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Decisione

12.2011.72

Locazione, pretesa risarcitoria fondata sulla responsabilità precontrattuale, ricevibilità di appello senza domande di giudizio, trattative in vista di contratto di locazione non perfezionato per dive

12 gennaio 2012Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i punti essenziali del contratto (art. 2 CO). Il corrispettivo per la

concessione in uso dell'ente locato configura un elemento costitutivo del

contratto di locazione come pure di affitto. Non sorge così normalmente un

contratto di locazione fra le parti se esse sono d'accordo sul principio della

cessione a titolo oneroso dell'uso di una cosa, ma non sull'entità del canone

di locazione (cfr. DTF 119 II 347). In caso di contestazioni, la prova della

sua esistenza va portata da chi ne vuol dedurre un proprio diritto (art. 8 CC).

La parte gravata dall'onere è tenuta a portare la prova piena di quanto da lei

asserito, ovvero a fornire elementi suscettibili di convincere il giudice della

veridicità delle sue allegazioni. Sebbene non sia richiesta una certezza

assoluta, non devono di regola più permanere seri dubbi residui o i dubbi

rimanenti devono, quantomeno, sembrare di lieve entità (DTF 130 III 321 consid.

3.2).

Dagli atti di causa

risulta che già nel corso dell'autunno 2008 sono state avviate dai

rappresentanti del gruppo promotore discussioni con gli istanti in merito alla

conduzione dei quattro esercizi pubblici per la stagione invernale 2008/2009.

In occasione della seduta del 2 dicembre 2008, indetta per prendere una

decisione di massima sull'apertura degli impianti, si trattava di definire tra

le altre cose la pigione (verbale di udienza 13 settembre 2010, testi __________

M__________ e N__________). I rappresentanti della costituenda AO 1 erano

sempre orientati sull'importo di fr. 60'000.-, gli istanti invece chiedevano di

abbassarla a fr. 40'000.-, poi a fr. 30'000.-. Vi sarebbe stata una

disponibilità di massima dei Comuni a discutere questo aspetto

(verbale di udienza 13 settembre 2010, teste __________ S__________). Tuttavia,

come ha accertato il giudice di prime cure, l'istruttoria non ha permesso di provare

che le trattative si fossero concluse con un accordo chiaro e definitivo sulla

cifra da versare. Lo stesso teste __________ S__________, cui si richiamano gli

appellanti a sostegno della loro tesi, oltre a fornire comunque un mero parere

personale („Secondo me a fine riunione si era giunti ad un accordo“),

giustamente ritenuto dal Pretore privo di valenza probatoria poiché basato su

un suo apprezzamento soggettivo (v. II CCA 29 settembre 2008, inc. n.

12.2007.186), non è stato in grado di indicare un importo preciso della

pigione, la stessa aggirandosi a suo avviso tra i fr. 30'000.- e i fr. 40'000.-(verbale

di udienza 13 settembre 2010 pag. 3). La medesima vaghezza contraddistingue

inoltre la deposizione della segretaria A__________, la quale non ricorda più

di che cifra esattamente si parlasse („mi pare fr. 40'000.- o fr. 60'000.-“). E

anche il teste __________ S__________, pur accennando a un accordo per fr.

40'000.-, ha subito aggiunto che i coniugi istanti avevano poi cercato di

abbassare ancora un po' a fr. 30'000.- (verbale di udienza 13 settembre 2010,

pag. 5). A contrastare la tesi dell'accordo sulla pigione vi è poi la

deposizione del teste__________ M__________ il quale oltre a essere,

contrariamente ai testi__________ S__________ e N__________ S__________, del

tutto disinteressato al tema dell'aggiudicazione della ristorazione, non

ricorda che fosse stata presa una decisione, nemmeno in merito a tale questione

(verbale di udienza 13 settembre 2010, pag. 1). Non sorprende quindi che anche

gli istanti in sede di conclusioni (memoriale conclusivo, pag. 14), dopo avere

affermato che tra le parti sarebbe venuto in essere un contratto di locazione,

abbiano in maniera assai vaga indicato la pigione annua in „CHF 30'000.-

(alcuni testi dicono evt. CHF 40'000.-)“. Ciò a dimostrazione della valutazione

del primo giudice secondo cui (nemmeno) alla riunione del 2 dicembre 2008

sarebbe in realtà stata definita la controprestazione in denaro e del fatto che

le parti non erano riuscite a concludere le trattative (v. in questo senso

verbale di udienza 13 settembre 2010, testi __________ M__________ e __________

B__________, per il quale prima del 10 dicembre ci si trovava solo in una fase

interlocutoria per tutti gli aspetti legati alla riapertura della stazione

sciistica). Va pertanto letto in questa ottica anche l'invito rivolto alla

segretaria A__________ di tenersi pronta a preparare una prima bozza di

contratto sulla base dei dati che – ancora un paio di giorni dopo la riunione

del 2 dicembre 2008 – le sarebbero dovuti essere trasmessi in un secondo tempo,

ma che in realtà non le sono mai pervenuti poiché l'ing. AO 4 le intimò una

decina di giorni dopo di bloccare tutto. Ciò a riprova del fatto che i dati

definitivi a quel momento non c'erano, proprio per l'assenza di un accordo

sulla pigione. La mancanza di un accordo chiaro e definitivo a quella data non

deve del resto stupire perché, come osserva a ragione il giudice di prime cure,

oltre a non disporre dei beni oggetto delle trattative, i promotori della costituenda

società nemmeno avevano ancora la assoluta certezza di poter riprendere dai

proprietari la gestione delle strutture. Difatti anche l'accordo con la società

Ristorante __________ venne formalizzato solo dopo avere raggiunto l'intesa con

i proprietari degli impianti (v. doc. 4 e 5).

9.3 Contrariamente a

quanto pretendono gli appellanti, la consegna, il 3 dicembre 2008, delle chiavi

degli esercizi pubblici e la messa in atto, da parte loro, dei preparativi in

vista dell'auspicata riapertura della stazione invernale non inficiano affatto

la validità di questa conclusione, non fosse altro perché le chiavi gli sono

state consegnate dal responsabile della ristorazione per la società __________

(D__________), vale a dire dalla proprietaria degli impianti che nulla aveva a

che fare con la costituenda società. Quanto alla pretesa prenotazione, da parte

di AO 4, di una cena aziendale presso gli appellanti prima di Natale, la

circostanza non è stata provata, ma si basa unicamente su quanto hanno riferito

gli istanti stessi al teste __________ S__________. Anche per questi motivi si

deve concludere che i coniugi istanti non sono stati in grado di fornire la

necessaria prova del perfezionamento di un contratto di locazione o di affitto

fra le parti. Di conseguenza la società AO 1 poteva affidare - pressoché in

concomitanza con la sottoscrizione, a metà dicembre 2008, del contratto per la

gestione degli impianti (verbale di udienza 13 settembre 2010, teste P__________,

pag. 8) - la locazione degli esercizi pubblici in esame alla Ristorazione __________

(doc. 4 e 5) senza violare alcun obbligo contrattuale nei confronti degli

istanti.

10. Può inoltre ugualmente

essere confermata la valutazione degli atti che ha condotto il Pretore ad

escludere l’esistenza di una responsabilità dei convenuti per culpa in

Considerandi

contrahendo.

10.1

La figura della culpa

in contrahendo si colloca nell'ambito del principio dell'affidamento (art.

2.

CC) e concerne il comportamento delle parti durante le trattative per la

conclusione di un contratto; trattative che creano una relazione giuridica fra

i futuri contraenti, imponendo loro doveri reciproci, come quello, in generale,

di negoziare seriamente e in conformità con le loro vere intenzioni: in altre

parole, le parti non devono proseguire le trattative senza la reale volontà di

concludere il contratto, pena il risarcimento dei danni sorti alla rispettiva

controparte. È per contro pacifico che non ogni interruzione di trattative

comporta la possibilità (eccezionale) di prevalersi di tale principio, in

conformità peraltro con la libertà di negoziare dell'individuo. In linea di

principio è data facoltà alle parti di ritirarsi e rompere unilateralmente le

trattative, senza addurre motivi. In tal caso la controparte dovrà sopportare

il danno così cagionatole (in particolare dovuto alla non conclusione del

contratto), salvo violazione da parte di colui che recede delle regole della

buona fede che reggono anche il rapporto precontrattuale (v. II CCA 6 novembre

2003, inc. n. 12.2002.193 in: NRCP 2004 pag. 378, e 30 ottobre 2003, inc. n.

12.2002.209

in: NRCP 2004 pag. 348).

10.2

Nella fattispecie non

si ravvisa alcuna colpa nella decisione dei promotori di AO 1 di lasciare

cadere le trattative per la conclusione del contratto di locazione con gli

istanti non appena essi - di fronte al tentativo messo in atto dai coniugi istanti

di abbassare (ulteriormente) la pigione - hanno trovato altre persone disposte

a pagare il canone da loro (sin dall'inizio) auspicato di fr. 60'000.-. Tenuto

conto anche degli interessi pubblici in gioco, nessun rimprovero può essere

infatti mosso ai convenuti. Tanto più che essi erano realmente intenzionati ad

affidare la ristorazione agli istanti per la stagione a venire se solo questi -

forse convinti del fatto che sarebbero stati gli unici a potere riprendere la

gestione degli esercizi pubblici – non avessero fatto eccessivamente leva sulla

loro posizione negoziale, rafforzata tra l'altro dalla mancanza - in quel momen-to

- di innevamento e dalla fretta dei promotori di risolvere tutte le questioni

in vista dell'auspicata imminente riapertura. In ogni caso, come osserva

giustamente la sentenza impugnata, gli istanti non potevano fare affidamento su

una mera dichiarazione di intenti fintanto che non avessero trovato un accordo

completo sui punti essenziali del contratto. Del resto anche l'interessamento

di F__________ si concretò solo nel momento in cui P__________ prese atto che

gli istanti non erano disposti a pagare fr. 60'000.- e si informò della sua

disponibilità a corrispondere questa somma (verbale di audizione 13 settembre

2010, teste P__________, pag. 8). Gli istanti non possono dunque rimproverare

alla controparte un comportamento contrario alla buona fede, anche perché,

sempre secondo il teste P__________, l'idea iniziale di assegnare ai coniugi istanti

la gestione della ristorazione sarebbe valsa ancora l'11 dicembre 2008,

malgrado i promotori avessero già raccolto la disponibilità di F__________ a

rilevarla per l'importo desiderato.

10.3

Gli appellanti non possono

infine dedurre nulla a loro favore neppure dalle perplessità espresse dai

Comuni associati di M__________ e di O__________ nello scritto 23 dicembre 2008

al „comitato“ della AO 1 (doc. G). Benché in detto scritto i rappresentanti dei

due Comuni, oltre a lamentarsi della carente informazione, si dolgano

effettivamente, per gli aspetti legati alla ristorazione, del fatto di non

avere la gerenza tenuto conto dei dubbi esposti ma di avere semplicemente

scelto in base al criterio del maggior introito finanziario, tali dubbi

sembrano tuttavia identificarsi, per quanto indicato dagli stessi istanti, con

asseriti problemi di solvibilità personale dei locatari (v. conclusioni, pag.

5) e quindi non tanto con la pretesa violazione di obblighi (pre)contrattuali

nei loro riguardi.

11.

Ad ogni buon conto, il

primo giudice ha rilevato a ragione che anche ammettendo, per mera ipotesi, un

legame contrattuale o una responsabilità precontrattuale, gli istanti non

avrebbero in alcun modo provato il danno da loro subito. Tale valutazione va

condivisa perché la contabilità richiamata, inerente ai (soli) ricavi

realizzati durante la gestione precedente del ristorante__________ e del bar __________,

non permette di ricostruire gli eventuali utili. Essa attesta unicamente gli

incassi conseguiti, facendo per contro astrazione dei costi maturati

segnatamente a titolo di affitto, salari e fornitori, dei quali manca ogni

traccia. È così evidente che tale documentazione - come del resto anche il

riferimento alla cifra d'affari totale, indicato dal teste F__________ in fr.

600'000.-/650'000.- - non poteva fungere da base sufficiente e attendibile per

dimostrare la perdita di guadagno lamentata. A ciò si aggiunge che la mancata

edizione di tutta la contabilità inerente ai ricavi realizzati dalla

ristorazione della stazione sciistica di __________ per il periodo 2006-2009

non era imputabile a un atteggiamento colposo dei convenuti, come pretendono

gli appellanti, ma piuttosto al fatto che la richiesta era almeno in parte

priva di pertinenza. Infatti, come già ricordato dal Pretore in occasione

dell'ordinanza 19 luglio 2010, il guadagno realizzato dalla Ristorazione __________

per la stagione 2008-2009 non poteva essere idoneo a stabilire l'entità

dell'utile che avrebbero potuto, con altri mezzi e con una diversa impostazione

(v. verbale d'audizione, teste F__________, pag. 6), conseguire gli istanti.

Inoltre, se i coniugi istanti ribadiscono di avere perso tre mesi di stipendio

da fr. 5'000.- ciascuno, essi avrebbero perlomeno potuto e dovuto fornire dei

conteggi salariali o delle dichiarazioni fiscali comprovanti tale circostanza.

Cosa che però non hanno fatto. In tali circostanze, essi non possono

semplicemente chiedere alla Camera giudicante di meglio apprezzare i fatti, se

del caso riparando una situazione di impossibilità probatoria causata dalla

controparte („Beweisnot“). Benché i combinati disposti degli art. 42 cpv. 2 e

99.

cpv. 3 CO diano al giudice la facoltà di determinare il danno in via

equitativa tenendo conto del corso ordinario delle cose e delle misure che sono

state adottate dalla parte lesa, allorché il suo ammontare esatto non possa

essere stabilito, gli appellanti non vi possono far capo nel tentativo di

sanare una propria negligenza processuale. Ora, la pretesa emergenza probatoria

non è stata causata né dalle particolari circostanze della fattispecie né da un

comportamento colposo della controparte, bensì da una conduzione della fase

istruttoria non del tutto ineccepibile da parte dei procedenti.

12.

Gli appellanti

chiedono infine di tenere conto di quanto già versato a titolo di tasse, spese

e ripetibili in occasione della loro prima causa (ordinaria) promossa il 28

settembre 2009 senza preventivo tentativo di conciliazione e dichiarata

irricevibile dal Pretore con sentenza del 5 febbraio 2010. Non è chiaro se in

questo modo gli appellanti intendano anche impugnare il giudizio pretorile

sugli oneri processuali. L'appello sarebbe in questo caso inammissibile poiché

non indica quale importo diverso essi vogliono veder pronunciato dall'autorità

di seconda istanza. Nella misura in cui la domanda si riferisce invece agli

oneri processuali di secondo grado, la stessa va disattesa già solo perché il

giudizio di soccombenza pronunciato il 5 febbraio 2010 e cresciuto incontestato

in giudicato si limitava a un altro tema, relativo all'(in)esistenza di un

presupposto processuale.

13.

Ne discende la

reiezione dell'appello. Seppur infondato e in buona parte inammissibile, il

gravame non può per contro dirsi temerario, come sostengono gli appellati. Gli

oneri processuali seguono la soccombenza degli appellanti, che rifonderanno

alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili, commisurata al valore di

causa di fr. 50'000.–.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati per le spese gli art. 106 e 96 CPC, la LTG e il Regolamento sulle

ripetibili,

decide:

1. Nella misura in cui

è ammissibile, l'appello 12 aprile 2011 di AP 1 e AP 2 è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese di appello di complessivi fr. 1'200.- (tassa di giustizia

fr. 1'100.- e spese fr. 100.-) sono poste a carico degli appellanti in solido,

i quali verseranno alla controparte complessivi fr. 2'000.- per ripetibili

d'appello.

3. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Leventina

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore

litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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