12.2011.67
SA priva di amministrazione e dell'ufficio di revisione - richiesta al giudice delle misure necessarie - termine per munirsi dei nuovi organi - inadempienza - scioglimento della società - appello tard
13 aprile 2011Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2011.67
Data decisione, Autorità:
13.04.2011, IICCA
Titolo:
SA priva di amministrazione e dell'ufficio di revisione - richiesta al giudice delle misure necessarie - termine per munirsi dei nuovi organi - inadempienza - scioglimento della società - appello tardivo
APPELLO
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
REVISORE O UFFICIO DI REVISIONE
SCIOGLIMENTO
SOCIETÀ ANONIMA
UFFICALE DEI REGISTRI
art. 731b CO
art. 941a CO
art. 308 CPC-TI
Incarto n.
12.2011.67
Lugano
13 aprile
2011/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2010.167 della Pretura della giurisdizione di
Mendrisio Nord promossa con istanza 12 agosto 2010 dall’
CO 1
contro
RI 1 ora __________, __________
chiedente
l’assunzione delle misure necessarie per ripristinare la situazione legale, ai
sensi dell’art. 941a CO, la società convenuta essendo priva di amministrazione
e di ufficio di revisione, domanda accolta dal Pretore con sentenza 7 ottobre
2010, con la quale ha sciolto la società anonima convenuta e ne ha ordinata la
liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;
procedura
nella quale è insorto con appello datato 5 aprile 2011
RA 1, __________ (__________)
il quale, qualificatosi
come azionista e titolare della totalità delle azioni della società di cui è
stato pronunciato lo scioglimento, afferma di essere venuto a conoscenza “in
questi giorni” della sentenza e vi si oppone, sostenendo che la documentazione
aziendale in sue mani smentisce le motivazioni del Pretore;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con
istanza 12 agosto 2010 AO 1 si è rivolto alla Pretura della giurisdizione di
Mendrisio-Nord chiedendo l’adozione dei provvedimenti necessari per
regolarizzare la situazione della società __________, __________, priva del
consiglio di amministrazione e dell’ufficio di revisione e senza recapito
statutario dal 26 febbraio 2010;
che il
Pretore con ordinanza 17 agosto 2010 ha assegnato alla convenuta un termine di
30 giorni per ripristinare la situazione legale, vale a dire nominare un
amministratore unico e l’ufficio di revisione e comunicare il recapito della
sede statutaria, con l’avvertenza che la decorrenza infruttuosa di tale termine
avrebbe comportato l’emanazione della sentenza senza altre formalità;
che
l’ordinanza è stata pubblicata sul Foglio ufficiale del Canton Ticino __________/2010
del __________;
che il
Pretore, accertato il mancato ripristino della situazione legale nel termine
impartito, con decisione 7 ottobre 2010 ha dichiarato lo scioglimento della società, ordinandone la liquidazione in via di fallimento;
che la
sentenza è stata notificata nella forma degli assenti sul Foglio ufficiale __________/2010
del __________, la società non avendo più un recapito legale alla sede
statutaria;
che
contro tale sentenza era proponibile l’appello nel termine di dieci giorni
dalla sua notificazione;
che con
l’appello 5 aprile 2011 RA 1, qualificatosi come azionista della società, si
oppone allo scioglimento della medesima deciso dal Pretore, affermando di
essere venuto a conoscenza solo “in questi giorni” della sentenza e di avere in
suo possesso la documentazione aziendale che smentisce le motivazioni pretorili;
che l’atto
5 aprile 2011 non è stato intimato all’Ufficio del registro di commercio;
che alla
presente procedura è ancora applicabile il Codice di procedura civile ticinese,
la sentenza impugnata essendo stata notificata il 12 ottobre 2010;
che in
mancanza di recapito legale della sede statutaria, a ragione l’Ufficio del
registro di commercio prima e il Pretore poi, hanno notificato le diffide e gli
atti giudiziari nella forma degli assenti prevista dall’art. 123 CPC-TI, con la
conseguenza che quale giorno della notificazione della sentenza vale il 12
ottobre 2010;
che
l’atto 5 aprile 2011, presentato oltre cinque mesi dopo, risulta pertanto
irrimediabilmente tardivo, di modo che non è possibile esaminarlo nel merito;
che
l’appello, manifestamente improponibile, può essere evaso senza ulteriori
formalità ai sensi dell’art. 313bis CPC-TI;
che il
valore litigioso ammonta a fr. 100'000.-, corrispondente al capitale nominale
della società in questione (cfr. doc. A; Cocchi/Trezzini, CPC-TI,
m. 16 ad art. 5; Rep. 1985 p. 31);
che la
tassa di giustizia e le spese della procedura di secondo grado seguono la
soccombenza dell’appellante, ritenuto che non si assegnano ripetibili
all’Ufficio del registro di commercio, al quale l’appello non è stato intimato;
che nella
commisurazione della tassa di giustizia si tiene nondimeno conto del fatto che
l’appellante ha agito personalmente e che non ha cognizioni giuridiche;
Per
Fatti
i quali motivi,
decide:
1. L’appello
5 aprile 2011 di RA 1 è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese del presente giudizio di complessivi fr. 100.- (tassa di giustizia fr.
80.
- e spese fr. 20.-) sono poste a carico dell’appellante. Non si
attribuiscono ripetibili.
3.
Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord
Comunicazione
all’Ufficio federale del registro di commercio, Berna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster