12.2011.73
Restituzione di un mutuo - legittimazione attiva e parti al contratto di mutuo - eccezione di compensazione di debiti verso i mutuanti - presupposti ed effetti dell'appello incidentale
17 luglio 2012Italiano29 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2011.73
Data decisione, Autorità:
17.07.2012, IICCA
Titolo:
Restituzione di un mutuo - legittimazione attiva e parti al contratto di mutuo - eccezione di compensazione di debiti verso i mutuanti - presupposti ed effetti dell'appello incidentale
APPELLO E APPELLO INCIDENTALE
COMPENSAZIONE
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
LEGITTIMAZIONE ATTIVA
MUTUO
RESTITUZIONE
art. 312segg. CO
art. 313 CPC
art. 404 cpv. 1 CPC
art. 405 cpv. 1 CPC
art. 181 CPC-TI
Incarto n.
12.2011.73
Lugano
17 luglio
2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera:
Locatelli
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2009.103 della
Pretura __________ promossa con petizione 1° luglio 2009 da
AO 1
AO 2
(patrocinati dall' RA 2)
contro
AP 1
(patrocinato dall'
RA 1)
con cui
gli attori hanno chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr.
200'000.– oltre interessi del 6% dal 1° luglio 2009 e, contestualmente, anche
il rigetto definitivo per capitale e accessori dell'opposizione sollevata al PE
n° __________ del 27/29 gennaio 2009 dell'UEF __________;
domanda
avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione, e che il
Pretore con sentenza 14 marzo 2011 ha accolto condannando quest'ultimo a
versare agli attori fr. 200'000.– oltre interessi e spese esecutive;
appellante
il convenuto con atto d'appello 14 aprile 2011, dove chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione per carenza di
legittimazione attiva e, in via subordinata, di assumere una serie di prove non
ammesse dal Pretore ed emettere una nuova decisione rispettivamente, di disporre
il rinvio dell'incarto al Pretore per nuovo giudizio con l'ordine di procedere
all'assunzione delle prove respinte per procedere poi all'emissione di un nuovo
giudizio, protestate tasse, spese e ripetibili;
mentre
gli attori con risposta all'appello 23 maggio 2011 ne propongono la reiezione e
con contestuale appello incidentale, postulano la modifica della decisione
impugnata nel senso che sia parimenti rigettata in via definitiva l'opposizione
al precetto esecutivo n° __________ del 27/29 gennaio 2009 dell'UEF __________,
protestate spese e ripetibili di primo e di secondo grado;
richiesta
quest'ultima che, con risposta all'appello incidentale 28 giugno 2011, il
convenuto considera improponibile in quanto non formulata nel contesto di un
appello principale ex art. 308 CPC;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto: A. AO 2 e AO 1 sono entrambi figli di P__________, fratello di AP 1.
Con scritto 16 giugno 2002 AP 1 ha chiesto un aiuto finanziario a P__________ sottoforma
di prestito a un tasso d'interesse del 6%, dichiarandosi disposto a garantirlo
con tre cartelle ipotecarie di fr. 100'000.– ciascuna (doc. G). Il 18 giugno
2002 AO 2 e AO 1 hanno fatto addebitare al conto bancario n° __________ presso __________
e a favore di AP 1, l'importo di fr. 300'000.– (doc. B). Il 28 settembre 2005 AP
1 ha bonificato su quello stesso conto bancario fr. 100'000.– quale “rimborso
parziale prestito” (doc. C). Con disdetta 25 novembre 2008, per il tramite
del proprio rappresentante legale, AO 2 e AO 1 hanno diffidato AP 1 al rimborso
a saldo entro le seguenti sei settimane dei restanti fr. 200'000.– e interessi (doc.
D), richiesta cui il convenuto non ha dato seguito. Il 27/29 gennaio 2009 AO 2
e AO 1 hanno fatto spiccare dall'UEF __________ un precetto esecutivo (n° __________)
per l'importo di fr. 200'000.– oltre interessi al 6% dal 1° novembre 2008, cui AP
1 ha interposto opposizione (doc. F).
B. Con petizione 1° luglio 2009 AO 2 e AO 1 hanno chiesto la
condanna di AP 1 al pagamento di fr. 200'000.– oltre interessi al 6% dal 1°
luglio 2009 e il rigetto in via definitiva dell'opposizione da lui sollevata al
precetto esecutivo fatto spiccare a suo carico. Gli attori gli hanno rimproverato
-malgrado ripetuti solleciti verbali- di non avere più rimborsato alcunché dopo
il versamento di fr. 100'000.– e, oltretutto, di non avere mai fornito le garanzie
da lui prospettate con scritto 16 giugno 2002 né dato seguito allo scioglimento
della comproprietà di cui alla part. n. __________ RFD __________ diventata nel
frattempo oggetto di una separata causa giudiziaria fra le parti.
Il
convenuto, con risposta 2 ottobre 2009, ha evidenziato che il prestito gli era stato concesso dal fratello P__________ e che AO 2 e AO 1 si erano limitati
ad agire per conto di quest'ultimo che, nel frattempo, aveva ceduto i suoi beni
ai figli quale anticipo ereditario. Questo lo legittimava a opporre agli attori
tutte le eccezioni che poteva opporre al fratello. Alla richiesta di pagamento,
AP 1 ha così posto in compensazione un debito che a suo dire P__________ aveva
verso la madre B__________ -già vedova e di cui AP 1 era erede unico- per un
prestito a suo tempo concessogli. AP 1 ha sostenuto di non avere potuto prendere visione dell'inventario successorio allestito da un fiduciario al momento
della morte della madre -risalente al 25 febbraio 2002- e in tal senso si è
riservato di notificare eventuali sue pretese che a suo tempo non erano state
inventariate.
Nella
replica 29 ottobre 2009 gli attori hanno confermato i loro argomenti,
rimproverato al convenuto di confondere il loro ruolo con quello del loro padre
P__________, escludendo l'esistenza di debiti di quest'ultimo verso la madre B__________
quindi verso lo zio convenuto. Irrilevante poi la situazione patrimoniale dei
genitori degli attori, che non erano parti in causa, e quindi anche le relative
richieste di prova che erano da considerarsi ingiustificate. Gli attori hanno
ricordato che il padre P__________ aveva in concreto rinunciato all'eredità
della madre a favore del fratello qui convenuto. Con l'eccezione di
compensazione inoltre, il convenuto aveva implicitamente riconosciuto
l'esistenza del suo debito verso gli attori. In sede di duplica 1° dicembre
2009 anche AP 1 ha ribadito il suo punto di vista.
Esperita
l'istruttoria, le parti hanno rinnovato le rispettive tesi e meglio, gli attori
con conclusioni dell'8 novembre 2010 e del giorno dopo per il convenuto.
C. Con
sentenza del 14 marzo 2011 il Pretore __________ ha accolto la petizione nel
senso che ha condannato AP 1 a versare a AO 2 e AO 1 fr. 200'000.– oltre
interessi del 6% dal 1° luglio 2009 e fr. 200.– di spese esecutive. Il primo
giudice ha escluso la tesi secondo cui erano stati il convenuto e il padre
degli attori a stipulare il contratto di mutuo di fr. 300'000.–. Seppur convinti
da quest'ultimo, il prestito era in effetti stato concesso dagli attori. In
aggiunta poi, era altresì infondata la pretesa compensazione di crediti che il
convenuto sosteneva di avere verso il fratello P__________, a cui gli attori
erano subentrati in veste di eredi anticipati. Essi non potevano rispondere
giusta l'art. 560 cpv. 2 CC per debiti del padre, visto che era ancora in vita.
Dandosi invece un contratto successorio (art. 534 cpv. 1 CC), l'assunzione del
patrimonio e la responsabilità degli eredi anticipati per essere valida verso
terzi imponeva la preventiva comunicazione, personale o tramite pubblicazione
ufficiale, ai creditori. Ciò che però il convenuto non pretendeva fosse avvenuta.
AP 1 riteneva pure legittimo opporre agli attori le eccezioni che egli aveva
verso il cedente (art. 169 CO) e quindi verso il di loro padre. Ma, presupposto
per questa eventualità era che quest'ultimo avesse un credito in restituzione
di un mutuo verso il convenuto e che, in seguito, questa sua pretesa fosse stata
ceduta ai figli attori. Nessuna di queste circostanze si era però realizzata in
concreto: e meglio, il contratto di mutuo non era stato concluso tra convenuto
e padre degli attori e non vi era stata cessione di pretese di prestito. Per il
Pretore infine, dovendosi ammettere la conclusione di un contratto di mutuo tra
le parti in causa, non si poteva nemmeno ritenere che gli attori avessero agito
quali mandanti del padre P__________.
D. Con
atto d'appello del 14 aprile 2011 il convenuto chiede la riforma della sentenza
impugnata, ossia che la petizione sia a titolo principale respinta per carenza
di legittimazione attiva, e a titolo subordinato che previa assunzione di
determinate prove sia riformata in base alle nuove risultanze, rispettivamente
che l'incarto sia rinviato al Pretore con l'ordine di assumere le prove ed
emettere un nuovo giudizio. Per l'appellante il contratto di mutuo è stato
concluso dal padre degli attori e dal convenuto, a prescindere dal fatto che essi
avessero agito su suo ordine e che quest'ultimo avesse poi rimborsato loro una
parte del prestito. Di modo che gli attori non erano legittimati a procedere in
giudizio rivendicando la restituzione di alcunché. Ciò detto, era ad ogni modo
provato che il padre degli attori aveva ceduto loro il proprio patrimonio,
anche se non era noto in che termini e quindi se erano altresì compresi suoi
eventuali debiti. Appunto per chiarire questa circostanza il convenuto aveva
notificato prove che il Pretore aveva respinto, ma che avrebbero evidenziato tutta
la pertinenza dell'eccezione di compensazione sollevata in sede di risposta. Di
qui, la necessità di procedere all'assunzione delle stesse. Visto che il
trasferimento di patrimonio era provato, tornavano applicabili non le norme
sulla successione ereditaria bensì gli accordi tra cedente e cessionari, e in
loro assenza, l'art. 181 CO. La mancata pubblicazione ufficiale circa il trapasso
non liberava gli attori (quali cessionari) dall'assunzione dei debiti di loro
padre, di modo che bisognava ammettere la responsabilità di assuntori e
cedente. A torto infine il Pretore non aveva ammesso l'esistenza del credito del
convenuto verso P__________ per pretese derivanti dalla successione materna e a
comprova di cui -una volta ancora- il primo giudice aveva rifiutato di ammettere
delle prove (testimonianza e documenti).
E. Con
risposta all'appello del 23 maggio 2011 gli attori postulano la reiezione
dell'appello per motivi di cui, se necessario, si dirà nel seguito. A loro
volta, formulano appello incidentale e chiedono la riforma della sentenza impugnata
nel senso che sia pronunciato anche il rigetto definitivo dell'opposizione al
precetto esecutivo fatto spiccare nei confronti del convenuto, richiesta che il
Pretore aveva, senza motivi, omesso di decidere.
F. Il
28 giugno 2011, in sede di risposta all'appello incidentale, il convenuto ha sostenuto
che la domanda di modifica degli attori avrebbe dovuto essere formulata nell'ambito
di un appello principale (art. 308 CPC) e non giusta l'art. 313 CPC. La
relativa richiesta risultava quindi improponibile.
e considerando
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto
processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC: RS 272; RU 2010
1739,1834). Per l'art. 404 cpv. 1 CPC, fino alla loro conclusione davanti alla
giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento della sua entrata
in vigore, si applica il diritto procedurale previgente. Pertanto, avviata il 1°
luglio 2009, la vertenza davanti al Pretore resta sorretta dal Codice di
procedura civile cantonale (CPC/TI: Codice di procedura civile del 17 febbraio
1971 [RL 3.3.2.1]) valido fino al 31 dicembre 2010.
Per contro, giusta l'art. 405 cpv. 1 CPC, alle impugnazioni si
applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. In
concreto, la decisione è stata pronunciata il 14 marzo 2011 e notificata il
medesimo giorno, di modo che la procedura di ricorso è senz'altro retta dal
CPC. Ciò detto, le decisioni finali di prima istanza attinenti controversie
patrimoniali sono impugnabili mediante appello se il valore litigioso secondo
l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione è di almeno fr. 10'000.–
(art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie in esame il valore va stabilito in fr.
200'000.– (sopra, consid. B), di modo che la vertenza è senz'altro appellabile.
Nulla osta dunque all'esame dell'appello -spedito il 14 aprile 2011 (data del
timbro postale sulla busta d'invio) e giunto in tribunale il giorno dopo
(timbro di esibito), a fronte di una sentenza impugnata notificatagli il 14
marzo 2011 e ritirata il giorno 16- inoltrato tempestivamente (art. 311 cpv. 1
CPC). A sua volta l'appello è stato notificato agli attori il 28 aprile 2011, invio
ritirato l'indomani. La relativa risposta insieme al contestuale appello
incidentale -giunti in tribunale il giorno 24 maggio 2011 (timbro di esibito)- sono
pertanto altresì tempestivi (art. 312 cpv. 2 e 313 cpv. 1 combinati con gli art.
145 cpv. 1 lett. a e 146 cpv. 1 CPC). Infine, l'appello incidentale è stato
notificato al convenuto il 27 maggio 2011 spedizione ritirata il giorno 30: di
modo che, anche la susseguente risposta inviata il 28 giugno 2011 risulta ricevibile.
Sull'appello
14 aprile 2011 di AP 1
2.L'appellante parte dall'assunto che è stato
P__________, padre dei qui attori, a concedergli in prestito fr. 300'000.–
(appello, pag. 2 n. 1). A suo dire gli attori non avevano minimamente provato
di avere stipulato un contratto di mutuo con lo zio, e men che meno dimostrato che
il padre avesse ceduto loro una pretesa in tal senso (appello, pag. 4 n. 11).
Di modo che essi difettavano della legittimazione attiva per procedere in
giudizio nei confronti del convenuto (appello, pag. 4 n. 11).
2.1. Gli
attori obiettano anzitutto che la loro legittimazione attiva non era contestata
davanti al Pretore e rilevano anzi che, avendo il convenuto chiesto di
respingere la petizione per compensazione di crediti, quest'ultimo aveva
riconosciuto per acquiescenza che loro erano legittimati ad agire in giudizio
contro di lui (risposta con appello incidentale, pag. 2 seg. ad 2). L'argomentazione
però non considera che già in sede di risposta il convenuto aveva sostenuto la tesi
secondo cui il contratto di mutuo era in essere fra lui e P__________
(risposta, pag. 2 ad 1) -e non con gli attori- che era sempre lui a beneficiare
di un credito verso quest'ultimo e che, avendo nel frattempo P__________ -con
la moglie- ceduto tutti i beni ai figli quale anticipo ereditario, l'eccezione
di compensazione era senz'altro giustificata (risposta, pag. 3 n. 4 e pag. 4 n.
7). A fronte della contestazione circa l'esistenza di un rapporto contrattuale di
mutuo fra le parti in causa -oggetto di controversia anche in questa sede
(appello, pag. 2 n. 1; risposta con appello incidentale, pag. 5 ad 1/2/3/4 e
5)- sotto questo profilo il convenuto non può di certo considerarsi acquiescente
riguardo la legittimazione degli attori. In tal senso peraltro anche la
sentenza del Pretore (pag. 5 n. 2). Basti inoltre ricordare che l'eccezione di
compensazione è stata sollevata non già perché un siffatto contratto esisteva,
ma perché nel frattempo gli attori sarebbero subentrati al padre.
2.2. Aggiungasi ad ogni modo che la legittimazione delle parti -attiva
o passiva- deve essere esaminata d'ufficio e liberamente dal giudice (DTF 126
III 59 consid. 1, 114 II 345 consid. 3d, 108 II 216 consid. 1) in qualsiasi
stadio del procedimento (DTF 11 novembre 2008 4A_165/2008), fermo restando che
questo principio è valido per l'applicazione del diritto ma non per le
circostanze di fatto (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Appendice, n. 339 ad art. 181, con richiamo a DTF 6 luglio 2004 4C.198/ 2004). Invero la legittimazione, ossia la posizione della parte per rapporto al diritto fatto
valere in causa da lei o nei suoi confronti, non rappresenta un presupposto
processuale, ma è invece un elemento del diritto sostanziale, che impone un
giudizio di merito che il giudice emana sulla base dei fatti allegati dalle
parti ed accertati in causa (DTF 11 novembre 2008 4A_165/2008). Ciò detto, in
tema di azioni contrattuali, ossia di pretese derivanti dall'esistenza di un
determinato contratto, si ritiene che la legittimazione attiva è data qualora
l'attrice sia parte del contratto in base al quale procede in giudizio (cfr. Cocchi/ Trezzini, op. cit., m. 23 ad
art. 181; II CCA 4 giugno 2007 inc. n. 12.2005.174, 16 novembre 2007 inc. n.
12.2007.10, 11 gennaio 2008 inc. n. 12.2007.104, 7 febbraio 2008 inc. n.
12.2007.29). E, ritenuto che la controversia verte sull'esistenza di una
relazione contrattuale fra le parti in causa, tanto basterebbe per sgomberare
ogni ulteriore dubbio degli attori circa le possibilità di intervento del
giudice foss'anche in assenza di una puntuale eccezione di carenza di
legittimazione. L'obiezione da loro sollevata risulta così senza alcun
fondamento.
3. Il
Pretore si è convinto dell'esistenza di un contratto di mutuo tra gli attori
-figli di P__________ - e il convenuto, dopo avere considerato più elementi (sentenza
impugnata, pag. 5 n. 3). Da un canto l'accredito di fr. 300'000.– era stato
effettuato dagli attori medesimi, indicati sul relativo formulario bancario
datato 18 giugno 2002 debitamente firmato da uno di loro, quali ordinanti e
intestatari del conto da cui quel denaro proveniva. Sempre su quel conto bancario
poi, nel 2005 il convenuto aveva a sua volta accreditato fr. 100'000.–
indicando quale motivo di pagamento “rimborso parziale prestito”. Dalla
documentazione bancaria agli atti e relativa a quello stesso conto risultava altresì
che, nel corso del 2008, il convenuto aveva regolarmente versato fr. 1'000.– al
mese, cifra questa corrispondente agli interessi mensili conteggiati applicando
un tasso del 6% alla restante somma dovuta di fr. 200'000.–. Irrilevante invece
che il convenuto avesse sottoposto la richiesta di prestito 16 giugno 2002 a P__________: anche se era stato lui a convincere i propri figli, qui attori, ad effettuare il
versamento a favore dello zio in quanto egli non disponeva di una liquidità
sufficiente, il suo ruolo non era da confondere con quello di mutuante spettante
agli attori, essendo stati concretamente loro a prestargli il denaro (sentenza
impugnata, pag. 6 n. 3). Difettando un contratto scritto da cui emergeva il
contrario, tutto ciò indicava appunto che il legame esisteva fra le parti qui
in causa (sentenza impugnata, pag. 5 n. 3).
3.1. L'appellante
gli obietta che nel formulario bancario 18 giugno 2002 si poteva leggere “Comunicazione:
(motivo del pagamento): trapasso come da ordine telefonico del
18.06.2002 (P__________)”, deducendo da ciò che l'ordine telefonico alla
banca era appunto stato dato da P__________ (appello, pag. 4 in fondo n. 12 e pag. 5 in alto n. 12, pag. 5 n. 13) e che per dare quell'ordine telefonico di
trasferimento di fr. 300'000.– occorreva che egli avesse un diritto di disposizione
sul relativo conto bancario (appello, pag. 4 n. 12, pag. 5 n. 13 e pag.
5 n. 14). Si tratta però di deduzioni prive di riscontri oggettivi, che non
inficiano l'esito delle conclusioni pretorili. Quel formulario è un documento interno
alla banca che rileva i pagamenti in uscita da eseguire dalla banca (doc. B in
alto). E -come peraltro indicato dal Pretore- da quello agli atti emerge appunto
che ad agire quale “ordinante” erano gli attori (doc. B in alto) -e non
il loro padre- tant'è che è proprio la firma di uno di loro a figurare in calce
al documento (doc. B in basso). In quanto tali -e quindi quali ordinanti- sul formulario
essi hanno precisato i termini di pagamento della somma di fr. 300'000.– da
eseguire il 18 giugno 2002 “all'interno di __________” (doc. B in alto)
e di avere preannunciato l'ordine per telefono (“Ricevuto l'ordine: per
telefono”: doc. B in alto). Ciò detto è ben vero che quel formulario
menziona pure un'ulteriore informazione relativa ai “motivi di pagamento”,
dove si specifica in particolare che si trattava di un “trapasso come da
ordine telefonico del 18.06.2002 (P__________)” (doc. B nel mezzo). Diversamente
da quanto lascia sottintendere l'appellante tuttavia (appello, pag. 2 n. 2 e
pag. 5 n. 13), bisogna nondimeno considerare che in sede d'interrogatorio
formale AO 1 ha dichiarato di essere stato “convinto un paio di giorni prima
di dare il prestito o lo stesso giorno nel 2002” (verbale 14 settembre 2010 pag. 2 n. 3), mentre AO 2 ha affermato dal canto suo che “AP 1 ha chiesto a P__________ fr. 300'000.– e P__________ gli ha risposto che non
aveva i soldi e gli ha detto di chiedere a noi. Dopodiché AP 1 è andato con mio
fratello a prendere i soldi” (verbale 14 settembre 2010 pag. 3 n. 3). Seppur
in ossequio all'auspicio del padre, se ne desume quindi che la decisione finale
di concedere il prestito allo zio era loro. Del resto, lo stesso padre degli
attori in data 5 ottobre 2006 -quindi ben prima l'inoltro della vertenza in
esame- in uno scritto indirizzato al fratello qui convenuto parlava appunto di prestito
“concesso a malincuore da AO 2 e AO 1 dopo che li ho rassicurati, che non
saresti venuto meno ai tuoi impegni”, e facendo a lui presente che “se
sul mercato finanziario trovi un prestito a condizioni migliori, per AO 2 e AO
1 sarebbe un sollievo, se restituissi loro il saldo di 200'000.–” (doc. H,
pag. 1 in basso). Ciò conforta la tesi secondo cui gli attori avevano dato
seguito alla richiesta di prestito del convenuto -concedendogli quindi il mutuo-
solo a seguito dell'intervento di P__________ In definitiva quindi, alla luce
di queste risultanze quei “motivi di pagamenti” assumono una
connotazione ben diversa rispetto all'interpretazione proposta dall'appellante.
3.2. A
detta dell'appellante risulta indifferente l'identità di chi versa il denaro visto
che il contratto di mutuo lega mutuante e mutuatario a prescindere da chi deve poi
provvedere alla sua esecuzione effettiva e concreta, di norma sempre affidata a
terzi (appello, pag. 4 n. 12). Questo non considera tuttavia che per versare i
fr. 300'000.– al convenuto, nel presente caso gli attori hanno di fatto attinto
ad un conto bancario a loro intestato (doc. B) e quindi a beni propri. In
queste condizioni, non possono certo essere qualificati alla stregua di meri
esecutori del padre. E, anche volendo sostenere la tesi secondo cui questa loro
disponibilità debba ricondursi ad un anticipo ereditario disposto da P__________
(appello, pag. 5 n. 13; verbale d'interrogatorio formale 14 settembre 2010 pag.
1 n.1 e pag. 3 n. 1 e 3), si dovrebbe implicitamente ammettere che tale atto di
disposizione a favore dei figli qui attori ha comunque preceduto il versamento
del 18 giugno 2002 di fr. 300'000.– al convenuto (giacché altrimenti quella
loro stessa disponibilità non sarebbe affatto esistita). Per il resto, giova rilevare
che trattandosi in concreto del recupero di una pretesa creditoria esistente
nei confronti del convenuto, sotto questo profilo l'ipotesi di un’assunzione di
debiti di P__________ da parte degli attori (appello, pag. 5 n. 14), sarebbe ad
ogni modo priva di qualsiasi rilevanza.
3.3. Obietta
ancora l'appellante che gli attori mai avevano discusso con il convenuto circa le
modalità di prestito e che le relative condizioni erano state da quest'ultimo indicate
nello scritto 16 giugno 2002 indirizzato a P__________, il quale le aveva accettate
passando il relativo ordine telefonico di trasferimento del denaro alla banca
(appello, pag. 4 seg. n. 12). La conclusione appare pretestuosa. Già si è detto
(sopra, consid. 3.1) riguardo all'“ordine telefonico alla banca”, di
modo che la questione non merita ulteriore disamina. Che poi le condizioni del
prestito concesso dagli attori corrispondano a quelle formulate dal convenuto
nella richiesta 16 giugno 2002 sottoposta al padre degli attori (doc. G) che in
base al carteggio in esame risulta avere agito da intermediario (sopra, consid.
3.1), non esclude affatto che in definitiva siano stati proprio loro a
concedere il prestito. Aggiungasi poi che l'appellante non tenta nemmeno di
spiegare perché, pur non riconoscendo gli attori quali creditori della somma di
fr. 300'000.–, abbia comunque rimborsato loro parte del prestito ricevuto (fr.
100'000.–) e dopo di allora versato loro i relativi interessi (6% annui)
calcolati sui restanti fr. 200'000.– (appello, pag. 5 n. 12).
3.4. In
definitiva, pertanto, nella misura in cui ha ammesso che gli attori da una
parte e il convenuto dall'altra, erano legati dal contratto di mutuo di fr.
300'000.– di cui quest'ultimo aveva beneficiato, la conclusione del Pretore
merita piena conferma. Di conseguenza, al riguardo, la pretesa censura di
carenza di legittimazione attiva degli attori va così respinta in quanto priva
di fondamento.
4. Anche
davanti a questa Camera l'appellante oppone, alla pretesa rivendicata dagli
attori, l'eccezione di compensazione (appello, pag. 2 n. 7 e pag. 6 n. 14), e
meglio di un credito che egli sostiene di avere verso P__________ e che traeva
origine dalla successione della madre dei due fratelli, vedova (appello pag. 7
n. 17).
4.1. In
particolare, l'appellante afferma di essere stato riconosciuto quale unico
erede della madre B__________ e che il 25 febbraio 2002, giorno della sua scomparsa,
P__________ era ancora debitore verso di lei di fr. 80'000.–, rimproverando inoltre
al Pretore di non avere ammesso agli atti una serie di documenti e prove (appello,
pag. 2 seg. n. 7) attestati appunto i debiti del fratello P__________ di cui
egli non aveva mai ricevuto comunicazione (appello, pag. 7 n. 17) e di cui,
ora, chiede l'assunzione (appello, pag. 7 in basso). Ora, su questo specifico punto la sentenza impugnata è in effetti silente. Ad ogni modo, la censura è a
ben vedere destituita di buon diritto. Il certificato ereditario 28 giugno 2002
attesta in effetti che il convenuto è unico erede della madre (doc. 4) e che il
fratello P__________ con dichiarazione del 13 marzo 2002 aveva rinunciato
all'eredità in suo favore (doc. N). Implicitamente pertanto, accettando tale
rinuncia -e il convenuto non pretende che non sia stato il caso- egli deve
avere ritenuto che ogni rapporto di dare e avere che il padre degli attori quale
erede aveva verso la successione materna era da considerarsi tacitato e questo
a solo vantaggio del convenuto. Proprio il fatto che P__________ abbia
rinunciato all'eredità della madre “a favore” del convenuto (doc. N),
lascia appunto intendere che quella sua scelta non mirava certo a danneggiare
quest'ultimo. E, del resto, il convenuto nemmeno ipotizza una siffatta
eventualità. A queste condizioni quindi, a fronte di una successione apertasi
il 25 febbraio 2002 e di cui -per quanto risulta e come egli sostiene (appello,
pag. 7 n.17)- è stato unico erede, che ora l'appellante consideri legittimo
porre in compensazione un presunto credito che la defunta madre avrebbe avuto
nei confronti di P__________, pare a ben vedere ai limiti del pretesto. Ne
consegue che la relativa censura insieme alla contestuale richiesta di
assunzione di prove vanno respinte in quanto destituite di ogni fondamento.
4.2. Per l'appellante,
al trasferimento di patrimonio da parte di P__________ ai figli qui attori,
circostanza questa da considerarsi provata, non tornavano applicabili le norme
sulla successione ereditaria, bensì i termini degli accordi esistenti tra cedente
(ossia P__________) e cessionario (ovvero gli attori) o, in loro difetto,
l'art. 181 CO (appello, pag. 6 n. 16). L'interessato chiede appunto l'assunzione
di determinate prove volte proprio a chiarire termini e condizioni di quella
cessione di beni (appello pag. 5 seg. n. 14 e pag. 6 n. 16). In proposito, il
Pretore ha escluso un'applicazione dell'art. 181 CO poiché, come per
l'assunzione di debito ex art. 175 CO, presupposto per avere effetti verso
l'esterno (e quindi verso terzi) era che l'assunzione di patrimonio fosse stata
preventivamente comunicata -in via personale o con pubblicazione ufficiale- ai
creditori, eventualità questa che però il convenuto nemmeno pretendeva fosse
avvenuta (sentenza impugnata, pag. 7 n. 4).
Invero,
sotto questo profilo, una disquisizione giuridica avrebbe pertinenza nella
misura in cui la compensazione invocata dal convenuto fosse fondata. Nondimeno,
per i motivi di cui si è già detto (sopra, consid. 4.1), non vi sono elementi
che permettano di condividere la tesi dell'appellante secondo cui, quale unico
erede nella successione materna, egli sia titolare di un credito che la defunta
madre avrebbe a suo tempo concesso a P__________ e mai restituitole da quest'ultimo.
Dovendosi così a priori escludere l'esistenza di debiti in relazione alla
successione materna e di cui il convenuto si prevale ora nel contesto della
compensazione che oppone alla pretesa degli attori, diventa irrilevante indagare
oltre sul se e in che termini, nell'ambito dell'anticipo ereditario disposto -come
pare in effetti sia stato (verbale d'interrogatorio formale 14 settembre 2010 pag.
1 n. 1, pag. 2 n. 3 e pag. 3 n. 1 e 3)- da P__________ a favore dei propri
figli, questi ultimi abbiano assunto o no eventuali suoi debiti, stabilendo poi
l'entità di una loro pretesa responsabilità. Al riguardo l'appello, e con esso
la relativa richiesta di assunzione di prove, sono infondati e vanno quindi disattesi.
Sull'appello
incidentale 23 maggio 2011 di AO 2 e AO 1
5. Dal
canto loro gli attori rilevano di avere altresì chiesto, contestualmente alla
pronuncia di una condanna di pagamento di fr. 200'000.– e accessori, il rigetto
definitivo dell'opposizione del convenuto al precetto esecutivo n° __________
del 27/29 gennaio 2009 dell'UEF __________ (petizione, pag. 4 n. 2; replica,
pag. 7 n. 2; conclusioni 8 novembre 2010, pag. 4 n. 2). Se non che, su questa
domanda di giudizio il Pretore non si era affatto espresso. In mancanza di una
puntuale giustificazione, l'omissione andava ricondotta a una mera svista che con
l'appello incidentale gli interessati chiedono ora di rettificare postulando la
modifica del dispositivo della sentenza 14 marzo 2011 nel senso che sia altresì
pronunciato il rigetto definitivo di quell'opposizione (risposta e appello
incidentale, pag. 13 seg.). Con la sua risposta 28 giugno 2011, il convenuto e
appellante principale si oppone a una siffatta riforma, poiché -a suo dire- doveva
essere proposta tramite appello principale ex art. 308 CPC e non tramite appello
incidentale ex art. 313 CPC.
Ora,
l'appello incidentale giusta l'art. 313 CPC è un rimedio di diritto con il
quale, nel contesto di una procedura di appello già pendente, è possibile
chiedere che la sentenza già impugnata sia modificata a scapito dell'appellante
principale, ammettendo pertanto la possibilità di una “reformatio in peius”
a suo carico (Reetz/Hilber, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,
Kommentar zur ZPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 10 ad art. 313; Mathys, in: Baker & Mc Kenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), n. 3 ad art. 313;
Brunner, in: Kurzkommentar ZPO, Basilea
2010, n. 1 ad art. 313). Diventa quindi una sorta di strumento tattico a libera
disposizione dell'appellato che può così scegliere se contrattaccare o no alle
richieste dell'appellante principale e finanche indurlo a ritirare il proprio appello
(Mathys, op. cit., n. 4 ad art.
313). Dal profilo del contenuto l'appello incidentale non è affatto
condizionato dalle proposte di riforma avanzate dall'appellante principale, e
consente quindi di sottoporre ad esame anche quei dispositivi della sentenza
impugnata che l'appello principale non pone in discussione (Mathys, op. cit., n. 4 ad art. 313; Hungerbühler, in:
Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), Zurigo/S.Gallo
2011, n. 12 ad art. 313). Ciò detto -come rilevato dall'appellato- nel caso
concreto è pacifica l'assenza nella sentenza impugnata di un pronunciato sulla
richiesta di rigetto definitivo dell'opposizione -proposta correttamente dal
profilo procedurale- al precetto esecutivo emesso contro il convenuto (sentenza
impugnata, pag. 8 seg.). Se ne deve dedurre che, nella misura in cui il Pretore
ha disposto la condanna del convenuto a pagare agli attori la somma di fr.
200'000.–, pronuncia che merita conferma dovendo questa Camera respingere
l'appello principale, vada parimenti rigettata a titolo definitivo l'opposizione
che il convenuto aveva formulato nell'ambito della relativa esecuzione a suo
carico. Di qui l'accoglimento dell'appello incidentale e quindi -come chiesto
dagli attori- la conseguente modifica della decisione pretorile 14 marzo 2011 a sfavore del qui convenuto e appellante principale.
Sulle
spese giudiziarie
6. In
definitiva quindi -come visto (sopra, consid. 2, 3 e 4)- l'appello principale del
14 marzo 2011 va così respinto. Davanti a questa Camera le relative spese giudiziarie
(art. 95 cpv. 1 CPC) oltre un'adeguata indennità per ripetibili, seguono la
soccombenza dell'appellante principale (art. 106 cpv. 1 CPC). L'accoglimento
dell'appello incidentale 23 maggio 2011 per i motivi di cui si è detto (sopra,
consid. 5), comporta nondimeno una riforma del giudizio impugnato nel senso
richiesto dagli attori (senza che sia necessario esaminare, in quanto non
richiesto, se siano dati i presupposti per una modifica del dispositivo sulle
spese e ripetibili di primo grado. In merito, gli oneri del giudizio odierno
(art. 95 cpv. 1 CPC) -spese processuali e ripetibili (queste ultime comunque debitamente
adeguate in applicazione dell'art. 13 del Regolamento sulle ripetibili tenendo
conto dell'impegno profuso per redigere la relativa richiesta di cui
all'appello incidentale)- sono a carico dell'appellante principale che ha resistito
alla domanda e pertanto risulta anche in questo caso soccombente (art. 106
CPC).
Il
valore litigioso determinante giusta l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per stabilire
Fatti
i rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale, è
stabilito in fr. 200'000.– (sopra, consid. 1).
Per i quali motivi,
richiamati
gli art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC, l'art. 106 cpv. 1 CPC, la LTG oltre che
il Regolamento sulle ripetibili,
decide: 1. L'appello 14 aprile 2011 di AP 1, __________, è respinto.
2. Le
spese processuali relative all'esame dell'appello, stabilite in complessivi fr.
3'200.– e già anticipate dall'appellante principale, restano a suo carico, con
l'obbligo di rifondere a AO 2 e AO 1, __________, complessivamente e a titolo
solidale, fr. 6'000.– di ripetibili.
3. L'appello
incidentale 23 maggio 2011 di AO 2 e di AO 1, __________, è accolto. Di
conseguenza, il dispositivo n. 1 della sentenza 14 marzo 2011 della Pretura __________
è così riformato:
“1. [invariato]
1.1. [nuovo]
L'opposizione
interposta al PE n° __________ del 27/29 gennaio 2009 dell'UEF __________ è
rigettata in via definitiva per l'importo capitale di fr. 200'000.– oltre
interessi del 6% dal 1° luglio 2009 e fr. 200.– di spese esecutive.
2. [invariato]
3. [invariato]”.
4. Le
Considerandi
spese processuali relative all'esame dell'appello incidentale, stabilite in
complessivi fr. 800.– e già anticipate dagli appellanti incidentali, vanno
posti a carico di AP 1, __________, con l'obbligo di rifondere a AO 2 e AO 1, __________,
legati da vincolo di solidarietà, complessivi fr. 500.– per ripetibili.
5.
Notificazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura __________.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1
LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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