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Decisione

12.2011.70

Contratto di lavoro, carenza di legittimazione attiva di associazione di categoria che non è cessionaria del credito vantato dall'ex dipendente le cui pretese sono fatte valere in causa, appello manif

19 aprile 2011Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

2010 di aver “acquistato il credito” dell’ex dipendente della convenuta;

che il

cessionario della pretesa fatta valere in giudizio è tuttavia la persona fisica

J__________ e non l’associazione istante, alla quale difetta la legittimazione

attiva (RtiD II-2004 pag. 507);

che nel

proprio appello l’istante adduce che il cessionario era presente all’udienza e

la rappresentava, ma non si avvede che l’autorizzazione rilasciata al proprio

segretario regionale per rappresentarla in Pretura (doc. Z) non può supplire il

fatto che essa non è la cessionaria del credito e non può dunque farlo valere

in giudizio in proprio nome (cfr. istanza 16 luglio 2010);

che per

quel che concerne l’indennità per ripetibili di fr. 1'200.- attribuita dal

Pretore alla convenuta, l’appellante ne chiede l’annullamento, ritenendo tale

importo spropositato per un’associazione non profit che difende “tutti i

cittadini che non possono pagarsi le parcelle degli avvocati” mentre la

convenuta è una “potenza economica con una assicurazione protezione giuridica

obbligatoria”;

che all’associazione

Considerandi

appellante non può essere riconosciuto alcun trattamento di favore, l’accesso

ai tribunali essendo garantito alle persone fisiche indigenti, poste che ne

siano date le condizioni, dall’istituto dell’assistenza giudiziaria;

che per

una pretesa di fr. 30'000.- in una procedura speciale di lavoro il regolamento sulle

ripetibili (art. 11 cpv. 2 lett. B) prevede una tariffa dal 2% al 14% del

valore di causa, vale a dire un importo variabile tra un minimo di fr. 600.- e

un massimo di fr. 4'200.-, secondo l’apprezzamento del Pretore;

che attribuendo

un importo di fr. 1'200.- il Pretore ha adeguatamente considerato le

circostanze del caso concreto, segnatamente la partecipazione del patrocinatore

della convenuta a un’udienza di inconsueto spessore e verosimilmente assai

lunga (verbale di 13 pagine) e la redazione di un memoriale scritto

particolareggiato di 8 pagine e delle conclusioni sulle eccezioni;

che non

vi è dunque motivo per modificare il dispositivo sull’indennità ripetibile;

che

l’appello, manifestamente infondato, può essere evaso senza che sia necessario

notificarlo alla controparte, con la procedura prevista dall’art. 312 cpv. 1

CPC;

che

trattandosi di pretese fondate su un contratto di lavoro non si prelevano tasse

di giustizia né spese (art. 114 lett. c CPC), mentre non si giustifica

attribuire ripetibili alla controparte, alla quale l’appello non è stato

notificato;

Dispositivo

Per questi motivi,

decide:

1. L’appello

11 aprile 2011 di CO.DI.CI Centro per i diritti del cittadino è respinto.

La decisione 23 marzo 2011 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, è

confermata.

2. Non

si prelevano tasse di giustizia né spese. Non si attribuiscono ripetibili.

3. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro

30 giorni dalla

notificazione

del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore

litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze

in materia di

diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Il ricorso

è ammissibile contro le decisioni che

pongono fine al

procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che

concerne soltanto talune

conclusioni, se

queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine

al procedimento soltanto per

una parte dei

litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e

incidentali notificate separatamente e

concernenti la

competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di

altre decisioni pregiudiziali o

incidentali, il

ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio

irreparabile o se l’accoglimento del ricorso

comporterebbe

immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura

probatoria defatigante o

dispendiosa

(art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in

materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso

ordinario sia

con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con

una sola e medesima istanza (art.

119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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