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Decisione

12.2011.65

Gratuito patrocinio

18 febbraio 2013Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

6. Ai sensi dell’art. 117 CPC

ha diritto al gratuito patrocinio chiunque è sprovvisto dei mezzi necessari e

la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo. L’istante deve

esporre la sua situazione di reddito e di sostanza ai sensi dell’art. 119 cpv.

2 CPC e deve rendere verosimile la sua impossibilità a sostenere il

procedimento giudiziario senza intaccare il fabbisogno suo e quello della

famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1;

Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale

civile svizzero, ad art. 117 pag. 465-466). Le due condizioni sono cumulative. Il

giudice statuisce sulla domanda di gratuito patrocinio in procedura sommaria,

giusta l’art. 119 cpv. 3 CPC. L’istanza di gratuito patrocinio può essere

riproposta in sede di ricorso, indipendentemente dalle decisioni di prima

istanza (Cocchi/Trezzini/Bernasconi,

op. cit., ad art. 119, pag. 486). In quest’ultimo caso la valutazione delle

probabilità di successo si esegue con riferimento al rimedio di diritto ed è pertanto

decisivo sapere se l’appello sarà verosimilmente accolto (Rüegg in Basler Kommentar ZPO 2010, n.

21 ad art. 117).

7. In primo luogo occorre

stabilire se l’appellante è sprovvisto dei mezzi necessari ai sensi dell’art.

117 lett. a CPC. Una persona viene ritenuta priva dei mezzi necessari, ai fini

del gratuito patrocinio, quando essa non è in grado di provvedere con mezzi

propri (reddito e sostanza) alle spese legali e di procedura senza intaccare il

fabbisogno personale e quello della famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5.1, 128 I

225 consid. 2.5.1). Tale situazione si apprezza non solo in considerazione del

minimo esistenziale del diritto esecutivo, ma tenendo conto di tutte le

circostanze personali del richiedente, considerando che nel fabbisogno minimo

rientra quanto necessario per condurre una vita modesta ma dignitosa (DTF 135 I

221 consid. 5.1, 124 I 1 consid. 2a). Al riguardo la dottrina propone di

fissare un supplemento dell’ordine del 20% in aggiunta al minimo esistenziale

di base (Rüegg, op. cit., n. 12

art. 117). Può essere dato il requisito dell’indigenza anche laddove il reddito

sia di poco superiore a quanto necessario per garantire il minimo esistenziale

(DTF 124 I 1 consid. 2a; Rüegg, op.

cit., n. 12 art. 117). È determinante la situazione finanziaria del richiedente

al momento della presentazione della domanda di gratuito patrocinio (DTF 135 I

221 consid. 5.1; Emmel,

in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Kommentar, 2010, n. 4 ad art.

117).

8. Nella

fattispecie il gratuito patrocinio chiesto dall’appellante in questa sede dovrebbe

coprire i costi di patrocinio, vale a dire l’onorario del suo patrocinatore per

la sola procedura di appello, e le spese processuali del presente giudizio.

Tenuto conto del valore di fr. 100'000.- (azione principale fr. 50'000.- e

azione riconvenzionale fr. 50'000.-) ancora litigioso, le spese processuali del

presente giudizio possono essere stimate in fr. 3'000.-. Più arduo definire il

probabile ammontare delle spese di patrocinio, in assenza di ogni indicazione

al riguardo nell’istanza e di una nota delle spese ai sensi dell’art. 105 cpv.

2 seconda frase CPC. A ogni modo, la vertenza giudiziaria è tutto sommato

semplice e per la redazione dell’appello si può stimare in circa fr. 4'000.-

l’onorario massimo che il patrocinatore dell’appellante potrebbe esporre per le

proprie prestazioni. Non vanno invece considerate le indennità per ripetibili

eventualmente dovute alla controparte in caso di soccombenza dell’appellante,

poiché queste ultime non sono coperte dal gratuito patrocinio (art. 118 cpv. 3

CPC). Si tratta quindi di stabilire se l’appellante sia sprovvisto dei mezzi,

comprensivi di reddito e sostanza, per far fronte alle proprie spese

giudiziarie e di patrocinio per circa fr. 7'000.-.

9. Dalla documentazione

prodotta a sostegno della domanda di gratuito patrocinio è possibile stabilire

il minimo esistenziale del diritto esecutivo dell’istante, della moglie e dei

loro quattro figli secondo i parametri proposti dalle circolari CEF.

L’appellante, tuttavia, ha presentato solo la notifica di tassazione del 2008 e

le dichiarazioni fiscali per i due successivi periodi. Tali dichiarazioni,

incomplete e a tratti contraddittorie possono essere prese in considerazione

unicamente laddove sono adeguatamente corroborate da altre prove, sempre in

applicazione del criterio della verosimiglianza che regge la presente

procedura. Per una coppia con quattro figli, maggiori di 10 anni, il minimo di

base ammonta a fr. 4’100.- da cui va però dedotta la quota parte di fr. 600.-

riguardante il figlio S__________, il quale come addotto dall’appellante

risiede dallo zio materno, negli Stati Uniti, per motivi di studio (cfr.

scritto 6 luglio 2011 dell’appellante a questa Camera, pag. 2). Allo stesso

modo deve anche essere radiato l’importo relativo alla figlia A__________

(1991). Impossibile infatti stabilire dalla documentazione prodotta

dall’appellante se quest’ultima, maggiorenne, gravi in una qualche maniera sul

bilancio familiare. Le uniche informazioni a questo riguardo sono che A__________,

stando a quanto riportato dalla dichiarazione fiscale 2009, viveva ancora con i

genitori e stava seguendo il __________ __________ a __________. La

frequentazione di tale istituto privato sembra del resto di primo acchito escludere

l’asserita situazione di indigenza dell’appellante. Nel computo del bilancio

familiare devono essere presi in considerazione anche i premi relativi

all’assicurazione malattia, limitatamente al premio LAMal. Sono esclusi quelli

relativi alla figlia maggiorenne A__________ (doc. 7, polizza del 12.10.2010). Per

quanto attiene alle spese professionali, nella dichiarazione 2010 l’appellante

ha esposto fr. 4'092.- annuali per sé e fr. 780.- per la moglie. Non bisogna

però considerare le “altre spese professionali” per entrambi i coniugi nonché,

per il solo appellante, le spese per i pasti, per il fatto che quest’ultimo non

ha reso verosimile l’esistenza di accresciuti oneri in questo senso. Ne deriva

un aggravio supplementare del bilancio familiare arrotondato a fr. 80.-

mensili. Di conseguenza, il minimo esecutivo del nucleo familiare può essere

quantificato in fr. 3'700.-.

Da rilevare che l’appellante non

ha alcun onere per l’alloggio, siccome per sua stessa ammissione egli vive in

un appartamento proprietà della sorella senza pagare pigione alcuna (cfr.

scritto 6 luglio 2011 dell’appellante a questa Camera, p. 2, doc. 6 prodotto

con la domanda di gratuito patrocinio). A questo proposito, l’appellante adduce

di avere concordato di pagare, al posto della pigione, gli interessi ipotecari

gravanti sull’immobile sito al mapp. __________ RFD di __________ di sua

proprietà. L’immobile è gravato da un usufrutto e da un diritto di abitazione

in favore della madre dell’istante. L’appellante ha dichiarato di prendere a

suo carico gli oneri ipotecari e in contropartita di non corrispondere alla

sorella la pigione a suo tempo pattuita. Di tale asserito accordo, tuttavia,

non vi è traccia agli atti e la situazione della proprietà immobiliare e degli

oneri di alloggio non è affatto chiara, poiché il contratto di locazione

sottoscritto con la sorella (doc. 6) risale al 2005 ed è anteriore allo

scioglimento della comproprietà sul fondo n. __________ RFD __________,

avvenuto nel 2006 (doc. 8). Non è dato capire se si tratti dello stesso

immobile o di due immobili diversi, come afferma l’appellante, al quale

incombeva l’onere di esporre la sua situazione reddituale e patrimoniale (art.

119 cpv. 2 CPC).

Al minimo esecutivo di fr.

3'700.- si può aggiungere il 20%, ovvero fr. 740.-, cosicché il fabbisogno

intangibile della famiglia ammonta a fr. 4'440.- mensili, pari a fr. 53'280.-

annuali. Considerato come, secondo i certificati di lavoro, il reddito da

lavoro conseguito nel 2010 dai coniugi __________ si attestava a fr. 58'283.-,

ne discende che l’appellante sembra disporre di sufficienti mezzi finanziari

per far fronte alle spese della presente procedura, se del caso con rateazioni

sull’arco di uno-due anni per quel che concerne le spese di patrocinio. Se a

ciò si aggiunge che l’immobile di cui l’appellante è proprietario aveva un

valore peritale di fr. 886'000.- nel 2006, a fronte di un aggravio ipotecario di fr. 450'000.-, si constata che l’appellante non ha reso verosimile di aver esaurito

le possibilità di aumentare il mutuo ipotecario, visto che in definitiva si

tratta di reperire al massimo fr. 7'000.- per finanziare la procedura di

appello.

10. Si deve dunque concludere

che l’istante non ha reso verosimile di essere sprovvisto dei mezzi necessari

ai sensi dell’art. 117 lett. a CPC. L’istanza di gratuito patrocinio può così

essere respinta senza che sia necessario esaminare le probabilità di successo

dell’appello giusta l’art. 117 lit. b CPC. Ne deriva che all’appellante deve

essere assegnato, con decisione separata, un congruo termine per versare alla

cassa del Tribunale d’appello l’anticipo delle spese.

11. Nella procedura per il

conferimento del gratuito patrocinio di regola non vengono prelevate spese

processuali (art. 119 cpv. 6 CPC). Per quel che concerne le ripetibili, la

parte appellata ha presentato osservazioni all’istanza, in esito

alla richiesta 23 maggio 2011 della Presidente della Camera, e le possono pertanto

essere attribuiti fr. 300.- a titolo di ripetibili.

Per i quali motivi,

decide:

1. L’istanza di ammissione al

gratuito patrocinio di AP 1 è respinta.

Considerandi

2.

Non si prelevano tasse né

spese. AP 1 verserà a AO 1 l’importo di fr. 300.- a titolo di ripetibili per la

procedura di gratuito patrocinio.

3.

Notificazione:

-

-

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.-

nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.-

negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia

civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).