12.2011.70
Contratto di lavoro, carenza di legittimazione attiva di associazione di categoria che non è cessionaria del credito vantato dall'ex dipendente le cui pretese sono fatte valere in causa, appello manif
19 aprile 2011Italiano9 min
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Numero d'incarto:
12.2011.70
Data decisione, Autorità:
19.04.2011, IICCA
Titolo:
Contratto di lavoro, carenza di legittimazione attiva di associazione di categoria che non è cessionaria del credito vantato dall'ex dipendente le cui pretese sono fatte valere in causa, appello manifestamente infondato
LEGITTIMAZIONE ATTIVA
RAPPRESENTANZA PROCESSUALE
art. 165 CO
art. 312 CPC-TI
Incarto n.
12.2011.70
Lugano
19 aprile 2011/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2010.1085
(procedura speciale per contratto di lavoro) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1 promossa con istanza 16 luglio 2010 da
AP 1
contro
AO 1
rappr. dall’ RA
1
chiedente
l’accertamento dell’abusività della disdetta notificata il 9 novembre 2009 a __________ e la sua reintegrazione nel posto di lavoro con le stesse mansioni, in via
subordinata l’accertamento della disdetta e la condanna al versamento di fr.
30'000.-;
domanda
alla quale la convenuta si è opposta e che il Pretore ha respinto per difetto
di legittimazione attiva con sentenza 23 marzo 2011;
appellante
l’istante, la quale con atto 11 aprile 2011 chiede che in riforma del giudizio
impugnato sia ammessa la sua legittimazione attiva, e in via subordinata
postula l’annullamento del dispositivo che la condanna a versare alla convenuta
un’indennità per ripetibili di fr. 1'200.-;
ritenuto
in
fatto e in diritto:
che il 16
maggio 2010 __________ ha ceduto a J__________ le “pretese derivanti da
contratto di lavoro e precisamente da licenziamento abusivo” da lui vantate nei
confronti della sua ex datrice di lavoro, AO 1, per un valore di fr. 30'000.-
(doc. A);
che il 16
luglio 2010 l’associazione __________ rappresentata dall’avv. D__________, sua
consulente giuridica, ha convenuto davanti al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 1, AO 1 chiedendo l’accertamento dell’abusività della disdetta
notificata il 9 novembre 2009 a __________ e la sua reintegrazione nel posto di
lavoro con le stesse mansioni, in via subordinata l’accertamento della disdetta
e la condanna al versamento di fr. 30'000.-;
che
all’udienza di discussione del 7 settembre 2010 la convenuta si è opposta alla domanda
e ha sollevato l’eccezione di carenza di legittimazione attiva, il credito
vantato nei suoi confronti, per altro da essa contestato, essendo stato ceduto
dall’ex dipendente a J__________, segretario dell’associazione istante, e non a
quest’ultima, contestando inoltre la rappresentanza processuale;
che con
ordinanza 18 novembre 2010 il Pretore ha deciso di esaminare preliminarmente le
eccezioni di carenza di legittimazione attiva e di carenza del presupposto
processuale e ha assegnato alle parti un termine di 15 giorni per presentare
conclusioni su tali temi;
che
l’istante ha chiesto la reiezione delle eccezioni, con protesta di spese e
ripetibili, ribadendo di essere cessionaria del credito e di poter
rappresentare sé medesima nella procedura tramite il proprio segretario J__________;
che la
convenuta ha mantenuto le proprie eccezioni, osservando che il contestato
credito del suo ex dipendente è stato ceduto a J__________ e non
all’associazione istante, e che a ogni modo la cessione non sarebbe valida,
poiché allestita solo a scopo di incasso e quindi in vista di eludere le norme
sulla rappresentanze processuale;
che con
decisione 23 marzo 2011 il Pretore ha respinto l’istanza per difetto di
legittimazione attiva, dopo aver accertato che l’ex dipendente della convenuta
aveva ceduto il proprio credito a J__________ e non all’associazione istante, e
ha posto a carico dell’istante un’indennità di fr. 1'200.- a titolo di
ripetibili da versare alla convenuta;
che con
appello dell’11 aprile 2011 l’associazione istante chiede che in riforma del
giudizio impugnato sia ammessa la sua legittimazione attiva, e in via
subordinata postula l’annullamento del dispositivo che la condanna a versare
alla convenuta un’indennità per ripetibili di fr. 1'200.-;
che
l’atto non è stato notificato alla controparte;
che all’impugnativa
è applicabile il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), la
decisione impugnata essendo stata comunicata il 23 marzo 2011 (art. 405 cpv. 1
CPC);
che l’appello
è ricevibile, il valore di causa essendo di fr. 30'000.- (art. 308 CPC);
che l’appellante
ribadisce la validità della cessione di credito in base alla quale procede in
causa e rimprovera al Pretore di aver male interpretato i rapporti esistenti tra
l’associazione e il cessionario, suo segretario e abilitato a rappresentare sé
stesso e l’associazione, di cui è membro fondatore con diritto di firma,
rilevando che il cessionario era intervenuto in prima persona in udienza, come
risulta dai verbali;
che la
legittimazione attiva, ossia la qualità di una parte di far valere in causa un
determinato diritto, non rappresenta un presupposto di natura processuale ma di
diritto sostanziale, che il giudice verifica d'ufficio sulla base dei fatti
allegati dalle parti e da lui accertati (DTF 125 III 82, consid. 1, 123 III 60,
consid. 3a; Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 38 m. 2 e 3 e N. 147, ad art. 97 m. 1 e 2, ad art. 181 N. 641 e 642);
che per
una pretesa derivante da contratto di lavoro, legittimato a pretendere il
pagamento delle pretese salariali che ne derivano è il lavoratore, fatta salva
la possibilità per quest'ultimo di cedere il suo credito nelle forme previste
dall'art. 165 CO, ossia in forma scritta;
che nella
fattispecie l’appellante procede in causa sulla base di una cessione di credito
sottoscritta il 16 maggio 2010 da un ex dipendente della convenuta in favore di
J__________, segretario dell’associazione istante (doc. A);
che
l’istanza 16 luglio 2010 è stata presentata dall’associazione AP 1,
rappresentata dall’avv. D__________, sua consulente giuridica (act. I);
che benché
a quel momento l’avv. Daniela Colloca non fosse abilitata alla rappresentanza
processuale, essendo stata iscritta all’albo degli avvocati degli Stati membri
dell’UE o dell’AELS solo il 5 agosto 2010 (Foglio ufficiale del 6 agosto 2010
no 62), lo era pacificamente all’udienza di discussione del 7 settembre 2010,
alla quale è anche comparso in rappresentanza dell’associazione il segretario J__________,
autorizzato con procura 25 gennaio 2010 conformemente agli statuti
dell’associazione (doc. Z, statuti art. 8);
che
ancora in quell’occasione l’associazione ha indicato di essere titolare della
pretesa da essa fatta valere in causa come “cessionaria del credito” asserendo
inoltre di essere validamente rappresentata sia dall’avv. D__________ sia dal
suo segretario regionale J__________, ribadendo nelle conclusioni 22 novembre
Fatti
2010 di aver “acquistato il credito” dell’ex dipendente della convenuta;
che il
cessionario della pretesa fatta valere in giudizio è tuttavia la persona fisica
J__________ e non l’associazione istante, alla quale difetta la legittimazione
attiva (RtiD II-2004 pag. 507);
che nel
proprio appello l’istante adduce che il cessionario era presente all’udienza e
la rappresentava, ma non si avvede che l’autorizzazione rilasciata al proprio
segretario regionale per rappresentarla in Pretura (doc. Z) non può supplire il
fatto che essa non è la cessionaria del credito e non può dunque farlo valere
in giudizio in proprio nome (cfr. istanza 16 luglio 2010);
che per
quel che concerne l’indennità per ripetibili di fr. 1'200.- attribuita dal
Pretore alla convenuta, l’appellante ne chiede l’annullamento, ritenendo tale
importo spropositato per un’associazione non profit che difende “tutti i
cittadini che non possono pagarsi le parcelle degli avvocati” mentre la
convenuta è una “potenza economica con una assicurazione protezione giuridica
obbligatoria”;
che all’associazione
Considerandi
appellante non può essere riconosciuto alcun trattamento di favore, l’accesso
ai tribunali essendo garantito alle persone fisiche indigenti, poste che ne
siano date le condizioni, dall’istituto dell’assistenza giudiziaria;
che per
una pretesa di fr. 30'000.- in una procedura speciale di lavoro il regolamento sulle
ripetibili (art. 11 cpv. 2 lett. B) prevede una tariffa dal 2% al 14% del
valore di causa, vale a dire un importo variabile tra un minimo di fr. 600.- e
un massimo di fr. 4'200.-, secondo l’apprezzamento del Pretore;
che attribuendo
un importo di fr. 1'200.- il Pretore ha adeguatamente considerato le
circostanze del caso concreto, segnatamente la partecipazione del patrocinatore
della convenuta a un’udienza di inconsueto spessore e verosimilmente assai
lunga (verbale di 13 pagine) e la redazione di un memoriale scritto
particolareggiato di 8 pagine e delle conclusioni sulle eccezioni;
che non
vi è dunque motivo per modificare il dispositivo sull’indennità ripetibile;
che
l’appello, manifestamente infondato, può essere evaso senza che sia necessario
notificarlo alla controparte, con la procedura prevista dall’art. 312 cpv. 1
CPC;
che
trattandosi di pretese fondate su un contratto di lavoro non si prelevano tasse
di giustizia né spese (art. 114 lett. c CPC), mentre non si giustifica
attribuire ripetibili alla controparte, alla quale l’appello non è stato
notificato;
Dispositivo
Per questi motivi,
decide:
1. L’appello
11 aprile 2011 di CO.DI.CI Centro per i diritti del cittadino è respinto.
La decisione 23 marzo 2011 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, è
confermata.
2. Non
si prelevano tasse di giustizia né spese. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro
30 giorni dalla
notificazione
del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore
litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze
in materia di
diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Il ricorso
è ammissibile contro le decisioni che
pongono fine al
procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che
concerne soltanto talune
conclusioni, se
queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine
al procedimento soltanto per
una parte dei
litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e
incidentali notificate separatamente e
concernenti la
competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di
altre decisioni pregiudiziali o
incidentali, il
ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio
irreparabile o se l’accoglimento del ricorso
comporterebbe
immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura
probatoria defatigante o
dispendiosa
(art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in
materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso
ordinario sia
con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con
una sola e medesima istanza (art.
119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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