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Decisione

12.2011.76

Contratto di lavoro, disdetta abusiva

23 dicembre 2011Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

scritto 8 agosto 2009 indirizzato a __________ __________, figlia della datrice

di lavoro, __________ __________ ha comunicato l’intenzione sua e della propria

moglie di effettuare “le tre settimane di vacanze come stabilito dal sig. __________”,

soggiungendo che il “piano vacanze” redatto da quest’ultimo non contemplava tutte

le ore straordinarie da loro effettuate e che avrebbero fatto valere, al

rientro dalle vacanze, le loro ragioni nelle sedi opportune (doc. F). Il 31

agosto 2009 essi hanno quindi trasmesso a __________ __________, con copia per

conoscenza al __________ __________, un conteggio delle ore supplementari che

hanno affermato di aver eseguito dal 14 ottobre 2005, senza che le medesime

fossero state compensate con giorni di libero o retribuite (doc. G).

C. Con

raccomandata 16 settembre 2009 la datrice di lavoro ha disdetto il rapporto di

lavoro con AO 1 per il 31 dicembre 2009, affermando di dover “rivedere la

pianificazione del servizio presso la mia abitazione”. Ella ha esonerato la lavoratrice

dall’impiego a partire dal 20 settembre 2009 e ha chiesto a quest’ultima di

liberare l’appartamento occupato da lei e dal marito nel corso del mese di

settembre 2009 (doc. H). Lo stesso giorno ella ha inviato al marito della

lavoratrice una missiva dal contenuto identico. Il 21 settembre 2009 la datrice

di lavoro ha, inoltre, contestato il conteggio relativo alle ore straordinarie

inviatole dalla lavoratrice il 31 agosto 2009. Al riguardo, ella ha affermato

che non le risultavano “ore straordinarie eseguite al di fuori da quelle

pattuite dal contratto di lavoro e dalle schede / mansuario che sono parti

integranti del contratto di lavoro” (doc. I). Il 22 dicembre 2009 entrambi i

lavoratori si sono opposti alla disdetta del rapporto di lavoro, ritenendola

abusiva ai sensi dell’art. 336 cpv. 1 lett. d CO. La moglie ha proposto, a

titolo transattivo, il versamento di fr. 13'694.40 a titolo di “indennità per picchetto” dal 1° gennaio 2007 al 30 settembre 2009 e a

tacitazione di qualsiasi pretesa inerente al rapporto di lavoro (doc. L). Il 14

gennaio 2010 la datrice di lavoro, per il tramite della propria figlia __________

__________, ha contestato che la disdetta era stata data per rappresaglia,

asserendo che essa era frutto di una “analisi da tempo avviata per una

differente pianificazione del servizio” e che la nuova impostazione prevedeva

di avvalersi di “ditte esterne”. Ella ha altresì contestato la fondatezza della

richiesta di versamento dell’“indennità per picchetto” (doc. M).

D. Con

istanza 10 maggio 2010 la lavoratrice ha adito la Pretura del Distretto di

Lugano affermando l’abusività della disdetta 16 settembre 2009 e chiedendo la

condanna della datrice di lavoro al versamento in suo favore di complessivi fr.

23'594.40 oltre interessi a

titolo di indennità per disdetta abusiva (fr. 9'900.-) e di indennità di picchetto (fr. 13'694.40).

All’udienza preliminare 17 giugno 2010 la convenuta si è opposta all’istanza.

L’istruttoria è stata congiunta con quella dell’incarto DI.2010.702 relativo

alla causa pendente tra la datrice di lavoro e __________ __________, consorte

dell’istante. Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato alla

discussione finale e hanno prodotto memoriali scritti coi quali hanno ribadito

le loro antitetiche posizioni. Statuendo con sentenza 17 marzo 2011 la Pretora

ha accolto l’istanza parzialmente, condannando la convenuta al versamento di

fr. 9'900.-, senza deduzioni

sociali, a titolo di indennità per disdetta abusiva, e di fr. 3'906.60 lordi quale remunerazione per

ore di libero non godute dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009, il tutto oltre

interessi.

E. Con

appello 15 aprile 2011 la convenuta è insorta contro il giudizio testé

menzionato, chiedendone la riforma nel senso di

respingere integralmente l’istanza. Con risposta 26 maggio 2011 l’istante

postula invece la reiezione del gravame.

considerato

in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il

Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Giusta l’art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in

vigore al momento della comunicazione della decisione. Nel presente caso la

decisione è stata intimata il 17 marzo 2011, sicché la

procedura di appello è retta dal CPC.

2. Nella

fattispecie il valore di causa è inferiore a fr. 30'000.-. Di conseguenza la causa è retta dalla procedura semplificata

(art. 243 cpv. 1 CPC). Il termine per promuovere appello e per inoltrare la

risposta è di trenta giorni dalla notificazione della decisione impugnata

motivata rispettivamente dalla notificazione dell’appello (art. 311 seg. CPC).

L’appello 15 aprile 2011 e la risposta 26 maggio 2011 sono pertanto tempestivi.

Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.

3. La

Pretora ha dichiarato l’abusività del licenziamento dell’istante, poiché ha

reputato che era stato pronunciato come reazione alle rivendicazioni di

quest’ultima. Ella ha poi quantificato l’indennità per disdetta abusiva in fr.

9'900.-, in ragione dell’età

della lavoratrice, della durata dell’impiego, della ragione della disdetta,

dell’obbligo di lasciare l’abitazione da lei occupata in meno di quattordici

giorni, così come delle buone condizioni economiche della convenuta. La prima

giudice ha infine riconosciuto all’istante fr. 3'906.60 lordi per remunerazione di ore di libero non godute dal 1°

gennaio 2007 al 31 dicembre 2009.

4. L’appellante

critica la prima giudice per aver dichiarato abusiva la disdetta del rapporto

di lavoro, ritenendo che tra le rivendicazioni della lavoratrice e la disdetta

sarebbe intercorso un breve periodo di tempo. A suo dire, ella avrebbe omesso

di considerare gli elementi oggettivi a suffragio della liceità della medesima.

4.1 La datrice

di lavoro sostiene, anzitutto, di aver notificato la disdetta in questione perché

la lavoratrice avrebbe appoggiato incondizionatamente le innumerevoli

“molestie”, reiterate e ripetute negli anni, esercitate dal marito nei

confronti degli altri collaboratori. Secondo la convenuta, invero, la disdetta

era necessaria al fine di salvaguardare la personalità di questi ultimi

(appello, pag. 5 segg.). La prima giudice ha reputato che a fronte di una più

che sospetta coincidenza di date tra le rivendicazioni della lavoratrice e il

suo licenziamento la convenuta non era stata in grado di dimostrare che esso

sarebbe comunque sopraggiunto. Secondo la Pretora, né il carattere poco solare

dell’istante, né eventuali critiche fatte nei confronti della datrice di lavoro

con altro personale, per le quali non risulta agli atti che l’istante sia mai

stata oggetto di richiami, né il licenziamento (abusivo) del marito, potevano

essere considerati motivi atti a suffragare l’invocata oggettività della

disdetta (sentenza impugnata, pag. 9 in mezzo).

Dal

carteggio processuale non emerge, invero, alcun richiamo della lavoratrice a un

comportamento più corretto e idoneo, né tanto meno che la disdetta sia stata

motivata in tal senso. Al riguardo l’appellante reputa che siccome non è stato

pronunciato un licenziamento per gravi motivi, non erano necessari degli

ammonimenti con comminatoria di licenziamento (appello, pag. 9). Tuttavia, la

prima giudice non ha affermato che tali ammonimenti erano necessari alla

validità della disdetta, bensì ha reputato che l’assenza di qualsivoglia

richiamo in tal senso, unitamente ad altri indizi, non lasciava spazio per

ritenere che il motivo della disdetta fosse, come invece allegato dalla

convenuta, il cattivo comportamento dell’istante. La datrice di lavoro sostiene

di aver in ogni caso “affrontato la problematica” con la lavoratrice prima di

procedere al licenziamento (appello, pag. 8 seg.). Al riguardo, ella indica un

passaggio della testimonianza di __________ __________ __________ ove questa ha

affermato di aver riferito al signor __________, allora responsabile del

personale, di insulti ricevuti da parte dell’istante, e che il signor __________

aveva convocato i coniugi AO 1 e lei per una discussione (verbale 14 settembre

2010, pag. 6 in basso e 7 in alto). Sennonché, tale episodio risale, a detta

della teste, “se ben ricordo nel marzo del 2007” (loc. cit, pag. 6 in fondo), di modo che non si può ragionevolmente credere che esso sia significativo

quale indizio per confermare la liceità della disdetta, pronunciata più di due

anni dopo, ossia il 16 settembre 2009.

La

datrice di lavoro sostiene che il comportamento dell’istante sia peggiorato nel

tempo e risultato intollerabile (memoriale, pag. 9). Su questo punto

l’appellante rinvia, anzitutto, al passaggio della testimonianza di __________ __________

(titolare della __________, che si occupava della consulenza giardinistica e,

dal 1° ottobre 2009, della manutenzione del parco e delle piante all’interno

della villa), laddove questi dichiara che “soprattutto l’anno scorso, mi sembra

verso maggio/giugno c’era sul posto di lavoro una tensione che definisco

impressionante, scatenata in ultima analisi da un problema di una pianta che

era stata trapiantata, ma che alla fine era poi morta e questo aveva scatenato

discussioni sulla responsabilità di tale conseguenza. In merito a questo

episodio, ricordo che il AO 1 aveva voluto specificarmi di aver dato tutte le

necessarie istruzioni relative a questa pianta prima di partire per le sue

vacanze al rientro delle quali aveva invece trovato la pianta praticamente in

coma” (verbale 14 settembre 2010, pag. 11 in fondo e 12 in alto). Cionondimeno, l’argomentazione pretorile resiste a critica. Invero, nella testimonianza

summenzionata non vi è alcun riferimento a che le circostanze riferite siano

state il motivo per decidere il licenziamento della lavoratrice, peraltro

avvenuto, in rapporto al fatto della pianta riportato sopra, unicamente nei

mesi successivi, ovvero il 16 settembre 2009. In tal senso, a nulla muta la testimonianza di __________ __________, figlia della convenuta,

che ha affermato che i “problemi” tra la governante __________ __________ __________

e i signori AO 1 “non ci sono più stati quando [questi ultimi] sono partiti.

Attualmente la situazione lavorativa non è così tesa come invece era all’epoca

in cui c’erano gli istanti” (verbale 16 novembre 2010, pag. 4). Anche in questo

caso non vi è invero alcun riferimento al fatto che il licenziamento era stato

dettato da tali conflitti. Su questo punto l’appello dev’essere quindi

respinto.

4.2 L’appellante

prosegue sostenendo che la sentenza non ha nemmeno preso in considerazione le

“violazioni del dovere di diligenza e fedeltà” nei suoi confronti (memoriale,

pag. 7 seg.). A suo dire, l’istante minava la serenità e la tranquillità

dell’ambiente, invece necessario a causa della condizione fisica della

convenuta. Al riguardo, quest’ultima rinvia al passaggio della testimonianza di

__________ __________ ove questa ha dichiarato che “a volte AO 1 si sfogava con

me. Non stava bene. Si lamentava sia di questioni che riguardavano il proprio

ruolo, le proprie mansioni, sia di presunte disparità di trattamento a favore

di altri colleghi. Da parte mia cercavo di sostenerla dicendole che non doveva

prestare attenzione a questi fatti, che doveva limitarsi a svolgere il compito

che le era affidato. Devo anche dire che l’atteggiamento della signora AP 1 e

anche del marito era un po’ quello di volere “tirare dalla loro parte” altri fra

noi dipendenti nei dissidi che essi avevano con gli altri, mi riferisco a

quelli con la __________ __________. È capitato che la signora AP 1 mi facesse partecipe di sue critiche all’agire di __________ __________ e mi risulta che l’abbia fatto

anche con altri colleghi” (verbale 14 settembre 2010, pag. 10). Cionondimeno,

l’argomentazione pretorile resiste a critica. Invero, nella testimonianza testé

menzionata non vi è alcun riferimento a che le circostanze riferite siano state

il motivo per decidere il licenziamento della lavoratrice.

La

convenuta rinvia, altresì, al passaggio della testimonianza di __________ __________

ove questi ha dichiarato che l’istante “era brontolona, aveva il muso” (verbale

14 settembre 2010, pag. 4 in fondo). Ella omette, tuttavia, di indicare la

frase nella sua completezza. Il teste ha infatti affermato quanto testé

indicato, ma ha soggiunto che l’istante era comunque “rispettosa” (loc. cit.).

Sempre su questo punto l’appellante sostiene che l’atteggiamento della

lavoratrice era peggiorato nell’ultimo anno. __________ __________ ha

affermato: “è vero che il signor __________, specialmente l’ultimo anno, a

diverse riprese mi disse che in sostanza se non ero contento dei suoi servizi,

potevo licenziarlo. Lui mi diceva però che non si sarebbe mai licenziato. La

moglie non mi disse mai una cosa del genere, era brontolona, aveva il muso, ma

era rispettosa” (verbale 14 settembre 2010, pag. 4 in fondo). Da tale testimonianza emerge, quindi, che tale atteggiamento si era manifestato

“specialmente l’ultimo anno”. Di conseguenza, esso era presente già prima, pur

essendosi acuito nell’ultimo anno. Il licenziamento è stato tuttavia formulato

una volta trascorso un anno dal momento di inizio di tale inasprimento.

L’appellante

rinvia, poi, alla testimonianza della propria figlia, __________ __________. La

teste ha riferito che “sin dall’inizio (2005) io però mi ero fatta un’idea

sugli istanti. All’inizio del loro impiego era successo un episodio, che si può

definire un incidente. Ricordo che, come avveniva col precedente custode, era

capitato che una volta chiesi al signor AO 1 di lavare la mia macchina. Lui si

era presentato con la mia auto che aveva due gomme tagliate dallo stesso lato.

Gli avevo quindi chiesto se aveva preso un cordolo. Lui aveva risposto in malo

modo. Da quel momento ho deciso di non occuparmi più dei custodi perché li

ritenevo suscettibili” (verbale 16 novembre 2010, pag. 4 in alto). Dall’istruttoria è quindi emerso che il comportamento considerato dalla datrice di lavoro

inidoneo in questa sede era già presente nel 2005. Una volta di nuovo, quindi,

prevale la stretta vicinanza di date tra le rivendicazioni espresse dalla

lavoratrice nell’agosto 2009 e il licenziamento. Su questo punto l’appello è pertanto

respinto.

4.3 Secondo

la datrice di lavoro, inoltre, il comportamento dell’istante sarebbe contrario

al principio della buona fede. Ella reputa che la lavoratrice e suo marito mal

sopportavano il ruolo di __________ __________ __________, che lavorava al suo

servizio da dieci anni e nella quale nutriva la massima fiducia. Di

conseguenza, pur sapendo che la convenuta non avrebbe rinunciato ai servizi

della signora __________, essi avrebbero inasprito a tal punto la situazione da

rendere improponibile la continuazione del loro rapporto di lavoro. Non vi è

tuttavia alcuna traccia nel carteggio processuale che confermi una tale

intenzionalità. D’altra parte, nemmeno l’appellante rinvia a risultanze

istruttorie che suffragherebbero tale tesi. Ella soggiunge che la lavoratrice avrebbe

assunto un “chiaro comportamento provocatorio” nel rifiutare senza motivo le

sue direttive, affinché le fosse intimato il licenziamento. Su questo punto

ella menziona il passaggio della testimonianza di __________ __________ ove

questi ha affermato che “è vero che il signor AO 1, specialmente l’ultimo anno,

a diverse riprese mi disse che in sostanza se non ero contento dei suoi

servizi, potevo licenziarlo. Lui mi diceva però che non si sarebbe mai

licenziato” (verbale 14 settembre 2010, pag. 4 in fondo). Tuttavia, a parte il fatto che tale testimonianza si riferisce al marito dell’istante,

va detto che dalla medesima emerge che tale atteggiamento, come già indicato (sopra,

consid. 4.2), si era manifestato “specialmente l’ultimo anno”. Di conseguenza,

esso era presente già prima, pur essendosi acuito nell’ultimo anno. Il

licenziamento è stato cionondimeno formulato una volta trascorso un anno da

tale inasprimento. Una volta di nuovo, quindi, prevale la stretta vicinanza di

date tra le rivendicazioni espresse dalla lavoratrice nell’agosto 2009 e il

licenziamento. Anche su questo punto l’appello è respinto.

4.4 L’appellante

sostiene che anche il metodo seguito dall’istante e dalla moglie per far valere

le loro pretese “risulta arrogante, e prevaricatore”, tanto da attestare un

comportamento abusivo (appello, pag. 11). A dire della convenuta, la lavoratrice

avrebbe infatti fissato “termini e modifiche del contratto che non potevano

oggettivamente essere presi in considerazione in base al principio della buona

fede”. La datrice di lavoro rinvia, al riguardo, alla missiva 8 agosto 2009

(doc. F). Nella medesima il lavoratore ha informato la convenuta che lui e la

moglie avrebbero effettuato le tre settimane di vacanza “come stabilito dal

sig. __________”. Egli ha di poi dichiarato che il piano vacanze redatto da

quest’ultimo non contemplava tutte le ore straordinarie eseguite dai coniugi ed

era “in palese contrasto con le disposizioni di legge”, così come il contratto

di lavoro. Per questi motivi egli ha dichiarato che al suo rientro dalle

vacanze avrebbe fatto valere nelle opportune sedi le sue ragioni. Per

concludere, ha dato istruzioni sull’innaffiatura delle piante in sua assenza e,

“onde evitare i soliti fraintendimenti”, ha lasciato alla figlia della

convenuta “o al sig. __________ il compito di disporre chi deve effettuare tali

mansioni”. Al contrario di quanto asserito dall’appellante, non si intravvede

alcun tono arrogante o prevaricatore nel contenuto dello scritto testé menzionato.

Il fatto, poi, che l’appellante “considera del tutto infondate” le pretese ivi

contenute è irrilevante. Al riguardo, basti pensare che la prima giudice ha

riconosciuto alla lavoratrice una retribuzione a tale titolo, confermata da

questa Camera (consid. 6).

Su questo

punto l’appellante sostiene inoltre che l’atteggiamento della lavoratrice sarebbe

stato inappropriato e, quindi, abusivo perché a suo dire in passato tutte le

pretese da lei avanzate erano sempre state soddisfatte. Non si comprende, tuttavia,

in che misura tale censura possa influire sull’esito del presente giudizio.

Ponendo, per ipotesi, che l’appellante voglia sostenere che l’istante abbia

fatto valere le proprie pretese in malafede e, quindi, l’art. 336 cpv. 1 lett.

d CO non sarebbe applicabile alla fattispecie, va detto che con scritto 31

agosto 2009 la lavoratrice ha inviato alla figlia della convenuta, __________ __________,

“il conteggio delle ore straordinarie” (doc. G). Non si intravvede perché la

circostanza che l’istante abbia avanzato le proprie pretese per iscritto possa

implicare la sua malafede. Per tacere del fatto che qualora la datrice di

lavoro avesse voluto, come lei sostiene essere d’uso in passato, soddisfare le

richieste della medesima, avrebbe potuto farlo anche se formulate per iscritto,

mentre il 16 settembre 2009 ha licenziato la lavoratrice (doc. H) e il 21

settembre 2009 ha contestato il conteggio relativo alle ore straordinarie

inviatole il 31 agosto 2009 (doc. I).

Sempre su

questo punto l’appellante rinvia al “riassunto generale 2009” per il periodo da gennaio a giugno (doc. 8), sottoscritto a tergo dalla lavoratrice con il

proprio cognome da nubile (“____________________”). Nel medesimo è indicato,

sotto la dicitura “ore lavorative”, che il “riporto ore 2008” ha un saldo negativo di trenta ore, mentre nel 2009 sono state eseguite trenta ore in più,

sicché a quel momento il saldo delle ore per il 2009 è pari a zero. La

lavoratrice sostiene di non aver in alcun modo rinunciato ai propri diritti per

“ore straordinarie di lavoro (di picchetto) per l’anno 2009” (risposta, pag. 11). Come spiegato dalla Pretora, l’istante non ha distinto chiaramente nella

domanda quante ore si riferivano alla pretesa di remunerazione del lavoro

straordinario e quante concernevano le ore di libero non godute a causa del

picchetto serale e notturno. Ritenuto che al marito era stato riconosciuto a

titolo di indennizzo per il tempo libero non goduto a causa del picchetto

serale e notturno l’importo di fr. 3'906.60, la prima giudice ha riconosciuto alla lavoratrice in via

equitativa la medesima cifra, dato che la stessa aveva condiviso con il coniuge

l’obbligo di picchetto contrattualmente previsto (sentenza impugnata, pag. 11

seg.). Ne consegue che il doc. 8 è irrilevante ai fini del giudizio, dato che

concerne le “ore fatte in (+ / -)” e, quindi, le ore straordinarie. Anche su

questo punto l’appello è pertanto respinto.

4.5 Secondo

l’appellante, poi, la disdetta sarebbe stata motivata dalla sostituzione della

lavoratrice e del coniuge con personale esterno. La Pretora ha spiegato che i

testi hanno parlato di ipotesi di affidamento a ditte esterne della

sorveglianza e della manutenzione, non di una concreta volontà che avrebbe

preceduto il licenziamento dell’istante. Inoltre, per quanto riguarda

l’attività di domestica e di assistenza alla convenuta svolta dall’istante, la

prima giudice ha ritenuto che già dal 2007 tali compiti avrebbero potuto

essere assunti da terzi, ciò che non avrebbe a quel tempo portato ad alcuna

riorganizzazione del servizio e per cui si sarebbero attesi due anni (sentenza

impugnata, pag. 8). La datrice di lavoro menziona dei passaggi della

testimonianza di __________ __________ rispettivamente di __________ __________,

che, tuttavia, confermano quanto accertato dalla prima giudice. Invero, il

primo asserisce di “suggerimenti” alla datrice di lavoro di avvalersi di un

“outsourcing”, modalità che quest’ultima, tuttavia, non gradiva (verbale 14

settembre 2010, pag. 5). La seconda ha dichiarato di aver “preso in considerazione

l’idea di dare a terzi le mansioni svolte dai signori AO 1” e di aver “anche detto loro che in futuro non [avrebbe] più voluto assumere un marito e una moglie

insieme” (verbale 16 novembre 2010, pag. 4 in mezzo). Non vi è alcun accenno a una decisione in tal senso. Per tacere del fatto che __________ __________ ha

indicato di aver espresso i suoi suggerimenti a fine 2008 / inizio 2009 e __________

__________ “ a partire dal 2008”, mentre il licenziamento è avvenuto unicamente

nel settembre 2009. Secondo l’appellante, la sua tesi sarebbe confortata dal

doc. 1, che comproverebbe chiaramente che i contatti con le ditte esterne erano

già iniziati e che queste collaboravano già con lei prima del licenziamento

dell’istante. Tuttavia, sebbene l’offerta 31 agosto 2009 della ditta __________

inerente al servizio di inserimento e disinserimento dell’allarme (doc. 1) è precedente

al licenziamento 16 settembre 2009, essa è successiva alle rivendicazioni dei

lavoratori 8 agosto 2009 (doc. D). La datrice di lavoro conclude, su questo

punto, affermando che l’istante e sua moglie non sono stati sostituiti da altri

lavoratori, bensì da un servizio fornito da ditte esterne “come già discusso a

inizio del 2009”. Sennonché, ciò non significa ancora che la motivazione del

licenziamento era quella sostenuta dalla convenuta. Anche su questo punto

l’appello è, quindi, respinto.

4.6 L’appellante

sostiene che l’assenza di indicazione, nella lettera di licenziamento, delle

“problematiche sorte con la collaboratrice” era unicamente volta a non creare

difficoltà di reinserimento professionale alla lavoratrice. A suo dire sarebbe

quindi inaccettabile che la Pretora abbia utilizzato la frase “pur essendo

soddisfatta della sua prestazione e della sua disponibilità” contenuta nella

disdetta come elemento per comprovare l’abusività della disdetta (appello, pag.

12 seg.). Al contrario di quanto allegato, la prima giudice non ha speso una

parola su tale aspetto, sicché la censura è incomprensibile. Al riguardo

l’appello dev’essere pertanto respinto.

4.7 La

datrice di lavoro conclude affermando che la disdetta del rapporto di lavoro

era l’unica soluzione praticabile perché era impossibile mantenere in essere il

suo contratto dopo il licenziamento del marito. A dire della convenuta,

l’ambiente di lavoro era troppo compromesso e, inoltre, l’istante non aveva la

patente di guida e non poteva quindi svolgere le mansioni a lei assegnate

(memoriale, pag. 6 seg.). Per quanto concerne l’ambiente di lavoro, si

ribadisce che anche volendo ipotizzare che lo stesso si fosse deteriorato,

dall’istruttoria non è emerso che esso sia stato alla base del licenziamento

(sopra, consid. 4.1-4.4). Circa, poi, la patente di guida, dal carteggio

processuale non risulta che ciò fosse un requisito alla base dell’assunzione

della lavoratrice. Non vi è inoltre alcuna menzione sul fatto che i contratti

di lavoro dei coniugi dipendessero l’uno dall’altro. A nulla giova, al riguardo,

il riferimento della convenuta alla clausola n. 2 del contratto di lavoro 14

ottobre 2005 (doc. A; appello, pag. 2 in fondo). Invero, tale clausola prevede che all’istante e al marito viene messa a disposizione un’abitazione nella

proprietà padronale ed è regolamentata la questione delle spese di manutenzione

e di riscaldamento, così come ogni altra spesa. Anche su questo punto l’appello

va quindi respinto.

5. In

via subordinata la datrice di lavoro contesta l’ammontare dell’indennità

concessa dalla Pretora alla lavoratrice (appello, pag. 13 seg.). La prima

giudice ha spiegato che la colpa della convenuta era grave in ragione dell’età

dell’istante (cinquantacinque anni), della durata dell’impiego (cinque anni),

della concomitanza del licenziamento con le richieste di quest’ultima senza offrirle

la possibilità di dialogo e del fatto che le è stato imposto di abbandonare

l’abitazione da lei occupata in meno di quattordici giorni. Nella

commisurazione dell’indennità la Pretora ha poi tenuto in considerazione la

buona posizione economica della convenuta, fissando la medesima in fr. 9'900.-, pari a tre mesi di stipendio della

lavoratrice (sentenza impugnata, pag. 10).

5.1 L’appellante

contesta la colpa grave attribuitole dalla Pretora e afferma che è invece il

comportamento della lavoratrice ad assurgere a concolpa grave. Ella si limita

ad affermare che la prima giudice non avrebbe sufficientemente considerato gli

elementi emersi dall’istruttoria e rinvia in maniera generica al comportamento

assunto dalla lavoratrice nei suoi confronti e degli altri collaboratori. Così

facendo, tuttavia, non si confronta compiutamente con l’argomentazione

pretorile. La censura è pertanto irricevibile (art. 310 CPC).

5.2 La datrice

di lavoro sostiene, altresì, che la richiesta rivolta all’istante di lasciare

l’abitazione con effetto immediato sarebbe facilmente spiegabile dal fatto che

durante tutto il rapporto di lavoro ella avrebbe mantenuto la propria

abitazione a __________. Ella rinvia al contenuto della procura e al contratto

di lavoro 14 ottobre 2005 (doc. A). Dai medesimi risulta che l’istante era domiciliata

in tale luogo all’inizio del rapporto di lavoro e al momento del conferimento

del mandato al proprio legale, datato 15 maggio 2010. Nulla è dato di sapere,

tuttavia, se ella abbia mantenuto per uso proprio tale abitazione in costanza

di rapporto di lavoro, rispettivamente se si tratta della medesima sistemazione.

L’appellante sostiene che la brevità del trasferimento non è nemmeno stata

allegata nell'istanza. Tuttavia, nelle proprie conclusioni 20 dicembre 2010 la

lavoratrice ha menzionato il breve lasso di tempo impostole quale indizio

dell’abusività della disdetta (memoriale, pag. 4). In tal senso, ella si è

limitata a completare le proprie adduzioni, in conformità a quanto previsto

dall’art. 75 lett. a CPC-TI. Nemmeno si può dire che sia stato leso il diritto

al contraddittorio della convenuta. Le parti hanno invero rinunciato a

comparire alla discussione finale e hanno prodotto memoriali scritti. La

convenuta medesima si è quindi privata della possibilità di esprimersi su ogni

tema che fosse suscettibile di essere discusso in quella sede. Ella non se ne

può quindi nemmeno lamentare in questa sede, se non contravvenendo al principio

della buona fede nel processo.

L’agire

della convenuta risulterebbe comunque contraddittorio. Invero, nel contratto di

lavoro 14 ottobre 2005 (doc. A) le parti hanno pattuito che la disdetta,

possibile in ogni tempo con un preavviso di tre mesi, sarebbe valsa anche per

l’abitazione messa a disposizione (clausola n. 7). La datrice di lavoro il 16

settembre 2009 ha rescisso il rapporto di lavoro con effetto al 31 dicembre

2009, mentre ha chiesto di liberare i locali occupati dalla lavoratrice entro

la fine di settembre 2009 (doc. H). Ella ha quindi applicato due tempistiche

differenti, motivandole con il fatto che voleva rivedere la pianificazione del

servizio. Invero, ella ha indicato che “per tale scopo” doveva essere liberata

l’abitazione. Tuttavia, tale motivazione è sconfessata dalla datrice di lavoro

medesima, che più volte nell’appello ha dichiarato di essersi avvalsa di ditte

esterne. Pur esimendo la lavoratrice dall’impiego già a partire dal 20

settembre 2009 non vi era quindi la necessità di avere a disposizione tali

locali già a partire da inizio ottobre 2009. Non si intravvede pertanto una

motivazione oggettiva nel fissare un termine così breve per provvedere allo

sgombero dell’abitazione. Nemmeno emerge dalla lettera di licenziamento o in

generale dall’istruttoria che alla base della fissazione di tale breve termine

vi fosse, come invece sostenuto in appello, che la datrice di lavoro avesse

considerato l’esistenza di un’altra abitazione di cui l’istante già poteva

disporre. L’appellante soggiunge che non era oggettivamente possibile lasciare

l’istante nell’abitazione in questione, perché in caso contrario ella si

sarebbe resa responsabile di violazione dell’obbligo di protezione degli altri

suoi dipendenti (memoriale, pag. 14 in alto). Come esposto (sopra, consid. 4),

va confermata la decisione della Pretora di reputare la disdetta abusiva poiché

formulata a seguito delle richieste avanzate dalla lavoratrice e non, come

invece asserisce l’appellante, per tutelare, tra le altre cose, l’incolumità

degli altri dipendenti. Di conseguenza, dal carteggio processuale nemmeno

emerge che un allontanamento dai locali da lei occupati era giustificato da una

tale esigenza.

5.3 La convenuta

contesta, altresì, che il rapporto di lavoro sia durato cinque anni. A ragione.

Al contrario di quanto accertato dalla prima giudice, il rapporto contrattuale

è durato circa quattro anni e tre mesi, dal 7 ottobre 2005 (doc. A) al 31

dicembre 2009 (doc. H). Tuttavia, non si può dire che tale differenza qualifichi

il rapporto di lavoro come di durata breve e, quindi, non si intravvede come

tale censura possa influire sull’esito del giudizio. Tant’è che nemmeno

l’appellante trae conclusioni dal proprio asserto.

5.4 La datrice

di lavoro sostiene, poi, che le modalità di notifica della disdetta non

evidenziano alcuna sua malafede o volontà di nuocere, bensì quella di

promuovere il reinserimento nel mondo del lavoro. La Pretora non ha considerato

il contenuto della disdetta, se non per quanto concerne il breve periodo

concesso alla lavoratrice per sgomberare l’appartamento da lei occupato.

Tuttavia, mal si comprende come la frase inserita nella missiva testé

menzionata possa mitigare la colpa della datrice di lavoro, di fronte, come

evidenziato dalla prima giudice, all’età della lavoratrice, alla durata

dell’impiego, alla motivazione del licenziamento e al breve periodo concessole per

lo sgombero dei locali.

5.5 L’appellante

reputa, infine, che il criterio dell’età della lavoratrice non sarebbe

pertinente nella fissazione dell’indennità giusta l’art. 336a CO. A torto.

Invero, come spiegato dal Tribunale federale occorre considerare anche le

possibili conseguenze economiche del licenziamento, sicché è inevitabile che il

fattore età giochi un ruolo (DTF 123 III 391). Sempre su questo punto la

convenuta sottolinea che al momento dell’assunzione l’istante aveva cinquant’anni,

sicché era già difficilmente collocabile. Tuttavia, non va dimenticato che

anche per tenere conto di tale aspetto tra i diversi fattori occorre

considerare la durata dell’impiego. Come detto, nella fattispecie è stato di

durata media, sicché l’età dell’istante non può essere ragionevolmente

equiparata a quella al momento dell’inizio dell’impiego. Anche su questo punto

l’appello dev’essere pertanto respinto.

6.L’appellante contesta, infine, il

riconoscimento all’istante di una remunerazione per ore di libero non godute

(memoriale, pag. 14 seg.).

6.1 La datrice

di lavoro reputa che la lavoratrice non ha dimostrato di aver dovuto effettuare

degli interventi durante il “picchetto”, sicché ella non avrebbe effettuato

durante il tempo libero delle “ore di lavoro”. Non si comprende come

l’appellante possa affermare che il servizio di picchetto, indipendentemente

dall’effettuazione di interventi, non equivalga ad attività lavorativa. Invero,

durante il tempo libero garantito al lavoratore il datore di lavoro non ha

alcun diritto all’ottenimento della prestazione lavorativa, tant’è che se lo

desidera durante il proprio tempo libero il dipendente può allontanarsi dal

posto di impiego (Favre/Munoz/Tobler, Le

contrat de travail. Code annoté, Losanna 2010, n. 1.2 ad art. 329 CO; Rehbinder/Stöckli, Berner Kommentar

2010, n. 9 e 13 ad art. 329 CO). Nella fattispecie l’obbligo

di presenza serale e notturna, quindi, non è equiparabile a tempo libero.

6.2 Secondo la

convenuta il “picchetto” era previsto contrattualmente e, quindi, tale remunerazione

era già compresa nello stipendio. Va detto anzitutto che tale tesi contrasta

con quanto previsto dalla normativa sul diritto del lavoro (cfr. art. 329 CO e

362 CO). Va ricordato che la regolamentazione concernente i giorni di riposo è

motivata da una parte da ragioni di politica sociale, dall’altra da motivi di

salvaguardia della salute dei lavoratori. Di principio finché dura il rapporto

di lavoro non è pertanto possibile compensare il mancato godimento di giorni di

riposo con denaro o altre prestazioni (Staehelin/Vischer,

Zürcher Kommentar 1996, n. 12 ad art. 329 CO; Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail. Code annoté,

Losanna 2010, n. 1.2 ad art. 329 CO; Rehbinder/Stöckli,

Berner Kommentar 2010, n. 13 ad art. 319 CO). La datrice di lavoro sostiene,

come illustrato sopra (consid. 6.1), che l’istante non avrebbe portato alcuna

prova che durante il “picchetto” avrebbe effettuato degli interventi, “vale a

dire abbia effettuato delle ore di lavoro”. L’appellante medesima, quindi,

sostiene che tale attività di “picchetto” non è equiparabile a una prestazione

lavorativa (memoriale, pag. 14), sicché non è dato di capire come poi possa

qualificarla come tale per giustificare che fosse già contemplata nella

fissazione dello stipendio. La sua tesi, contraddittoria, non può quindi essere

condivisa e, al riguardo, l’appello dev’essere respinto.

6.3 La convenuta

contesta, inoltre, che l’istante abbia eseguito i giorni di “picchetto”

riconosciutole dalla Pretora (appello, pag. 15). La prima giudice ha ritenuto

che la censura della convenuta, fondata sulla testimonianza di __________ __________,

secondo la quale la presenza obbligatoria notturna era imposta ai coniugi AO 1

alternativamente, oltre a essere stata tardivamente addotta con le conclusioni

non aveva trovato riscontro né nei contratti sottoscritti dalle parti né nella

testimonianza di __________ __________ (sentenza impugnata, pag. 12).

L’appellante si limita a ribadire il contenuto della testimonianza di __________

__________, senza confrontarsi, quindi, compiutamente con la motivazione

pretorile. Al riguardo l’appello è quindi irricevibile (art. 310 CPC).

L’appellante afferma, altresì, che la lavoratrice non avrebbe chiaramente

indicato nell’istanza i giorni di riposo non goduti, sicché le era impossibile

“contestarli in modo approfondito, perché gli altri giorni era il marito dell’istante,

anch’esso custode, che doveva occuparsi del picchetto” (appello, pag. 15). La

Pretora ha spiegato che in via equitativa all’istante poteva essere

riconosciuto a titolo di giorni di riposo non goduti il medesimo importo

riconosciuto al marito, dato che ella aveva condiviso con quest’ultimo e nella

sua stessa misura l’obbligo di picchetto serale e notturno (sentenza impugnata,

pag. 12). Una volta di nuovo, quindi, l’appellante non si confronta con la

motivazione pretorile, sicché l’argomentazione è inammissibile (art. 310 CPC). Ella

critica, poi, la prima giudice per aver reputato che la censura era stata

addotta tardivamente (memoriale, pag. 15). Come indicato sopra, tuttavia, la

Pretora ha sì indicato tale circostanza, ma ha poi fondato il proprio giudizio

su altri elementi, sicché la critica è irrilevante ai fini del giudizio. L’appellante

reputa, altresì, che il doc. 8 suffragherebbe la sua tesi. Al riguardo si rinvia

a quanto già illustrato (sopra, consid. 4.4).

6.4 La convenuta

ritiene, inoltre, che dal doc. 3 emergerebbe che nel 2009 l’istante ha

beneficiato di 29 giorni di vacanza e nel 2008 di 27 giorni, anziché i 20

giorni per anno previsti, sicché ella avrebbe goduto di quasi due settimane di

vacanze a compensazione delle pretese derivanti dal picchetto (memoriale, pag.

15). Dinnanzi al primo giudice la convenuta ha prodotto il documento in

questione, non sottoscritto dalle parti, intitolato “giornate di vacanze

usufruite dai signori __________ e AO 1”, concernente gli anni dal 2007 al 2009 compresi e sul quale è indicato che “tutte le vacanze concordate sono

sempre state discusse con gli interessati e questo per eliminare eventuali ore

fatte o giornate non compensate”. Nella propria risposta 17 giugno 2010 la

datrice di lavoro ha affermato che “non sono stati presi in considerazione e

conteggiati i giorni di vacanza usufruiti in più dai collaboratori come da

conteggio doc. 3” (pag. 7 in basso). L’istante, seppur non riferendosi

esplicitamente a tale documento, ha contestato che ella “avesse avuto la

possibilità di compensare delle ore straordinarie”, ad eccezione di quelle da lei

già defalcate dal calcolo delle pretese fatte valere. Ella ha, poi, soggiunto

che le stesse sono state liquidate unicamente nei termini che emergono dai

documenti prodotti, ovvero solo per il periodo precedente le pretese qui fatte

valere” (verbale di discussione 17 giugno 2010, pag. 10 in basso). Nell’istanza 10 maggio 2010 la lavoratrice ha chiesto il versamento di una retribuzione

per ore di picchetto prestate nei giorni di libero per il periodo dal 1°

gennaio 2007 al 30 settembre 2009 e ha sottratto dal calcolo dei giorni di

riposo non goduti le “ore dedotte dal 20 settembre al 31” (pag. 8). Di conseguenza, con “ore straordinarie” ella intendeva “giorni di riposo”. D’altra

parte, la convenuta non poteva credere altrimenti di fronte alla pretesa

dell’istante, volta a ottenere una retribuzione per i giorni di riposo non

goduti. Va altresì detto che nella missiva 8 agosto 2009 (doc. F) la

lavoratrice ha già contestato parte del contenuto del doc. 3, dato che è

indicato che il piano vacanze redatto dal signor __________ è errato e non

contempla tutte le ore straordinarie dei coniugi. Inoltre, con scritto 31

agosto 2009 la lavoratrice e il marito hanno trasmesso a __________ __________,

con riferimento alla missiva testé menzionata, il conteggio delle “ore

straordinarie”, che corrispondono alle “ore di libero” non effettuate (doc. G).

Di fronte alla contestazione della lavoratrice espressa nella replica, competeva

quindi alla datrice di lavoro dimostrare la portata del proprio asserto, cosa

che invece non ha fatto. Anche su questo punto l’appello è pertanto respinto.

6.5 La datrice

di lavoro sostiene, infine, che il contratto di lavoro può essere modificato a

sfavore del lavoratore con accordo scritto delle parti, come indicato all’art.

1 del Contratto collettivo di lavoro per il personale domestico. Di

conseguenza, a suo dire la parti avrebbero stabilito

regole diverse per quanto concerne le ore di libero (appello, pag. 15 in basso). L’articolo testé menzionato prevede che il rapporto di

lavoro per i lavoratori delle economie domestiche private è disciplinato dal

contratto normale di lavoro, che è reputato corrispondente alla volontà delle

parti, salvo che le stesse non vi abbiano derogato mediante convenzione scritta

e non siano applicabili disposizioni di diritto pubblico o di un contratto

collettivo di lavoro (cpv. 2). Tuttavia, l’appellante dimentica che l’art. 329

CO è una norma semi-imperativa, alla quale non può quindi essere derogato a

svantaggio del lavoratore mediante accordo, contratto normale o contratto

collettivo di lavoro (art. 362 CO). La censura non può pertanto essere condivisa.

7. Ne

discende la reiezione del gravame e la conferma del giudizio di prime cure

(art. 318 cpv. 1 lett. a CPC). Trattandosi di una controversia derivante da un

rapporto di lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-, non si

prelevano né tasse né spese per la procedura d’appello (art. 114 lett. c CPC),

fermo restando che la parte appellante, risultata soccombente, deve essere

condannata al pagamento alla controparte di un’equa indennità per ripetibili

(art. 95 cpv. 1 lett. b, 106 cpv. 1 e 114 lett. c CPC) calcolata sulla base del

valore litigioso in questa sede, di fr. 13'806.60. Tale importo equivale anche al valore determinante ai fini di

un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale.

Per i quali motivi,

decide: 1. Nella

misura in cui è ricevibile l’appello 15 aprile 2011 di AP 1 è respinto.

Di conseguenza la sentenza 17 marzo 2011 della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 3, è confermata.

Considerandi

2.

Non si prelevano né tasse né spese. L’appellante rifonderà

alla parte appellata fr. 1'450.-

per ripetibili d’appello.

3.

Intimazione:

-;

-.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di

diritto del lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia

civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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