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Decisione

12.2011.66

Contratto d'appalto - preventivo - mercede - opere supplementari - difetti - replica e duplica spontanea in appello - irricevibilità dell'appello

8 febbraio 2013Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

petizione 19 gennaio 2009 AO 1 ha convenuto AP 1 dinnanzi alla Pretura della

giurisdizione di Locarno-Campagna chiedendo la sua condanna al pagamento di fr. 61'437.20 oltre interessi e di ordinare all’Ufficiale dei registri del

Distretto di Locarno di annotare sulla proprietà per piani n. __________ della

part. n. __________ RFD di __________, a garanzia della sua pretesa, un’ipoteca

legale definitiva di medesimo importo. Con risposta 6 aprile 2009 il convenuto

si è opposto alla pretesa di controparte, chiedendo inoltre la cancellazione

del precetto esecutivo n. __________ dell’UE di Locarno fatto spiccare nei suoi

confronti e dell’ipoteca legale provvisoria a favore dell’attore iscritta sulla

sua proprietà per piani. Con replica 18 maggio 2009 e duplica 19 giugno 2009 le

parti si sono confermate nelle loro antitetiche richieste. Con decreto 18

maggio 2010 il Pretore ha ammesso la sostituzione dell’ipoteca legale

provvisoria, fatta annotare con decreto supercautelare 16 dicembre 2008 su

istanza dell’attore (inc. DI.2008.300), con il versamento di fr. 80'400.- sul conto corrente della Pretura e, una volta avvenuto tale versamento,

con decreto 28 maggio 2010 ha ordinato la cancellazione dell’ipoteca legale

testé citata. Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento

finale, producendo memoriali scritti con i quali hanno ribadito i loro punti di

vista. Alla luce del decreto 18 maggio 2010 il convenuto ha tuttavia sostituito

la sua domanda di cancellazione dell’ipoteca legale provvisoria con quella

volta alla liberazione in suo favore del deposito di

garanzia di fr. 80'400.- oltre interessi, da versare sul conto terzi dello studio legale RA 1. Statuendo con sentenza 1°

marzo 2011 il Pretore ha accolto la petizione per fr. 57'142.80 oltre interessi, ordinando, limitatamente a tale importo e

al momento della crescita in giudicato del giudizio, la liberazione in favore

dell’attore della garanzia, mentre l’eventuale rimanenza va a favore del

convenuto.

C. Con appello 1° aprile 2011 il convenuto è

insorto contro il querelato giudizio, chiedendone la riforma nel senso di

essere condannato al versamento di fr. 35'830.30 oltre interessi, con

contestuale liberazione della garanzia. Con risposta 2 maggio 2011 l’attore

postula invece la reiezione del gravame. L’11 maggio 2011 l’appellante ha

replicato ribadendo la propria richiesta.

considerato

in

diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto

processuale civile svizzero (CPC, RS 272). Giusta l’art. 405 cpv. 1

CPC alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della

comunicazione della decisione intesa come data di intimazione (DTF 137 III 127,

consid. 2, pag. 129-130). La sentenza pretorile è stata resa e intimata il 1°

marzo 2011, sicché la procedura d’appello è retta dal CPC.

2. L’11

maggio 2011 l’appellante ha trasmesso a questa Camera

un allegato di replica. Ora, secondo la recente prassi è pacifica

l'ammissibilità di allegati spontanei delle parti in tutte le procedure, anche

senza autorizzazioni specifiche (DTF 133 I 98 consid. 2.1, 137 I 195 consid.

2.3.1, 138 III 252 consid. 2.1 e 2.2 [quand'anche limitato trattandosi di

procedura sommaria]; sentenze del Tribunale federale inc.4A_334/2011 del 4

aprile 2012, consid. 3.3; II CCA, sentenza inc. 12.2010.79 del 10 dicembre

2010, inc. 12.2010.121 del 2 settembre 2011, inc. 12.2011.86 del 30 gennaio

2012, inc. 12.2012.113 del 24 settembre 2012, inc. 12.2010.199 del 16 ottobre

2012). Nondimeno, riferendosi alla giurisprudenza del Tribunale federale e al

diritto di essere sentito sancito dall'art. 53 cpv. 1 CPC, la dottrina ammette

la possibilità di replica e duplica spontanea in appello unicamente entro un

breve periodo di tempo (Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al CPC, 2010, art. 53, pag.

104). Il Tribunale federale ha in particolare ritenuto eccessivo un periodo di

diciotto giorni (Trezzini, op.

cit., nota 176 a pag. 104 con rinvio a: sentenza del Tribunale federale inc.

4A_446/2009 dell’8 dicembre 2009, consid. 1.3). Dal canto suo questa Camera,

seppur senza pronunciarsi con un giudizio definitivo, ha peraltro espresso

perplessità a fronte di una replica spontanea inviata dopo venti giorni

(sentenza inc. 12.2011.86 del 30 gennaio 2012, consid. 2 in fine). In specie, la risposta è stata notificata al convenuto il 3 maggio 2011 ed è stata da lui

ricevuta il 4 maggio 2011. La replica è stata impostata l’11 maggio 2011,

ovvero dopo sette giorni dalla ricezione dell’allegato di controparte. Ne

consegue che essa può essere ritenuta tempestiva.

3. Il

Pretore aggiunto ha spiegato che la circostanza che le opere commissionate

presentino dei difetti non è tale da impedire la consegna delle stesse. Egli ha

poi negato che il convenuto possa validamente avvalersi della presenza di

difetti. Quanto alla mercede postulata dall’attore, il primo giudice ha riconosciuto

fr. 57'142.80 a titolo di opere supplementari.

4. L’appellante

ripercorre i fatti di cui alla presente fattispecie. In primo luogo egli rinvia

a un primo preventivo allestito dall’appaltatore in data 2 settembre 2005 (doc.

3), a seguito del quale i lavori erano iniziati per poi essere interrotti immediatamente

per l’opposizione degli altri comproprietari, che temevano per la stabilità

dell’immobile. Il convenuto sottolinea che questi avrebbero permesso la

continuazione della ristrutturazione unicamente sulla scorta delle due perizie

allestite da parte dell’ing. __________ e relative alla stabilità della

struttura a seguito dell’abbattimento dei muri previsti (doc. 7 e 9), le quali

prevedevano “non da ultimo il rinforzo della soletta tetto in corrispondenza

della trave da demolire”. L’appellante biasima, quindi, la controparte per aver

iniziato tali lavori “basandosi tuttavia su dei piani incompleti allestiti

dalla sua impresa” e non provvedendo in alcun modo alle verifiche preliminari

circa lo spostamento dei muri, così come a postulare i consensi necessari al

fine di poter intraprendere i lavori previsti. A suo dire le modifiche

intervenute in seguito, ma comunque precedenti alla firma del contratto di

appalto, sarebbero quindi da attribuire all’“incompleta progettazione da parte

di AO 1” (appello, pag. 3 seg.). Sennonché, l’appellante si diffonde

in considerazioni generiche, senza indicare esattamente quali opere

supplementari si sarebbero imposte a seguito dell’agire dell’appaltatore, in

chiara violazione di quanto previsto dall’art. 311 cpv. 1 CPC. Al riguardo

l’appello è quindi inammissibile.

5. Il

convenuto sostiene, inoltre, che oltre a non essere consegnata entro la data

prevista del 19 ottobre 2007, l’opera presentava dei difetti poiché alcuni

lavori non erano stati eseguiti secondo quanto pattuito, e soggiunge di aver

tempestivamente notificato i medesimi alla controparte, sollecitando la loro

eliminazione. A dimostrazione delle sue affermazioni, egli rinvia alla

testimonianza di __________ __________ del 20 gennaio 2010. Tale riferimento, tuttavia, è del tutto generico, poiché

l’appellante non sostanzia i passaggi che suffragherebbero la propria tesi, ancora

una volta in chiara violazione di quanto previsto dall’art. 311 cpv. 1 CPC (II

CCA, sentenza inc. 12.2007.209 del 17 dicembre 2008, consid. 9: ciò valeva

sotto l’egida dell’art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, ma è altrettanto attuale in

applicazione del disposto testé menzionato). Su questo punto l’appello è quindi

inammissibile. Egli menziona, poi, gli scritti inviati all’attore il 7 aprile

2008 rispettivamente il 13 maggio 2008 (doc. 15 e 17). Per quanto concerne il

primo, egli indica il passaggio laddove afferma di non accettare l’opera poiché

la completazione dei lavori, non ancora terminati, ha superato di cinque mesi

il termine previsto, e dove precisa che gli specchi del bagno devono essere

rimontati con borchie cromate, così come di non accettare la porta del bagno

padronale a causa dell’eccessiva flessibilità del vetro che rappresenta un

serio pericolo per le persone. In tale passaggio, poi, l’attore conclude

affermando di essere disposto a versare l’importo di fr. 27'000.- una volta avvenuta la completazione dell’opera. Per quanto riguarda

il secondo, invece, egli si limita ad affermare che il medesimo ribadisce

quanto contenuto nella missiva 7 aprile 2008. L’appellante sostiene, poi, che

l’attore avrebbe in maniera insoddisfacente attaccato degli adesivi agli angoli

degli specchi per simulare l’esistenza delle borchiette distanziali e conclude

affermando di aver trattenuto il pagamento del saldo residuo del prezzo di

compravendita (correttamente, semmai, “appalto”) con l’intento di forzare la

controparte alla conclusione dei lavori (appello, pag. 4). Il Pretore ha

spiegato che il committente non aveva apportato la prova della difettosità alla

porta in vetro del bagno padronale, dato che il perito giudiziario non si era

espresso sullo stato di pericolo dell’oscillazione, e che per quanto concerneva

gli specchi del bagno, si trattava unicamente di una tecnica di montaggio

diversa rispetto a quanto inizialmente previsto (sentenza impugnata, pag. 3

seg.). L’appellante si limita, quindi, a ribadire il proprio punto di vista,

senza confrontarsi con la motivazione pretorile, sicché al riguardo l’appello è

nuovamente irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC).

6. Il

convenuto ribadisce, poi, la sua critica al Pretore aggiunto per non aver

riconosciuto l’esistenza di un difetto agli specchi del bagno (appello, pag. 5

segg.). Il primo giudice ha spiegato che non sussisteva un difetto per il fatto

che la tecnica di montaggio differiva da quanto inizialmente previsto nel

preventivo della ditta __________, dato che il convenuto avrebbe dovuto spiegare

chiaramente negli allegati preliminari che si doleva di tale circostanza,

dando la possibilità all’attore di esprimersi al proposito (sentenza impugnata,

pag. 4 in alto). Tale motivazione, tuttavia, confonde questioni procedurali

(allegazione tardiva) con l’esistenza del difetto, di carattere materiale. Il

primo giudice avrebbe invero dovuto, semmai, spiegare che non era necessario accertare

la presenza del difetto, dato che esso era stato menzionato per la prima volta

con le conclusioni. A ragione nondimeno l’appellante sostiene di aver allegato tale

censura già con la risposta (memoriale, pag. 6 seg.). Invero egli ha spiegato

che i difetti agli specchi del bagno consistevano nel mancato montaggio con

supporti di cromo come invece, a suo dire, previsto contrattualmente (risposta

6 aprile 2009, pag. 4 in fondo). Su tale asserito difetto l’appellante critica,

poi, il Pretore aggiunto per aver ignorato fatti, a suo dire, dimostrati da

documenti agli atti (memoriale, pag. 5). Egli dichiara che il difetto era

evidente, dato che la clausola n. 2 punto 2 del contratto d’appalto prevede che

la documentazione dell’ing. __________ è parte integrante della relazione

contrattuale. La clausola in questione indica: “Fanno parte integrante del

contratto: 2) le seguenti condizioni particolari per l’esecuzione dell’opera: __________

documenti + disegno firmato + documenti ingegnere”. Il convenuto sostiene che

il disegno in questione è rubricato agli atti quale doc. 19 e che dalla visione

della pag. 4 di tale documento emerge “in modo evidente” la presenza di cerchi

situati nei quattro angoli degli specchi. Anche volendo ammettere che tale

documento sia quello a cui fa riferimento il “contratto di appalto” e sebbene

nel disegno a pag. 4 siano indicati quattro cerchi agli angoli degli specchi,

non vi è alcuna evidenza agli atti che i medesimi debbano essere sigillati con

delle borchiette cromate, come invece preteso dal committente. Su questo punto

egli rinvia anche alla risposta n. 1a della perizia giudiziaria 6 ottobre 2010,

dalla quale emergerebbe che non sono stati effettuati dei fori, mentre

sarebbero stati unicamente incollati dei dischetti metallici che simulerebbero

delle borchiette. Al quesito di sapere: “dica il perito se il lavoro di cui

alla posizione «__________: fornitura e posa di specchi bagno padronale» della fattura

AO 1 8 ottobre 2007, con allegata «offerta __________ » 8 ottobre 2007 per fr.

2'650.- + IVA (doc. 13) è stato eseguito. In particolare, dica il perito se gli

specchi del bagno padronale sono stati posati «tramite distanziali avvitati al

muro, con borchiette di chiusura, diam. 10 mm», come da offerta __________

(doc. 13) e piano esecutivo 10 settembre 2007 annesso ai piani di

ristrutturazione (doc. 19)”, per quanto qui di pertinenza questi ha risposto:

“non risultano visibili fori di viti né borchiette di chiusura. Sul pannello

laterale di sinistra sono stati incollati in corrispondenza degli angoli dei

dischetti metallici che simulano le borchiette” (pag. 4 in alto). Egli fa riferimento, quindi, all’offerta della ditta __________ 8 ottobre 2007, dalla

quale emerge che gli specchi del bagno padronale sarebbero stati posati

“tramite distanziali avvitati al muro, con borchiette di chiusura, diam. 10 mm” (doc. 13). Tuttavia, nella “liquidazione finale” 30 aprile 2008 inviata dall’appaltatore al

committente non figura alcun importo in relazione alle opere di vetraio, bensì

unicamente l’indicazione “fatturazione diretta” (doc. 16). Nemmeno l’appellante

afferma che la controparte abbia emesso una richiesta di pagamento inerente a

tali opere. Al riguardo egli sostiene, invece, che la controparte fungeva da

Considerandi

impresa generale, di modo che, a suo dire, è responsabile per la corretta

esecuzione dell’opera anche in presenza di lavori eseguiti da subappaltatori (replica,

pag. 2 in fondo). La questione non merita approfondimento, dato che la

richiesta di compensazione dell’appellante cade nel vuoto già per il fatto che

non si concilia, nel suo contenuto, con quanto previsto dal legislatore in

presenza di eventuali difetti dell’opera. Invero, l’art. 368 cpv. 2 CO prevede,

in presenza di difetti o di difformità del contratto di minore entità, la

diminuzione della mercede in proporzione del minor valore dell’opera oppure, se

ciò non cagiona all’appaltatore spese esorbitanti, la riparazione gratuita e

nel caso di colpa anche il risarcimento dei danni. L’importo di fr. 4'700.-

rivendicato dall’appellante corrisponde, come detto, al costo previsto dal

perito giudiziario per la sostituzione degli specchi e, quindi, non al minor

valore dell’opera.

7.

Il

convenuto critica, poi, il Pretore aggiunto per aver ritenuto che in sede di

duplica e conclusioni egli non aveva più sostenuto l’erroneità dell’importo per

le pretese opere supplementari (appello, pag. 7). Il primo giudice, dopo aver

ricordato che l’onere di dimostrare la correttezza della mercede compete

all’appaltatore, ha spiegato che nella fattispecie il convenuto aveva

abbandonato, con la duplica e le conclusioni, la sua contestazione circa

l’ammontare delle asserite opere supplementari, sicché l’attore era unicamente

tenuto a dimostrare di aver effettivamente eseguito tali lavori e che gli

stessi fossero necessari per completare l’opera a perfetta regola d’arte

(sentenza impugnata, pag. 4 in basso). L’appellante sostiene, invece, di avere

sempre evidenziato quali opere supplementari egli riconosceva e quali

contestava interamente (memoriale, pag. 7 in fondo e 8 in alto). Al riguardo egli rinvia al passaggio della sua duplica ove ha affermato che oltre a cinque

determinate opere supplementari non può “evidentemente essere riconosciuto

alcunché” (duplica, pag. 7 in fondo), nonché a quello ove ha affermato che “la

liquidazione finale 30 aprile 2008 (doc. 16) è stata prontamente contestata

(…), in quanto nella stessa vi figurano prestazioni che non sono mai state

chieste, né autorizzate dal signor AP 1” (duplica, pag. 4 in basso). Egli riporta, inoltre, il passaggio delle conclusioni ove elenca le opere supplementari

riconosciute e conclude con “questo è quanto è dovuto e riconosciuto” (pag. 3 in basso). Non vi è chi non veda, quindi, come egli non abbia contestato la congruità della mercede

relativa a tali opere aggiuntive, sicché la motivazione pretorile regge alla

critica. Per il resto, il convenuto sottolinea che le opere supplementari non

previste nel contratto di appalto sono in realtà dei lavori necessari per il

corretto completamento della ristrutturazione dell’appartamento, sicché nulla è

dovuto a tale titolo (appello, pag. 8 in fondo e 9 in alto). In tale maniera, tuttavia, non si confronta compiutamente con l’esaustiva argomentazione

pretorile sulle opere aggiuntive esposta alle pag. da 5 segg. del giudizio

impugnato, sicché su questo punto l’appello è ancora una volta inammissibile

(art. 311 cpv. 1 CPC).

8.

L’appellante

si lamenta, altresì, dell’argomentazione pretorile circa il rifacimento

integrale dei plafoni (memoriale, pag. 9 segg.). Il primo giudice ha accertato

che nel contratto di appalto non era stata indicata l’esecuzione dell’opera

testé menzionata e che tale circostanza era stata riconosciuta dal convenuto

nelle proprie conclusioni. Sulla scorta della testimonianza di __________ __________

il Pretore aggiunto ha tuttavia reputato che in corso d’opera si è reso

necessario eseguire tale lavoro e che ciò era pacifico anche per il convenuto,

che ha dato il suo assenso all’esecuzione del lavoro. Questi avrebbe, invece,

negato il pagamento della relativa mercede perché tale intervento, a suo dire,

era già compreso nel preventivo (sentenza impugnata, pag. 6 in basso e 7). Il committente ammette che il rifacimento dei plafoni non era previsto nel contratto

di appalto, ma reputa che ciò sia da ricondurre a una “dimenticanza”

dell’appaltatore, dato che il perito giudiziario ha definito “usuale”

l’inserimento di una simile voce di spesa in occasione di una ristrutturazione.

Al quesito di sapere: “con riferimento al contratto d’appalto 18 giugno 2007 (doc.

11) dica il perito se la «riattazione appartamento» con

abbattimento/spostamento di numerose pareti interne (vedi piano esecutivo di

cui al doc. 19 e risposte ad domanda di interrogatorio formale n. 6.1 a – h) ingloba i lavori di rifacimento del soffitto”, per quanto di pertinenza alla censura qui

trattata il perito giudiziario ha risposto: “sulla base dei documenti

esaminati, una posizione relativa a lavori di rifacimento dell’intonaco dei

soffitti non risulta specificatamente menzionata nel contratto d’appalto (…),

né risultano indicazioni in tal senso sui piani esecutivi (…)”. Le risposte

alle domande di interrogatorio formale n. 6.1 a - h confermano che nelle modifiche da apportare all’appartamento era prevista la demolizione di pareti interne,

da che si può ovviamente dedurre che si sarebbero resi necessari degli

interventi di ripristino dell’intonaco dei soffitti. Dalle citate risposte non

risulta però in modo esplicito che un rifacimento completo dell’intonaco dei

soffitti fosse stato previsto o quantomeno ritenuto indispensabile al momento

dell’allestimento dell’offerta. Anche l’esame dell’elenco «211 Opere da

impresario costruttore» a pagina 2 del preventivo doc. rich. C non fornisce

alcuna indicazione specifica relativa all’intonaco dei soffitti. Alle voci

genericamente indicate come «Demolizioni, rimozioni e sgomberi» e «Opere da

gessatore (intonaci + cartongesso)» non corrisponde nessun descrittivo

dettagliato e nessun quantitativo che possano permettere di stabilire se in

tali voci si fa riferimento al rifacimento completo dell’intonaco dei soffitti

(…). Determinare se, sulla base del contratto d’appalto nel quale non è in

nessun modo specificato, il rifacimento completo dell’intonaco dei soffitti

fosse o non fosse «una qualità sia promessa o altrimenti convenuta sia presunta

dal committente in buona fede e senza particolari accordi» (cfr. norma SIA 118,

condizioni generali per l’esecuzione dei lavori di costruzione, art. 166.2)

richiede un apprezzamento di carattere giuridico. Il perito ritiene di doversi

astenere dall’anticipare un giudizio, che non avrebbe nessun valore se il

Giudice avesse a decidere altrimenti. Tuttavia, nella misura in cui è

espressamente richiesto, il perito ritiene di esprimere qui la propria opinione,

che come tale va considerata. Sulla base della propria esperienza, è opinione

del perito che nella pratica corrente di lavori di riattazione sia usuale, nel

caso in cui si preveda la demolizione e/o lo spostamento di pareti interne, di

prevedere nel preventivo un onere per il ripristino dell’intonaco dei soffitti.

Salvo accertamento di particolare problemi, quali ad esempio la presenza di

materiali particolari difficilmente ripristinabili, un’instabilità

dell’intonaco esistente, una differenza di livello dei soffitti da locale a

locale, una planarità difettosa da correggere, la necessità di eseguire fori,

passaggi, scanalature, immurazioni o altri interventi che abbiano a danneggiare

la superficie del soffitto, è pure da considerare usuale che ci si possa

ragionevolmente aspettare di poter eseguire il ripristino dell’intonaco del

soffitto senza procedere a uno scrostamento generale. Nel caso specifico, il

perito considera che l’ordine di grandezza del costo di rifacimento degli

intonaci avrebbe potuto essere facilmente stimato, almeno in modo sommario, al

momento dell’allestimento del preventivo. Considerato un costo di circa fr.

16'000.- rispetto al costo complessivo di fr. 55'000.- preventivato per le

opere da impresario costruttore, appare inverosimile che un lavoro di tale portata

possa essere stato coscientemente incluso nel preventivo dei lavori di

«Riattazione appartamento», perlomeno del preventivo 25 luglio 2007 (doc. rich.

C) sulla base del quale sembrerebbe che l’importo di fr. 195'000.- riportato

nel contratto (doc. 11) sia stato stabilito. Per questi motivi, riprendendo la

domanda, è opinione del perito che in questo contratto la nozione di

«Riattazione appartamento» non includa i lavori di rifacimento del soffitto”

(perizia giudiziaria, risposta n. 3a, pag. 8 seg.). Il primo giudice ha

spiegato, invece, che i lavori di rifacimento integrale dei plafoni si sono

resi necessari in corso d’opera “siccome in maniera imprevedibile la vecchia

intonacatura si è staccata” (sentenza impugnata, pag. 6 in basso). Al riguardo, egli ha rinviato alla testimonianza di __________. Quest’ultima si è

occupata, all’epoca dei fatti, di arredare l’appartamento del committente per

conto della ditta __________. Ella ha riferito: “per quanto riguarda il

soffitto e quindi le opere della __________ posso precisare che quando abbiamo

iniziato i lavori a fine settembre il soffitto è crollato. Quindi in sé nel mese

di luglio 2007 non era previsto di rifare il soffitto comunque non per lavori

di questa entità. Quando è crollato dovevamo in ogni caso rifarlo. AP 1

evidentemente non poteva opporsi a questo lavoro ma riteneva di non doverlo

pagare. Più precisamente era stato previsto di fare un’apertura in un muro fino

a soffitto, mentre prima c’era la porta che non era fino a soffitto. Pensavano

di non dover rifare tutto il soffitto ma solo nel punto in cui è stato tolto il

muro. Invece quando sono iniziati i lavori è sceso tutto il soffitto dei due

locali, in particolare nello studio ma anche in soggiorno” (verbale di audizione

20.

gennaio 2010, pag. 8). Ritenuto che il perito giudiziario, come evidenziato

sopra, ha spiegato che in difetto di “particolari problemi” è “usuale che ci si

possa ragionevolmente aspettare di poter eseguire il ripristino dell’intonaco

del soffitto senza procedere a uno scrostamento generale” (perizia, risposta n.

3a, pag. 8 in fondo e 9 in alto), quanto ritenuto dal Pretore aggiunto sulla

scorta della testimonianza testé citata resiste alla critica. Su questo aspetto

va detto che l’appellante non afferma che vi fossero dei problemi nell’appartamento

tali da far credere all’appaltatore che l’intonaco sarebbe dovuto essere

ripristinato integralmente, dato che si limita ad affermare come nel caso di

una ristrutturazione ciò sia usuale (appello, pag. 10 in fondo). Il committente contesta, inoltre, il Pretore aggiunto laddove afferma che egli aveva

dato il suo assenso all’esecuzione del lavoro. A suo dire, i lavori di

rifacimento dell’intonaco sono stati decisi dall’attore e da __________ e

iniziati a sua insaputa. Sennonché, la testimonianza da egli invocata a suo sostegno

non si esprime al riguardo. Invero, il passaggio evidenziato dall’attore e

concernente la testimonianza di __________ è del tenore seguente: “quando è

crollato dovevamo in ogni caso rifarlo. AP 1 evidentemente non poteva opporsi a

questo lavoro ma riteneva di non doverlo pagare” (audizione testimoniale 20

gennaio 2010, pag. 8). Sempre su questo aspetto l’appellante sostiene che il

suo assenso all’esecuzione dei lavori non risulta in alcun modo dal carteggio

processuale, ma che anzi si sarebbe sempre opposto al pagamento della relativa

mercede, poiché tale opera, usuale in una ristrutturazione, doveva essere

compresa nel contratto (appello, pag. 11 in mezzo). Il convenuto confonde, tuttavia, la questione dell’assenso all’esecuzione dei lavori con il diniego al pagamento

dei medesimi. Egli reputa, in ogni caso, che il passaggio della testimonianza

di __________ menzionato dal Pretore aggiunto secondo il quale “si è deciso di

rifare così per finire i lavori” non può essere interpretata come inclusiva del

suo assenso (memoriale, pag. 11 in fondo). Il convenuto dimentica, tuttavia,

che il primo giudice ha fondato il proprio giudizio, su questo punto, su un

passaggio più esteso della testimonianza in questione, ovvero il seguente: “con

riferimento al doc. 13 posso dire che AP 1 sosteneva che i lavori della __________

erano già compresi nel primo contratto (…). È giusto dire che nel luglio 2007 è

stato concordato quali lavori eseguire ma le parti non si sono accordate sulla

questione di sapere quali opere erano già comprese nel primo contratto. Si è

deciso di fare così per finire i lavori. Ci siamo detto [correttamente: detti]

che la questione sarebbe poi stata risolta con la liquidazione finale” (verbale

di audizione testimoniale 20 gennaio 2010, pag. 7 in fondo). Ne consegue che, a ragione il Pretore aggiunto ha accertato che la contestazione del

convenuto concernesse unicamente il pagamento dell’opera e non la sua

esecuzione. L’appellante soggiunge che in alcun modo le decisioni prese sul

cantiere dall’attore unitamente a __________ possono essergli attribuite. Non

si comprende, tuttavia, la rilevanza ai fini del giudizio di tale censura, dato

che su questo punto non vi è alcun riferimento, da parte del primo giudice, a

quanto testé menzionato. Il convenuto conclude affermando che siccome egli

avrebbe sopportato i costi per l’intervento dell’ing. __________ “che di

principio sono stati creati a causa dell’incompleta valutazione e progettazione

di AO 1”, attribuirgli anche “questo errore chiaramente riconducibile a una

negligenza importante nell’allestimento del contratto, ritenuto che lavori a

plafoni sono usuali nelle ristrutturazioni di appartamenti e avrebbero quindi

dovuto essere previsti, è assolutamente impensabile e ingiustificato”. La censura

non può essere seguita per i motivi già esposti sopra circa l’imprevedibilità

del cedimento dell’intero plafone.

9.

In

definitiva, nella misura in cui è ricevibile l’appello è respinto. L’appellante

ha postulato anche la riforma del dispositivo sugli oneri processuali di prima

sede. Dato l’esito del giudizio, tale richiesta va respinta. Al riguardo va

tuttavia precisato ciò che segue. Per quanto concerne le ripetibili attribuite

dal primo giudice, il convenuto ne ha chiesto la riforma senza tuttavia

indicare quale somma rivendica a tale titolo. Anche nell’ipotesi in cui tale domanda fosse volta alla modifica

dell’ammontare stabilito dal Pretore, essa dovrebbe essere dichiarata

irricevibile già per il motivo che non è cifrata (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, 2000, n.

10.

seg. ad art. 309 CPC-TI). Le spese processuali sono poste a carico della

parte soccombente, tenuta a rifondere a controparte un’adeguata indennità a

titolo di ripetibili di appello. Il valore litigioso

determinante ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale

federale è di fr. 21'312.50 (fr. 57'142.80 ./. fr. 35'830.30).

Per i quali motivi,

richiamati per le spese la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile l’appello 1° aprile 2011 di AP 1

è respinto.

2.

Le spese processuali di fr. 2'000.- sono

poste a carico di AP 1, con l’obbligo di rifondere a AO 1 fr. 1'100.- a titolo

di ripetibili di appello.

3.

Notificazione:

-;

-.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia

civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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