12.2011.65
Gratuito patrocinio
18 febbraio 2013Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2011.65
Lugano
20 febbraio 2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Bozzini
e Fiscalini
vicecancelliera
Verda
Chiocchetti
sedente
per giudicare nella causa inc. OA.2006.712 (compravendita) promossa con
petizione 13 novembre 2006 da
AO
1
rappr. dall’ RA 2
contro
AP
1
e
__________ SA,
rappr. dall’ RA 1
volta a ottenere la
condanna dei convenuti al pagamento in solido di fr. 50'000.- oltre interessi
al 5% dall’8 settembre 2006, a titolo di saldo di una compravendita mobiliare,
domanda alla quale i convenuti si sono opposti, presentando a loro volta azione
riconvenzionale per la restituzione di fr. 50'000.- versati all’attrice, con
interessi al 5% dal 26 gennaio 2007, alla quale si è opposta l’attrice;
domande sulle quali il
Pretore ha statuito l’8 marzo 2011, accogliendo la petizione e respingendo
l’azione riconvenzionale;
appellante il convenuto AP
1 che con atto di appello del 7 aprile 2011 chiede la riforma del giudizio
impugnato nel senso di respingere la petizione e di accogliere la domanda
riconvenzionale, in via subordinata di accogliere la domanda riconvenzionale;
e ora sull’istanza di
gratuito patrocinio presentata contestualmente all’appello e alla quale si è
opposta l’appellata con le osservazioni 7 giugno e 12 luglio 2011;
ritenuto
in fatto e in diritto
1. __________, amministratrice
unica di AO 1, e AP 1 hanno sottoscritto il 10 febbraio 2006 una “dichiarazione
d’intenti” (doc. C) in vista della compravendita dell’arredamento, della
cassaforte e dell’impianto d’allarme di una gioielleria a __________, al prezzo
di fr. 100'000.-. La società B__________ SA, di cui AP 1 era amministratore unico,
ha versato a AO 1 il 14 agosto 2006 fr. 50'000.- a titolo di “acconto negozio”.
Successivamente sono sorte tra AP 1 e __________ divergenze sulla situazione
dell’arredamento e sul suo valore, in seguito alle quali il saldo di fr.
50'000.- non è stato versato.
2. Con petizione 13 novembre
2006 AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 e B__________ SA postulando il
pagamento del saldo, in quanto il contratto sarebbe stato impeccabilmente
concluso, senza garanzia della mercede, contro il versamento di fr. 100'000.-.
Oltretutto, l’accettazione da parte dei convenuti sarebbe stata definitivamente
suffragata dall’avvenuto pagamento di un acconto pari alla metà di quanto
pattuito. Ciò, indipendentemente dall’effettiva sottoscrizione del contratto di
locazione da parte di B__________ SA e non di AP 1, amministratore unico della
società. Ad ogni buon conto, AP 1 sarebbe responsabile, su base
precontrattuale, per il risarcimento della perdita finanziaria occorsa
all’attrice, per un danno da essa stessa cifrato in fr. 50'000.-. Con risposta
16 febbraio 2007 i convenuti si sono opposti alla petizione, siccome la
“dichiarazione di intenti” non costituirebbe un valido contratto e nessun
contratto sarebbe sorto per atti concludenti, mancando il consenso su più punti
essenziali. Di conseguenza, in via riconvenzionale, essi hanno postulato la
restituzione di fr. 50'000.-, già versati da B__________ SA. Subordinatamente,
nella denegata ipotesi di riconosciuta validità dei presupposti contrattuali, i
convenuti ne hanno comunque contestato la legittimità in virtù degli art. 21,
24 cpv. 1 cifra 4 e art. 28 CO, chiedendo la conseguente restituzione
dell’indebito arricchimento da parte dell’attrice. Nei rispettivi allegati di
replica e risposta alla domanda riconvenzionale, di duplica con replica
riconvenzionale e di duplica riconvenzionale, le parti si sono poi
sostanzialmente riconfermate nelle loro domande di giudizio.
3. Statuendo l’8 marzo 2011 la
Pretora ha stralciato la causa dai ruoli nei confronti di B__________ SA, nel frattempo
radiata dal Registro di commercio. Ha invece integralmente accolto la petizione
per quanto riguarda AP 1, ponendo a suo carico la tassa di giustizia per la
domanda principale e per l’azione riconvenzionale (fr. 3'500.-, rispettivamente
fr. 2'300.-) nonché le spese, concedendo infine ripetibili all’attrice per
complessivi fr. 12'000.-.
4. AP 1 è insorto contro la
decisione pretorile con appello 7 aprile 2011, nel quale chiede in riforma del
giudizio impugnato la reiezione della petizione e l’accoglimento della domanda
riconvenzionale, subordinatamente l’accoglimento della domanda riconvenzionale.
Contestualmente all’appello AP 1 chiede di essere ammesso al beneficio
dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio (ora “gratuito patrocinio
comprensivo del gratuito patrocinatore”) giusta gli art. 117-123 CPC,
protestate tasse spese e ripetibili. In sostanza, egli adduce di non essere in
grado di sostenere le spese giudiziarie e legali d’appello. In particolare, pur
essendo proprietario di un immobile, specifica come lo stesso sia gravato da un
diritto di abitazione e di usufrutto a favore della di lui madre.
5. La presidente di questa
Camera, con ordinanza 11 aprile 2011, ha richiesto all’appellante di completare la documentazione presentata a sostegno della domanda di gratuito
patrocinio. Nel termine impartito l’appellante ha prodotto quanto richiesto, ad
eccezione delle notifiche fiscali per gli anni 2009 e 2010, adducendo di non
averle ancora ricevute, allegando invece due dichiarazioni fiscali, da lui
stesso redatte nei primi mesi del 2011. Dal canto suo l’appellata, con
osservazioni 8 aprile 2011, si è opposta alla concessione del gratuito
patrocinio, in quanto la controparte sarebbe in grado di pagare le spese
occasionate dalla presente procedura. A sua detta, la documentazione prodotta
sarebbe incompleta ed emergerebbero delle palesi incongruenze, ad esempio
legate alle spese per la formazione dei figli. In particolare, non ci si
potrebbe in ogni caso appoggiare a “semplici” dichiarazioni fiscali, oltretutto
non firmate, in contraddizione alla notifica del 2008 dalla quale emergerebbe
l’esistenza di fr. 401'364.-, sostanza in titoli e capitali di cui nel seguito
non vi è più traccia. D’altra parte, constatato il valore peritale della particella
__________ RFD di__________, l’appellante potrebbe agevolmente aumentare la
cartella ipotecaria dell’immobile. Le successive considerazioni e precisazioni
presentate dall’appellante il 6 luglio 2011, rispettivamente dall’appellata il
12 luglio 2011, saranno riprese, laddove necessario, nello svolgimento dei
prossimi considerandi.
Fatti
6. Ai sensi dell’art. 117 CPC
ha diritto al gratuito patrocinio chiunque è sprovvisto dei mezzi necessari e
la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo. L’istante deve
esporre la sua situazione di reddito e di sostanza ai sensi dell’art. 119 cpv.
2 CPC e deve rendere verosimile la sua impossibilità a sostenere il
procedimento giudiziario senza intaccare il fabbisogno suo e quello della
famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1;
Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale
civile svizzero, ad art. 117 pag. 465-466). Le due condizioni sono cumulative. Il
giudice statuisce sulla domanda di gratuito patrocinio in procedura sommaria,
giusta l’art. 119 cpv. 3 CPC. L’istanza di gratuito patrocinio può essere
riproposta in sede di ricorso, indipendentemente dalle decisioni di prima
istanza (Cocchi/Trezzini/Bernasconi,
op. cit., ad art. 119, pag. 486). In quest’ultimo caso la valutazione delle
probabilità di successo si esegue con riferimento al rimedio di diritto ed è pertanto
decisivo sapere se l’appello sarà verosimilmente accolto (Rüegg in Basler Kommentar ZPO 2010, n.
21 ad art. 117).
7. In primo luogo occorre
stabilire se l’appellante è sprovvisto dei mezzi necessari ai sensi dell’art.
117 lett. a CPC. Una persona viene ritenuta priva dei mezzi necessari, ai fini
del gratuito patrocinio, quando essa non è in grado di provvedere con mezzi
propri (reddito e sostanza) alle spese legali e di procedura senza intaccare il
fabbisogno personale e quello della famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5.1, 128 I
225 consid. 2.5.1). Tale situazione si apprezza non solo in considerazione del
minimo esistenziale del diritto esecutivo, ma tenendo conto di tutte le
circostanze personali del richiedente, considerando che nel fabbisogno minimo
rientra quanto necessario per condurre una vita modesta ma dignitosa (DTF 135 I
221 consid. 5.1, 124 I 1 consid. 2a). Al riguardo la dottrina propone di
fissare un supplemento dell’ordine del 20% in aggiunta al minimo esistenziale
di base (Rüegg, op. cit., n. 12
art. 117). Può essere dato il requisito dell’indigenza anche laddove il reddito
sia di poco superiore a quanto necessario per garantire il minimo esistenziale
(DTF 124 I 1 consid. 2a; Rüegg, op.
cit., n. 12 art. 117). È determinante la situazione finanziaria del richiedente
al momento della presentazione della domanda di gratuito patrocinio (DTF 135 I
221 consid. 5.1; Emmel,
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Kommentar, 2010, n. 4 ad art.
117).
8. Nella
fattispecie il gratuito patrocinio chiesto dall’appellante in questa sede dovrebbe
coprire i costi di patrocinio, vale a dire l’onorario del suo patrocinatore per
la sola procedura di appello, e le spese processuali del presente giudizio.
Tenuto conto del valore di fr. 100'000.- (azione principale fr. 50'000.- e
azione riconvenzionale fr. 50'000.-) ancora litigioso, le spese processuali del
presente giudizio possono essere stimate in fr. 3'000.-. Più arduo definire il
probabile ammontare delle spese di patrocinio, in assenza di ogni indicazione
al riguardo nell’istanza e di una nota delle spese ai sensi dell’art. 105 cpv.
2 seconda frase CPC. A ogni modo, la vertenza giudiziaria è tutto sommato
semplice e per la redazione dell’appello si può stimare in circa fr. 4'000.-
l’onorario massimo che il patrocinatore dell’appellante potrebbe esporre per le
proprie prestazioni. Non vanno invece considerate le indennità per ripetibili
eventualmente dovute alla controparte in caso di soccombenza dell’appellante,
poiché queste ultime non sono coperte dal gratuito patrocinio (art. 118 cpv. 3
CPC). Si tratta quindi di stabilire se l’appellante sia sprovvisto dei mezzi,
comprensivi di reddito e sostanza, per far fronte alle proprie spese
giudiziarie e di patrocinio per circa fr. 7'000.-.
9. Dalla documentazione
prodotta a sostegno della domanda di gratuito patrocinio è possibile stabilire
il minimo esistenziale del diritto esecutivo dell’istante, della moglie e dei
loro quattro figli secondo i parametri proposti dalle circolari CEF.
L’appellante, tuttavia, ha presentato solo la notifica di tassazione del 2008 e
le dichiarazioni fiscali per i due successivi periodi. Tali dichiarazioni,
incomplete e a tratti contraddittorie possono essere prese in considerazione
unicamente laddove sono adeguatamente corroborate da altre prove, sempre in
applicazione del criterio della verosimiglianza che regge la presente
procedura. Per una coppia con quattro figli, maggiori di 10 anni, il minimo di
base ammonta a fr. 4’100.- da cui va però dedotta la quota parte di fr. 600.-
riguardante il figlio S__________, il quale come addotto dall’appellante
risiede dallo zio materno, negli Stati Uniti, per motivi di studio (cfr.
scritto 6 luglio 2011 dell’appellante a questa Camera, pag. 2). Allo stesso
modo deve anche essere radiato l’importo relativo alla figlia A__________
(1991). Impossibile infatti stabilire dalla documentazione prodotta
dall’appellante se quest’ultima, maggiorenne, gravi in una qualche maniera sul
bilancio familiare. Le uniche informazioni a questo riguardo sono che A__________,
stando a quanto riportato dalla dichiarazione fiscale 2009, viveva ancora con i
genitori e stava seguendo il __________ __________ a __________. La
frequentazione di tale istituto privato sembra del resto di primo acchito escludere
l’asserita situazione di indigenza dell’appellante. Nel computo del bilancio
familiare devono essere presi in considerazione anche i premi relativi
all’assicurazione malattia, limitatamente al premio LAMal. Sono esclusi quelli
relativi alla figlia maggiorenne A__________ (doc. 7, polizza del 12.10.2010). Per
quanto attiene alle spese professionali, nella dichiarazione 2010 l’appellante
ha esposto fr. 4'092.- annuali per sé e fr. 780.- per la moglie. Non bisogna
però considerare le “altre spese professionali” per entrambi i coniugi nonché,
per il solo appellante, le spese per i pasti, per il fatto che quest’ultimo non
ha reso verosimile l’esistenza di accresciuti oneri in questo senso. Ne deriva
un aggravio supplementare del bilancio familiare arrotondato a fr. 80.-
mensili. Di conseguenza, il minimo esecutivo del nucleo familiare può essere
quantificato in fr. 3'700.-.
Da rilevare che l’appellante non
ha alcun onere per l’alloggio, siccome per sua stessa ammissione egli vive in
un appartamento proprietà della sorella senza pagare pigione alcuna (cfr.
scritto 6 luglio 2011 dell’appellante a questa Camera, p. 2, doc. 6 prodotto
con la domanda di gratuito patrocinio). A questo proposito, l’appellante adduce
di avere concordato di pagare, al posto della pigione, gli interessi ipotecari
gravanti sull’immobile sito al mapp. __________ RFD di __________ di sua
proprietà. L’immobile è gravato da un usufrutto e da un diritto di abitazione
in favore della madre dell’istante. L’appellante ha dichiarato di prendere a
suo carico gli oneri ipotecari e in contropartita di non corrispondere alla
sorella la pigione a suo tempo pattuita. Di tale asserito accordo, tuttavia,
non vi è traccia agli atti e la situazione della proprietà immobiliare e degli
oneri di alloggio non è affatto chiara, poiché il contratto di locazione
sottoscritto con la sorella (doc. 6) risale al 2005 ed è anteriore allo
scioglimento della comproprietà sul fondo n. __________ RFD __________,
avvenuto nel 2006 (doc. 8). Non è dato capire se si tratti dello stesso
immobile o di due immobili diversi, come afferma l’appellante, al quale
incombeva l’onere di esporre la sua situazione reddituale e patrimoniale (art.
119 cpv. 2 CPC).
Al minimo esecutivo di fr.
3'700.- si può aggiungere il 20%, ovvero fr. 740.-, cosicché il fabbisogno
intangibile della famiglia ammonta a fr. 4'440.- mensili, pari a fr. 53'280.-
annuali. Considerato come, secondo i certificati di lavoro, il reddito da
lavoro conseguito nel 2010 dai coniugi __________ si attestava a fr. 58'283.-,
ne discende che l’appellante sembra disporre di sufficienti mezzi finanziari
per far fronte alle spese della presente procedura, se del caso con rateazioni
sull’arco di uno-due anni per quel che concerne le spese di patrocinio. Se a
ciò si aggiunge che l’immobile di cui l’appellante è proprietario aveva un
valore peritale di fr. 886'000.- nel 2006, a fronte di un aggravio ipotecario di fr. 450'000.-, si constata che l’appellante non ha reso verosimile di aver esaurito
le possibilità di aumentare il mutuo ipotecario, visto che in definitiva si
tratta di reperire al massimo fr. 7'000.- per finanziare la procedura di
appello.
10. Si deve dunque concludere
che l’istante non ha reso verosimile di essere sprovvisto dei mezzi necessari
ai sensi dell’art. 117 lett. a CPC. L’istanza di gratuito patrocinio può così
essere respinta senza che sia necessario esaminare le probabilità di successo
dell’appello giusta l’art. 117 lit. b CPC. Ne deriva che all’appellante deve
essere assegnato, con decisione separata, un congruo termine per versare alla
cassa del Tribunale d’appello l’anticipo delle spese.
11. Nella procedura per il
conferimento del gratuito patrocinio di regola non vengono prelevate spese
processuali (art. 119 cpv. 6 CPC). Per quel che concerne le ripetibili, la
parte appellata ha presentato osservazioni all’istanza, in esito
alla richiesta 23 maggio 2011 della Presidente della Camera, e le possono pertanto
essere attribuiti fr. 300.- a titolo di ripetibili.
Per i quali motivi,
decide:
1. L’istanza di ammissione al
gratuito patrocinio di AP 1 è respinta.
Considerandi
2.
Non si prelevano tasse né
spese. AP 1 verserà a AO 1 l’importo di fr. 300.- a titolo di ripetibili per la
procedura di gratuito patrocinio.
3.
Notificazione:
-
-
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.-
nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.-
negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia
civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).