12.2011.76
Contratto di lavoro, disdetta abusiva
23 dicembre 2011Italiano35 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.2011.76
Data decisione, Autorità:
23.12.2011, IICCA
Titolo:
Contratto di lavoro, disdetta abusiva
DISDETTA ABUSIVA
art. 336 cpv. 1 let. d CO
Incarto n.
12.2011.76
Lugano
23 dicembre
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera:
Verda Chiocchetti
sedente per statuire nella causa – inc. n. DI.2010.703
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 – promossa con istanza 10
maggio 2010 da
AO 1
rappr. dall’ RA
2
contro
AP 1
rappr. dall’ RA
1
con cui
l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al versamento di fr. 23'594.40 oltre interessi a titolo di
indennità per disdetta abusiva (fr. 9'900.-) e di “indennità di picchetto” (fr. 13'694.40);
domanda
avversata da controparte e che la Pretora, statuendo con sentenza 17 marzo 2011, ha accolto limitatamente a fr. 9'900.- di indennità per disdetta abusiva
e a fr. 3'906.60
lordi a titolo di remunerazione per ore di libero non godute;
appellante
la convenuta che con appello 15 aprile 2011 chiede la riforma del giudizio
impugnato, nel senso di respingere integralmente l’istanza, con protesta di
tasse, spese e ripetibili;
mentre
con risposta 26 maggio 2011 l’istante postula la reiezione del gravame;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Con contratto 14 ottobre 2005 AO 1 è stata assunta da AP 1,
retroattivamente dal 7 ottobre 2005, in qualità di “collaboratrice domestica e
aiuto al marito nelle diverse attività e meglio come risulta dalla scheda personale
e dal mansionario allegato” al contratto. Le parti hanno pattuito un salario di
fr. 3'000.- (oltre a tredicesima), di cui fr. 2'400.- mensili lordi in denaro e fr. 600.-
corrispondenti alla metà “dell’affitto” dell’abitazione messa a disposizione
sua e del marito, __________ __________, anch’esso assunto dal 7 ottobre 2005
come “giardiniere-custode”. Il
rapporto di lavoro, di durata indeterminata, poteva essere disdetto con un
preavviso di tre mesi. Le parti hanno altresì previsto che tale disdetta
sarebbe valsa anche per “l’abitazione messa a disposizione” (doc. A). Il 9
gennaio 2007 la datrice di lavoro ha comunicato alla lavoratrice un aumento del
salario a fr. 3'300.- mensili lordi, composti di fr. 2'700.- in denaro e fr.
600.- in natura. In tale occasione sono state altresì “aggiornate” le attività
a carico della lavoratrice (doc. B). Dal 1° maggio 2007 il mansionario è stato
ulteriormente modificato (doc. C).
Fatti
B. Con
scritto 8 agosto 2009 indirizzato a __________ __________, figlia della datrice
di lavoro, __________ __________ ha comunicato l’intenzione sua e della propria
moglie di effettuare “le tre settimane di vacanze come stabilito dal sig. __________”,
soggiungendo che il “piano vacanze” redatto da quest’ultimo non contemplava tutte
le ore straordinarie da loro effettuate e che avrebbero fatto valere, al
rientro dalle vacanze, le loro ragioni nelle sedi opportune (doc. F). Il 31
agosto 2009 essi hanno quindi trasmesso a __________ __________, con copia per
conoscenza al __________ __________, un conteggio delle ore supplementari che
hanno affermato di aver eseguito dal 14 ottobre 2005, senza che le medesime
fossero state compensate con giorni di libero o retribuite (doc. G).
C. Con
raccomandata 16 settembre 2009 la datrice di lavoro ha disdetto il rapporto di
lavoro con AO 1 per il 31 dicembre 2009, affermando di dover “rivedere la
pianificazione del servizio presso la mia abitazione”. Ella ha esonerato la lavoratrice
dall’impiego a partire dal 20 settembre 2009 e ha chiesto a quest’ultima di
liberare l’appartamento occupato da lei e dal marito nel corso del mese di
settembre 2009 (doc. H). Lo stesso giorno ella ha inviato al marito della
lavoratrice una missiva dal contenuto identico. Il 21 settembre 2009 la datrice
di lavoro ha, inoltre, contestato il conteggio relativo alle ore straordinarie
inviatole dalla lavoratrice il 31 agosto 2009. Al riguardo, ella ha affermato
che non le risultavano “ore straordinarie eseguite al di fuori da quelle
pattuite dal contratto di lavoro e dalle schede / mansuario che sono parti
integranti del contratto di lavoro” (doc. I). Il 22 dicembre 2009 entrambi i
lavoratori si sono opposti alla disdetta del rapporto di lavoro, ritenendola
abusiva ai sensi dell’art. 336 cpv. 1 lett. d CO. La moglie ha proposto, a
titolo transattivo, il versamento di fr. 13'694.40 a titolo di “indennità per picchetto” dal 1° gennaio 2007 al 30 settembre 2009 e a
tacitazione di qualsiasi pretesa inerente al rapporto di lavoro (doc. L). Il 14
gennaio 2010 la datrice di lavoro, per il tramite della propria figlia __________
__________, ha contestato che la disdetta era stata data per rappresaglia,
asserendo che essa era frutto di una “analisi da tempo avviata per una
differente pianificazione del servizio” e che la nuova impostazione prevedeva
di avvalersi di “ditte esterne”. Ella ha altresì contestato la fondatezza della
richiesta di versamento dell’“indennità per picchetto” (doc. M).
D. Con
istanza 10 maggio 2010 la lavoratrice ha adito la Pretura del Distretto di
Lugano affermando l’abusività della disdetta 16 settembre 2009 e chiedendo la
condanna della datrice di lavoro al versamento in suo favore di complessivi fr.
23'594.40 oltre interessi a
titolo di indennità per disdetta abusiva (fr. 9'900.-) e di indennità di picchetto (fr. 13'694.40).
All’udienza preliminare 17 giugno 2010 la convenuta si è opposta all’istanza.
L’istruttoria è stata congiunta con quella dell’incarto DI.2010.702 relativo
alla causa pendente tra la datrice di lavoro e __________ __________, consorte
dell’istante. Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato alla
discussione finale e hanno prodotto memoriali scritti coi quali hanno ribadito
le loro antitetiche posizioni. Statuendo con sentenza 17 marzo 2011 la Pretora
ha accolto l’istanza parzialmente, condannando la convenuta al versamento di
fr. 9'900.-, senza deduzioni
sociali, a titolo di indennità per disdetta abusiva, e di fr. 3'906.60 lordi quale remunerazione per
ore di libero non godute dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009, il tutto oltre
interessi.
E. Con
appello 15 aprile 2011 la convenuta è insorta contro il giudizio testé
menzionato, chiedendone la riforma nel senso di
respingere integralmente l’istanza. Con risposta 26 maggio 2011 l’istante
postula invece la reiezione del gravame.
considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il
Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Giusta l’art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in
vigore al momento della comunicazione della decisione. Nel presente caso la
decisione è stata intimata il 17 marzo 2011, sicché la
procedura di appello è retta dal CPC.
2. Nella
fattispecie il valore di causa è inferiore a fr. 30'000.-. Di conseguenza la causa è retta dalla procedura semplificata
(art. 243 cpv. 1 CPC). Il termine per promuovere appello e per inoltrare la
risposta è di trenta giorni dalla notificazione della decisione impugnata
motivata rispettivamente dalla notificazione dell’appello (art. 311 seg. CPC).
L’appello 15 aprile 2011 e la risposta 26 maggio 2011 sono pertanto tempestivi.
Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.
3. La
Pretora ha dichiarato l’abusività del licenziamento dell’istante, poiché ha
reputato che era stato pronunciato come reazione alle rivendicazioni di
quest’ultima. Ella ha poi quantificato l’indennità per disdetta abusiva in fr.
9'900.-, in ragione dell’età
della lavoratrice, della durata dell’impiego, della ragione della disdetta,
dell’obbligo di lasciare l’abitazione da lei occupata in meno di quattordici
giorni, così come delle buone condizioni economiche della convenuta. La prima
giudice ha infine riconosciuto all’istante fr. 3'906.60 lordi per remunerazione di ore di libero non godute dal 1°
gennaio 2007 al 31 dicembre 2009.
4. L’appellante
critica la prima giudice per aver dichiarato abusiva la disdetta del rapporto
di lavoro, ritenendo che tra le rivendicazioni della lavoratrice e la disdetta
sarebbe intercorso un breve periodo di tempo. A suo dire, ella avrebbe omesso
di considerare gli elementi oggettivi a suffragio della liceità della medesima.
4.1 La datrice
di lavoro sostiene, anzitutto, di aver notificato la disdetta in questione perché
la lavoratrice avrebbe appoggiato incondizionatamente le innumerevoli
“molestie”, reiterate e ripetute negli anni, esercitate dal marito nei
confronti degli altri collaboratori. Secondo la convenuta, invero, la disdetta
era necessaria al fine di salvaguardare la personalità di questi ultimi
(appello, pag. 5 segg.). La prima giudice ha reputato che a fronte di una più
che sospetta coincidenza di date tra le rivendicazioni della lavoratrice e il
suo licenziamento la convenuta non era stata in grado di dimostrare che esso
sarebbe comunque sopraggiunto. Secondo la Pretora, né il carattere poco solare
dell’istante, né eventuali critiche fatte nei confronti della datrice di lavoro
con altro personale, per le quali non risulta agli atti che l’istante sia mai
stata oggetto di richiami, né il licenziamento (abusivo) del marito, potevano
essere considerati motivi atti a suffragare l’invocata oggettività della
disdetta (sentenza impugnata, pag. 9 in mezzo).
Dal
carteggio processuale non emerge, invero, alcun richiamo della lavoratrice a un
comportamento più corretto e idoneo, né tanto meno che la disdetta sia stata
motivata in tal senso. Al riguardo l’appellante reputa che siccome non è stato
pronunciato un licenziamento per gravi motivi, non erano necessari degli
ammonimenti con comminatoria di licenziamento (appello, pag. 9). Tuttavia, la
prima giudice non ha affermato che tali ammonimenti erano necessari alla
validità della disdetta, bensì ha reputato che l’assenza di qualsivoglia
richiamo in tal senso, unitamente ad altri indizi, non lasciava spazio per
ritenere che il motivo della disdetta fosse, come invece allegato dalla
convenuta, il cattivo comportamento dell’istante. La datrice di lavoro sostiene
di aver in ogni caso “affrontato la problematica” con la lavoratrice prima di
procedere al licenziamento (appello, pag. 8 seg.). Al riguardo, ella indica un
passaggio della testimonianza di __________ __________ __________ ove questa ha
affermato di aver riferito al signor __________, allora responsabile del
personale, di insulti ricevuti da parte dell’istante, e che il signor __________
aveva convocato i coniugi AO 1 e lei per una discussione (verbale 14 settembre
2010, pag. 6 in basso e 7 in alto). Sennonché, tale episodio risale, a detta
della teste, “se ben ricordo nel marzo del 2007” (loc. cit, pag. 6 in fondo), di modo che non si può ragionevolmente credere che esso sia significativo
quale indizio per confermare la liceità della disdetta, pronunciata più di due
anni dopo, ossia il 16 settembre 2009.
La
datrice di lavoro sostiene che il comportamento dell’istante sia peggiorato nel
tempo e risultato intollerabile (memoriale, pag. 9). Su questo punto
l’appellante rinvia, anzitutto, al passaggio della testimonianza di __________ __________
(titolare della __________, che si occupava della consulenza giardinistica e,
dal 1° ottobre 2009, della manutenzione del parco e delle piante all’interno
della villa), laddove questi dichiara che “soprattutto l’anno scorso, mi sembra
verso maggio/giugno c’era sul posto di lavoro una tensione che definisco
impressionante, scatenata in ultima analisi da un problema di una pianta che
era stata trapiantata, ma che alla fine era poi morta e questo aveva scatenato
discussioni sulla responsabilità di tale conseguenza. In merito a questo
episodio, ricordo che il AO 1 aveva voluto specificarmi di aver dato tutte le
necessarie istruzioni relative a questa pianta prima di partire per le sue
vacanze al rientro delle quali aveva invece trovato la pianta praticamente in
coma” (verbale 14 settembre 2010, pag. 11 in fondo e 12 in alto). Cionondimeno, l’argomentazione pretorile resiste a critica. Invero, nella testimonianza
summenzionata non vi è alcun riferimento a che le circostanze riferite siano
state il motivo per decidere il licenziamento della lavoratrice, peraltro
avvenuto, in rapporto al fatto della pianta riportato sopra, unicamente nei
mesi successivi, ovvero il 16 settembre 2009. In tal senso, a nulla muta la testimonianza di __________ __________, figlia della convenuta,
che ha affermato che i “problemi” tra la governante __________ __________ __________
e i signori AO 1 “non ci sono più stati quando [questi ultimi] sono partiti.
Attualmente la situazione lavorativa non è così tesa come invece era all’epoca
in cui c’erano gli istanti” (verbale 16 novembre 2010, pag. 4). Anche in questo
caso non vi è invero alcun riferimento al fatto che il licenziamento era stato
dettato da tali conflitti. Su questo punto l’appello dev’essere quindi
respinto.
4.2 L’appellante
prosegue sostenendo che la sentenza non ha nemmeno preso in considerazione le
“violazioni del dovere di diligenza e fedeltà” nei suoi confronti (memoriale,
pag. 7 seg.). A suo dire, l’istante minava la serenità e la tranquillità
dell’ambiente, invece necessario a causa della condizione fisica della
convenuta. Al riguardo, quest’ultima rinvia al passaggio della testimonianza di
__________ __________ ove questa ha dichiarato che “a volte AO 1 si sfogava con
me. Non stava bene. Si lamentava sia di questioni che riguardavano il proprio
ruolo, le proprie mansioni, sia di presunte disparità di trattamento a favore
di altri colleghi. Da parte mia cercavo di sostenerla dicendole che non doveva
prestare attenzione a questi fatti, che doveva limitarsi a svolgere il compito
che le era affidato. Devo anche dire che l’atteggiamento della signora AP 1 e
anche del marito era un po’ quello di volere “tirare dalla loro parte” altri fra
noi dipendenti nei dissidi che essi avevano con gli altri, mi riferisco a
quelli con la __________ __________. È capitato che la signora AP 1 mi facesse partecipe di sue critiche all’agire di __________ __________ e mi risulta che l’abbia fatto
anche con altri colleghi” (verbale 14 settembre 2010, pag. 10). Cionondimeno,
l’argomentazione pretorile resiste a critica. Invero, nella testimonianza testé
menzionata non vi è alcun riferimento a che le circostanze riferite siano state
il motivo per decidere il licenziamento della lavoratrice.
La
convenuta rinvia, altresì, al passaggio della testimonianza di __________ __________
ove questi ha dichiarato che l’istante “era brontolona, aveva il muso” (verbale
14 settembre 2010, pag. 4 in fondo). Ella omette, tuttavia, di indicare la
frase nella sua completezza. Il teste ha infatti affermato quanto testé
indicato, ma ha soggiunto che l’istante era comunque “rispettosa” (loc. cit.).
Sempre su questo punto l’appellante sostiene che l’atteggiamento della
lavoratrice era peggiorato nell’ultimo anno. __________ __________ ha
affermato: “è vero che il signor __________, specialmente l’ultimo anno, a
diverse riprese mi disse che in sostanza se non ero contento dei suoi servizi,
potevo licenziarlo. Lui mi diceva però che non si sarebbe mai licenziato. La
moglie non mi disse mai una cosa del genere, era brontolona, aveva il muso, ma
era rispettosa” (verbale 14 settembre 2010, pag. 4 in fondo). Da tale testimonianza emerge, quindi, che tale atteggiamento si era manifestato
“specialmente l’ultimo anno”. Di conseguenza, esso era presente già prima, pur
essendosi acuito nell’ultimo anno. Il licenziamento è stato tuttavia formulato
una volta trascorso un anno dal momento di inizio di tale inasprimento.
L’appellante
rinvia, poi, alla testimonianza della propria figlia, __________ __________. La
teste ha riferito che “sin dall’inizio (2005) io però mi ero fatta un’idea
sugli istanti. All’inizio del loro impiego era successo un episodio, che si può
definire un incidente. Ricordo che, come avveniva col precedente custode, era
capitato che una volta chiesi al signor AO 1 di lavare la mia macchina. Lui si
era presentato con la mia auto che aveva due gomme tagliate dallo stesso lato.
Gli avevo quindi chiesto se aveva preso un cordolo. Lui aveva risposto in malo
modo. Da quel momento ho deciso di non occuparmi più dei custodi perché li
ritenevo suscettibili” (verbale 16 novembre 2010, pag. 4 in alto). Dall’istruttoria è quindi emerso che il comportamento considerato dalla datrice di lavoro
inidoneo in questa sede era già presente nel 2005. Una volta di nuovo, quindi,
prevale la stretta vicinanza di date tra le rivendicazioni espresse dalla
lavoratrice nell’agosto 2009 e il licenziamento. Su questo punto l’appello è pertanto
respinto.
4.3 Secondo
la datrice di lavoro, inoltre, il comportamento dell’istante sarebbe contrario
al principio della buona fede. Ella reputa che la lavoratrice e suo marito mal
sopportavano il ruolo di __________ __________ __________, che lavorava al suo
servizio da dieci anni e nella quale nutriva la massima fiducia. Di
conseguenza, pur sapendo che la convenuta non avrebbe rinunciato ai servizi
della signora __________, essi avrebbero inasprito a tal punto la situazione da
rendere improponibile la continuazione del loro rapporto di lavoro. Non vi è
tuttavia alcuna traccia nel carteggio processuale che confermi una tale
intenzionalità. D’altra parte, nemmeno l’appellante rinvia a risultanze
istruttorie che suffragherebbero tale tesi. Ella soggiunge che la lavoratrice avrebbe
assunto un “chiaro comportamento provocatorio” nel rifiutare senza motivo le
sue direttive, affinché le fosse intimato il licenziamento. Su questo punto
ella menziona il passaggio della testimonianza di __________ __________ ove
questi ha affermato che “è vero che il signor AO 1, specialmente l’ultimo anno,
a diverse riprese mi disse che in sostanza se non ero contento dei suoi
servizi, potevo licenziarlo. Lui mi diceva però che non si sarebbe mai
licenziato” (verbale 14 settembre 2010, pag. 4 in fondo). Tuttavia, a parte il fatto che tale testimonianza si riferisce al marito dell’istante,
va detto che dalla medesima emerge che tale atteggiamento, come già indicato (sopra,
consid. 4.2), si era manifestato “specialmente l’ultimo anno”. Di conseguenza,
esso era presente già prima, pur essendosi acuito nell’ultimo anno. Il
licenziamento è stato cionondimeno formulato una volta trascorso un anno da
tale inasprimento. Una volta di nuovo, quindi, prevale la stretta vicinanza di
date tra le rivendicazioni espresse dalla lavoratrice nell’agosto 2009 e il
licenziamento. Anche su questo punto l’appello è respinto.
4.4 L’appellante
sostiene che anche il metodo seguito dall’istante e dalla moglie per far valere
le loro pretese “risulta arrogante, e prevaricatore”, tanto da attestare un
comportamento abusivo (appello, pag. 11). A dire della convenuta, la lavoratrice
avrebbe infatti fissato “termini e modifiche del contratto che non potevano
oggettivamente essere presi in considerazione in base al principio della buona
fede”. La datrice di lavoro rinvia, al riguardo, alla missiva 8 agosto 2009
(doc. F). Nella medesima il lavoratore ha informato la convenuta che lui e la
moglie avrebbero effettuato le tre settimane di vacanza “come stabilito dal
sig. __________”. Egli ha di poi dichiarato che il piano vacanze redatto da
quest’ultimo non contemplava tutte le ore straordinarie eseguite dai coniugi ed
era “in palese contrasto con le disposizioni di legge”, così come il contratto
di lavoro. Per questi motivi egli ha dichiarato che al suo rientro dalle
vacanze avrebbe fatto valere nelle opportune sedi le sue ragioni. Per
concludere, ha dato istruzioni sull’innaffiatura delle piante in sua assenza e,
“onde evitare i soliti fraintendimenti”, ha lasciato alla figlia della
convenuta “o al sig. __________ il compito di disporre chi deve effettuare tali
mansioni”. Al contrario di quanto asserito dall’appellante, non si intravvede
alcun tono arrogante o prevaricatore nel contenuto dello scritto testé menzionato.
Il fatto, poi, che l’appellante “considera del tutto infondate” le pretese ivi
contenute è irrilevante. Al riguardo, basti pensare che la prima giudice ha
riconosciuto alla lavoratrice una retribuzione a tale titolo, confermata da
questa Camera (consid. 6).
Su questo
punto l’appellante sostiene inoltre che l’atteggiamento della lavoratrice sarebbe
stato inappropriato e, quindi, abusivo perché a suo dire in passato tutte le
pretese da lei avanzate erano sempre state soddisfatte. Non si comprende, tuttavia,
in che misura tale censura possa influire sull’esito del presente giudizio.
Ponendo, per ipotesi, che l’appellante voglia sostenere che l’istante abbia
fatto valere le proprie pretese in malafede e, quindi, l’art. 336 cpv. 1 lett.
d CO non sarebbe applicabile alla fattispecie, va detto che con scritto 31
agosto 2009 la lavoratrice ha inviato alla figlia della convenuta, __________ __________,
“il conteggio delle ore straordinarie” (doc. G). Non si intravvede perché la
circostanza che l’istante abbia avanzato le proprie pretese per iscritto possa
implicare la sua malafede. Per tacere del fatto che qualora la datrice di
lavoro avesse voluto, come lei sostiene essere d’uso in passato, soddisfare le
richieste della medesima, avrebbe potuto farlo anche se formulate per iscritto,
mentre il 16 settembre 2009 ha licenziato la lavoratrice (doc. H) e il 21
settembre 2009 ha contestato il conteggio relativo alle ore straordinarie
inviatole il 31 agosto 2009 (doc. I).
Sempre su
questo punto l’appellante rinvia al “riassunto generale 2009” per il periodo da gennaio a giugno (doc. 8), sottoscritto a tergo dalla lavoratrice con il
proprio cognome da nubile (“____________________”). Nel medesimo è indicato,
sotto la dicitura “ore lavorative”, che il “riporto ore 2008” ha un saldo negativo di trenta ore, mentre nel 2009 sono state eseguite trenta ore in più,
sicché a quel momento il saldo delle ore per il 2009 è pari a zero. La
lavoratrice sostiene di non aver in alcun modo rinunciato ai propri diritti per
“ore straordinarie di lavoro (di picchetto) per l’anno 2009” (risposta, pag. 11). Come spiegato dalla Pretora, l’istante non ha distinto chiaramente nella
domanda quante ore si riferivano alla pretesa di remunerazione del lavoro
straordinario e quante concernevano le ore di libero non godute a causa del
picchetto serale e notturno. Ritenuto che al marito era stato riconosciuto a
titolo di indennizzo per il tempo libero non goduto a causa del picchetto
serale e notturno l’importo di fr. 3'906.60, la prima giudice ha riconosciuto alla lavoratrice in via
equitativa la medesima cifra, dato che la stessa aveva condiviso con il coniuge
l’obbligo di picchetto contrattualmente previsto (sentenza impugnata, pag. 11
seg.). Ne consegue che il doc. 8 è irrilevante ai fini del giudizio, dato che
concerne le “ore fatte in (+ / -)” e, quindi, le ore straordinarie. Anche su
questo punto l’appello è pertanto respinto.
4.5 Secondo
l’appellante, poi, la disdetta sarebbe stata motivata dalla sostituzione della
lavoratrice e del coniuge con personale esterno. La Pretora ha spiegato che i
testi hanno parlato di ipotesi di affidamento a ditte esterne della
sorveglianza e della manutenzione, non di una concreta volontà che avrebbe
preceduto il licenziamento dell’istante. Inoltre, per quanto riguarda
l’attività di domestica e di assistenza alla convenuta svolta dall’istante, la
prima giudice ha ritenuto che già dal 2007 tali compiti avrebbero potuto
essere assunti da terzi, ciò che non avrebbe a quel tempo portato ad alcuna
riorganizzazione del servizio e per cui si sarebbero attesi due anni (sentenza
impugnata, pag. 8). La datrice di lavoro menziona dei passaggi della
testimonianza di __________ __________ rispettivamente di __________ __________,
che, tuttavia, confermano quanto accertato dalla prima giudice. Invero, il
primo asserisce di “suggerimenti” alla datrice di lavoro di avvalersi di un
“outsourcing”, modalità che quest’ultima, tuttavia, non gradiva (verbale 14
settembre 2010, pag. 5). La seconda ha dichiarato di aver “preso in considerazione
l’idea di dare a terzi le mansioni svolte dai signori AO 1” e di aver “anche detto loro che in futuro non [avrebbe] più voluto assumere un marito e una moglie
insieme” (verbale 16 novembre 2010, pag. 4 in mezzo). Non vi è alcun accenno a una decisione in tal senso. Per tacere del fatto che __________ __________ ha
indicato di aver espresso i suoi suggerimenti a fine 2008 / inizio 2009 e __________
__________ “ a partire dal 2008”, mentre il licenziamento è avvenuto unicamente
nel settembre 2009. Secondo l’appellante, la sua tesi sarebbe confortata dal
doc. 1, che comproverebbe chiaramente che i contatti con le ditte esterne erano
già iniziati e che queste collaboravano già con lei prima del licenziamento
dell’istante. Tuttavia, sebbene l’offerta 31 agosto 2009 della ditta __________
inerente al servizio di inserimento e disinserimento dell’allarme (doc. 1) è precedente
al licenziamento 16 settembre 2009, essa è successiva alle rivendicazioni dei
lavoratori 8 agosto 2009 (doc. D). La datrice di lavoro conclude, su questo
punto, affermando che l’istante e sua moglie non sono stati sostituiti da altri
lavoratori, bensì da un servizio fornito da ditte esterne “come già discusso a
inizio del 2009”. Sennonché, ciò non significa ancora che la motivazione del
licenziamento era quella sostenuta dalla convenuta. Anche su questo punto
l’appello è, quindi, respinto.
4.6 L’appellante
sostiene che l’assenza di indicazione, nella lettera di licenziamento, delle
“problematiche sorte con la collaboratrice” era unicamente volta a non creare
difficoltà di reinserimento professionale alla lavoratrice. A suo dire sarebbe
quindi inaccettabile che la Pretora abbia utilizzato la frase “pur essendo
soddisfatta della sua prestazione e della sua disponibilità” contenuta nella
disdetta come elemento per comprovare l’abusività della disdetta (appello, pag.
12 seg.). Al contrario di quanto allegato, la prima giudice non ha speso una
parola su tale aspetto, sicché la censura è incomprensibile. Al riguardo
l’appello dev’essere pertanto respinto.
4.7 La
datrice di lavoro conclude affermando che la disdetta del rapporto di lavoro
era l’unica soluzione praticabile perché era impossibile mantenere in essere il
suo contratto dopo il licenziamento del marito. A dire della convenuta,
l’ambiente di lavoro era troppo compromesso e, inoltre, l’istante non aveva la
patente di guida e non poteva quindi svolgere le mansioni a lei assegnate
(memoriale, pag. 6 seg.). Per quanto concerne l’ambiente di lavoro, si
ribadisce che anche volendo ipotizzare che lo stesso si fosse deteriorato,
dall’istruttoria non è emerso che esso sia stato alla base del licenziamento
(sopra, consid. 4.1-4.4). Circa, poi, la patente di guida, dal carteggio
processuale non risulta che ciò fosse un requisito alla base dell’assunzione
della lavoratrice. Non vi è inoltre alcuna menzione sul fatto che i contratti
di lavoro dei coniugi dipendessero l’uno dall’altro. A nulla giova, al riguardo,
il riferimento della convenuta alla clausola n. 2 del contratto di lavoro 14
ottobre 2005 (doc. A; appello, pag. 2 in fondo). Invero, tale clausola prevede che all’istante e al marito viene messa a disposizione un’abitazione nella
proprietà padronale ed è regolamentata la questione delle spese di manutenzione
e di riscaldamento, così come ogni altra spesa. Anche su questo punto l’appello
va quindi respinto.
5. In
via subordinata la datrice di lavoro contesta l’ammontare dell’indennità
concessa dalla Pretora alla lavoratrice (appello, pag. 13 seg.). La prima
giudice ha spiegato che la colpa della convenuta era grave in ragione dell’età
dell’istante (cinquantacinque anni), della durata dell’impiego (cinque anni),
della concomitanza del licenziamento con le richieste di quest’ultima senza offrirle
la possibilità di dialogo e del fatto che le è stato imposto di abbandonare
l’abitazione da lei occupata in meno di quattordici giorni. Nella
commisurazione dell’indennità la Pretora ha poi tenuto in considerazione la
buona posizione economica della convenuta, fissando la medesima in fr. 9'900.-, pari a tre mesi di stipendio della
lavoratrice (sentenza impugnata, pag. 10).
5.1 L’appellante
contesta la colpa grave attribuitole dalla Pretora e afferma che è invece il
comportamento della lavoratrice ad assurgere a concolpa grave. Ella si limita
ad affermare che la prima giudice non avrebbe sufficientemente considerato gli
elementi emersi dall’istruttoria e rinvia in maniera generica al comportamento
assunto dalla lavoratrice nei suoi confronti e degli altri collaboratori. Così
facendo, tuttavia, non si confronta compiutamente con l’argomentazione
pretorile. La censura è pertanto irricevibile (art. 310 CPC).
5.2 La datrice
di lavoro sostiene, altresì, che la richiesta rivolta all’istante di lasciare
l’abitazione con effetto immediato sarebbe facilmente spiegabile dal fatto che
durante tutto il rapporto di lavoro ella avrebbe mantenuto la propria
abitazione a __________. Ella rinvia al contenuto della procura e al contratto
di lavoro 14 ottobre 2005 (doc. A). Dai medesimi risulta che l’istante era domiciliata
in tale luogo all’inizio del rapporto di lavoro e al momento del conferimento
del mandato al proprio legale, datato 15 maggio 2010. Nulla è dato di sapere,
tuttavia, se ella abbia mantenuto per uso proprio tale abitazione in costanza
di rapporto di lavoro, rispettivamente se si tratta della medesima sistemazione.
L’appellante sostiene che la brevità del trasferimento non è nemmeno stata
allegata nell'istanza. Tuttavia, nelle proprie conclusioni 20 dicembre 2010 la
lavoratrice ha menzionato il breve lasso di tempo impostole quale indizio
dell’abusività della disdetta (memoriale, pag. 4). In tal senso, ella si è
limitata a completare le proprie adduzioni, in conformità a quanto previsto
dall’art. 75 lett. a CPC-TI. Nemmeno si può dire che sia stato leso il diritto
al contraddittorio della convenuta. Le parti hanno invero rinunciato a
comparire alla discussione finale e hanno prodotto memoriali scritti. La
convenuta medesima si è quindi privata della possibilità di esprimersi su ogni
tema che fosse suscettibile di essere discusso in quella sede. Ella non se ne
può quindi nemmeno lamentare in questa sede, se non contravvenendo al principio
della buona fede nel processo.
L’agire
della convenuta risulterebbe comunque contraddittorio. Invero, nel contratto di
lavoro 14 ottobre 2005 (doc. A) le parti hanno pattuito che la disdetta,
possibile in ogni tempo con un preavviso di tre mesi, sarebbe valsa anche per
l’abitazione messa a disposizione (clausola n. 7). La datrice di lavoro il 16
settembre 2009 ha rescisso il rapporto di lavoro con effetto al 31 dicembre
2009, mentre ha chiesto di liberare i locali occupati dalla lavoratrice entro
la fine di settembre 2009 (doc. H). Ella ha quindi applicato due tempistiche
differenti, motivandole con il fatto che voleva rivedere la pianificazione del
servizio. Invero, ella ha indicato che “per tale scopo” doveva essere liberata
l’abitazione. Tuttavia, tale motivazione è sconfessata dalla datrice di lavoro
medesima, che più volte nell’appello ha dichiarato di essersi avvalsa di ditte
esterne. Pur esimendo la lavoratrice dall’impiego già a partire dal 20
settembre 2009 non vi era quindi la necessità di avere a disposizione tali
locali già a partire da inizio ottobre 2009. Non si intravvede pertanto una
motivazione oggettiva nel fissare un termine così breve per provvedere allo
sgombero dell’abitazione. Nemmeno emerge dalla lettera di licenziamento o in
generale dall’istruttoria che alla base della fissazione di tale breve termine
vi fosse, come invece sostenuto in appello, che la datrice di lavoro avesse
considerato l’esistenza di un’altra abitazione di cui l’istante già poteva
disporre. L’appellante soggiunge che non era oggettivamente possibile lasciare
l’istante nell’abitazione in questione, perché in caso contrario ella si
sarebbe resa responsabile di violazione dell’obbligo di protezione degli altri
suoi dipendenti (memoriale, pag. 14 in alto). Come esposto (sopra, consid. 4),
va confermata la decisione della Pretora di reputare la disdetta abusiva poiché
formulata a seguito delle richieste avanzate dalla lavoratrice e non, come
invece asserisce l’appellante, per tutelare, tra le altre cose, l’incolumità
degli altri dipendenti. Di conseguenza, dal carteggio processuale nemmeno
emerge che un allontanamento dai locali da lei occupati era giustificato da una
tale esigenza.
5.3 La convenuta
contesta, altresì, che il rapporto di lavoro sia durato cinque anni. A ragione.
Al contrario di quanto accertato dalla prima giudice, il rapporto contrattuale
è durato circa quattro anni e tre mesi, dal 7 ottobre 2005 (doc. A) al 31
dicembre 2009 (doc. H). Tuttavia, non si può dire che tale differenza qualifichi
il rapporto di lavoro come di durata breve e, quindi, non si intravvede come
tale censura possa influire sull’esito del giudizio. Tant’è che nemmeno
l’appellante trae conclusioni dal proprio asserto.
5.4 La datrice
di lavoro sostiene, poi, che le modalità di notifica della disdetta non
evidenziano alcuna sua malafede o volontà di nuocere, bensì quella di
promuovere il reinserimento nel mondo del lavoro. La Pretora non ha considerato
il contenuto della disdetta, se non per quanto concerne il breve periodo
concesso alla lavoratrice per sgomberare l’appartamento da lei occupato.
Tuttavia, mal si comprende come la frase inserita nella missiva testé
menzionata possa mitigare la colpa della datrice di lavoro, di fronte, come
evidenziato dalla prima giudice, all’età della lavoratrice, alla durata
dell’impiego, alla motivazione del licenziamento e al breve periodo concessole per
lo sgombero dei locali.
5.5 L’appellante
reputa, infine, che il criterio dell’età della lavoratrice non sarebbe
pertinente nella fissazione dell’indennità giusta l’art. 336a CO. A torto.
Invero, come spiegato dal Tribunale federale occorre considerare anche le
possibili conseguenze economiche del licenziamento, sicché è inevitabile che il
fattore età giochi un ruolo (DTF 123 III 391). Sempre su questo punto la
convenuta sottolinea che al momento dell’assunzione l’istante aveva cinquant’anni,
sicché era già difficilmente collocabile. Tuttavia, non va dimenticato che
anche per tenere conto di tale aspetto tra i diversi fattori occorre
considerare la durata dell’impiego. Come detto, nella fattispecie è stato di
durata media, sicché l’età dell’istante non può essere ragionevolmente
equiparata a quella al momento dell’inizio dell’impiego. Anche su questo punto
l’appello dev’essere pertanto respinto.
6.L’appellante contesta, infine, il
riconoscimento all’istante di una remunerazione per ore di libero non godute
(memoriale, pag. 14 seg.).
6.1 La datrice
di lavoro reputa che la lavoratrice non ha dimostrato di aver dovuto effettuare
degli interventi durante il “picchetto”, sicché ella non avrebbe effettuato
durante il tempo libero delle “ore di lavoro”. Non si comprende come
l’appellante possa affermare che il servizio di picchetto, indipendentemente
dall’effettuazione di interventi, non equivalga ad attività lavorativa. Invero,
durante il tempo libero garantito al lavoratore il datore di lavoro non ha
alcun diritto all’ottenimento della prestazione lavorativa, tant’è che se lo
desidera durante il proprio tempo libero il dipendente può allontanarsi dal
posto di impiego (Favre/Munoz/Tobler, Le
contrat de travail. Code annoté, Losanna 2010, n. 1.2 ad art. 329 CO; Rehbinder/Stöckli, Berner Kommentar
2010, n. 9 e 13 ad art. 329 CO). Nella fattispecie l’obbligo
di presenza serale e notturna, quindi, non è equiparabile a tempo libero.
6.2 Secondo la
convenuta il “picchetto” era previsto contrattualmente e, quindi, tale remunerazione
era già compresa nello stipendio. Va detto anzitutto che tale tesi contrasta
con quanto previsto dalla normativa sul diritto del lavoro (cfr. art. 329 CO e
362 CO). Va ricordato che la regolamentazione concernente i giorni di riposo è
motivata da una parte da ragioni di politica sociale, dall’altra da motivi di
salvaguardia della salute dei lavoratori. Di principio finché dura il rapporto
di lavoro non è pertanto possibile compensare il mancato godimento di giorni di
riposo con denaro o altre prestazioni (Staehelin/Vischer,
Zürcher Kommentar 1996, n. 12 ad art. 329 CO; Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail. Code annoté,
Losanna 2010, n. 1.2 ad art. 329 CO; Rehbinder/Stöckli,
Berner Kommentar 2010, n. 13 ad art. 319 CO). La datrice di lavoro sostiene,
come illustrato sopra (consid. 6.1), che l’istante non avrebbe portato alcuna
prova che durante il “picchetto” avrebbe effettuato degli interventi, “vale a
dire abbia effettuato delle ore di lavoro”. L’appellante medesima, quindi,
sostiene che tale attività di “picchetto” non è equiparabile a una prestazione
lavorativa (memoriale, pag. 14), sicché non è dato di capire come poi possa
qualificarla come tale per giustificare che fosse già contemplata nella
fissazione dello stipendio. La sua tesi, contraddittoria, non può quindi essere
condivisa e, al riguardo, l’appello dev’essere respinto.
6.3 La convenuta
contesta, inoltre, che l’istante abbia eseguito i giorni di “picchetto”
riconosciutole dalla Pretora (appello, pag. 15). La prima giudice ha ritenuto
che la censura della convenuta, fondata sulla testimonianza di __________ __________,
secondo la quale la presenza obbligatoria notturna era imposta ai coniugi AO 1
alternativamente, oltre a essere stata tardivamente addotta con le conclusioni
non aveva trovato riscontro né nei contratti sottoscritti dalle parti né nella
testimonianza di __________ __________ (sentenza impugnata, pag. 12).
L’appellante si limita a ribadire il contenuto della testimonianza di __________
__________, senza confrontarsi, quindi, compiutamente con la motivazione
pretorile. Al riguardo l’appello è quindi irricevibile (art. 310 CPC).
L’appellante afferma, altresì, che la lavoratrice non avrebbe chiaramente
indicato nell’istanza i giorni di riposo non goduti, sicché le era impossibile
“contestarli in modo approfondito, perché gli altri giorni era il marito dell’istante,
anch’esso custode, che doveva occuparsi del picchetto” (appello, pag. 15). La
Pretora ha spiegato che in via equitativa all’istante poteva essere
riconosciuto a titolo di giorni di riposo non goduti il medesimo importo
riconosciuto al marito, dato che ella aveva condiviso con quest’ultimo e nella
sua stessa misura l’obbligo di picchetto serale e notturno (sentenza impugnata,
pag. 12). Una volta di nuovo, quindi, l’appellante non si confronta con la
motivazione pretorile, sicché l’argomentazione è inammissibile (art. 310 CPC). Ella
critica, poi, la prima giudice per aver reputato che la censura era stata
addotta tardivamente (memoriale, pag. 15). Come indicato sopra, tuttavia, la
Pretora ha sì indicato tale circostanza, ma ha poi fondato il proprio giudizio
su altri elementi, sicché la critica è irrilevante ai fini del giudizio. L’appellante
reputa, altresì, che il doc. 8 suffragherebbe la sua tesi. Al riguardo si rinvia
a quanto già illustrato (sopra, consid. 4.4).
6.4 La convenuta
ritiene, inoltre, che dal doc. 3 emergerebbe che nel 2009 l’istante ha
beneficiato di 29 giorni di vacanza e nel 2008 di 27 giorni, anziché i 20
giorni per anno previsti, sicché ella avrebbe goduto di quasi due settimane di
vacanze a compensazione delle pretese derivanti dal picchetto (memoriale, pag.
15). Dinnanzi al primo giudice la convenuta ha prodotto il documento in
questione, non sottoscritto dalle parti, intitolato “giornate di vacanze
usufruite dai signori __________ e AO 1”, concernente gli anni dal 2007 al 2009 compresi e sul quale è indicato che “tutte le vacanze concordate sono
sempre state discusse con gli interessati e questo per eliminare eventuali ore
fatte o giornate non compensate”. Nella propria risposta 17 giugno 2010 la
datrice di lavoro ha affermato che “non sono stati presi in considerazione e
conteggiati i giorni di vacanza usufruiti in più dai collaboratori come da
conteggio doc. 3” (pag. 7 in basso). L’istante, seppur non riferendosi
esplicitamente a tale documento, ha contestato che ella “avesse avuto la
possibilità di compensare delle ore straordinarie”, ad eccezione di quelle da lei
già defalcate dal calcolo delle pretese fatte valere. Ella ha, poi, soggiunto
che le stesse sono state liquidate unicamente nei termini che emergono dai
documenti prodotti, ovvero solo per il periodo precedente le pretese qui fatte
valere” (verbale di discussione 17 giugno 2010, pag. 10 in basso). Nell’istanza 10 maggio 2010 la lavoratrice ha chiesto il versamento di una retribuzione
per ore di picchetto prestate nei giorni di libero per il periodo dal 1°
gennaio 2007 al 30 settembre 2009 e ha sottratto dal calcolo dei giorni di
riposo non goduti le “ore dedotte dal 20 settembre al 31” (pag. 8). Di conseguenza, con “ore straordinarie” ella intendeva “giorni di riposo”. D’altra
parte, la convenuta non poteva credere altrimenti di fronte alla pretesa
dell’istante, volta a ottenere una retribuzione per i giorni di riposo non
goduti. Va altresì detto che nella missiva 8 agosto 2009 (doc. F) la
lavoratrice ha già contestato parte del contenuto del doc. 3, dato che è
indicato che il piano vacanze redatto dal signor __________ è errato e non
contempla tutte le ore straordinarie dei coniugi. Inoltre, con scritto 31
agosto 2009 la lavoratrice e il marito hanno trasmesso a __________ __________,
con riferimento alla missiva testé menzionata, il conteggio delle “ore
straordinarie”, che corrispondono alle “ore di libero” non effettuate (doc. G).
Di fronte alla contestazione della lavoratrice espressa nella replica, competeva
quindi alla datrice di lavoro dimostrare la portata del proprio asserto, cosa
che invece non ha fatto. Anche su questo punto l’appello è pertanto respinto.
6.5 La datrice
di lavoro sostiene, infine, che il contratto di lavoro può essere modificato a
sfavore del lavoratore con accordo scritto delle parti, come indicato all’art.
1 del Contratto collettivo di lavoro per il personale domestico. Di
conseguenza, a suo dire la parti avrebbero stabilito
regole diverse per quanto concerne le ore di libero (appello, pag. 15 in basso). L’articolo testé menzionato prevede che il rapporto di
lavoro per i lavoratori delle economie domestiche private è disciplinato dal
contratto normale di lavoro, che è reputato corrispondente alla volontà delle
parti, salvo che le stesse non vi abbiano derogato mediante convenzione scritta
e non siano applicabili disposizioni di diritto pubblico o di un contratto
collettivo di lavoro (cpv. 2). Tuttavia, l’appellante dimentica che l’art. 329
CO è una norma semi-imperativa, alla quale non può quindi essere derogato a
svantaggio del lavoratore mediante accordo, contratto normale o contratto
collettivo di lavoro (art. 362 CO). La censura non può pertanto essere condivisa.
7. Ne
discende la reiezione del gravame e la conferma del giudizio di prime cure
(art. 318 cpv. 1 lett. a CPC). Trattandosi di una controversia derivante da un
rapporto di lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-, non si
prelevano né tasse né spese per la procedura d’appello (art. 114 lett. c CPC),
fermo restando che la parte appellante, risultata soccombente, deve essere
condannata al pagamento alla controparte di un’equa indennità per ripetibili
(art. 95 cpv. 1 lett. b, 106 cpv. 1 e 114 lett. c CPC) calcolata sulla base del
valore litigioso in questa sede, di fr. 13'806.60. Tale importo equivale anche al valore determinante ai fini di
un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale.
Per i quali motivi,
decide: 1. Nella
misura in cui è ricevibile l’appello 15 aprile 2011 di AP 1 è respinto.
Di conseguenza la sentenza 17 marzo 2011 della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 3, è confermata.
Considerandi
2.
Non si prelevano né tasse né spese. L’appellante rifonderà
alla parte appellata fr. 1'450.-
per ripetibili d’appello.
3.
Intimazione:
-;
-.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di
diritto del lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia
civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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