

e di conseguenza l’avv.dr. __________ C__________, __________, è designato presidente

del collegio arbitrale nella controversia che oppone l'istante a CO 1, CO 2, CO

3, CO 4 e CO 5.

Considerandi

2.

La

tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 300.- (fr. 200.- tassa di

giustizia, fr. 100.- spese), già anticipate dall’istante, sono poste a carico

delle parti in ragione di metà ciascuno. Le ripetibili sono compensate.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

al presidente del collegio arbitrale designato, avv.dr. __________ C__________,

__________.

La presidente

della Seconda Camera civile

del Tribunale d’appello

Emanuela Epiney-Colombo

Rimedi

giuridici

Nelle cause a

carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.-

nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.-

negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se

una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il

ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art.

90.

LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto

talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle

altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti

(art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali

notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione

(art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali,

il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio

irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una

decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o

dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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