12.2011.75
Contratto di lavoro, disdetta abusiva
22 dicembre 2011Italiano36 min
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Numero d'incarto:
12.2011.75
Data decisione, Autorità:
22.12.2011, IICCA
Titolo:
Contratto di lavoro, disdetta abusiva
DISDETTA ABUSIVA
art. 336 cpv. 1 let. d CO
Incarto n.
12.2011.75
Lugano
22 dicembre
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera:
Verda Chiocchetti
sedente per statuire nella causa – inc. n. DI.2010.702
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 – promossa con istanza 10
maggio 2010 da
AO 1
patr. dall’ RA 2
contro
AP 1
patr. dall’ RA 1
con cui
l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al versamento di fr. 16'209.60 oltre interessi a titolo di
indennità per disdetta abusiva (fr. 12'300.-) e di “indennità di picchetto” (fr. 3'909.60);
domanda
avversata da controparte e che la Pretora, statuendo con sentenza 17 marzo 2011, ha integralmente accolto;
appellante
la convenuta che con appello 15 aprile 2011 chiede la riforma del giudizio
impugnato, nel senso di respingere integralmente l’istanza, con protesta di
tasse, spese e ripetibili;
mentre
con risposta 26 maggio 2011 l’istante postula la reiezione del gravame;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Con contratto 14 ottobre 2005 AO 1 è stato assunto,
retroattivamente dal 7 ottobre 2005, in qualità di “giardiniere-custode” da AP
1. Le parti hanno pattuito un salario di fr. 4'000.-
(oltre a tredicesima), di cui fr. 3'400.- mensili lordi in denaro e fr. 600.- corrispondenti alla metà
“dell’affitto” dell’abitazione messa a disposizione sua e della moglie, __________
__________, anch’essa assunta dal 7 ottobre 2005 come collaboratrice domestica
e aiutante del marito. Il rapporto di lavoro, di durata indeterminata, poteva
essere disdetto con un preavviso di tre mesi. Le parti hanno altresì previsto che
tale disdetta sarebbe valsa anche per “l’abitazione messa a disposizione” (doc.
A). Il 9 gennaio 2007 la datrice di lavoro ha comunicato al lavoratore un
aumento del salario a fr. 4'100.- mensili lordi, composti di fr. 3'500.- in
denaro e fr. 600.- in natura. In tale occasione sono state altresì “aggiornate”
le attività a carico del lavoratore (doc. B). In data 15 maggio 2007 il
mansionario è stato ulteriormente modificato (doc. C).
Fatti
B. Con
scritto 8 agosto 2009 indirizzato a __________ __________, figlia della datrice
di lavoro, il lavoratore e sua moglie hanno comunicato la loro intenzione di
effettuare “le tre settimane di vacanze come stabilito dal sig. __________”,
soggiungendo che il “piano vacanze” redatto da quest’ultimo non contemplava
tutte le ore straordinarie da loro effettuate e che avrebbero fatto valere, al
rientro dalle vacanze, le loro ragioni nelle sedi opportune (doc. D). Il 31
agosto 2009 essi hanno quindi trasmesso a __________ __________, con copia per
conoscenza al __________ __________, un conteggio delle ore supplementari che
hanno affermato di aver eseguito dal 14 ottobre 2005, senza che le medesime
fossero state compensate con giorni di libero o retribuite (doc. E).
C. Con
raccomandata 16 settembre 2009 la datrice di lavoro ha disdetto il rapporto di
lavoro con AO 1 per il 31 dicembre 2009, affermando di dover “rivedere la
pianificazione del servizio presso la mia abitazione”. Ella ha esonerato il
lavoratore dall’impiego a partire dal 20 settembre 2009 e ha chiesto a
quest’ultimo di liberare l’appartamento occupato da lui e dalla coniuge nel
corso del mese di settembre 2009 (doc. F). Lo stesso giorno la datrice di
lavoro ha inviato alla moglie del lavoratore una missiva dal contenuto
identico. Il 21 settembre 2009 ella ha, inoltre, contestato il conteggio
relativo alle ore straordinarie inviatole dal lavoratore il 31 agosto 2009. Al
riguardo, la datrice di lavoro ha affermato che non le risultavano “ore
straordinarie eseguite al di fuori da quelle pattuite dal contratto di lavoro e
dalle schede / mansuario che sono parti integranti del contratto di lavoro”
(doc. G). Il 22 dicembre 2009 entrambi i lavoratori si sono opposti alla
disdetta del rapporto di lavoro, ritenendola abusiva ai sensi dell’art. 336
cpv. 1 lett. d CO. Il marito ha proposto, a titolo transattivo, il versamento
di fr. 16'623.20 a titolo di “indennità per picchetto” dal 1° gennaio 2007 al
30 settembre 2009 e a tacitazione di qualsiasi pretesa inerente al rapporto di
lavoro (doc. H). Il 14 gennaio 2010 la datrice di lavoro, per il tramite della
propria figlia __________ __________, ha contestato che la disdetta era stata
data per rappresaglia, asserendo che essa era frutto di una “analisi da tempo
avviata per una differente pianificazione del servizio” e che la nuova
impostazione prevedeva di avvalersi di “ditte esterne”. Ella ha altresì
contestato la fondatezza della richiesta di versamento dell’“indennità per
picchetto” (doc. I).
D. Con
istanza 10 maggio 2010 il lavoratore ha adito la Pretura del Distretto di Lugano
affermando l’abusività della disdetta 16 settembre 2009 e chiedendo la condanna
della datrice di lavoro al versamento in suo favore di complessivi fr. 16'209.60 oltre interessi a titolo di
indennità per disdetta abusiva (fr. 12'300.-) e di indennità di picchetto (fr. 3'909.60).
All’udienza preliminare 17 giugno 2010 la convenuta si è opposta all’istanza.
L’istruttoria è stata congiunta con quella dell’incarto DI.2010.703 relativo
alla causa pendente tra la datrice di lavoro e __________ __________, consorte
dell’istante. Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato alla
discussione finale e hanno prodotto memoriali scritti coi quali hanno ribadito
le loro antitetiche posizioni. Statuendo con sentenza 17 marzo 2011 la Pretora
ha accolto l’istanza e ha condannato la convenuta al versamento di fr. 12'300.-, senza deduzioni sociali, a titolo
di indennità per disdetta abusiva, e di fr. 3'906.60 lordi quale remunerazione per ore di libero non godute dal
1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009, il tutto oltre interessi.
E. Con
appello 15 aprile 2011 la convenuta è insorta contro il giudizio testé
menzionato, chiedendone la riforma nel senso di
respingere integralmente l’istanza. Con risposta 26 maggio 2011 l’istante
postula invece la reiezione del gravame.
considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il
Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Giusta l’art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in
vigore al momento della comunicazione della decisione. Nel presente caso la
decisione è stata intimata il 17 marzo 2011, sicché la
procedura di appello è retta dal CPC.
2. Nella
fattispecie il valore di causa è inferiore a fr. 30'000.-. Di conseguenza la causa è retta dalla procedura semplificata (art.
243 cpv. 1 CPC). Il termine per promuovere appello e per inoltrare la risposta
è di trenta giorni dalla notificazione della decisione impugnata motivata
rispettivamente dalla notificazione dell’appello (art. 311 seg. CPC). L’appello
15 aprile 2011 e la risposta 26 maggio 2011 sono pertanto tempestivi. Ciò
posto, nulla osta alla trattazione del gravame.
3. La
Pretora ha dichiarato l’abusività del licenziamento dell’istante, poiché ha
reputato che era stato pronunciato come reazione alle rivendicazioni di
quest’ultimo. Ella ha poi quantificato l’indennità per disdetta abusiva in fr.
12'300.-, in ragione dell’età
del lavoratore, della durata dell’impiego, della ragione della disdetta,
dell’obbligo di lasciare l’abitazione da lui occupata in meno di quattordici
giorni, così come delle buone condizioni economiche della convenuta. La prima
giudice ha infine riconosciuto all’istante fr. 3'906.60 lordi per remunerazione di ore di libero non godute dal 1°
gennaio 2007 al 31 dicembre 2009. A scanso di equivoci, va precisato che,
sebbene la Pretora abbia accolto integralmente l’istanza, ella ha riconosciuto
l’importo testé menzionato di fr. 3'906.60 anziché i fr. 3'909.60 richiesti dal
lavoratore.
4. L’appellante
critica la prima giudice per aver dichiarato abusiva la disdetta del rapporto
di lavoro, ritenendo che tra le rivendicazioni del lavoratore e il
licenziamento sarebbe intercorso un breve periodo di tempo. A suo dire, ella
avrebbe omesso di considerare gli elementi oggettivi a suffragio della liceità
della medesima.
4.1 La datrice
di lavoro sostiene, anzitutto, di aver notificato la disdetta in questione per
tutelare gli altri collaboratori, oggetto di innumerevoli “molestie”, reiterate
e ripetute negli anni, da parte del lavoratore. La prima giudice ha reputato
che sebbene dalle testimonianze di __________ __________, __________ __________
__________ e __________ __________ sia emersa l’esistenza di episodi in cui
l’istante avrebbe dato prova di reazioni aggressive e volgari nei loro
confronti, dagli atti non emerge alcunché in merito a eventuali richiami da
parte della datrice di lavoro a un comportamento più corretto e idoneo, né
tanto meno che la disdetta sia stata motivata in tal senso (sentenza impugnata,
pag. 7 in mezzo). Al riguardo l’appellante reputa che siccome non è stato
pronunciato un licenziamento per gravi motivi, non erano necessari degli
ammonimenti con comminatoria di licenziamento. Tuttavia, la prima giudice non
ha affermato che tali ammonimenti erano necessari alla validità della disdetta,
bensì ha reputato che l’assenza di qualsivoglia richiamo in tal senso,
unitamente ad altri indizi, non lasciava spazio per ritenere che il motivo
della disdetta fosse, come invece allegato dalla convenuta, il cattivo
comportamento dell’istante.
La
datrice di lavoro sostiene di aver in ogni caso “affrontato la problematica”
con il lavoratore prima di procedere al licenziamento. Al riguardo, ella fa
riferimento alle testimonianze di __________ __________ e __________ __________
__________. Il primo ha dichiarato: “a diverse riprese ho dovuto intervenire a seguito
di quelli che mi si diceva esser degli scatti di ira del signor AO 1 nei
confronti dell’altro personale (specialmente la cuoca) cercando di portare
pace” (verbale 14 settembre 2010, pag. 5 in alto). Non vi è tuttavia alcun accenno a un richiamo del lavoratore a un comportamento differente. Per quanto
concerne __________ __________ __________ l’appellante indica un passaggio
della testimonianza ove questa ha affermato di aver riferito al signor __________,
allora responsabile del personale, di insulti da lei ricevuti da parte
dell’istante, e che il signor __________ aveva convocato i coniugi AO 1 e lei
per una discussione (verbale 14 settembre 2010, pag. 6 in basso e 7 in alto). Sennonché, tale episodio risale, a detta della teste, “se ben ricordo nel
marzo del 2007” (loc. cit, pag. 6 in fondo), di modo che non si può
ragionevolmente credere che esso sia significativo quale indizio per confermare
la liceità della disdetta, pronunciata più di due anni dopo, ossia il 16
settembre 2009.
La
datrice di lavoro sostiene che il comportamento dell’istante sia peggiorato nel
tempo e risultato intollerabile (memoriale, pag. 7 seg.). Su questo punto
l’appellante rinvia, anzitutto, al passaggio della testimonianza di __________ __________
(titolare della __________, che si occupava della consulenza giardinistica e,
dal 1° ottobre 2009, della manutenzione del parco e delle piante all’interno
della villa), laddove questi dichiara che “soprattutto l’anno scorso, mi sembra
verso maggio/giugno c’era sul posto di lavoro una tensione che definisco
impressionante, scatenata in ultima analisi da un problema di una pianta che
era stata trapiantata, ma che alla fine era poi morta e questo aveva scatenato
discussioni sulla responsabilità di tale conseguenza. In merito a questo
episodio, ricordo che il AO 1 aveva voluto specificarmi di aver dato tutte le
necessarie istruzioni relative a questa pianta prima di partire per le sue
vacanze al rientro delle quali aveva invece trovato la pianta praticamente in
coma” (verbale 14 settembre 2010, pag. 11 in fondo e 12 in alto). La convenuta menziona, altresì, il passaggio della testimonianza di __________ __________
ove questa ha dichiarato che “l’atteggiamento della signora AP 1 e anche del marito
era un po’ quello di voler “tirare dalla loro parte” altri fra noi dipendenti
nei dissidi che essi avevano con gli altri, mi riferisco a quelli con la __________
__________. È capitato che la signora AP 1 mi facesse partecipe di sue critiche all’agire di __________ __________ e mi risulta che l’abbia fatto anche con
altri colleghi” (verbale 14 settembre 2010, pag. 10). Cionondimeno,
l’argomentazione pretorile resiste a critica. Invero, nelle testimonianze
summenzionate non vi è alcun riferimento a che le circostanze riferite siano
state il motivo per decidere il licenziamento del lavoratore, peraltro
avvenuto, in rapporto al fatto della pianta riportato sopra, unicamente nei
mesi successivi, ovvero il 16 settembre 2009. In tal senso, a nulla muta la testimonianza di __________ __________, figlia della convenuta,
che ha affermato che i “problemi” tra la governante __________ __________ __________
e i signori AO 1 “non ci sono più stati quando [questi ultimi] sono partiti.
Attualmente la situazione lavorativa non è così tesa come invece era all’epoca
in cui c’erano gli istanti” (verbale 16 novembre 2010, pag. 4). Anche in questo
caso non vi è invero alcun riferimento al fatto che il licenziamento era stato
dettato da tali conflitti. Su questo punto l’appello dev’essere quindi
respinto.
4.2 L’appellante
prosegue sostenendo che la sentenza non ha nemmeno preso in considerazione le
“violazioni del dovere di diligenza e fedeltà” nei suoi confronti (memoriale,
pag. 8 seg.). Al riguardo, ella ribadisce che il lavoratore si sarebbe reso
responsabile di attacchi verbali assolutamente ingiustificati e inqualificabili
nei confronti dei colleghi e che tale situazione avrebbe minato la sua
serenità, motivo per cui l’istante avrebbe violato il dovere di diligenza e
fedeltà nei suoi confronti. Va detto anzitutto che l’appellante rinvia in
maniera generica alle testimonianze, senza sostanziare i passaggi che
suffragherebbero la propria tesi, in chiaro dispregio di quanto previsto
dall’art. 310 CPC. Su questo punto l’appello è pertanto finanche inammissibile.
Sia come sia, la censura non è condivisibile, dato che dall’istruttoria non
emerge alcun riferimento al fatto che il licenziamento era stato dettato da
tali circostanze. L’appellante afferma che “i problemi sono sorti dopo che i
coniugi AO 1 sono stati inseriti nell’economia domestica, perché prima di
problemi non c’erano” (memoriale, pag. 8). Sennonché, essi sono stati assunti nell’ottobre
2005 e il licenziamento è stato formulato unicamente nel settembre 2009. A ragione, quindi, la Pretora ha reputato prevalente, ai fini della determinazione del motivo
di licenziamento, la stretta vicinanza di date tra il momento in cui l’istante
aveva iniziato a vantare delle pretese di natura salariale, espresse
nell’agosto 2009, e la disdetta.
4.3 Secondo
l’appellante l’istante avrebbe assunto un “chiaro comportamento provocatorio”
nel rifiutare senza motivo le sue direttive, affinché gli fosse intimato il
licenziamento. Su questo punto ella rinvia al passaggio della testimonianza di __________
__________ ove questi ha affermato che “è vero che il signor AO 1, specialmente
l’ultimo anno, a diverse riprese mi disse che in sostanza se non ero contento
dei suoi servizi, potevo licenziarlo. Lui mi diceva però che non si sarebbe mai
licenziato” (verbale 14 settembre 2010, pag. 4 in fondo). Tuttavia, dalla testimonianza emerge che tale atteggiamento si era manifestato
“specialmente l’ultimo anno”. Di conseguenza, esso era presente già prima, pur
essendosi acuito nell’ultimo anno. Il licenziamento è stato cionondimeno
formulato una volta trascorso un anno dall’inasprimento. Va altresì detto che
l’appellante medesima asserisce che la propria figlia, __________ __________,
ha affermato che fin dall’inizio della sua attività lavorativa l’istante non
accettava le critiche e/o osservazioni, tant’è che egli rispondeva in malo modo
alle stesse ed era, a dire della teste, suscettibile (memoriale, pag. 10 in alto). La teste ha altresì riferito: “Sin dall’inizio (2005) io però mi ero fatta un’idea sugli
istanti. All’inizio del loro impiego era successo un episodio, che si può
definire un incidente. Ricordo che, come avveniva col precedente custode, era
capitato che una volta chiesi al signor AO 1 di lavare la mia macchina. Lui si
era presentato con la mia auto che aveva due gomme tagliate dallo stesso lato.
Gli avevo quindi chiesto se aveva preso un cordolo. Lui aveva risposto in malo
modo. Da quel momento ho deciso di non occuparmi più dei custodi perché li
ritenevo suscettibili” (verbale 16 novembre 2010, pag. 4 in alto). Dall’istruttoria è quindi emerso che il comportamento considerato dalla datrice di lavoro
inidoneo in questa sede era già presente nel 2005. Una volta di nuovo, quindi,
prevale la stretta vicinanza di date tra le rivendicazioni espresse dal
lavoratore nell’agosto 2009 e il licenziamento. Anche su questo punto l’appello
è respinto.
4.4 L’appellante
sostiene che il metodo seguito dall’istante e dalla moglie per far valere le
loro pretese “risulta arrogante, e prevaricatore”, tanto da attestare un
comportamento abusivo. A dire della convenuta, il lavoratore avrebbe infatti
fissato “termini e modifiche del contratto che non poteva oggettivamente
pretendere”, così come “si sollevano pretese per presunte ore straordinarie e
picchetto che risultano inesistenti perché già chiarite (quelle relative al
periodo precedente il 2007), o che la moglie __________ __________ aveva
espressamente indicato non esistessero” (memoriale, pag. 10 in mezzo). La datrice di lavoro rinvia, al riguardo, alla missiva 8 agosto 2009 (doc. D). Nella
medesima il lavoratore ha informato la convenuta che avrebbe effettuato le tre
settimane di vacanza “come stabilito dal sig. __________”. Egli ha di poi dichiarato
che il piano vacanze redatto da quest’ultimo non contemplava tutte le ore
straordinarie ed era “in palese contrasto con le disposizioni di legge”, così
come il contratto di lavoro. Per questi motivi egli ha dichiarato che al suo
rientro dalle vacanze avrebbe fatto valere nelle opportune sedi le sue ragioni.
Per concludere, ha dato istruzioni sull’innaffiatura delle piante in sua
assenza e, “onde evitare i soliti fraintendimenti”, ha lasciato alla figlia
della convenuta “o al sig. __________ il compito di disporre chi deve
effettuare tali mansioni”. Al contrario di quanto asserito dall’appellante, non
si intravvede alcun tono arrogante o prevaricatore nel contenuto dello scritto
testé menzionato. Il fatto, poi, che l’appellante “considera del tutto
infondate” le pretese ivi contenute è irrilevante. Al riguardo, basti pensare
che la prima giudice ha riconosciuto al lavoratore una retribuzione a tale
titolo, confermata da questa Camera (consid. 6).
Su questo
punto l’appellante conclude dichiarando che l’atteggiamento del lavoratore sarebbe
inappropriato e, quindi, abusivo perché a suo dire in passato tutte le pretese da
lui avanzate erano sempre state soddisfatte. Non si comprende, tuttavia, in che
misura tale censura possa influire sull’esito del presente giudizio. Ponendo,
per ipotesi, che l’appellante voglia sostenere che egli abbia fatto valere le
pretese in malafede e, quindi, l’art. 336 cpv. 1 lett. d CO non sarebbe
applicabile alla fattispecie, va detto che con scritto 31 agosto 2009 l’istante
ha inviato alla figlia della convenuta, __________ __________, “il conteggio
delle ore straordinarie” (doc. E). Non si intravvede perché la circostanza che
questi abbia avanzato le proprie pretese per iscritto possa implicare la sua
malafede. Per tacere del fatto che qualora la datrice di lavoro avesse voluto,
come lei sostiene essere d’uso in passato, soddisfare le richieste del
lavoratore, avrebbe potuto farlo anche se formulate per iscritto, mentre il 16
settembre 2009 ella ha licenziato il lavoratore (doc. F) e il 21 settembre 2009 ha contestato il conteggio relativo alle ore straordinarie inviatole dal lavoratore il 31 agosto
2009 (doc. G). Anche su questo punto l’appello è pertanto respinto.
4.5 Secondo
l’appellante, poi, la disdetta sarebbe stata motivata dalla sostituzione del
lavoratore e della moglie con personale esterno. La Pretora ha spiegato che i
testi hanno parlato di ipotesi di affidamento a ditte esterne della
sorveglianza e della manutenzione, non di una concreta volontà che avrebbe
preceduto il licenziamento dell’istante (sentenza impugnata, pag. 8 in alto). La datrice di lavoro menziona dei passaggi della testimonianza di __________ __________
rispettivamente di __________ __________, che, tuttavia, confermano quanto
accertato dalla prima giudice. Invero, il primo asserisce di “suggerimenti”
alla datrice di lavoro di avvalersi di un “outsourcing”, modalità che
quest’ultima, tuttavia, non gradiva (verbale 14 settembre 2010, pag. 5). La
seconda ha dichiarato di aver “preso in considerazione l’idea di dare a terzi
le mansioni svolte dai signori AO 1” e di aver “anche detto loro che in futuro
non [avrebbe] più voluto assumere un marito e una moglie insieme” (verbale 16
novembre 2010, pag. 4 in mezzo). Non vi è alcun accenno a una decisione in tal
senso. Per tacere del fatto che __________ __________ ha indicato di aver
espresso i suoi suggerimenti a fine 2008 / inizio 2009 e __________ __________
“ a partire dal 2008”, mentre il licenziamento è avvenuto unicamente nel
settembre 2009.
Secondo
l’appellante, la sua tesi sarebbe confortata dal doc. D, nel senso che
attesterebbe l’esistenza di trattative tra lei e le ditte esterne prima del
licenziamento, per esempio con la __________. Sennonché, da tale documento non
emerge alcunché al proposito. Come più volte menzionato sopra, si tratta dello
scritto 8 agosto 2009 del lavoratore alla figlia della convenuta. Quest’ultima
rinvia anche ai doc. 1 e 2, che comproverebbero chiaramente che i contatti con
le ditte esterne erano già iniziati e che queste collaboravano già con lei
prima del licenziamento dell’istante. Sennonché, il doc. 2 concerne uno scritto
Considerandi
21.
settembre 2005 a __________, nel quale la convenuta ha confermato l’incarico
per un primo intervento nella zona piccolo piazzale, con riserva di una
fissazione di un incontro per discutere nei dettagli il proseguimento degli
interventi. Al riguardo, il teste __________ __________ ha sì dichiarato che “i
rapporti sono (…) iniziati sin dal 2005”, ma essi concernevano “inizialmente (…) una consulenza sullo stato del parco e su come si sarebbe potuto
diminuire i costi della sua manutenzione essendo un grande parco (…). Il rapporto
è poi continuato con l’incarico di effettuare dei singoli interventi puntuali
tecnici, completato da un’altrettanta puntuale consulenza al AO 1 che ci
chiamava per avere informazioni su come procedere. Anche la __________, che si
occupava delle piante interne, ogni tanto ci interpellava per avere delle
informazioni o anche per aiutarla per esempio a invasare delle piante”. Il
teste ha altresì precisato che “durante la presenza di AO 1 i nostri interventi
per quella che era la manutenzione ordinaria, dipendeva dalle richieste che lui
stesso ci faceva. Quel lavoro infatti, praticamente, lo faceva lui” e ha soggiunto
che da ottobre dell’anno scorso la situazione è completamente diversa” (verbale
14.
settembre 2010, pag. 11 in mezzo). Tale documento, quindi, non dimostra che
prima del licenziamento la convenuta avesse già deciso di affidare gli
incarichi attribuiti all’istante a una ditta esterna. Sebbene, poi, l’offerta
31.
agosto 2009 della ditta __________ inerente al servizio di inserimento e
disinserimento dell’allarme (doc. 1) è precedente al licenziamento 16 settembre
2009, essa è successiva alle rivendicazioni del lavoratore 8 agosto 2009 (doc.
D). L’appellante conclude, su questo punto, affermando che l’istante e sua
moglie non sono stati sostituiti da altri lavoratori, bensì da un servizio
fornito da ditte esterne “come già discusso a inizio del 2009”. Sennonché, ciò non significa ancora che la motivazione del licenziamento fosse quella
sostenuta dalla convenuta. Anche su questo punto l’appello è, quindi, respinto.
4.6
L’appellante
sostiene che l’assenza di indicazione, nella lettera di licenziamento, delle
“problematiche sorte con il collaboratore” era unicamente volta a non creare
difficoltà di reinserimento professionale al lavoratore. A suo dire sarebbe
quindi inaccettabile che la Pretora abbia utilizzato la frase “pur essendo
soddisfatta della sua prestazione e della sua disponibilità” contenuta nella
disdetta come elemento per comprovare l’esistenza dell’abusività della disdetta
(appello, pag. 12 in alto). La prima giudice ha spiegato che tale frase, anche
se suggerita da un consulente dell’__________ per facilitare l’istante nella
ricerca di un nuovo impiego, non lasciava spazio per ritenere che il motivo
della disdetta fosse il cattivo comportamento di quest’ultimo (sentenza
impugnata, pag. 7 in mezzo). Non si può che concordare con tale ragionamento,
dato che non si può certo affermare che tale frase lasci intendere il
contrario. Anche su questo punto l’appello dev’essere respinto.
4.7
L’appellante
conclude asserendo che malgrado la sua disponibilità – dimostrata a suo dire
dal fatto che nell’agosto 2009, ovvero nel momento in cui il lavoro di
giardinaggio era indispensabile, i coniugi AO 1 hanno beneficiato di tre settimane
di vacanza – il lavoratore non ha svolto, né prima né dopo il suo rientro, il
lavoro a lui assegnato in modo conforme al contratto (appello, pag. 12 in mezzo). A dire della datrice di lavoro, quindi, la disdetta non può ritenersi abusiva. Al
riguardo, ella rinvia a un passaggio della testimonianza di __________ __________,
che avrebbe constatato: ”in merito al taglio dell’erba (…) che quando in
ottobre 2009 abbiamo agito in base al nuovo contratto, abbiamo dovuto effettuare
un intervento importante, di pulizia totale, visto che l’erba non risultava
tagliata da tempo” (verbale 14 settembre 2010, pag. 12). A parte il fatto che
il teste ha altresì dichiarato: “io non so prima delle nostre ferie di agosto
quando venne svolto l’ultimo taglio dell’erba” (loc. cit.), va detto che determinante
è la motivazione alla base della disdetta, mentre su questo aspetto il
passaggio della testimonianza menzionato dall’appellante a suffragio della
propria tesi è del tutto silente. Nemmeno si può dire che la circostanza da lei
asserita, unitamente alle argomentazioni riportate nei considerandi precedenti,
assurga a indizio confortante la sua tesi. Al riguardo l’appello è, una volta
di nuovo, respinto.
5.
In
via subordinata la datrice di lavoro contesta l’ammontare dell’indennità
concessa dalla Pretora al lavoratore (appello, pag. 12 seg.). La prima giudice
ha spiegato che la colpa della convenuta era grave in ragione dell’età del
lavoratore (cinquantanove anni), della durata dell’impiego (cinque anni), della
concomitanza del licenziamento con le richieste di quest’ultimo senza offrirgli
la possibilità di dialogo e del fatto che gli è stato imposto di abbandonare l’abitazione
da lui occupata in meno di quattordici giorni. La Pretora ha poi precisato che
tale colpa era solo in minima parte mitigata dall’atteggiamento intransigente
dell’istante, che non era comunque stato oggetto di un richiamo o ammonimento.
Nella commisurazione dell’indennità, ella ha poi tenuto in considerazione la
buona posizione economica della convenuta, fissando la medesima in fr. 12'300.-, pari a tre mesi di stipendio del
lavoratore (sentenza impugnata, pag. 9).
5.1
L’appellante
contesta tale importo sostenendo di non aver alcuna colpa grave nella vicenda,
al contrario del lavoratore. Ella si limita ad affermare che la prima giudice
non avrebbe sufficientemente considerato gli elementi emersi dall’istruttoria e
rinvia in maniera generica a quanto esposto nei punti precedenti. Così facendo
non si confronta compiutamente con l’argomentazione pretorile. La censura è pertanto
irricevibile (art. 310 CPC).
5.2
La datrice
di lavoro sostiene, altresì, che la richiesta rivolta all’istante di lasciare
l’abitazione con effetto immediato sarebbe facilmente spiegabile dal fatto che
durante tutto il rapporto di lavoro egli avrebbe mantenuto la propria
abitazione a __________. Ella rinvia al contenuto della procura e al contratto
di lavoro 14 ottobre 2005 (doc. A). Dai medesimi risulta che l’istante era
domiciliato all’inizio del rapporto di lavoro e al momento del conferimento del
mandato al proprio legale, datato 15 maggio 2010, in tale luogo. Nulla è dato di sapere, tuttavia, se egli avesse mantenuto per uso proprio tale
abitazione in costanza di rapporto di lavoro, rispettivamente se si tratta
della medesima sistemazione. L’appellante sostiene che tale circostanza non è
nemmeno stata allegata nell'istanza. Tuttavia, nelle proprie conclusioni 20
dicembre 2010 il lavoratore ha menzionato il breve lasso di tempo impostogli
quale indizio dell’abusività della disdetta (memoriale, pag. 5 in alto). In tal senso, egli si è limitato a completare le proprie adduzioni, in conformità a
quanto previsto dall’art. 75 lett. a CPC-TI. Nemmeno si può dire che sia stato
leso il diritto al contraddittorio della convenuta. Le parti hanno invero rinunciato
a comparire alla discussione finale e hanno prodotto memoriali scritti. La
convenuta medesima si è quindi privata della possibilità di esprimersi su ogni
tema che fosse suscettibile di essere discusso in quella sede. Essa non se ne
può quindi nemmeno lamentare in questa sede, se non contravvenendo al principio
della buona fede nel processo.
Sulla
questione dell’allontanamento dall’abitazione va sottolineato che nel contratto
di lavoro 14 ottobre 2005 (doc. A) le parti hanno pattuito che la disdetta,
possibile in ogni tempo con un preavviso di tre mesi, sarebbe valsa anche per
l’abitazione messa a disposizione (clausola n. 7). Il 16 settembre 2009 la
datrice di lavoro ha rescisso il rapporto di lavoro con effetto al 31 dicembre
2009, mentre ha chiesto di liberare i locali occupati dall’istante entro la
fine di settembre 2009 (doc. F). Ella ha quindi applicato due tempistiche
differenti, motivandole con il fatto che voleva rivedere la pianificazione del servizio.
Invero, ella ha indicato che “per tale scopo” doveva essere liberata
l’abitazione. Tuttavia, tale motivazione è sconfessata dalla datrice di lavoro
medesima, che più volte nell’appello ha dichiarato di essersi avvalsa di ditte
esterne. Pur esimendo il lavoratore dall’impiego già a partire dal 20 settembre
2009.
non vi era quindi la necessità di avere a disposizione tali locali già a
partire da inizio ottobre 2009. Non si intravvede pertanto una motivazione
oggettiva nel fissare un termine così breve per provvedere allo sgombero
dell’abitazione. Nemmeno emerge dalla lettera di licenziamento o in generale
dall’istruttoria che alla base della fissazione di tale breve termine vi fosse,
come invece sostenuto in appello, che la datrice di lavoro avesse considerato
l’esistenza di un’altra abitazione di cui l’istante già poteva disporre.
L’appellante
soggiunge che non era oggettivamente possibile lasciare l’istante
nell’abitazione in questione, perché in caso contrario ella si sarebbe resa
responsabile di violazione dell’obbligo di protezione degli altri suoi
dipendenti (memoriale, pag. 13 in mezzo). Come esposto (sopra, consid. 4), va
confermata la decisione della Pretora di reputare la disdetta abusiva poiché
formulata a seguito delle richieste avanzate dal lavoratore e non, come invece
asserisce l’appellante, per tutelare, tra le altre cose, l’incolumità degli
altri dipendenti. Di conseguenza, dal carteggio processuale nemmeno emerge che
un allontanamento dai locali occupati era giustificato da una tale esigenza.
5.3
La
convenuta contesta, altresì, che il rapporto di lavoro sia durato cinque anni.
A ragione. Al contrario di quanto accertato dalla prima giudice, il rapporto
contrattuale è durato circa quattro anni e tre mesi, dal 7 ottobre 2005 (doc. A)
al 31 dicembre 2009 (doc. F). Tuttavia, non si può dire che tale differenza
qualifichi il rapporto di lavoro come di durata breve e, quindi, non si
intravvede come tale censura possa influire sull’esito del giudizio. Tant’è che
nemmeno l’appellante trae conclusioni dal proprio asserto.
5.4
La datrice
di lavoro sostiene, poi, che le modalità di notifica della disdetta non evidenziano
alcuna sua malafede o volontà di nuocere, bensì quella di promuovere il
reinserimento dell’istante nel mondo del lavoro. La Pretora non ha considerato
il contenuto della disdetta, se non per quanto concerne il breve periodo
concesso al lavoratore per sgomberare l’appartamento da lui occupato. Tuttavia,
mal si comprende come la frase inserita nella missiva testé menzionata possa
mitigare la colpa della datrice di lavoro, di fronte, come evidenziato dalla
Pretora, all’età del lavoratore, alla durata dell’impiego, alla motivazione del
licenziamento e al breve periodo concessogli per lo sgombero dei locali.
5.5
L’appellante
reputa, infine, che il criterio dell’età del lavoratore non sarebbe pertinente
nella fissazione dell’indennità giusta l’art. 336a CO. A torto. Invero, come
spiegato dal Tribunale federale occorre considerare anche le possibili conseguenze
economiche del licenziamento, sicché è inevitabile che il fattore età giochi un
ruolo (DTF 123 III 391). Sempre su questo punto l’appellante sottolinea che al
momento dell’assunzione il lavoratore aveva cinquantacinque anni, sicché era
già difficilmente collocabile. Tuttavia, non va dimenticato che anche per
tenere conto di tale aspetto tra i diversi fattori occorre considerare la
durata dell’impiego. Come detto, nella fattispecie è stato di durata media,
sicché l’età dell’istante non può essere ragionevolmente equiparata a quella al
momento dell’inizio dell’impiego. Anche su questo punto l’appello dev’essere
respinto.
6.
L’appellante
contesta, infine, il riconoscimento all’istante di una remunerazione per ore di
libero non godute. A suo dire, la Pretora ha erroneamente equiparato l’attività
di picchetto alla prestazione di ore straordinarie, mentre secondo la dottrina
essa non sarebbe nemmeno considerata attività lavorativa (memoriale, pag. 14). La
Pretora ha reputato che siccome dal contratto 9 gennaio 2007 risulta che il lavoratore
aveva diritto a due giorni liberi alla settimana, dalle ore 8.00 alle ore
18.
, tuttavia garantendo la presenza serale e notturna a partire dalle 18.00
(doc. B), la datrice di lavoro aveva riconosciuto al dipendente unicamente
venti ore di riposo settimanali in deroga alle ore previste nel Contratto
normale di lavoro per il personale domestico (CNLDO).
6.1
La datrice
di lavoro reputa che il lavoratore non ha dimostrato di aver dovuto eseguire degli
interventi durante il “picchetto”, sicché egli non avrebbe effettuato durante
il tempo libero delle “ore di lavoro”. Non si comprende come l’appellante
possa affermare che tale prestazione non equivalga ad attività lavorativa. Invero,
durante il tempo libero garantito al lavoratore il datore di lavoro non ha
alcun diritto all’ottenimento della prestazione lavorativa, tant’è che se lo
desidera durante il proprio tempo libero il dipendente può allontanarsi dal
posto di impiego (Favre/Munoz/Tobler, Le
contrat de travail. Code annoté, Losanna 2010, n. 1.2 ad art. 329 CO; Rehbinder/Stöckli, Berner Kommentar
2010, n. 9 e 13 ad art. 329 CO). Nella fattispecie l’obbligo
di presenza serale e notturna, quindi, non è equiparabile a tempo libero.
6.2
La datrice
di lavoro sostiene che tale attività era già compresa nel salario dato che era
prevista nel contratto. Va detto anzitutto che tale tesi contrasta con quanto
previsto dalla normativa sul diritto del lavoro (cfr. art. 329 CO e 362 CO). Va
ricordato che la regolamentazione concernente i giorni di riposo è motivata da
una parte da ragioni di politica sociale, dall’altra da motivi di salvaguardia
della salute dei lavoratori. Di principio finché dura il rapporto di lavoro non
è possibile compensare il mancato godimento di giorni di riposo con denaro o
altre prestazioni (Staehelin/Vischer, Zürcher
Kommentar 1996, n. 12 ad art. 329 CO; Favre/Munoz/Tobler,
Le contrat de travail. Code annoté, Losanna 2010, n. 1.2 ad art. 329 CO;
Rehbinder/Stöckli, Berner
Kommentar 2010, n. 13 ad art. 319 CO). Ciò posto, va detto che la censura non
può essere seguita già per il fatto che la datrice di lavoro medesima sostiene
che tale attività non è equiparabile a una prestazione lavorativa (memoriale,
pag. 14), sicché non è dato di capire come poi possa qualificarla come tale per
giustificare che fosse già contemplata nella fissazione dello stipendio.
6.3
L’appellante
contesta, altresì, che le ore di presenza serale e notturna debbano essere
remunerate con una maggiorazione salariale. Ella reputa che, tutt’al più, il
lavoratore avrebbe diritto a un’indennità per picchetto calcolata con un
salario inferiore a quello stabilito dal contratto di lavoro in ragione del
fatto che non avrebbe dovuto eseguire interventi. Finché dura il rapporto di
lavoro, i giorni di riposo non goduti non possono essere compensati con denaro
o altre prestazioni. Come pertinentemente precisato dalla prima giudice, alla
fine del rapporto di lavoro, qualora ciò non sia più possibile eventuali ore
lavorative eseguite durante il tempo libero vanno invece corrisposte al
lavoratore al pari di ore straordinarie (Favre/Munoz/Tobler
, op. cit., n. 1.2 ad art. 329 CO; Rehbinder/Stöckli, op. cit., n. 13 ad art. 329 CO). La datrice di lavoro reputa che
qualora si volesse remunerare tale prestazione quale lavoro straordinario,
allora in applicazione dell’art. 321c CO la maggiorazione sarebbe solo del 25%
e non del 40% come invece stabilito dalla prima giudice. Sennonché, il disposto
testé menzionato riserva espressamente una diversa regolamentazione mediante
contratto normale o contratto collettivo. La Pretora ha spiegato che l’art. 15
cpv. 3 CNLDO prevede l’obbligo di remunerare le ore di lavoro straordinario con
il salario normale maggiorato del 25% in caso di lavoro suppletivo svolto di
giorno e del 50% in caso di lavoro straordinario eseguito di notte dalle 20.00
alle 6.00, nelle domeniche o nei giorni festivi ufficiali a esse parificati. La
prima giudice ha poi fissato il supplemento al 40%, in ragione del fatto che le
ore di riposo non godute erano per lo più notturne e del fatto che il contratto
non prevedeva di principio domeniche libere (sentenza impugnata, pag. 11 in fondo). L’appellante non critica tale ragionamento, sicché non vi è motivo di reputare il
medesimo infondato.
6.4
La convenuta
contesta, inoltre, che l’istante abbia eseguito quaranta giorni di “picchetto”
(appello, pag. 15 in alto). La Pretora ha ritenuto che la censura della
convenuta, fondata sulla testimonianza di __________ __________, secondo la
quale la presenza obbligatoria notturna era imposta ai coniugi AO 1
alternativamente, oltre a essere stata tardivamente addotta con le conclusioni
non aveva trovato riscontro né nei contratti sottoscritti dalle parti né nella
testimonianza di __________ __________ (sentenza impugnata, pag. 12).
L’appellante si limita a ribadire il contenuto della testimonianza di __________
__________, senza confrontarsi, quindi, compiutamente con la motivazione
pretorile. Al riguardo l’appello è quindi irricevibile (art. 310 CPC). La
Pretora ha spiegato che il lavoratore non aveva mai potuto godere di
ventiquattrore di riposo consecutive, poiché tenuto al picchetto notturno
durante quattordici ore nell’arco della giornata, tutti i giorni della
settimana, nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 20 settembre 2009 (sentenza impugnata,
pag. 10 in alto). Al riguardo la datrice di lavoro sostiene che “ammesso e non
concesso che siano state svolte delle ore di picchetto queste non sono di 14
ore come preteso bensì di 11 ore” (memoriale, pag. 15 in alto). Essa non spende tuttavia una parola per motivare il proprio asserto, sicché al riguardo
l’appello è, una volta di nuovo, inammissibile (art. 310 CPC).
6.5
La datrice
di lavoro sostiene che il contratto di lavoro può essere modificato a sfavore
del lavoratore con accordo scritto delle parti, come indicato nel Contratto
collettivo di lavoro. Di conseguenza, a suo dire la parti avrebbero stabilito
regole diverse per quanto concerne le ore di libero (appello, pag. 15 in basso). L’articolo testé menzionato prevede che
il rapporto di lavoro per i lavoratori delle economie domestiche private
è disciplinato dal contratto normale di lavoro, che è reputato corrispondente
alla volontà delle parti, salvo che le stesse non vi abbiano derogato mediante
convenzione scritta e non siano applicabili disposizioni di diritto pubblico o
di un contratto collettivo di lavoro (cpv. 2). Tuttavia, l’appellante dimentica
che l’art. 329 CO è una norma semi-imperativa, alla quale pertanto non può
essere derogato a svantaggio del lavoratore mediante accordo, contratto normale
o contratto collettivo di lavoro (art. 362 CO). La censura non può quindi
essere condivisa.
6.6
La convenuta
ritiene, infine, che dal doc. 3 emergerebbe che nel 2009 l’istante avrebbe
beneficiato di 29 giorni di vacanza e nel 2008 di 27 giorni, anziché i 20
giorni per anno previsti, sicché egli avrebbe goduto di quasi due settimane di
vacanza a compensazione delle sue pretese sia per il picchetto sia per le ore
di libero (memoriale, pag. 15 in fondo). Il lavoratore sostiene, invece, che
“la dichiarazione di cui al doc. 3 si riferisce alle vacanze non godute per gli
anni precedenti” (risposta all’appello, pag. 17 in mezzo). Dinnanzi al primo giudice la convenuta ha prodotto il documento in questione, non
sottoscritto dalle parti, intitolato “giornate di vacanze usufruite dai signori
__________ e AO 1”, concernente gli anni dal 2007 al 2009 compresi e sul quale
è indicato che “tutte le vacanze concordate sono sempre state discusse con gli
interessati e questo per eliminare eventuali ore fatte o giornate non
compensate”. Nella propria risposta 17 giugno 2010 la datrice di lavoro ha
affermato che “non sono stati presi in considerazione e conteggiati i giorni di
vacanza usufruiti in più dai collaboratori come da conteggio doc. 3” (pag. 8 in alto). L’istante, seppur non riferendosi esplicitamente a tale documento, ha contestato
che egli “avesse avuto la possibilità di compensare delle ore straordinarie”,
ad eccezione di quelle da lui già defalcate dal calcolo delle pretese fatte
valere (verbale di discussione 17 giugno 2010, pag. 11 in alto). Nell’istanza 10 maggio 2010 il lavoratore ha dedotto dal calcolo dei giorni di riposo
non goduti i “giorni di libero compensati causa disdetta” (pag. 8). Di
conseguenza, con “ore straordinarie” egli intendeva “giorni di riposo”. D’altra
parte, la convenuta non poteva credere altrimenti di fronte alla pretesa
dell’istante, volta a ottenere una retribuzione per i giorni di riposo non
goduti. Va altresì detto che come emerge dallo scritto 8 agosto 2009 (doc. F)
il lavoratore aveva già contestato parte del contenuto del doc. 3. Inoltre, con
scritto 31 agosto 2009 il lavoratore e la moglie hanno trasmesso a __________ __________,
con riferimento alla missiva testé menzionata, il conteggio delle “ore
straordinarie”, che corrispondono alle “ore di libero” non effettuate (doc. E).
Dinnanzi alla contestazione espressa con la replica da parte dell’istante competeva
quindi alla datrice di lavoro dimostrare la portata del proprio asserto, cosa
che invece non ha fatto. Anche su questo punto l’appello è pertanto respinto.
7.
Ne
discende la reiezione del gravame e la conferma del giudizio di prime cure
(art. 318 cpv. 1 lett. a CPC). Trattandosi di una controversia derivante da un
rapporto di lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-, non si
prelevano né tasse né spese per la procedura d’appello (art. 114 lett. c CPC),
fermo restando che la parte appellante, risultata soccombente, deve essere
condannata al pagamento alla controparte di un’equa indennità per ripetibili
(art. 95 cpv. 1 lett. b, 106 cpv. 1 e 114 lett. c CPC) calcolata sulla base del
valore litigioso in questa sede, di fr. 16'206.60. Tale importo equivale anche al valore determinante ai fini
di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale.
Per i quali motivi,
decide: 1. L’appello
15.
aprile 2011 di AP 1 è respinto. Di conseguenza la sentenza 17 marzo
2011.
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, è confermata.
2.
Non si prelevano né tasse né spese. L’appellante rifonderà
alla parte appellata fr. 1'700.-
per ripetibili d’appello.
3.
Intimazione:
-;
-.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di
diritto del lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117.
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario
sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi
con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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