12.2011.69
Diritto di essere sentito - carenza di motivazione - annullamento sentenza
21 febbraio 2013Italiano9 min
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Numero d'incarto:
12.2011.69
Data decisione, Autorità:
21.02.2013, IICCA
Titolo:
Diritto di essere sentito - carenza di motivazione - annullamento sentenza
ATTO NULLO / ATTI NULLI
DIRITTO DI ESSERE SENTITI
art. 29 cpv. 2 COST
art. 142 CPC-TI
art. 285 CPC-TI
Incarto n.
12.2011.69
Lugano
21 febbraio
2013/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2004.528
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 20
agosto 2004 da
AP 1
rappr. da RA 1
contro
AO 1
AO 2
tutti rappr. da RA
2
con cui
l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr.
871'600.- oltre interessi;
domanda
avversata dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore con decisione 28 febbraio / 10 marzo 2011 ha respinto;
appellante
l'attore con atto di appello 11 aprile 2011, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione limitatamente a fr.
470'545.- oltre interessi, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre i
convenuti con osservazioni 30 maggio 2011 postulano la reiezione del gravame
pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con
la petizione in rassegna, avversata dalle rispettive controparti, l’arch. AP 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, AO 1 e AO 2 per
ottenere la loro condanna in solido al pagamento di fr. 871'600.- oltre
interessi: egli, rimproverando a questi ultimi la violazione del contratto di
società semplice (e meglio del loro impegno a fornire i necessari
finanziamenti) venuto in essere tra loro avente per oggetto la realizzazione di
un complesso immobiliare a __________ tramite la società S__________ SA, ha preteso
(p. 11) da una parte il risarcimento del danno subito, pari al saldo
dell’onorario per le opere di progettazione da lui già eseguite ed al mancato
utile per quelle ancora da eseguire (fr. 721'600.- = fr. 1'356'600.- onorario
totale previsto ./. fr. 485'000.- acconti già incassati ./. fr. 150'000.- oggetto
di una precedente causa non ancora terminata), e dall’altra il rimborso di
quanto aveva dovuto pagare alla Banca __________ a copertura di una linea di
credito in conto corrente di fr. 400'000.- concessa a favore di S__________ SA,
che era stata garantita da una cambiale di pari importo firmata dalla società e
avallata, tra gli altri, da lui e dai convenuti (fr. 150'000.-), rinunciando
per il momento a far valere l’eventuale perdita di utile derivante
dall’operazione immobiliare; con la replica (p. 13) egli ha quindi ribadito il
buon fondamento della sua domanda condannatoria, fondata su quelle due pretese,
sia pure riportando importi parzialmente errati (fr. 1'356'000.- e fr.
485'500.- anziché fr. 1'356'600.- fr. 485'000.-) e commettendo un errore di
calcolo (già la prima pretesa, senza la seconda, che pure andava a suo dire
aggiunta, era in effetti stata indicata essere di fr. 871'600.-);
che in
sede conclusionale (p. 3 e 17 segg.) l’attore ha nuovamente confermato le sue
richieste di giudizio, evidenziando come il suo danno fosse addirittura
maggiore, ritenuto che oltre al saldo dell’onorario per le opere di
progettazione da lui già eseguite (fr. 206'545.- = fr. 589'045.- onorario già maturato
./. fr. 382'500.- acconti già incassati), al mancato utile per quelle ancora da
eseguire (fr. 767'555.- = fr. 1'356'600.- onorario totale previsto ./. fr.
589'045.- onorario già maturato) e al rimborso della cambiale da lui avallata
(fr. 150'000.-), gli poteva pure essere risarcita la perdita di utile
dall’operazione immobiliare (fr. 640'000.-);
che il
Pretore, con la decisione qui impugnata, ha respinto la petizione, ritenendo
infondata la richiesta di risarcimento del danno di fr. 871'600.- più interessi
asseritamente subito dall’attore, e meglio quello relativo al saldo
dell’onorario per le opere di progettazione da lui già eseguite ed al mancato
utile per quelle ancora da eseguire (fr. 1'356'600.- onorario totale previsto
./. fr. 485'000.- acconti già incassati);
che con
l’appello che qui ci occupa, avversato dai convenuti, l'attore chiede di
riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione per fr.
470'545.- oltre interessi: oltre a censurare la motivazione che aveva indotto
il giudice di prime cure a disattendere la richiesta di risarcimento del danno pari
al saldo dell’onorario per le opere di progettazione da lui già eseguite ed al
mancato utile per quelle ancora da eseguire, da lui ora riproposta
limitatamente alla somma di fr. 320'545.- (= fr. 589'045.- onorario già
maturato ./. fr. 268'500.- onorario sinora ritenuto esigibile dal perito), egli
lamenta il fatto che il Pretore, venendo meno all’obbligo di motivazione
impostogli dal diritto di essere sentito (appello p. 11-14), non abbia speso
nemmeno una parola sull’altra pretesa di fr. 150'000.- relativa al rimborso
della cambiale da lui avallata con i convenuti, parimenti fondata;
che alla
presente procedura di appello è applicabile il nuovo codice di diritto processuale
civile svizzero (CPC; RS 272), ritenuto che la decisione pretorile è stata
comunicata alle parti dopo il 1° gennaio 2011 (art. 405 cpv. 1 CPC);
che la
censura dell’attore relativa alla violazione del suo diritto di essere sentito per
l’insufficiente motivazione della querelata decisione - che, se fondata,
implicherebbe già di per sé l’annullamento della decisione impugnata e il
rinvio della causa al primo giudice per la continuazione della procedura e
l’emanazione di una nuova decisione, e ciò indipendentemente dalle possibilità
di successo del gravame nel merito - va trattata preliminarmente (cfr. DTF 127
V 431 consid. 3d, 118 Ia 17 consid. 1a; TF 11 novembre 2008 4A_165/2008 consid.
6; II CCA 24 febbraio 2011 inc. n. 12.2009.64, 18 settembre 2012 inc. n.
12.2012.46, 16 ottobre 2012 inc. n. 12.2010.199);
che il
diritto di ottenere una decisione motivata, che deriva dal diritto di essere
sentito sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., impone all’autorità giudicante di
indicare le ragioni che l’hanno portata a decidere in un senso piuttosto che in
un altro, in modo tale da permettere al destinatario di capire la portata della
decisione e di proporre i rimedi adeguati con cognizione di causa (DTF 134 I 83
consid. 4.1; II CCA 18 settembre 2012 inc. n. 12.2012.46);
che nel
caso concreto è incontestabile che il Pretore, ritenendo - a torto - che la
domanda di pagamento di fr. 871'600.- più interessi concernesse solo la pretesa
di risarcimento dell’onorario per le opere di progettazione già eseguite
dall’attore e del mancato utile per quelle ancora da eseguire (inizialmente
pari a fr. 721'600.- e poi quantificato con le conclusioni a fr. 974'100.-), da
lui poi effettivamente esaminata e decisa, non si è invece pronunciato sull’altra
pretesa di fr. 150'000.- relativa al rimborso della cambiale avallata dall’attore
con i convenuti, che neppure è stata menzionata nel suo giudizio;
che in
tali circostanze è chiaro che la motivazione della decisione pretorile non può assolutamente
essere considerata sufficiente, dalla stessa non essendo possibile comprendere
le ragioni di fatto e di diritto che avevano indotto il giudice di prime cure a
disattendere quest’ultima pretesa attorea - da lui nemmeno presa in
considerazione - come risultava dall’integrale reiezione della petizione;
che la
decisione impugnata, non sufficientemente motivata, deve pertanto essere
annullata e la causa, dovendosi completare i fatti in punti essenziali (art.
318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC), va rinviata al Pretore per l’emanazione di un nuovo
giudizio, che abbia ad esprimersi pure sulla pretesa di fr. 150'000.- relativa
al rimborso della cambiale avallata dall’attore con i convenuti;
che
l’appello in esame deve così essere evaso nel senso dei considerandi che
precedono, ritenuto che gli oneri processuali della procedura di secondo grado,
calcolati sulla base di un valore qui ancora litigioso di fr. 470'545.-, vanno
caricati alle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili;
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la TG
decide:
Fatti
I. L’appello 11 aprile 2011 dell’AP 1 è evaso nel senso che la
decisione 28 febbraio / 10 marzo 2011 è annullata e gli atti di causa sono
ritornati al Pretore per un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.
Considerandi
II. Gli oneri processuali di complessivi fr. 2’500.- sono caricati alle
parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili di appello.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori
inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza
cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le
decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure
ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se
queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine
al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure
ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e
concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In
presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è
ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se
l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale
consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art.
93.
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117.
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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